In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con le regole generali in tema di causalità e di responsabilità civile e può essere superata anche mediante prova indiretta, quando la ricostruzione del sinistro consenta di individuare nella condotta di uno dei soggetti coinvolti la causa esclusiva o assorbente dell'evento dannoso. Ai fini del concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., non è sufficiente la mera esistenza di una situazione potenzialmente pericolosa, occorrendo accertare l'effettiva incidenza causale di uno specifico comportamento concorrente nella produzione del danno.
In tema di investimento di un minore da parte di un autoveicolo, il concorso di colpa del genitore non può essere desunto dal mero fatto di avere consentito al figlio di utilizzare la bicicletta in un'area condominiale aperta al transito veicolare, senza accertare in che modo tale circostanza abbia conservato efficienza eziologica rispetto all'evento dannoso. Occorre, pertanto, verificare la concreta incidenza causale della condotta del genitore e del minore, tenendo conto della vigilanza concretamente esigibile e delle modalità effettive del sinistro.
Cassazione civile, sez. III, 26/09/2026 (ud. 09/09/26) n. 25832
(Dott. RUBINO Lina - Presidente; Dott. GORGONI Marilena - Relatore)
FATTI DI CAUSA
Li.Ma. e Da.Ch., nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Li.Fa., convenivano dinanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli Si.Ad. e Genertel Spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza del sinistro verificatosi il 27 settembre 2014 all'interno del parco condominiale sito in V. Esponevano che il minore, fermo sulla propria bicicletta in prossimità della madre, era stato investito dall'autovettura Opel Agila condotta dalla Si.Ad. durante una manovra di retromarcia, riportando lesioni personali delle quali chiedevano il ristoro, quantificato in Euro 8.747,08.
Si costituiva Genertel Spa, assicuratrice della Si.Ad., contestando la domanda e deducendo che nella verificazione dell'evento aveva avuto incidenza anche la condotta della madre del minore, la quale non avrebbe esercitato un'adeguata vigilanza sul figlio.
Con sentenza n. 12409/2017 il Giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando un concorso causale nella produzione dell'evento e attribuendo il 70% della responsabilità alla conducente dell'autovettura e il residuo 30% alla sfera dei danneggiati. Conseguentemente condannava le convenute al risarcimento del danno in favore degli attori in misura corrispondente alla percentuale di responsabilità ritenuta ascrivibile alla conducente del veicolo (euro 2.132,00, oltre a rivalutazione e interessi).
Avverso tale decisione Li.Ma. e Da.Ch. proponevano appello, censurando la statuizione concernente il concorso di colpa e sostenendo che la condotta della Si.Ad. avrebbe dovuto comportare l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria. Nel giudizio di gravame Genertel Spa eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Con sentenza n. 102/2019 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza e assegnava termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, nel termine successivamente osservato dagli appellanti.
Nel giudizio riassunto si costituiva nuovamente Genertel Spa, insistendo per il rigetto dell'impugnazione, mentre Si.Ad. rimaneva contumace.
Con sentenza n. 2518/2022, pubblicata il 1 luglio 2022, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso Li.Ma. e Da.Ch., nella qualità sopra indicata, affidandosi a tre motivi. Genertel Spa e Si.Ad. sono rimaste intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 154 del codice della strada, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui non poteva ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità, non essendo escluso un concorso di colpa della madre del minore nella produzione dell'evento dannoso, in ragione dell'omessa vigilanza e dell'avere consentito al figlio di utilizzare la bicicletta in un viale condominiale destinato alla circolazione e alla sosta dei veicoli. La tesi dei ricorrenti è che il Tribunale abbia erroneamente applicato l'art. 2054, secondo comma, c.c., poiché nel giudizio di primo grado era stata accertata la condotta colposa della conducente dell'autovettura, responsabile di avere effettuato una manovra di retromarcia in violazione dell'art. 154 cod. strada, e tale accertamento, non impugnato dalle convenute, avrebbe consentito di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità. Sostengono, inoltre, che il minore si trovasse fermo sulla bicicletta al momento dell'impatto e che l'accertamento della colpa della conducente avrebbe dovuto comportare l'attribuzione alla stessa dell'esclusiva responsabilità del sinistro e il conseguente integrale accoglimento della domanda risarcitoria.
Il motivo è fondato.
Va data continuità al principio secondo cui la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non opera in contrasto con le regole generali in tema di causalità e di responsabilità civile, sicché il relativo accertamento deve essere compiuto alla luce delle modalità concrete del sinistro e dell'effettiva incidenza causale delle condotte accertate. La prova liberatoria necessaria al superamento della presunzione può essere acquisita anche indirettamente, quando la ricostruzione del fatto consenta di individuare nella condotta di uno dei soggetti coinvolti la causa esclusiva o assorbente dell'evento dannoso (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; Cass. 11 marzo 2021, n. 6941; Cass. 1 maggio 2026, n. 12177). La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi.
Il Tribunale ha infatti riportato senza porne in discussione l'attendibilità la deposizione del teste Bu.Ug., secondo cui il minore "si trovava sulla bici fermo accanto alla madre" e la madre "lo aveva avvertito a fermarsi avendo visto un'auto fare manovra di retromarcia". Ha, tuttavia, ritenuto non superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., sul rilievo che non poteva escludersi un concorso di colpa della madre, la quale era presente al momento del sinistro, era tenuta alla vigilanza del figlio e non avrebbe dovuto consentirgli di utilizzare la bicicletta in un viale condominiale destinato al transito e alla sosta degli autoveicoli.
Così argomentando, il giudice d'appello non ha individuato una condotta della madre dotata di concreta incidenza causale rispetto all'investimento per come accertato in giudizio. La motivazione del giudice a quo individua infatti il presunto contributo causale non già in un comportamento contestualmente interferente con la verificazione del sinistro, bensì nel fatto, logicamente e cronologicamente antecedente, di avere consentito al minore di utilizzare la bicicletta all'interno dell'area condominiale. Il giudice non chiarisce, però, in che modo tale circostanza abbia conservato efficienza eziologica rispetto all'evento, una volta accertato che la madre aveva percepito la situazione di pericolo, aveva richiamato il figlio e che quest'ultimo, al momento dell'urto, si trovava fermo accanto a lei. Né tale conclusione può essere fondata sulla sola mancata dimostrazione che l'area fosse sottratta alla circolazione dei veicoli.
La sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in ordine al fatto che il minore avesse tenuto una condotta improvvisa, anomala o interferente con la manovra dell'autovettura, né che la madre avesse omesso di esercitare la vigilanza concretamente esigibile nelle circostanze del caso. Il Tribunale ha attribuito rilievo causale al mero fatto che il minore si trovasse in bicicletta in un'area condominiale aperta al transito veicolare, trasformando in tal modo una situazione di rischio potenziale in una causa concreta dell'evento, senza spiegare in che termini tale circostanza abbia inciso sulla verificazione dell'investimento.
Una volta accertato che il minore era fermo sulla bicicletta accanto alla madre e che quest'ultima lo aveva previamente richiamato all'attenzione, il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare se residuasse un contributo causale concretamente ascrivibile alla loro condotta ovvero se la dinamica accertata consentisse di ricondurre l'evento, in via esclusiva o assorbente, alla manovra di retromarcia eseguita dalla conducente dell'autovettura.
La decisione impugnata si risolve, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., poiché mantiene operante la presunzione di corresponsabilità non già sulla base dell'accertamento di una concorrente efficienza causale della condotta del minore o della madre, ma sul mero rilievo dell'esistenza di una situazione astrattamente pericolosa, senza individuare il concreto apporto eziologico riferibile alla sfera dei danneggiati rispetto all'investimento accertato. Né può condividersi il richiamo operato dalla sentenza impugnata all'art. 1227, primo comma, c.c. Il Tribunale ha correttamente premesso che il concorso del fatto colposo del danneggiato presuppone una valutazione dell'incidenza causale della condotta della vittima nella produzione dell'evento dannoso e ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso causale del danneggiato. Tuttavia, una volta accertato che il minore si trovava fermo accanto alla madre e che quest'ultima lo aveva previamente richiamato all'attenzione avendo percepito la manovra di retromarcia dell'autovettura, la sentenza non individua quale concreta condotta del minore o della madre abbia contribuito alla verificazione dell'investimento, né spiega per quale ragione l'utilizzo della bicicletta all'interno dell'area condominiale abbia conservato un'effettiva rilevanza eziologica rispetto all'evento poi concretamente verificatosi. Il concorso causale è stato così desunto non dall'accertamento di uno specifico comportamento concorrente nella dinamica del sinistro, ma dalla mera esistenza di una situazione potenzialmente pericolosa, reputata in astratto idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 1227 c.c., senza che ne sia stata chiarita l'effettiva incidenza causale rispetto al danno concretamente prodottosi.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Attinta da censura è la statuizione del Tribunale che, nel confermare il concorso di colpa attribuito alla madre del minore, ha ritenuto non dimostrato che l'area in cui si verificò il sinistro fosse sottratta alla circolazione dei veicoli e ha valorizzato la mancanza di elementi istruttori circa le caratteristiche dello spazio condominiale, reputando non sufficienti a fondare una diversa ricostruzione le dichiarazioni del teste Bu.Ug. La tesi dei ricorrenti è che il Tribunale abbia proceduto ad una valutazione illogica, contraddittoria e parziale del materiale probatorio, estrapolando singoli passaggi della deposizione testimoniale e omettendone una considerazione complessiva. Sostengono che il teste aveva confermato la prospettazione attorea, riferendo che il minore si trovava fermo sulla bicicletta accanto alla madre e che quest'ultima lo aveva previamente avvertito della manovra di retromarcia dell'autovettura, mentre le circostanze concernenti la conformazione dell'area e la destinazione dello spazio non erano state oggetto di ulteriori richieste di chiarimento da parte del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto la deposizione sufficientemente completa ai fini della decisione. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe pertanto svalutato arbitrariamente le risultanze testimoniali e omesso di apprezzare unitariamente il quadro istruttorio, pervenendo così ad una erronea conferma del concorso di colpa.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui non poteva ritenersi integralmente superata la presunzione di corresponsabilità, essendo configurabile un concorso causale della condotta della madre del minore nella produzione dell'evento dannoso. La tesi dei ricorrenti è che il Tribunale abbia omesso di considerare una circostanza decisiva emersa dalle allegazioni attoree e confermata dall'istruttoria testimoniale, ossia che, al momento dell'impatto, il minore si trovasse fermo sulla bicicletta accanto alla madre dopo essere stato da questa richiamato all'attenzione. Sostengono che tale dato fattuale, non contestato e riscontrato dalla deposizione del teste Bu.Ug., avrebbe dovuto escludere qualsiasi efficacia causale della condotta del minore e della madre nella verificazione del sinistro, imponendo di ricondurre l'evento esclusivamente alla manovra di retromarcia eseguita dall'autovettura condotta da Si.Ad. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe invece trascurato tale circostanza, attribuendo rilievo a elementi estranei alle modalità concrete di verificazione del sinistro e pervenendo così ad una erronea conferma del concorso di responsabilità.
Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
All'accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, consegue lacassazione in relazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasiforma, ai sensi dell'art. 52 del dlgs. n. 196/2003, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e di Li.Fa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone l'oscuramento dei dati personali nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2026.