La disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore.
Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiana in uno Stato nel quale la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della cittadinanza da parte del genitore italiano, salve diverse disposizioni speciali contenute in trattati internazionali o la rinuncia ritualmente intervenuta dopo il raggiungimento della maggiore età o l’emancipazione.
Ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che possieda esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, secondo la legislazione dello Stato estero, possa acquistare, a titolo non originario, la cittadinanza straniera; la piena equiparazione della madre al padre, conseguente alle sentenze della Corte cost. n. 87/1975 e n. 30/1983, opera non soltanto ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche rispetto agli effetti prodotti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente l’abbia derivata e con il quale abbia avuto la residenza in comune.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 26/07/2026 (ud. 14/04/2026) n. 24045
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 11861/2021 in data 8 aprile 2021, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da G., dalla moglie di quest’ultimo M. e dai figli della coppia, ritenendo, in applicazione dell’art. 12 l. 555/1912, che G., seppur nato cittadino italiano (il 25 maggio 1946), avesse perso la cittadinanza nel momento in cui la madre R. (cittadina italiana, nata a Gosaldo, Belluno, il 19 febbraio 1923, ed emigrata in Venezuela, dove si era sposata con P.) era stata naturalizzata in data 3 marzo 1954.
La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da G. + ALTRI avverso tale statuizione.
Riteneva, in particolare, che la decisione del primo giudice fosse in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i figli minori di persona che avesse perso la cittadinanza italiana ex art. 8, n. 1, l. 555/1912, per spontaneo acquisto della cittadinanza straniera dopo aver stabilito all’estero la propria residenza, perdessero anch’essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 12, comma 3, l. 555/1912, in quanto non veniva in rilievo la mancanza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza ed in considerazione del fatto che i medesimi avrebbero potuto riacquistare tale status mediante una
dichiarazione di volontà al compimento della maggiore età e alle condizioni previste dagli artt. 3 e 9 della medesima legge.
3. G + ALTRI hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 28 settembre 2023, prospettando cinque motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno ha depositato una nota al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380.bis cod. proc. civ..
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 20889/2025 della Prima Sezione di questa Corte, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite, in accoglimento della sollecitazione dei difensori e della presidente titolare della Sezione, per chiarire:
i) se, ai sensi della legge n. 555/1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555/1912 l’art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza italiana del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall’art. 7, cosicché la naturalizzazione all’estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non poteva produrre l’effetto della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio minore, che avesse acquistato di diritto la cittadinanza italiana per discendenza e quella estera a causa della nascita nel paese di residenza del nucleo familiare.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
I ricorrenti hanno presentato una nuova memoria ai sensi art. 378 cod. proc. civ. ribadendo le proprie precedenti conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso illustra cinque motivi di doglianza.
4.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 l. 555/1912 e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, l. 555/1912: i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia escluso, nella fattispecie, l’applicazione dell’art. 7 l. 555/1912, ritenendo, invece, operante il successivo art. 12, comma 2, in relazione alla posizione del bipolide, cittadino italiano iure sanguinis e venezuelano iure soli, a fronte della naturalizzazione della madre italiana, avvenuta in Venezuela quando il discendente, nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, era minorenne e con lei convivente; e per aver conseguentemente affermato la comunicazione al figlio minore della perdita della cittadinanza della madre, per effetto della naturalizzazione intercorsa. In particolare – spiegano i ricorrenti - l’art. 7 l. 555/1912 afferma il principio di conservazione della cittadinanza italiana per il bipolide dalla nascita, disciplinando non ogni caso di bipolidia, bensì la specifica ipotesi del bipolide italiano ab origine per ius sanguinis e cittadino di un’altra nazione per ius soli e prevedendo che questi conservi la propria cittadinanza, perdendola
soltanto in presenza di fattispecie abdicative previste in speciali disposizioni contenute in trattati internazionali o se, una volta raggiunta la maggiore età o emancipato, vi rinunci.
La norma, inoltre, deve essere letta tenendo conto che la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Per contro, il disposto dell’art. 12, comma 2, l. n. 555/1912 deve intendersi – proseguono i ricorrenti - come rivolto ad assicurare che la perdita della cittadinanza, ove comunicata ex lege al minore per effetto di una disposizione ad hoc dell’ordinamento italiano, non generi apolidia, facendosi comunque salva la recuperabilità della cittadinanza italiana per volontà dello stesso soggetto poi divenuto maggiorenne o emancipato, ai sensi degli artt. 3 e 9 l. n. 555/1912.
Dunque, la decisione di appello impugnata, avendo riportato la fattispecie controversa nell’alveo dell’art. 12, comma 2, l. 555/1912 ed avendo affermato che la naturalizzazione venezuelana di R. aveva determinato la perdita della cittadinanza del figlio G. così interrompendo la linea di discendenza materna, ha falsamente applicato – concludono i ricorrenti - tale disposizione di legge, invece prevista per ipotesi diverse, in luogo dell’art. 7 l. 555/1912, quale norma necessariamente operante nel caso di specie, rimasta in concreto violata.
4.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 9 l. 555/1912: i ricorrenti si dolgono che la Corte distrettuale abbia confermato la perdita della cittadinanza italiana in capo ai discendenti della madre naturalizzata venezuelana per insussistenza delle ipotesi di riacquisto della cittadinanza di cui all’art. 9 l.
n. 555/1912, erroneamente ritenute operanti, sia perché riferite ai casi di
perdita di cui all’art. 12 l. n. 555/1912, non rilevanti nel caso di specie, sia perché comunque insuscettibili di trovare luogo per i discendenti di cittadina italiana.
4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 101, comma 2, 183, comma 4, e 359 cod. proc. civ.: gli elementi che provocano la perdita della cittadinanza – deducono i ricorrenti - integrano fatti impeditivi o estintivi del relativo status; nel giudizio rivolto a ottenere una pronuncia dichiarativa della cittadinanza italiana l’attore deve dimostrare i fatti costitutivi della situazione giuridica soggettiva invocata, mentre l’amministrazione che resiste deve provare l’esistenza dei fatti che consentano eventualmente di escludere la sussistenza dello stesso stato invocato dagli istanti.
Nel caso di specie i ricorrenti avevano comprovato per tabulas la propria diretta discendenza materna, senza soluzione di continuità, da R., attraverso la produzione di documenti e certificati rimasti incontestati, mentre nessun fatto impeditivo o estintivo della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti era stato allegato e tanto meno dimostrato da parte del Ministero dell’Interno, che, nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato di non voler contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle controparti.
La Corte di merito, nel disattendere la domanda degli appellanti, ha violato il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato in materia di eccezioni nonché il principio del contraddittorio, avendo posto a fondamento della decisione fatti estintivi dello status rilevati d’ufficio e non sottoposti alla dialettica tra le parti.
4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ. alla luce degli artt. 3 e 29 Cost.: i ricorrenti deducono la violazione della portata conformativa e dell’efficacia riflessa di un precedente giudicato esterno (costituito dalla
sentenza del Tribunale di Roma n. 19208 del 14 ottobre 2016) avente ad oggetto la dichiarazione della cittadinanza italiana di P., fratello di G. e figlio della stessa donna naturalizzata venezuelana, a fronte di identiche condizioni sostanziali.
Tale decisione esprime – in tesi - un’efficacia riflessa nel presente processo, benché pronunciata tra parti parzialmente diverse, perché costituisce giudicato sulla questione pregiudiziale, in tema di status civitatis iure sanguinis, avente ad oggetto la capacità trasmissiva della cittadinanza di R. verso i figli minorenni con lei conviventi al momento della naturalizzazione, alla stregua dell’art. 7 l. n. 555/1912
4.5 Il quinto motivo di ricorso adduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in ordine al rilievo del precedente giudicato: i ricorrenti lamentano, in una diversa prospettiva rispetto allo stesso tema di cui al precedente motivo di ricorso, che la sentenza di appello abbia omesso di statuire e motivare in ordine al precedente giudicato esterno, rilevato in primo grado e posto a fondamento di un motivo di appello, avente ad oggetto la dichiarazione della cittadinanza italiana del fratello di uno dei ricorrenti, figlio della stessa donna naturalizzata venezuelana, a fronte di identiche condizioni sostanziali.
Va esaminato, innanzitutto, il primo motivo.
5.1 A tale proposito è opportuno osservare che la lite deve essere risolta alla luce del compendio normativo applicabile al caso di specie ratione temporis, come compendiato anche dagli interventi della Corte costituzionale, senza tener conto di quanto previsto dall’art. 3-bis l. 91/1992, introdotto dall’art. 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74 (secondo cui «in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»). Come già ha avuto occasione di ricordare la Corte costituzionale (con la sentenza n. 142/2025) le lettere a), a-bis) e b) individuano – nella presentazione alle autorità competenti della domanda di accertamento della cittadinanza, corredata dalla necessaria documentazione e presentata «entro le 23:59, ora di Roma, […] del 27 marzo 2025» – lo spartiacque che separa la persistente applicabilità della pregressa disciplina dall’operatività delle nuove condizioni richieste per l’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
Dunque, per espressa indicazione del legislatore, la nuova disciplina non è applicabile alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino – come quella in esame - presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedente.
La chiara indicazione legislativa trova ulteriore conferma nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 63/2026, con la quale è stato escluso il sospetto d’incostituzionalità con riferimento alla retroattività concernente le nuove regole sulla cittadinanza, riguardanti l’applicabilità del nuovo regime anche a chi sia nato all’estero da cittadini italiani prima dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis l. n. 91/1992 come novellata.
A questo proposito la Corte costituzionale (al par. 9.2.2) ha sottolineato che «l’art. 3-bis non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento. In coerenza con quanto affermato nel preambolo, l’affidamento di costoro, anche se privi di vincoli reali con la società italiana, è stato ritenuto dal legislatore prevalente sull’interesse sotteso al principio di effettività».
5.2 Una volta definito il quadro normativo di riferimento, i quesiti posti dalla Sezione remittente chiamano queste Sezioni Unite ad acclarare quale sia il rapporto esistente fra gli artt. 7 e 12 l. 555/1912 ed a verificare, in particolare, quale delle due norme individui una regola di carattere generale a cui l’altra ponga eccezione.
5.3 La pubblica Amministrazione, per oltre un secolo, nell’esaminare domande di riconoscimento della cittadinanza proposte da discendenti di cittadini italiani per ius sanguinis, nati all’estero e che avevano acquistato la cittadinanza di uno Stato estero per ius soli, ha sempre riconosciuto la cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sopravvenuta naturalizzazione dei genitori in uno Stato estero, facendo applicazione dell’art. 7 l. 555/1912.
Questo orientamento risulta – fra l’altro - espresso in due pareri del Consiglio di Stato (n. 1820/1975 e 1060/1990).
In particolare, nel parere del 24 ottobre 1975 n. 1820, il Consiglio di Stato, chiamato ad interpretare l’art. 12 l. 555/1912, in presenza di tesi contrapposte sostenute dal Ministero dell’Interno, degli Esteri e della Difesa, ha affermato che, collegando le disposizioni contenute al primo ed al secondo comma della norma, si ricava il pensiero del legislatore, così riassumibile: «l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta, senz’altro di regola, l’acquisto di tale cittadinanza da parte del figlio minore, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz’altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minore»; «il legislatore italiano si preoccupa sì, in relazione ai figli minori, dell’unicità di nazionalità per lo stesso nucleo familiare, ma ciò ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, come emerge dall’art. 1 n. 1 e dall’art. 12, primo comma, della l. 555/1912. Il che si spiega dato che l’appagamento dell’esigenza di detta unicità a tali fini dipende da esso legislatore italiano. E quando invece si tratti di perdita di cittadinanza italiana a seguito di cittadinanza straniera, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso subordinare tale perdita al fatto che l’acquisto della cittadinanza avvenga in modo da realizzare l’indicata esigenza dell’unicità di nazionalità del nucleo».
Con riferimento alla ratio della norma è stato sottolineato come l’art. 12, «nel subordinare, per il figlio minore non emancipato, la perdita della cittadinanza all’acquisto della cittadinanza straniera, si propone il fine non già di assicurare l’unicità di nazionalità per il nucleo familiare, sibbene di evitare la situazione di apolidia, situazione per impedire la quale è sufficiente, appunto, l’acquisto di una cittadinanza di uno Stato straniero qualsiasi».
Nel successivo parere reso il 7 novembre 1990 n. 1060, in relazione al regime di cittadinanza del minorenne i cui genitori, già cittadini italiani,
perdano la cittadinanza, ed allo spazio applicativo dell’art. 7 l. 555/1912, la prima sezione del Consiglio di Stato ha affermato che dal caso di doppia cittadinanza ex art. 5 l. 123/1983 (bipolidi, cittadini e stranieri doppiamente iure sanguinis) resta fuori, e continua ad essere regolato dal citato art. 7, il caso (che viene in esame nelle vicende portate all’attenzione di queste Sezioni Unite) del «minore che iure sanguinis è italiano, ma acquista iure soli (e cioè per essere nato all’estero) o per altre ragioni rilevanti per l’ordinamento straniero (es. prolungata residenza in un Paese) una seconda cittadinanza».
Numerose sono state poi le circolari del Ministero degli Interni e degli Esteri che, coerentemente con i principi affermati nei richiamati pareri, hanno precisato che la naturalizzazione all’estero da parte del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli).
A questo proposito è sufficiente ricordare, per tutte, la circolare n. 9 del 4 luglio 2001 del Ministero degli Affari Esteri, che ha puntualizzato: «si ricorda qui la consolidata interpretazione adottata per l’art. 7 della legge 555 del 1912, per cui una naturalizzazione all’estero da parte del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della nostra cittadinanza da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (jure soli). Questa interpretazione, fondata sulla considerazione che tale norma fosse da reputarsi speciale nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge 555/1912, comportava, dunque, la non applicazione dell’art. 12, comma 2, nei confronti dei doppi cittadini italiani considerati all’art. 7 della legge 555/1912».
5.4 Numerose voci dottrinali si sono espresse in termini analoghi.
Alcuni hanno evidenziato l’esistenza di un autentico diritto fondamentale alla stabilità e salvaguardia della cittadinanza già posseduta proprio al fine di tutelare situazioni giuridiche acquisite e di rilevanza costituzionale.
Altri hanno rappresentato come sussistano due tipi di doppia cittadinanza, l’una (c.d doppia cittadinanza originaria) quando l’individuo è bipolide per nascita, come nel caso dell’applicazione concorrente del criterio dello ius sanguinis e di quello dello ius soli, e di natura involontaria, giacché il duplice status viene attribuito al neonato senza il concorso della sua volontà, l’altra (cd. doppia cittadinanza derivata) nel caso in cui l’individuo, nato inizialmente con una sola cittadinanza, acquisisca un secondo status, volontariamente o involontariamente, nel corso della propria vita, ad esempio per naturalizzazione o per iuris communicatio o per attribuzione della cittadinanza per beneficio di legge; nell’opinione di costoro la prima condizione è stata considerata all’epoca con tolleranza, contegno che poi si è tradotto nella regolamentazione giuridica di tali individui e nella loro accettazione formale attraverso l’entrata in vigore dell’art. 7 l. 555/1912, in ragione del fatto che, come uno Stato straniero non poteva privare un italiano della sua cittadinanza, allo stesso modo il legislatore italiano non era in grado di impedire che un italiano avesse anche un’altra cittadinanza, per il solo fatto di essere nato all’estero, né poteva limitare l’applicazione della propria normativa sulla trasmissione dello status civitatis per discendenza, abdicando così alla propria sovranità legislativa, in ragione del fatto che una legge straniera prevedeva il criterio dello ius soli.
5.5 Diverso, invece, è il convincimento della più recente giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza n. 454/2024 (si vedano anche, in termini coerenti, Cass. 17161/2023 e Cass. 3564/2024) ha spiegato che la l. 555/1912, pur riconoscendo (all’art. 7) la bipolidia come un fenomeno giuridico e non semplicemente come un fenomeno di mero fatto, non riteneva “straniero” colui che aveva acquistato la doppia cittadinanza alla nascita, ma ribadiva
che egli restava cittadino italiano, salvo che avesse volontariamente rinunciato al suo status civitatis una volta raggiunta la maggiore età.
Ha però aggiunto che mentre l'art. 7 considerava la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasceva e risiedeva in un altro Stato dal quale veniva ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conservasse la cittadinanza italiana se non vi rinunciava una volta divenuto maggiorenne, l’art. 12 della stessa legge regolava una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè dal fatto che il minore fosse figlio di persona che perdeva (volontariamente) la cittadinanza italiana.
In particolare, secondo questo orientamento, «la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l’unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l’unità di cittadinanza all’interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l’unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza» (v. Cass. 454/2024, § 4 e 5, pagg. 14, 15 e 16).
5.6 Una simile interpretazione del quadro normativo di riferimento è stata osteggiata dal Procuratore Generale nella propria memoria conclusiva e nel corso della discussione orale.
Il Pubblico Ministero, infatti, ha sostenuto che l’art. 12, comma 2, l. 555/1912, essendo destinato a regolare le vicende derivative della cittadinanza italiana del minorenne successivamente alla nascita e non la diversa fattispecie dei minori originariamente nati “bipolidi”, non si applica al figlio bipolide dalla nascita, poiché la norma presuppone l’acquisto derivato della cittadinanza straniera del minore per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, mentre nel caso di bipolidia originaria il minore è già cittadino straniero ab origine.
Una simile soluzione, inoltre, presenterebbe profili discriminatori, giacché produce l’effetto di privare la persona minore di età di uno status già acquisito al momento della nascita per effetto di un evento successivo, costituito dall’avvenuta naturalizzazione del genitore in uno Stato estero, attraverso un’imposizione negativa sul suo status di cittadinanza, quando invece la perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis deve essere sempre il frutto di una manifestazione di volontà espressa della persona.
5.7 Queste Sezioni Unite ritengono che la tesi sostenuta, all’unisono, dalla difesa dei ricorrenti, dal Procuratore Generale, da plurime voci nel panorama dottrinale e dalla Pubblica Amministrazione, nel corso del ventesimo secolo, meriti di essere condivisa.
5.8 L’operazione ermeneutica che queste Sezioni Unite sono chiamate ad effettuare non può che prendere le mosse dagli approdi – che questo collegio condivide appieno ed a cui intende dare totale continuità – ai quali questo medesimo consesso (cfr. Cass., Sez. U., 25317 e 25318/2022, espressamente richiamate da Corte Cost. 63/2026, par. 8.1) è giunto, in tempi recenti, in materia di cittadinanza, fissando i seguenti principi: 1) «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e
dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva»;
«l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali ….»;
«dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita ….».
Il fatto che gli odierni ricorrenti rivendichino la cittadinanza iure sanguinis per discendenza da madre cittadina rende opportuno ricordare, inoltre, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 30/1983, ha ritenuto che non possa contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio status civitatis, sicché l'attribuzione a titolo originario della sola cittadinanza paterna lede la posizione giuridica della madre e non è necessaria a garantire l'unità familiare, risolvendosi in superstite espressione di una inaccettabile diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi; di conseguenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, l. 555/1912, a tenor del quale è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
A questa pronuncia ha fatto seguito l’arresto (Cass., Sez. U., 4466/2009) con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e 30/1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. 555/1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. 151/1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.; cosicché la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente; in applicazione di questo principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555/1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.
5.9 Ponendosi nell’orizzonte interpretativo definito dagli interventi della Corte costituzionale e dai principi di carattere nomofilattico sopra illustrati, le norme da esaminare devono essere scrutinate, in primo luogo, considerando il loro significato letterale.
L’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 stabilisce che «salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
L’art. 8 della medesima legge prescrive che «Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza….».
Il successivo art. 12 prevede che «i figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9….».
5.9.1 Il disposto dell’art. 12 l. 555/1912 si compone di due commi che non possono essere enucleati dal loro contesto, ma debbono essere letti ed intesi nell’armonia che il tenore letterale della norma intende creare. Il primo capoverso regola l’ipotesi del genitore che acquista la cittadinanza, stabilendo che il figlio minore non emancipato di questi divenga a sua volta cittadino, salvo che risieda all’estero e conservi la cittadinanza straniera secondo la legge dello Stato a cui appartiene.
La norma disciplina così l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore del minore non emancipato a titolo derivativo e le conseguenze che possono scaturire, quanto a status civitatis, sul discendente.
Si tratta di una norma che non riguarda l’acquisto dello status civitatis a titolo originario e manifesta, da un lato, un favor per la trasmissione della cittadinanza anche a titolo derivativo, dall’altro salvaguarda la conservazione della cittadinanza straniera, ove così previsto dalla legislazione dello Stato di residenza, in quanto acquistata prioritariamente. Il secondo comma regola il caso opposto, vale a dire quello in cui il genitore perde (“spontaneamente”, come previsto dall’art. 8 l. 555/1912) la cittadinanza, e prevede che il figlio minore di questi diviene straniero quando abbia residenza comune con il medesimo genitore e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero.
Le due norme, non a caso poste l’una di seguito all’altra per favorirne una lettura concertata e simmetrica, intendono chiarire che l’acquisto o la perdita della cittadinanza da parte del genitore si riverbera sulla condizione di cittadinanza del figlio in termini diversi, in quanto nel primo caso l’acquisto della cittadinanza del genitore influisce sul discendente minore, facendolo divenire cittadino, mentre nel secondo caso la perdita della cittadinanza si riflette, in termini analoghi, sul figlio solo quando la legislazione straniera preveda un correlato acquisto della cittadinanza straniera, a titolo derivativo (o non originario), anche per il minore.
La ragione delle differenti discipline sta, innanzitutto, nel fatto che l’istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass., Sez. U., 25317/2022, a questo proposito, ha ricordato che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza – v. Cass. 9377/2011 e, in ambito unionale, C. giust. 19/10/2004, Zhu causa C-200/02, C. giust. 11/11/1999, Mesbah, causa C179/98 – con il limite, puramente negativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta).
Lo Stato italiano poteva perciò regolare le condizioni in presenza delle quali riconoscere la propria cittadinanza al figlio del genitore divenuto cittadino, ma non stabilire (in termini analoghi) quelle in presenza delle quali lo Stato estero doveva attribuire la propria cittadinanza al figlio dell’ex cittadino. Rispetto a questa seconda evenienza lo Stato italiano era in grado solo di intervenire regolando la disciplina della propria cittadinanza rispetto al figlio minorenne e, sotto questo profilo, ha previsto che la perdita della cittadinanza italiana fosse conseguente all’acquisto della cittadinanza straniera, istituendo una correlazione chiaramente mirata ad evitare che il minore rimanesse privo di un qualsiasi status civitatis (per il caso in cui la legislazione dello Stato straniero non prevedesse che l’acquisto della propria cittadinanza da parte del genitore facesse discendere la conseguenza dell’acquisto automatico della stessa cittadinanza anche per il figlio minore). Dunque, per dirla nei termini del Consiglio di Stato (cfr. parere n. 1820/1975, lett. F) «l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta, senz’altro di regola, l’acquisto di tale cittadinanza da parte del figlio minore, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz’altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minore».
La norma, se considerata nella sua complessità, assume un chiaro valore generale, nel suo intento di regolare gli effetti dell’acquisto o della perdita della cittadinanza del genitore sulla cittadinanza del figlio minore non emancipato.
Questa disciplina dipende, per l’ipotesi di perdita della cittadinanza da parte del genitore (ed al fine di consentire a tale perdita di riflettersi anche sulla cittadinanza del figlio), dalla duplice condizione che i minori abbiano residenza comune con il genitore che perde la cittadinanza e “acquistino” la cittadinanza di uno Stato straniero.
Verbo, coniugato al congiuntivo presente, che allude a una condizione venuta ad esistenza al momento e in conseguenza della perdita della cittadinanza del genitore.
5.9.2 Un simile acquisto - per riflesso della scelta (spontanea) del genitore - nulla ha a che vedere con l’acquisto della cittadinanza per nascita, che dipende dagli effetti attribuiti da certe legislazioni al fatto (involontario) di nascere sul suolo di un determinato Stato.
La sovrapposizione di questo fatto generativo della cittadinanza (iure soli) a un diverso criterio di attribuzione della cittadinanza che valorizza il punto di collegamento fra persona e Stato costituito dall’esistenza di un vincolo di sangue con genitore già cittadino (iure sanguinis) ha costituito un fenomeno di larga diffusione in un’epoca di forte emigrazione che il legislatore dell’epoca non poteva eludere.
Il precedente più sopra citato di questa Corte, occupandosi del fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha avuto modo non solo di ricordare la reazione ufficiale che all’epoca ebbe il governo italiano, ma anche di sottolineare che questa reazione costituiva un “indice ermeneutico significativo”, che “dimostra quanto sia errato anche solo ipotizzare che la legge italiana dell’epoca – la legge dello Stato liberale - potesse tollerare interpretazioni idonee alla perdita della cittadinanza dei suoi emigrati in dipendenza dell’elargizione mera di quella straniera, per nudo arbitrio di un governo estero. Mai in quella condizione si sarebbe potuto prescindere dalla rilevanza della volontà della persona” (Cass., Sez. U., 25317/2022, § 13).
Il fenomeno dell’applicazione concorrente del criterio dello ius sanguinis e di quello dello ius soli da parte di due diversi Stati, con la conseguente creazione di una doppia cittadinanza originaria, era quindi all’inizio del ventesimo secolo una realtà non solo conosciuta, ma anche di stretta ed urgente attualità, che il legislatore dell’epoca ha inteso espressamente regolare ricollegando la perdita della cittadinanza a una precisa espressione di volontà in tal senso (giova ricordare, al riguardo, che la relazione dell’Ufficio Centrale del Senato del Regno, a firma di Vittorio Polacco, presentata il 22 febbraio 2010 [atto 164/A], con riferimento alla perdita della cittadinanza si sofferma proprio sull’ipotesi di conflitto con legislazioni straniere nei casi di «nostri emigrati che si naturalizzano coattivamente e alla spiccia, vale a dire in base a circostanze di troppo tenue rilievo perché vi si possa ravvisare, sia pure in via tacita, la volontà dei nostri di mutar patria», sottolineando come fosse comunque necessario il «concorso di volontà dell’interessato» e come, pertanto, nei casi di «naturalizzazione esterna non volontaria ma coattiva» la perdita della cittadinanza potesse conseguire solo quanto vi si accompagnasse l’espressa rinuncia alla cittadinanza stessa da parte dell’espatriato; allo stesso modo nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati a firma dell’onorevole Baccelli, seduta del 30 marzo 1912, atto n. 966-A, con riferimento all’art. 7 l. 555/1912, si chiarisce che la ratio della norma è quella di tutelare i figli minori che avevano già acquisito iure soli la cittadinanza del Paese di naturalizzazione del genitore.
A questo proposito la citata sentenza n. 63/2026, al par. 8.1, ha avuto occasione di sottolineare come il legislatore dell’epoca abbia inteso regolare la condizione del bipolide di diritto per nascita nel senso che questi avrebbe potuto perdere una delle due cittadinanze, anche quella italiana, solo per scelta volontaria, assunta dopo la maggiore età.
Afferma, infatti, la Consulta: «(…) Il criterio di trasmissione della cittadinanza per filiazione fu confermato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), che si occupò anche del problema della perdita della cittadinanza italiana collegata all’acquisto originario (e dunque involontario) iure soli della cittadinanza del paese di emigrazione, sul presupposto che il fenomeno della doppia cittadinanza fosse da evitare. La scelta del legislatore del 1912 è stata quella per un modello di opting out, proposto da Vittorio Polacco, per cui la cittadinanza italiana si perdeva solo per espressa dichiarazione (art. 7: «Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi»); l’opposta soluzione di opting in, caldeggiata da Vittorio Scialoja, per cui il cittadino italiano che avesse ricevuto iure soli la cittadinanza straniera avrebbe perso – con la maggiore età – quella italiana acquistata iure sanguinis, salva dichiarazione espressa di volerla conservare, risultò invece sconfitta».
Il fenomeno del possesso di due cittadinanze al momento della nascita (bipolidia per nascita) è stato così disciplinato dall’art. 7 l. 555/1912, il cui tenore esclude la perdita della cittadinanza italiana in dipendenza del riconoscimento di quella straniera (e per prevalenza della normativa straniera su quella italiana) e riconosce la possibilità di una contemporanea titolarità di una doppia cittadinanza, “salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali” oppure la rinunzia alla cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età o la condizione di emancipazione.
La norma affronta (e risolve) il problema del concorso fra differenti sistemi nazionali di attribuzione della cittadinanza stabilendo la regola del perdurante concorso e della perdita della cittadinanza trasmessa iure sanguinis soltanto attraverso una rinunzia volontaria espressa in età adulta (e salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali). Non a caso la norma è anteposta proprio all’articolo (8 della legge citata) che reca la disciplina della perdita della cittadinanza e conferma l’esclusiva volontarietà della rinunzia alla cittadinanza italiana; al comma 1, n. 2, è infatti espressamente previsto, che perde la cittadinanza “chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
5.9.3 La stessa consequenzialità delle norme, oltre che il loro significato letterale e la ratio ampiamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza citata, pone in luce che il disposto dell’art. 7 appena richiamato costituisce una regola a sé rispetto alla disciplina degli effetti dell’acquisto o della perdita della cittadinanza da parte del genitore sullo status del figlio, essendo volto a regolare il fenomeno, diverso ed autonomo, della bipolidia per nascita.
Non è quindi possibile ricorrere a una disciplina (quella dell’art. 12) per risolvere fattispecie regolate dall’altra (quella dell’art. 7), la cui totale autonomia, conseguente dalla differenza delle ipotesi concrete regolate, non tollera promiscuità o limiti applicativi di sorta.
La posizione del bipolide di diritto, che abbia acquistato a titolo originario tanto la cittadinanza italiana iure sanguinis quanto quella dello Stato di residenza iure soli, è regolata in modo autonomo ed assorbente dall’art. 7 e si caratterizza per il fatto che la perdita della cittadinanza italiana necessita di una scelta volontaria e consapevole, come è testualmente confermato dal disposto dell’art. 8, comma 1, n. 2, l. 555/1912.
Il successivo art. 12, invece, è inapplicabile a una simile condizione, perché, in relazione al figlio minore non emancipato, non riguarda il bipolide per nascita, ma chi abbia, al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore titolare della relativa potestà, la sola cittadinanza italiana.
Questa autonomia delle due norme, senza che l’una interferisca con l’altra, risponde, del resto, ai principi riconosciuti da queste stesse Sezioni Unite. Invero, se – come in precedenza affermato - l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dalla legge n. 555/1912, implica un’esegesi restrittiva delle norme ad esso afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza
annoverabile tra i diritti fondamentali, e se dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava – anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili - che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti, allora un’interpretazione che estenda la perdita della cittadinanza dei figli minori in conseguenza della perdita della cittadinanza dei genitori anche al caso in cui l’acquisto della cittadinanza straniera non sia avvenuto in conseguenza della scelta parentale, ma sin dalla nascita, costituisce un’esegesi non restrittiva, ma, quanto meno, oltremodo ampia del tenore della norma ed idonea a compromettere il diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino acquisito iure sanguinis. 5.10 L’art. 1, comma 1, l. 555/1912 prevede che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino».
Ciò nonostante, l’odierno ricorrente G., quale figlio della cittadina italiana R., può essere considerato cittadino italiano in virtù della sentenza n. 30/1983 della Corte costituzionale, che – come ricordato in precedenza - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, l. 555/1912, a tenor del quale è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Una simile inaccettabile diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi vale in linea generale a parificare i rapporti del discendente con il genitore in materia di cittadinanza a prescindere dal suo sesso, cosicché occorre equiparare la madre al padre non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.
In altri termini, l’art. 7 l. 555/1912 si riferisce a chi, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della medesima legge, era cittadino italiano quale figlio di padre cittadino e, nel contempo, era ritenuto da uno Stato estero anche proprio cittadino per nascita iure soli.
Nel momento in cui l’art. 1 l. 555/1912 deve essere considerato illegittimo nel suo testo originario nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, allora una simile illegittimità non può che riflettersi, con analoga portata, anche sull’art. 7.
Occorre, pertanto, ritenere che nel vigore della l. 555/1912 il figlio di madre cittadina nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia stato ritenuto proprio cittadino per nascita, abbia acquistato la cittadinanza italiana dalla genitrice iure sanguinis e abbia conservato questo status, salvo rinunzia una volta divenuto maggiorenne o emancipato, a prescindere dalla successiva perdita di cittadinanza della madre per scelta spontanea.
5.11 Per tutto quanto fino ad ora esposto si deve ritenere, come ha correttamente sostenuto il P.G., che l’art. 7 l. 555/1912 disciplini il caso in cui il figlio di un cittadino o di una cittadina italiana sia nato all’estero e sia stato bipolide a titolo originario dalla nascita, per un verso per diritto di sangue in ragione della cittadinanza italiana di uno dei genitori, per l’altro verso per effetto della nascita su suolo straniero; questi ha conservato la cittadinanza italiana in caso di naturalizzazione del genitore e perdita della cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo in un’epoca in cui egli era ancora minore e risiedeva con lui, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione.
L’art. 12, comma 2, l. 555/1912 riguarda, invece, il diverso caso del minore che abbia condiviso le sorti del genitore con cui aveva comune residenza,
perdendo, insieme a lui ed in conseguenza dell’effetto trascinante della sua scelta, la cittadinanza italiana ed acquisendo la cittadinanza straniera (non in via originaria, iure soli, ma per comunicazione, per fatti successivi alla nascita, in conseguenza della scelta operata dal padre o dalla madre). È questo, ad esempio, il caso preso in esame da Cass. 9377/2011, secondo cui il figlio minore di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, l. 555/1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, ha perso anch'egli la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza ed essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (principio affermato rispetto a un minore adottato all’età di sette anni da un cittadino italiano che poi aveva rinunciato alla cittadinanza italiana quando il figlio era ancora minorenne); i predetti minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge.
5.12 La fondatezza del primo motivo di ricorso esclude la necessità di provvedere sulle questioni poste dagli altri motivi di doglianza, comportandone l’assorbimento.
6. La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con gli argomenti appena illustrati, laddove ha ritenuto che la perdita di cittadinanza della madre abbia avuto un immediato effetto trascinante anche sulla cittadinanza del figlio minore con lei residente, malgrado questi avesse acquisito fin dalla nascita la cittadinanza straniera iure soli.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai seguenti principi:
la disciplina prevista dall’art. 3-bis l. 91/1992, introdotto dall’art. 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore;
ai sensi dell’art. 7 l. 555/1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione;
ai sensi dell’art. 12 l. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;
la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.
11. Il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese processuali anche in rapporto al giudizio svoltosi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 14 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
Alberto Pazzi
Il Primo Presidente
Pasquale D’Ascola