La responsabilità per i danni cagionati da un animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c., ha natura oggettiva e grava sul proprietario o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, indipendentemente dalla colpa e dalla custodia.
In caso di incidente tra veicolo e animale circolante su strada, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno; incombe invece sul proprietario la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Non è sufficiente la mera allegazione dell’improvvisa fuga dell’animale, ove non sia dimostrata l’adozione di tutte le cautele idonee ad impedirne la circolazione incontrollata.
Cassazione civile sez. III sentenza 05/02/2026, n. 2528
FATTI DI CAUSA
1. Il 22 luglio 1997 Ci.Vi., mentre percorreva Via (Omissis) di A alla guida del proprio motociclo, impattava con un cane di razza pastore tedesco, di proprietà di Sa.Vi. e affidato al di lui padre, Sa.An. A causa dell'incidente, il Ci.An. decedeva due giorni dopo. Decedeva altresì lo stesso animale coinvolto.
2. Ci.An. e Ci.An., rispettivamente padre e fratello del defunto, in qualità di eredi di Ci.Vi. e 12Vi.Ro. (madre della vittima, premorta), convenivano innanzi al Tribunale di Potenza Sa.Vi. e Sa.An. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali e morali patiti a causa dell'incidente, iure proprio e iure hereditatis, con attribuzione al coniuge superstite della quota di risarcimento spettante alla madre del defunto, nonché alla refusione delle spese del funerale. In particolare, gli attori deducevano la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti e l'evento lesivo, per avere il proprietario del cane affidato temporaneamente l'animale al proprio genitore, soggetto anziano e privo della necessaria esperienza, senza adottare alcuna cautela.
Si costituivano Sa.An. e Sa.Vi. per chiedere il rigetto della domanda attorea, sostenendo che dagli atti del procedimento penale era emerso che l'incidente fosse da attribuirsi alla velocità eccessiva tenuta dal motociclista; Sa.An. eccepiva l'assenza di propria responsabilità, non rivestendo né la qualità di proprietario, né quella di custode del cane; Sa.Vi. negava ogni responsabilità e sosteneva che il cane era custodito all'interno di un'area recintata e non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi verso i passanti. Entrambi i convenuti concludevano affermando che l'evento doveva ritenersi riconducibile a caso fortuito, essendo l'animale fuoriuscito attraverso un foro apertosi nella recinzione del giardino della villa, in cui era detenuto.
Nelle more del giudizio, entrambi i convenuti venivano a mancare ed il processo veniva riassunto dagli attori nei confronti degli eredi di Sa.Vi. (Ve.Ro., Sa.En. e Sa.An.) e degli eredi di Sa.An. (Ca.Vi., Sa.Ce. e Sa.Gi.), i quali, costituitisi, insistevano per il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio ed acquisite prove documentali, il Tribunale di Potenza, con sent. n. 1514/2013, rigettava la domanda attorea, ritenendo che non fosse stata provata l'aggressione da parte del cane, risultando invece dimostrato l'eccesso di velocità tenuto dal conducente del motociclo, da individuarsi quale causa determinante del sinistro.
Avverso tale sentenza, Ci.An. ed Ci.An. proponevano appello, deducendo l'erroneità della valutazione del nesso di causalità; l'erroneità della ricostruzione della CTU relativa alla condotta del cane; l'omessa valutazione della domanda subordinata, fondata sulla colpa solo concorrente del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Si costituivano anche nel giudizio di appello i convenuti, chiedendo in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; nel merito, il rigetto del gravame.
La Corte d'Appello di Potenza, con sent. n. 533/2022, in riforma della decisione del giudice di primo grado, in accoglimento dell'appello dichiarava la responsabilità di Sa.Vi. ex art. 2052 c.c., quale proprietario dell'animale, e la responsabilità di Sa.An. ex art. 2043 c.c.; condannava gli eredi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale; liquidava le spese di lite in favore degli appellanti.
3. Avverso tale sentenza, hanno proposto distinti ricorsi
- Ve.Ro., Sa.An. e Sa.En., quali eredi di Sa.Vi., articolando sei motivi;
- Ca.Vi., Sa.Ce. e Sa.Gi., quali eredi di Sa.An., articolando quattro motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi avverso il ricorso degli eredi di Sa.An., Ve.Ro., Sa.An. ed Sa.En.; avverso ciascuno dei ricorsi, principale e successivo, Ci.An. e Ci.An.
Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha riformato integralmente la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai familiari di Ci.Vi. In sintesi, la corte territoriale
- quanto all'inquadramento della responsabilità ed alla sussistenza del nesso causale ha stabilito che il decesso di Ci.Vi., avvenuto il 22 luglio 1997 a causa dell'impatto tra la sua moto e un pastore tedesco, è riconducibile alla responsabilità dei Sa.An. Contrariamente al primo giudice, la corte di merito ha ritenuto che il nesso di causalità fosse provato dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via e dal contatto fisico con il motociclo ed ha ritenuto irrilevante accertare se il cane avesse aggredito attivamente il giovane o se fosse stato investito;
- quanto alla responsabilità del proprietario la corte territoriale ha applicato l'art. 2052 c.c. nei confronti di Sa.Vi., proprietario dell'animale. La sua responsabilità è stata confermata nonostante l'animale fosse stato affidato temporaneamente al padre Sa.An.; la corte di merito ha infatti ravvisato un "incauto affidamento", sostenendo che il proprietario aveva affidato l'animale a una persona, siccome allora sessantottenne, non idonea a gestire un cane di grossa taglia e dall'indole aggressiva;
- quanto alla responsabilità dell'affidatario parallelamente la corte di merito ha dichiarato la responsabilità di Sa.An. ai sensi dell'art. 2043 c.c., ravvisandone la colpa nella condotta di avere liberato l'animale dal recinto interno della villa, pur essendo a conoscenza della presenza di un varco nella recinzione perimetrale esterna, omettendo di considerare il rischio di fuga sulla strada;
- quanto al concorso di colpa del motociclista deceduto la corte di merito ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. Tale decurtazione è stata motivata dall'accertata condotta imprudente del motociclista deceduto, il quale procedeva a una velocità di circa 60 km/h (il doppio del limite di 30 km/h previsto nel tratto) e non indossava il casco protettivo;
- quanto alla liquidazione del danno ai congiunti del motociclista deceduto la corte di merito ha infine condannato gli eredi Sa.An. al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di Ci.An. (Euro 171.615,00) e Ci.An. (Euro 105.424,60). Per la quantificazione, la corte di merito ha utilizzato le Tabelle di Milano (versione 2022), valorizzando parametri quali il vincolo di parentela, l'età delle parti, la convivenza e il numero di superstiti.
2. Ve.Ro., Sa.An. e Sa.En., quali eredi di Sa.Vi., articolano in ricorso sei motivi; mentre Ca.Vi., Sa.Ce. e Sa.Gi., quali eredi di Sa.An., articolano in ricorso quattro motivi.
La disamina dei ricorsi rende opportune alcune preliminari considerazioni di sistema, anche perché, con riguardo alla specifica fattispecie degli incidenti stradali che coinvolgono veicoli ed animali, si sono registrate in giurisprudenza incertezze applicative con specifico riguardo al preciso assetto degli oneri probatori gravanti sulle parti.
2.1. In primo luogo, va data piena continuità all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla fauna selvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma (non dell'art. 2043 c.c., ma) dell'art. 2052 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848, 18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e 8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024). Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificati come res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con la conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a carico del soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessi pubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplina adottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Legge n. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio di ricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e di averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, con competenze affidate in via primaria alle Regioni. Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono (non beni pubblici da proteggere, ma) un rischio da prevenire nell'interesse dell'incolumità pubblica sicché per i danni da questi provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demanda le attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensi della disciplina generale dell'art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazione degli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).
2.2. Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilità che l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici). Pertanto, ai fini dell'applicazione del 2052, non rileva la condotta colposa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, bensì rileva il mero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell'animale. In altri termini colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde del danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza o imperizia.
2.3. Pertanto, l'art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione di colpa del proprietario o dell'animale, ma prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità. Di conseguenza, l'interazione tra l'art. 2052 c.c. e l'art. 2054, comma 1, c.c. non configura un vero "concorso tra presunzioni omogenee", come talvolta affermato in maniera tralaticia, bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per i danni causati dall'animale) e una presunzione di colpa (a carico del conducente del veicolo).
2.4. Quanto poi al profilo probatorio, essendo oggettivo il criterio di imputazione della responsabilità, sul soggetto, danneggiato dal comportamento dell'animale, grava esclusivamente l'onere di allegare e di dimostrare che il danno, da lui subito, è stato causato dall'animale (selvatico o domestico che sia). L'espressione "danni cagionati dall'animale", usata dal legislatore, significa che nella sequenza causale, che conduce all'evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia) dell'animale è stato determinante (in via esclusiva o quanto meno concorrente), cioè è stato un comportamento, dal quale è derivato, come conseguenza immediata e diretta (si ribadisce, in via esclusiva o quanto meno concorrente), il fatto dannoso. Il tutto fermo restando che, riprendendo la felice espressione contenuta in una sentenza di questa Corte di ormai quasi 50 anni fa (si cfr. Cass. n. 778/1979), nel concetto di comportamento dell'animale rientra "qualsiasi atto o moto dello stesso in rapporto causale con l'evento".
2.5. Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un animale al conducente di un veicolo, occorre distinguere l'ipotesi di collisione in cui l'animale sia attaccato a un veicolo o a un mezzo di traino (nel qual caso il danno deve essere ricondotto alla disciplina in tema di circolazione stradale) dall'ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero, ovverosia privo di vincoli di traino (nel qual caso l'azione risarcitoria nei confronti del proprietario o dell'utilizzatore - ovvero, per danni causati da fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell'art. 2052 c.c.).
2.6. In particolare, l'applicazione del principio, sopra esposto, al caso in cui il danno sia stato cagionato da un animale al conducente di un veicolo senza guida di rotaie comporta che
- è onere del conducente danneggiato allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cui le caratteristiche della propria condotta e del comportamento dell'animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto il profilo causale dell'evento dannoso, in via esclusiva o prevalente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell'animale; invero, l'incidente ben potrebbe essere stato "causato" esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo (e neppure in parte dal comportamento dell'animale) quindi, all'attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata una collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da lui condotto, e un animale, per far scattare l'onere a carico della P.A. di dimostrare il caso fortuito;
- è onere del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale (domestico o selvatico che sia, si ribadisce), soggetto privato o pubblico che sia, allegare e provare che il danno è dovuto, anche o esclusivamente (e sempre in relazione all'art. 1227 c.c.), alla condotta di guida del conducente danneggiato, ovvero ad un caso fortuito;
- rientra nel sindacato del giudice di merito la valutazione degli elementi probatori acquisiti e, quindi, il potere/dovere di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provati dalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e non efficacemente contestati dall'altra) e comunque acquisiti al materiale di causa;
- il giudice di merito, valutando in maniera comparata l'apporto causale, dato dal comportamento dell'animale e dalla condotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto al verificarsi dell'evento dannoso, escluderà il risarcimento nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente danneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno); mentre lo ridurrà ex art. 1227 primo comma c.c. in misura proporzionalmente corrispondente all'entità dell'apporto causale, nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattore causale concorrente, con la precisazione che la percentuale di concorso nella responsabilità per il sinistro dovrà essere accertata dal giudice, anche di ufficio, in base alle emergenze probatorie disponibili, non trattandosi di eccezioni in senso stretto.
3. Tanto premesso, può passarsi all'esame del ricorso, qualificato come principale per priorità di iscrizione a ruolo (2 dicembre 2022), cioè quello degli eredi di Sa.Vi. (proprietario dell'animale), che articolano sei motivi.
3.1. Infondato è il primo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 cpc, art. 111, comma 1 Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il proprietario del cane responsabile ex art. 2052 c.c., nonostante l'animale fosse affidato temporaneamente al padre del proprietario. Osservano che la corte ha riconosciuto come, al momento del sinistro, il cane era fuori dal controllo del proprietario e sotto la custodia dell'affidatario, ma ha erroneamente qualificato l'affidamento come "incauto" sulla base della taglia del cane, della sua indole aggressiva, dell'età dell'affidatario e delle modalità di custodia.
Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale rilevante, per come statuito dalle Sezioni Unite con la miliare sentenza n. 8053/2014. Invero, non vi è motivazione inesistente o "perplessa"; ed il percorso logico, seguito dalla corte di merito, è intellegibile, anche se talora eccentrico o appesantito da argomenti non essenziali.
Tuttavia, la corte territoriale ha utilizzato, nella parte motivazionale relativa all'"incauto affidamento", criteri (stazza del cane, doppia recinzione, età del custode) che non sono pertinenti ai fini dell'applicazione dell'art. 2052 c.c. Donde la necessità di procedere a correzione della motivazione ex art. 384, co. 4, c.p.c.
Precisamente, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte a) l'art. 2052 c.c. fonda una responsabilità oggettiva, che il proprietario o l'utilizzatore dell'animale può evitare solo con la prova del caso fortuito, oppure provando l'esclusione del nesso eziologico tra l'animale e il sinistro; b) l'affidamento dell'animale a un terzo è irrilevante verso il danneggiato, salvo che il fatto del terzo integri esso stesso caso fortuito.
Di tale principio di diritto la corte territoriale ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, nel quale il proprietario non ha fornito la prova del fortuito; e non rileva se l'affidatario fosse o meno "idoneo", perché la sua condotta – non scriminata da fortuito – resta comunque nella sfera di rischio del proprietario.
Tuttavia, l'argomento dell'incauto affidamento è "ultroneo", perché il proprietario o utilizzatore dell'animale risponde anche se quest'ultimo è smarrito o fuggito, a meno che non provi il caso fortuito. La responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale (oggettiva) e quella dell'affidatario (per colpa ex art. 2043 c.c.) non sono mutuamente esclusive, ma possono concorrere, se la condotta del terzo ha agevolato l'evento.
L'art. 2052 c.c. si fonda sul rapporto di proprietà o uso e non sulla concreta estrinsecazione di una custodia materiale e immediata. Il fatto che Sa.Vi. abbia affidato a suo padre Sa.An. il cane - quantunque incautamente, secondo la valutazione della corte di merito - è ultroneo per il danneggiato (lo sfortunato giovane Ci.Vi. e, quindi, oggi i suoi eredi), che può agire verso il proprietario a prescindere da chi avesse l'animale in affidamento in quel momento.
Per le ragioni che precedono il motivo non è fondato, ma la motivazione va corretta nel senso che l'imputazione ex art. 2052 c.c. deriva (non dall'incauto affidamento, come erroneamente indicato nella impugnata sentenza, ma) dalla mancanza della prova liberatoria. Il proprietario risponde anche se l'animale è fuggito o smarrito, a prescindere dalla diligenza nella scelta dell'affidatario. L'affidamento rileva solo nei rapporti interni (se del caso, rivalsa) e non verso i terzi.
3.2. Infondato è il secondo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. in relazione all'art 360, comma 1 n. 3 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha applicato l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2052 c.c. Osservano che, pur riconoscendo come fatto storico la liberazione del cane, la corte avrebbe erroneamente attribuito una responsabilità concorrente al proprietario ex art. 2052 c.c. e all'utilizzatore ex art. 2043 c.c., basandosi però sul medesimo comportamento (la liberazione del cane). Sostengono che tale condotta avrebbe dovuto portare a ritenere esclusivamente responsabile l'utilizzatore ai sensi dell'art. 2052 c.c., con conseguente esonero del proprietario da ogni responsabilità.
L'infondatezza consegue al fatto che, sulla scia di quanto affermato, ad es., da Cass. nn. 9661 e 13848/2020 e da Cass. n. 17307/2024 da un lato, non vi è alcuna incompatibilità tra responsabilità oggettiva del proprietario ex art. 2052 c.c., e responsabilità aquiliana dell'affidatario ex art. 2043 c.c.; dall'altro, la responsabilità del proprietario, proprio perché oggettiva (e, quindi, basata sul solo rapporto di proprietà), rende irrilevante l'eventuale colpa nell'affidamento.
Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario non esclude che l'utilizzatore o affidatario risponda a titolo di colpa ex art. 2043 c.c., ove la sua condotta incida causalmente sul danno; e, ad esito di una valutazione in fatto, insindacabile nella presente sede per essere immune da quei soli evidenti vizi logici rilevanti dopo la novella del 2012 del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha ritenuto che la liberazione del cane dalla recinzione interna abbia integrato una condotta colposa e causalmente efficiente.
3.3. Il motivo terzo ed il motivo quarto - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - sono inammissibili e, comunque, infondati.
Precisamente, le ricorrenti
- con il terzo motivo denunciano "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di caso fortuito, asseritamente dedotta sin dal primo grado, relativa al varco nella rete di recinzione, praticato da ignoti poco prima del sinistro, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale ex art. 2052 c.c.; deducono che tale circostanza risultava supportata dalle indagini penali e dal provvedimento di archiviazione, nonché da testimonianze che escludevano precedenti fughe dell'animale; osservano che la corte si sia limitata a un accenno riferito solo all'affidatario;
- con il quarto motivo denunciano "omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art 360 comma 1 n. 5", nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato il varco nella recinzione della villa, praticato da ignoti poco prima del sinistro, pur trattandosi di un fatto storico decisivo ai fini della valutazione del caso fortuito ex art. 2052 c.c., più volte allegato e documentato in entrambi i gradi di giudizio.
L'inammissibilità consegue al fatto che l'accertamento sulla riferibilità del varco è una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità per essere anche sul punto immune da quei soli evidenti vizi logici rilevanti dopo la novella del 2012 del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
L'infondatezza consegue al fatto che la corte di merito non ha affatto omesso di esaminare il fatto denunciato. Essa, invero, ha ritenuto da un lato, che era inattendibile la testimonianza sulla "ispezione della recinzione"; e, dall'altro, che il varco era solo accertato come esistente, ma non anche attribuibile a ignoti. D'altronde, il decreto di archiviazione penale ha valore di mero indizio e non fa stato nel giudizio civile; esso è stato correttamente ritenuto indicativo dell'esistenza di un foro nella rete, ma non della sua imprevedibilità anche temporale (ovvero del fatto che era stato praticato da terzi e, per di più, poco prima del fatto), unico elemento questo che avrebbe potuto essere valutato come idoneo a recidere il nesso causale.
L'art. 2052 c.c. prevede espressamente l'ipotesi dell'animale "smarrito o fuggito" la mera fuga dell'animale è un'ipotesi esplicitamente prevista dall'art. 2052 c.c. (non come esimente, ma) come fonte di responsabilità. Per integrare il "fatto del terzo" come caso fortuito, i ricorrenti avrebbero dovuto provare nel giudizio di merito non solo l'esistenza del varco, ma anche la sua imprevedibilità ed inevitabilità (es. il fatto che, si ribadisce, fosse stato creato da terzi poco prima del fatto), prova che la corte territoriale, pure in esito alla disamina degli elementi a disposizione, ha ritenuto non fornita.
3.4. Fondato, nei termini di seguito indicati, è invece il quinto motivo, con il quale le ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c., art. 111, comma I Cost. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che la condotta del motociclista integrasse caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. Sostengono che la corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione l'accertamento dell'esatta dinamica del sinistro e ha affermato la responsabilità dei convenuti basandosi sulla sola presenza del cane in strada. Osservano che la corte ha riconosciuto la violazione del limite di velocità e il mancato uso del casco, ma ne ha escluso il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, limitandosi a qualificare tali condotte come concorso colposo ex art. 1227 c.c.
La fondatezza del motivo consegue al fatto che nella impugnata sentenza la corte territoriale
- da un lato, ha erroneamente affermato che il nesso causale era provato dalla "sola presenza dell'animale sulla pubblica via e dal contatto fisico" e che era "irrilevante" accertare la dinamica (aggressione o investimento);
- dall'altro, ha erroneamente valutato la condotta del motociclista (che procedeva a una velocità di 60 km/h a fronte di un limite di 30 km/h e senza casco protettivo) esclusivamente come concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c., senza esaminare se la condotta fosse talmente grave, eccentrica rispetto al rischio tipico, da integrare caso fortuito liberatorio per il proprietario ai sensi dell'art. 2052 c.c. Ha, cioè, "degradato" la suddetta condotta del motociclista a mero concorso ex art. 1227 c.c. senza prima verificare se tale condotta integrasse il caso fortuito incidentale e, comunque, senza spiegare né le ragioni per le quali si è limitata a una riduzione del 50% del danno risarcibile, né le ragioni per le quali detta condotta non avesse efficacia causale autonoma; né le ragioni per le quali una velocità doppia e l'assenza di casco abbiano avuto semplicemente una efficienza causale pari al comportamento dell'animale, viepiù in relazione a conseguenze di gravità letale per il conducente del veicolo.
Al riguardo, occorre affermare con vigore che il danneggiato, che agisca ai sensi dell'art. 2052 c.c. nei confronti del proprietario di un animale, ha sempre l'onere di dimostrare l'esatta e completa dinamica del fatto. In particolare, poiché il sinistro stradale che coinvolge un veicolo e un animale deriva, di regola, dalla interrelazione del comportamento tenuto dall'animale con la condotta di guida del conducente, il danneggiato deve fornire la prova di entrambi gli elementi, di modo che emerga in quale misura il sinistro sia causalmente attribuibile all'uno o all'altro. Il contenuto fattuale di tale prova deve essere tale da consentire al giudice di valutare, in modo positivo e senza automatismi presuntivi, la concreta interrelazione tra il comportamento dell'animale e la condotta di guida. In mancanza di una positiva prova dell'effettiva dinamica dell'incidente, la domanda risarcitoria non potrà essere accolta, neanche parzialmente.
La presunzione di colpa, di cui all'art. 2054 primo comma c.c., pur operando anche nelle fattispecie che coinvolgono veicoli e animali, assume un ruolo residuale nel quadro dell'assetto degli oneri probatori. Essa opera, in concreto, solo nell'ipotesi in cui, nonostante la compiuta analisi del materiale probatorio, il giudice non sia in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente in modo da determinare con certezza l'effettiva misura dell'apporto causale imputabile alla condotta di guida e quello imputabile al comportamento dell'animale. In tale ultimo caso, il rigetto integrale della domanda è inevitabile, in virtù dei principi generali di cui agli artt. 2697 e 2054, comma 1, c.c., nonché all'art. 140 del Codice della Strada.
In definitiva, in tema di danni cagionati da animali, in caso di incidente derivante dal coinvolgimento di un animale ed un veicolo senza guida di rotaie e un animale, non è sufficiente accertare la mera presenza di quest'ultimo sui luoghi, ma occorre verificare in concreto la dinamica del sinistro per stabilire l'incidenza causale del comportamento dell'animale rispetto alla condotta di guida del conducente del veicolo. Il proprietario dell'animale si libera da responsabilità provando il caso fortuito, o l'elisione del nesso causale, che possono essere integrati anche dalla condotta, pure solo meramente colposa, del conducente del veicolo, laddove questa presenti caratteri tali, da porsi come causa assorbente ed esclusiva dell'evento lesivo. Spetta al giudice di merito valutare se la condotta di guida integri il caso fortuito o detta elisione del nesso causale, idonei a escludere la responsabilità del proprietario dell'animale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata, con rinvio per nuovo esame alla luce dei seguenti principi di diritto
-"In tema di danni cagionati da animali, la responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., può concorrere con la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. dell'affidatario del medesimo animale, qualora la condotta dell'affidatario abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno; in tal caso, la responsabilità del proprietario resta fondata sul mero rapporto di proprietà, rendendo irrilevante, ai fini dell'esonero, l'accertamento sulla diligenza nella scelta dell'affidatario. Tale concorso di responsabilità opera su piani diversi sul piano oggettivo, per il proprietario (legato al solo rapporto di proprietà) e sul piano soggettivo, per l'affidatario (legato alla condotta colposa dallo stesso tenuto)";
-"In caso di sinistro stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato deve provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, inclusa la reciproca interazione tra il comportamento dell'animale e la condotta di guida del conducente del veicolo, non essendo sufficiente la prova della presenza, sui luoghi, dell'animale; in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale sia stata causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda non può essere accolta neppure in parte";
-"Compete al giudice di merito, sulla base della dimostrazione della dinamica fornita dal danneggiato e di ogni altro elemento comunque acquisito, in ogni caso valutare, anche di ufficio ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., l'incidenza causale della condotta di guida del conducente in correlazione con il comportamento dell'animale, senza ricorrere ad automatismi presuntivi o a ripartizioni percentuali forfettarie. Tale valutazione comparata consentirà di stabilire se l'evento sia imputabile esclusivamente all'animale (con conseguente risarcimento integrale), esclusivamente al conducente (con rigetto della domanda), ovvero a entrambi in misura proporzionale al concorso causale effettivamente e concretamente riscontrato (con applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.)".
3.5. Il sesto motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del quinto motivo.
Con detto motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art 1227, commi 1 e 2 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.", nella parte in cui la corte ha applicato solo il primo comma dell'art. 1227 c.c., qualificando le condotte colpose del motociclista come mero concorso di colpa, senza considerare la richiesta di accertarne l'esclusiva responsabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c. Sostengono che il mancato uso del casco e la guida a velocità doppia rispetto al limite avrebbero dovuto essere valutati come cause autonome ed evitabili, tali da escludere la responsabilità dei convenuti.
Senonché, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo, un eventuale concorso causale dovrà essere nuovamente esaminato dal giudice del rinvio.
4. Vanno ora esaminati i motivi del ricorso presentato dagli eredi di Sa.An. (Ca.Vi., Sa.Ce. e Sa.Gi.), anziano affidatario dell'animale, in data 14 dicembre 2022.
4.1. Fondato è il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,2052 e 2054, comma 1, c.c., dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha individuato nel cane la causa concorrente dell'incidente, basandosi sulla sola presenza dell'animale sulla carreggiata, senza accertarne la concreta condotta. Osservano che, nel caso di specie, era accertato che il motociclista procedeva a velocità superiore al limite e senza casco. Sostengono che, pertanto, tali condotte avrebbero dovuto essere valutate per escludere o assorbire il nesso causale, non potendosi attribuire al cane un ruolo causale sulla base del solo coinvolgimento nel sinistro.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7969 e n. 13848/2020; nonché n. 30294/2022), come ricostruita appena più sopra, nella trattazione del quinto motivo del ricorso principale e compendiata nel secondo dei principi di diritti di cui sub 3.4 il danneggiato deve provare che il concreto comportamento dell'animale sia stata causalmente efficiente, in relazione con la condotta del danneggiato (e, in caso di coinvolgimento di un veicolo, con quella del conducente di questo).
Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie, nel quale ha ritenuto sufficiente, ai fini del nesso causale, "la sola presenza del cane sulla strada e il contatto con la moto" ed ha ritenuto irrilevante l'accertamento della dinamica (se si sia trattato di una aggressione o di un investimento), incorrendo sul punto in un paradosso logico.
Perché, in relazione all'affidamento del cane, possa essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. (attribuita ad Sa.An., l'anziano affidatario), il danneggiato deve provare che la condotta negligente dell'affidatario (liberazione del cane e successiva sua interazione con la circolazione del motoveicolo) sia stata la causa diretta del sinistro. Non si può applicare, si ribadisce, una presunzione di causalità "astratta" basata sulla sola presenza dell'animale in strada.
4.2. Infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in subordine, violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito la responsabilità ad Sa.An., poiché l'art. 2052 c.c. riguarda solo il proprietario o l'utilizzatore dell'animale, non l'affidatario. Sostengono che l'affidamento non trasferisce la responsabilità all'affidatario, salvo che questi utilizzi l'animale traendone vantaggi. Osservano che nella motivazione vi sia un errore materiale nell'attribuzione dei nomi, poiché il ragionamento della Corte riguarderebbe la condotta del proprietario Sa.Vi..
L'infondatezza consegue al fatto che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, da un lato, il dedotto errore sui nomi è smentito dalla lettura del testo motivazionale; e, dall'altro, la corte territoriale non ha affatto confuso i titoli di responsabilità, ma ha correttamente ricondotto quella del proprietario del cane all'art. 2052 c.c. e quella del suo affidatario all'art. 2043 c.c. in estrema sintesi, nei confronti del terzo (conducente di un veicolo senza guida di rotaie) danneggiato dal comportamento dell'animale, il proprietario dello stesso risponde oggettivamente (ogniqualvolta sia risultato provato il nesso di causalità tra detto comportamento e l'evento dannoso), mentre l'affidatario dell'animale può essere chiamato a rispondere solo nel caso in cui sia risultata anche una sua condotta colposa o dolosa.
4.3. Inammissibili sono il motivo terzo ed il motivo quarto.
Precisamente, i ricorrenti
- con il terzo motivo denunciano "violazione degli artt. 112,163 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha quantificato il danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando il rapporto di convivenza e la mancanza di ulteriori familiari superstiti. Deducono che tali circostanze erano state menzionate per la prima volta (non nell'atto introduttivo del giudizio di merito, ma) nella memoria conclusionale del giudizio di primo grado. Osservano che l'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda doveva essere adempiuto nell'atto di citazione introduttivo;
- con il quarto motivo denunciano "violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha accolto la domanda di risarcimento proposta dagli attori in qualità di eredi di 12Vi.Ro., nonostante il possesso della qualità di eredi non fosse stato dimostrato, non avendo gli attori prodotto alcuna documentazione a riguardo.
L'inammissibilità del terzo motivo consegue al fatto che la questione, ad esso sottesa, non risulta essere stata dedotta in appello. Peraltro, la convivenza era desumibile dagli atti di indagine (comunicazione notizia di reato), che indicavano la stessa residenza per tutto il nucleo familiare.
Per analoghe ragioni inammissibile è anche il quarto motivo.
Già la corte territoriale ha evidenziato in motivazione che la qualità di eredi non fu contestata in primo grado e che su di essa si era formato giudicato interno. Invero, la qualità di erede forma oggetto di questione di merito che, se non contestata tempestivamente in primo grado, rimane coperta dal giudicato interno.
In definitiva, il motivo quarto, come formulato, introduce un novum inammissibile davanti a questa Corte, ove non si voglia rilevare che pone una questione di cui i ricorrenti non provano adeguatamente la non novità in sede di legittimità.
5. In definitiva, quanto al ricorso (principale) degli eredi di Sa.Vi., va accolto il motivo quinto, mentre il motivo sesto va assorbito e gli altri motivi vanno respinti.
Quanto invece al ricorso (incidentale) degli eredi di Sa.An., va accolto il motivo primo, mentre gli altri vanno dichiarati inammissibili.
Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti Sa.An. e Ci.An., ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
- accoglie il quinto motivo del ricorso (principale) degli eredi di Sa.Vi., assorbito il motivo sesto e dichiarati infondati gli altri;
- accoglie il primo motivo del ricorso (incidentale) degli eredi di Sa.An., dichiarati inammissibili gli altri; e, per l'effetto
- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei controricorrenti Sa.An. e Ci.An..
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2026.