In tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito richiesto dall’art. 602, comma 2, c.c. ai fini della sua validità. La data deve essere completa, con indicazione di giorno, mese e anno, e non può essere desunta aliunde, anche quando l’omissione sia in concreto irrilevante rispetto al regolamento di interessi contenuto nelle disposizioni testamentarie. L’impugnazione per mancanza o incompletezza della data non richiede l’indicazione di una specifica ragione che renda rilevante l’accertamento, a differenza dell’azione diretta a provarne la non verità.
La convalida della disposizione testamentaria invalida, ai sensi dell’art. 590 c.c., presuppone che il soggetto legittimato a impugnare conosca la causa di invalidità e, nonostante ciò, confermi espressamente la disposizione oppure vi dia volontaria esecuzione con una condotta positiva, concreta e inequivoca, incompatibile con la volontà di impugnare il testamento. Non bastano la mera chiamata o accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la denuncia di successione, la voltura catastale o l’uso gratuito di un bene ereditario, ove tali condotte non siano dirette all’effettiva attuazione delle disposizioni testamentarie.
Cassazione civile sez. I, ordinanza 06/06/2026 (ud. 05/03/2026) n. 18252
(Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente; Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere Rel.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attuali ricorrenti hanno promosso giudizio ex art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001 nei confronti della Provincia di Reggio Calabria, quale ente espropriante, per ottenere la determinazione giudiziale della indennità di esproprio in riferimento alla procedura ablativa avente ad oggetto l'acquisizione di aree di loro proprietà, site in Comune di Palmi, distinte al N.C.T. al foglio di mappa (Omissis), destinate ad eliporto a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco.
Con ordinanza pubblicata il 19/11/2021, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile la domanda che aveva ad oggetto l'indennità di espropriazione e ha accolto parzialmente la domanda riguardante l'indennità di occupazione legittima, quantificata in Euro 4.140,92, da ripartire pro quota tra i ricorrenti, compensando per due terzi le spese di lite e ponendo a carico della Provincia, rimasta contumace, il rimborso del contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. La stessa Corte ha liquidato le spese di CTU con il medesimo criterio appena descritto.
Avverso tale ordinanza gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità si è concluso con ordinanza n. 11428/2023 di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11428 del 02/05/2023), che ha accolto l'impugnazione, cassando con rinvio l'ordinanza impugnata.
Contro la stessa ordinanza della Corte d'Appello gli attuali ricorrenti hanno proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il 19/05/2022.
Il 05/04/2023 si è costituita la Città Metropolitana di Reggio Calabria (subentrata alla Provincia di Reggio Calabria), per chiedere di dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di revocazione.
Con decreto del 25/10/2024, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la prima udienza di trattazione alla data del 13/02/2025.
A tale udienza gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione e la Corte d'Appello, preso atto che ciò equivaleva a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 ha fissato, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., altra udienza al 24/04/2025, sostituita anch'essa dalla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Anche per l'udienza del 24/04/2025 nessuna delle parti ha depositato note di trattazione e la Corte d'Appello ha statuito come segue: "Considerato che la causa è stata assunta in riserva all'udienza del 24 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti; considerato che la causa dalla udienza precedente era stata già differita ai sensi dell'art. 348 comma II cpc con provvedimento ritualmente comunicato, rilevato che neppure con riferimento all'udienza fissata sono state depositate note (né dall'appellante né dalle altre parti) nel termine assegnato, quindi deve provvedersi come per legge
P. QM.
ASSEGNA LA CAUSA A SENTENZA senza termini".
La Corte di merito ha, poi, emesso la sentenza in questa sede impugnata.
Nello svolgimento del processo, la menzionata Corte ha così riportato lo svolgimento del processo: "Con decreto del 25 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025. Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in data odierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione."
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'Appello ha statuito come segue: "dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art 348 comma II cpc; pone a carico di Bu.El. ed altri Omessi in solido le spese del presente grado, che liquida ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria per Euro 1.453,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge; spese distratte in favore del difensore ex art 93 cpc Sabrina Sorbo; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito."
In motivazione, la menzionata Corte ha affermato che il giudizio di revocazione era stato correttamente proposto con atto di citazione dinanzi allo stesso giudice che aveva pronunciato la decisione impugnata, cioè la Corte d'Appello di Reggio Calabria, aggiungendo che a tale processo si applicavano le disposizioni normative proprie dell'appello, secondo quanto stabilito dall'art. 400 c.p.c.
La stessa Corte ha così evidenziato che gli attori in revocazione non avevano depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza, celebrata il 13/02/2025, e neppure alla successiva udienza, tenuta il 24/04/2025, e che tale comportamento omissivo aveva valore di mancata comparizione dell'appellante all'udienza, così determinando l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte convenuta in revocazione, la Corte ha statuito sulle spese come da dispositivo sopra riportato.
Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione Bu.El. ed altri Omessi, affidato a tre motivi di doglianza.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria è rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: " NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER EFFETTO DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA SENZA RAPPRESENTAZIONE ALLE PARTI DEL PROFILO PROCESSUALE RILEVATO OFFICIOSAMENTE E SENZA ASSEGNAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART, 360, C1, A 1, N.4 C.P.C."
I ricorrenti hanno dedotto che la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, per delibare il profilo processuale afferente alla improcedibilità della domanda, ma a tale rilievo officioso - sicuramente consentito - non ha associato l'assegnazione dei termini alle parti per illustrare le rispettive posizioni rispetto a tale profilo decisorio, come invece imposto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.
Poiché il giudizio era stato introdotto secondo il rito ordinario con atto di citazione, e non vi era stata alcuna conversione ad altro rito, ad opinione dei ricorrenti, la Corte doveva assegnare i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per consentire alle parti di rappresentare le rispettive posizioni.
Secondo le menzionate parti, tale vizio procedimentale ha reso a loro impossibile spiegare che, rispetto alla domanda di revocazione si era verificata una sopravvenuta carenza di interesse, per effetto dell'accoglimento del ricorso per cassazione riguardante il medesimo capo oggetto di censura nel giudizio di revocazione con l'ordinanza n. 11428/2023, aggiungendo che, in base al principio di causalità, essi erano virtualmente vincitori e, di conseguenza, non potevano essere condannati al pagamento delle spese di lite, come invece era avvenuto.
L'impedimento al diritto di difesa, ad opinione dei ricorrenti, ha determinato la nullità del procedimento ed in particolare di tutti gli atti posti in essere a valle del momento consumativo del diritto di difesa, travolgendo l'impugnata sentenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.91, 310 E 348 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART.360, COMMA 1, N.3 C.P.C."
Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale ha associato alla declaratoria di improcedibilità della domanda il rilievo della soccombenza della parte impugnante, senza fornire alcuna motivazione e comunque incorrendo in errore, perché l'improcedibilità era stata determinata dalla già avvenuta cassazione della sentenza gravata di domanda di revocazione e dunque non era dato ritenere, nemmeno virtualmente, soccombente la parte impugnante.
Ad opinione delle stesse parti, la sentenza non ha fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 91e 310 c.p.c., perché, nel caso di specie, l'inattività era stata di entrambe le parti e dimostrava il comune disinteresse all'esito del giudizio di revocazione, sicché non poteva attribuirsi ad una sola di esse la soccombenza.
I ricorrenti hanno, in sintesi, dedotto che vi è stata errata applicazione dell'art. 91 c.p.c., perché la Corte di merito ha ritenuto che, dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione, vi fosse de plano soccombenza delle parti che avevano proposto l'impugnazione stessa.
3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.91 C.P.C. E DEL D.M.55/2014 IN RELAZIONE ALL'ART.360, COMMA 1, N.3 C.P.C."
In ogni caso, secondo i ricorrenti, la sentenza non ha tenuto conto che, successivamente alla costituzione in giudizio, la parte appellata non ha svolto alcuna attività, procedendo alla liquidazione delle spese anche in relazione alla fase di trattazione e a quella decisoria, in violazione dell'art. 91 c.p.c. poiché il relativo istituto non ha funzione sanzionatoria o afflittiva, ma reintegrativa di un onere sostenuto con derivazione causale dal processo, sicché, come non vi è condanna alle spese in favore del contumace, così non vi può essere condanna alle spese per fasi processuali non espletate.
4. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.1. Occorre premettere che l'impugnazione per revocazione, definita con la sentenza in questa sede impugnata, essendo stata introdotta con atto di citazione notificato nel mese di maggio 2022, è regolata dalla disciplina previgente al D.Lgs. n. 149 del 10/10/2022.
4.2. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, "1. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. 2. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio."
La disciplina nella specie applicabile è conseguente all'intervento della L. n. 353 del 1990, che, per quanto in questa sede di rilievo, ha modificato, oltre all'art. 348 c.p.c., anche gli artt. 348, 350e 357 c.p.c.
L'art. 348 c.p.c. non contiene alcuna indicazione in ordine alla tipologia di provvedimento che deve essere adottato per la pronuncia di improcedibilità dell'appello e, in effetti, in molti casi l'improcedibilità è stata pronunciata con ordinanza.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che la pronuncia di improcedibilità ha il contenuto decisorio proprio di una sentenza, anche nei casi in cui è adottata con la forma dell'ordinanza, perché si tratta di una statuizione di chiusura del giudizio, in conseguenza di un vizio del processo, che è, pertanto, definitiva sui presupposti e sulle condizioni processuali della domanda giudiziale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12636 del 08/07/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2851 del 13/02/2004).
4.3. Ciò premesso, deve prima di tutto escludersi l'intervenuta adozione di una pronuncia di improcedibilità "a sorpresa", in violazione dell'art. 101 c.p.c., per due ordini di ragioni.
4.3.1. In primo luogo, occorre ricordare che questa Corte ha reiteratamente affermato che l'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., previsto per il caso in cui il giudice fondi la decisione su una questione rilevata d'ufficio, non sussiste in relazione a statuizioni di natura processuale (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 11/02/2026).
La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, né tale opinione conduce ad una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28863 del 31/10/2025).
La pronuncia di improcedibilità è espressamente prevista dal codice di rito, in caso di mancata comparizione della parte appellante alla prima udienza e poi alla seconda udienza fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c., sicché la parte appellante, sostituite le due udienze con il deposito di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., non poteva non aspettarsi che, non avendo depositato note scritte, l'impugnazione fosse dichiarata improcedibile.
4.3.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, le parti risultano chiaramente avvisate delle conseguenze del mancato deposito di note scritte previste in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025.
Nella parte dedicata allo svolgimento del processo della sentenza impugnata, si legge quanto segue: "Con decreto del 25 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025. Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del 21/02/2025 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in data odierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione."
In effetti, nell'ordinanza assunta all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte per la prima volta previsto in sostituzione dell'udienza, si legge: "sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 13 FEBBRAIO 2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc; RILEVATO CHE parte appellante non ha depositato note per detta udienza, la prima effettiva; considerato che deve applicarsi l'art 348 comma II cpc e rinviare la causa ad altra udienza, con l'avviso che se anche a questa parte appellante non presenterà note, il processo di appello sarà dichiarato improcedibile ; PQM VISTO L'ART 348 comma II CPC Rinvia la causa alla udienza collegiale del 24 APRILE 2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art 127 ter cpc Assegna termine fino alle ore 10 della stessa data di udienza per il deposito di note scritte; AVVISA che se nuovamente parte appellante non depositerà note, il processo sarà dichiarato improcedibile come per legge."
Anche nell'ordinanza depositata il 30/04/2024, assunta all'esito della seconda udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, si legge: "Considerato che la causa è stata assunta in riserva all'udienza del 24 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc , dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti; considerato che la causa dalla udienza precedente era stata già differita ai sensi dell'art 348 comma II cpc con provvedimento ritualmente comunicato, rilevato che neppure con riferimento all'udienza fissata sono state depositate note (né dall'appellante né dalle altre parti) nel termine assegnato, quindi deve provvedersi come per legge P.Q.M. ASSEGNA LA CAUSA A SENTENZA senza termini".
L'ordinanza pronunciata all'esito della prima udienza, svoltasi in modalità cartolare, e comunicata alle parti, ha, dunque, fissato la nuova udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., avvisando espressamente che "se nuovamente parte appellante non depositerà note, il processo sarà dichiarato improcedibile come per legge", come, poi, è effettivamente avvenuto.
4.4. Come sopra evidenziato, la statuizione sull'improcedibilità è stata correttamente assunta con sentenza, ma ciò non comporta necessariamente che dovesse essere decisa all'esito di una trattazione scritta e cioè previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre, infatti, tenere conto che, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la Corte d'Appello poteva decidere la causa anche ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
E, in effetti, nella specie, la causa risulta essere stata posta in decisione lo stesso giorno in cui è stata decisa. Inoltre, l'ordinanza con la quale la causa è stata trattenuta in decisione è stata pubblicata lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza, con la precisazione che non venivano concessi i termini, proprio come è consentito dall'art. 281-sexies c.p.c. nel testo all'epoca vigente.
Parte ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni in forza delle quali avrebbe dovuto ritenersi che, invece, la procedura seguita dalla Corte d'Appello era quella della trattazione scritta, che imponeva la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ma così non ha fatto, così formulando una censura aspecifica, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e, dunque, inammissibile.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Occorre prima di tutto precisare che non è contestata l'adozione della pronuncia di improcedibilità, ma il fatto che a tale pronuncia sia stata associata la condanna alle spese degli attuali ricorrenti.
5.2. La sentenza impugnata risulta avere statuito come segue: "Gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza celebrata il 13/02/2025 e neanche all'ultima udienza del 24 aprile 2025, e tale comportamento omissivo ha valore di assenza dell'appellante, così integrando quanto previsto dal disposto di cui all'art. 348, comma 2 cpc che prevede l'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata dal giudice. Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte convenuta in revocazione, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico di Bu.El. ed altri Omessi e liquidate in favore della Città di Reggio Calabria ...".
5.3. La decisione ha dato corretta applicazione al principio di causalità, che governa la statuizione sulle spese di lite, di cui la regola della soccombenza costituisce la più diretta applicazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19456 del 15/07/2008).
Una volta ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, secondo il disposto dell'art. 348, comma 2, c.p.c., in conseguenza del mancato deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. da parte degli attori in revocazione per due volte di seguito, equivalendo tale mancato deposito alla mancata comparizione in udienza, correttamente la Corte d'Appello ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22151 del 02/11/2016).
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, a seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 L. n. 353 del 1990, che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12636 del 08/07/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2851 del 13/02/2004).
In tale quadro, correttamente gli attuali ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, poiché ai fini della dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., ciò che rileva è la condotta processuale degli appellanti e, cioè, nella specie, degli appellanti stessi.
5.4. A nulla rilevano i motivi che hanno indotto i ricorrenti a non depositare note scritte, riconducibili alla intervenuta cassazione della sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, poiché tali motivi avrebbero potuto essere veicolati attraverso le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in modo tale da essere valutati dalla Corte di appello, anche ai fini della statuizione sulle spese, mentre così non è stato fatto.
5.5. Neppure è conferente il riferimento al combinato disposto degli artt.91 e 310 c.p.c., operato dai ricorrenti in relazione al fatto che tutte, a loro opinione, le parti avevano manifestato, con la loro inerzia, il disinteresse all'esito del giudizio di revocazione. Ciò che rileva, infatti, è che, una volta posta a fondamento della decisione la ritenuta improcedibilità ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., non specificamente censurata, è alla sola condotta processuale dei ricorrenti che occorre guardare, posto che è tale condotta quella che la norma considera ai fini della statuizione prevista.
6. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
6.1. Con riguardo alle spese per la fase istruttoria del giudizio di revocazione, occorre tenere conto del disposto dell'art. 4, comma 5, D.M. n. 55 del 2014, ove vengono descritte le quattro fasi del giudizio (fase di studio della controversia, fase di introduzione della causa, fase istruttoria e fase decisionale) e, per quanto di rilievo, è stabilito quanto segue: "5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: ... c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte."
In argomento, questa Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019).
Nella specie, risulta dagli atti che si è svolta la fase di trattazione della causa in appello, che ha comportato l'adozione di due ordinanze della Corte d'Appello, comunicate alle parti e oggetto di esame da parte delle stesse, sicché correttamente la relativa fase è stata liquidata.
6.2. Con riguardo, alla fase decisoria, il disposto dell'art. 4, comma 5, D.M. n. 55 del 2014, prevede, invece, quanto segue: "5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: ... d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)".
È pertanto evidente che, nella specie, anche per tale fase il compenso sia stato correttamente previsto, quanto meno per l'esame della sentenza adottata e per gli adempimenti successivi alla pubblicazione di quest'ultima appena menzionati.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimata difesa con controricorso.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2026.