In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il diritto al compenso è collegato, quanto all’an, all’effettivo svolgimento dell’attività difensiva, mentre la natura e la complessità della prestazione rilevano soltanto ai fini del quantum. La semplicità dell’affare o del procedimento può pertanto giustificare la riduzione del compenso, anche ai valori minimi, ma non la sua totale esclusione per una fase del giudizio effettivamente svolta.
La totale omissione del compenso relativo a una fase del giudizio effettivamente svolta integra una violazione dei minimi tariffari, non potendo il giudice azzerare il compenso dovuto in ragione della semplicità del procedimento o della ridotta complessità dell’attività professionale.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 03/07/2026 (ud. 02/07/2026), n. 22676
(Presidente: MOCCI MAURO - Relatore: OLIVA STEFANO)
FATTI DI CAUSA
Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da S. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice dell’opposizione ha ritenuto, in particolare, corretta la liquidazione operata dal primo giudice, che aveva escluso il riconoscimento del compenso per la fase decisionale, tenuto conto della semplicità dell’affare e del procedimento, concernente una opposizione alla richiesta di archiviazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S., affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motive di ricorso, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 82 del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione, non liquidando di fatto alcun compenso per la fase decisoria, avrebbe violato i minimi inderogabili previsti dalla tariffa
La censura è fondata.
Il provvedimento impugnato ha confermato l’esclusione del compenso per la fase decisoria, disposta dal primo giudice –che aveva liquidato al ricorrente la somma di € 510 in luogo di quella, richiesta, di € 960– ritenendo corretta la motivazione che ancorava la riduzione alla semplicità ed alla natura del procedimento nel quale l’attività professionale era stata prestata. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del compenso per la detta fase decisoria, che era comunque dovuto, e che semmai avrebbe potuto essere riconosciuto ai minimi tariffari. Si duole altresì della violazione dei detti minimi, essendogli stato liquidato un compenso inferiore agli stessi.
La prima parte della doglianza è fondata, non potendosi giustificare il diniego del compenso dovuto per una fase del giudizio sulla mera considerazione della sua semplicità; quest’ultima, infatti, giustifica (al massimo) la riduzione del compenso al minimo, ma non certo la sua totale esclusione, essendo il diritto al compenso legato, sotto il profilo dell’an, allo svolgimento dell’attività difensionale, e non alla sua natura o complessità, che sono elementi rilevanti solo in relazione al quantum. Nel caso di specie, il primo giudice aveva espressamente così statuito: “… esclusa la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell’affare e del tipo di procedimento (opposizione all’archiviazione)” così legando –in modo erroneo– il diniego del compenso per la fase predetta alla tipologia del giudizio nel quale l’attività professionale era stata prestata.
L’accoglimento della prima parte della censura rende fondata anche la seconda, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase del giudizio si risolve nella violazione dei minimi di tariffa.
In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Ragusa, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ragusa, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 02 luglio 2026.
IL PRESIDENTE
Mauro Mocci