Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 07/10/2026 (ud. 14/04/2026) n. 26355
(Presidente: P. D’Ascola; Relatore: F. Amendola)
FATTI DI CAUSA
In seguito al fallimento dell’impresa edile T. s.r.l., la Cassa Edili della Provincia di ….. chiese l’ammissione al passivo per vari crediti, tra i quali: «in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: € 13.944,86 quale contributo per il fondo di previdenza dovuto per i mesi da ottobre 2018 a novembre 2019».
La Cassa, quale ente paritetico territoriale istituito per attuare le previsioni del contratto collettivo nazionale, agì in virtù di un accordo stipulato il 15 gennaio 2003 dalle parti sociali che la legittimava a riscuotere somme destinate al finanziamento del Fondo di previdenza complementare Prevedi e che la società fallita non aveva versato per una pluralità di lavoratori.
Lo stato passivo del fallimento venne approvato dal giudice delegato con l’ammissione del credito nella misura indicata, ma senza il privilegio richiesto.
In seguito a ricorso ex art. 98 l. fall. della Cassa, il Tribunale di Reggio Emilia, nel contraddittorio instaurato con il Fallimento resistente, ha rigettato l’opposizione volta ad ottenere il privilegio negato.
Il Tribunale - con il decreto qui impugnato – ha disatteso la tesi prospettata dall’opponente secondo cui il credito per i contributi dovuti alla previdenza
integrativa rappresenterebbe una parte della retribuzione mensile e, quindi, dovrebbe godere del medesimo privilegio; ha ritenuto, sulla scorta di precedenti di legittimità, che «tali crediti abbiano natura chirografaria e non siano assistiti da alcun privilegio, né quello di cui all’art. 2754 c.c., in quanto non sono dovuti ex lege ma trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva, né tantomeno quello di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., poiché originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest’ultimo da un nesso di corrispettività, hanno natura previdenziale e non retributiva».
Avverso tale pronuncia, la soccombente Cassa Edili della Provincia di ….. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, la Curatela del Fallimento T. S.r.l.
Dopo infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza innanzi alla Sezione Lavoro della Corte, preceduta dalle memorie delle parti.
All’esito, il Collegio, con ordinanza n. 22066 del 31 luglio 2025, ha rimesso gli atti per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La Prima Presidenza ha poi disposto in conformità ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.
L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato le conclusioni di rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., e del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, oltre che delle norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti di lavoro degli edili ed il Fondo Prevedi; viene criticato il decreto impugnato nella parte in cui non ha ammesso al passivo del fallimento, in privilegio, la somma di euro 13.944,86 quale dovuta a titolo di mancato pagamento del contributo al fondo di previdenza complementare istituito su base negoziale, «giudicando erroneamente che tali crediti non abbiano natura retributiva, o almeno nella parte in cui non concede il privilegio, fra le somme destinate al Fondo Prevedi, sulle somme decurtate dallo stipendio dei lavoratori (c.d. contributo del lavoratore), sulle somme che avrebbero dovuto essere versate in sostituzione dell'accantonamento del t.f.r. e sulla parte dello stipendio che volontariamente il lavoratore abbia deciso di destinare al Fondo Prevedi (c.d. contributo volontario)».
La censura pone la questione dell’applicabilità ai crediti litigiosi dell’art. 2751bis c.c., inserito dall’art. 2 della l. 29 luglio 1975, n. 426, che, rubricato «Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane», concede il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti, al n. 1), «le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; […]».
Nella specie, dunque, si controverte sul se i crediti ammessi al passivo del fallimento del datore di lavoro siano da considerare, ai fini del riconoscimento del privilegio, «retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato».
Con l’ordinanza n. 22066/2025, la Sezione Lavoro ha rimesso la questione muovendo da un duplice dato incontroverso in causa.
In primo luogo, non viene contestata la legittimazione della Cassa Edili della Provincia di ….. - ente paritetico istituito per attuare le previsioni del contratto collettivo nazionale - a riscuotere per i lavoratori i contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo Prevedi, fondo pensione negoziale istituito sulla scorta dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei successivi accordi conclusi tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori operanti nel settore dell’edilizia.
Inoltre, è pacifica la natura composita dei crediti vantati, in quanto la somma non versata dal datore di lavoro e destinata al fondo per implementare prestazioni previdenziali si compone di una pluralità di elementi: il contributo del lavoratore, corrispondente alla somma decurtata dalla sua retribuzione nella misura dell’1% o dell’1,1%, cui può aggiungersi un ulteriore contributo volontario; il contributo del datore di lavoro, che consiste in un importo equivalente alla somma prelevata dalla retribuzione del lavoratore, dovuto sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva; gli importi corrispondenti all’accantonamento per il trattamento di fine rapporto maturando che il lavoratore ha deciso di conferire al fondo complementare.
Al fine di delibare la natura retributiva o meno dei crediti in contesa, l’ordinanza di rimessione ripercorre gli approdi salienti della giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto rappresentato da Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4684, che ha affermato la natura previdenziale, e non retributiva, dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, con conseguente esclusione degli stessi dalla base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Affermazione della natura previdenziale dei contributi alla previdenza complementare che ha avuto seguito non solo in diverse decisioni delle Sezioni civili della Corte (ad ex.: Cass., Sez. I, 5 ottobre 2015, n. 19792; Cass., sez. lav., 14 giugno 2017, n. 14758), ma anche presso le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 20 marzo 2018, n. 6928; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16084), sebbene avuto riguardo a fattispecie concrete eterogenee.
L’ordinanza, tuttavia, rileva come, per i convergenti enunciati contenuti in due precedenti di questa Corte, l’uno adottato dalla Sezione I (Cass., 7 giugno 2023, n. 16116) e l’altro dalla Sezione Lavoro (Cass., 28 giugno 2023, n. 18477), la complessa materia sia stata oggetto di rivalutazione nel senso della natura retributiva del credito per versamenti al fondo complementare rimasti inadempiuti dal datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale.
In particolare, Cass. n. 18477/2023 cit., all’esito di un’articolata motivazione, ha enunciato il principio secondo cui, «fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo Pensione Complementare».
Orientamento che ha avuto seguito in diverse pronunce (Cass., Sez. Lav., 26 aprile 2024, n. 11198; Cass., Sez. Lav., 28 gennaio 2025, n. 1935 e n. 1951; Cass., Sez. Lav., 18 febbraio 2025, n. 4265; Cass., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20132).
Tuttavia, l’ordinanza interlocutoria, segnalando la divergenza con le decisioni di segno contrario (in particolare, Cass. n. 19792/2015 cit., ma v. pure Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2406), ha ravvisato l’esigenza di sottoporre il nuovo corso al vaglio delle Sezioni Unite, onde verificarne la coerenza con gli arresti che hanno affermato la natura previdenziale della contribuzione ai fondi pensione e al fine di fugare incertezze nel settore cruciale della previdenza complementare, tanto più ove le questioni si intersechino con il diritto delle procedure concorsuali.
L’indagine sulla natura retributiva o non retributiva dei crediti traenti origine dai rapporti obbligatori instaurati con l’adesione alle forme di previdenza dei fondi complementari, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 1, c.c., non può prescindere da una preliminare e sintetica ricognizione della cornice normativa rappresentata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entro la quale si colloca la denuncia di violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., formulata da parte ricorrente.
La disciplina del citato decreto, sulla base della legge 23 agosto 2004, n. 243, si inserisce nell’evoluzione delle scelte legislative di sostegno alla previdenza complementare, interpretate da una costante giurisprudenza costituzionale nell’alveo dell’art. 38, comma 2, Cost., in «collegamento funzionale» con la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 218/2019; in precedenza: Corte cost. n. 393/2000; Corte cost. n. 319/2001).
Dopo il primo intervento attuato con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», la riforma del 2005 è stata letta anche in dottrina come una stagione di consolidamento di un modello fondato sulla concorrenzialità delle forme pensionistiche, in una fase in cui vi era l’esigenza di compensare la riduzione di effettività della tutela previdenziale pubblica con un secondo pilastro, nell’ambito di un sistema unitario.
Sin dal comma 1 dell’art. 1, d.lgs. n. 252/2005, si conferma che la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ha il «fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale», in continuità con quanto già sancito dall’art. 1 del precedente d.lgs. n. 124/1993.
Per quanto è utile trarre dal vasto articolato del d.lgs. n. 252/2005 ai fini che qui rilevano, tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sono in primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici, che possono aderire in modo individuale o collettivo (art. 2, comma 1, lettera a). Le forme pensionistiche possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e tali fonti stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale (art. 3, commi 1 e 3).
In ordine ai canali di finanziamento, e con specifico riferimento alle forme istituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8, comma 1). Sono queste le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11 del decreto.
Ferma restando la facoltà per i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a loro carico, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi; gli accordi possono anche stabilire «la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» (art. 8, comma 2). I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo entro un tetto massimo (art. 8, comma 4).
Il conferimento del TFR maturando comporta l’adesione alle forme pensionistiche complementari e può avvenire con modalità esplicite o con modalità tacite (art. 8, comma 7). L’adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (art. 8, comma 10).
Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 del d.lgs. citato. Il comma 2 vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, ma il comma 7 lascia la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata. Inoltre, è fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del Fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale (art. 14, comma 1), e, anche per incentivare la partecipazione dei lavoratori, è prevista la cd. «portabilità» dell'intera posizione individuale, e cioè la facoltà del suo trasferimento ad un'altra forma di previdenza complementare (art. 14, comma 6).
L’art. 16 del decreto legislativo regola il regime contributivo dei versamenti alla previdenza complementare mentre l’art. 17 si occupa del regime tributario agevolato delle forme pensionistiche complementari.
5. In questo quadro, occorre evidenziare che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005, testualmente prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato «mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando».
La disposizione non contempla una fonte unitaria e indifferenziata di finanziamento della previdenza complementare, ma distingue espressamente tre canali. La tripartizione non è meramente descrittiva ma riflette la diversa genesi giuridico-economica delle singole poste, originate da rapporti obbligatori concorrenti.
Unica è solo la destinazione finale delle somme che, nella fisiologia dei rapporti, alimentano la previdenza complementare del lavoratore.
Tuttavia, nel caso di inadempimento datoriale, occorre tenere conto della fonte di ciascun credito, che implica un diverso regime giuridico quanto a natura, retributiva o meno, delle somme pretese e conseguente collocazione concorsuale.
Pertanto, vanno distinti: a) i crediti derivanti dal mancato versamento degli accantonamenti del TFR maturando, che il lavoratore abbia deciso di destinare ad un fondo complementare; b) i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore, che sempre volontariamente abbia deliberato di far confluire nel fondo; c) i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e nascenti da obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva istitutiva di forme di previdenza complementare.
6. In tale prospettiva non è dubitabile che, in coerenza con una consolidata giurisprudenza, le somme che il datore è obbligato ad accantonare ai sensi dell’art. 2120 c.c. e che il lavoratore ha scelto di conferire a forme di previdenza complementare abbiano natura retributiva.
Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha «carattere retributivo e sinallagmatico» e «costituisce istituto di retribuzione differita» (così Cass., Sez. Lav., 22 settembre 2011 n. 19291; v. anche Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2005, n. 16549, secondo cui il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2003, n. 19309, parla di quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dalla risoluzione del rapporto di lavoro). Il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.
Anche secondo la Corte costituzionale, il TFR, per la sua struttura, costituisce una prestazione di natura retributiva con funzione in senso lato previdenziale, perché destinata a realizzare un risparmio forzoso, in modo che la disponibilità delle somme sia poi utile ad assistere il lavoratore nelle fasi critiche che seguono la cessazione del rapporto di lavoro (v. Corte cost. n. 258/2022; Corte cost. n. 159/2019). Pure questa Corte si esprime nei termini di una prestazione di natura retributiva con «funzione in senso lato previdenziale» (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1989, n. 1891; Cass., 9 novembre 1990, n. 10806).
Così come per il TFR, non può negarsi che anche i contributi a carico del lavoratore, che questi abbia deciso di destinare alla previdenza complementare, autorizzando il datore di lavoro a versare le somme corrispondenti alla percentuale stabilita direttamente al fondo pensione indicato, costituiscano una quota della retribuzione, sebbene anch’essa destinata ad una funzione previdenziale.
La quota, quale parte della retribuzione, è originariamente in diretta relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e laddove il lavoratore non aderisse, liberamente e volontariamente, alla previdenza complementare quella somma sarebbe comunque dovuta, quale corrispettivo che ha la sua fonte immediata nel contratto di lavoro.
Nel caso in cui il dipendente aderisca e il datore, pur trattenendo in busta paga il contributo a carico del lavoratore, non provveda al versamento al fondo pensione indicato, nel momento patologico in cui si realizza l’inadempimento viene in rilievo l’ontologica natura retributiva della risorsa che il datore non ha provveduto a trasferire.
Sino a quando il vincolo di destinazione impresso con l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare non è attuato mediante il versamento datoriale al fondo pensione, la causa retributiva della provvista non viene meno e la quota a carico del lavoratore resta una porzione di retribuzione già maturata, soggetta alla tutela privilegiata che le è propria.
Pertanto, sia per gli accantonamenti del TFR sia per i contributi a carico del lavoratore, mancando il versamento da parte del datore di lavoro, i crediti che ne derivano conservano la natura retributiva e ad essi dev’essere attribuito il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
7. A diverso esito conduce l’indagine in ordine ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a forme di previdenza complementare a carico del datore di lavoro.
Tale contributo ha la sua fonte nell’obbligo assunto dal datore sulla base della contrattazione collettiva, in relazione all’adesione del lavoratore alla previdenza complementare. Si tratta di somme aggiuntive, che il datore di lavoro si obbliga a versare al fondo pensione in ragione di un ulteriore rapporto contrattuale di fonte collettiva.
Rispetto a tali somme valgono le argomentazioni già utilizzate da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4684/2015 cit., la quale, finanche per il contesto normativo antecedente al d.lgs. n. 124/1993 e sebbene ai fini del computo degli accantonamenti alla previdenza complementare nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ne ha recisamente escluso la natura retributiva.
In continuità si sono pronunciate le Sezioni Unite con le già citate sentenze n. 6928/2018, avente ad oggetto specifico il credito derivante dal riscatto dell’intera posizione contributiva di un lavoratore affluita ad un fondo pensione integrativo in liquidazione, e la n. 16084/2021 cit., in cui in controversia vi era il trattamento pensionistico erogato dal medesimo fondo pensione in liquidazione.
Invero, gli accantonamenti datoriali in esame non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, con un passaggio di ricchezza nel patrimonio disponibile dello stesso, ma sono destinati a garantire la funzione previdenziale del trattamento integrativo. L’obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto a quello pubblico. Il beneficio derivante al lavoratore non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dal trattamento integrativo che, sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia manca un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, tanto che, nella fisiologia dei rapporti, il lavoratore interessato non può pretendere che l’accantonamento datoriale sia a lui corrisposto, ma solo che sia versato al fondo che poi è onerato dell’erogazione della relativa prestazione, ove maturino condizioni e requisiti previsti.
Vale, poi, aggiungere che, se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, l’obbligazione contributiva del datore di lavoro non sussiste in quanto il presupposto dell’esistenza di quella obbligazione è appunto l’adesione del lavoratore al fondo pensione.
L’opzione ermeneutica qui ribadita è stata, già a suo tempo, influenzata decisivamente dalla giurisprudenza costituzionale che, a partire da Corte cost. n. 421/1995, ha ritenuto che, dopo la legge delega n. 421/92, attuata dal d.lgs.n. 124/93, «le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale», potendo e dovendo formare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica (in conformità: Corte cost. n. 178/2000; Corte cost. n. 393/2000; Corte cost.
n. 191/2001; Corte cost. n. 121/2002).
Il fatto che l’obbligo datoriale postuli l’esistenza di un rapporto di lavoro e l’adesione del lavoratore ad una forma pensionistica complementare non è sufficiente a conferire al contributo datoriale una causa retributiva in senso proprio; tale presupposto opera, piuttosto, come occasione genetica dell’obbligo aggiuntivo di fonte collettiva, non come corrispettivo immediato equiparabile a quanto versato per l’opera subordinata prestata da qualsiasi dipendente dell’impresa.
La titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio in capo al lavoratore, che destina il versamento al fondo pensione designato, non muta, quindi, la sostanza di obbligazione datoriale non retributiva.
Per gli importi dovuti a tale titolo, pertanto, ove non versati dal datore di lavoro, non può essere riconosciuto il privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751bis, n. 1, c.c.
Per completezza espositiva, occorre a tal proposito rammentare che, per giurisprudenza pacifica, alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi di previdenza complementare non è neanche applicabile il regime del privilegio previsto dagli artt. 2753 e 2754 c.c., operante esclusivamente per i contributi della previdenza sociale obbligatoria (in argomento, diffusamente, Cass., Sez. Un., n. 16084/2021 cit.).
8. La suddivisione affermata, oltre che nella sostanza giuridica ed economica della vicenda disciplinata, trova conferma nell’art. 16 dello stesso d.lgs. n. 252/2005 che regola il trattamento contributivo dei versamenti alla previdenza complementare.
Mentre per «tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore», resta fermo «l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza», di contro, «sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».
Quindi, le quote di retribuzione destinate alla previdenza complementare dovute dal lavoratore restano soggette alla contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio, invece sulle contribuzioni dovute dal datore di lavoro, pur destinate alla comune finalità di previdenza complementare, è applicato un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.
Nel diritto positivo trova riscontro la suddivisione: da una parte, le somme a carico del lavoratore costituiscono retribuzione e quindi vengono assoggettate al regime contributivo che è previsto per ogni emolumento retributivo; dall’altra, vi sono le somme a carico del datore di lavoro, assoggettate a un regime diverso e peculiare rappresentato dal contributo di solidarietà del 10 per cento.
Tale disciplina si giustifica perché la destinazione previdenziale complementare non muta la natura retributiva delle somme a carico del lavoratore, mentre per i contributi datoriali il legislatore ha previsto un regime speciale, sostitutivo della contribuzione ordinaria e funzionale al sostegno del secondo pilastro previdenziale, secondo le indicazioni promananti anche dalla giurisprudenza costituzionale poc’anzi richiamata.
Se la stessa legge tiene separato, sul piano così rilevante del regime della contribuzione pubblica, da una parte quanto è a carico del lavoratore e dall’altra quanto è a carico del datore, riconoscendo l’ontologica diversità delle poste, non vi è ragione per imporre in sede concorsuale una omogeneità della natura del credito che lo stesso sistema positivo non conosce.
Con le precisazioni svolte, può essere condiviso l’orientamento espresso da questa Corte con le citate sentenze n. 16116/2023 e n. 18477/2023, entrambe aventi come oggetto specifico crediti per il TFR conferito dal lavoratore ad un fondo complementare (in precedenza, v. anche Cass., Sez. Lav., 15 febbraio 2019, n. 4626 e Cass., Sez. I, 10 settembre 2021, n. 24510), le quali hanno misurato la complessa tematica sul campo delle procedure d’insolvenza.
La premessa è che il fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 78, secondo comma l. fall. (attualmente: art. 183, comma 2, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), comporta lo scioglimento del contratto di mandato con cui questi abbia assunto nei confronti del lavoratore l’obbligo di accantonare e versare al fondo le risorse di matrice retributiva destinate alla previdenza complementare, e cioè le quote trattenute sulla retribuzione del lavoratore e gli accantonamenti del TFR maturando.
Salvo che dall’istruttoria emerga che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, abbiano attuato una cessione del credito in favore del fondo complementare, lo scioglimento del rapporto di mandato determina il ripristino della titolarità, in capo al lavoratore, della legittimazione ad insinuarsi nello stato passivo per il recupero delle somme, aventi natura retributiva, non versate dal datore di lavoro al fondo designato.
Resta invece fermo che, quando il datore di lavoro effettui regolarmente il versamento delle somme al fondo complementare – si tratti di accantonamenti del TFR maturando o di contributi a carico del lavoratore ovvero di contributi a carico del datore - il rapporto giuridico che si alimenta, una volta attuato il vincolo di destinazione, è quello instaurato direttamente tra detto fondo e il lavoratore «aderente»; pertanto, le «prestazioni» di cui egli è «beneficiario» e creditore nei confronti del fondo pensione hanno natura di diritto a una prestazione previdenziale, frutto dell’investimento confluito in «posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari», suscettibili di «portabilità» e «riscatto».
L’esegesi accolta, che riconosce il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., ai crediti derivanti dalle somme non versate dal datore di lavoro per i contributi trattenuti sulla retribuzione del lavoratore e per gli accantonamenti del TFR conferito al fondo, appare imposta anche dal fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento.
Occorre, infatti, scongiurare l’evenienza che il lavoratore che destina il TFR e una quota parte della sua retribuzione alla previdenza complementare venga privato di quel privilegio invece riconosciuto al dipendente della stessa impresa, insinuato nella medesima procedura fallimentare, che non abbia effettuato tale scelta per analoghe poste creditorie.
Una diversa interpretazione, oltre ad ingenerare dubbi di legittimità costituzionale per la possibile violazione dell’art. 3 Cost., arrecherebbe, per la sua portata disincentivante, un vulnus alla ratio che anima l’intera disciplina di sostegno alla previdenza complementare.
La medesima disparità di trattamento non è invece ipotizzabile rispetto al contributo gravante sul datore di lavoro, per il quale è stata esclusa la natura retributiva e, con essa, il correlativo privilegio. Se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, infatti, tale contributo non è dovuto; rispetto a questa specifica posta, dunque, l’ipotesi del lavoratore non aderente non può fungere da tertium comparationis, perché non è omogenea la condizione di partenza.
Dal punto di vista della coerenza sistematica, occorre sottolineare che l’eventuale perdita dei contributi a carico del datore di lavoro, sprovvisti di privilegio, risulta comunque oggetto di tutela ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, quale norma di salvaguardia a chiusura delle disposizioni in materia adottata in attuazione dell’art. 8 della direttiva 80/987/CEE, la quale prevedeva che gli Stati membri garantissero le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori in caso di insolvenza dei datori di lavoro, per quanto riguarda i diritti derivanti da prestazioni previste dai «regimi complementari di previdenza».
Proprio contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura concorsuale dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia (v. art. 5, comma 1, d.lgs. n. 80/1992).
In base al comma 2 dell’art. 5, nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, «ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi».
Il comma 3 aggiunge: «Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2».
Dalla disciplina richiamata si ricava, oltre alla speciale forma di garanzia pubblica per i mancati versamenti alla previdenza complementare del datore di lavoro insolvente, la conferma - di decisivo rilievo sistematico già segnalato dalla giurisprudenza di questa Corte - che l’inadempimento datoriale legittima il lavoratore ad insinuarsi nel passivo del fallimento, quale passaggio ineludibile per richiedere l’intervento integrativo del Fondo di garanzia per i contributi omessi (come pure confermato dalla prassi amministrativa, v. circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008).
Infatti, dal testo delle disposizioni emerge con chiarezza che il lavoratore è creditore e ha diritto di vedere riconosciute le pretese derivanti dal mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare in sede concorsuale. In caso di insoddisfazione totale o parziale nell’ambito della procedura di riferimento, egli può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia per integrare presso il fondo pensione cui aderisce i contributi omessi. Si tratta dunque di un diritto di cui è titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che, in caso di fallimento di quest’ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiedere l’intervento del Fondo di garanzia; ove detto Fondo effettui il pagamento presso la gestione di previdenza complementare interessata, «è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi» (cfr. Cass. n. 16116/2023 cit.).
12. Non muta i termini della questione complessiva la peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, che vede in azione la Cassa Edili della Provincia di …., la quale è già stata ammessa al passivo del Fallimento per l’intera misura del credito preteso, controvertendosi in questa sede esclusivamente del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.
La Cassa ricorrente, ente paritetico istituito per attuare le previsioni del contratto collettivo nazionale, ha agito per crediti dei lavoratori e per il privilegio ad essi relativo, in virtù di accordi stipulati dalle parti sociali che la legittimavano a riscuotere dai datori di lavoro le somme destinate al finanziamento del Fondo di previdenza complementare Prevedi.
Nella giurisprudenza di questa Corte non si dubita che per gli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro nel settore dell’edilizia, costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), la Cassa Edile, chiamata ad erogarli poi ai lavoratori alle scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, assume il ruolo di soggetto intermediario nell’erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa, tanto che «la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare» (in termini: Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20390, con la giurisprudenza ivi citata: Cass. n. 26324/2006; n. 6869/2012; n. 10140/2014; cui adde: Cass. n. 670/2018).
La stessa giurisprudenza ha cura di precisare che diverso è il caso dei contributi diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali, contributi che esulano dall’oggetto della controversia all’attenzione del Collegio e per i quali i precedenti richiamati escludono l’applicabilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Nella specie, è pacifica la legittimazione del soggetto collettivamente deputato dalle parti sociali alla riscossione e al successivo riversamento al Fondo Prevedi, tanto che la Cassa, senza gravame sul punto, è stata ammessa al passivo fallimentare per l’intero credito. Tale legittimazione non determina, tuttavia, un’omogeneizzazione del titolo sostanziale degli importi da esigere: nel concorso, il rango del credito segue la causa originaria della singola posta creditoria.
13. Da ultimo, occorre dare conto del monito formulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 15 luglio 2021.
La Corte ha dovuto affrontare il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.lgs. n. 252/2005, in particolare nella parte in cui non sarebbe stata attuata la previsione della legge di delegazione n. 243/2004, contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera e, n. 8, che aveva assegnato al legislatore delegato il compito di «definire le modalità e i criteri per garantire la contitolarità in capo ai fondi pensione e agli iscritti del diritto alla contribuzione e del diritto al Trattamento di fine rapporto (TFR) versati».
Il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte che impone di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda la cessione di un credito futuro o una delegazione di pagamento (Cass. n. 4626/2019 cit.), ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dal giudice rimettente, imputando al medesimo, in particolare, di aver prospettato «lo snaturamento della delega nella sua interezza, senza, tuttavia, dar conto delle più ampie finalità impresse alla riforma, volta a incrementare i flussi di finanziamento destinati alle forme pensionistiche complementari e a garantire una più elevata copertura previdenziale, in modo da affiancare il sistema obbligatorio pubblico, in attuazione dei princìpi enunciati dall’art. 38 Cost.», evocando così la propria giurisprudenza richiamata anche in questa sede.
Tuttavia, la Corte costituzionale non ha mancato di osservare che «la materia, assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore, chiamato a risolvere le aporie che pur emergono dalle questioni oggi scrutinate».
Il legislatore è di recente intervenuto con l’art. 1, commi 199-205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, modificando anche l’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.
Le innovazioni riguardano diversi profili relativi ai meccanismi di adesione alle forme di previdenza complementare, al finanziamento, alla circolazione delle posizioni individuali e alla disciplina delle prestazioni, ma non affrontano direttamente la questione sottoposta all’esame di questa Corte.
L’intervento conferma, piuttosto, la scelta ordinamentale di sostegno e promozione della previdenza complementare, secondo una direttrice di accentuata canalizzazione delle risorse verso il secondo pilastro, facendo perno sulla capacità di finanziamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori.
Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., deve essere enunciato il seguente principio di diritto:
«Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro».
Sulla base del principio enunciato, il ricorso deve essere accolto nei sensi precisati dalla motivazione che precede, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito: previa individuazione quantitativa delle singole fonti del credito già ammesso al passivo del fallimento, riconoscerà il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., ai crediti derivanti dalle somme non versate dall’impresa edile T. s.r.l. per gli importi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori e per i conferimenti del TFR da costoro destinati al Fondo pensione Prevedi, restando invece escluso tale privilegio per i crediti derivanti dall’omesso versamento dei contributi a carico dell’impresa.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 14 aprile 2026.
Il Cons. est.
Fabrizio Amendola
Il Presidente
Pasquale D’Ascola