Negoziazione assistita – Spese legali – Condizione di procedibilità – Rimborso

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24285 del 31/07/2026

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Responsabilità civile – Assistenza legale stragiudiziale – Spese precontenziose – Danno emergente – Necessità – Domanda – Allegazione – Prova

Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo dell’attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell’esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., 16990/2017; Cass. 22241/2025.

Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Circolazione stradale – Attività difensiva – Spese legali – Rimborso – Danno emergente – Compenso professionale – D.M. 55/2014 – Tabella 25-bis

In tema di negoziazione assistita, occorre distinguere le ipotesi in cui la procedura sia liberamente attivata dalla parte, nelle quali la risarcibilità delle relative spese deve essere valutata secondo i principi generali in materia di danno emergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruità dell’attività svolta, da quelle in cui essa costituisca per legge condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In quest’ultimo caso, come nelle controversie risarcitorie derivanti dalla circolazione dei veicoli, l’attività professionale prestata dal difensore non può essere qualificata come meramente eventuale o facoltativa, essendo necessaria per l’accesso alla tutela giurisdizionale; pertanto, accertato l’effettivo svolgimento della procedura, il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al D.M. n. 55 del 2014, introdotta dal D.M. n. 37 del 2018.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 31/07/2026 (ud. 08/07/2026), n. 24285

(Dott. RUBINO Lina - Presidente; Dott. TASSONE Stefania - Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

Da.Ma. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli Sa.Gi. e UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento integrale dei danni materiali subiti dal proprio motociclo Yamaha, in conseguenza del sinistro stradale del 26 maggio 2016, alle ore 15.20 circa in Cimitile ed ascritto alla esclusiva responsabilità dell'autocarro Fiat Iveco di proprietà di Sa.Gi. ed assicurato per la r.c. auto dalla Unipol Spa; chiedeva inoltre la condanna in solido delle parti convenute al rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e delle spese processuali.

Si costituiva, resistendo, la sola compagnia assicuratrice.

In corso di causa il giudice di pace disponeva consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni lamentati. L'attore si avvaleva dell'assistenza di un consulente tecnico di parte, corrispondendogli il compenso pari ad Euro 156,00, di cui chiedeva espressamente il rimborso nelle proprie rassegnate conclusioni, a tal fine producendo la relativa fattura quietanzata.

Con sentenza n. 6430/2020 il Giudice di Pace di Marano di Napoli accoglievaparzialmente la domanda e per l'effetto: -) accertava l'esclusiva responsabilità di Sa.Gi. nella causazione del sinistro;-) condannava UNIPOLSAI Assicurazioni Spa al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.031,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria; -) poneva definitivamente a carico della compagnia assicuratrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in Euro 400,00; -) condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 225,00 per esborsi ed Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.

Il giudice di pace, tuttavia: -) non liquidava l'importo dovuto per IVA, pari ad Euro447,03, sul costo delle riparazioni, pur indicata dal consulente tecnico d'ufficio quale componente del danno patrimoniale da risarcire; -) non disponeva il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, pari ad Euro 156,00, nonostante la rituale produzione della relativa fattura quietanzata e la specifica domanda formulata dall'attore; -) non riconosceva i pur richiesti compensi relativi all'attività stragiudiziale svolta anteriormente all'instaurazione del giudizio, né quelli concernenti la espletata procedura di negoziazione assistita.

Avverso tale sentenza Da.Ma. proponeva appello, cui resisteva la compagniaassicurativa Unipol.

Con sentenza n. 4433/2022 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice diappello, rigettava il gravame, ed in particolare: -) dichiarava inammissibile il primo motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento dell'IVA sul costo delle riparazioni, osservando che l'appellante si era limitato a censurare l'omessa liquidazione di tale voce, senza tuttavia contestare specificamente né il ricorso alla liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., né le ragioni dell'eventuale discostamento del primo giudice dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; -) dichiarava inammissibile il secondo motivo di appello, relativo al mancato rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, ritenendo che tale esborso potesse reputarsi assorbito e compreso nell'importo complessivamente liquidato dal Giudice di Pace a titolo di spese vive, pari ad Euro 225,00, senza necessità di una specifica indicazione analitica delle singole voci, ed altresì rilevando che l'appellante non aveva formulato alcuna censura puntuale in ordine all'insufficienza della liquidazione complessivamente operata per gli esborsi processuali; -) rigettava nel merito il terzo ed il quarto motivo di appello, concernenti, rispettivamente, il mancato riconoscimento dei compensi per l'attività stragiudiziale e per la procedura di negoziazione assistita, affermando che l'attività svolta nella fase antecedente al giudizio, in quanto funzionalmente connessa e strumentale all'esercizio dell'azione risarcitoria, non fosse suscettibile di autonoma liquidazione rispetto alle spese del giudizio, anche rilevando che l'appellante non aveva fornito prova né degli specifici esborsi autonomamente sostenuti, né dell'autonoma consistenza e rilevanza dell'attività professionale espletata nella fase stragiudiziale e nell'ambito della procedura di negoziazione assistita.

Avverso tale sentenza Da.Ma. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Restano intimate sia la compagnia assicurativa Unipol sia Sa.Gi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazionedell'art. 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello concernente la quantificazione del danno patrimoniale, sebbene l'appellante avesse puntualmente dedotto che il Giudice di Pace aveva liquidato il solo imponibile, pari ad Euro 2.031,96, senza includere l'IVA di Euro 447,03, seppure indicata dal consulente tecnico d'ufficio quale componente del costo di ripristino del veicolo.

Lamenta che il giudice di appello ha errato nell'emettere declaratoria di inammissibilità, dato che ha omesso di considerare che il motivo di gravame individuava invece con chiarezza l'errore imputato alla sentenza di primo grado e le ragioni della richiesta riforma.

Il motivo è fondato.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte,

l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, impone che l'atto di appello individui in modo chiaro le questioni e i capi della decisione investiti dall'impugnazione, nonché le ragioni di dissenso rispetto alla pronuncia gravata, mediante una parte argomentativa idonea a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado. Deve, tuttavia, escludersi, in considerazione della perdurante natura dell'appello quale revisio prioris instantiae, che l'impugnazione debba essere formulata secondo schemi sacramentali o contenere un progetto alternativo di decisione (v. Cass., Sez. Un., n. 27199 del 2017).

Orbene, dal contenuto del motivo di impugnazione, riprodotto nel ricorso nel rispetto del principio di specificità ex art. 366, n. 6. c.p.c., emerge che l'appellante aveva individuato in modo preciso tanto la statuizione censurata quanto le ragioni della riforma invocata. In particolare, egli aveva dedotto che il giudice di pace, pur in presenza delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, aveva liquidato il danno in misura esattamente corrispondente all'importo imponibile delle riparazioni, omettendo di considerare anche l'IVA. Sussisteva, pertanto, una compiuta individuazione del capo della sentenza oggetto di censura e delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della doglianza, sicché nell'affermare che il motivo di appello si sarebbe risolto in una generica contestazione concernente il mancato riconoscimento dell'IVA e nel dichiararlo conseguentemente inammissibile, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Né può condividersi l'ulteriore argomento del giudice di appello, secondo cuila decisione di primo grado avrebbe proceduto a una liquidazione equitativa del danno patrimoniale. In realtà, il giudice di pace ha omesso di liquidare l'IVA, seppure quantificata nella consulenza tecnica d'ufficio, senza esplicitare le ragioni di tale esclusione.

Va altresì rilevato che, nel confermare la decisione di prime cure sul rilievo,puramente assertivo e generico, per cui essa sarebbe correttamente pervenuta ad una liquidazione equitativa del danno patrimoniale, il giudice di appello si è invece pronunciato in contrasto con il principio per cui "l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito" (v. Cass., n. 24070/2017; Cass., n. 22272/2018) e che "la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento" (v. Cass., n. 18795/2021). E neppure il giudice di appello ha mostrato di tener conto che in tema di liquidazione del danno patrimoniale, "il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione" (v. Cass., n. 22580/2022; Cass., n. 1668/2010).

Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con il quale era stata censurata la decisione di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, pari ad Euro 156,00, e comprovate mediante produzione della relativa fattura quietanzata.

Il motivo è fondato.

Dall'esame del motivo di appello, ritualmente riprodotto nel ricorso per cassazione nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, emerge infatti che l'appellante aveva individuato con chiarezza il capo della decisione oggetto di censura, denunciando l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e indicando puntualmente gli elementi di fatto e documentali posti a fondamento della pretesa.

Risultavano, pertanto, soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potendosi ravvisare alcuna carenza nella formulazione del motivo tale da giustificarne la declaratoria di inammissibilità. Spetterà dunque al giudice del rinvio esaminare nel merito il motivo di appello e valutarne la fondatezza.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 20 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 24 Cost., in relazione al mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita.

Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzo e il quarto motivo di appello, confermando il mancato riconoscimento delle somme richieste a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta anteriormente all'introduzione del giudizio. In particolare, lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la liquidazione: -) dei compensi relativi all'attività di assistenza legale stragiudiziale prestata nella fase antecedente al giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, Tabella 25, nell'importo di Euro

1.215,00 ovvero, in via subordinata, di Euro 608,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; -) dei compensi spettanti per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi ai sensi della Tabella 25-bis del medesimo D.M. n. 55 del 2014, introdotta dal D.M. n. 37 del 2018, nell'importo di Euro 270,00, oltre accessori di legge.

Il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in linea generale, "le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova" (Cass., Sez. Un., n. 16990/2017; Cass. n. 22241 del 2025).

Nondimeno, il giudice di appello ha solo in astratto richiamato i suddetti principi, ma non ne ha fatto concreta applicazione nel caso concreto, poiché ha omesso di considerare che la controversia trae origine da un sinistro stradale e ricade, pertanto, nell'ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In tale contesto, l'attività professionale svolta dal difensore per l'attivazione e la gestione della procedura non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, bensì quale attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Né può trascurarsi che il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ha espressamente previsto una specifica remunerazione dell'attività difensiva prestata nell'ambito della negoziazione assistita. L'art. 5 del citato decreto, rubricato "Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di

Stato", dispone infatti al comma primo che: "1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente; "1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella", ed al comma terzo che: "3. Dopo la tabella n. 25 allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunta la tabella n. 25-bis, "Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita", allegata come tabella B al presente decreto".

La previsione di una autonoma tabella parametrica per la negoziazione assistita conferma, sul piano sistematico, che il legislatore secondario ha attribuito rilievo ed autonomia professionale all'attività difensiva svolta in tale sede, prevedendone espressamente la remunerazione.

3.3. Ne consegue che l'impugnata sentenza ha errato nel negare il ristoro dei relativi costi senza confrontarsi con la natura obbligatoria della procedura di negoziazione assistita e con la specifica disciplina dettata dal D.M. n. 37 del 2018. Al riguardo, occorre distinguere tra le ipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano liberamente attivate dalla parte, nel qual caso la risarcibilità delle relative spese deve essere scrutinata secondo i principi generali in materia di danno emergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruità dell'attività svolta, e quelle in cui tali procedure costituiscano, per espressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In quest'ultimo caso, nel quale ricade la fattispecie in esame, concernente una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli, l'attività professionale prestata dal difensore nell'ambito della negoziazione assistita non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, giacché in subiecta materia la negoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare la condizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell'azione risarcitoria. Pertanto, una volta accertato l'effettivo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al D.M. n. 55 del 2014, come introdotta dal D.M. n. 37 del 2018.

In conclusione, tutti e tre i motivi, e dunque l'intero ricorso, vanno accolti.

L'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, inpersona di diverso Magistrato, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto indicati in motivazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'8 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2026.

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