In caso di aggressione fisica volontariamente condotta dall’agente, la valutazione del danno morale subito dalla persona offesa non può ritenersi pregiudizialmente legata (in termini rigidamente proporzionali) all’entità del danno biologico provocato, dovendo necessariamente estendersi alla considerazione dell’intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all’oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per gli eventuali segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi, in termini ancor più gravi e intollerabili, alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07/10/2026 (ud. 07/07/2026) n. 26419
(Dott. LUIGI A. SCARANO - Presidente; Dott. MARCO DELL’UTRI - Rel. Consigliere)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 16/1/2025, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti del per il risarcimento dei danni subiti da ..... in conseguenza dell’aggressione fisica e verbale dalla stessa subita per iniziativa del convenuto.
A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva questa sede, la corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, che la non avesse fornito una prova adeguata delle conseguenze d’indole morale denunciate per effetto dell’aggressione subita, dovendo ritenersi comprovata la sola sussistenza del danno biologico patito in conseguenza dell’illecito del
Avverso la sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
.... non ha svolto difese in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 538 e 578 c.p.p., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno morale in favore dell’odierna istante, pur in presenza di un giudicato penale che aveva accertato la responsabilità del per l’aggressione subita (condannandolo genericamente al risarcimento del danno), e pur al cospetto di molteplici elementi di prova critica di per sé pienamente sufficienti a giustificare l’avvenuta dimostrazione del danno morale patito in conseguenza dell’aggressione della controparte.
Il motivo è fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio come, pur avendo la ricorrente formalmente prospettato la doglianza in esame sotto il profilo della violazione di legge, detta censura appare tuttavia articolata, sul piano sostanziale, in termini tali da costituire un’inequivoca sollecitazione del giudice di legittimità al riscontro dell’omesso esame, da parte della corte territoriale, di fatti decisivi che furono controversi nel corso del giudizio, di per sé idonei a disarticolare, in modo determinante, l’argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata, in conformità al vizio di legittimità descritto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano») non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione).
Nel caso di specie, come già anticipato, l’esposizione argomentativa contenuta nel motivo d’impugnazione in esame risulta obiettivamente orientata nel senso di un’inequivoca sollecitazione del giudice di legittimità al riscontro dell’omesso esame, da parte della corte territoriale, di fatti decisivi che furono controversi nel corso del giudizio, di per sé idonei a disarticolare, in modo determinante, l’argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata, in conformità al vizio di legittimità descritto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Ferme tali premesse, osserva il Collegio come la motivazione dettata dalla Corte d’appello di Roma, sul punto concernente il riscontro relativo alla dimostrazione del danno morale rivendicato dall’odierna istante, si sia erroneamente limitata all’esclusiva e riduttiva considerazione del carattere contraddittorio delle sole prove testimoniali acquisite.
In particolare, la motivazione del giudice a quo risulta essersi esaurita nell’esposizione delle seguenti asserzioni: «Dall’istruttoria di prova orale è emerso, sia, per quanto riferito dal teste di parte attrice che la all’epoca sua moglie con cui abitava, avendo paura che potesse verificarsi di nuovo un altro episodio simile non sostava nelle parti comuni dell’immobile temendo di incontrare il sia, stante le dichiarazioni diverse di dichiaratasi moglie di che non vi era stato un mutamento di atteggiamento della dopo i fatti, essendo (quest’ultima) regolarmente uscita da casa (cfr. capitolo di prova), per andare (avendola incontrata) al supermercato, al bar e a prendere le sigarette. Alla stregua delle risultanze di prova orale sul punto, le contrastanti dichiarazioni dei testi, a prescindere dall’attendibilità o meno degli stessi, non sono dirimenti per ritenere sussistenti i risvolti di patimento morale asseriti, né sufficienti pertanto nel ritenere che la parte attrice abbia dato la prova, di cui era onerata, del danno subito sotto tale profilo. La liquidazione del danno morale, per i patimenti subiti in conseguenza della lesione riportata, va dunque esclusa, apparendo, altresì, inefficace, e come tale non dirimente per la prova da dare, l’allegazione dei certificati medici psichiatrici, in data 7.10.2003 e 18.11.2003, ove si legge di una sindrome depressiva ansiosa (sebbene nel primo “in paziente con riferite problematiche di convivenza condominiale”), attestazione questa che per la genericità non permette la riconducibilità allo specifico fatto accaduto. Nella specie, la prova delle conseguenze morali, che peraltro doveva essere più rigorosa stante un danno ridotto, da invalidità temporanea, è mancata, e comunque il danno può ritenersi assorbito nel riscontrato danno biologico di lieve entità (principio così affermato dal giudice di legittimità Cass.6444/2023 “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.”)» (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
A fronte di siffatta motivazione (sostanzialmente limitata al rilievo dell’insufficienza della prova testimoniale acquisita), l’odierna ricorrente ha viceversa invocato il considerevole valore significativo delle obiettive circostanze di fatto (il cui esame risulta del tutto omesso nella decisione del giudice d’appello) costituite dalle percosse subite dalla per iniziativa del convenuto e la conseguente ecchimosi all’occhio riportata, per come documentata dal certificato medico di Pronto Soccorso versato in atti (Doc. 10).
Dal riscontro di tali fatti obiettivi, la ricorrente ha evidenziato la logica desumibilità, per via di inferenza critica, dei ragionevoli sentimenti di paura e di ansia legati alla possibilità di incontro del vicino in prossimità della propria abitazione, così come l’indubitabile dolore fisico che la donna fu costretta a subire, secondo l’attestazione resa dall’obiettiva presenza dell’ecchimosi sul volto, a sua volta tale da far ritenere ragionevolmente sussistente un sentimento di frustrazione e di vergogna per essere stata costretta a mostrarsi in pubblico con i lividi che sono prova di percosse subite (cfr. pag. 4 del ricorso).
In breve, secondo la ricorrente la «Corte di Appello avrebbe dovuto valutare se, nonostante le lievi lesioni fisiche, la condotta aggressiva e le sue implicazioni (timore di incontrare l'aggressore, ansia, frustrazione per l’accaduto e vergogna per l'ematoma) fossero sufficienti a integrare la ‘prova contraria’ richiesta dalla giurisprudenza citata, anche attraverso presunzioni» (cfr. pag. 5 del ricorso), ossia la prova contraria alla presunzione di assorbibilità del danno morale nel lieve danno biologico riscontrato.
Osserva sul punto il Collegio come, nel caso di specie, il principio vòlto a istituire un legame di diretta proporzionalità tra la consistenza materiale del danno biologico e l’entità del danno morale corrispondente debba ritenersi del tutto impropriamente richiamato dalla corte d’appello, avendo quest’ultima totalmente trascurato di conferire il dovuto rilievo, ai fini del corretto apprezzamento del danno morale, alla decisiva considerazione (non solo del dolore fisico di per sé considerato, ma anche) dell’intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all’oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per i segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere.
L’obiettivo omesso esame, da parte della corte territoriale, ai fini della valutazione del danno morale, dei fatti consistiti nelle percosse subite dalla per iniziativa del convenuto e nell’ecchimosi all’occhio documentata dal certificato medico di Pronto Soccorso versato in atti – nonché l’obiettivo omesso esame del dolore fisico, dei conseguenti sentimenti di paura, di ansia, di frustrazione e di vergogna da quei fatti ragionevolmente desumibili – nella misura in cui appare tale la preludere a una decisiva disarticolazione dell’argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata, vale a giustificare: 1) il riconoscimento della piena fondatezza dell’odierno ricorso; 2) la cassazione sul punto della sentenza d’appello, e 3) la conseguente restituzione degli atti al giudice del rinvio, cui è richiesto di conformarsi al seguente principio di diritto:
«In caso di aggressione fisica volontariamente condotta dall’agente, la valutazione del danno morale subito dalla persona offesa non può ritenersi pregiudizialmente legata (in termini rigidamente proporzionali) all’entità del danno biologico provocato, dovendo necessariamente estendersi alla considerazione dell’intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all’oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per gli eventuali segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi, in termini ancor più gravi e intollerabili, alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere».
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 7/7/2026.
Il Presidente
Luigi A. Scarano