In tema di responsabilità civile, a un unico fatto illecito lesivo, pur produttivo di diverse conseguenze dannose, deve seguire un unico e contestuale accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assume di avere subito, non essendo consentito il frazionamento delle pretese risarcitorie in distinti giudizi. Tale principio opera anche quando siano separatamente domandati i danni iure hereditatis e quelli iure proprio, non assumendo rilievo la diversa ragione, ereditaria o propria, delle domande, ove entrambe abbiano titolo aquiliano e derivino dal medesimo fatto illecito.
Il divieto di frazionamento delle domande risarcitorie derivanti da un unico fatto illecito non opera con riguardo a danni sopravvenuti o divenuti percepibili soltanto dopo la precedente controversia; resta invece preclusa la successiva domanda relativa a un pregiudizio già verificatosi e manifestatosi al momento del primo giudizio.
Cassazione civile, Terza sezione, sentenza 21/07/2026 (ud. 9 giugno 2026) n. 23687
(Chiara Graziosi Presidente; Paolo Porreca Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
La s.p.a......., già ...... s.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 252 del 2023 della Corte di appello di Firenze esponendo che:
la società deducente ....., allora s.r.l., aveva assunto il dipendente nel 1969, all’età di 46 anni, e il rapporto di lavoro si era interrotto nel 1983, per limiti di età;
nel 2000, il suddetto dipendente era deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, e, in conseguenza di ciò, il figlio, aveva adito il Tribunale di Prato, Sezione lavoro, chiedendo la condanna della società al risarcimento dei soli danni a titolo iure hereditatis;
il Tribunale adito aveva dichiarato la responsabile per la malattia professionale che aveva cagionato la morte di condannandola a corrispondere la somma di circa 72 mila euro;
le parti, successivamente, avevano stipulato un accordo transattivo sul quantum prevedendo il versamento, ad opera della società, in favore di della somma di 100 mila euro onnicomprensive;
con ricorso notificato l’11 novembre 2016, aveva nuovamente convenuto la davanti al Tribunale di Prato, Sezione lavoro, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni che il medesimo aveva patito, sempre per il decesso del padre, ma iure proprio;
il Tribunale, ritenuta la competenza funzionale della Sezione civile, mutato il rito, aveva condannato la società ...... a risarcire il danno non patrimoniale subìto dall’attore ..... nella liquidata misura di 90 mila euro, oltre accessori;
la Corte di appello aveva disatteso il gravame della società e accolto quello incidentale dell’originario attore, a favore del quale aveva liquidato ulteriori 71 mila euro circa, osservando che:
la domanda era proponibile, senza che potesse affermarsi un abusivo frazionamento rispetto a quella risarcitoria a titolo ereditario previamente definita, poiché si trattava di titoli diversi, scrutinati da differenti giudici, quello civile e quello del lavoro;
la prescrizione, decennale a mente dell’art. 2947, cod. civ., era stata utilmente interrotta anche dalla convocazione, nel 2007, davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro, per la richiesta di conciliazione;
andava liquidato il danno parentale con l’aggiornato sistema a punti delle tabelle milanesi del 2022.
.... è rimasto intimato
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello ammettendo la proponibilità della domanda risarcitoria iure proprio, frazionata rispetto a quella di danni a titolo ereditario definita in precedenza.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare compiutamente la convocazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro per la conciliazione, che non conteneva alcuna specifica inerente alla richiesta risarcitoria e, dunque, non avrebbe potuto essere considerata interruttiva della prescrizione, da ritenere quinquennale a mente dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ.,
stante la pronuncia revocabile di non luogo a procedere adottata, per i fatti oggetto di giudizio, dal giudice penale per le indagini preliminari.
Il primo motivo è fondato con assorbimento logico del secondo.
Questa Corte, come ricordato dalla Procura Generale, ha chiarito che a un unico fatto illecito lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i “danni conseguenza” che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile (Cass., Sez. U., 19/03/2025, n. 7299, sia pure in ambito contiguo relativo ai rapporti di durata, alle pagine 19-20 della motivazione, richiamando Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità della riserva, Cass. n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass. n. 6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass. n. 8530 del 2020 in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi, Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico, ancora Cass. n. 8217 del 2024 in merito alla proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto, Cass. n. 2278 del 2023 in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito; nella requisitoria scritta sono correttamente menzionate quali successive conformi: Cass., 28/07/2025, n. 21615 e Cass., 04/02/2026, n. 2359).
A nulla, dunque, rileva la diversa ragione, propria ed ereditaria, delle domande entrambe a titolo aquiliano, così come non rileva – a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Generale – l’affermata riserva di cognizione dei giudici rispettivamente lavoristico e civile, che può solo determinare, nel caso, l’applicazione dell’art. 40, cod. proc. civ.
Non risulta, neppure dalla sentenza di appello, che si sia trattato di danni sopravvenuti ovvero percepibili successivamente alla prima controversia e alla sua riferita definizione (in linea con il caveat di Cass., Sez. U., n. 7299 del 2025, cit., § 10.1.) – essendosi domandato da ultimo, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale (così indicato nell’odierno ricorso, in coerenza con la incontestata qualificazione risultante sin dalla sentenza di prime cure, come emerge dagli atti di causa prodotti in uno al ricorso per cassazione), quindi immediatamente verificatosi e palesatosi (v. Cass., n. 2359 del 2026, cit., pag. 12, in cui si è aggiunto che, in ulteriore e contigua ipotesi, perfino «la necessità di attendere la “stabilizzazione” dei postumi permanenti invalidanti delle lesioni personali non costituisce eccezione al divieto di frazionamento, non potendo ricondursi la stabilizzazione dei postumi né alla nozione di aggravamento né ad un mutamento sopravvenuto della situazione originariamente delineatasi»).
La domanda, secondo quanto ricostruito dalla nomofilachia avallata dalle richiamate Sezioni Unite, era quindi inammissibile (come ribadito sùbito dopo da Cass., n. 21615 del 2025, cit., pag. 3).
Ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, compensando le spese dell’intero giudizio alla luce dei compiuti chiarimenti delle sopravvenute Sezioni Unite.
Va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di ....
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta. Spese dell’intero giudizio compensate.
Oscuramento dei dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.
Il Consigliere estensore
Paolo Porreca
Il Presidente
Chiara Graziosi