Contratto bancario – Diritto del cliente alla copia – Obbligo di consegna della banca – Art. 119 TUB

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.251 del 05/01/2026

Pubblicato il

Trasparenza bancaria – Art. 119 T.U.B. – Documentazione relativa alle operazioni – Limite decennale – Art. 117 T.U.B. – Consegna del contratto – Copia del contratto bancario – Prescrizione ordinaria – Art. 2935 c.c. – Esibizione documenti – Art. 210 c.p.c. – Decreto ingiuntivo – Inammissibilità del ricorso – Difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

In tema di trasparenza bancaria, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) ha ad oggetto esclusivamente la documentazione inerente alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni e non si estende alla documentazione contrattuale in quanto tale.

Il diritto a ricevere copia del contratto bancario discende dall’art. 117, comma 1, T.U.B., che impone la consegna di un esemplare al cliente al momento della stipula, ma non configura un obbligo generalizzato della banca di rilasciare ulteriori copie nel tempo.

Ne consegue che, ove il cliente non abbia ricevuto copia del contratto, egli può ottenerla anche mediante decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione ordinaria decorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere; diversamente, se la copia è stata già consegnata, non sussiste un ulteriore diritto sostanziale alla reiterazione della consegna, restando ferma la possibilità di richiedere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. in sede processuale.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 05/01/2026 (ud. 28/11/2025) n. 251

FATTI DI CAUSA


1. - Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui, su ricorso di Ca.Ch., era stata intimata al detto istituto di credito la consegna di documentazione bancaria.

Il Tribunale di Catania ha respinto l'opposizione e la Corte di appello etnea ha disatteso il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado.

2. - Banca Agricola Popolare di Ragusa ricorre per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso Ca.Ch. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. (D.Lgs. n. 385/1993) in relazione agli artt. 2033 e 2946 c.c. Si censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui detta Corte ha ritenuto che l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale al correntista, da parte della banca, cessi solo con lo spirare del termine di prescrizione ordinaria per esercitare l'azione di ripetizione, e cioè una volta che siano decorsi dieci anni dalla chiusura del rapporto. Si lamenta che il Giudice distrettuale, pur rettamente riconoscendo che il termine decennale previsto dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. non sia applicabile al documento contrattuale, non abbia "indicato la fonte normativa che determinerebbe l'obbligo di consegna fintanto che non sia prescritto il diritto del cliente all'azione di ripetizione".

Col secondo mezzo si denuncia l'omesso esame o l'incongruente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce quanto segue. La Corte territoriale, pur rilevando che l'obbligo di conservazione del contratto debba essere riferito "al documento contrattuale che disciplina il rapporto al momento della sua chiusura e non a precedenti contratti che siano stati superati dalla stipula di nuovi, ha tuttavia rigettato l'appello omettendo del tutto di considerare che il contratto di cui il Giudice di primo grado aveva ordinato la consegna era proprio un contratto superato dalla stipula di nuovi che erano, fin dalla richiesta, stati consegnati dalla banca alla cliente". Rileva la ricorrente che l'appello aveva ad oggetto esclusivamente la contestazione dell'obbligo di consegna dello scritto che documentava il contratto concluso nel 1998: l'unico a non essere stato consegnato, in quanto di formazione ultradecennale.

2. - Il primo motivo sollecita l'approfondimento della questione circa la latitudine, sul piano oggettivo, della previsione contenuta nell'art. 119, comma 4, t.u.b.: nella fattispecie si fa infatti questione del diritto di ottenere copia della scrittura privata che documentava il contratto del 1998: documento, questo, la cui consegna è stata giudizialmente ottenuta con decreto ingiuntivo del 23 settembre 2016.

3. - La Corte di merito ha in sintesi ritenuto che l'art. 119, comma 4, t.u.b. concerna la sola "documentazione inerente a singole operazioni", sicché essa non si estenderebbe alla documentazione contrattuale. Ha rilevato che il documento bancario contrattuale non è un documento contabile, trattandosi, piuttosto, del "documento che rappresenta l'atto costitutivo del rapporto". Il Giudice distrettuale ha quindi osservato che "finché il rapporto di conto corrente rimane in essere, il contratto deve essere conservato e rimane sempre esigibile dal cliente in copia nei limiti del termine di compimento della prescrizione ordinaria decennale (non dalla data di stipula del contratto) ma dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente". Ha poi precisato che tale conclusione risulterebbe coerente con la disciplina della prescrizione "nel senso che la distruzione del contratto riguardante un rapporto bancario viene consentita nel momento in cui alle parti (ed in particolare al correntista) il decorso del tempo (nel caso dieci anni) preclude l'esercizio dei diritti nascenti del rapporto e, in particolare, l'azione di ripetizione dell'indebito".

Questo sviluppo argomentativo non può condividersi che nella prima parte.

4. - Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.).

5. - Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.

A favore di questa conclusione militano, in effetti, due argomenti.

Anzitutto, sul versante dell'esegesi testuale, la documentazione del contratto non è riconducibile a quella delle "singole operazioni" di cui parla la norma. Sono "operazioni" bancarie le attività che l'istituto di credito svolge nell'interesse della clientela, principalmente riconducibili, in base all'art. 10 t.u.b., alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito. Il contratto bancario programma dette operazioni ma non si identifica con esse. La distinzione tra l'uno e le altre viene chiaramente ad emersione nell'art. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dell'eterointegrazione del contratto che sia mancante dell'indicazione dei tassi di interesse o di altre condizioni negoziali, o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla: la norma tiene infatti distinti il contratto, che nei casi indicati è affetto da nullità parziale, e le operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso, alle quali si applicano gli interessi e le condizioni sostitutivi di cui al comma 7.

In secondo luogo, sul piano sistematico, va valorizzata la corrispondenza del termine decennale menzionato dall'ultimo comma dell'art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsione dell'art. 2220 c.c. (cfr., ad esempio, in motivazione, la cit. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039): in tal senso, il fatto che il cliente possa ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni "poste in essere negli ultimi dieci anni" si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera l'obbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso.

6. - Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell'art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula.

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell'art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui "(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti": ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. In forza dell'art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato (e le istruzioni della Banca d'Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un'apposita sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore). Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell'esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie.

È ben vero che talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del consumatore, contemplano discipline speciali: così, l'art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b. prevede l'accesso del consumatore "(i)n qualsiasi momento del rapporto" alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento (art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b.); in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari trova la sua collocazione il diritto, da parte del consumatore, di ricevere, "(i)n qualsiasi momento del rapporto contrattuale", una copia delle condizioni pattuite "su supporto cartaceo" (art. 67-undecies, comma 3, c. cons.: disposizione, questa, correlata alla particolare tecnica di conclusione del contratto - la quale non esige la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, giusta l'art. 50, lett. b), c. cons. - e che trova, per la verità, la sua giustificazione nel dato per cui le condizioni contrattuali, in questa particolare fattispecie, possono essere comunicate su di un supporto durevole diverso da quello cartaceo ex art. 67-udecies, cit., comma 1). Si tratta, peraltro, e come è evidente, di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivo di quest'ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina della trasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivo della norma in discorso.

Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all'art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto.

Per conseguenza, delle due l'una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, protendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all'esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l'acquisizione (ma questo dell'esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l'art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione - quella ordinaria decennale - che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell'avvenuto perfezionamento del negozio.

Erra dunque la Corte di appello quando configura un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata, da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo.

7. - Ciò posto, il primo motivo è nondimeno inammissibile, in quanto la banca ricorrente non ha adeguatamente circostanziato l'oggetto della pretesa cui ha inteso resistere; in particolare, col mezzo di censura proposto non ha chiarito se in sede di merito avesse opposto che la copia del contratto era stata già consegnata, evenienza, questa, che escludeva, per quanto detto, un vero e proprio obbligo di provvedervi nuovamente. Il motivo è conseguentemente carente della necessaria specificità (art. 366, n. 6, c.p.c.).

8. - Il secondo motivo, vertente sull'omesso esame del fatto decisivo per cui il contratto del 1998 sarebbe stato superato da quelli del 2006 e 2007, già consegnati, oltre che sul vizio di motivazione) è pure inammissibile, sotto un duplice profilo: anche qui per genericità, non risultando precisato se e in che modo il tema relativo ai contratti del 2006 e 2007 abbia fatto ingresso avanti al Tribunale e alla Corte di appello; per carenza di decisività, in quanto, in assenza di consegna del documento contrattuale al momento della stipula, il cliente aveva comunque diritto ad ottenerne l'acquisizione.

9. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

10. - Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2026.

 

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