In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, gravando sul danneggiato l’onere di provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso; qualora tale prova risulti insufficiente ovvero emerga una condotta imprudente del conducente idonea a integrare causa esclusiva o concorrente dell’evento, la domanda deve essere rigettata o il risarcimento ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c., non operando alcuna presunzione di responsabilità in difetto di accertamento causale.
Cassazione civile sez. III sentenza 05/02/2026, n. 2526
FATTI DI CAUSA
La Ge.Ac. E C. Sas ha agito in giudizio nei confronti della Regione Marche e dell'ANAS Spa per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio veicolo a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada gestita dall'ANAS Spa nel territorio regionale (precisamente, nel Comune di S), a suo dire causato da un animale selvatico (cinghiale).
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Macerata, esclusivamente nei confronti della Regione Marche, condannata a pagare all'attore l'importo di Euro 2.400,00 oltre accessori.
Il Tribunale di Macerata, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata, condannando la società attrice a restituire all'ente convenuto quanto frattanto ricevuto, n adempimento della decisione di primo grado.
Ricorre la Ge.Ac. E C. Sas, sulla base di quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi a) la Regione Marche; b) l'ANAS Spa
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Parte ricorrente e l'ente regionale controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte, preliminarmente, ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni di carattere generale in ordine alla tematica oggetto del presente ricorso.
2. Si premette che va data piena continuità all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo il quale i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c. e nell'azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (per la completa enunciazione dei relativi principi di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez. 3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente, ex multis Sez. 3, n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 6 – 3 n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6 - 3, n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 6 - 3, n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3, n. 3023 del 9/02/2021; Sez. 3, n. 25280 dell'11/11/2020; Sez. 6 - 3, n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 3, n. 17253 del 21/06/2024).
3. Va, peraltro, dato atto che, con riguardo alla specifica fattispecie degli incidenti stradali che coinvolgono veicoli ed animali, si è determinata una disarmonia nelle decisioni di questa Corte successive alla definitiva enunciazione dei principi di diritto appena esposti, con specifico riguardo al preciso assetto degli oneri probatori gravanti sulle parti ed alle relative conseguenze applicative.
3.1 Secondo un tradizionale e consolidato indirizzo interpretativo (enunciato e costantemente seguito anteriormente al 2020), "in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione; pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento – il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c." (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, n. 200 del 09/01/2002).
3.2 Secondo quanto più di recente affermato nel precedente in cui si è, per la prima volta, sancita l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. per la disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica (Cass. n. 7969 del 2020), invece, non vi sarebbe alcun concorso fra presunzioni, perché l'art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, ma solo un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all'utilizzatore, per i danni causati dagli animali. Di conseguenza a) poiché l'art. 2052 c.c. impone al danneggiato di provare che il danno è stato cagionato dall'animale (e il solo fatto oggettivo della collisione tra veicolo e animale non dimostra, di per sé solo, che il danno è stato cagionato dall'animale), in mancanza di prova della effettiva dinamica dell'incidente la domanda risarcitoria del conducente del veicolo non può essere accolta; b) poiché l'art. 2054, comma 1, c.c., prevede una presunzione generale di condotta colposa del conducente del veicolo, in caso di incidente stradale che provochi danni a cose o persone (eccezion fatta per il caso di scontro tra due veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., non ravvisabile in caso di collisione tra un veicolo e un animale), la prova che deve fornire il conducente in ordine alla dinamica dell'incidente, per dimostrare che l'evento dannoso è stato cagionato dall'animale, comprende anche quella di aver fatto il possibile per evitare il danno, cioè di avere tenuto una prudente condotta di guida (e che l'impatto era inevitabile); in mancanza, la domanda non può essere accolta, neanche in parte.
3.3 Successivamente al 2020, in alcune decisioni di questa Corte è stata data continuità alle affermazioni contenute in tale ultimo arresto (ad es. Cass., Sez. 3, n. 13848 del 06/07/2020; Sez. 3, n. 11107 del 27/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25987 del 24/09/2025), mentre in altre è stato nuovamente riproposto l'indirizzo tradizionale del "concorso tra le due presunzioni" (ad es. Cass., Sez. 6 3, n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 3, n. 31335 del 10/11/2023; Cass., Sez. 3, n. 34675 del 12/12/2023).
In talune decisioni, pur richiamandosi il principio tradizionale del "concorso fra le due presunzioni", si è, però, ribadito che il conducente del veicolo deve, comunque, "allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17253 del 21/06/2024).
In altre, si è affermato, al contrario (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12714 del 09/05/2024), che "nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante; allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante; con la conseguenza che è del tutto errato rigettare la domanda per difetto di prova di circostanze la cui dimostrazione non era a carico dell'attore, ossia del danneggiato, bensì del convenuto danneggiante" (per certi profili, in senso analogo Cass., Sez. 3, n. 19614 del 16/07/2024, in cui si afferma che "va... affermata l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha rigettato la domanda attorea ex art. 2052 c.c. sull'erroneo presupposto che parte attorea non aveva provato la speciale prudenza nella condotta di guida e la inevitabilità dell'impatto con l'animale, così superando la presunzione di cui all'art. 2054 primo comma c.c."; Cass., Sez. 3, n. 21427 del 25/07/2025, in cui si afferma, addirittura, che "l'assenza di qualsiasi colpa del danneggiato va da questi allegata e provata solo quando sia anche conducente di veicolo, ove questi voglia vincere la diversa presunzione prevista dall'art. 2054 c.c.").
In altre pronunzie ancora, si è affermato che il giudice deve "... in primo luogo riscontrare, sulla scorta dell'andamento del sinistro acclarato in base agli elementi istruttori acquisiti, pur sempre univoci nella prospettazione di un impatto tra l'animale e il veicolo, l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta dell'animale (appartenente ad una delle specie oggetto di tutela ex lege n. 157 del 1992) e l'evento lesivo in rapporto a quella di guida del conducente del veicolo e soltanto dopo (ed in caso di esito positivo) accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno..." (Cass., Sez. 3, n. 197 del 07/01/2025).
4. Ritiene la Corte che tali disarmonie applicative vadano composte sulla base di una più precisa puntualizzazione degli esatti termini della questione donde la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.
4.1 In primo luogo, va rilevato che il principio secondo il quale la presunzione di condotta colposa del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., è applicabile, almeno in linea generale, anche in caso di collisioni stradali tra veicoli e animali, consolidato da decenni nella giurisprudenza di legittimità, è stato, però, applicato in modo non sempre armonico quanto a) alle conseguenze concrete che da esso discenderebbero; b) all'esatta collocazione, sul piano logicogiuridico, della sua concreta operatività, nell'ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta che regola il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c..
4.2 Sotto il primo profilo, le disarmonie sono effettive.
La Corte ritiene, in proposito, doversi definitivamente chiarire che, nelle interrelazioni tra le disposizioni di cui agli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c., non può ravvisarsi un vero e proprio "concorso fra presunzioni", dal momento che l'art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di "condotta colposa dell'animale", applicabile nel caso in cui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all'utilizzatore, per i danni causati dagli animali.
Resta, dunque, fermo che, in linea generale, il soggetto che si assume danneggiato da un animale e che chieda il risarcimento al proprietario o all'utilizzatore dello stesso, ai sensi dell'art. 2052 c.c., deve, in forza della previsione generale di cui all'art. 2697 c.c., fornire la prova che il danno sia stato causato, in tutto o in parte, dall'animale, ma senza potersi avvalere di alcuna presunzione in proposito.
Pertanto, non può, in alcun modo, ulteriormente reputarsi fondata la conclusione per la quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicolo ed un animale (domestico o selvatico sotto tale profilo non vi è alcuna differenza), "quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria".
Soprattutto, va definitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta da tale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica del sinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell'evento dannoso sia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamento dell'animale), l'attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, ma limitatamente alla quota della metà, in virtù dell'operatività di "due presunzioni concorrenti", in realtà insussistenti.
4.3 Con riguardo alla questione della esatta collocazione, sul piano logicogiuridico, e della concreta modalità operativa del principio di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., nell'ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta che regola il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c., le disarmonie nella giurisprudenza di questa Corte devono, invece, ritenersi più apparenti che reali.
In considerazione delle peculiarità di detta fattispecie, infatti, la questione della presunzione di una condotta colposa del conducente alla guida del veicolo (laddove sia quest'ultimo, ovvero il proprietario del veicolo, o anche un terzo eventualmente trasportato a bordo dello stesso, ad agire in via risarcitoria nei confronti del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale che si assume avere causato l'incidente) e, quindi, l'onere dell'attore di provare, specificamente, "l'assenza di una propria condotta colposa", ovvero "la speciale prudenza nella condotta di guida e la inevitabilità dell'impatto con l'animale", resta, di fatto, in gran parte assorbita, nel quadro complessivo dell'assetto e del contenuto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché della doverosa valutazione, anche officiosa, da parte del giudice, del concorso causale riconducibile alla condotta del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., assumendo un valore sostanzialmente residuale.
Profili diversi involge, invece, l'ipotesi in cui il proprietario del veicolo o il terzo trasportato a bordo dello stesso agiscano nei confronti del conducente, ipotesi che peraltro esula dalla presente disamina.
Le ragioni di tale considerazione sono di seguito esposte.
4.4 Va, in primo luogo, ribadito che, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c., in linea generale, il danneggiato che agisca, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario o dell'utilizzatore di un animale (ovvero nei confronti della Regione, per gli animali appartenenti alla fauna selvatica), ha sempre l'onere di dimostrare l'esatta e completa dinamica del fatto e, in particolare, poiché ciò che produce il danno è un essere autonomamente animato e in grado di interagire con la condotta umana, pure del danneggiato, di provare, in primo luogo, proprio il comportamento dell'animale, nonché il nesso di causa tra detto comportamento e l'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatti costitutivi della dedotta responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale.
Inoltre, in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio per il risarcimento dei danni subiti il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi trasportati a bordo dello stesso), l'evento dannoso non può presumersi, di per sé solo, causato, neanche in parte, dal comportamento dall'animale, in base alla sola circostanza che questo e il veicolo fossero presenti in un medesimo contesto spaziotemporale.
Di conseguenza, in tale ultima ipotesi, sul danneggiato graverà sempre l'onere di dimostrare l'esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente. In particolare, poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenuto dall'animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), salvo l'eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch'essi eventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale del danno subìto egli dovrà fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda.
In ogni caso, il contenuto fattuale della prova che l'attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in linea di principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione tra il comportamento tenuto dall'animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l'incidente sia causalmente da attribuire esclusivamente al primo, o esclusivamente alla seconda, ovvero se vi sia un concorso causale e, in tal caso, l'esatta misura di tale concorso.
In mancanza di una positiva prova dell'effettiva dinamica dell'incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi, la suddetta valutazione, la domanda risarcitoria del conducente del veicolo (ovvero del suo proprietario, come degli eventuali terzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente.
Non sussiste, infatti, alcuna presunzione di riconducibilità al fatto dell'animale di qualunque eventuale interazione con l'uomo.
Di conseguenza, in caso di coinvolgimento di un animale e di un veicolo senza guida di rotaie in un incidente stradale, sarà l'attore danneggiato, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., onerato di allegare e provare tutti gli elementi in base ai quali ricondurre causalmente, in tutto o in parte, l'incidente stesso al comportamento dell'animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nella sua produzione, alla condotta di guida del conducente.
E l'esclusione di tale ruolo potrà derivare, in primo luogo, dal rispetto del generale dovere di cui all'art. 140 del codice della strada (secondo cui "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale"), la prova della cui osservanza consentirà all'attore di superare anche la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., pacificamente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte quale principio generale che impone di ricondurre causalmente tutti i danni da circolazione al fatto del conducente (compresi quelli causati a quest'ultimo).
4.5 Tanto chiarito, va, peraltro, effettuata una ulteriore importante precisazione.
Nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte assume sempre più centrale rilievo il principio secondo il quale, in tutte le ipotesi di imputazione della responsabilità civile risarcitoria, anche laddove essa avvenga in base a criteri meramente oggettivi che consentano solo la prova contraria esimente del fortuito, deve tenersi sempre conto dell'incidenza sull'evento dannoso della condotta del danneggiato, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale condotta va, pertanto, sempre valutata dal giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili, onde stabilire se ed in quale misura essa abbia eventualmente concorso a determinare l'evento dannoso, con correlativa e proporzionale diminuzione del risarcimento dovuto dal responsabile, ovvero esclusione di ogni risarcimento, nel caso in cui detta condotta abbia assunto il carattere di causa esclusiva dell'evento stesso (valga il riferimento, sul punto, alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di danni derivati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.; cfr. per tutte Cass., Sez. 3, da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018; Sez. U, n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 11152 del 27/04/2023; Sez. 3, n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, n. 2376 del 24/01/2024).
Di conseguenza, fermo restando che è onere dell'attore, che si assume danneggiato, fornire la dimostrazione della esatta e completa dinamica dell'incidente e che tale prova non può limitarsi a quella dell'avvenuta collisione tra un animale ed un veicolo (o, addirittura, al semplice coinvolgimento di un animale nel medesimo), ma deve avere il pregnante contenuto indicato nel paragrafo precedente, è proprio sulla base di tale indefettibile dimostrazione della dinamica del fatto che il giudice dovrà, in ogni caso, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., valutare l'incidenza causale sull'evento dannoso della condotta di guida del conducente del veicolo, in correlazione con il comportamento dell'animale, onde stabilire in quale misura detto evento sia eventualmente imputabile, sul piano causale, alla prima, ed in quale misura lo sia al secondo, ovvero se sia imputabile esclusivamente alla prima o esclusivamente al secondo.
All'esito di tale valutazione – che costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti Cass., Sez. 3, n. 16502 del 05/07/2017) – nei casi di azione risarcitoria promossa dal conducente o dal proprietario del veicolo (o dai terzi trasportati a bordo dello stesso), nei confronti del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, il giudice dovrà, valutati complessivamente i relativi elementi a sua disposizione e comunque acquisiti
a) del tutto escludere il risarcimento, nel caso in cui emerga la prova che l'incidente sia imputabile esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo;
b) riconoscere il risarcimento integrale, nel caso in cui sia fornita la prova che l'incidente sia imputabile esclusivamente alla condotta dell'animale;
c) riconoscere il risarcimento in misura proporzionale alla misura del concorso imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, laddove emerga la prova della sussistenza di detto concorso.
La possibilità di effettuare con certezza una siffatta valutazione deve necessariamente emergere dal contenuto della prova della dinamica del fatto, che spetta all'attore fornire e, laddove essa non sia possibile, sarà inevitabile concludere per il rigetto integrale della domanda, non avendo l'attore assolto – in modo adeguato, completo e sufficiente – ai suoi oneri probatori.
La presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., pur potendo operare anch'essa nella fattispecie, finisce allora per assumere, in quest'ottica ed in questo complessivo quadro sistematico, un ruolo esclusivamente residuale.
Essa opererà, in concreto, solo nell'ipotesi in cui, nonostante la prudente e compiuta analisi del materiale probatorio disponibile, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente in modo tale da potere accertare senza alcun dubbio l'apporto causale all'evento dannoso (esclusivo o, eventualmente, quanto meno in una determinata misura concorrente) che sia effettivamente imputabile al comportamento dell'animale, cioè quel che deve essere oggetto di prova da parte dell'attore e che, correlativamente, individuerà necessariamente, per il principio di esclusione (secondo il principio logico, ancor prima che giuridico, per cui "inclusio unius est exclusio alterius") il medesimo apporto, invece, eventualmente e correlativamente imputabile, in tutto o in parte, alla condotta di guida del conducente del veicolo.
Dunque, il rigetto integrale della domanda sarà inevitabile, proprio in virtù dei suddetti principi generali, laddove l'attore danneggiato (si ribadisce conducente o proprietario del veicolo, ovvero terzo trasportato sullo stesso, che agiscano contro il proprietario o utilizzatore dell'animale) non fornisca la prova certa, in concreto e senza alcuna possibile operatività di presunzioni di legge in suo favore, di un determinato apporto causale, anche minimo, dell'animale all'evento dannoso.
4.6 In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto
"in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale".
5. Tenuto conto dei principi di diritto appena esposti, il primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia "Violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2052 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il revirement della Suprema Corte", deve ritenersi in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
La società ricorrente "censura la gravata sentenza per aver deciso in aperto contrasto con i principi stabiliti dalla Suprema Corte con sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, confermati dalle successive pronunce di legittimità, ritenendo applicabile, in caso di incidente che coinvolga animali selvatici, la disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente onere a carico del danneggiato di dimostrare l'effettiva responsabilità della Regione, anziché la disposizione di cui all'art. 2052 c.c.".
5.1 In realtà, il Tribunale, con la decisione impugnata, pur dando conto dell'indirizzo per cui i danni provocati dalla fauna selvatica rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. e pur rilevando che tale indirizzo si discosta da quello (in precedenza enunciato da questa stessa Corte) secondo il quale i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha ritenuto la domanda infondata in relazione ad entrambe le possibili qualificazioni di essa.
Con riguardo alla prima (art. 2043 c.c.) ha, infatti, ritenuto non sufficientemente provata la condotta colposa degli enti convenuti.
Con riguardo alla seconda (art. 2052 c.c.), non solo ha ritenuto non provata la condotta di guida prudente dell'attore e l'imputabilità dell'incidente stradale, sotto il profilo causale, ad un comportamento imprevedibile e inevitabile dell'animale selvatico, ma ha, addirittura, ritenuto in radice, non adeguatamente dimostrata la stessa dinamica del predetto incidente ed evidenziato che, comunque, dalle prove disponibili emergeva, anzi, che l'attore aveva violato le norme sulla circolazione, sia relativamente alla distanza di sicurezza da tenere rispetto all'autoveicolo che lo precedeva (il quale, nella stessa prospettazione di parte attrice, aveva per primo investito il cinghiale), sia relativamente alla velocità, non adeguata al luogo.
La motivazione della decisione impugnata è articolata, cioè, sulla base di una duplice ratio decidendi e una delle due rationes decidendi ha ad oggetto proprio i presupposti dell'azione di cui all'art. 2052 c.c., ovvero la qualificazione giuridica della propria azione, che il ricorrente invoca, la cui correttezza in diritto non è in alcun modo negata dal giudice di appello e va, comunque, ribadita in questa sede (restando qualificabili come enunciate ad abundantiam le ulteriori considerazioni relative all'infondatezza della domanda anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.).
5.2 Ne consegue, in primo luogo, che è manifestamente infondata la censura per cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale qualificazione e non avrebbe applicato alla fattispecie le norme che la disciplinano.
5.3 Le ulteriori considerazioni svolte dalla società ricorrente con il motivo di ricorso in esame, poi, hanno ad oggetto la corretta applicazione dell'art. 2052 c.c. e la valutazione delle prove a sostegno della domanda proposta sotto tale profilo.
Essa deduce, infatti, di avere "pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, la circostanza che il danno è stato causato dall'animale selvatico, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre la circostanza che si trattasse di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato".
Al contrario, il Tribunale – come già chiarito – ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata la dinamica dell'incidente e, anzi, che dalle prove disponibili emergeva che l'attore aveva violato le norme sulla circolazione stradale, sia relativamente alla distanza di sicurezza da tenere rispetto all'autoveicolo che lo precedeva, sia relativamente alla velocità, non adeguata al luogo il giudice di appello ha, in sostanza, considerato sussistente la prova, anche in positivo, che l'evento dannoso si era verificato esclusivamente per la condotta colposa di guida dello stesso conducente del veicolo della società attrice.
La decisione risulta, pertanto, in diritto, del tutto conforme ai principi enunciati nei paragrafi precedenti, in quanto il giudice di merito ha rigettato la domanda per avere a) innanzi tutto, ritenuto insufficiente la prova della dinamica dell'incidente fornita dalla parte attrice (il che sarebbe di per sé sufficiente per il rigetto della domanda, in base alla riaffermazione dei principi regolatori della materia appena più sopra sviluppata); b) comunque, ritenuto che, sulla base delle emergenze probatorie disponibili, la valutazione delle condotte tenute dal conducente del veicolo e dall'animale portasse addirittura a concludere nel senso che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire al primo o, quanto meno, non vi fossero elementi sufficienti per attribuirla, neanche in parte, al secondo.
L'esclusione dell'imputabilità dell'incidente all'animale (e, quindi, alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 2052 c.c.) e la sua attribuzione causale alla condotta colposa del conducente del veicolo della parte ricorrente è, d'altra parte, la conseguenza di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Le censure di parte ricorrente si risolvono sostanzialmente, per tali profili, in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
6. Con il secondo motivo si denunzia "Violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 2052 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.".
La società ricorrente deduce che "la gravata sentenza dovrà essere cassata per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2052 c.c., per non aver il Giudice di Appello posto a fondamento della decisione le prove fornite dall'odierna ricorrente. Nello specifico, si legge nella sentenza che "in entrambe le ricostruite soluzioni in diritto non risulta che l'attore abbia fornito la prova del suo diritto risarcitorio, ma solo quella sull'ammontare del danno" (cfr. pag. 4 Sentenza). In realtà, la ricorrente ha ampiamente fornito la prova del suo diritto risarcitorio".
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6.1 Sono certamente inammissibili le censure con le quali il ricorrente sostiene di avere pienamente dimostrato la dinamica dell'incidente e l'imputabilità dello stesso esclusivamente alla condotta dell'animale selvatico.
Come già ampiamento esposto, infatti, il Tribunale ha, al contrario, ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata la dinamica dell'incidente e l'imputabilità dello stesso esclusivamente alla condotta dell'animale selvatico, e che, anzi, le prove disponibili dimostravano che l'attore aveva violato le norme sulla circolazione stradale, sia relativamente alla distanza di sicurezza da tenere rispetto all'autoveicolo che lo precedeva, sia relativamente alla velocità, non adeguata al luogo, in sostanza così considerando sussistente la prova, anche in positivo, che l'evento dannoso si era verificato per la condotta colposa di guida dello stesso conducente del veicolo della società attrice.
Come già chiarito, trattandosi di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, tutte le censure, in proposito, si risolvono in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
6.2 Sono, invece, infondate le censure con le quali la società ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di procedere alla riqualificazione della sua domanda, ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Anche su tale punto è sufficiente ribadire (come già chiarito in relazione al primo motivo del ricorso) che il Tribunale ha certamente valutato la domanda proposta sulla base della corretta qualificazione di essa, ai sensi dell'art. 2052 c.c., ritenendola infondata.
7. Con il terzo motivo si denunzia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
La società ricorrente deduce che "in correlazione al motivo che precede, sotto differente profilo di censura la gravata sentenza dovrà essere cassata per aver completamente omesso il fatto, decisivo ai fini del giudizio, che il ricorrente ha ampiamente fornito la prova del proprio diritto risarcitorio. Si tratta, nello specifico, del tipico caso di "travisamento delle prove", sotto il profilo dell'omesso esame, in quanto il Giudice, avendo omesso di considerare gli elementi probatori forniti dalla ricorrente, ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria che, diversamente, meritava pieno accoglimento".
Il motivo è inammissibile.
Deve certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte del Tribunale, tale da costituire violazione dell'art. 115 c.p.c. non è, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, n. 5792 del 5/03/2024).
In definitiva, anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindacabili accertamenti di fatto operati dal giudice del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.
8. Con il quarto motivo si denunzia "Violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c".
La società ricorrente "censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., non aver ritenuto in ogni caso raggiunta la prova richiesta dall'art. 2043 c.c. in ordine alla responsabilità del sinistro occorso con un animale selvatico, in contrasto con i principi stabiliti dalla sentenza 18 febbraio 2020, n. 4004 della Suprema Corte ed in violazione dell'art. 84, comma 2, del regolamento del Codice della strada".
Il motivo è inammissibile.
La società ricorrente sostiene che non sarebbe stata adeguatamente valutata la condotta colposa della Regione Marche, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per avere violato le disposizioni del codice della strada che impongono alla pubblica amministrazione "l'obbligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedire l'attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada".
È assorbente, in proposito, la considerazione che ogni questione, sul punto in contestazione, deve ritenersi irrilevante, in quanto assorbita dall'effettiva ratio decidendi alla base del rigetto della domanda, fondata – come ripetutamente chiarito – sulla considerazione che non era stata adeguatamente dimostrata la dinamica dell'incidente e l'imputabilità dello stesso esclusivamente alla condotta dell'animale selvatico, e che, anzi, le prove disponibili portavano ad attribuire causalmente l'evento dannoso esclusivamente alla condotta colposa di guida dello stesso conducente del veicolo della società attrice.
È evidente che tale conclusione esclude in radice anche la possibilità di imputare alla Regione Marche la responsabilità dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2043 c.c. (e ciò anche a prescindere dalla corretta individuazione dell'ente effettivamente tenuto ad apprestare le segnalazioni stradali di pericolo ai sensi dell'art. dell'art. 84, comma 2, Reg. Codice della StradaD.P.R. 495/1992).
9. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Non sono riconoscibili le spese del presente giudizio in favore dell'ANAS Spa, per essere irregolare la sua costituzione.
In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza derivi direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005).
Nella specie, la ricorrente Anas Spa risulta costituita nel presente giudizio in persona di "Ru.Ni., responsabile della Direzione legale di ANAS Spa, in forza della procura conferita ad esso dall'Ing. Si.Ma., Amministratore delegato, con atto a rogito del Notaio Gi.Es., dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, redatto in data 18 giugno 2021, repertorio (Omissis), raccolta (Omissis)".
Si tratta di funzionario dell'ente controricorrente, che si qualifica rappresentante dello stesso in virtù di un determinato e specifico atto di conferimento del relativo potere (procura); né risulta in alcun modo che detto potere eventualmente derivi direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto e, come tale, sia stato oggetto di pubblicità quindi, si tratta di rappresentante volontario, per quanto emerge dagli atti, in virtù di procura rilasciata in suo favore dal legale rappresentante della società o, comunque, da soggetto che dovrebbe a tanto presumersi autorizzato.
Nella qualità di procuratore di Anas Spa, il Ru.Ni. ha sottoscritto il mandato speciale difensivo, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., al difensore costituito nella presente fase del giudizio.
L'indicata procura non è stata, però, prodotta in giudizio.
Pertanto, il controricorso di Anas Spa è inammissibile.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente Regione Marche, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2026.