L’art. 1284, comma 4, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.
L’art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni risarcitorie, non ostando né la loro tradizionale qualificazione come obbligazioni di valore né l’illiquidità del credito, poiché la disposizione determina ope legis, dalla proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi dovuti sulla somma destinata a soddisfare l’obbligazione.
Cassazione civile, Sezione Terza, ordinanza 22/07/2026 (ud. 02/07/2026) n. 23891
(Dott. DE STEFANO Franco - Presidente; Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere Rel. ed Est.)
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2016 Bo.Ce. convenne dinanzi al Tribunale di Milano:
la società SEB Life International Assurance Company Designated ActivityCompany (olim, Irish Life International; d'ora innanzi, per brevità, "la SEB");
la società Sintesi Life and Risk Management Srl (d'ora innanzi, "la SLRM");
Lo.Ma.
1.1. L'attore espose che:
aveva conferito un "mandato fiduciario" alla società San Paolo Fiduciaria Spa;
in esecuzione di quel mandato, il 20.11.2006 la San Paolo Fiduciaria Spa avevastipulato con la SEB - previa intermediazione di Lo.Ma., operante per conto dell'intermediario assicurativo SLRM - un contratto di assicurazione sulla vita di
Bo.Ce., versando il premio di dieci di euro, somma fornita dal mandante;
il contratto stipulato con la SEB in realtà non era una assicurazione, ma uncontratto di investimento finanziario che esponeva il risparmiatore al rischio della perdita del capitale, garantendogli in caso di avveramento del rischio un modestissimo indennizzo pari al 101% del capitale disponibile alla data dell'evento;
dopo meno di tre anni dalla stipula del contratto, il valore dei titoli in cui erastato investito il premio si era dimezzato;
aveva perciò deciso di recedere dal contratto, ottenendo la restituzione di circala metà soltanto del premio versato;
questo rovinoso investimento doveva ritenersi eseguito in virtù d'un contrattonullo, in quanto irrispettoso delle prescrizioni del D.Lgs. 58/98: vuoi perché non preceduto da una adeguata informazione, vuoi perché non preceduto dalla stipula d'un contratto-quadro conforme ai requisiti di contenuto prescritti dalla legge. Concluse pertanto chiedendo l'accertamento della nullità del contratto e la condanna dei convenuti alla restituzione del capitale investito, al netto delle somme già restituite, "oltre a interessi e rivalutazione dalla data del versamento delle somme sino al saldo effettivo".
2. Con sentenza n. 4926 del 9.6.2021 il Tribunale di Milano:
-) rigettò la domanda nei confronti di Lo.Ma. e della SLRM;
-) dichiarò nullo il contratto;
-) condannò la SEB al pagamento in favore dell'attore di Euro 5.387.511,12. Il Tribunale ritenne che quello stipulato tra la San Paolo Fiduciaria e la SEB era un contratto di investimento, non di assicurazione, e ne dichiarò la nullità per mancanza della previa stipulazione del contratto-quadro (p. 22 sentenza di primo grado).
La sentenza fu impugnata in via principale dalla SEB ed in via incidentale condizionata da Bo.Ce. (è un evidente qui pro quo l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello secondo cui la SLRM avrebbe proposto un "appello incidentale condizionato".
In realtà quest'ultima in appello chiamò "appello incidentale" quella che era una mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di eccezioni assorbite). La prima censurò la statuizione di condanna al risarcimento; il secondo chiese che la SEB fosse condannata al pagamento degli interessi di mora al tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c.
Con sentenza 20.6.2023 n. 2017 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato ilgravame principale, ed accolto quello incidentale (benché condizionato) di Bo.Ce. La Corte d'Appello ha ritenuto che:
-) Bo.Ce. era legittimato a far valere la nullità del contratto, in quanto beneficiario dell'indennizzo;
-) il contratto andava qualificato come contratto finanziario, ed era nullo perché non preceduto dalla stipula del contratto quadro;
-) la polizza non poteva qualificarsi come "contratto quadro", perché priva dei requisiti minimi prescritti dalla legge per tale contratto;
-) la sentenza di primo grado doveva interpretarsi nel senso che la SEB era stata condannata a pagare gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. e non gli ordinari interessi legali.
La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione: -) in via principale dalla SEB, con ricorso fondato su quattro motivi; -) in via incidentale condizionata da Bo.Ce. e da Lo.Ma.
La SEB ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di Bo.Ce., e questi a sua volta ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di Lo.Ma.
La SEB e Bo.Ce. hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
Bo.Ce. ha eccepito la inammissibilità del ricorso principale per difetto di conferimento di valida procura all'avvocato Cecilia Buresti.
La procura depositata, sostiene il controricorrente, sarebbe invalida perché:
-) conferita all'estero (Irlanda), e non accompagnata da traduzione; -) autenticata da un notaio straniero che non ha accertato l'identità del sottoscrittore.
Le suddette eccezioni sono infondate.
La prima eccezione è infondata alla luce di quanto di recente stabilito dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non è un requisito di validità dell'atto (Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876, Rv. 675632 - 01).
Anche la seconda eccezione è infondata.
La SEB ha depositato una procura speciale rilasciata nella Repubblica d'Irlanda. In essa il notaio Ma.Ai. dichiara che la sottoscrizione del documento, apposta dall'amministratore della SEB (Ro.Ma.), è avvenuta in sua presenza il 21.9.2023. Quando la procura speciale a ricorrere per cassazione sia rilasciata all'estero, questa corte ha già da tempo stabiliti i seguenti principi:
la procura alle liti è disciplinata dalla legge italiana, trattandosi di atto delprocesso;
tuttavia il codice di rito, là dove prescrive l'atto pubblico o la scrittura privataautenticata, rinvia alle norme del diritto sostanziale, ivi comprese quelle di diritto internazionale privato che disciplinano l'efficacia in Italia di atti notarili formati all'estero;
l'efficacia della scrittura privata autenticata formata all'estero, nei casi in cui la legge ne equipari gli effetti scrittura privata autenticata formata in Italia, è soggetta a due limiti:
c') quanto alla forma, la scrittura deve essere rispettosa della legge del luogo dove è stata formata; c'') quanto al contenuto, deve avere un contenuto minimo essenziale consistente nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore (ex multis, Cass. Sez. 1, 14/06/2024 n. 16662; Cass. Sez. 3, 22/03/2024 n. 7900; Cass. Sez. 1, 19/07/2018, n. 19321, Rv. 649572 - 01; Cass. Sez. 3, 15/11/2017, n. 26951, Rv. 646641 - 01).
1.3. Ebbene, nel caso di specie tutti i suddetti requisiti sono rispettati.
Per quanto attiene l'efficacia nel nostro ordinamento della scrittura privata autenticata in Irlanda, essa è stabilita dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata e resa esecutiva con legge 24 aprile 1990, n. 106, cui aderisce anche l'Irlanda).
Ai sensi di tale Convenzione gli atti notarili di cui all'art. 1, comma 2, lettera (c) sono esonerati "da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga": da ciò la conseguenza che per far valere in Italia l'atto notarile formato in un Paese aderente alla Convenzione è sufficiente la firma del notaio e l'apposizione del suo sigillo (ex multis, Cass. Sez. 1, 11/10/2023, n. 28373).
Per quanto attiene il contenuto dell'atto, come s'è detto il Public Notaryirlandese ha dichiarato che la firma del legale rappresentante della SEB è stata apposta in sua presenza, apponendovi il proprio sigillo.
In Irlanda l'attività notarile è disciplinata da due fonti: il Code of Conduct for Notaries Public 1986, e le Professional Practice Regulations 2015, ambedue emanati dalla Faculty of Notaries Public of Ireland.
Il par. 1.5 del suddetto Code of Conduct stabilisce che ogni notaio deve "pretendere l'esatta identificazione delle persone che intendono prestare giuramento o rendere dichiarazione in sua presenza" ("(notary shall) insist on proper introduction or identification of persons purporting to make any oath, affirmation or declaration before him or her").
Il par. 7.2 delle Professional Practice, di rincalzo, stabilisce che il notaio, quando gli venga esibito un documento a comprova dell'identità del soggetto richiedente la stipula dell'atto, "deve accertarsi, mediante esame diretto, che l'immagine fotografica e le ulteriori informazioni desunte dal documento confermino ragionevolmente l'identità del richiedente" ("shall satisfy himself (...) by observation that the photographic image and the other information obtained from such document reasonably confirms the identity of the Appearer").
Alla luce di tale disciplina deve dunque presumersi fino a prova contraria che il notaio irlandese, apponendo il proprio sigillo, abbia per ciò solo evidentemente adempiuto gli oneri prescritti dalla sua legge professionale circa l'identificazione del sottoscrittore, integranti il presupposto di validità del suo atto per il diritto di quell'ordinamento.
Allo stesso modo per cui, ad esempio, deve presumersi fino a prova contraria che la sottoscrizione dell'avvocato in calce ad una procura alle liti sia avvenuta in presenza del cliente e previa diligente identificazione di questi.
1.4. Bo.Ce. ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza della prova, in capo alla persona che ha sottoscritto la procura alle liti, dei poteri necessari a rappresentare la SEB.
1.5. Anche tale eccezione è infondata.
La procura è sottoscritta da persona qualificatasi "amministratore delegato" della SEB, e quindi munita ope legis del potere rappresentativo della società: tanto per la legislazione italiana, quanto per quella irlandese (in base alla Section 40 del Companies Act 2014).
Sarebbe stato dunque onere di Bo.Ce. provare l'assenza - se non di un adeguato sistema di pubblicità di quei dati, almeno - di quel potere, secondo i princìpi da tempo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (ribaditi, pure di recente, da Cass. Sez. U., 05/11/2021, n. 31963, Rv. 663240 - 01).
2. Il primo motivo del ricorso principale.
Il primo motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto Bo.Ce. legittimato a invocare la nullità del contratto stipulato tra la San Paolo Fiduciaria e la SEB.
La ricorrente deduce che con tale valutazione la Corte d'Appello ha violato gli artt. 1891 c.c. e 23 TUF.
La tesi della ricorrente si può così riassumere:
-) il contratto di investimento era stato stipulato tra la San Paolo Fiduciaria e la SEB, con la conseguenza che solo la prima poteva ritenersi "cliente", e solo essa era titolata a far valere la nullità del contratto;
-) la legittimazione ad agire di Bo.Ce. non poteva nemmeno ricavarsi dall'art. 1421 c.c., in quanto la nullità prevista dall'art. 23 TUF è una nullità c.d. "di protezione", invocabile solo dal soggetto alla cui tutela essa è preordinata (ovvero il contraente, nel caso di specie San Paolo Fiduciaria);
-) né la legittimazione di Bo.Ce. poteva fondarsi sull'art. 1891 c.c.: sia perché norma inapplicabile ad un contratto che la stessa Corte d'Appello ha qualificato come non avente natura assicurativa; sia perché Bo.Ce. non era né il contraente del contratto, né il beneficiario, ma solo la persona sulla cui vita fu stipulata l'assicurazione (c.d. "portatore di rischio").
2.1. Bo.Ce. ha invocato la formazione del giudicato sul tema della sua legitimatio ad causam.
Ha dedotto al riguardo che in primo grado la sua legittimazione ad agire fu affermata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1421 c.c. (e dunque in virtù del principio per cui la nullità d'un contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse).
2.1.1. L'eccezione è infondata: non solo infatti, in appello la SEB censurò su questo punto la sentenza di primo grado (v. p. 8 dell'appello); ma soprattutto la sentenza di secondo grado ha dichiarato "assorbita" la suddetta questione: ed è davvero arduo comprendere come la difesa di Bo.Ce. possa pretendere di invocare il giudicato su una questione espressamente dichiarata assorbita.
2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che Bo.Ce. ha stipulato un contratto fiduciario per la gestione dei propri risparmi con la San Paolo Fiduciaria Spa; e che questa a sua volta
nell'adempimento di tale negozio fiduciario ha stipulato il contestato contratto di investimento con la SEB.
2.3. La ricorrente è dunque nel vero quando assume che, una volta qualificato il contratto oggetto del contendere come "contratto d'investimento", diventava irrilevante discorrere dell'applicabilità ad esso dell'art. 1891 c.c., norma dettata per il contratto di assicurazione.
Parimenti è nel vero la ricorrente quando assume che il contratto di gestione fiduciaria del risparmio, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della L. 23 novembre 1939, n. 1966, è soggetto alle regole del mandato senza rappresentanza (così Cass. Sez. 1, 23/03/2018, n. 7364) e che, nel mandato senza rappresentanza, l'esercizio dei diritti scaturenti dal contratto concluso dal mandatario spetta a quest'ultimo (art. 1705, primo comma, c.c.).
2.4. Erra, invece, la ricorrente, quando assume che l'azione generale di nullità di cui all'art. 1421 c.c., sia inibita al mandante.
Nel caso di mandato senza rappresentanza il mandante può eccezionalmente sostituirsi al mandatario nell'esercizio dei diritti scaturenti dai negozi stipulati da quest'ultimo (art. 1705, secondo comma, c.c.).
Quali fossero questi diritti fu questione ampiamente discussa sino all'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali stabilirono che la norma la quale "accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno) (Cass. Sez. U., 08/10/2008, n. 24772).
Non a caso, nella motivazione della sentenza appena ricordata non si fa cenno all'azione di nullità: ma, evidentemente, per l'ovvia ragione che, spettando essa a chiunque vi abbia interesse, non potrebbe certamente negarsi al mandante.
Diversamente, si perverrebbe all'esito paradossale di ritenere che l'art. 1705, secondo comma, c.c., deroghi all'art. 1421 c.c. in pregiudizio del mandante.
2.5. Parimenti erra la società ricorrente allorché sostiene che il fiduciante non possa invocare l'azione generale di nullità di cui all'art. 1421 c.c., quando il vizio denunciato (nella specie, mancata stipula del contratto quadro ex art. 23 TUF) dia causa ad una nullità speciale di protezione, come tale azionabile solo da chi abbia stipulato il contratto nullo e, dunque, dal fiduciario.
In identica fattispecie, questa Corte ha già stabilito che le società fiduciarie possono sì stipulare in nome proprio contratti di investimento per conto dei propri fiducianti, ma a condizione che "resti preservata la diretta riferibilità al cliente fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele" (Cass. Sez. 3, 30/04/2018, n. 10333).
E tra le "connesse tutele" ovviamente rientra anche la previa stipula d'un contratto quadro conforme alle prescrizioni di legge.
2.6. Non pertinente è la decisione di questa Corte invocata dalla ricorrente SEB (Cass. Sez. 1, 23/12/2020, n. 29410, Rv. 660198 -01).
Tale decisione, infatti, aveva ad oggetto un problema diverso da quello oggi in esame, ovvero stabilire se il fiduciario fosse legittimato a far valere la nullità del contratto di investimento.
Ma va da sé che ammettere la legittimazione del fiduciario non significa affatto escludere necessariamente quella del fiduciante.
2.7. Infine, il silenzio serbato dalle parti impedisce a questa Corte di trarre qualsiasi conseguenza in iure dal documento depositato da Bo.Ce. sin dal primo grado (allegato 15, depositato anche in questa sede), nel quale la società fiduciaria, rivolgendosi alla SEB, dichiarò che "tutti i diritti" scaturenti dal contratto di investimento spettavano a Bo.Ce., e invitava la SEB ad adempiere il contratto nei confronti di quest'ultimo.
Incidenter tantum, nondimeno, non intende il Collegio astenersi dal rilevare che per effetto di quel documento il fiduciario surrogò a sé il fiduciante nell'esercizio dei diritti sorti dal contratto di investimento.
Il secondo motivo del ricorso principale.
Il secondo motivo contiene due censure.
Con la prima censura la ricorrente deduce che le norme del TUF le quali prescrivono la stipula del contratto quadro, ritenute violate dalla Corte d'Appello con conseguente nullità del contratto, erano inapplicabili ratione temporis al caso di specie.
Deduce che il contratto fu stipulato a novembre del 2006; che l'estensione ai contratti assicurativi delle norme dettate per i contratti finanziari entrò in vigore a luglio del 2007; che al contratto era pertanto applicabile la disciplina del codice delle assicurazioni.
Tale censura è infondata.
La Corte d'Appello ha correttamente qualificato come contratto di investimento quello stipulato tra la San Paolo Fiduciaria e la SEB: così qualificato il contratto, correttamente ha individuato nel TUF la disciplina applicabile.
Quest'ultima, infatti, dipende dal contenuto e dalla causa del contratto e non dalla veste di chi lo stipula (Cass Sez. 3, Ordinanza n. 26079 del 24/09/2025).
Con una seconda censura la ricorrente contesta la qualificazione del contratto come "contratto di investimento" e torna a sostenere che doveva essere correttamente qualificato come contratto di assicurazione sulla vita.
Tale censura è innanzitutto inammissibile per insuperabile contraddittorietà, edunque per violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
Infatti, la SEB, dopo aver sostenuto nel primo motivo di ricorso che "il Contratto di cui è oggi causa non partecipa di questo genere" (cioè del genus dell'assicurazione sulla vita: p. 10, quarto capoverso, del ricorso), poco dopo sostiene l'esatto contrario, e cioè che le ragioni sostenute dalla sentenza d'appello non erano rilevanti "per escludere il Contratto dal genus polizza di assicurazione vita" (ibidem, p. 17, penultimo capoverso).
Il motivo è comunque infondato, alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, e da ultimo da Sez. 3, Ordinanza n. 21022 del 2024, alla cui motivazione si può qui rinviare integralmente (e per quanto occorre) ex art. 118 disp. att. c.p.c., anche con riferimento alla infondata deduzione della contrarietà della sentenza impugnata al diritto comunitario.
Resta solo da aggiungere che la società ricorrente confonde il problema della liceità per l'impresa assicuratrice di stipulare contratti non aventi natura assicurativa, col ben diverso problema della qualificazione di tali contratti.
Il fatto che la legislazione comunitaria consenta alle imprese di assicurazione di stipulare contratti finanziari nulla ha a che vedere col diverso problema del corretto inquadramento sub specie juris di tali contratti, né la natura di un contratto può desumersi dalla veste di chi lo stipula.
Alle società assicuratrici, ad esempio, è consentito stipulare contratti di capitalizzazione e polizze fideiussorie, ovvero contratti. pacificamente estranei alla causa assicurativa. La qualificazione di qualsiasi contratto deve avvenire in base alla disciplina pattizia ed alla causa concreta, non in base alla denominazione scelta dalle parti od alla qualità imprenditoriale d'una di esse.
Il terzo motivo del ricorso principale.
Col terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1284, quarto comma c.c.
Deduce la SEB che la norma non s'applicherebbe alle obbligazioni restitutorie, ma solo ai crediti di fonte contrattuale.
Prima di esaminare il merito del motivo, è doveroso segnalare come sia inibitoa questa Corte chiedersi: a) se la domanda di condanna della debitrice al pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., fosse stata tempestivamente formulata in primo grado; b) se la decisione della Corte d'Appello di esaminare un appello incidentale condizionato nonostante il rigetto del principale abbia costituito una reformatio in pejus della sentenza di primo grado.
Questa Corte, infatti, può rilevare solo i vizi oggetto di impugnazione, ma non può ricercarne d'ufficio oltre i ristretti limiti stabiliti dalla legge (sia pure nell'ambito della corrente interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità): ed il vizio di extra- od ultrapetizione non può essere rilevato d'ufficio, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame.
4.1. Il motivo è infondato.
Deve premettersi che sulla questione sollevata dalla SEB (quale sia l'ambito applicativo dell'art. 1284, quarto comma, c.c.) esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
I termini del contrasto.
Secondo un primo orientamento, la suddetta norma può applicarsi solo alle obbligazioni c.d. di valuta, e solo se scaturenti da un contratto (Sez. 3 n. 16318 del 26/05/2026; Sez. 3 n. 6698 del 20/03/2026; Sez. 3 n. 6696 del 20/03/2026; Sez. 3 n.
14285 del 29/05/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14512 del 09/05/2022; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021).
5.1. Per un secondo orientamento, l'art. 1284, quarto comma, c.c., può trovare alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché "liquide o di pronta liquidazione" (Sez. 1 n. 28036 del 22/10/2025).
5.2. Per un terzo orientamento, infine, l'art. 1284, quarto comma, c.c., deve applicarsi con riferimento a qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura (Sez. 3 n. 29757 del 11/11/2025; Sez. 3 n. 28199 del 23/10/2025; Sez. 3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; Sez. 3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
5.3. Reputa il Collegio che i primi due orientamenti non siano condivisibili, in quanto poggiano su argomenti agevolmente superabili: sicché non sembra necessario sottoporre la questione all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte.
6. Gli argomenti delle tesi restrittive.
Tutte le decisioni che hanno ritenuto di restringere la portata dell'art. 1284, quarto comma, c.c., spendono quattro argomenti:
l'art. 1284, quarto comma, c.c., non s'applica alle obbligazioni risarcitorie perchéqueste sono "obbligazioni di valore", e nelle obbligazioni di valore gli interessi compensativi non sono una conseguenza automatica dell'inadempimento, ma hanno lo scopo di risarcire un danno che deve essere allegato e provato;
"la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativinon attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.";
l'art. 1284, quarto comma, c.c., ha lo scopo di "colpire l'inadempienza, rispettoad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto", esigenza che non sussiste quando l'obbligazione sorga da un fatto illecito;
se si ritenesse applicabile la norma in esame a qualunque credito, non avrebbesenso l'incipit della norma, là dove afferma: "se le parti non ne hanno determinato la misura"; il riferimento all'accordo delle parti, si sostiene, imporrebbe di ritenere che solo alle domande fondate su un contratto si applichi, dopo l'introduzione del giudizio, il saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
6.1. L'argomento secondo cui l'art. 1284, quarto comma, c.c., non s'applicherebbe alle obbligazioni risarcitorie perché aventi natura "di valore" è giuridicamente insostenibile per molte ragioni.
Prima di esaminarle, va dichiarato che il Collegio prescinderà, nella presente sede, da qualunque giudizio sulla perdurante utilità d'una distinzione (quella tra obbligazioni di valuta e di valore) concepita nel 1923 e della cui compatibilità col sistema economico odierno il men che si possa dire è che appare un reperto archeologico (nel 1923 gli Stati erano sovrani nella politica monetaria, oggi no; cento anni fa erano di là da venire - e da tramontare - gli accordi di Bretton Woods; cento anni fa non esistevano il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la moneta elettronica; ma non offre il ricorso l'occasione o gli elementi per esaminare funditus le questioni indotte da tale obsoleta distinzione, che infiniti bizantinismi ha generato e plurime complicazioni pratiche ha provocato).
In primo luogo, dunque, l'argomento in esame confonde lo scopodell'obbligazione di interessi con la misura di essa, ovvero il saggio degli interessi. Lo scopo degli interessi può essere compensativo o corrispettivo, ma resta indipendente dal saggio applicabile.
Nulla vieta al legislatore di dettare norme che stabiliscano un saggio speciale per gli interessi compensativi ma non per quelli corrispettivi, o viceversa. Non è dalla misura del saggio che va desunto lo scopo degli interessi.
In secondo luogo l'argomento in esame, recependo una scolasticadistinzione, trascura di considerare la genesi storica e la ratio delle norme che accordano al creditore d'una obbligazione "di valuta" gli interessi legali dal momento dell'esigibilità (art. 1282, primo comma, c.c.) ed eventualmente il maggior danno dal momento della mora (art. 1224, secondo comma, c.c.). Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non hanno affatto una funzione diversa da quelli compensativi. Gli uni e gli altri hanno lo scopo di remunerare il creditore dell'impossibilità di disporre del proprio denaro, e farlo fruttare.
Differenza in facto non v'è, tra chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di prezzo della vendita, e chi debba ricevere una somma di denaro a titolo di risarcimento d'un danno aquiliano.
La differenza è solo in iure, e consiste in ciò: che gli interessi dovuti al creditore del prezzo sono stabiliti dal legislatore quanto alla decorrenza e quanto al saggio (artt. 1282 e 1224 c.c.); gli interessi dovuti al creditore del risarcimento sono stabiliti dal legislatore solo quanto alla decorrenza (art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.).
Questi princìpi non furono ignoti al diritto romano classico (nel quale tanto le usurae ex conventione, quanto le usurae quae officio iudicis praestantur, erano accomunate dallo scopo di remunerare il creditore per il mancato impiego fruttuoso del denaro: cfr. Dig. XIX, 2, 54, pr.); furono condivisi da Glossatori, Commentatori e Canonisti (i quali aggirarono il divieto del prestito ad interesse, per l'appunto configurando gli interessi moratori e corrispettivi come un "risarcimento": ratione damni emergenti licet aliquid accipere supra sortem citra usuram); dai Giusnaturalisti; e, finalmente, dai compilatori del Code Napoléon, il cui art. 1153 c.c. fu l'antecedente storico dell'art. 1282 c.c.
Tale norma nella relazione a quel codice fu così spiegata: "quando l'obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma (...) si presume sempre che la perdita sofferta dal creditore ed il benefizio di cui è privato, sono compensati dagli interessi (...).
Basta che il capitale non sia stato pagato, perché il creditore sia privato dei suoi interessi: è una perdita evidente, egli non deve giustificarla".
Regole analoghe furono dettate dall'art. 1231 c.c. del codice civile italiano del 1865 e dall'art. 41 del codice di commercio del 1882.
In conclusione: l'obbligazione di interessi ha sempre la funzione di remunerare l'indisponibilità del denaro da parte del creditore, quale che sia la fonte dell'obbligazione.
Non ha dunque fondamento escludere le obbligazioni di valore dal campo di l'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma c.c., sul presupposto che solo per esse gli interessi "risarciscono gli effetti della mora".
L'interesse dovuto dal debitore d'una somma di denaro ha sempre la funzione di "risarcire" il creditore.
6.1.3. In terzo luogo, l'orientamento qui contrastato sostiene un sillogismo così riassumibile: "gli interessi compensativi risarciscono un danno; il danno va provato; ergo, l'art. 1284, quarto comma, c.c. non può applicarsi a tali interessi". A simili affermazioni è agevole replicare che nulla vieta al legislatore di stabilire una misura forfettaria e generale del saggio degli interessi di mora, allo stesso modo per cui l'art. 1224, primo comma, c.c. stabilisce - rinviando al saggio legale un criterio generale e forfettario di risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie.
L'argomento, dunque, andrebbe ribaltato nel suo opposto: l'art. 1284, quarto comma, c.c., si deve applicare alle obbligazioni risarcitorie proprio perché, mancando un criterio generale, il legislatore ha mostrato di volere limitare la discrezionalità del giudice (se non pure, in qualche caso, l'arbitrio) almeno a far data dalla domanda.
6.2. L'argomento secondo cui "la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c." non può essere condiviso per più di una ragione.
6.2.1. In primo luogo, l'art. 1284, quarto comma, c.c. non è norma che detti "criteri di liquidazione" del danno da mora: l'art. 1284 c.c.
fissa il saggio degli interessi legali. L'applicazione di esso non è pertanto incompatibile con le norme che disciplinano la liquidazione del danno (artt. 1223, 1225, 1226, 1227, 2056, 2057 c.c.). In secondo luogo, l'art. 1284, quarto comma, c.c. disciplina solo un segmento degli effetti della mora: quelli decorrenti dalla domanda in poi. Pertanto gli effetti della mora dal momento del fatto illecito alla domanda restano disciplinati dalle norme generali, e non si vede come possa supporsi "incompatibilità" tra norme destinate ad essere applicate in successione di tempo.
In terzo luogo, l'argomento che qui si intende confutare si fonda su un paralogismo: "poiché - si sostiene - la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni risarcitorie è equitativa e rimessa al giudice, l'art. 1284, quarto comma, non s'applica". In questo modo però s'antepone il Giudice alla legge, e si trascura di considerare che la liquidazione del danno da mora, una volta introdotta la norma in esame, ha cessato di essere equitativa, per divenire forfettaria ope legis.
6.3. L'argomento secondo cui l'art. 1284, quarto comma, c.c., ha lo scopo di "colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto", e tale esigenza non sussisterebbe quando l'obbligazione sorga da un fatto illecito, non può essere condiviso per varie ragioni.
6.3.1. In primo luogo, esso non spiega perché mai debba "essere colpito" l'inadempimento del partner commerciale, ma non quello del responsabile d'un fatto illecito: un debitore, per di più, il quale è costituito in mora ipso facto dal giorno dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.
In secondo luogo, esso non spiega quale ragione renda sanzionabile con maggior rigore l'inadempimento dell'obbligo assunto per patto, rispetto all'inadempimento dell'obbligo sorto dalla legge.
6.4. L'argomento che fa leva sulla lettera dell'art. 1284, quarto comma, c.c., infine, è il più fragile di tutti.
L'orientamento qui non condiviso sostiene che, se si ritenesse applicabile l'art.
1284, quarto comma, c.c., a qualunque credito, non avrebbero senso le parole: "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della domanda il saggio degli interessi è pari ecc.".
6.4.1. Questo argomento non può essere condiviso per molte ragioni. In primo luogo vi osta l'interpretazione logica; poi l'interpretazione sistematica; infine l'interpretazione finalistica.
Sotto il primo profilo (interpretazione logica), l'errore sta in ciò: ritenere che la protasi di un periodo ipotetico ("se le parti non ne hanno determinato la misura") sia indicativo dell'ambito applicativo dell'intera norma, e non una semplice eccezione alla regola posta dalla norma.
Questa interpretazione non è coerente con i canoni tradizionali della logica formale. L'art. 1284, comma quarto, c.c., è una norma che detta una regola "A"; poi introduce una eccezione "B", infine stabilisce che tale eccezione si applica solo quando ricorre il presupposto "C". Più esattamente:
-) la regola è che dalla domanda sono dovuti interessi maggiorati; -) l'eccezione è che dalla domanda sono dovuti gli interessi convenzionali;
-) il presupposto dell'eccezione è che le parti abbiano pattuito interessi convenzionali.
Ma il presupposto d'una eccezione non può mai essere il presupposto anche della regola, altrimenti l'eccezione non avrebbe senso. L'espressione "se le parti non ne hanno determinato la misura" è per l'appunto il presupposto per l'applicazione dell'eccezione, non della regola generale. Non è dunque corretto pretendere di estrarre, dal fondamento fattuale dell'eccezione, il presupposto applicativo della regola.
La norma va letta in modo ben diverso, e cioè come se dicesse: "il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., si applica a tutte le controversie; non si applica a nessuna controversia, se le parti hanno stipulato un patto di interessi".
La conferma di tale conclusione è che anche l'art. 1224, comma primo, c.c., stabilisce che gli interessi di mora sono dovuti in misura extralegale, "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale".
Eppure non si è mai dubitato che l'art. 1224 c.c. s'applichi a tutte le obbligazioni pecuniarie, e non soltanto a quelle contrattuali.
Per contro, a seguire la tesi qui in contestazione, anche l'art. 1224 c.c. dovrebbe applicarsi solo alle obbligazioni contrattuali, perché contiene un riferimento agli interessi convenzionali. E la manifesta e insanabile incongruenza della conclusione rende evidente la fallacia della premessa.
6.4.2. In secondo luogo, l'opinione qui contrastata non è coerente con l'interpretazione sistematica.
Tale opinione, infatti, assume che solo ad un contratto possa accedere un patto di interessi, e non ad una obbligazione di fonte legale o aquiliana.
Ma in contrario deve osservarsi che nulla vieterebbe al danneggiato, al negotiorum gestor, all'arricchito ex art. 2041 c.c., di pattuire coi rispettivi debitori un saggio degli interessi di mora (ad es., contestualmente ad una dilazione di pagamento).
Dunque, non è inconcepibile che il creditore ed il debitore di una obbligazione non scaturente da un contratto (ad esempio, un indebito oggettivo) concordino un saggio degli interessi di mora.
6.5. Infine, non condivisibile è l'orientamento (sinora minoritario) che ritiene applicabile l'art. 1284, quarto comma, c.c., alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione. Questo orientamento non può essere condiviso per varie ragioni. In primo luogo, è foriero di incertezze: non è infatti raro il caso che le parti controvertano sulla liquidità stessa del credito, ad es. nel caso in cui la misura di esso risulti da un documento di cui sia contestata la sottoscrizione.
In secondo luogo, esso cancella di fatto l'art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c., ovvero la norma che fissa la decorrenza degli effetti della mora anche in illiquidis. E poiché l'art. 1284, quarto comma, c.c., disciplina per l'appunto gli effetti della mora, l'orientamento in esame finirebbe per limitare gli effetti della mora ex re. In terzo luogo, da oltre quarantuno anni questa Corte viene ripetendo che l'obbligazione risarcitoria, illiquida per definizione, produce interessi compensativi (Cass. civ., sez. un., 17.2.1995 n. 1712). È dunque inspiegabile per quale ragione il credito risarcitorio, benché illiquido, possa produrre interessi il cui saggio è scelto dal giudice, ma non possa produrre interessi il cui saggio è stabilito dalla legge.
Gli argomenti a sostegno dell'interpretazione estensiva ampliativa.
L'art. 1284, quarto comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte.
Depongono in tal senso la lettera e la ratio della legge, così chiare e semplici da non meritare glosse oscure.
Depone in tal senso la lettera, poiché l'art. 1284, quarto comma, c.c., fadecorrere gli interessi ivi previsti "dalla domanda", con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive.
Né può darsi peso all'espressione "se le parti non ne hanno determinato la misura", per le ragioni già esposte ai precedenti par. 6.4.1 e ss.
Depone in tal senso la ratio, poiché l'art. 1284, comma quarto, c.c. venneintrodotto per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cessa sol perché la fonte dell'obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.
Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
"L'art. 1284, quarto comma, c.c. s'applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d'una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio".
Il quarto motivo del ricorso principale.
Col quarto motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza d'appello nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione delle spese del grado anche nei confronti di Lo.Ma. e della SRLM.
Sostiene la ricorrente che il proprio appello era stato proposto soltanto contro Bo.Ce.; che di conseguenza la SLRM e Lo.Ma. in grado di appello si costituirono inutilmente; che pertanto la SEB non poteva ritenersi soccombente nei loro confronti, e non poteva essere condannata alle spese.
Il motivo è infondato.
In grado di appello Bo.Ce. (appellato) propose un appello incidentale condizionato nei confronti di Lo.Ma. e della SLRM (v. le conclusioni trascritte a p. 4 della sentenza d'appello), i quali furono perciò costretti a difendersi.
Dunque, l'interesse di Lo.Ma. a costituirsi nel giudizio d'appello sorse dall'iniziativa della SEB, che perciò, in base al principio di causalità, era tenuta a sopportare le spese.
Ambedue i ricorsi incidentali restano assorbiti, siccome formulati in viacondizionata.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensidell'art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;
(-) condanna SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company alla rifusione in favore di Bo.Ce. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 30.969, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company alla rifusione in favore di Lo.Ma. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 30.969, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2026.