TFR – Fondo di tesoreria INPS – Omesso versamento – Ammissione al passivo – Legittimazione del lavoratore

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.26356 del 07/10/2026

Pubblicato il
Trattamento di fine rapporto – Fondo di tesoreria INPS – Art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006 – Retribuzione differita – Quote di TFR – Datore di lavoro con almeno cinquanta dipendenti – Omesso versamento – Liquidazione giudiziale – Ammissione al passivo – Legittimazione attiva del lavoratore – Legittimazione passiva del datore di lavoro

Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.” (Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che nel caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito).

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Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 07/10/2026 (ud. 14/04/2026) n. 26356

(Presidente: P. D’Ascola; Relatore: C. Ponterio)

Fatti di causa

F. ha citato in giudizio l’Inps ed ha premesso: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa C. a.r.l., cessionaria di ramo di azienda della I. Source spa, precedente datrice di lavoro; che la Cooperativa C. a.r.l. si era assunta l’obbligo di pagare il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato alle dipendenze della cedente; che alla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria era creditore di euro 10.061,11 per il trattamento di fine rapporto e residue differenze retributive, come accertato con decreto ingiuntivo del tribunale di Reggio Calabria dell’11.9.2012 dichiarato esecutivo in assenza di opposizione; che rimasta infruttuosa l’esecuzione azionata, aveva proposto istanza di fallimento della Cooperativa C.; nel frattempo aveva ricevuto dal Consorzio M., cui aderiva la Cooperativa C., euro 4.113,94, e dal Fondo di tesoreria euro 4.178,10, restando creditore di euro 1.769,06, somma comprensiva del residuo di t.f.r. transitato dalla cedente alla cessionaria nonché del t.f.r. maturato alle dipendenze di quest’ultima, pari ad euro 697,30; in data 4.4.2018 aveva proposto domanda all’Inps per ottenere il pagamento del residuo t.f.r. dal Fondo di garanzia; la domanda era stata respinta dall’Istituto e parimenti era stato rigettato il ricorso al Comitato provinciale Inps.

Il tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda e condannato l’Inps, adito come Fondo di garanzia, al pagamento del residuo di t.f.r.

Sulla quota di t.f.r. maturato presso la I. Source spa, il tribunale ha respinto la tesi dell’Inps, che sosteneva la possibilità di ricorso al Fondo di garanzia solo dopo l’escussione dei debitori solidali - individuati nella cedente I. Source e nel cessionario Consorzio cui aderiva la Cooperativa C. - richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 9.6.2014, n. 12971, conforme all’orientamento già espresso da Cass. 8.3.2011, n. 5494 e Cass., 19.12.2005, n. 27917), secondo cui la corresponsione del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia, di cui alla legge n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.

Sulla quota di t.f.r. maturato presso la C., il primo giudice ha riconosciuto che, in caso di omesso versamento delle quote al Fondo di tesoreria, l’obbligo di corrispondere il t.f.r. resta in capo al datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore di accesso al Fondo di garanzia.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 39 del 2024, ha respinto l’appello dell’Inps confermando la pronuncia di primo grado.

La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha respinto il terzo motivo di impugnazione dell’Inps e ribadito che la prestazione del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia è soggetta soltanto ai requisiti di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, nella specie tutte sussistenti, non richiedendosi che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo di tesoreria.

Avverso la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte privata ha depositato controricorso.

La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, in esito alla quale è stata pronunciata ordinanza interlocutoria per il contrasto creatosi all’interno della Sezione lavoro sulla natura retributiva oppure contributiva delle quote di t.f.r. che, a far data dall’1 gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria, istituito dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 755 e ss.

In vista della odierna udienza, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare la natura retributiva degli accantonamenti destinati al presso il Fondo di tesoreria. L’Inps ha comunicato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Inps deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 27 del d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 e s.m.i., dell’art. 1703 c.c., dell’art. 2615, secondo comma, c.c., con riferimento all’art. 2112 c.c., per avere la Corte di appello sostenuto che il Consorzio potesse stipulare il contratto di cessione con effetti diretti nei confronti della Cooperativa C.. Secondo l’Inps, si sarebbe realizzata una fattispecie contrattuale diversa dal trasferimento d’azienda, qualificabile in termini di sub derivazione del contratto di appalto.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Istituto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2615, secondo comma c.c., e dell’art. 2 della legge n.297 del 1982, con riferimento all’articolo 2112 c.c. e censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che sussistesse un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale da parte del lavoratore.

Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Inps deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 755, 756, 757, della legge n. 297 del 2006, dell’art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nonché del combinato disposto degli artt. 442, 443 c.p.c. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale posto a carico del Fondo di garanzia una prestazione di pertinenza del Fondo di tesoreria, in assenza peraltro di una domanda amministrativa dell’assicurato a quest’ultimo Fondo per il pagamento del t.f.r. L’Istituto richiama la sentenza di legittimità n. 25035 del 2023 che ha riconosciuto al t.f.r., maturato dal 1° gennaio 2007, natura di vera e propria prestazione previdenziale ad esclusivo carico del Fondo di tesoreria ed assume che nessuna somma potrebbe essere richiesta all’Inps per il tramite del Fondo di garanzia che assicura unicamente la quota di t.f.r. accantonata in azienda.

La questione oggetto di contrasto origina dal terzo motivo di ricorso e concerne la natura retributiva oppure contributiva degli accantonamenti del t.f.r. che, ai sensi dell’art. 1, commi 755 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria, in mancanza di destinazione della quota alla previdenza complementare. L’adesione all’una o all’altra tesi determina la qualificazione del t.f.r., rispettivamente, come retribuzione differita oppure prestazione previdenziale, condizionando l’esatta individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio il quale intercorre in un caso tra datore e lavoratore e nell’altro caso tra Istituto di previdenza e datore di lavoro; con significative ricadute di ordine sistematico sulla legittimazione del lavoratore o dell’Inps ad agire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, sul regime prescrizionale applicabile, sulle sorti del Fondo di garanzia.

Nel regime ordinario antecedente alla istituzione del Fondo di tesoreria, le quote di t.f.r. erano interamente accantonate presso il datore di lavoro per tutti i dipendenti ed a prescindere dal numero degli occupati.

Al fine di garantire l'effettività del diritto al t.f.r. e di apprestare un’adeguata tutela contro il rischio di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in attuazione degli obblighi di armonizzazione eurounitari sanciti dalla direttiva 80/987/CE, ha istituito un meccanismo di tutela previdenziale, il Fondo di garanzia gestito dall’Inps, alimentato da una contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, commisurata alla retribuzione imponibile mensile. In ipotesi di insolvenza, l’art. 2 cit. attribuisce al lavoratore un diritto di credito ad una prestazione previdenziale nei confronti dell’Istituto, che si affianca al distinto e autonomo diritto di credito civilistico vantato nei confronti del datore di lavoro e si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: lo stato di insolvenza del datore di lavoro e il definitivo accertamento dell'esistenza e della misura del credito del lavoratore in sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale o, in caso di datore non fallibile, all'esito dell’infruttuoso esperimento della procedura esecutiva individuale (ex multis, Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2014, n. 12971).

Ove il datore di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali, la tutela del lavoratore si articola attraverso un preciso iter procedimentale. Il creditore istante ha l'onere di far valere il proprio credito civilistico mediante istanza di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 297 del 1982, usufruendo del collocamento in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., posto al vertice dell'ordine delle prelazioni. Il definitivo accertamento del credito in sede concorsuale costituisce il presupposto per l’accesso alla prestazione previdenziale nei limiti del quantum ammesso al passivo. Adempiuta l'obbligazione indennitaria, si perfeziona in capo all'Inps uno speciale diritto di surroga legale nella posizione del lavoratore all'interno della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge citata. L'Istituto previdenziale subentra nella medesima collocazione del lavoratore, conservando intatto il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. ai fini del concorso sul riparto dell'attivo.

In questo quadro normativo è intervenuta la legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) che, all’art. 1, comma 755, ha previso l’istituzione del «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile». Tale Fondo cd. di tesoreria è gestito «per conto dello Stato» dall’Inps e sullo stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, devono essere obbligatoriamente versati, dalle imprese con almeno cinquanta dipendenti, gli accantonamenti del t.f.r. non conferiti alla previdenza complementare.

La medesima legge finanziaria del 2007, all’art. 1, comma 749, ha differito al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», con conseguente decorrenza a partire da tale momento del termine semestrale entro cui i lavoratori dovevano scegliere se destinare o meno il t.f.r. alla previdenza complementare.

Per bilanciare la perdita degli accantonamenti per il t.f.r. attratti nel Fondo di tesoreria, il legislatore ha introdotto misure compensative a vantaggio delle imprese, sotto forma di esoneri o riduzione dei contributi: tra queste, l’esonero dei datori di lavoro dal contributo pari allo 0,20% dovuto al Fondo di Garanzia nella stessa percentuale di t.f.r. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 come modificato dall’art. 1, comma 764, della lege 296 del 2006.

Il Fondo in esame, secondo il disposto dell'art. 1, comma 755 cit., «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo» ed eroga le prestazioni secondo «il principio della ripartizione». Il successivo comma 756 ha stabilito che, «con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007», affluissero al Fondo i «contributi pari alla quota di cui all'art. 2120 cod. civ.», al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il contributo è versato mensilmente al Fondo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale, e ad esso si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Il comma 756 prosegue statuendo che «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».

Le modalità di funzionamento del Fondo sono state disciplinate con decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti per il mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. Il decreto puntualizza che l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva e che, ove ciò si verifichi, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente tale complessiva incapienza e il Fondo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare l'importo delle prestazioni per la frazione di sua competenza.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi delle problematiche connesse all’operare del Fondo di tesoreria e le decisioni in argomento, sia della Sezione lavoro e sia della Sezione fallimentare, hanno affrontato questioni giuridiche legate prevalentemente allo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Con orientamento unanime questa Corte (v. per tutte Cass., Sez. I. n. 12009 del 2018) ha riconosciuto la legittimazione del lavoratore alla domanda di insinuazione allo stato passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore - assoggettato a liquidazione giudiziale - al Fondo tesoreria, affermando che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere il t.f.r.

Nelle molteplici pronunce si è evidenziato che le disposizioni della legge n. 296 del 2006 delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il t.f.r., al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del t.f.r. è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso e agli altri enti previdenziali.

Si è affermato che l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il pagamento del t.f.r. riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato, e non anche l'effettivo versamento dei contributi dovuti al Fondo di tesoreria che costituisce, invece, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, attratto nell'onere di allegazione e di prova a carico di quest'ultimo che lo opponga come eccezione. Ciò in base al tenore letterale dell’art. 1, comma 756 cit., secondo cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore è eseguita dal Fondo «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».

Il duplice presupposto su cui si basa tale l’indirizzo è che il datore di lavoro non possa essere considerato un mero adiectus solutionis causa o un delegato ex lege del Fondo; inoltre, che in difetto di prova, da fornire in corso di causa, dell'avvenuto versamento al Fondo di tutte o di parte delle quote di t.f.r., il datore di lavoro conservi la titolarità passiva dell'obbligo di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il t.f.r. (v. in senso conforme Cass., Sez. Lav., n. 16833 del 2016; n. 16834 del 2016; n. 10355 del 2016; n. 10354 del 2016; n. 27014 del 2017; n. 6448 del 2017; n. 6361 del 2017; n. 2152 del 2018; n. 2780 del 2018; n. 24510 del 2021; n. 25838 del 2022; n. 25847 del 2022).

8.5. Un diverso gruppo di decisioni ha riguardato l’ambito applicativo dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, che, in caso di appalto di opere o di servizi, considera il committente obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Con numerose pronunce, in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, si è escluso il relativo obbligo del Fondo di tesoreria ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento ad esso delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca. Si è ribadito, in proposito, che l’onere di prova gravante sul lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del t.f.r. è limitato al fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell'impiego nei lavori appaltati), e non anche all'effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di tesoreria che integra, invece, fatto estintivo rientrante nell’onere di allegazione e prova che incombe sul committente (v. Cass., Sez. Lav., n. 27014 del 2017; n. 3884 del 2018; n. 11536 del 2019).

8.6. Le pronunce finora richiamate sottendono tutte il riconoscimento della natura retributiva delle quote di t.f.r. non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria e la corrispondente posizione debitoria del datore rispetto al diritto di credito del lavoratore, desunta dalla previsione dell’art. 1, comma 756 cit. in virtù della quale la liquidazione del t.f.r. è effettuata dal Fondo nei limiti di quanto versato «mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».

La sentenza della Sezione lavoro n. 25035 del 2023, discostandosi consapevolmente dal precedente indirizzo, ha offerto un diverso inquadramento dell’istituto introdotto dalla legge n. 296 del 2006 giungendo ad assegnare natura contributiva agli accantonamenti del t.f.r. dovuti dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria ed a qualificare come previdenziale la prestazione erogata dal medesimo Fondo.

La decisione valorizza alcuni indici testuali della disciplina normativa e tra questi, la previsione per cui il Fondo «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756». L’impiego del verbo «garantisce» lascia trasparire, secondo la lettura data, «l’intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l’unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all’art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982)» e di attrarre invece tale interesse «nell’orbita della regolamentazione pubblica», così da garantirne la tutela attraverso l’istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, la sola assistita dal principio di automaticità di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., secondo comma. Si pone poi l’accento sulla qualificazione in termini di «contributo» (art. 1, comma 756) delle somme che debbono affluire mensilmente al Fondo e sulla etichetta come «prestazioni» di quanto il Fondo eroga al lavoratore (ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. attuativo del 30 gennaio 2007), per sottolinearne l’assimilazione ed anzi l’attrazione alla materia previdenziale.

Particolare rilievo è dato nella sentenza n. 25035 alle modalità di finanziamento del Fondo, che rispondono al «principio della ripartizione» tipico delle prestazioni previdenziali, così come ai modi di funzionamento dello stesso, secondo un «meccanismo di anticipazione salvo conguaglio» con la contribuzione dovuta dal datore all’Inps, in tutto «analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità)». Ancora, si fa leva sul dato, che si reputa indicativo, per cui l’obbligo datoriale di versamento del «contributo» è assistito dalle disposizioni «in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva».

L’insieme delle previsioni riportate rende evidente, secondo la sentenza in commento, «l’intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori» e da ciò si trae la conseguenza che «il Fondo di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso».

L’orientamento espresso dalla sentenza n. 25035 del 2023 è stato ribadito, oltre che in decisioni rese nella stessa udienza (Cass. n. 25205, n. 25207 e n. 25208 del 2023), nella sentenza Cass. n. 11569 del 2024, sebbene altre pronunce, sia coeve e sia successive (Cass., sez. I., n. 16266 del 2023; Cass. Sez. Lav., n. 25025 e n. 22044 del 2023; Cass., Sez. Lav., 16928 del 2024), abbiano applicato l’orientamento più risalente, riaffermando la natura retributiva del trattamento di fine rapporto anche dopo l’istituzione del Fondo di tesoreria. Su questa scia si è pure posta, con maggiore approfondimento argomentativo, la più recente ordinanza della Sezione lavoro n. 10082 del 2025.

Questo il principio di diritto enunciato dalla citata ordinanza: «In tema di TFR per il periodo successivo all’1.1.2007, ex art. 1, commi 755 – 757 legge n. 296/2006, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, per le aziende con almeno 50 dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi del lavoratore che corrispondono ad un diritto certo e liquido la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; ne consegue che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa, né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il t.f.r. con trasferimento di essa ad esclusivo carico dell’Inps e, pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione al passivo fallimentare del datore di lavoro fallito». Nessuna implicazione può derivare dal «mero richiamo effettuato dall’art. 1, commi 755 – 757 legge n. 296/2006 delle norme in tema di “contributi” (che) non produce alcuna automatica immutazione della natura sostanziale del TFR, intesa come retribuzione differita ex art. 2120 c.c., ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato mese per mese dal lavoratore e del rafforzamento delle garanzie che ne conseguono in sede previdenziale per il lavoratore».

L’ordinanza n. 10082 del 2025 mette in risalto le ripercussioni negative, di ordine sistematico, che deriverebbero dall’attribuzione di natura previdenziale alle quote di t.f.r. dovute e non versate al Fondo di tesoreria, a cominciare dalla «falcidia della prescrizione», rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che legittimerebbe il Fondo a negare l'erogazione del t.f.r. per le quote imputabili a contributi prescritti; ciò sul presupposto per cui il principio di automaticità della prestazione, previsto dall’art. 2116 c.c., non potrebbe che operare nei limiti della prescrizione, come confermato dalla circolare Inps n. 70 del 2007. Il lavoratore non avrebbe possibilità di arginare simili effetti negativi né attraverso atti interruttivi della prescrizione, riservati all’Istituto quale unico creditore dei contributi, né ricorrendo all’azione per la costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, consentita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria «solo in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, ma non certamente per il TFR».

Il lavoratore rimarrebbe così privo di legittimazione ad agire sia nei confronti del datore di lavoro inadempiente e sia dell'eventuale committente in veste di responsabile solidale, e lo stesso Inps, dal canto suo, nell’insinuarsi nella procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro al posto del lavoratore, sarebbe esposto alla «falcidia della procedura concorsuale» in quanto titolare di un credito assistito dal privilegio di cui all’art. 2754 c.c., anziché da quello ben più favorevole previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e ordinariamente riconosciuto in sede di surroga del Fondo di Garanzia, con sensibile riduzione delle probabilità di soddisfacimento in sede di riparto. L’ordinanza segnala il rischio di tenuta costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 296 del 2006, ove interpretata nel senso della natura contributiva delle quote di t.f.r. non versate al Fondo di tesoreria, in relazione al principio di uguaglianza e di tutela previdenziale del lavoratore.

Rassegnati i principali argomenti su cui poggiano i contrapposti orientamenti giurisprudenziali all’origine del contrasto devoluto a queste Sezioni unite, occorre ora analizzare gli stessi alla luce dei canoni di interpretazione letterale, teleologica e sistematica per verificarne la rispettiva compatibilità con la natura giuridica del trattamento di fine rapporto come delineato dall’art. 2120 c.c. e con la specifica ratio del sistema di tutela approntato dal Fondo di tesoreria.

L’istituto del trattamento di fine rapporto trova il proprio fondamento positivo nell’art. 2120 c.c., il cui testo vigente è l'esito della novella recata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 sulla «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica», che costituisce l'unico intervento riformatore della fattispecie. La formulazione letterale della norma àncora geneticamente il trattamento di fine rapporto alla retribuzione e quindi alla prestazione e traccia rispetto a questa un chiaro vincolo di corrispettività.

La Corte Costituzionale ha costantemente qualificato il t.f.r. (e il trattamento di fine servizio – t.f.s.) come retribuzione differita, con conseguente sua attrazione nello spettro di tutela dell'art. 36 della Costituzione; ciò a partire dalle sentenze storiche (Corte cost., 7 gennaio 1966, n. 3 e Corte cost. 21 novembre 1973, n. 156) relative all’allora «indennità di anzianità» e fino alle più recenti pronunce (Corte cost., 19 giugno 2023, n. 130 e Corte cost., 25 giugno 2019, n. 159, che richiamano la sentenza Corte cost., 19 maggio 1993, n. 243) che hanno ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, in un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art. 2120 c.c. (v. anche Corte cost. 20 dicembre 2022, n. 258). Il giudice delle leggi ha ribadito che «la natura retributiva attira le prestazioni in esame nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., essendo l’emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana (sentenza n. 159 del 2019)»; ed è in questo segmento che si «realizza la funzione previdenziale, che […] concorre con quella retributiva».

12.2. Sulla stessa linea si è posta la giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, ha rimarcato il carattere retributivo e sinallagmatico del t.f.r. quale retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione (v. Cass., Sez. Lav., 22.9.2011 n. 19291; Cass., 5.8.2005, n. 16549; Cass. 2.3.2001 n. 3079; Cass. 8.1.2003 n. 96; Cass. 1.10.2003 n. 14657; Cass. 9.7.2004 n. 12780; Cass., sez. I, 17 dicembre 2003. n. 19309, ha parlato di quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dalla risoluzione del rapporto di lavoro), e ne ha sottolineato la funzione in senso lato previdenziale (Cass. 9 novembre 1990, n. 10806; Cass. S.U., 21 aprile 1989, n. 1891), puntualizzando che la esigibilità dei credito è rinviata al momento di cessazione del rapporto, data da cui decorre la prescrizione del diritto al t.f.r. (Cass., Sez. Lav., 6.2.2018, n. 2827; Cass. 10.2.2010, n. 3894; Cass. 23.4.2009, n. 9695; Cass. 7.4.2006, n. 8191; Cass. 20.10.2004, n. 20516). La natura retributiva di tale emolumento trova riscontro univoco nella disciplina dell'anticipazione in costanza di rapporto di lavoro, istituto che rivela il carattere disponibile del t.f.r. da parte del lavoratore.

12.3. La legge n. 296 del 2006 non interviene sulla struttura legale o sugli elementi costitutivi che definiscono il t.f.r. né modifica l'art. 2120 c.c. Al contrario, i commi 755 e 756 richiamano testualmente l'art. 2120 c.c. e quanto dallo stesso previsto, così mostrando di recepire l'istituto per come interpretato dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La riforma non riscrive il contenuto e la natura giuridica del t.f.r., ma, partendo dall’art. 2120 c.c., si limita a disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo e il flusso dei relativi accantonamenti.

Quanto alla ratio della riforma del 2006, essa, come rilevato unanimemente dalla dottrina, risiede nel sostegno alla previdenza complementare. Spostando gli accantonamenti del t.f.r. dall'azienda al Fondo di tesoreria, il legislatore ha voluto evitare che i datori di lavoro esercitassero pressioni per scoraggiare l'adesione dei dipendenti alla previdenza complementare. Al contempo, la norma ha attuato un trasferimento di risorse dal settore privato a quello pubblico, per finalità estranee alla materia previdenziale. L'art. 1, comma 756, della legge istitutiva stabilisce infatti che queste somme siano destinate al finanziamento di opere di pubblica utilità. Tale vincolo di destinazione non solo conferma la mancanza di una funzione previdenziale delle risorse trasferite, ma priva anche di valore argomentativo il richiamo al principio di ripartizione, invece valorizzato nella sentenza n. 25035.

Al riguardo, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. sentenze Poucet e Pistre, cause riunite C-159/91 e C160/91; sentenza Garcia, C-244/94; Albany, C-67/96; Cisal e Inail, C-218/00), la gestione a ripartizione assume rilievo sul piano previdenziale solo se è espressione di una funzione solidaristica interna all’ordinamento previdenziale. Tale funzione richiede che le prestazioni non siano strettamente proporzionate ai contributi versati dal singolo, non essendo a tal fine sufficiente il mero transito o pareggio dei flussi finanziari. Allo stesso modo, la Corte Costituzionale (v. per tutte la sentenza del 13 luglio 2016, n. 173) qualifica la funzione previdenziale come un sistema chiuso, in cui ogni misura assume una funzione solidaristica interna al sistema che opera in un’ottica di mutualità intergenerazionale. La circostanza per cui la legge finanziaria preveda l'impiego – seppur temporaneo – di tali somme per finalità estranee alla previdenza (quali gli investimenti in opere pubbliche) colloca dette risorse al di fuori del sistema previdenziale e delle garanzie sottese all'art. 38 Cost. Il riferimento, nella formulazione testuale della novella, al principio di ripartizione non può dirsi pertanto significativo della natura previdenziale della prestazione, mancando l'elemento caratterizzante della solidarietà intergenerazionale ma si risolve, piuttosto, nella utilizzazione di una regola contabile che impone di coprire le uscite correnti con le entrate correnti.

Sul piano della coerenza sistematica, la tenuta della tesi previdenzialistica deve essere verificata secondo due principali direttrici: l’operare del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., e il coordinamento con la tutela assicurata dal Fondo di garanzia.

Ai sensi art. 2116, comma 1, c.c., le tutele previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2114 c.c. «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative». Il principio di automaticità delle prestazioni costituisce il fulcro dell'intero sistema previdenziale, garantendo la tutela del lavoratore indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall'art. 2116 c.c., in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass., Sez. Lav., 1.12.2020, n. 27427; Cass., Sez. Lav., 14.6.2007, n. 13874; Cass., Sez. Lav., 2.2.2001, n. 160). Una simile limitazione è, ad esempio, prevista per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in relazione alle quali vige, invece, il principio di «parziale automaticità» (così Cass., Sez. Lav., 22.6.2017, n. 15589). Per queste ultime, infatti, l'art. 27, comma 2, del R.D.L. n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dal D.L. n. 267 del 1972, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativo requisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale».

15.2. La piena esplicazione del principio di cui all’art. 2116 c.c. è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela assicurata dal Fondo di garanzia. Si è in proposito rilevata l’assenza di qualsiasi previsione espressa atta a limitare il meccanismo di automaticità nonché l’esigenza di una interpretazione conforme alla funzione di garanzia del lavoratore, a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro, che l’ordinamento sovranazionale assegna all’intervento del Fondo in questione (Direttiva n. 80/987/CEE e Direttiva 2008/94/CE). Una diversa opzione, si è osservato, «vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea» (in motivazione, Cass. n. 24807 del 2025, punto 2.6 e 2.7. delle Ragioni della decisione).

15.3. La trasposizione di tali principi al Fondo di tesoreria non appare però compatibile col quadro precettivo tracciato dalla legge n. 296 del 2006.

15.4. La sentenza n. 25035 del 2023 valorizza la volontà legislativa di «garanti(re) ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.» tramite il Fondo di tesoreria. Muovendo dall'assunto secondo cui una garanzia integrale presuppone necessariamente l'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria — assistita dal principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. — la sentenza citata assegnata natura previdenziale al t.f.r. erogato dal predetto Fondo. Tuttavia, l’enfasi accordata all’uso del verbo «garantisce» appare mal posta poiché trascura quanto statuito nel prosieguo della medesima disposizione, là dove limita detta garanzia alla «quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756»; in modo analogo, il successivo comma 756 specifica che la liquidazione è effettuata dall'ente previdenziale «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro», confermando la sopravvivenza della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la parte residua.

A differenza di quanto accade per il Fondo di garanzia, la legge n. 296, nel regolamentare il Fondo di tesoreria, inserisce un chiaro vincolo di sinallagmaticità tra la provvista finanziaria e la prestazione erogabile che deroga espressamente al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. L’obbligazione del Fondo di tesoreria si configura pertanto come un’obbligazione circoscritta al quantum concretamente versato dal datore di lavoro.

15.5. Tale ostacolo testuale non appare superabile con l’argomento speso dalla sentenza n. 25035 del 2023, che pretende di riferire l’espressione suddetta «al fatto che, operando il Fondo a far data dall’1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro». In senso contrario, la dottrina ha condivisibilmente notato che il comma 756 detta una regola generale di delimitazione quantitativa dell'obbligazione del Fondo alle somme effettivamente incamerate («versamenti effettuati»). La disposizione non introduce un criterio di disciplina intertemporale, che risulterebbe assolutamente ultroneo sia perché l'inefficacia retroattiva della norma rispetto alle quote maturate prima del 2007 discende già dai principi generali sulla successione delle leggi nel tempo e sia perché i commi 755 e 756 espressamente fanno decorrere l’obbligo di versamento al Fondo neoistituito «con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007».

15.6. Se si esclude l’automaticità della prestazione erogata dal Fondo di tesoreria - e il dato testuale («limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo») non appare superabile né suscettibile di diversa lettura - la affermata natura previdenziale rimane priva di un tassello fondamentale. Dovrebbe ammettersi che il legislatore, pur assegnando alla prestazione del t.f.r. carattere previdenziale, abbia tuttavia introdotto una deroga all’art. 2116 c.c., non parziale, limitata cioè ai contributi non prescritti, ma tale da escluderne in radice l’applicazione. Una simile disciplina derogatoria, che lo stesso art. 2116 c.c. in astratto contempla («salvo diverse disposizioni delle leggi speciali»), si scontrerebbe comunque con il limite insormontabile dell’art. 38 Cost. e del principio ragionevolezza, poiché farebbe ricadere sui lavoratori subordinati il rischio dell'inadempimento datoriale all’obbligo contributivo. La tesi del t.f.r. come prestazione previdenziale finirebbe, paradossalmente, per produrre l’effetto di comprimere le garanzie del credito dei lavoratori al t.f.r., subordinando l'an e il quantum della prestazione pubblica all'effettivo adempimento dell'obbligo contributivo datoriale.

16. Un altro argomento sistematico di primario rilievo per la soluzione del contrasto devoluto a queste Sezioni unite concerne i rapporti e le forme di coordinamento tra il Fondo di tesoreria e il Fondo di garanzia. Si tratta di stabilire se, dopo l’istituzione del Fondo di tesoreria, i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti siano ancora tenuti oppure no a versare il contributo, questo sì previdenziale, al Fondo di garanzia e quale sia lo spazio di intervento di quest’ultimo.

16.1. Secondo l'indirizzo interpretativo più risalente e ripreso, da ultimo, dalla ordinanza n. 10082 del 2025, la tutela assistenziale del Fondo di Garanzia comprende anche i ratei del trattamento di fine rapporto maturati successivamente al 1° gennaio 2007 presso datori di lavoro con organico pari o superiore a cinquanta dipendenti. Resta ferma, infatti, la titolarità passiva dell'obbligazione retributiva in capo al datore di lavoro, con conseguente legittimazione ad agire del lavoratore per l'insinuazione allo stato passivo relativamente alle quote non trasferite al Fondo di Tesoreria. Il rapporto tra i due Fondi risponde ad un criterio di complementarietà in forza del quale l’intervento del Fondo di garanzia è limitato alla differenza tra il t.f.r. ammesso allo stato passivo e gli importi risultanti presso il conto della Tesoreria.

16.2. Non è inutile ricordare che nella fattispecie oggetto di causa la domanda di insinuazione allo stato passivo è limitata alla quota residua del t.f.r., dopo l’avvenuto pagamento in favore del lavoratore dei ratei che la società cedente aveva versato al Fondo di tesoreria. Quest’ultimo, nonostante le diverse posizioni assunte dall’Istituto in sede giudiziale, ha corrisposto al lavoratore soltanto le quote effettivamente versate dal datore di lavoro e null’altro (v. sentenza del tribunale p. 2, ultimo cpv. e p 6 penultimo cpv.).

16.3. La tesi sulla natura previdenziale del t.f.r. mette in crisi la coesistenza tra le due forme di tutela come finora attuata e difatti la sentenza n. 25035 considera il Fondo di tesoreria «unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi al Fondo stesso», non venendo in gioco crediti di natura retributiva del lavoratore alla cui protezione il Fondo di garanzia è istituzionalmente preposto.

16.4. Nell’ottica della sentenza n. 25035 del 2023, dovrebbe ammettersi che il legislatore del 2006 abbia istituito, in favore dei lavoratori, una peculiare forma di tutela previdenziale contro il rischio di inadempimento datoriale all’obbligo contributivo diretto al Fondo di tesoreria, che si sostituirebbe con maggiore intensità alla tutela dall’insolvenza apprestata dal Fondo di garanzia e soggetta a rigorosi vincoli procedurali.

16.5. Tuttavia, l’attivazione del descritto meccanismo di garanzia presuppone la piena e incondizionata applicabilità al Fondo di tesoreria del principio sancito dall'art. 2116 c.c. Nondimeno, per quanto sopra detto, il dato testuale emergente dalla legge n. 296 del 2006 si rivela univocamente ostativo a tale estensione là dove circoscrive il diritto alla prestazione erogata dal Fondo alle sole quote di t.f.r. effettivamente versate («versamenti effettuati»), escludendo così la copertura del credito in ipotesi di omissione del datore di lavoro.

16.6. Tale conclusione trova sostegno in un altro argomento di ordine sistematico, basato sull’art. 1, comma 764, L. n. 296/2006, che ha novellato l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005, stabilendo che: «Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile».

16.7. Il tenore letterale della norma – con specifico riguardo al sintagma verbale «conferito», da intendersi quale sinonimo di adempiuto o effettivamente versato – impone di ritenere, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, che l’esonero dall'obbligazione contributiva verso il Fondo di garanzia operi in misura esattamente proporzionale alle quote di trattamento di fine rapporto mensilmente accreditate presso il Fondo di tesoreria, ciò in perfetta simmetria con il meccanismo di cui al precedente comma 756 della medesima legge n. 296/2006. Ne consegue che per le quote di t.f.r. non trasferite al conto di tesoreria, il datore di lavoro rimanga soggetto all'ordinario obbligo contributivo previdenziale verso il Fondo di garanzia e che quest’ultimo continui ad erogare la tutela assistenziale a tali frazioni di credito. Risulterebbe, infatti, priva di giustificazione causale e di coerenza logico-giuridica la persistenza di un obbligo contributivo in capo alle imprese a beneficio del Fondo di garanzia nell'ipotesi in cui si configurasse un'assorbente e generalizzata copertura previdenziale ad opera del Fondo di tesoreria. L'adesione alla tesi che qualifica in chiave previdenziale l'intervento del Fondo di tesoreria determinerebbe un'insanabile aporia sistematica, rendendo ingiustificata la sopravvivenza del menzionato obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e in favore del Fondo di garanzia.

16.8. La qualificazione in termini retributivi del trattamento di fine rapporto erogato dal Fondo di tesoreria è quella che più di ogni altra consente di ricondurre a unità il quadro normativo di riferimento, secondo uno schema di razionale complementarietà delle due forme di tutela. Questa opzione ermeneutica è in grado di giustificare, per un verso, l’esonero dall’obbligazione contributiva al Fondo di garanzia per le quote di t.f.r. effettivamente accreditate nel Fondo di tesoreria, rispetto alle quali è eliso ogni rischio di insolvenza e la conseguente necessità di copertura previdenziale, e, per l’altro verso, la persistenza dell’obbligo contributivo per le quote di t.f.r. non trasferite e rimaste nella disponibilità del datore di lavoro e per le quali, al contrario, il rischio di insolvenza permane inalterato, imponendo la correlativa salvaguardia del prestatore di lavoro attraverso la copertura assicurativa assolta dal Fondo di garanzia.

16.9. Non solo, la qualificazione in chiave retributiva del t.f.r. dovuto al Fondo di tesoreria è maggiormente idonea a scongiurare profili di frizione costituzionale per disparità di trattamento che deriverebbero dal riconoscimento di una tutela previdenziale rafforzata – sottratta ai requisiti sostanziali e procedurali per l’accesso al Fondo di garanzia – a favore dei soli lavoratori dipendenti da aziende con organico non inferiore alle cinquanta unità, con ingiustificata compressione della posizione giuridica dei dipendenti di imprese minori.

A questo punto appare necessario analizzare in modo critico gli ulteriori elementi testuali valorizzati dalla più volte citata sentenza n. 25035 del 2023 per verificarne la reale univocità, necessaria a supportare la qualificazione come prestazione previdenziale del t.f.r. erogato dal Fondo di tesoreria.

In proposito, non assume valore dirimente la definizione legislativa dei versamenti come «contributo». Si è al cospetto di un termine strutturalmente polisenso e privo di una valenza semantica in senso unicamente previdenziale; il suo utilizzo risulta pienamente compatibile con un'accezione atecnica, riferibile ad un versamento di denaro imposto ex lege ai datori di lavoro dallo Stato a beneficio di un suo Fondo.

Allo stesso modo, il richiamo, nel comma 756, alle «disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva» appare coerente con l’indubbia obbligatorietà dei versamenti datoriali al Fondo di tesoreria, in quanto risorse vincolate dallo Stato al finanziamento di investimenti e alla stabilità del Fondo medesimo. Per converso, la suddetta specificazione risulterebbe del tutto superflua ove riferita a contributi previdenziali in senso stretto e neppure sarebbe spiegabile la ragionevolezza della esclusione di ogni forma di agevolazione contributiva. Il dato letterale della disposizione appare, invece, chiaramente preordinato a estendere lo statuto della riscossione contributiva a poste finanziarie che, per loro natura, sono prive di connotazione previdenziale.

Il meccanismo di finanziamento a «ripartizione», così come quello di «anticipazione salvo conguaglio», hanno natura prettamente contabile e nulla impedisce che siano esportati fuori dall’ambito previdenziale. Peraltro, come già evidenziato, il principio di ripartizione è richiamato in modo improprio perché la facoltà, consentita dall’art. 1, comma 758, di impiego delle somme versate per fini estranei alla tutela previdenziale smentisce l’instaurazione di un rapporto di solidarietà intergenerazionale ed anzi, come rilevato dal pubblico ministero, è perfettamente funzionale allo scopo di generare risorse continuative da impiegare nei predetti interventi.

Le non poche ambiguità che si riscontrano nella regolamentazione normativa suggeriscono di leggere l’art. 1, commi 755 e ss. della legge 296 del 2006 secondo un metodo che non si fermi al significato letterale di alcuni sintagmi o di qualche espressione, isolatamente considerati, ma compia una doverosa verifica di compatibilità sistematica, capace di restituire un quadro coerente con i principi e le regole che informano il diritto dei lavoratori al t.f.r. e la materia previdenziale.

Ritengono queste Sezioni unite, alla luce dei molteplici e convergenti indici, letterali, teleologici e sistematici finora analizzati e delle ulteriori considerazioni di seguito esposte, che il contrasto debba essere risolto nel senso della qualificazione in termini retributivi delle quote di t.f.r. da versare o versate al Fondo di Tesoreria.

Sotto il profilo esegetico, si osserva che, ai sensi del comma 755 della L. 296 del 2006, il Fondo di Tesoreria non è allocato presso l'Inps, ma è da questo semplicemente gestito «per conto» dello Stato, tramite un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo assolve quindi una pura funzione di tesoreria delle somme versate che lo Stato utilizza per finanziare interventi pubblici che esulano da qualsiasi finalità di tutela dei lavoratori e quindi dalla stessa materia previdenziale.

L'oggetto dell'erogazione è il medesimo t.f.r. disciplinato dall'art. 2120 c.c., non una prestazione previdenziale equivalente, e la sua liquidazione è circoscritta alla quota corrispondente ai versamenti effettivamente eseguiti dal datore di lavoro, senza che operi il principio di automaticità di cui all’art. 2116 c.c.; per i ratei adempiuti non è ravvisabile alcuna funzione previdenziale poiché il Fondo si limita a restituire gli importi anticipati dall'azienda, rivalutati secondo i medesimi coefficienti dell'art. 2120 c.c., allo steso modo in cui vi provvedeva, nel regime anteriore alle legge n. 296 del 2006, il datore di lavoro. Vi è ora unicamente un soggetto diverso che eroga il t.f.r. ma questo non muta la natura retributiva dell’emolumento che continua ad essere composto dagli accantonamenti di retribuzione.

Sotto il profilo teleologico, l'istituzione del Fondo non persegue finalità previdenziali connesse a uno stato di bisogno socialmente rilevante, inteso quale evento protetto all’interno dell’ordinamento costituzionale ed eurounitario. La ratio della norma risiede, in modo lineare, in due obiettivi economico-politici: la rimozione dell'interesse datoriale a disincentivare l'adesione dei dipendenti alla previdenza complementare, privando comunque le imprese della disponibilità degli accantonamenti del t.f.r., e il trasferimento di risorse finanziarie dal settore privato al settore pubblico, senza alcun vincolo di destinazione endo-previdenziale.

La tesi retributiva garantisce la coerenza sistematica e la razionalizzazione dell'intero sistema previdenziale e giuslavoristico attraverso due corollari fondamentali. In primo luogo, il coordinamento tra i Fondi: la tesi giustifica logicamente l'esonero dal versamento dei contributi al Fondo di garanzia in misura corrispondente ai contributi versati al Fondo di tesoreria. In questo modo, il Fondo di garanzia conserva la propria funzione tipica di tutela esclusiva contro l'insolvenza datoriale e si evita una superflua e illogica sovrapposizione tra i due Fondi. In secondo luogo, l’unicità della natura giuridica del t.f.r.: si evita l'irragionevolezza di una frammentazione della natura giuridica dell'emolumento in base alla soglia dimensionale dell'impresa. Se si accogliesse la tesi sulla natura previdenziale, infatti, il medesimo istituto regolato dall'art. 2120 c.c. muterebbe natura giuridica in base al numero dei dipendenti; assumerebbe natura previdenziale nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti e continuerebbe ad avere natura retributiva al di sotto di questa soglia dimensionale, in palese contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Le considerazioni svolte inducono anche ad escludere che possa essere adottata una tesi intermedia, pure avanzata dalla dottrina, e che individua nell’effettivo versamento al Fondo di tesoreria il momento di attuazione del vincolo di destinazione capace di imprimere al credito del lavoratore per il t.f.r. natura previdenziale. Si ritiene sia di ostacolo a tale ipotesi ricostruttiva la funzione che la legge del 2006 assegna al Fondo appositamente istituito. Quest'ultimo, infatti, opera alla stregua di un mero conto di deposito, limitando la propria garanzia alle sole quote effettivamente versate dal datore di lavoro; parallelamente, la facoltà dell'ente gestore di impiegare tali risorse finanziarie per finalità estranee alla tutela di uno stato di bisogno dei lavoratori colloca l’istituto al di fuori del perimetro della previdenza sociale, per l’assenza di qualsiasi vincolo di mutualità intergenerazionale, che imporrebbe la destinazione esclusiva e vincolata della contribuzione all'interno del circuito previdenziale.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.:

«Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.».

Alla luce del principio di diritto enunciato, il terzo motivo di ricorso risulta infondato e deve essere respinto, con rimessione della causa alla Sezione lavoro per l’esame dei restanti motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso e rimette la causa alla Sezione lavoro per l’esame dei restanti motivi di ricorso.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della pubblica udienza del 14 aprile 2026.

La Consigliera est.
Carla Ponterio

Il Presidente
Pasquale D’Ascola

 

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