In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. non si esaurisce nel compimento degli atti processuali richiesti dal cliente né nell’obbligo di dissuaderlo dall’intraprendere iniziative dall’esito probabilmente sfavorevole, ma comprende il dovere di valutare la situazione sottoposta, individuare il percorso giuridico praticabile e prospettare le iniziative necessarie o utili al conseguimento del risultato perseguito. Pertanto, una volta assunto l’incarico relativo alla tutela di un determinato interesse, la mancata individuazione della corretta azione da esperire integra inadempimento dell’obbligazione professionale ove, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività, il difensore avrebbe dovuto prospettare una diversa iniziativa idonea alla realizzazione dell’interesse del cliente.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, qualora l’inadempimento consista nell’omissione dell’attività dovuta, l’accertamento del danno e del relativo nesso causale deve essere compiuto mediante un giudizio controfattuale, ricostruendo in via prognostica quale sarebbe stato l’esito della vicenda ove il professionista avesse tenuto la condotta diligente e verificando se il cliente avrebbe conseguito, o avrebbe avuto una concreta possibilità di conseguire, un risultato favorevole. Tale accertamento deve svolgersi secondo il paradigma del c.d. “processo al processo”, mediante il confronto tra la situazione reale e quella ipoteticamente determinatasi in presenza della condotta professionale dovuta.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 10/10/2026 (ud. 07/07/2026) n. 26585
(LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Presidente; MARILENA GORGONI - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dall’avvio, da parte del signor di un procedimento ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Brescia per il pagamento da parte del signor .... dei compensi professionali maturati in relazione all’attività di avvocato svolta nell’interesse del medesimo.
Il chiedeva, in particolare, la condanna del al pagamento dell’importo di euro 16.340,34, deducendo di avere prestato attività difensiva nell’ambito del giudizio promosso nei confronti della società s.p.a., volto a conseguire il corrispettivo della cessione di un impianto radiofonico.
Costituitosi in giudizio il contestava la pretesa creditoria e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale dell’attore.
A tal fine deduceva che:
con contratto del 14 aprile 1993, aveva ceduto a .... ramo d’azienda radiofonica comprensivo dell’impianto sito in .....
a fronte dell’inadempimento dell’acquirente, aveva conferito al incarico di agire per il recupero del prezzo nonché per la difesa nel giudizio promosso dalla medesima società per la riduzione del corrispettivo pattuito, in ragione di presunti disservizi;
atteso l’esito infruttuoso delle iniziative intraprese per incapienza del debitore, era stata inviata, in data 6 maggio 1999 una diffida ad adempiere finalizzata alla risoluzione del contratto e alla riacquisizione dell’impianto;
definito con sentenza del Tribunale di Lodi n. 175/2001, passata in giudicato e con esito a lui favorevole, il giudizio promosso da volto alla riduzione del prezzo, era venuta meno ogni contestazione dell’acquirente sul rapporto contrattuale, sicché si rendeva necessario procedere sul distinto piano della risoluzione per inadempimento al fine di conseguire la restituzione dell’impianto, presupposto per le successive operazioni negoziali;
nelle more, con atto del 30 ottobre 2000 aveva ceduto a .... s.p.a. la propria azienda radiofonica, escluso l’impianto di .....
successivamente, con scrittura privata del 24 gennaio 2002, aveva promesso la vendita anche di detto impianto alla medesima società, subordinando il pagamento del prezzo all’effettiva acquisizione e disponibilità dello stesso;
.... aveva incaricato il di porre in essere le iniziative necessarie per il conseguimento del prezzo pattuito con la s.p.a.;
... il avrebbe dovuto promuovere l’azione di risoluzione del contratto stipulato con la società al fine di riacquisire l’impianto e consentire l’avveramento della condizione prevista nella scrittura privata di vendita del 2002, laddove il medesimo aveva agito direttamente nei confronti della s.p.a. per l’adempimento, nonostante la mancata disponibilità del bene;
con sentenza n. 474/2012 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda proposta nei confronti della s.p.a., osservando che il pagamento del prezzo era subordinato alla previa acquisizione dell’impianto, rimasta viceversa nella disponibilità di per mancata risoluzione del contratto del 1993;
l) al momento della pubblicazione della decisione, il diritto di agire per la risoluzione e la restituzione del bene risultava ormai prescritto, sebbene non lo fosse all’epoca del conferimento dell’incarico al e dell’instaurazione del giudizio.
Sosteneva che la condotta del aveva determinato la perdita definitiva della possibilità di riacquisire l’impianto e di conseguire il prezzo pattuito con la s.p.a., quantificando in euro 413.165,51 il danno conseguentemente subito.
Il contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale, deducendo che la mancata riacquisizione dell’impianto non gli fosse imputabile perché la cessione da parte del dell’intera azienda radiofonica alla s.p.a. -inclusa l’autorizzazione ministeriale- gli aveva precluso ogni possibilità di esercitare l’attività di radiodiffusione, di ottenere pertanto il trasferimento della titolarità degli impianti, sicché l’aveva dissuaso dall’intraprendere un giudizio volto a ottenere la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda e aveva proposto la successione a titolo particolare della s.p.a. nel diritto di agire per la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda.
Deduceva che non gli era stato conferito lo specifico incarico di promuovere l’azione di risoluzione nei confronti della ma di domandare il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della ..... s.p.a. all’obbligo di stipulare un atto notarile integrativo di quello concluso nel 2000.
Autorizzata dal tribunale la chiamata in manleva della società s.p.a., con sentenza n. 2865/2022 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda del ritenendo insussistente la responsabilità professionale del non essendo stata la domanda di adempimento del contratto di cessione d’azienda e della successiva scrittura privata integrativa accolta per fatto e colpa del medesimo, non avendo ottenuto la disponibilità dell’impianto di ai fini del relativo trasferimento alla società s.p.a.
Avverso tale decisione il interponeva gravame, sostenendo che l’inadempimento del consisteva nell’omesso esercizio nei confronti della società dell’azione di risoluzione, che avrebbe consentito la riacquisizione dell’impianto e l’avveramento della condizione prevista nella scrittura del 2002.
Deduceva che l’incarico di ottenere il pagamento del prezzo conferitogli dalla s.p.a. ricomprendeva implicitamente l’accertamento della condizione sospensiva cui era subordinato il pagamento del prezzo; e che la diffida ad adempiere rivolta alla implicava in ogni caso l’incarico di agire per la risoluzione di detto contratto.
Con sentenza n. 430/2024 del 22 aprile 2024, in parziale riforma della decisione di primo grado la Corte d’Appello di Brescia affermava, in difetto di prova dell’adempimento dell’obbligo di dissuasione nei confronti del cliente, la sussistenza della negligenza professionale del per avere promosso una causa infondata nei confronti della s.p.a.
Escludeva per altro verso la sussistenza di un danno risarcibile, non avendo il subito un effettivo pregiudizio patrimoniale sia per le spese di lite, oggetto di successiva rinuncia in sede transattiva, sia per il mancato conseguimento del corrispettivo, da imputarsi alla mancata promozione dell’azione di risoluzione del contratto intercorso con la .....e alla conseguente mancata disponibilità dell’impianto da imputarsi esclusivamente al medesimo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il ... propongono ora distinti ricorsi per cassazione, affidati rispettivamente a 2 e a 5 motivi.
Propone controricorso adesivo al ricorso del la società s.p.a., spiegando altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Oggetto specifico di censura è la statuizione con cui la corte territoriale ha affermato che «l’azione fu promossa … senza la diligenza necessaria», sul presupposto che «…essa non aveva possibilità di essere accolta in quanto … … avrebbe dovuto adempiere … in quanto tale impianto fosse rientrato nella disponibilità del cedente ossia di
», nonché l’ulteriore affermazione secondo cui «…per andare esente da responsabilità professionale l’avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione…».
Il ricorrente assume che tale iter motivazionale è affetto da irriducibile contraddittorietà, avendo la corte territoriale, da un lato, escluso la prova che gli fosse stato conferito l’incarico di promuovere l’azione di risoluzione del contratto concluso con e, dall’altro, ritenuto
«completamente infondata» la domanda proposta nei confronti di proprio in ragione della mancata previa riacquisizione dell’impianto, così ponendo a fondamento dell’addebito professionale un’attività rispetto alla quale aveva negato il conferimento dell’incarico.
Deduce essersi dalla corte di merito altresì il contenuto della scrittura privata del 2002, dalla stessa invero emergendo che la riacquisizione dell’impianto già ceduto alla implicasse la necessaria cooperazione della s.p.a., quale cessionaria dell’intera azienda radiofonica sin dal 2000 e titolare delle relative autorizzazioni amministrative, sicché il non era più legittimato ad agire direttamente per il recupero dell’impianto.
Lamenta che la domanda promossa nei confronti della s.p.a., fondata sull’inadempimento dell’obbligazione di procedere all’integrazione dell’atto di cessione mediante atto pubblico, è stata erroneamente e apoditticamente ravvisata essere «completamente infondata», in difetto di un’effettiva disamina della causa petendi, individuata nella mancata integrazione del contratto quale presupposto per il recupero dell’impianto.
Si duole che il giudice d’appello abbia del tutto omesso l’esame di fatti storici, controversi e decisivi, consistenti:
a)nell’inadempimento di s.p.a. all’obbligazione, assunta con la scrittura privata del 2002, di procedere all’integrazione dell’atto notarile di cessione dell’azienda, passaggio necessario per il recupero dell’impianto di atteso che, a seguito dell’atto del 2000, le autorizzazioni ministeriali inerenti alle frequenze radiofoniche erano ormai trasferite in capo alla medesima società cessionaria;
b) nella circostanza che il aveva scelto di non impugnare la sentenza di primo grado resa nei confronti di s.p.a., definendo la controversia mediante transazione con rinuncia reciproca alle pretese.
Lamenta che l’azione promossa nei confronti della s.p.a. fosse fondata proprio sull’inadempimento di quest’ultima all’obbligo di procedere all’integrazione del contratto di cessione dell’azienda, al fine di renderla legittimata -quale titolare delle necessarie autorizzazioni- ad agire per il recupero dell’impianto, risultando in realtà priva di spiegazione l’affermazione di «completa infondatezza» della domanda, fondata su un presupposto -la mancata disponibilità dell’impianto in capo al cedente- a lui non ascrivibile.
Aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata si risolverebbe in una sequenza di tautologie e salti logici (p. 13 e p. 15 del ricorso), non avendo il giudice a quo chiarito per quale ragione una domanda di accertamento dell’inadempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. dovrebbe reputarsi radicalmente infondata, tanto più in presenza di un’obbligazione contrattuale non adempiuta e in difetto di prova liberatoria da parte del debitore.
Il motivo è infondato.
Sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale la censura non attinge la soglia del sindacato di legittimità secondo cui la nullità della sentenza è configurabile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendo l’anomalia emergere dal testo della decisione in sé e non dal confronto con le risultanze processuali ( v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 ).
La corte territoriale ha enunciato un percorso argomentativo intelligibile e privo di vizi logici, con il quale ha, da un lato, escluso – con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede – che fosse stato conferito al ricorrente l’incarico di promuovere l’azione di risoluzione del contratto con e, dall’altro, ritenuto che l’azione proposta nei confronti di s.p.a. fosse priva di possibilità di accoglimento in difetto del presupposto costituito dalla disponibilità dell’impianto.
Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente tali affermazioni non si collocano su piani logicamente incompatibili.
L’esclusione del conferimento dell’incarico attiene, infatti, alla delimitazione del contenuto del rapporto professionale, e, quindi, al perimetro degli obblighi gravanti sul la valutazione di infondatezza della domanda proposta nei confronti di s.p.a. concerne, invece, la natura della pretesa azionata dal nell’interesse del e i presupposti della sua accoglibilità.
A tale stregua, la corte d’appello non ha invero posto a fondamento dell’addebito professionale l’omesso esercizio di un’azione per la quale ha negato l’esistenza del mandato, ma ha ritenuto che la proposta domanda fosse inidonea a pervenire a positivo esito, difettando di un necessario presupposto fattuale.
La censura ricondotta alla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. risulta d’altro canto formulata in termini del tutto generici e apodittici, non risultando indicato il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., 6 febbraio 2025, n. 2961; Cass., 20 giugno 2024, n. 17005; Cass., 5 luglio 2021, n. 18956).
Le circostanze che si assumono pretermesse risultano essere state per converso espressamente considerate dalla corte territoriale, la quale -dopo avere esaminato il contenuto del rapporto negoziale e le condizioni cui era subordinata la realizzabilità dell’operazione economica- ha escluso la fondatezza della pretesa azionata, rilevando che l’obbligo di integrazione del contratto gravante sulla s.p.a. sarebbe insorto soltanto «allorquando [l’impianto] potrà essere riottenuto da », sicché la proposta domanda non aveva possibilità alcuna di essere accolta, in quanto «completamente infondata» (v. pagg. 14–15 della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. nonché dei principi in materia di responsabilità professionale dell’avvocato.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto incombere al difensore l’onere di dimostrare di avere adempiuto al dovere di dissuasione nei confronti del cliente, laddove sarebbe viceversa spettato al provare l’inadempimento professionale e, in particolare, la mancata informazione circa l’inopportunità di intraprendere il giudizio nei confronti di
Lamenta che, per la particolare complessità tecnica della vicenda (relativa a impianti e frequenze radiofoniche soggetti ad autorizzazioni amministrative), avrebbe dovuto applicarsi il criterio della colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione del principio secondo cui nell’esecuzione della prestazione professionale l’avvocato è tenuto ad adempiere secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, 2° comma, c.c. e della buona fede oggettiva, dovendo fornire al cliente tutte le informazioni necessarie a valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale, ponendolo in condizione di compiere scelte consapevoli (cfr. Cass., 2 luglio 2010, n. 15717), l’omessa informazione e il mancato adempimento del dovere di dissuasione integrando fonte di responsabilità (Cass., 6 maggio 2020, n. 8494; Cass., 30 luglio 2004, n. 14597; Cass., 19 luglio 2019, n. 19520).
Né è fondata la deduzione relativa all’applicabilità nella specie dell’art. 2236 c.c.
La limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave presuppone, infatti, la necessità di affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà che non possono essere identificati nella mera complessità del contesto normativo o del settore di riferimento, ma richiedono l’accertamento in concreto della sussistenza di questioni tecniche eccedenti la preparazione media della categoria professionale di appartenenza (Cass., 10 giugno 2025, n. 15526).
3) Con il primo motivo il ricorrente in via incidentale denunzia la violazione degli artt. 115 c.p.c., 229 c.p.c. e 2730 e 2733 c.c.
Si duole che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto non provato il conferimento dell’incarico professionale volto all’esercizio dell’azione di risoluzione nei confronti della società nella specie viceversa non contestato, e, anzi, confermato dalle stesse allegazioni difensive del
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente escluso la prova del conferimento dell’incarico professionale, nell’osservare che il conferimento dell’<> e che, nel caso di specie, «nessuna prova è stata offerta (…) del conferimento dell’incarico di risolvere il contratto di cessione (…) né esso può ritenersi implicito nella diffida ad adempiere notificata (…) nove anni prima (…)».
Si duole che tale ricostruzione muova da un presupposto erroneo, risultando il contratto di patrocinio confuso con la procura alle liti; e che la corte di merito abbia trascurato di considerare come l’incarico relativo alla riacquisizione dell’impianto emergesse dalle dichiarazioni rese dallo stesso nei propri scritti difensivi, oltre che dalla mancata contestazione
del relativo fatto storico.
Lamenta non essersi dalla corte di merito altresì considerato che controparte non ha mai negato essere l’attività difensiva volta al conseguimento del valore economico dell’impianto di e che si è limitata a sostenere l’impossibilità di agire per la risoluzione nei confronti della in ragione della intervenuta cessione dell’azienda alla s.p.a.: impostazione che lungi dall’escludere il conferimento
dell’incarico ne presuppone invero l’esistenza, implicando che il difensore avesse esaminato l’azione risolutoria e ne avesse escluso l’esperibilità sulla base di una propria valutazione giuridica.
Deduceva che un tanto del pari si evince dall’avere controparte domandato il pagamento dei compensi professionali in ragione del mandato conferitogli per promuovere azione nei confronti della s.p.a., facendo espresso riferimento all’accordo riguardante l’impianto di e alle modalità della relativa riacquisizione, ciò implicando l’individuazione delle iniziative necessarie per il recupero del bene, e dunque l’esperimento di azione di risoluzione nei confronti del precedente acquirente, come emerge dall’atto processuale munito di procura alle liti, come tale riferibile alla parte, da cui la corte territoriale non avrebbe potuto prescindere, trattandosi di ammissione rilevante ai sensi degli artt. 229 c.p.c. e 2733 c.c.
Lamenta che ulteriori elementi in tal senso emergono dalla stessa attività difensiva svolta nel giudizio instaurato nel 2008 nei confronti della
s.p.a., nel cui atto introduttivo venivano richiamate le modalità di riacquisizione dell’impianto, mentre nella memoria ex art. 183 c.p.c. si dava atto che, decorso inutilmente il termine fissato con la diffida ad adempiere e definito il giudizio lodigiano, si rendeva possibile l’azione di risoluzione del contratto; azione che, secondo la prospettazione del avrebbe dovuto essere promossa dalla s.p.a., quale
cessionaria dell’azienda.
Allegazioni deponenti per la piena consapevolezza da parte del del percorso necessario per il conseguimento del risultato perseguito, consistente nella riacquisizione dell’impianto e nel successivo incasso del corrispettivo pattuito, sicché l’errore non risiederebbe nella mancata attribuzione dell’incarico, ma nell’avere escluso, sulla base di una non condivisibile ricostruzione giuridica, la legittimazione del cliente ad agire per la risoluzione.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che univoche indicazioni in tal senso emergono anche dalle difese di controparte nel giudizio promosso nei confronti della s.p.a., ove si evidenziava che la mancata attivazione dell’azione nei confronti della
impediva l’avveramento della condizione contrattuale; e altresì
dalla corrispondenza intercorsa (segnatamente dalla lettera del 29 giugno 2004) con cui il rivolgendosi alla s.p.a., sollecitava il conferimento del mandato per agire nei confronti della società cedente per la restituzione dell’impianto, a tale stregua risultando confermata la consapevolezza della necessità di tale iniziativa, e, dall’altro, evidenziava l’erronea individuazione del soggetto legittimato ad intraprenderla.
Analogamente, la memoria difensiva del 27 settembre 2019, nella quale il affermava di non avere ricevuto incarico per promuovere il giudizio di risoluzione, ma, al contempo, di avere rappresentato al cliente l’impossibilità di esperire tale azione, viene interpretata dal ricorrente nel senso che il avesse comunque preso in esame la questione nell’ambito dell’incarico ricevuto, esprimendo un parere negativo sulla relativa praticabilità; circostanza che non escludeva, ma anzi confermava l’esistenza di un incarico professionale avente ad oggetto la gestione della riacquisizione dell’impianto.
4. Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nel conferimento al
dell’incarico professionale volto alla riacquisizione dell’impianto di mediante azione di risoluzione del contratto concluso con la
Si duole che la corte territoriale abbia escluso esservi prova del conferimento di detto incarico sul presupposto della mancata dimostrazione di una specifica procura alle liti, senza considerare, ad avviso del ricorrente, che il punto controverso non atteneva al formale conferimento di un mandato professionale in tal senso, ma all’avvenuto affidamento al difensore della gestione dell’operazione recuperatoria dell’impianto.
Proprio le difese del tuttavia, proverebbero che tale incarico era stato assunto e svolto sul piano professionale, non avendo lo stesso mai negato che l’attività professionale demandatagli fosse diretta alla riacquisizione dell’impianto e al conseguimento del relativo valore economico, ma avendo sostenuto che l’azione di risoluzione non fosse più esperibile in ragione della intervenuta cessione dell’azienda radiofonica e della concessione amministrativa; affermazione che implicherebbe, per la sua stessa formulazione, che la questione della risoluzione fosse stata esaminata nell’ambito dell’incarico ricevuto e risolta in senso negativo per una valutazione giuridica ritenuta erronea.
In tal senso deporrebbero tanto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ove si faceva riferimento alle modalità di riacquisizione dell’impianto, quanto le difese svolte nel giudizio promosso nei confronti di nelle quali la necessità del recupero del bene era costantemente presupposta quale condizione per il conseguimento del prezzo. Né diverso significato avrebbe potuto attribuirsi alla memoria difensiva del 27 settembre 2019, nella quale, a fronte della negazione dell’incarico processuale, il dichiarava di avergli rappresentato l’impossibilità di agire per la risoluzione, così confermando che la relativa valutazione era stata espressa nell’ambito dell’espletamento del rapporto professionale.
La stessa diffida ad adempiere del maggio 1999 evidenziava la gestione della fase prodromica alla risoluzione e si inseriva in una sequenza operativa incompatibile con l’assunto della mancanza di incarico.
La corte territoriale avrebbe quindi omesso di esaminare il significato complessivo di tali elementi, limitandosi a rilevare l’assenza di prova dell’incarico in senso processuale, senza considerare che il non si era astenuto dall’agire per difetto di mandato, ma aveva escluso l’esperibilità dell’azione in esito a una propria valutazione.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 1218, 1227 e 2236 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato la condotta negligente del ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile.
Si duole essersi dalla corte territoriale erroneamente circoscritto l’inadempimento professionale al mancato assolvimento dell’obbligo di dissuasione rispetto all’azione promossa nei confronti di s.p.a., senza considerare che l’obbligazione gravante sul difensore non si esauriva nell’obbligo di sconsigliare iniziative processuali infondate, ma comprendeva anche quello di individuare e suggerire al cliente l’azione effettivamente idonea al conseguimento del risultato perseguito.
Assume, in particolare, che il avrebbe dovuto indicare come preliminare e indispensabile l’azione di risoluzione del contratto stipulato con poiché soltanto la riacquisizione dell’impianto avrebbe consentito l’avveramento della condizione prevista nella scrittura privata del 24 gennaio 2002 e, quindi, il conseguimento del prezzo pattuito con s.p.a.
Sostiene, quindi, che l’inadempimento accertato dalla corte territoriale era idoneo a fondare il diritto al risarcimento del danno subito, non potendo essergli imputato il mancato esperimento dell’azione di risoluzione, trattandosi di iniziativa che presupponeva l’assistenza tecnica del professionista a cui si era rivolto e che questi avrebbe dovuto consigliare e promuovere.
Con il quarto motivo parte denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per motivazione meramente apparente e insufficiente sotto il profilo del cosiddetto “minimo costituzionale”, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura investe la parte della decisione nella quale la corte d’appello ha ritenuto, da un lato, pacifico il conferimento al dell’incarico di agire nei confronti di s.p.a. per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla scrittura privata del 24 gennaio 2002 e, dall’altro, non provato l’incarico relativo all’azione di risoluzione del contratto con escludendo che esso potesse desumersi dalla diffida ad adempiere del 1999 o dagli atti sostanziali e pregiudiziali predisposti dal professionista.
Lamenta l’apoditticità della motivazione, non risultando indicati gli elementi da cui la corte territoriale ha tratto la pretesa delimitazione dell’incarico alla sola azione contro s.p.a., né spiegata la ragione per cui la diffida, la predisposizione della scrittura integrativa del 2002, il richiamo alla riacquisizione dell’impianto e il parere contrario reso dal sull’esperibilità dell’azione risolutoria non fossero idonei a dimostrare che il rapporto professionale comprendeva anche la valutazione e la scelta delle iniziative necessarie per recuperare l’impianto
ceduto alla
Lamenta che l’affermazione secondo cui l’incarico di agire in risoluzione «non può ritenersi implicito» nella diffida ad adempiere resta priva di una reale giustificazione argomentativa, non essendo dato comprendere perché un’attività predisposta dal professionista, diretta alla risoluzione del contratto e funzionale alla successiva operazione con s.p.a., sia stata degradata a elemento irrilevante ai fini della ricostruzione del contenuto dell’incarico.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, per avere il giudice a quo, da un lato, disposto la compensazione parziale delle spese tra le parti principali, nonostante l’accertamento della condotta negligente del
e dall’altro, per averlo condannato alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di s.p.a., benché nei confronti della stessa non avesse proposto alcuna domanda e non ricorresse una situazione di soccombenza idonea a giustificare tale statuizione.
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La corte territoriale ha accertato che l’azione promossa nei confronti della s.p.a. fosse priva di possibilità di accoglimento, perché il pagamento del prezzo previsto nella scrittura privata del 24 gennaio 2002 presupponeva la previa riacquisizione dell’impianto di rimasto nella disponibilità della
Ha, tuttavia, fatto discendere da tale circostanza soltanto l’obbligo del professionista di dissuadere il cliente dall’intraprendere quella causa, senza interrogarsi sul contenuto ulteriore dell’obbligazione professionale gravante sul difensore in relazione al risultato perseguito, incorrendo nella violazione dei principi che governano la responsabilità dell’avvocato, da apprezzarsi alla luce della causa concreta del contratto di patrocinio e degli obblighi di diligenza che sovrintendono all’esecuzione della prestazione.
Nell’esecuzione dell’incarico professionale l’avvocato è tenuto ad osservare la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., in relazione alla natura dell’attività esercitata, nonché, nei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il parametro di cui all’art. 2236 c.c.
Tale diligenza non si esaurisce nel compimento degli atti processuali formalmente richiesti dal cliente, né nella meccanica attuazione della linea difensiva da questi prospettata, ma comprende l’obbligo di valutare la praticabilità dell’iniziativa, di individuare il percorso giuridico più coerente con l’interesse affidatogli, di informare l’assistito dei rischi e delle criticità della lite e di dissuaderlo dall’intraprendere o proseguire iniziative giudiziarie dall’esito probabilmente sfavorevole.
Questa Corte ha da tempo posto in rilievo che nell’adempimento dell’incarico professionale l’avvocato è tenuto a provare di avere assolto, sia all’atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto, gli obblighi di sollecitazione, dissuasione e informazione nei confronti del cliente, essendo tenuto a rappresentargli tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o produttive del rischio di effetti dannosi, nonché a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso e a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole (Cass., 19 luglio 2019, n. 19520; Cass., 20 novembre 2009,
n. 24544; Cass., 30 luglio 2004, n. 14597).
Tale assetto ha trovato in alcuni arresti di questa Corte ulteriore fondamento nel principio di buona fede oggettiva e correttezza ritenuto operante non soltanto quale regola di comportamento, ma anche quale criterio di determinazione e integrazione della prestazione dovuta, atteso che la buona fede impone infatti al professionista di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare l’interesse della controparte contrattuale, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.
Con particolare riferimento al contratto di patrocinio, essa esige che il difensore non si limiti ad eseguire l’attività difensiva in senso formale, ma orienti la propria prestazione alla tutela effettiva dell’interesse pratico affidatogli dal cliente, segnalando le iniziative necessarie, i rischi della lite, le carenze probatorie, l’eventuale inutilità o dannosità dell’azione e l’opportunità di soluzioni alternative (v. Cass., 5 giugno 2020, n. 10822), tant’è vero che, anche nelle cause presumibilmente perse ab initio, l’attività del difensore deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente (Cass., 2 luglio 2010, n. 15717).
A tale stregua l’avvocato non è mero esecutore delle indicazioni del cliente, non può limitarsi a sconsigliare l’iniziativa manifestamente inidonea, ma è tenuto a valutare la situazione sottopostagli, individuare il percorso giuridico praticabile e prospettare al cliente le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del bene della vita avuto di mira.
Orbene, nella specie la stessa corte territoriale ha ricostruito la vicenda nel senso che la domanda proposta nei confronti della società s.p.a. non potesse essere accolta in difetto della previa disponibilità dell’impianto, il relativo conseguimento essendo rimesso all’iniziativa nei
confronti della
Una volta accertato tale nesso di presupposizione tra l’azione recuperatoria e la domanda proposta contro la la corte territoriale avrebbe dovuto verificare se, in relazione all’incarico complessivamente assunto e alla finalità perseguita dal cliente, fosse tenuto a segnalare la necessità dell’azione prodromica e a prospettare l’inidoneità della domanda proposta in assenza di tale preliminare iniziativa, a fortiori avendo la corte territoriale sottolineato che per il la causa promossa costituisse l’unica soluzione possibile ( v. pag. 16 della sentenza impugnata ).
La corte di merito ha nell’impugnata sentenza viceversa omesso di considerare che proprio la mancata individuazione della corretta azione da esperire integra l’inadempimento dell’obbligazione professionale laddove risulti che, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, il difensore avrebbe dovuto prospettare la diversa iniziativa utile per il conseguimento e la realizzazione dell’interesse del cliente.
Non è decisivo, in tale prospettiva, stabilire se fosse stato conferito uno specifico incarico di promuovere l’azione di risoluzione nei confronti della
nei termini in cui la questione è posta nei primi due motivi
del ricorso.
Il punto rilevante è che una volta assunto l’incarico relativo alla tutela dell’interesse economico connesso alla vicenda dell’impianto di e alla scrittura del 24 gennaio 2002, il professionista era tenuto a valutare quale fosse il percorso giuridico idoneo a realizzare quel risultato, e, ove la domanda contro la s.p.a. avesse richiesto –come in concreto si rivelò- la previa riacquisizione dell’impianto, a rappresentare al cliente la necessità dell’iniziativa prodromica e l’inutilità di quella viceversa nella specie intrapresa.
La corte territoriale ha, dunque, erroneamente applicato i criteri di responsabilità professionale dell’avvocato, non considerando il correlato obbligo di consulenza, informazione e corretta individuazione della strategia processuale necessaria o utile per la realizzazione dell’interesse del cliente su di esso gravante.
Non ha altresì dato compiutamente conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che l’affidamento dell’incarico relativo all’azione di risoluzione non potesse ritenersi implicitamente conferito nella diffida del 1999; né ha spiegato perché abbia ritenuto tale atto, predisposto nell’ambito della gestione del rapporto con e funzionale alla riacquisizione dell’impianto, irrilevante ai fini della ricostruzione dell’obbligazione professionale, e perché non abbia attribuito rilievo alcuno al fatto che lo stesso avesse indicato come unica soluzione possibile l’azione da
parte di s.p.a. nei confronti della
Il che non solo si riflette sul perimetro dell’inadempimento professionale, ma altresì sul piano risarcitorio.
La corte territoriale, infatti, ha negato al il risarcimento del danno affermando che «l’azione fu promossa dall’avv. senza la diligenza necessaria. A tale accertamento non può tuttavia fare seguito la sua condanna al risarcimento del danno che non può essere ravvisato nelle spese giudiziali cui fu condannato in quanto, in forza dell’atto di transazione concluso successivamente con Spa, tali spese non furono pagate né tanto meno nel mancato conseguimento del corrispettivo della cessione, dovendosi imputare all’appellante il fatto di non aver intrapreso domanda di risoluzione del contratto avente ad oggetto l’impianto di e di non averne, pertanto, conseguito la disponibilità» (sentenza impugnata, pag. 16).
Orbene, tale affermazione è erronea.
La corte territoriale ha, infatti, omesso di accertare la sussistenza del nesso di derivazione causale tanto con riferimento alle spese processuali quanto con riguardo al mancato conseguimento del corrispettivo della cessione, imputando entrambe le voci di pregiudizio a circostanze estranee alla condotta del Ed è pervenuta a tale conclusione senza alcuna previa verifica del rapporto eziologico effettivo tra l’inadempimento e il danno allegato.
In particolare, quanto al mancato conseguimento del prezzo, la corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla mancata proposizione dell’azione di risoluzione nei confronti della considerandola fatto imputabile al senza considerare che proprio la valutazione circa la necessità di tale iniziativa o una iniziativa diversa ( quella indicata dal di cui la corte territoriale dà atto alle pagg. 9-10 della sentenza, consistente nella proposizione, quale unica soluzione, «della successione a titolo particolare di s.p.a. nel diritto alla risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda spettante al ) rientrasse nell’ambito dell’incarico professionale conferito al difensore e costituisse oggetto della prestazione dovuta.
La corte territoriale ha invero omesso di accertare se, in presenza di una corretta individuazione del percorso giuridico e della tempestiva proposizione dell’azione prodromica -che fosse quella di risoluzione da parte del o quella consigliata dal che comunque non risulta essere stata intrapresa (né osteggiata dal il risultato utile potesse essere conseguito, limitandosi a constatare la mancata attivazione della medesima e imputandola al
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento del danno da responsabilità professionale dell’avvocato, segnatamente in ipotesi di attività omessa, deve essere compiuto mediante un giudizio controfattuale, in cui il giudice è chiamato a ricostruire, in via prognostica, quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove il professionista avesse tenuto la condotta doverosa, confrontando il caso reale con quello ipotetico e verificando se da tale confronto emerga una differenza apprezzabile in termini di risultato (Cass., 24 ottobre 2017, n. 25112; Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 14 ottobre 2019, n. 25778).
A tale stregua, il danno derivante dall’omissione professionale, proprio perché riferito a un evento non verificatosi, non può essere accertato in concreto, ma deve formare oggetto di una valutazione prognostica sull’utilità dell’attività non svolta, secondo il paradigma del c.d. “processo al processo”, mediante il quale il giudice ricostruisce fittiziamente la vicenda ipotetica per stabilire se, in presenza della condotta diligente, il cliente avrebbe potuto conseguire (o avere una concreta possibilità di conseguire) un risultato favorevole.
La corte territoriale ha omesso di operare detto giudizio controfattuale e detta omissione risulta ancor più evidente ove si consideri che essa stessa ha dato atto delle difese svolte dal professionista, secondo cui la mancata attivazione dell’azione nei confronti di sarebbe dipesa dalla ritenuta impossibilità giuridica di conseguirne la risoluzione, in ragione della intervenuta cessione dell’attività e della connessa autorizzazione amministrativa, con conseguente individuazione, in capo a soggetto terzo, della legittimazione all’iniziativa.
Ebbene, tali circostanze non sono state in alcun modo valorizzate ai fini della ricostruzione del nesso causale: la corte territoriale non ha accertato se tale impostazione difensiva fosse fondata, né se l’azione di risoluzione fosse, in concreto, esperibile dal o da altro soggetto, né, soprattutto, ha verificato se l’omessa attivazione di tale iniziativa fosse conseguenza dell’erronea valutazione giuridica del difensore, cui era demandata l’individuazione della strategia processuale idonea al conseguimento del risultato utile, ovvero di una opposizione documentata da parte del
In difetto di tale accertamento, la negazione del danno si risolve in una apodittica attribuzione al cliente della mancata realizzazione del risultato, in violazione dei criteri che governano la causalità nella responsabilità professionale e senza alcuna effettiva verifica del collegamento eziologico tra l’inadempimento accertato e il pregiudizio dedotto.
Né può condividersi la conclusione cui la corte territoriale è pervenuta con riferimento alle spese processuali, avendo escluso il relativo danno sul rilievo che, in forza della transazione intervenuta con esse non sarebbero state corrisposte.
Detta affermazione si risolve, infatti, in un’erronea valutazione del nesso causale, giacché la transazione, ove intervenuta al fine di evitare un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una iniziativa processuale priva di possibilità di accoglimento, non costituisce fatto autonomo idoneo a elidere il danno, ma si inserisce nella sequenza causale determinata dall’inadempimento professionale, quale modalità di contenimento delle sue conseguenze.
In altri termini, la corte di merito ha omesso di verificare se la scelta transattiva rappresentasse una condotta resa necessaria dalla situazione determinatasi per effetto della causa infondata, limitandosi a valorizzarne l’esito sul piano meramente economico, senza considerare che il mancato pagamento delle spese può essere effetto proprio dell’iniziativa intrapresa per ridurre il pregiudizio, e non indice della sua inesistenza.
9. Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso del la ricorrente in via incidentale società s.p.a. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto coperta da giudicato l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che il giudice di prime cure non ha pronunciato su tale eccezione, avendo dichiarato assorbita la domanda di manleva a seguito del rigetto della domanda principale, sicché non era tenuta a formulare impugnazione in via incidentale al riguardo, in quanto totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, ma solo a riproporla.
Lamenta che la corte territoriale, confondendo il rigetto (che richiede una specifica impugnazione) con l’assorbimento dell’eccezione (la cui riproposizione è sufficiente ad evitare la consumazione del potere difensivo) ha evidentemente ritenuto essersi formato il giudicato in ordine al rigetto dell’eccezione di inoperatività della polizza.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Dalla sentenza di primo grado emerge che, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del professionista, la domanda di manleva è stata dichiarata assorbita, con conseguente mancata pronuncia sulle eccezioni sollevate dall’assicuratrice, tra cui quella di inoperatività della polizza.
A tale stregua non si è invero formato alcun giudicato, né espresso né implicito, sulla suddetta eccezione, atteso che le questioni dichiarate assorbite non sono oggetto di decisione e sono insuscettibili di passare in cosa giudicata.
Invero, nel sistema delle impugnazioni, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite non richiedono la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., al fine di evitarne la decadenza (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940).
Il principio è coerente con la regola secondo cui l’assorbimento esclude una statuizione sul punto e, quindi, l’insorgenza di un onere di impugnazione, trattandosi di questione non esaminata e non decisa.
Né può ritenersi che eventuali considerazioni svolte dal giudice di primo grado sul rapporto assicurativo possano determinare un giudicato implicito, giacché l’autorità della cosa giudicata è circoscritta agli accertamenti costituenti premessa necessaria della decisione, mentre restano escluse le enunciazioni meramente incidentali o eccedenti la necessità logico-giuridica del decisum, qualificabili come obiter dicta e, come tali, inidonee a produrre effetti vincolanti (Cass., 14 novembre 2025, n. 30135; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3793; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1815).
La corte territoriale ha, invece, ritenuto che l’eccezione di inoperatività della polizza fosse stata rigettata dal tribunale, e che in difetto di specifica impugnazione, fosse rimasta coperta dal formatosi giudicato, a tale stregua trasformando una statuizione di assorbimento, priva di contenuto decisorio, in una decisione implicita di rigetto, in violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c.
Ne consegue che l’eccezione in parola, non esaminata in primo grado, è stata correttamente riproposta in appello dall’assicuratrice, e avrebbe dovuto essere pertanto scrutinata dal giudice a quo.
11. Alla fondatezza nei suindicati termini del terzo e del quarto motivo assorbiti gli altri- del ricorso del principale del e dell’unico motivo del ricorso incidentale della società s.p.a., consegue l’accoglimento dei suindicati ricorsi, e, rigettato il ricorso incidentale del
la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio
alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso del principale nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi; accoglie il ricorso incidentale della s.p.a.; rigetta il ricorso incidentale del Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/7/2026.
Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano