In tema di pensionamento anticipato, il divieto di cumulo, previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, tra la cd. “pensione quota cento” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, del trattamento pensionistico e del reddito derivante dal lavoro, e che la violazione di tale divieto determina “la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo”.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 14/10/2026 (ud. 09/07/2026), n. 26864
(Presidente: L. Esposito; Relatore: G. Marchese)
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di A. volta a ottenere, in via principale, l’accertamento del diritto al trattamento di pensione anticipata in relazione all’anno 2020, in presenza dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, in quanto occasionale e produttiva di un reddito annuo inferiore a euro 5000,00, con insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a detto titolo; in via subordinata, volta a dichiarare non dovuta la restituzione dei ratei pensionistici percepiti nell’anno 2020, almeno di quelli relativi ai periodi non lavorati.
A fondamento del decisum, la Corte di appello di Bari, premessa la normativa di riferimento, ha ritenuto che i rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2020 andassero sussunti nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente personali, di cui all’art. 409, comma 1, nr. 3, c.p.c.
A supporto della indicata qualificazione, la Corte di appello, pur chiarendo che non è decisivo il nomen iuris attribuito dalle parti, ha esaminato gli accordi e valorizzato plurimi elementi: 1) che i contratti di lavoro stabilivano una prestazione continuativa ancorché a tempo; 2) che la misura del compenso era rapportata a determinate soglie e su base oraria; 3) che era stabilito il raggiungimento di una resa minima; 4) che era previsto il coordinamento con i referenti della società datrice di lavoro, anche attraverso la partecipazione del collaboratore a riunioni, al fine di verificare lo stato delle attività oggetto del contratto, l’efficacia delle iniziative intraprese, l’eventuale necessità di ulteriori iniziative ai fini della migliore prestazione delle attività oggetto del contratto; 5) che era prevista la sospensione del rapporto di lavoro in caso di infortunio e malattia; 6) che i redditi percepiti erano assimilabili a quelli di lavoro dipendente; 7) che vi era obbligo di iscrizione alla Gestione Separata mentre, per il lavoratore autonomo occasionale, l’obbligo di iscrizione scatta al superamento della soglia di reddito di euro 5.000,00.
Aggiungeva che l’appellante non aveva allegato, né tantomeno provato, circostanze fattuali dalle quali desumere una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella dichiarata e disciplinata nei contratti, né aveva mai ritenuto, prima della vicenda previdenziale oggetto di giudizio, di incardinare un giudizio di lavoro nei confronti del datore al fine di ottenere una pronuncia che accertasse quanto richiesto nei confronti dell’Inps.
In via conseguenziale, ha stabilito che il reddito percepito ricadeva nel divieto di cumulo di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, in coerenza con quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 234 del 2022; seguiva la ripetizione integrale del trattamento pensionistico corrisposto per l’anno 2020. Anomala, irrazionale e contrastante con le ragioni di presidio di «quota 100» (pag. 16 della sentenza) risultava la prospettazione di una alternanza, nell’anno, di periodi di percezione della pensione e di periodi di percezione di redditi da lavoro.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con quattro motivi. Ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, l’Inps.
La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 12 maggio 2026.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, in subordine chiedendo la rimessione della causa alle sezioni unite; il difensore dell’Istituto ha ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.
Dopo lo svolgimento della camera di consiglio, il Collegio è stato riconvocato per l'ulteriore discussione nella camera di consiglio del 9 luglio 2026, all'esito della quale è stata assunta la seguente decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, degli artt. 23 e 38 Cost., dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981.
Il ricorrente assume che la sospensione annuale della pensione integra una sanzione illegittima, perché non espressamente prevista dalla norma di legge. L’art. 14 cit. utilizza l’espressione «la pensione […] non è cumulabile […] con i redditi da lavoro dipendente o autonomo» che, letteralmente e giuridicamente, ha l’unico significato che i due trattamenti non possono coesistere, per cui spetta uno solo di essi. L’Inps, nel provvedimento di recupero, utilizza un termine («incompatibile») non presente nel testo di legge e adotta una soluzione interpretativa avente effetti invasivi, sproporzionati e contrari ai principi costituzionali.
Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c.
Parte ricorrente imputa alla Corte di merito di aver invertito l’onere della prova, facendo gravare sul lavoratore l’onere di dimostrare l’insussistenza del divieto di cumulo, mentre era l’Inps tenuto a fornire la prova della sussistenza di una fattispecie lavorativa (rectius di un reddito derivante da una fattispecie lavorativa) non cumulabile con la pensione «quota 100».
Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione dell’art.52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Assume il ricorrente che, in difetto di dolo del pensionato, l’Inps comunque non avrebbe potuto recuperare i ratei pensionistici corrisposti.
Con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione degli artt. 2222 e 2094 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.
Si imputa alla Corte di merito l’errata qualificazione del rapporto di lavoro, ricondotto alle forme della collaborazione coordinata e continuativa; la Corte territoriale avrebbe dovuto sussumere il rapporto nell’àmbito dello schema di cui all’art. 2222 cod. civ., con ogni conseguenza in termini di esclusione del divieto di cumulo.
Allo scrutinio del primo motivo va anteposto l’esame del secondo e del quarto, le cui censure, nel loro nucleo centrale, investono la qualificazione del rapporto di lavoro controverso in causa e sono logicamente prioritarie, poiché è pacifica la percezione di un reddito annuo inferiore ai 5.000,00 euro.
I rilievi sono complessivamente da disattendere, poiché infondati in relazione ai profili che attengono alla violazione di legge e inammissibili nella parte in cui censurano la ricostruzione delle risultanze fattuali operata dal giudice di merito. Va ricordato, infatti, che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura del rapporto, mentre costituisce apprezzamento di fatto l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli astratti.
La decisione impugnata si sottrae alle critiche del ricorso. I giudici territoriali, in base alle risultanze di causa, hanno escluso la natura autonoma e occasionale del lavoro svolto dal ricorrente e ricondotto lo stesso nell’alveo delle collaborazioni connotate dalla coordinazione, dalla continuità e dalla prevalente personalità.
Nel qualificare la prestazione resa dal ricorrente in termini di c.d. parasubordinazione -figura introdotta a fini processuali dall'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c. (modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) della legge n. 81 del 2017) e richiamata a fini sostanziali dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003- la Corte territoriale si è attenuta ai principi di legittimità, secondo i quali «Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc.civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira» (tra le più recenti, Cass. n. 9783 del 2020).
Gli indici richiamati sono stati ravvisati dalla Corte territoriale nella fattispecie in esame, in ragione della continuità della prestazione offerta, rigorosamente coordinata e funzionalmente connessa con l'organizzazione aziendale della società PCL Group, e avuto riguardo anche alla sussistenza di un obbligo contributivo.
Nel resto, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure degradano nell'inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Neppure sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c. I passaggi motivazionali che evidenziano come l’appellante (rectius l’odierno ricorrente) non avesse allegato, né tantomeno provato, circostanze fattuali dalle quali desumere una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella dichiarata e disciplinata nei contratti non sono indicativi di un ribaltamento dell'onere probatorio a carico dell’Istituto, quale creditore dei contributi; valgono piuttosto a corroborare l’accertamento della sussistenza di una collaborazione continuata e coordinata, attraverso la considerazione aggiuntiva che dal materiale probatorio acquisito agli atti del processo non erano emersi spunti di alcun genere per confortare una soluzione di segno diverso. La sentenza, a fronte degli elementi acquisiti al giudizio e scrupolosamente valutati, ha argomentato soltanto, con motivazione di rinforzo, l'assenza di prova di fatti antitetici, addotti dalla parte privata per contrastare il quadro probatorio a sé sfavorevole.
Il primo motivo è fondato.
7.1. La censura devolve alla Corte l’interpretazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019.
7.2. In generale, come noto, l’art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha previsto, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’I.N.P.S., nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso art. 14.
7.3. Il tema del richiesto approfondimento riguarda, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 14 che stabilisce testualmente: «la pensione quota 100 (così nel testo ratione temporis applicabile) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».
7.4. In sede amministrativa, l’Ente previdenziale ha ritenuto che la violazione del divieto di cumulo comportasse la sospensione del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui si colloca la percezione del reddito da lavoro, a prescindere dall’entità del reddito stesso. Per l’Inps, la conseguenza dell’inosservanza del divieto è, dunque, la perdita per un intero anno del trattamento pensionistico in godimento.
7.5. L'interpretazione della norma da parte dell'Istituto e la sua concreta applicazione hanno generato un vasto contenzioso giudiziario; molteplici dubbi sono stati posti, in primo luogo di legittimità costituzionale, sia sulla portata assoluta del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro (con esclusione di quelli consentiti), sia in ordine agli effetti derivanti dalla violazione del divieto, in assenza di una chiara indicazione a tale riguardo.
8. Il primo significativo snodo, nell’esegesi dell’art. 14, comma 3, è rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2022.
8.1. Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost. nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione quota 100 -a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia- con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
8.2. L’ordinanza di rimessione -pronunciata nell’àmbito di un giudizio promosso da un pensionato in regime di “quota cento”, cui l’Inps aveva richiesto la restituzione dei ratei di pensione per euro 34.508,69, a fronte della percezione di un reddito di euro 1.472,47 per effetto di un lavoro di tipo intermittente- ha ritenuto privo di giustificazione il trattamento differenziato del divieto di cumulo, a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivassero da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale; per il remittente, anche l'obiettivo di favorire l'occupazione giovanile, esplicitamente perseguito dal legislatore con la pensione anticipata a “quota 100", non sarebbe compromesso dallo svolgimento, da parte del pensionato, di attività di lavoro dipendente produttiva di redditi fino a 5.000 euro lordi annui, o comunque non lo sarebbe in misura maggiore rispetto all'attività di lavoro autonomo occasionale.
8.3. A sostegno della prospettata illegittimità costituzionale del regime differenziato del divieto di cumulo, il Tribunale ha sottolineato, altresì, la sproporzione, in base all’interpretazione adottata dall’Inps, che in concreto viene a determinarsi tra i redditi da lavoro conseguiti dal pensionato e i ratei di pensione anticipata non dovuti.
8.4. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la sollevata questione.
8.5. Ha premesso che il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico; a fronte di un regime derogatorio (la pensione anticipata a quota 100), particolarmente vantaggioso per chi sceglie di farvi ricorso, il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
8.6. La differente disciplina del divieto di cumulo non viola il principio di uguaglianza perché riflette la diversità delle situazioni lavorative considerate; la comparazione proposta dal remittente non ha fondamento: il lavoro intermittente è un lavoro subordinato e ad esso si accompagna l’obbligo di contribuzione; non altrettanto accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima di 5000,00 euro lordi annui. Il lavoratore autonomo occasionale, percettore di redditi entro la soglia indicata, non è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e i redditi prodotti, ai sensi dell’art.44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
8.7. Il canone di ragionevolezza, insito nella scelta legislativa di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non è contraddetto neppure dalle considerazioni espresse dal remittente in ordine alla «sproporzione che può in concreto determinarsi […] tra l’entità dei redditi percepiti dal pensionato […] e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa» (Corte cost. n. 234 del 2022, punto 7.5. del Considerato in diritto).
In conclusione, la condizione del lavoratore autonomo e occasionale che produce redditi inferiori ai 5.000,00 euro annui non è comparabile con quella degli altri lavoratori. È un lavoratore che non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali e su quelle previdenziali e tanto giustifica il differente trattamento in punto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Nel solco segnato dalla pronuncia della Consulta, si inserisce la sentenza di questa Corte n. 30994 del 2024, il cui principio di diritto è compendiato nella massima che segue: «In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019- comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva».
10.1. A fondamento del decisum, Cass. n. 30994 del 2024 valorizza plurimi passaggi motivazionali della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ribadendo «l'eccezionalità della misura pensionistica […] senza penalizzazioni nel calcolo della rendita», che configura un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario in cui «la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato».
10.2. La perdita totale del trattamento pensionistico per l’intero l’anno solare nel quale è percepito il reddito lavorativo costituisce, secondo la citata pronuncia, l’effetto del negozio spontaneamente stipulato dal pensionato in costanza della fruizione di una misura eccezionale, sperimentale, temporanea (cfr. Cass. n. 30994 del 2024, punti 13, 14 e 15 della motivazione).
L’intervento di legittimità non ha sopito il dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Le posizioni critiche evidenziano l'assenza di un solido supporto normativo a sostegno dell’interpretazione che conduce alla “sospensione annuale” del trattamento pensionistico, quest’ultima integrante una sanzione sproporzionata capace di incidere sul sostentamento del pensionato.
Nel descritto contesto si inserisce un secondo intervento della Corte costituzionale, nuovamente investita della questione di legittimità dell’art. 14, comma 3, in riferimento agli artt. 2, 3, questa volta sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
12.1. Il Tribunale rimettente - chiamato a pronunciarsi sulla pretesa illegittimità dell'indebito accertato dall'Inps (per euro 23.949,05) nei confronti di titolare di pensione anticipata "quota 100" che, in violazione del citato divieto di cumulo, aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di una società agricola, per una durata corrispondente a una giornata lavorativa (otto ore) e per un reddito complessivo di euro 83,91 lordi- dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 14 comma 3 cit. «per come interpretata dalla Corte di cassazione […] ( con) sentenza 4 dicembre 2024, n. 30994».
12.2. Ciò perché la perdita della pensione e della protezione previdenziale per un intero anno, a fronte dell’espletamento di una prestazione lavorativa assai limitata, risulterebbe lesiva sia dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza, sia dell'art. 38, secondo comma, Cost.
La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità sollevata, rileva che il remittente non ha «correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione (anche adeguatrice) della disposizione censurata», non impedita dall’esistenza di un’unica pronuncia di legittimità, priva di un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito e inidonea a radicare una situazione di diritto vivente. Onere ancor più evidente «considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo».
Pur nel contesto di una declaratoria d’inammissibilità, la Corte costituzionale si sofferma su possibili interpretazioni adeguatrici dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019 e offre a questa Corte un’occasione di rimeditazione.
14.1. Nella riferita cornice, si inscrive, dunque, l’attività ermeneutica consegnata al Collegio, volta alla ricerca di una soluzione interpretativa che, a tutela di istanze di proporzionalità e ragionevolezza, realizzi un equilibrato contemperamento di esigenze confliggenti.
15. La pensione cd. «quota 100» rappresenta un istituto di carattere eccezionale. In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, con la pronuncia n. 234 del 2022, e da questa Corte nel precedente n. 29904 del 2024.
15.1. L’art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, per un periodo limitato e in via sperimentale, ha consentito il prepensionamento con regole particolarmente vantaggiose, così favorendo il ricambio generazionale nel mondo del lavoro; a questo obiettivo è funzionale l’istituto del divieto di cumulo delle due fonti di reddito (pensionistico e da lavoro) che -è necessario sottolineare- è inserito in un contesto legislativo di tendenziale liberalizzazione della possibilità di percepire redditi da lavoro nonostante il pensionamento, anche anticipato (in proposito, v. art. 19 del D.L. n. 112 del 2008, con. con modificazioni nella legge n. 133 del 2008).
15.2. Rispetto al sistema, la previsione per cui «la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro» (salvo l’eccezione stabilita) si pone, dunque, in termini derogatori e restrittivi. Anche da questa prospettiva occorre muovere per chiarire la portata del testo normativo: la norma pone limiti a diritti fondamentali e, in quanto tale, non può che essere di stretta interpretazione.
15.3. Da un punto di vista letterale, primo cardine dell’ermeneutica, la disposizione altro non indica che l’impossibilità di una fruizione congiunta dei due redditi, quello da pensione e quello da lavoro. I due redditi, cioè, non possono matematicamente sommarsi tra loro.
15.4. L’anno solare, quale dimensione temporale della perdita del trattamento pensionistico, in caso di violazione del divieto di cumulo, non chiaramente espresso dalla norma di legge, per come illustrato dall’Inps, è ricavato dal riferimento all’anno («nel limite di 5.000 euro lordi annui») quale criterio per stabilire la portata della deroga all’incumulabilità.
15.5. Il parametro dell’anno, però, proprio della disciplina dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto utilizzato dal legislatore anche per precisare l’obbligo contributivo (art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), non è, viceversa, “esportabile” ad altri fini, per delimitare cioè il perimetro e definire gli effetti della “non cumulabilità” di cui all’art. 14, comma 3, riferita, come ampiamente illustrato dalla Corte costituzionale n.234 del 2022, a situazioni lavorative diverse e differentemente disciplinate. Neppure può farsi ricorso al parametro mensile, quale modalità ordinaria di pagamento della retribuzione. Il tenore della disposizione individua esclusivamente, quale àmbito temporale di riferimento per il divieto di cumulo, l’intervallo «a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia».
15.6. La sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare: un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione in commento; quando il legislatore ha voluto stabilire, quale effetto di una condotta, la perdita integrale di una prestazione, lo ha contemplato in modo inequivoco. Si pensi, per esempio, all’art.8 del d.lgs. n. 22 del 2015 che, espressamente, prevede l’obbligo restitutorio integrale («per intero») dell’anticipazione Naspi, ove si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione in via anticipata della prestazione.
16. Nel caso dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, la misura individuata dal legislatore per disciplinare il momento di interferenza tra prestazione pensionistica e reddito da lavoro è il divieto di cumulo; divieto che, in difetto di altre indicazioni, deve essere inteso nel suo significato tradizionale sul piano ordinamentale: il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro (Corte Cost. n. 155 del 1969), per cui ne spetta uno solo di essi.
16.1. Sul piano della concreta operatività, il divieto comporta la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo.
17. Il criterio ermeneutico indicato ha il pregio di avere una portata generale e astratta, non affidata a valutazioni casistiche; esso collega la riduzione del trattamento pensionistico all’entità del reddito da lavoro percepito, in tal modo salvaguardando il precetto di cui all’art. 38 Cost. e quello di cui all’art. 3 Cost., sotto i profili di proporzionalità e ragionevolezza.
17.1. Da un lato, restano assicurati i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato; dall’altro, la privazione della provvidenza pensionistica è proporzionale al trattamento goduto per l’attività lavorativa (Corte Cost. n. 165 del 1963), realizzando, al contempo e in modo ragionevole, l'intento legislativo di evitare la ripresa dell’attività lavorativa, perché l’effetto prodotto è, sostanzialmente, quello della neutralità del reddito da lavoro.
17.2. Diversamente ragionando, come pretende l’Inps, situazioni differenti risulterebbero trattate in maniera iniquamente identica, penalizzando in misura eccessiva i percettori di redditi esigui, a fronte di un impatto quasi nullo su chi dovesse percepire redditi da lavoro che, concentrati in un solo anno solare, risultino finanche superiori all’importo annuale del trattamento pensionistico goduto.
Dalle considerazioni svolte discende l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
È inammissibile il terzo motivo.
19.1. A tacer d’altro, la questione dell’art.52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 non risulta affrontata nel giudizio di secondo grado; la sentenza impugnata non tratta il tema dei limiti di ripetibilità del trattamento pensionistico indebito né parte ricorrente illustra adeguatamente come il relativo profilo, argomentato e respinto dal Tribunale, sia stato riproposto dinanzi al giudice dell’impugnazione.
20. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo, rigettati il secondo e il quarto, inammissibile il terzo.
20.1. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto di séguito enunciato:
« Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito».
21. Al giudice di rinvio è demandato, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il quarto, inammissibile il terzo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 maggio 2026 e del 9 luglio 2026.
La Consigliera est.
Gabriella Marchese
La Presidente
Lucia Esposito