Responsabilità civile – Figlio concepito – Morte del padre – Danno da perdita del rapporto genitoriale

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.22064 del 03/07/2026

Pubblicato il
Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Figlio concepito – Morte del padre – Perdita del rapporto genitoriale – Risarcimento

In tema di responsabilità civile, il figlio già concepito al momento della morte del padre naturale, provocata dal fatto illecito del terzo durante la gestazione, ha diritto, dopo la nascita, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce conseguenza normale dell’illecito.

  • Cfr. Cass. 9700/2011; Cass. 9048/2018.

Danno parentale – Rapporto genitoriale – Sofferenza morale – Pregiudizio dinamico-relazionale – Presunzione iuris et de iure – Prova contraria.

Nel caso di perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio già concepito al momento della morte del padre, le conseguenze dannose della lesione, sia sotto il profilo del danno interiore-sofferenza morale, sia sotto quello del danno esteriore-pregiudizio dinamico-relazionale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, stante la peculiarità del rapporto genitoriale e il diritto soggettivo del figlio a essere cresciuto, assistito, curato, istruito ed educato dai genitori.

  • Cfr. Cass. 901/2018; Cass. 5769/2024; Cass. 20269/2024.

Danno diretto – Danno riflesso – Danno di rimbalzo – Rapporto genitoriale – Diritti fondamentali del figlio – Art. 1223 c.c.

La pretesa risarcitoria del figlio nato dopo la morte del padre naturale, provocata dall’illecito del terzo quando egli era già concepito, non integra una fattispecie di danno riflesso o “di rimbalzo”, poiché la condotta illecita incide direttamente sul diritto del figlio al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del fascio di situazioni giuridiche soggettive riconducibili ai diritti fondamentali della persona del minore.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., 9556/2002; Cass. 9048/2018.

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Cassazione civile, sez. III, sentenza 3 luglio 2026 (ud. 26 maggio 2026), n. 22064

(Presidente Graziosi – Relatore Spaziani)

FATTI DI CAUSA

1. Pa.Ca., in proprio e quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Ma.Ch., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i medici Do.Fi. e Gi.Gi., nonché l' Azienda Sanitaria Locale di Caserta, perché fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subìti in conseguenza del decesso di Ma.Al. (coniuge della prima e padre della seconda) avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2006, nella struttura di Pronto Soccorso dell'Ospedale di M, facente capo alla suddetta ASL, a causa di un'ostruzione coronarica che aveva provocato un edema polmonare.

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.3757 del 2016, in parziale accoglimento della domanda, condannò l'ASL di Caserta e i due medici, in solido tra loro, a pagare alle attrici la complessiva somma di Euro 1.180.541,00 (comprensiva dell'importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale spettante alla minore, sebbene non ancora nata al momento del decesso del padre), nonché al rimborso, in loro favore, delle spese di lite, liquidate nell'importo di Euro 36.500,00; rigettò la domanda di manleva proposta dall'azienda sanitaria e da Gi.Gi. nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

3. Avverso questa sentenza proposero separati appelli, dinanzi alla Corte territoriale di Napoli, Do.Fi., Il.An. (figlia ed erede di Gi.Gi., deceduto nelle more del processo) e l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

Riuniti i gravami, con sentenza 17 gennaio 2023, n. 176, la Corte partenopea li ha parzialmente accolti, condannando i debitori, in solido tra loro, a pagare a Pa.Ca. la somma di Euro 300.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, e alla stessa Pa.Ca., in proprio e quale genitrice di Ma.Ch., la somma di Euro 620.541,00, a titolo di danno patrimoniale; la Corte d'Appello, inoltre, ha rideterminato le spese del giudizio di primo grado nella misura di Euro 13.801,20.

Nel ridurre la condanna, la Corte territoriale ha escluso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale liquidato dal primo giudice in favore di Ma.Ch., non ancora nata al momento del decesso del padre, sull'assunto che nella fattispecie non sarebbe stato configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale, né un pregiudizio morale subiettivo.

4. Pa.Ca., in proprio e in rappresentanza della figlia Ma.Ch., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; hanno risposto con distinti controricorsi l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e Il.An.; sono restati intimati Do.Fi. e gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra.

5. La trattazione del ricorso, inizialmente fissata in adunanza camerale (in vista della quale le parti costituite avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 2 marzo 2026, n.4694.

Fissata l'odierna udienza, la controricorrente Il.An. ha depositato ulteriore memoria.

Il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, ha depositato memoria con conclusioni scritte e ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo viene denunciata “Violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.”.

Secondo le ricorrenti, la Corte d’appello, nell’escludere il diritto di al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione; ciò in quanto i motivi di gravame avrebbero avuto ad oggetto principalmente l’ an debeatur (ovverosia, la questione della sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici) e, subordinatamente, il quantum debeatur (ovverosia, “la determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale attraverso diversi criteri o con una diversa percentuale di colpa”), ma non specificamente la questione della spettanza, o meno, alla figlia della vittima dell’illecito, non ancora nata al momento del decesso del padre, del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale futuro.

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., 2, 29, 30 Carta Costituzionale”.

Le ricorrenti assumono l’erroneità in iure della statuizione diretta ad escludere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subìto da in conseguenza della morte del padre per la definitiva perdita del rapporto parentale; sostengono che, ben al contrario, questo diritto avrebbe dovuto reputarsi sussistente, avuto riguardo alla tutelabilità dell’ “interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonché all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della famiglia”; d’altra parte, il danno parentale da perdita di un genitore, nell’ambito della famiglia nucleare, quale danno futuro “virtuale” (vale a dire, quale pregiudizio certo al momento dell’illecito, sebbene destinato ad avere ripercussioni in futuro) dovrebbe essere distinto dal danno futuro “eventuale”, come tale non risarcibile, quale quello ravvisato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla diversa fattispecie della perdita del nonno da parte del minore ancora infante (è stata citata Cass. n.12987 del 2022).

1.3. Con il terzo motivo viene denunciata “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6 - D.M. n. 55 del 2014, art. 1, art. 4 comma 2, art. 5 comma 1 art. 91 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 -art. 111 Cost., commi 1 e 6”.

La sentenza d’appello è censurata per avere ridotto arbitrariamente, di oltre la metà, l’importo delle spese legali liquidate in primo grado, senza indicare i criteri adottati; le ricorrenti lamentano, inoltre, che la Corte d’appello non avrebbe neppure riconosciuto la maggiorazione del 30 per cento prevista dall’art.4, comma 2, del D.M. n.55 del 2014, asseritamente doverosa per l’ipotesi in cui l’avvocato assista più parti.

2. Carattere logicamente prioritario ha il secondo motivo di ricorso, il quale pone la questione se il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio che non era ancora nato al momento del decesso del padre causato dall’illecito del terzo.

3. Come si è osservato nell’ordinanza interlocutoria n.4694 del 2026, nella giurisprudenza di questa Corte si sono manifestati, nel tempo, due diversi orientamenti.

3.1. Secondo quello più risalente, anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cass. 3/05/2011, n. 9700).

Questo orientamento si fonda sui seguenti argomenti:

a) in primo luogo, il riconoscimento del diritto risarcitorio non postulerebbe la soluzione in senso positivo del problema dogmatico della soggettività giuridica del concepito, la cui configurazione, oggettivamente impedita dalla regola generale per cui la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, non potrebbe del resto evincersi dalla circostanza che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento; gli ostacoli dogmatici alla configurazione di tale soggettività non rileverebbero, in quanto il diritto di credito al risarcimento del danno sorgerebbe al momento della nascita quale effetto di un illecito posto in essere dopo il concepimento;

b) gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, necessari in funzione della nascita dell’obbligo risarcitorio (condotta illecita, evento materiale, conseguenze pregiudizievoli), potrebbero verificarsi in momenti temporalmente diversi, senza che per questo venga meno il nesso causale (materiale e giuridico) che lega la prima ai secondi: nel caso della persona nata dopo la morte del padre naturale cagionata dall’illecito di terzi (necessariamente durante la sua gestazione), la condotta e il primo evento lesivo (la lesione del diritto della vittima dell’illecito) si verificherebbero prima della nascita; invece un secondo evento lesivo, conseguente al primo (la lesione del diritto del figlio della vittima al godimento del rapporto parentale), nonché le conseguenze pregiudizievoli di tale lesione, si verificherebbero dopo la nascita, ma resterebbero causate dal fatto dannoso;

c) non potrebbe infatti revocarsi in dubbio il nesso di causalità tra illecito e danno, inteso quale insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate in capo al figlio dall’evento della morte del padre; la relazione col proprio padre naturale integrerebbe, infatti, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità; pertanto, il figlio cui fosse impedito di svilupparsi in questo rapporto ne potrebbe riportare un pregiudizio che costituirebbe un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

3.2. Secondo un più recente orientamento, il diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale potrebbe sussistere, in presenza di tutti gli altri requisiti costitutivi, solo se tale rapporto fosse già esistente al momento dell’illecito, sicché non potrebbe sorgere in ipotesi di illecito perpetrato contro il congiunto del presunto danneggiato precedentemente alla sua nascita (Cass.12/04/2018, n.9048).

Questo orientamento si fonda sui seguenti argomenti:

a) anzitutto mancherebbe, in questa ipotesi, il nesso di causalità materiale tra l’illecito e l’evento lesivo, in quanto i pregiudizi lamentati dalla persona nata dopo l’illecito compiuto nei confronti di un congiunto, non sarebbero conseguenza di tale illecito ma della scelta dei genitori di generarla;

b) in secondo luogo, mancherebbe altresì il nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e il danno-conseguenza: infatti, nel comporre i contrasti circa l’interpretazione dell’art.1223 cod. civ., le Sezioni Unite (è citata Cass., Sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556), pur non escludendo dal concetto dei pregiudizi “immediati e diretti” i danni c.d. “riflessi o di rimbalzo”, tuttavia avrebbero reputato indispensabile, in funzione della loro risarcibilità, oltre alla loro “indefettibilità”, quale conseguenza necessaria dell’illecito, e alla necessità che attingano con “immediatezza” persone diverse dalla vittima primaria dello stesso (cc.dd. vittime secondarie), anche la “preesistenza”, all’illecito medesimo, di un significativo legame tra la prima e le seconde; circostanza, quest’ultima, all’evidenza insussistente nell’ipotesi in cui l’illecito contro il congiunto preceda la nascita del presunto danneggiato.

4. Il Collegio reputa anzitutto che il rilievo della contrapposizione tra i principi che sorreggono i due illustrati orientamenti si attenui alla luce della diversità delle fattispecie in relazione alle quali sono stati affermati: infatti, il primo orientamento si è affermato in relazione ad una ipotesi in cui la pretesa risarcitoria era stata esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo necessariamente dopo il suo concepimento; invece, il secondo orientamento si è affermato in relazione ad una ipotesi in cui i fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico, avevano invocato il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale con il loro germano, verificatosi quando evidentemente essi non erano stati ancora concepiti.

Dunque, mentre nella prima ipotesi il danneggiato “di riflesso” per perdita del rapporto parentale era già concepito al momento dell’illecito, invece nella seconda ipotesi l’illecito contro il congiunto non era stato posto in essere durante la gestazione dei presunti danneggiati; inoltre, mentre nel primo caso la perdita denunciata, riguardando il rapporto genitoriale, si riferiva, come rilevato in sentenza, ad un rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge (segnatamente, oggi, dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, attraverso la proclamazione di un vero e proprio statuto dei diritti e dei doveri del figlio, che tipizzano il rapporto genitoriale, prevedendo un “fascio” di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, fondate sulla preminenza dell’interesse del minore a crescere e a formare la propria personalità in modo pieno ed equilibrato: art.315-bis cod. civ.), invece, nella seconda ipotesi, veniva in considerazione, non già il rapporto genitoriale, ma il rapporto parentale tra fratelli, rispetto al quale la legge non prevede consimile statuto.

5. Ciò posto, con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell’illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all’art.315-bis cod. civ., non si reputano condivisibili gli argomenti posti da Cass n.9048/2018 a fondamento del diniego del riconoscimento del diritto risarcitorio con riferimento alla ben diversa fattispecie della pretesa esercitata dai fratelli postumi per le conseguenze derivate dalla lesione del rapporto parentale asseritamente conseguita all’illecito subìto dal loro germano al momento della sua nascita e, quindi, in epoca necessariamente precedente al loro concepimento.

5.1. In primo luogo, infatti, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis cod. civ. costituisce la conseguenza “normale” dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della “causalità adeguata” o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo.

5.2. In secondo luogo, quanto alle conseguenze di tale lesione (le quali rilevano sotto i due profili del danno interiore-sofferenza morale e del danno esteriore-pregiudizio dinamico-relazionale: Cass.17/01/2018, n.901), va anzitutto osservato che esse, stante la peculiarità del rapporto genitoriale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, non potendosi estendere a tale rapporto i criteri elaborati da questa Corte – v. in particolare, Cass.
n. 5769/2024; Cass. n.20269/2024; Cass. n.9617/2026 – con riferimento all’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli nelle altre fattispecie di lesione o perdita del rapporto parentale, che ammettono il danneggiante a fornire la prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima dell’illecito e il congiunto superstite; ciò in quanto l’interesse ad essere cresciuto in famiglia dai suoi genitori o comunque ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, nonché a riceverne l’assistenza morale, la cura, l’istruzione e l’educazione necessaria ai fini della formazione della propria persona, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del figlio, che si specifica, ad un tempo, come diritto fondamentale di solidarietà nel rapporto coi genitori (la cui violazione è fonte di sanzione per gli stessi genitori) e come diritto fondamentale di rispetto della personalità valevole erga omnes, donde sorge, quale correlativa situazione soggettiva passiva a carico dei terzi, il dovere negativo di astenersi dall’interferire illecitamente nel rapporto tra il figlio minore e i suoi genitori (arg. ex artt. 315-bis, 337-ter e 147 cod. civ., come introdotti o sostituiti dalla legge n.219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013, da leggersi, in senso convenzionalmente conforme, alla luce della regola contenuta nell’art.12 della Convenzione EDU e recepita nell’art.9 della Carta di Nizza, quale, a sua volta, interpretata dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza della Grande Camera sul caso Goodwin c. Regno Unito dell’11 luglio 2002).

5.3. Ciò posto con riguardo alle conseguenze dannose della lesione, non può escludersi, rispetto ad esse, la sussistenza del nesso di causalità giuridica sol perché il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita, giacché esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo (la morte del padre).

Al riguardo va sottolineato che la stessa Cass. n.9048/2018 ha ricordato la compatibilità – affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9556/2002 – del presupposto della causalità giuridica (consistente nel rapporto di conseguenzialità “immediata e diretta” di cui all’art.1223 cod. civ. tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli della lesione) con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, quali danni sofferti iure proprio da persone diverse dalla vittima dell’illecito in seguito alla lesione di proprie situazioni giuridiche soggettive. A questo rilievo occorre ora aggiungere che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza evocata, al fine di delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibili, in quanto da reputarsi “immediati e diretti”, hanno fatto ricorso, più che al criterio oggettivo della preesistenza del legame affettivo, al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato, individuandolo in colui che abbia la “titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi dare anche risalto a certi particolari legami di fatto”, occorrendo, quindi, “di volta in volta verificare in che cosa consista il legame affettivo e in che misura la lesione subìta dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. la citata Cass., Sez. Un, n.9556 del 2002, sub Motivi della decisione, pag.23).

La preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

5.4. Va, peraltro, evidenziato con forza che l’ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo (alla stessa stregua di quella esercitata dal figlio minore già nato al momento della perdita del proprio genitore – madre o padre – provocata dal predetto illecito, diversamente dalle altre fattispecie di perdita o lesione del rapporto parentale, non dà luogo ad una fattispecie di danno “riflesso” o “di rimbalzo (analoga a quella sottoposta all’esame di Cass. n.9048/2018, in cui il risarcimento del danno derivante dalla predetta lesione era stata invocata dai fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico).

Diversamente da tali fattispecie, infatti, non viene in considerazione l’ipotesi del pregiudizio sofferto iure proprio da persona diversa dalla vittima dell’illecito, posto che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del “fascio” di situazioni giuridiche soggettive specificantesi – come detto – in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell’ambito della comunità familiare) ma – in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes – anche nei confronti dei terzi.

La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo della conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo cui esse conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non “riflessi”, onde neppure si pone, nella fattispecie, la questione della sussistenza, o meno, dei requisiti di estensibilità del concetto di immediatezza di cui all’art.1223 cod. civ. alla categoria dei pregiudizi “di rimbalzo”.

5.5. Né, infine, può in alcun modo incidere sul giudizio di causalità – e, per esso, sulla integrazione di tutti i requisiti costitutivi dell’illecito aquilano – la circostanza che le conseguenze dannose si verifichino in epoca successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo.

Si è già evidenziato, infatti, nell’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2026, che non incide, ex se, sul rapporto di conseguenzialità immediata e diretta la circostanza che tra il danno-evento e il danno-conseguenza vi sia una quantunque rilevante – cesura temporale.

Va qui aggiunto che l’eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell’illecito civile, come dimostrano la teoriche dei danni futuri, del pregiudizio lungolatente e della prescrizione, la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell’art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell’illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell’esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare.

6. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e, per effetto del suo accoglimento, restano assorbiti il primo e il terzo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che riesaminerà, attenendosi agli enunciati principi, il capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente subìto da a causa della perdita del rapporto genitoriale con il defunto padre,

Il giudice del rinvio provederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti e del loro congiunto, ivi riportati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.


Ordina che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle ricorrenti e del loro congiunto, ivi riportati.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Paolo Spaziani

Il Presidente
Chiara Graziosi

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