Risarcimento da reato – Prescrizione – Atti interruttivi – Azione civile nel processo penale – Eccezioni nuove – Autonomia del giudizio civile

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.24599 del 10/08/2026

Pubblicato il
Risarcimento del danno da reato – Prescrizione – Atti interruttivi – Azione civile nel processo penale – Eccezione di prescrizione – Giudizio civile di rinvio – Art. 622 c.p.p. – Autonomia del giudizio – Fatti nuovi – Domande ed eccezioni nuove – Limiti

Nel giudizio civile di rinvio conseguente all’annullamento della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., qualora il fatto illecito costituisca reato, gli atti interruttivi della prescrizione del reato producono effetti anche sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno o alle restituzioni soltanto quando l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale, in ragione degli adattamenti che essa subisce per effetto del suo inserimento in tale processo. In tal caso, l’imputato o il responsabile civile che intenda far valere la prescrizione del diritto al risarcimento ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nel processo penale. Nel successivo giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., avente natura autonoma rispetto a quello celebrato davanti al giudice penale, le parti possono allegare fatti nuovi e proporre nuove domande ed eccezioni, purché restino nell’ambito della medesima vicenda storica sottoposta al giudice penale.

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Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 10/08/2026 (ud. 24/03/2026) n. 24599

(Presidente: P. D’Ascola; Relatore: M. Rossetti)

FATTI DI CAUSA

1. L’antefatto dinanzi al giudice penale.

D.S., classe ……….., intorno all’età di cinquant’anni conobbe i coniugi F.D. (classe ……..) e G.E. (classe ………). Tutti e tre erano persone affette da sordomutismo.

I tre si frequentarono assiduamente e dal 2003, rimasto vedovo, D.S. si trasferì nell’abitazione dei coniugi D.E..

1.1. A partire dal 1997 D.S. iniziò ad eseguire notevolissime dazioni di denaro in favore dei coniugi D.E.. Trasse all’ordine di essi numerosi assegni ed eseguì vari bonifici per oltre ottocento milioni di lire; versò ad essi i ratei della pensione, vendette loro due appartamenti dichiarando al notaio che il prezzo era stato già corrisposto.

1.2. Nel 2005 G.S. ed A.S., fratelli di D.S., denunciarono alla competente Procura della Repubblica i coniugi D.E.. Nella denuncia esposero che i trasferimenti di denaro eseguiti dal fratello a pro dei due coniugi erano stati indotti o coartati da questi ultimi, che avevano profittato dello stato di fragilità psichica di D.S..

1.3. Dopo una prima richiesta di archiviazione rigettata dal GIP su opposizione dei denuncianti, il 6.11.2007 i due indagati vennero rinviati a giudizio. D.S. si costituì parte civile.

1.4. Pendente il primo grado del processo penale D.S. venne a mancare il 5.6.2008. La domanda di risarcimento da lui proposta costituendosi parte civile fu coltivata dai fratelli ed eredi, G.S. ed A.S..

1.5. Con sentenza 19.10.2009 n. 623 il Tribunale di Lecce assolse ambedue gli imputati.

La sentenza fu appellata dalle sole parti civili.

1.6. La Corte d’appello di Lecce con sentenza 15.2.2012 n. 310 accolse l’appello delle parti civili e - ferma la statuizione di assoluzione, divenuta definitiva - dichiarò gli imputati civilmente responsabili del delitto di estorsione aggravata, ma solo per i fatti successivi al 2003, affermando che prima di tale data non risultavano atti di violenza o minaccia in danno di D.S..

Li condannò di conseguenza al risarcimento del danno in favore delle parti civili, oltre le spese di lite.

La sentenza fu impugnata per cassazione sia dagli imputati che da G.S..

1.7. Questa Corte, sezione II penale, con sentenza 18 luglio-17 settembre 2014 n. 38044 (indicata sia nella sentenza impugnata che negli atti di parte con il numero “1979”) rigettò il ricorso degli imputati ed accolse quello della parte civile.

La sentenza qualificò il reato commesso dagli imputati come “circonvenzione di incapace” invece che come estorsione (così di fatto schiudendo la possibilità per la parte offesa di ottenere il risarcimento anche per i fatti anteriori al 2003).

Il giudizio dinanzi al giudice civile.

La causa fu riassunta dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, sezione civile, da G.S. e V.S., quest’ultimo quale erede di A.S..

Con sentenza 18.11.2016 n. 1118 la Corte d'Appello:

-) ritenne accertata dal giudice penale, e vincolante, la commissione in danno di D.S. del delitto di circonvenzione di incapace a far data dal 1997;

-) ritenne legittimati gli attori a domandare il risarcimento del danno patito da D.S. e da essi acquisito sia quali eredi di questi, sia quali eredi di A.S.;

-) ritenne non prescritto il diritto al risarcimento del danno, in quanto:

il termine applicabile era quello previsto per il reato contestato nel capo d’imputazione (estorsione, venti anni), non quello previsto per il reato accertato all’esito del giudizio (circonvenzione di incapace, sei anni);

il termine decorreva dal primo atto di estorsione (13.6.1997);

il termine era stato interrotto dalla fissazione dell’udienza dinanzi al GIP per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione (3.2.2006);

-) ritenne che gli attori in sede penale avessero formulato soltanto una domanda di condanna generica, sicché condannò i responsabili al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

La sentenza fu impugnata da tutte le parti.

Con sentenza 10 ottobre 2019 n. 25414 la Terza Sezione civile di questa Corte accolse parzialmente sia il ricorso principale (proposto dai coniugi D.E.) che l’incidentale, e cassò con rinvio la sentenza (civile) d’appello.

Con tale sentenza questa Corte:

-) ha stabilito che sul rigetto della domanda di risarcimento proposta da A.S. si era formato il giudicato, ed i di lei eredi non erano legittimati a far valere tale ormai inesistente credito;

-) ha accolto il motivo col quale i ricorrenti sostenevano che “il diritto al risarcimento del danno relativo al reato qualificato come circonvenzione di incapace era già prescritto al momento (6-11-2007) della costituzione di parte civile di Schirinzi Domenico”, e nell’accoglierlo ha così affermato: “erroneamente (…) la Corte territoriale, pur considerando che la richiesta risarcitoria era stata avanzata per la prima volta in seguito alla costituzione di parte civile di D.S. avvenuta all'udienza preliminare del 611-2007, ha in toto rigettato la sollevata eccezione di prescrizione.

(…) non può, invero, più dubitarsi che il fatto illecito in questione integri il reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p., per il quale è prevista la pena massima di anni sei, e che quindi si prescrive -ex art. 157 c.p.- in sei anni; ai sensi dell'art. 2947, comma 3, cc, detto termine di prescrizione va, pertanto, applicato anche all'azione civile risarcitoria per cui è causa e va, quindi, nel caso concreto, limitato l'eventuale risarcimento ai singoli fatti compiuti entro il detto termine”;

-) ha accolto il motivo col quale i ricorrenti avevano sostenuto che la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile - perché nuova - la domanda di nullità degli atti di vendita compiuti da D.S., senza però ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda;

-) ha ritenuto che erroneamente la Corte d’appello rimise ad altro giudice la liquidazione del danno.

2.3. Riassunta la causa dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, questa con sentenza 25.2.2022 n. 259 ha così provveduto:

-) ha rigettato le domande proposte da V.S. e G.S. quali eredi di A.S.;

-) ha rigettato per la seconda volta l’eccezione di prescrizione sollevata dai due responsabili;

-) ha ritenuto a tale ultimo riguardo che:

il termine di prescrizione fosse quello sessennale;

tale termine era stato interrotto dal provvedimento del GIP di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione (3.2.2006);

il suddetto provvedimento interrompe non solo la prescrizione del reato, ma anche la prescrizione del credito risarcitorio vantato dalla vittima del reato (che si sarebbe poi) costituita parte civile; -) non era perciò prescritto il diritto al risarcimento del danno per tutti i fatti commessi nel sessennio anteriore al suddetto provvedimento del

GIP, e dunque dal 3.3.2001 in poi;

-) ha quantificato tale danno in euro 160.816,79.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da F.D. e G.E. con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso V.S., sia in proprio che quale rappresentante volontario di G.S..

Il ricorso fu fissato per la trattazione nella camera di consiglio del 27.1.2025.

Con ordinanza interlocutoria 11.3.2025 n. 6460 la causa fu rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, e fissata per l’udienza del 6.6.2025.

All’esito, con una seconda ordinanza interlocutoria (17.9.2025 n. 25463) il ricorso è stato trasmesso al Primo Presidente affinché ne valutasse l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, sul presupposto che le questioni poste dai ricorrenti rivestissero particolare importanza e fossero state decise in modo non uniforme in precedenti occasioni.

Si i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memoria in vista dell’odierna udienza della SS.UU.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non si è conformata al principio di diritto stabilito dalla sentenza 25414/19 di questa Corte.

Nell’illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile:

-) questa Corte con la sentenza 25414/19 stabilì che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie dovesse essere quello sessennale; -) di conseguenza erano prescritti tutti i crediti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dagli attori in epoca anteriore al sessennio antecedente il primo atto interruttivo, rappresentato dalla costituzione di parte civile avvenuta il 6.11.2007;

-) tutti e tredici gli atti dispositivi compiuti da D.S. in favore dei ricorrenti, indicati nel capo d’imputazione quali frutto della circonvenzione, vennero compiuti in epoca anteriore al sessennio antecedente il 6.11.2007;

-) il giudice di rinvio, tuttavia, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo che la prescrizione del credito risarcitorio fosse stata interrotta dagli atti interruttivi della prescrizione del reato, ed in particolare dal provvedimento del GIP di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione (3.2.2006);

-) così giudicando - concludono i ricorrenti - il giudice di rinvio aveva violato l’obbligo di conformarsi al principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 25414/19.

1.2. La censura è infondata.

Col terzo motivo del precedente ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti avevano ascritto alla (prima) sentenza d’appello di non avere considerato “che il diritto era già prescritto” al momento di costituzione di parte civile (p. 8 sent. 25414/19).

Questa Corte accolse il suddetto motivo di impugnazione ravvisando nella sentenza impugnata il seguente errore: non avere applicato il termine di prescrizione di sei anni, previsto per il reato di circonvenzione di in capace ed applicabile al credito risarcitorio ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, c.c..

La suddetta sentenza di questa Corte ha quindi esaminato e deciso la questione di diritto concernente il termine applicabile; non ha esaminato né deciso la diversa questione dell’avvenuta interruzione di quel termine, né degli effetti extrapenali degli atti interruttivi della prescrizione del reato.

1.3. Né fu commesso alcun errore di diritto da parte della Corte d’appello, nel ritenere che la fissazione, da parte del GIP, dell’udienza per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, avesse interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Gli atti interruttivi della prescrizione del reato, infatti, non hanno effetto sulla prescrizione del credito risarcitorio soltanto se il creditore non scelga di costituirsi parte civile.

Quando invece, come nel caso di specie, il creditore eserciti l’azione civile nel processo penale, deve applicarsi una regola opposta.

In tal senso va risolta la questione di diritto prospettata dall’ordinanza interlocutoria 25463/25, per le ragioni che si vanno ad esporre.

1.4. Il principio generale ripetutamente affermato da questa Corte è che nessuna norma di legge prevede che l’interruzione della prescrizione del reato sortisca effetti sulla prescrizione delle obbligazioni civili sorte dal reato ex art. 1173 c.c.. L’interruzione della prescrizione delle obbligazioni è infatti disciplinata dagli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. che non includono tra le cause di interruzione della prescrizione del credito risarcitorio i fatti interruttivi della prescrizione del reato.

Né l’art. 2947 c.c., nell’estendere al credito risarcitorio la più lunga prescrizione prevista per il reato, estende ipso facto al primo tutte le regole sulla prescrizione dettate per il secondo.

Depongono in tal senso:

l’interpretazione letterale: l’art. 2947 c.c. estende al credito risarcitorio la “prescrizione più lunga” prevista per il reato, non le cause di interruzione;

l’interpretazione sistematica: l’art. 2947 c.c. è collocato nella Sezione IV del Capo I del Titolo V, rubricata “Del termine della prescrizione”, mentre l’interruzione è disciplinata nella Sezione III dello stesso Capo (rubricata per l’appunto “Dell’interruzione della prescrizione”);

1.5. Quanto all’argomento, speso in dottrina, secondo cui la ratio dell’art. 2947 c.c. (“evitare che il credito risarcitorio si prescriva mentre lo Stato esercita la propria pretesa punitiva”) imporrebbe di estendere alla prescrizione del credito risarcitorio le cause interruttive della prescrizione del reato, la validità di esso è tramontata in una col tramonto del principio di subordinazione del processo civile a quello penale: ovvero da quando è stata abrogata la pregiudiziale penale di cui all’art. 3 c.p.p. del 1930. La separazione tra processo penale e civile, introdotta dal c.p.p. del 1988, è stata poi ulteriormente accentuata dalla giurisprudenza di questa Corte:

affermando che l’esistenza del reato in sede civile poteva fondarsi anche sulla colpa presunta ex lege (Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10482);

differenziando le regole della causalità tra illecito civile e penale (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576);

rendendo irrilevante la necessità della presentazione della querela (Cass. Sez. U., 18/11/2008, n. 27337);

negando l’effetto vincolante o preclusivo dei provvedimenti di archiviazione, anche se compiuti all’esito di approfondita istruttoria (Cass. Sez. U., 26/01/2011, n. 1768);

circoscrivendo sempre più l’ambito applicativo dell’art. 654 c.p.p., ed affermando che sinanche l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” non è vincolante per il giudice civile, se fondata sull’applicazione di regole probatorie non coerenti col diritto civile (Cass. Sez. 3, 21/04/2016, n. 8035);

proclamando che il processo civile introdotto ex art. 622 c.p.p. non soggiace a preclusioni assertive ed istruttorie di sorta (Sez. U. pen., n. 22065 del 28/01/2021).

1.6. Il suddetto principio è tuttavia soggetto ad una eccezione, che si verifica allorché il danneggiato eserciti l’azione di risarcimento costituendosi parte civile.

L’inserimento dell’azione civile nel processo penale ne impone vari “adattamenti e modifiche”, resi necessari “dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi” (così Corte cost. 12.7.2019 n. 176; Corte cost. 29.1.2016 n. 12).

La parte che intendesse costituirsi parte civile non può farlo prima che sia fissata l’udienza preliminare (art. 79 c.p.p.). La fissazione della suddetta udienza preliminare tuttavia non dipende dalla volontà della vittima del reato. Né può ascriversi ad inerzia della vittima la circostanza che all’udienza preliminare si pervenga solo per effetto della sua opposizione ad una poco meditata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, in seguito non condivisa dal GIP su opposizione della stessa parte danneggiata.

Pertanto, nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel seno del processo penale, quella necessità di “adattamento e modifiche” imposta dal Giudice delle leggi ha per corollario che gli atti interruttivi della prescrizione del reato estendano i propri effetti al credito risarcitorio (o restitutorio) vantato dalla vittima.

Se così non fosse, si finirebbe per imporre alla parte civile una iniqua scelta: o perdere il diritto per prescrizione, o rinunciare alla costituzione di parte civile, perdendo i benefìci che da essa potrebbe ritrarre (primo fra tutti, l’utilizzabilità come fonte di prova della deposizione della parte offesa). Ed infatti, se la prescrizione civile stesse per compiersi prima della possibilità di costituirsi parte civile, e contemporaneamente si negasse l’efficacia extrapenale dell’interruzione della prescrizione del reato, l’azione civile resterebbe l’unica possibilità per il danneggiato, che perderebbe così il diritto di far valere la propria pretesa nel processo penale.

L’ordinamento tuttavia non tollera contraddizioni: e contraddittoria sarebbe quell’interpretazione che consentisse in teoria al danneggiato di costituirsi parte civile, ma lo esponesse agli effetti d’una prescrizione maturata prima che la costituzione di parte civile fosse consentita.

1.7. Tali princìpi sono già stati affermati dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, § 16 del “Considerato in diritto”) e da numerose decisioni conformi delle Sezioni Penali (Sez. 5, n. 15658 del 11/02/2020; Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019; Sez. 5, Sentenza n. 10321 del 08/03/2019; Sez. 5, Sentenza n. 8414 del 26/02/2019; Sez. 5, Sentenza n. 46 del 02/01/2019; Sez. 6, Sentenza n. 35529 del 12/08/2014), con orientamento cui il Collegio intende qui dare continuità.

1.8. Per completezza reputa doveroso il Collegio aggiungere che gli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale non mutano la natura dell’eccezione di prescrizione, che resta un’eccezione in senso stretto ai sensi dell’art. 2938 c.c.. Pertanto l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare la suddetta eccezione, ha l’onere di farlo nel processo penale (principio anch’esso già affermato dalle Sezioni Penali di questa Corte: ex aliis, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 35529 del 12/08/2014; Sez. 4, Sentenza n. 3601 del 31/01/2007).

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di extrapetizione.

Sostengono che la Corte d’appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il danno consistito nell’appropriazione, da parte dei ricorrenti, della pensione percepita di D.S. e degli introiti a lui rivenienti a titolo di canoni di locazione degli immobili di sua proprietà.

La tesi dei ricorrenti è che nel giudizio civile di danno, riassunto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., non è consentito formulare domande nuove rispetto a quelle formulate con la costituzione di parte civile, e che nel caso di specie D.S. dapprima ed i suoi eredi poi, quando avvenne la rispettiva costituzione di parte civile, non domandarono il risarcimento del danno derivante dalla condotta consistita nell’aver costretto D.S. a versare loro la pensione ed i redditi da canoni di locazione percepiti tra il 2001 ed il 2003.

6.1. Su tale questione è dato registrare un contrasto occulto nella giurisprudenza di questa Corte.

6.2. Secondo un primo orientamento, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., sarebbe consentito alle parti “allegare fatti nuovi” e formulare nuove domande, data la “natura autonoma” di tale giudizio (Cass. Sez. 3, 13/03/2025, n. 6644).

6.3. Per un secondo orientamento, invece, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. non possono formularsi domande nuove, perché il rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo una translatio iudicii che non vanifica la precedente fase del giudizio civile svoltasi dinanzi al giudice penale (Sez. 3, Ordinanza n. 4743 del 23/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 24047 del 6.9.2024).

6.4. Reputa il collegio preferibile il primo dei suddetti orientamenti.

Il giudizio riassunto dinanzi al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è infatti un giudizio civile, non un giudizio penale. Esso ha lo scopo di accertare i fatti costitutivi dell’illecito (o dell’inadempimento), e non la responsabilità penale del convenuto (così Corte cost. 30.7.2021 n. 182, §§ 14 e ss. del “Considerato in diritto”).

La diversità strutturale del processo civile riassunto ex art. 622 c.p.p., rispetto a quello penale già celebrato e concluso, lo rende un giudizio nuovo e non traslato. E se si tratta d’un nuovo giudizio, è consentito alle parti allegare fatti nuovi, formulare domande nuove e sollevare nuove eccezioni, con l’unico limite che fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

7. Sul terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

I ricorrenti sostengono l’illegittimità della decisione di compensare le spese di lite nel rapporto processuale con V.S., risultato interamente soccombente.

7.1. Il motivo è fondato.

La scelta di compensare le spese di lite è riservata al giudice di merito ed insindacabile in questa sede (ex innumerabilibus, Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755; Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15495; Cass. Sez. 6, 03/07/2019, n. 17816), salva l’ipotesi di assoluta mancanza di motivazione: e questo è esattamente il caso che oggi ricorre.

7.2. Come si è detto al precedente §§ 1.4 la vittima del reato, morendo, lasciò quali unici eredi i due fratelli Gastone Armando ed Agata Assunta. Quest’ultima, deceduta nelle more del giudizio, lasciò quale erede V.S..

Il credito risarcitorio di A.S., all’esito del giudizio di rinvio, è stato escluso dal giudice di merito sul presupposto dell’avvenuta formazione del giudicato interno circa la maturata prescrizione.

Di conseguenza V.S.è risultato soccombente nel merito, sia all’esito del primo giudizio di legittimità, sia all’esito del giudizio di rinvio.

7.3. A fronte di questa vicenda processuale, la Corte d’appello ha così motivato la compensazione delle spese: “spese interamente compensate tra gli attori in riassunzione e V.S.”.

Si tratta dunque d’una motivazione addirittura inesistente, più che apparente.

7.4. La ritenuta erroneità della sentenza su questo punto non ne impone la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando in questa sede le spese di lite nel rapporto processuale tra V.S.da un lato, e gli odierni ricorrenti dall’altro.

7.5. A tal fine va considerato che:

-) V.S., risultato soccombente, va condannato alla rifusione delle spese nei confronti dei ricorrenti, non ravvisando la Corte i “gravi ed eccezionali motivi” di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. 9.4.2018, n. 77;

-) il valore della causa corrisponde all’importo del credito che sarebbe spettato pro quota per diritto di successione a V.S., se non fosse stato dichiarato prescritto, ovvero euro 160.816, pari all’importo liquidato all’altro erede della vittima;

-) occorre tuttavia considerare che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto comunque difendersi rispetto alla fondata domanda proposta dall’altro danneggiato, sostenendo la relativa spesa;

-) al difensore che assiste una posizione comune contro più parti spetta un compenso maggiorato del 30% per ciascuna delle controparti oltre la prima, ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, come costantemente interpretato da questa Corte (ex multis, con ampia motivazione, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367);

-) la quota ideale delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per contrastare la domanda di V.S.può dunque determinarsi nel trenta per cento (30%) dell’onorario che sarebbe spettato al loro difensore per la difesa contro una sola controparte;

-) le spese vanno liquidate in base al d.m. 55/14 come aggiornato dal d.m. 147/22, in applicazione del principio per cui la liquidazione giudiziale delle spese di lite deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione anche nel caso di ius superveniens, se si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, al momento in cui è mutata la norma che disciplina la misura del compenso, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza delle tariffe abrogate (Cass. Sez. 2, 19/12/2017, n. 30529; Cass. Sez. U., 12/10/2012, n. 17405);

-) tali spese vanno fissate in base al parametro minimo, in considerazione della semplicità della questione concernente la formazione del giudicato sulla domanda proposta in origine da A.S..

7.6. In base ai suddetti parametri le spese del giudizio vanno regolate come segue:

-) per il giudizio ex art. 622 c.p.p. spetta ai ricorrenti, in solido, la somma di euro 2.148 (pari al 30% di euro 7.160;

-) per il primo giudizio di legittimità, spetta ai ricorrenti, in solido, la somma di euro 1.148 (pari al 30% di euro 3.828);

-) per il giudizio concluso dalla sentenza qui impugnata spetta ai ricorrenti, in solido, la somma di euro 1.499 (pari al 30% di euro 4.997, al netto del compenso per la fase di istruttoria/trattazione, mancata nel giudizio di rinvio);

-) per il presente giudizio di legittimità, spetta ai ricorrenti, in solido, la somma di euro 1.148 (pari al 30% di euro 3.828).

7.7. I ricorrenti vanno invece condannati alla rifusione delle spese in favore di G.S., nei confronti del quale il ricorso è interamente rigettato.

Tali spese sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei criteri indicati al precedente § 7.5, ma sulla base del parametro medio in considerazione della complessità della questione ed ovviamente senza applicazione della maggiorazione per la difesa di due parti, dal momento che per quanto detto una di esse è soccombente.

8. Per la condizione di sordomutismo dei ricorrenti e della vittima del reato, oltre che per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei due ricorrenti e di D.S., ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;

(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna V.S.alla rifusione in favore di F.D. e G.E., in solido, delle spese indicate al § 7.6 della motivazione, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna F.D. e G.E., in solido, alla rifusione in favore di G.S. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.951, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e di D.S..


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2026.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Pasquale D'Ascola)

 

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