Avvocato – Mancata consegna dei documenti al cliente – Censura disciplinare

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.20608 del 18/06/2026

Pubblicato il
Avvocato – Deontologia forense – Mandato professionale – Informazione al cliente – Consegna documenti – Adempimento parziale – Art. 27 CDF

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, integra violazione dell’art. 27, comma 6, del Codice deontologico forense la mancata consegna al cliente, che ne abbia fatto richiesta, della documentazione concernente l’oggetto e l’esecuzione del mandato professionale. L’obbligo non può ritenersi adempiuto quando la documentazione fornita sia solo parzialmente satisfattiva della richiesta dell’assistito, né quando il difensore si limiti a depositare alcuni atti presso il Consiglio distrettuale di disciplina, senza assicurare l’integrale rilascio dei documenti domandati dal cliente.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., n. 16528/2008.

Avvocato – Procedimento disciplinare – Censura – Valutazione dei fatti – Scelta della sanzione – CNF – Ricorso per cassazione – Sviamento di potere

Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto agli addebiti contestati e la scelta della sanzione spettano agli organi disciplinari forensi. Il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per i quali esso è attribuito dalla legge.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., n. 3509/2002.

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Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 18/06/2026 (ud. 10/03/2026) n. 20608

FATTI DI CAUSA


Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino, con la quale all’avvocato XY era stata applicata la sanzione della censura in quanto ritenuto responsabile dei seguenti illeciti disciplinari: a) omessa informazione al cliente circa l’adempimento del mandato e mancata messa a disposizione della relativa documentazione (infrazione di cui all’art. 27, comma 6 CDF; b) produzione in giudizio di un esposto avanzato dall’odierno ricorrente nei confronti del difensore della controparte, in assenza di rilevanza della detta produzione rispetto alle esigenze difensive della causa.

In relazione al primo addebito il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’azione disciplinare fosse prescritta argomentando dal carattere permanente dell’illecito, permanenza destinata a cessare, per costante giurisprudenza disciplinare, solo al momento dell’adempimento della richiesta di restituzione e di consegna dei documenti (richiesta nello specifico non ancora integralmente adempiuta) ovvero, alternativamente, al momento della decisione disciplinare di primo grado. In relazione a tale ultimo profilo, con riferimento alla decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha rilevato che l’azione disciplinare non si era ancora prescritta essendo la prescrizione iniziata a decorrere dalla data del 1° dicembre 2023.

Nel merito, premessa la legittimità della richiesta formulata del cliente, ha ritenuto provato l’addebito della mancata restituzione e consegna della documentazione oggetto di richiesta, integrante violazione dell’art. 27 comma 2, del Codice deontologico forense. In relazione al secondo addebito, non contestato nella sua materialità, ha ritenuto che l’avvenuto deposito, nel corso di un giudizio avente oggetto uno sfratto, di esposto disciplinare nei confronti dell’avvocato difensore della controparte configurava violazione dell’art. 42 del Codice deontologico forense risultando la produzione in giudizio dell’esposto priva di rilievo al fine della difesa dell’assistito dell’avvocato … infine, non vi erano elementi che giustificavano una sanzione inferiore a quella applicata dal Consiglio di disciplina posto che questa era frutto di valutazione complessiva, che teneva conto della duplicità degli addebiti, in assenza peraltro di elementi che consentivano di configurare la sussistenza di attenuanti.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’avvocato XY sulla base di quattro motivi. Il COA intimato non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha depositato memoria nella quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Codice deontologico forense in relazione all’art. 56 comma 2, l. n. 247/2012, censurando la sentenza impugnata per avere escluso il maturarsi del termine prescrizionale con riferimento al primo illecito.

Premesso che il cliente aveva, prima di presentare l’esposto nell’anno 2017, già effettuato un’altra segnalazione nel corso dell’anno 2015 in relazione alla quale esso …. aveva provveduto a depositare la documentazione richiesta presso il Consiglio distrettuale di Disciplina di Torino, deduce l’errore della sentenza impugnata per avere affermato la necessità che la consegna dei documenti dovesse avvenire direttamente a mani deli cliente e che quella effettuata presso il Consiglio dell’Ordine o il Consiglio di disciplina al quale si era rivolto il cliente non era idonea a determinare l’inizio del decorso del termine prescrizionale ex art. 56, comma 1 l. 247/2012; sotto altro profilo assume che in base alla convenzione stipulata con la organizzazione sindacale CISL era quest’ultima a dovere fornire al legale i documenti necessari all’espletamento del mandato ed a quest’ultima doveva essere riconsegnata copia della documentazione.

Il motivo è infondato.

2.1. Si premette, che l’art. 27, comma 6, del Codice deontologico forense stabilisce che: <<L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi,
concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice>>.

In fatto non è contestato che l’assistito dell’odierno ricorrente aveva lamentato la mancata consegna dei seguenti documenti richiesti all’avvocato a) copia dell’assegno versato dalla controparte datore di lavoro

all’avvocato b) copia del verbale di conciliazione con la sottoscrizione anche del datore di lavoro oltre che del lavoratore assistito; c) copia della fattura del sindacato CISL relativa all’importo ricevuto dal legale.

La sentenza impugnata ha dato atto che l’avvocato XY aveva depositato nel corso del procedimento dinanzi al CDD di Torino, in data 3.6.2015, copia del ricorso di lavoro, copia della conciliazione sottoscritta dal solo lavoratore, l’assegno di euro 4.500 tratto dall’avvocato XY sul proprio conto corrente bancario a favore del lavoratore e la ricevuta di euro 450,00 rilasciata dalla organizzazione sindacale (CISL di A…..) per il Fondo di solidarietà e relativo assegno.

Dall’accertamento del giudice disciplinare emerge quindi che la documentazione, peraltro depositata presso il CDD di Torino e non direttamente al cliente, era solo parzialmente satisfattiva della richiesta dell’assistito. Tale accertamento non appare validamente contrastato dall’odierno ricorrente posto che la censura di omessa valutazione da parte del CNF della complessiva allegazione documentale non risulta prospettata con il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e all'art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (vedi, per tutte in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio nazionale forense : Cass. Sez. Un. n. 16528 del 2008); tale onere è rimasto inosservato essendosi l’odierno ricorrente limitato ad un mero rinvio per relationem ai documenti allegati. E’ inoltre da evidenziare come ai fini del rigetto del motivo in esame risulti dirimente la considerazione è lo stesso avvocato XY ad ammettere in ricorso che tale documentazione non comprendeva l’assegno versato dalla controparte direttamente al legale, assegno costituente specifico oggetto di richiesta da parte del cliente; non viene inoltre chiarito nelle difese esposte se la copia della transazione consegnata fosse o meno corredata anche della sottoscrizione della controparte, come specificamente richiesto dal cliente (v. ricorso, pag. 4).

L’accertamento del non integrale adempimento dello specifico obbligo di consegna sancito dall’ art. 27 del Codice deontologico, facente carico al legale, assorbe l’ulteriore questione prospettata dall’odierno ricorrente in punto di idoneità di tale consegna a determinare cessazione della permanenza dell’illecito ascritto al fine del decorso del termine prescrizionale.

La censura incentrata sulla esistenza di una convenzione tra l’avvocato XY ed il sindacato CISL di A., al quale avrebbe dovuto essere

riconsegnata copia della documentazione oggetto di richiesta del cliente, con implicito esonero della responsabilità dell’avvocato nei confronti del proprio assistito, è inammissibile in quanto oltre ad essere genericamente formulata non si confronta in alcun modo con l’accertamento del giudice disciplinare circa il fatto che l’avvocato XY aveva difeso il lavoratore, che poi aveva fatto la segnalazione, con mandato diretto e quindi sulla base di un contratto che impegnava il difensore direttamente nei confronti del proprio assistito.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto controverso e decisivo concernente la documentazione depositata davanti al CDD di Torino, ulteriormente osservando che la richiesta di deposito dell’estratto del proprio conto corrente era del tutto ingiustificata e che l’originale della scrittura di transazione era stato consegnato al sindacato.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non articolato in conformità del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Parte ricorrente infatti si limita a denunziare, con formula riassuntiva che la sentenza impugnata non “pare” avere preso in considerazione la documentazione depositata presso il CDD di Torino; in tal modo la critica alla sentenza impugnata risulta del tutto generica e, soprattutto, non si confronta con l’effettivo accertamento alla base del decisum , avendo il giudice disciplinare mostrato espressamente di prendere in considerazione la documentazione depositata presso il CDD di Torino nonché le deposizioni testimoniali ritenendole evidentemente ininfluenti perché non integralmente satisfattive della legittima richiesta del cliente (v. in particolare, sentenza, pag. 8).

4.1. Le censure articolate, lungi dall’individuare uno specifico “fatto”, nel senso sopra precisato, evocato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., fatto avente rilevanza decisiva e del tutto trascurato nel ragionamento decisorio della sentenza impugnata, si sostanziano nella inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. Come affermato da questa Corte nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge (Cass. Sez. Un.3509 del 2002), ipotesi nella specie non ricorrente.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e dell’art. 33 CDF e degli artt. 82 e 83 c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia . Richiamata la convenzione stipulata con la organizzazione sindacale alla quale si era rivolto l’assistito, il quale era stato indirizzato ad esso avvocato XY sostiene che in base a detta convenzione era il sindacato ad avere assunto la veste di cliente; sostiene, inoltre, l’esistenza di un accordo trilatero con tali soggetti, sulla base del quale, tra l’altro, la consegna dei documenti di causa doveva essere effettuata presso la sede del sindacato. Denunzia quindi carenza di motivazione in relazione a tale profilo.

Il terzo motivo di ricorso nella parte in cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 .c. p.c. è inammissibile.

La denunzia di violazione e falsa applicazione di norma di diritto formulata dall’odierno ricorrente non è, infatti, articolata in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità al fine della valida deduzione del mezzo di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 18998 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020, Cass. n. 17570 del 2020, Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006). L’odierno ricorrente , non chiarisce in cosa consista la violazione degli articoli del codice di rito evocati in rubrica e tantomeno indica le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con il significato precettivo di tali disposizioni. In definitiva, le censure articolate non sono incentrate sul significato e sulla portata applicativa delle norme menzionate in rubrica ma direttamente intese ad una rivalutazione nel merito di circostanze fattuali già prese in considerazione dal giudice disciplinare ed evidentemente ritenute irrilevanti sulla base di accertamento istituzionalmente ad esso riservato.

E’ altresì inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 33 del Codice deontologico forense per la dirimente considerazione che le censure articolate si fondano su una ricognizione della concreta fattispecie non coincidente con quella alla base del decisum, non avendo ritenuto il Consiglio nazionale forense di conferire rilievo alla stipula della convenzione con la organizzazione sindacale CISL a fronte dell’accertamento della esistenza di un mandato diretto con il cliente assistito. In concorrente profilo deve evidenziarsi il difetto di specificità del motivo non sorretto dall’autosufficiente richiamo ai documenti alla base della decisione.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 42 n. 2 Codice deontologico forense con riferimento al secondo degli addebiti ascritti; sostiene che l’esposto prodotto in giudizio nei confronti del collega, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza disciplinare, presentava attinenza con i fatti di causa in quanto riferito ad una condotta dell’avvocato di controparte (il quale aveva a sua volta prodotto in giudizio corrispondenza contenente proposte transattive che avrebbero dovuto essere considerate riservate e personali); il deposito dell’esposto nei confronti del collega era quindi funzionale a tale richiesta.

Il quarto motivo è inammissibile. Al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell'intestazione del motivo, nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del giudice disciplinare del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, in particolare sotto il profilo della non attinenza al giudizio del deposito dell’esposto nei confronti del difensore della controparte. Invero, il Consiglio nazionale forense ha mostrato di prendere in considerazione la documentazione prodotta ed ha apprezzato come non necessaria ai fini di difesa dell’assistito la produzione in giudizio dell’esposto nei confronti del collega. Le censure articolate, - senza neppure rispettare il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione - si traducono, ancora una volta, nella mera espressione di un dissenso valutativo rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal CNF, e risultano intese a sollecitare un sindacato estraneo al perimetro di controllo del giudice di legittimità.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva del COA intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 1152002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del Ricorrente XY

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2026

Il Presidente

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