In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., la competenza territoriale appartiene al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario presso il quale si è celebrato il processo penale. Il silenzio dell’art. 622 c.p.p. sul criterio territoriale è solo apparente, poiché il giudizio civile costituisce la prosecuzione dell’azione civile esercitata nel processo penale; il riferimento normativo al giudice civile competente per valore indica, pertanto, che tale criterio è l’unico che richiede un’espressa previsione legislativa.
Nel giudizio di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la Corte di cassazione penale non dispone di un potere discrezionale nella designazione del giudice civile territorialmente competente, né la parte può scegliere tra una pluralità di fori concorrenti. La competenza spetta esclusivamente e inderogabilmente al medesimo giudice che, in sede penale, ha pronunciato la sentenza annullata, operante in sede civile e nel rispetto dell’alterità del giudice del rinvio.
In caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, qualora la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’erronea individuazione dell’ufficio territorialmente competente, non specificamente indicato nella sentenza di annullamento, non determina l’estinzione del processo né la caducazione dell’attività processuale. Trova applicazione il principio di conservazione degli atti mediante declaratoria di incompetenza e assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c..
Cassazione civile, sez. I, sentenza 11/09/2026 (ud. 10/09/2026) n. 25224
(Presidente: A. Giusti; Relatore: A. Giusti)
FATTI DI CAUSA
1. – La vicenda trae origine da una denuncia-querela presentata nel 2011 da P. G. P. M. M. nei confronti del giornalista S. A. , per diffamazione aggravata a mezzo stampa, reato previsto e punito dall’art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., a seguito della pubblicazione, sul L. , di un articolo, a sua firma, dal titolo omissis, e nei confronti di B. M. , quale direttore responsabile del medesimo quotidiano, per avere omesso di esercitare il controllo necessario per impedire che, con la pubblicazione del predetto articolo, fosse commesso il predetto reato (art. 57 cod. pen., in relazione agli artt. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge n. 47 del 1948).
2. – La scansione del procedimento, in cui il querelante si è costituito parte civile, è, nei suoi tratti essenziali, la seguente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza omissis , rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari, territorialmente competente.
Con sentenza omissis , il Tribunale di Cagliari assolveva S. A. , mentre dichiarava la responsabilità penale del direttore B. M. , che condannava alla pena della multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti al competente giudice civile per la sua esatta liquidazione, riconoscendo tuttavia una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 5.000.
Avverso tale sentenza proponevano gravame, avanti alla Corte d’appello di Cagliari, sia B. M. , sia P. G. P. M. M. .
La Corte d’appello di Cagliari, omissis, assolveva il direttore responsabile perché il fatto non sussiste, con revoca delle connesse statuizioni civili, e confermava il difetto di legittimazione dell’ente ( A. M. G. R. H.) costituitosi a fianco del querelante. Quanto all’autore dell’articolo, la Corte sarda confermava in motivazione l’assoluzione, omettendo però nel dispositivo qualsiasi statuizione sul gravame proposto, ai fini civili, dalla parte civile.
Con sentenza della Quinta Sezione penale, omissis , la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti del direttore responsabile, consolidandone l’assoluzione anche agli effetti civili, e rigettava per difetto di legittimazione l’impugnazione dell’ente; accoglieva invece il ricorso quanto alla posizione del giornalista, rilevando che l’omissione del dispositivo integrava un’omessa decisione non sanabile in via interpretativa, e annullava la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Quindi, con atto notificato il 13 settembre 2023, P. G. P. M. M. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d’appello civile di Milano, da lui individuata come munita della competenza territoriale, sulla scorta dei criteri ordinari di cui all’art. 20 cod. proc. civ., quale forum commissi delicti del domicilio di esso attore. Egli formulava domande risarcitorie per diffamazione aggravata a mezzo stampa, chiedendo al giudice a quo, in via preliminare, attesa la novità e complessità della questione in materia di competenza ex art. 622 cod. proc. pen., di sollevare, in caso di eventuali dubbi interpretativi, il rinvio pregiudiziale alla Corte di legittimità ex art. 363-bis cod. proc. civ. e, in subordine, di promuovere questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede criteri per l’individuazione della competenza territoriale.
3. – La Corte d’appello di Milano, con omissis, rilevava, d’ufficio, la propria incompetenza territoriale, qualificata come funzionale.
Muovendo dalla premessa che il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. costituisce prosecuzione dell’azione civile e soggiace alle regole inderogabili del rinvio, la Corte territoriale individuava il giudice naturale competente nella Corte d’appello di Cagliari, sezione civile, ossia nell’ufficio giudiziario ove il procedimento penale era stato celebrato.
Sul presupposto che la riassunzione dinanzi a un giudice funzionalmente incompetente equivale a omessa riassunzione nel termine di legge, la Corte ambrosiana applicava l’art. 393 cod. proc. civ., dichiarando l’estinzione del processo.
– Per la cassazione di tale decisione P. G. P. M. M. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi.
Hanno resistito, con un unico atto di controricorso, B. M. , L.
e S. A. .
Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Il ricorso, in considerazione del tono nomofilattico di alcune delle questioni con esso veicolate, è stato fissato in udienza pubblica.
Il Pubblico Ministero ha chiesto, sin dalla memoria depositata in prossimità della discussione orale, l’accoglimento del ricorso in relazione al secondo e al quarto motivo, con declaratoria dell’incompetenza territoriale della Corte d’appello di Milano e rimessione delle parti dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, giudice del rinvio funzionalmente competente ex art. 622 cod. proc. pen., previa assegnazione del termine perentorio per la riassunzione ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.; il rigetto o l’inammissibilità dei restanti motivi, con assorbimento dei motivi quinto, sesto e settimo.
In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
All’udienza del 10 settembre 2026, dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, sono intervenuti i difensori di entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti, i quali deducono la tardività del ricorso per cassazione, essendo questo stato notificato a mezzo Pec il 1° dicembre 2025, ma soltanto alle ore 23:52. E poiché l’ultimo giorno utile cadeva proprio in quella data, la notifica eseguita oltre le ore 21:00 si sarebbe perfezionata, ad avviso dei controricorrenti, alle ore 7:00 del 2 dicembre 2025, dunque, quando oramai era da ritenersi superato il termine ex art. 327 cod. proc. civ.
1.1. – L’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.
La limitazione oraria per il perfezionamento della notifica, prevista dall’art. 16-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, è stata espunta dall’ordinamento con la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui differiva, anche per il notificante, alle ore 7:00 del giorno successivo il perfezionamento della notifica telematica eseguita dopo le ore 21:00 dell’ultimo giorno utile.
La Corte costituzionale ha ravvisato in tale disciplina una limitazione del diritto di difesa priva di ragionevole giustificazione, posto che la trasmissione telematica è immediata e non impone oneri al destinatario, il cui diritto al riposo resta tutelato dal differimento dell’effetto conoscitivo al mattino seguente.
Da tale declaratoria consegue, come ha rilevato esattamente il Pubblico Ministero, l’operatività, anche nel processo civile telematico, del principio, già consolidato per le notifiche tradizionali, di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Per il notificante, l’effetto impeditivo della decadenza si produce, pertanto, nel momento di generazione della ricevuta di accettazione.
Il principio risulta acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, nella sua più alta espressione. Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza 20 novembre 2023, n. 32091, hanno stabilito che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, la notificazione a mezzo Pec del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (c.d. Rac) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno utile del termine.
Nella specie, la ricevuta di accettazione è stata generata il 1° dicembre 2025, prima delle ore 24.00 e, pertanto, il ricorso è tempestivo.
Ed è pacifico che il 1° dicembre fosse l’ultimo giorno utile.
È la stessa parte eccipiente a confermare, nelle sue difese, che la sentenza omissis della Corte d’appello di Milano, oggetto di impugnazione, pubblicata in data 29 aprile 2025, non è stata mai notificata tra le parti. Pertanto, ai fini della tempestività dell’impugnazione, non opera il termine di decadenza breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., bensì quello semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Tenuto conto, inoltre, della sospensione feriale dei termini processuali, l’ultimo giorno utile ai fini dell’impugnazione era, appunto, il 29 novembre 2025. Trattandosi, però, di un giorno festivo, esso viene posticipato ex lege al primo giorno successivo feriale, il quale, nel caso di specie, si colloca al giorno 1° dicembre 2025.
2. – Passando a riassumere i motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38, 101, secondo comma, 112, 392 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. in ordine alla competenza funzionale inderogabile, sollevata d’ufficio, al di fuori di qualsiasi schema legale, ovvero con riferimento ai principi sul diritto di difesa e di autonomia del giudizio civile, nonché vizio di ultrapetizione. Il ricorrente deduce che la competenza territoriale del giudice del rinvio non avrebbe natura funzionale e inderogabile, essendosi radicata presso la Corte d’appello di Milano per effetto della mancata e tempestiva eccezione dei convenuti ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. La Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di autonomia del giudizio civile di rinvio, avendo erroneamente applicato i principi dettati dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. al giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., senza considerare l’evoluzione giurisprudenziale che ne ha riconosciuto la piena autonomia quale fase processuale del tutto nuova, nella quale trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile. La denunciata violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. deriverebbe dal fatto che la Corte territoriale non avrebbe assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione sollevata d’ufficio. Il giudice a quo avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che intendeva porre a fondamento della propria decisione al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa e della parità delle armi processuali, evitando sentenze a sorpresa.
Il secondo motivo prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per invalida costituzione della relatrice e del collegio giudicante, anche in relazione alla variazione tabellare, per violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 161, 174, 276, 352 cod. proc. civ., 114 disp. att. cod. proc. civ., e 7-bis dell’ordinamento giudiziario, in relazione agli artt. 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo e secondo comma, Cost. e 6 § 1 CEDU, e al principio di immutabilità del giudice naturale, con conseguente nullità ab origine dell’intero procedimento, in relazione alla composizione del Collegio che ha deciso la causa (Chiulli, Attardo, Pirola), rispetto a quella tabellare precostituita per legge (Brat, Grazioli, Catalano), di cui all’udienza del 17 dicembre 2024. Il ricorrente – premesso che, a seguito di tale ultima udienza, dopo la rimessione della causa in decisione, vi è stata la fissazione dei termini perentori a ritroso per il deposito di memorie conclusive, ai sensi degli artt. 127-ter e 352 cod. proc. civ. – lamenta che sarebbe mutata, persino, la relatrice, essendone stata disposta, a suo avviso illegittimamente, la surroga, nonostante risultasse fuori ruolo. Si sarebbe realizzata una violazione del divieto di rotazione ad nutum, in quanto, ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., ferma restando la trattazione collegiale, secondo il modulo ordinario, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, non è consentito costituire un collegio diverso rispetto a quello in precedenza formatosi, che ha introitato la causa in decisione. Con il motivo, il ricorrente, in sostanza, lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 158 cod. proc. civ., per violazione dell’immutabilità del giudice e del principio del giudice naturale, giacché il collegio che ha deliberato risultava composto da magistrati diversi da quelli dinanzi ai quali la causa era stata assunta in decisione all’udienza del 17 dicembre 2024, con sostituzione della consigliera relatrice mediante altra consigliera che, all’epoca dell’assegnazione in decisione, era collocata fuori ruolo fino al 1° marzo 2025, in assenza di comunicazione alle parti della variazione tabellare.
Il terzo motivo è rubricato “Ex art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Omessa pronuncia sulla richiesta preliminare di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis cod. proc. civ., e violazione del giudice precostituito per legge”. Esso lamenta l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sull’istanza preliminare di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ.
Con il quarto motivo, rubricato “Ex art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione art. 393 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 38, 50 e 392 cod. proc. civ. Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Erronea qualificazione della competenza territoriale come ‘funzionale inderogabile’”, il ricorrente sostiene che la riassunzione tempestiva, ancorché dinanzi a giudice incompetente, imponeva nella specie la prosecuzione del giudizio mediante translatio iudicii ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., con esclusione dell’estinzione.
Con il quinto motivo ci si duole della omessa pronuncia sulle domande risarcitorie e della contraddittorietà della motivazione.
Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 112, 115, 116, 120, secondo comma, 342 cod. proc. civ. e degli artt. 8 della legge n. 47 del 1948, 57, 595, secondo e terzo comma, cod. pen., 2043 cod. civ., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ovvero di esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali come apprestati dall’ordinamento, per avere la Corte d’appello incongruamente dichiarato l’estinzione del giudizio al di fuori delle previsioni di legge, anche ai sensi degli artt. 96, terzo comma, 120 e 614-bis cod. proc. civ.
Con il settimo motivo, infine, sotto la rubrica “Ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.”, il ricorrente denuncia l’erronea condanna alle spese di lite, liquidate anche in favore del terzo litisconsorte necessario, nonostante la mancata eccezione di incompetenza territoriale.
– Preliminare in ordine logico è l’esame del secondo motivo, con il quale si denuncia una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, sul rilievo che la sentenza impugnata sarebbe stata deliberata da un collegio diverso rispetto a quello che aveva introitato la causa in decisione, in violazione del principio di immutabilità del giudice.
3.1. – La doglianza è infondata.
Alla deliberazione della decisione, ai sensi dell’art. 276, primo comma, cod. proc. civ., “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, e la norma va interpretata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; in grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui all’art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass., Sez. VI2, 23 luglio 2020, n. 15660).
È dunque affetta da nullità insanabile, salvo il suo passaggio in giudicato, la sentenza emessa da un collegio con una composizione diversa da quella davanti al quale sono state precisate le conclusioni o che ha assistito alla discussione orale. Pertanto, in caso di sostituzione di un membro del collegio dopo la precisazione delle conclusioni, l’udienza in cui esse sono state precisate deve essere ripetuta (Cass., Sez. III, 24 marzo 2004, n. 5854).
Si tratta di una esplicitazione del principio giurisprudenziale secondo cui è nulla, per vizio attinente alla costituzione del giudice, la sentenza deliberata da giudici diversi da quelli innanzi ai quali si è svolta la discussione.
Calando tale principio nella specie, va considerato che il modello decisorio seguito dalla Corte d’appello è stato quello del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ai sensi dell’art. 127-ter cod. proc. civ.
Stando a quanto ammesso dallo stesso ricorrente (alla pagina 10 del ricorso) e a quanto risulta indicato nella decisione impugnata (alla pagina 11), il collegio è mutato nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, ma la precisazione delle conclusioni, nelle forme previste dall’art. 127-ter cod. proc. civ., è avvenuta in vista della udienza cartolare davanti allo stesso collegio che ha assunto la causa in decisione.
Dalla sentenza impugnata in particolare, risulta, infatti, quanto segue: (a) all’udienza del 17 dicembre 2024, la consigliera istruttrice, dott.ssa Brat, assegnava i termini previsti dall’art. 352 cod. proc. civ., fissando, per la rimessione della causa in decisione, l’udienza dell’8 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ.; (b) le parti depositavano le memorie prescritte dall’art. 352 cod. proc. civ. e le note scritte sostitutive dell’udienza ex art. 127-ter cod. proc. civ.; (c) la causa veniva trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l’udienza dell’8 aprile 2025, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Sul punto, parte ricorrente infondatamente invoca il principio di immutabilità dell’organo decidente, perché le parti hanno precisato con note scritte le proprie conclusioni, proprio in vista di una udienza (cartolare) che si sarebbe tenuta l’8 aprile 2025, ed è in quest’ultima data che il collegio giudicante (con Maria Caterina Chiulli presidente, Andrea Francesco Pirola consigliere e Antonella Caterina Attardo consigliera relatrice), previamente costituito, si è insediato, introitando la causa a sentenza.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 27 dicembre 2025, n. 34225) non ha esitato a farsi carico di puntualizzare la portata del principio di immutabilità del giudice, osservando che esso opera con esclusivo riferimento al momento di inizio della discussione e non vieta, pertanto, né che quest’ultima si svolga dinanzi ad un collegio dalla composizione diversa rispetto a quella delle precedenti udienze, né che il collegio, dopo una prima discussione, presenzi poi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione.
In sostanza, il principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Nella medesima prospettiva, Cass., Sez. III, 21 luglio 2025, n. 20523, ha evidenziato che il principio di immutabilità del giudice d’appello ex art. 352 cod. proc. civ., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l’ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione cartolare con assegnazione della causa in decisione.
Preme sottolineare che, nella specie, dallo “storico atti” del fascicolo telematico risulta che la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 cod. proc. civ. in data 8 aprile 2025, mentre il collegio è stato designato in precedenza, il 26 marzo 2025.
La censura risulta, quindi, infondata.
Non si rinviene alcun vizio di costituzione del giudice derivante dalla inosservanza del principio di unitarietà e immutabilità della fase decisoria, perché il collegio che ha deliberato in camera di consiglio, per come indicato anche in sentenza, è, nella sua medesimezza, quello costituito (con decreto del 26 marzo 2025) per l’udienza, con modalità cartolare, dell’8 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, adottata il 16 aprile 2025.
4. – Il primo, il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, tenendo tuttavia distinto il profilo della individuazione del giudice del rinvio territorialmente incompetente (e della sua natura giuridica) dalle conseguenze ricollegabili all’ipotizzato errore nell’individuazione del giudice.
Con le articolate censure, il Collegio è investito di due questioni principali, tra loro logicamente collegate per consecuzione, e di una questione accessoria.
La prima questione principale (primo motivo) è se l’azione civile esercitata in sede penale, e successivamente trasmigrata in sede civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., debba essere proseguita (come ha stabilito la Corte d’appello di Milano con la sentenza in questa sede impugnata) dinanzi all’ufficio giudiziario ove il processo penale è stato celebrato, oppure (come sostiene il ricorrente) se possa proseguire anche dinanzi al forum commissi delicti scelto, tra i possibili fori concorrenti, dall’attore.
Su questo primo interrogativo si innesta la questione accessoria veicolata con il terzo motivo, con cui si ipotizza il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta preliminare di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione con riferimento alla questione della competenza territoriale nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
La seconda questione principale (oggetto del quarto motivo) è se, in tema di giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, allorquando la riassunzione avvenga davanti a un giudice funzionalmente incompetente, possa trovare applicazione il principio della translatio iudicii di cui all’art. 50 cod. proc. civ. Si fronteggiano a contendersi il campo, anche con riguardo a questo interrogativo, due soluzioni. Secondo l’interpretazione privilegiata dalla sentenza impugnata, la conseguenza dell’errata individuazione del giudice competente in seguito alla pronuncia ex art. 622 cod. proc. pen. sarebbe l’estinzione del giudizio, mentre il ricorrente sostiene l’applicabilità della disciplina della translatio iudicii.
4.1. - La prima questione sorge perché l’art. 622 cod. proc. pen. tace (come vedremo, soltanto apparentemente) quanto alla individuazione della competenza territoriale del giudice civile dinanzi al quale deve trasmigrare l’azione civile esercitata nel processo penale.
Tale disposizione, difatti, prevede che, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Poiché il citato art. 622 fa riferimento soltanto al parametro del valore, non anche a quello del territorio, dal testo della disposizione è immediatamente chiaro quale sia l’organo giudiziario (corte di appello o tribunale) competente alla celebrazione del giudizio di rinvio, non anche la sua precisa collocazione territoriale (corte di appello o tribunale di questa o di quella città).
Diversamente da quanto accade in caso di cassazione della sentenza da parte della Corte di legittimità nel processo civile (ipotesi nella quale, stante l’ampiezza della formulazione dell’art. 383 cod. proc. civ., la Corte provvede a designare il giudice di fronte al quale dovrà essere riassunto il giudizio), l’art. 622 cod. proc. pen. dispone che la Corte rinvii al giudice civile competente per valore in grado di appello.
La disposizione del codice del rito penale, dunque, stabilisce, per quanto concerne la competenza per grado, che è sempre competente il giudice civile in grado di appello, anche se la sentenza annullata è una sentenza inappellabile. Con riferimento, poi, alla competenza per valore, poiché il processo penale non conosce questo criterio di competenza, dovrà farsi riferimento ai criteri di competenza per valore previsti dal codice di procedura civile, avendo riguardo al quantum richiesto dalla parte civile nel processo penale. Ne consegue che il rinvio in sede civile deve essere effettuato, in linea generale, alla corte d’appello, a meno che il quantum della domanda non superi la competenza per valore del giudice di pace, dovendo, in tali casi, il rinvio essere effettuato al tribunale.
4.2. – La scoperta di uno spazio vuoto nella disciplina legislativa non impedisce alla giurisdizione di esercitare la propria funzione.
Anche in materia processuale, il silenzio del legislatore deve essere riempito dal giudice-interprete, guidato dal sistema e dai principi generali dell’ordinamento.
Per regola generale, infatti, il giudice, anche quando è chiamato a colmare una lacuna e a esercitare una funzione in senso lato integrativa dell’ordinamento, non opera con la libertà di un legislatore, non esprime, cioè, una propria libera scelta valoriale e non risponde soltanto alla sensibilità della propria coscienza individuale. La discrezionalità del giudice è, sempre, esercizio di ratio, mai di voluntas.
Il giudice che interviene per colmare un vuoto normativo non invade la sfera propria dell’attività legislativa, ma esercita una funzione diretta a garantire l’effettività della tutela dei diritti nel processo e attraverso il processo. Pertanto, tale attività si colloca pienamente nel perimetro della funzione giurisdizionale soggetta soltanto alla legge e presidiata dalla garanzia del contraddittorio e dall’obbligo di motivazione.
Anche in tal caso, infatti, l’attività del giudice, espressione di una dimensione del processo fondata sul principio argomentativo, resta attività ermeneutica, nutrita dalla responsabilità istituzionale e dalla legittimazione costituzionale che deriva dall’appartenenza all’ordine giudiziario, con il suo statuto di autonomia, indipendenza e professionalità. Tale attività ermeneutica è condotta mediante il confronto con il testo normativo e con i principi costituzionali come elaborati dalla Corte costituzionale, nonché alimentata dal dialogo con le Corti europee e con i precedenti elaborati dal giudice della nomofilachia.
Nei casi di interpretazione integrativa, il giudice ha l’onere di motivare con particolare cura le ragioni che giustificano l’interpretazione proposta, dimostrando che il dato testuale consente di pervenire al risultato ermeneutico divisato, che questo si concilia con i princìpi costituzionali e produce conseguenze sistematicamente coerenti.
4.3. – Ciò premesso sul piano metodologico, ad avviso del Collegio resta fondamentale rinvenire, a proposito dell’art. 622 cod. proc. pen., la regola di collegamento territoriale, per l’insopprimibile esigenza di una individuazione ex ante del giudice competente, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
4.4. – Occorre anzitutto chiedersi se vi sia, in effetti, sul punto, nell’art. 622 cod. proc. pen., una lacuna in senso proprio da colmare ovvero se tale disposizione, in maniera più immediata, nulla disponga sul luogo del giudizio di rinvio semplicemente perché, in realtà, in base a una scelta di sistema, il legislatore non intende rimettere in discussione l’individuazione del giudice territorialmente competente, venendo in gioco una competenza funzionale nella quale rimane ferma la competenza territoriale già radicata.
4.5. – L’alternativa tra l’una e l’altra opzione, il trovarsi, cioè, di fronte a una vera e propria lacuna o, viceversa, a un vuoto normativo soltanto apparente, non rappresenta un aspetto di mero contorno e non involge profili di puro inquadramento teorico.
Se il silenzio dell’art. 622 cod. proc. pen. dà luogo a una lacuna, questa va riempita indirettamente attraverso gli ordinari strumenti predisposti dall’ordinamento (analogia legis o analogia iuris ex art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.). Viceversa, se lo spazio vuoto nel disegnare il tratto della competenza territoriale è soltanto apparente, ciò significa che il giudice è stato in grado di ricavare la norma direttamente dalla stessa disposizione interpretanda, messa in connessione con il sistema.
All’analogia il giudice può fare ricorso solo quando manchi una disciplina atta a regolare direttamente una fattispecie su cui egli sia chiamato a decidere. L’art. 12, secondo comma, delle preleggi si spiega, storicamente, nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell’ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet a causa della mancanza di norme che regolano la fattispecie. Il giudice, anche quando manchi una precisa disposizione, non può dire che un certo problema sia irrisolvibile e non può rifiutare la propria decisione. La lacuna legislativa non impedisce di rendere giustizia, e prima ancora di far funzionare il processo, in nome dei casi analoghi, espressamente normati, o dei principi. La conseguenza dell’anomia non è la paralisi della giurisdizione ma, al contrario, la dilatazione conseguente alle varie potenzialità delle norme dettate per casi analoghi o dei principi. Si assiste a un fenomeno di auto-integrazione dell’ordinamento.
Diversa è l’ipotesi in cui il deficit normativo sia soltanto apparente e il silenzio del legislatore non possa essere interpretato se non in base agli ordinari canoni di interpretazione della legge, ai sensi del primo comma del citato art. 12, come espressivo di un significato univoco che il giudice, in via maieutica, è abilitato a ricavare dal testo e dalla ratio della disposizione interpretanda, nel contesto in cui essa si pone, e quindi tenendo conto della necessaria coerenza dell’ordinamento. Qui l’attività del giudice diretta a trovare una completezza riguarda ancora la sfera della ricerca del significato voluto, proprio nello specifico, dal legislatore, se del caso ricostruendolo per il tramite di elementi tratti dalla stessa disposizione e dal quadro legislativo di riferimento. Questa seconda ipotesi è configurabile perché, talvolta, il silenzio che scorre nella trama delle parole, pur non parlando, significa, proprio per il suo rapporto costitutivo con ciò che è. Non vale, allora, a segnare una distanza, ma piuttosto a esprimere una presenza che il giudice, con la mediazione dell’ermeneutica, è abilitato a estrarre. Fra l’estremo del silenzio fatto uguale a zero (ubi tacuit, noluit), e l’estremo opposto del silenzio fatto pari a una ratio a sua volta equipollente a una norma, si situano poi i casi nei quali il silenzio, colto nella sua origine e nella sua causa, è suscettibile di incidere sul senso complessivo della disposizione di legge scritta.
4.6. – Ad avviso del Collegio, nella specie si è di fronte ad un silenzio soltanto apparente. L’art. 622 cod. proc. pen. non disciplina espressamente la competenza per territorio semplicemente perché la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore. Ciò che, invece, “resta fermo” e che può essere ritrovato direttamente dal giudice-interprete, non ha bisogno di una apposita previsione, soprattutto nell’ambito di un testo per sua natura organico come il codice di procedura penale, dove l’interna sistematicità del contesto surroga l’esigenza di una disciplina legislativa di estremo dettaglio.
4.7. – Al riguardo, parrebbe, in primo luogo, di dover escludere che la Corte di cassazione, tenuta a rispettare i criteri di competenza per grado e per valore specificati dall’art. 622 cod. proc. pen., sia libera di designare il giudice territorialmente competente, avendo solo riguardo al fatto di indicare un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata, in conformità a quanto disposto dall’art. 383 cod. proc. civ. Se così fosse, si arriverebbe a immaginare, in capo alla Cassazione penale, un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, la quale, di conseguenza, sarebbe sempre tenuta a indicare nella sentenza di annullamento, poiché le parti non avrebbero nessun altro elemento per individuarlo.
Ne deriverebbe un “cortocircuito”: la Cassazione penale - quale autorità che procede all’annullamento e che quindi indica il giudice del rinvio - sarebbe investita, nei casi dell’art. 622 cod. proc. pen., di una discrezionalità nella scelta di quest’ultimo, nonostante, ordinariamente, essa sia invece chiamata al rispetto dei criteri di cui all’art. 623 dello stesso codice.
4.8. – Va parimenti esclusa la sostenibilità della tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui, una volta concluso il processo penale, l’azione civile potrebbe essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti.
Tale soluzione, infatti, non è priva di inconvenienti.
Basti pensare al caso in cui vi sia una pluralità di parti interessate alla prosecuzione del giudizio: in assenza di un criterio predeterminato per l’individuazione del giudice territorialmente competente, ciascuna di esse potrebbe riassumere la causa davanti a giudici diversi, tutti astrattamente competenti.
Ne deriverebbe il rischio di una frammentazione dell’originario giudizio unitario in distinti procedimenti dinanzi a diversi giudici d’appello, senza possibilità di successiva riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., stante la diversità degli uffici giudiziari presso i quali i procedimenti risulterebbero pendenti. Una simile eventualità, oltre a favorire fenomeni di forum shopping, potrebbe dar luogo a conflitti pratici e processuali di difficile, se non impossibile, soluzione. E sarebbe consentita una variabilità del giudice funzionalmente competente rispetto a una competenza per territorio già radicata (tanto che l’art. 622 cit. non considera la competenza per territorio ma fa riferimento al parametro solo civile del valore).
4.9. – Ad avviso di questo Collegio, dunque, territorialmente competente per il rinvio non può che essere il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata.
Ha esattamente sottolineato il Procuratore generale che, sebbene dal trasferimento in sede civile discenda l’autonomia della domanda risarcitoria, soggetta per intero alle regole processuali, sostanziali e probatorie proprie del processo civile, ivi compreso il canone del nesso causale fondato sul “più probabile che non” (come è stato confermato, da ultimo, anche da Cass., Sez. Un., 10 agosto 2026, n. 24599, che ha statuito il principio secondo cui nel giudizio civile riassunto ex art. 622 cod. proc. pen. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale), tuttavia tale autonomia non recide del tutto il collegamento con il processo penale.
L’individuazione del giudice territorialmente competente non è perciò rimessa alla scelta delle parti tra più fori concorrenti, ma appartiene inderogabilmente alla corte d’appello (o al tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata.
In altri termini, il giudizio post annullamento, pur atteggiandosi come una rimessione al giudice naturale della domanda civile, non è un processo in toto nuovo da instaurarsi in primo grado, perché comunque scaturisce da un procedimento già incardinato secondo regole di competenza che non possono essere disconosciute. La competenza per il rinvio non potrebbe, pertanto, essere suscettibile di radicarsi innanzi ad un giudice diverso da quello investito della competenza territoriale derivata da quella del giudice della sentenza annullata, ovviamente, nella composizione della relativa sezione civile.
4.10. – Questa soluzione rinviene, nel sistema, ulteriori argomenti di supporto.
Si consideri il caso della sentenza di proscioglimento di primo grado, nel quale la parte civile può appellare innanzi al giudice penale che conoscerà solo della regiudicanda civile secondo le regole di essa proprie (cfr., tra le altre, quantunque in relazione all’estinzione del reato per prescrizione e alle statuizioni del giudice penale ex art. 578 cod. proc. pen., Sez. U pen., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini; Sez. U pen., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, nonché Corte cost. n. 2 del 2026 e n. 182 del 2021).
Anche in questa ipotesi, quantunque il thema del giudizio sia la sola fondatezza della domanda civile, la competenza per territorio rimane ferma (sia pure innanzi al giudice penale), nel presupposto – già evidenziato – che l’azione civile sia una e segua la via processuale penale, per quel che qui rileva, in punto di competenza per territorio già determinata (secondo i parametri posti dagli artt. 8 e s. cod. proc. pen. o delle regole derogatorie previste sempre dalla legge penale; si veda, proprio in materia di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, l’art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990).
Sotto tale profilo, la differenza tra il giudizio di appello agli effetti civili ex artt. 573 e 576 cod. proc. pen. e quello a seguito di annullamento con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., per quanto nella specie rileva, già nell’originario assetto del codice di rito penale doveva individuarsi proprio nel giudice (penale, nel primo caso, civile nel secondo) chiamato a decidere, ma non nella sua sede territoriale.
L’interpretazione qui accolta non appare distonica neppure rispetto al sistema delle impugnazioni civili (nel processo penale) come posta dal comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile” (cfr., per tutte, Sez. U, ordinanza n. 23406 del 30 gennaio 2025, Salerno, in motivazione; Sez. U, n. 38481 del 25 maggio 2023, D., in motivazione, spec. Considerato in diritto, par. 2.2. s.).
Il comma 1-bis è stato innestato nella disciplina dell’“impugnazione per i soli effetti civili” prevista dal medesimo articolo 573; e con esso è stata posta “l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale” (così la Relazione illustrativa relativa al d. lgs. n. 150 del 2022), in ossequio alla direttiva, tracciata dalla legge delega, di adeguare la disciplina delle “impugnazioni per i soli effetti civili”, in coerenza con le modifiche dettate dalla medesima novella (cfr. art. 1, comma 13, lettera d, della legge 27 settembre 2021, n. 134: “disciplinare i rapporti tra l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l’azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell’azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia”). In sostanza, l’appello ai soli effetti civili, proposto (ritualmente: cfr. art. 573, comma 1, cod. proc. pen.) innanzi al giudice penale, se supera il vaglio di non inammissibilità (a quest’ultimo riservato), prosegue innanzi alla sezione civile competente dello stesso ufficio giudiziario, senza che muti la competenza per territorio.
Il che, ad avviso del Collegio, rafforza e corrobora l’esegesi che qui si predilige. Difatti, non vi è alcuna ragione per cui, nel caso di annullamento con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., sol perché è sopravvenuta la causa che limita la cognizione alle sole questioni civili, debba mutare il luogo del giudice chiamato a decidere sulla regiudicanda.
Né possono rilevare in senso contrario, sotto il profilo dell’individuazione normativa del luogo del giudizio, le differenze tra la mera prosecuzione di esso ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e l’introduzione dell’autonomo giudizio civile a seguito del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., evidenziate anche dalla giurisprudenza penale di legittimità (cfr. Sez. U, n. 38481 del 2023, cit., che richiama, in un fecondo dialogo con la giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte, tra le altre, Cass., Sez. III civ., n. 30496 del 18 ottobre 2022; Cass., Sez. III civ.,
n. 8997 del 21 marzo 2022; Cass., Sez. III civ., n. 517 del 15 gennaio 2020; Cass., Sez. III civ., n.16916 del 25 giugno 2019), poiché tale autonomia non attiene all’individuazione del giudice (funzionalmente) competente ma al modo dell’introduzione del giudizio di impugnazione post annullamento (e ai poteri delle parti nel processo).
4.11. – Cospira, ulteriormente, in questa direzione l’analisi della prassi ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale.
In tutti i casi in cui la Corte di Cassazione penale, annullando la sentenza ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., ha designato (come soleva fare in passato) il giudice civile territorialmente competente, essa ha sempre rinviato la causa alla medesima autorità giudiziaria che aveva pronunciato la sentenza annullata, in sede civile. Così, Cass.pen., 11 febbraio 2014, n. 13862: “rinvia alla Corte di Appello di Bologna, sezione civile”, annullando la sentenza del Tribunale di Modena; Cass. pen., 5 febbraio 2013, n. 11554: “rinvia alla Corte d’appello di Napoli in sede civile per il relativo giudizio”, annullando la sentenza penale pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli; Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155: “annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia alla Corte di appello di Roma in sede civile” (la sentenza penale annullata era stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma). Oggi la prassi è mutata: la Corte di cassazione penale non individua più, nello specifico, il giudice del rinvio con riferimento al criterio territoriale, ma, limitandosi a riprodurre la formula prevista dal codice di procedura penale, rimette alla disposizione di legge l’individuazione del giudice competente (come ha fatto, nella specie, la Sezione Quinta penale). Ne è un esempio la sentenza, a Sezioni Unite, Cremonini, cit., il cui dispositivo è “Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d’appello”. La precedente esperienza giurisprudenziale resta, tuttavia, significativa, in quanto espressione di un orientamento interpretativo che non può essere ignorato nella ricostruzione del sistema.
4.12. - Milita nella stessa direzione anche il richiamo al precedente di Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2007, n. 17457, in cui si afferma: “la fase successiva non si presenta autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenta - sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile successivamente all’intervenuta fase di cassazione in sede penale. Se così non fosse ed ogni legame con lo svolgimento del processo penale e, quindi, anche con lo svolgimento in esso dell’azione civile, si dovesse intendere reciso e l’unico effetto della cassazione penale della sentenza di proscioglimento fosse, pertanto, quello – certamente discendente dall’art. 622 cod. proc. pen. - di sottrarre il giudizio su detta azione al vincolo del giudicato che altrimenti deriverebbe dalla statuizione assolutoria agli effetti penali, il legislatore del codice di procedura penale del 1989 non avrebbe evocato ed usato la tecnica del rinvio, ma avrebbe disciplinato la sorte dell’azione civile in altro modo, cioè prevedendo ch’essa potesse esercitarsi ex novo in sede civile o ivi semplicemente riassumersi”.
4.13. – Sia per la disciplina processuale penale, sia per quella civile, la competenza del giudice del rinvio deve ritenersi di natura funzionale e inderogabile, perché la parte ha il dovere di attenersi a quanto inderogabilmente determinato dalla Corte di cassazione nel caso dell’art. 383 cod. proc. civ. o dal sistema nel quale si inserisce l’art. 622 cod. proc. pen., senza poter contestare tale indicazione in alcuna sede.
4.14. - Sotto questo profilo, pertanto, la statuizione della Corte di Milano si sottrae alle censure sollevate con il motivo. La riassunzione doveva compiersi dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari e l’incompetenza funzionale del giudice civile adito ben poteva essere sollevata d’ufficio dal giudice a quo, stante il suo tratto di inderogabilità.
4.15. – Il primo motivo, nella parte in cui postula la natura derogabile della competenza, non può quindi trovare accoglimento.
Né può essere condivisa la censura con cui si addebita alla Corte territoriale di non aver previamente sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio.
Soccorre la considerazione che la questione della competenza funzionale, ed inderogabile, del giudice del rinvio, da individuare nell’ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza annullata dalla Cassazione penale, si poneva, per le sue movenze, come una questione di puro diritto. E, come insegna la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 9 aprile 2026, n. 8989), la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
– Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, per le ragioni puntualmente evidenziate dal Pubblico Ministero.
Il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ. costituisce, infatti, una facoltà rimessa al giudice di merito, chiamato a valutare in autonomia i presupposti della novità della questione e delle gravi difficoltà interpretative. L’istanza di parte non ha natura di domanda o eccezione in senso tecnico, ma di sollecitazione del rilievo officioso, rispetto alla quale non opera il dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
Dalla sentenza impugnata risulta peraltro che la Corte territoriale ha esaminato l’istanza, disattendendola per difetto del requisito della novità con motivazione non meramente apparente, richiamando, all’uopo, un precedente della Corte di cassazione (la sentenza della Terza Sezione civile n. 17457 del 2007, già citata).
– È, invece, fondato il quarto motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha sanzionato l’incompetenza funzionale del giudice adito in prosecuzione con l’estinzione immediata del processo ex art. 393 cod. proc. civ.
L’art. 393 cod. proc. civ. detta, tuttavia, per quanto qui rileva, una previsione circoscritta all’inerzia delle parti, ossia alla mancata tempestiva attivazione della fase rescissoria nei termini perentori di cui all’art. 392 cod. proc. civ. Recita, infatti, la disposizione del codice di procedura civile che “se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente … l’intero processo si estingue”.
Ove la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.
È esatto che l’interpretazione accolta dalla Corte ambrosiana con la sentenza in questa sede impugnata – secondo cui la riassunzione deve considerarsi tamquam non esset, in ragione della competenza funzionale inderogabile del giudice individuato a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione – trova riscontro e supporto in una pronuncia coeva di questa Corte. Infatti, Cass., Sez. III, 7 marzo 2025, n. 6116, resa proprio con riferimento a un giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile, a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte in sede penale ai soli effetti civili, ha affermato che, quando la riassunzione avvenga davanti a giudice incompetente, non può trovare applicazione il principio della translatio iudicii di cui all’art. 50 cod. proc. civ., in quanto non sussiste alcuna incertezza in ordine all’individuazione del giudice innanzi al quale la causa deve proseguire, posto che l’art. 622 cod. proc. pen. individua con esattezza il giudice del rinvio mediante il riferimento al solo criterio del valore e non anche a quello del territorio.
Il Collegio, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero nella memoria e ribadite in sede di discussione della causa, ritiene di dover consapevolmente discostarsi dall’autorevole precedente sopra menzionato, reputando che la soluzione lì accolta non tenga adeguatamente conto della più ampia portata sistematica dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di erronea individuazione del giudice dinanzi al quale è proposta un’impugnazione.
Il riferimento è, in particolare, a Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121, che, nel comporre il contrasto insorto in ordine alle conseguenze della proposizione dell’appello dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, ha affermato un principio di portata generale, destinato a incidere non soltanto sulla specifica fattispecie allora esaminata, ma sul complessivo sistema delle conseguenze processuali dell’errore commesso dalla parte nell’individuazione del giudice.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, escluso che la proposizione dell’appello davanti a un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello individuato dall’art. 341 cod. proc. civ. determini l’inammissibilità dell’impugnazione. L’atto, ancorché rivolto a un giudice incompetente, è comunque idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, destinato a proseguire davanti al giudice competente mediante il meccanismo della translatio iudicii, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali riconducibili all’originaria proposizione dell’impugnazione.
Nell’occasione, le Sezioni Unite hanno ampiamente motivato il loro approdo come frutto di una precisa opzione sistematica ispirata ai principi costituzionali che governano l’esercizio della funzione giurisdizionale. La Corte ha posto in evidenza, in particolare, come l’applicazione del meccanismo della translatio risponda al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento, il quale impedisce che un errore nell’individuazione del giudice possa tradursi, in assenza di una specifica previsione normativa che lo imponga, nella definitiva perdita del diritto di ottenere una decisione sul merito della controversia.
La translatio costituisce, in questa prospettiva, lo strumento attraverso il quale l’ordinamento riconduce l’errore di competenza nell’alveo della fisiologia processuale, evitando che esso si risolva in una sanzione sproporzionata rispetto alla condotta della parte e, soprattutto, in un sacrificio irreversibile della tutela giurisdizionale.
Del resto, fin dove lo consenta la lettera della disposizione, l’interprete della legge processuale deve lasciarsi guidare dal principio sistemico per cui il diritto processuale ha per scopo e obiettivo l’emanazione di una giusta decisione nel merito. Vanno pertanto preferite le soluzioni interpretative che appaiano in linea con la vocazione del processo di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni sostanziali.
Tale principio non può che trovare applicazione anche nella fattispecie in esame.
Il giudizio instaurato ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. è, infatti, pur sempre un giudizio di rinvio e, una volta devoluta la controversia al giudice civile, è disciplinato dalle regole proprie del processo civile, salvo quanto diversamente previsto dalla specifica disciplina dettata dalla norma processualpenalistica.
Peraltro, l’art. 50 cod. proc. civ. è collocato nel libro dedicato alle disposizioni generali del processo di cognizione e non contiene alcuna limitazione che ne circoscriva l’operatività al solo giudizio di primo grado.
La sua natura di disposizione generale induce, pertanto, a rendere doverosa la sua applicazione anche in una fattispecie - quale quella in esame - nella quale viene in rilievo, pur sempre, un errore nell’individuazione del giudice competente a proseguire il medesimo processo.
L’effettività della tutela giurisdizionale e la naturale aspirazione del giudizio ad una decisione di merito inducono a ritenere tale soluzione come interpretazione costituzionalmente imposta.
Né può obiettarsi che la competenza del giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., sarebbe caratterizzata da una tale specificità da rendere ontologicamente incompatibile il meccanismo della translatio. È vero, infatti, che l’art. 622 cod. proc. pen. individua il giudice del rinvio attraverso il criterio del valore; ma da tale circostanza non discende che l’eventuale erronea individuazione del foro territoriale debba necessariamente determinare l’inesistenza o l’inammissibilità dell’atto di riassunzione.
La soluzione opposta, in ogni caso, finirebbe per attribuire all’errore della parte nell’individuazione del giudice una conseguenza radicalmente demolitoria - l’estinzione del processo e la perdita degli effetti della domanda - in una situazione nella quale la parte ha comunque tempestivamente manifestato la propria volontà di proseguire il giudizio e ha posto in essere un atto processuale diretto alla sua riassunzione.
D’altro canto, non sarebbe ragionevole equiparare, quando neppure la lettera del codice ha uniformato le due situazioni, la totale inerzia della parte che ometta di riassumere il processo nel termine di cui all’art. 393 cod. proc. civ., all’iniziativa tempestivamente assunta dalla parte che abbia erroneamente individuato il giudice territorialmente competente.
Ad evitare l’estinzione del giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., pertanto, è necessario, ma anche sufficiente, che il giudizio di rinvio sia tempestivamente riassunto nel termine previsto dall’art. 393 cod. proc. civ., anche se il giudice adito è incompetente.
Milita in questo senso anche l’esigenza di conservazione degli effetti processuali della domanda, la quale assume particolare pregnanza nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., nel quale la parte non introduce una controversia nuova, ma è chiamata a dare prosecuzione a un processo già instaurato e giunto sino al giudizio di legittimità. Infatti, poiché l’oggetto della riassunzione è la prosecuzione di un rapporto processuale preesistente, l’ordinamento deve privilegiare, ove possibile, la conservazione degli atti e degli effetti già prodotti, anziché la loro radicale eliminazione per effetto di un errore nell’individuazione del giudice territorialmente competente.
Essendo pertanto errata la conseguenza ricollegata all’errore sulla competenza del giudice del rinvio, il quarto motivo deve essere accolto.
- L’accoglimento del suddetto motivo preclude, in questa sede di legittimità, l’esame del merito risarcitorio, devoluto alla cognizione del giudice del rinvio, e travolge il capo relativo alle spese, la cui regolazione complessiva, comprese le spese liquidate provvisoriamente, dovrà essere effettuata all’esito del giudizio di rinvio.
L’esame del quinto, del sesto e del settimo motivo di ricorso resta, pertanto, assorbito.
– La causa deve essere rinviata dinanzi ad una sezione civile della Corte d’appello di Cagliari, che è il giudice di cui va dichiarata la competenza funzionale ex art. 622 cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese della fase di legittimità.
– A tutela della privacy, va disposto l’oscuramento di generalità e dati personali.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi e di-
chiara assorbito l’esame del quinto, del sesto e del settimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; dichiara la competenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione civile, alla quale rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ordina l’oscuramento, a tutela della privacy, delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti coinvolte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 10 settembre 2026.
Il Presidente relatore
Alberto Giusti