In tema di danni cagionati da cani randagi, la responsabilità della pubblica amministrazione è regolata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., non essendo i cani randagi equiparabili alla fauna selvatica protetta. Ne consegue che il danneggiato deve provare non solo l’evento dannoso e la natura randagia dell’animale, ma anche una specifica condotta colposa, commissiva od omissiva, dell’ente preposto alla prevenzione del randagismo, dimostrando l’insufficiente organizzazione o gestione del servizio e la concreta evitabilità dell’evento con uno sforzo proporzionato. La mera presenza dell’animale sulla pubblica via non consente di presumere la colpa dell’ente, né di configurare una forma di responsabilità oggettiva; solo una volta accertata la violazione degli obblighi di prevenzione, il nesso causale può ritenersi provato anche in via presuntiva secondo il criterio della concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito da parte dell’amministrazione
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07/02/2026 (ud. 29/01/2026) n. 2724
FATTI DI CAUSA
1. Ca.Ma. conveniva in giudizio il Comune di Caltanissetta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi su strada pubblica in data 11.02.2010, allorquando, mentre era alla guida del proprio moto, ne aveva perduto il controllo a causa dell'aggressione di due cani randagi, cadendo a terra e riportando lesioni personali ed al mezzo.
L'ente comunale si costituiva eccependo l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 2051 e dell'art. 2052 c.c., nonché la carenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., non avendo l'attore allegato e provato specifiche violazioni degli obblighi gravanti sulla P.A, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sent. n. 597/2015, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il Comune al pagamento di Euro 234.312,12. Il giudice di prime cure riteneva che, nonostante il Comune avesse formalmente apprestato dei servizi (anagrafe canina, mappatura, convenzione con una ditta di cattura), tali misure fossero inefficaci. Tale convincimento si fondava sulle prove testimoniali che riferivano la presenza costante e consistente di branchi di cani randagi proprio nella via del sinistro, creando pericolo per la popolazione.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Comune di Caltanissetta, che chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova del fatto storico dedotto e per mancanza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. Deduceva che l'attore non aveva provato la sussistenza di una deficienza organizzativa e/o operativa ascrivibile all'Ente; mentre il Comune aveva diligentemente adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo. Sottolineava che nessuna segnalazione inerente la presenza di cani randagi era mai stata indirizzata all'Ente comunale; che non sussisteva il nesso causale tra la condotta della P.A. e il danno lamentato dall'appellato a causa del comportamento colposo dello stesso motociclista nella causazione dell'incidente.
La Corte d'Appello di Caltanisetta, con sentenza n. 174/2022, in accoglimento dell'impugnazione ed in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Ca.Ma.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ca.Ma.
Ha resistito con controricorso il Comune di Caltanissetta.
Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro sessanta giorni dalla data della decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e per rigettare la domanda risarcitoria, originariamente formulata dal Ca.Ma., ha ritenuto che: a) la fattispecie fosse riconducibile nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. e, perciò, fosse onere dell'attore provare la colpa del convenuto ed il nesso di causalità tra condotta colposa (omissiva); b) l'attore, quale danneggiato, non aveva assolto lo specifico onere di allegare e dimostrare una specifica condotta colposa imputabile al Comune, poiché si era limitato ad allegare l'avvenuta aggressione da parte dei cani randagi sulla via pubblica, senza, tuttavia, dedurre ulteriori specifici elementi di fatto idonei a fondare una responsabilità colposa dell'ente pubblico nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza; c) non era stata provata la natura randagia dei cani autori dell'aggressione.
2. Ca.Ma. articola in ricorso due motivi.
Precisamente:
- con il primo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. artt. 2043,2051,2052,2053 cod. civ., oltre che della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale della Regione Sicilia n. 15 del 2000, nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., ed infine degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., anche in relazione al principio dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ." ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe sovvertito l'onere probatorio a favore del Comune. Sostiene che - una volta dimostrata l'avvenuta aggressione da parte dei cani randagi - sarebbe stato onere (non suo, quale danneggiato, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, ma) dell'ente convenuto dimostrare di avere organizzato e gestito un efficiente servizio di prevenzione del randagismo, in adempimento dei rispettivi doveri istituzionali;
- con il secondo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 2697 cod. civ." per motivazione incongrua e travisamento della prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), nella parte in cui la corte ha affermato che lui non aveva fornito prova: né della condotta ascrivibile ai soggetti evocati in giudizio; né della riconducibilità dell'evento dannoso; e neppure della natura randagia dei cani.
3. Si impongono alcune considerazioni preliminari di sistema.
3.1. Il contenzioso scaturente dai danni causati da cani randagi è fenomeno relativamente recente nella giurisprudenza di legittimità, apparendo la prima decisione di legittimità specificamente massimata sul tema quella di Cass. n. 13898/2005. Tuttavia, nell'ultimo ventennio il fenomeno ha assunto dimensioni notevoli, specie in alcune Regioni, quali la Calabria, la Puglia, la Campania e la Sicilia.
Nell'affrontare tale contenzioso questa Corte ha chiarito innanzitutto che l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone l'individuazione dell'ente, al quale la legislazione, nazionale e regionale, affida in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno (tra le altre, Cass. n. 18954/2017; n. 17060/2018; n. 9671/2020; n. 9621/ 2022).
In particolare, ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi, in difetto di previsioni nella legislazione statale (si cfr. la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281), occorre far riferimento alla legislazione regionale (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. n. 17060/2018, n. 9671/2020, n. 19404/2019 e n. 32884/2021).
Nel caso di specie, la legge applicabile è la legge regionale siciliana n. 15/2000, che, all'art. 14, prevede che i comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti.
3.2. È oramai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui (Cass. n. 31342/2023, n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020), nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione l'art. 2052 c.c. Detta norma, invero, è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992). In altri termini e in via generale, l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù di precisa scelta legislativa, sicché l'ente che ne ha la protezione, ne ha anche la responsabilità.
3.3. Parimenti consolidato può dirsi l'orientamento (ex multis: Cass. 5339/24, Cass. n. 17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021) in base al quale l'art. 2052 c.c. non si applica, invece, ai danni causati da cani randagi: rispetto a questi ultimi, invero, i compiti della pubblica amministrazione sono (non di protezione dei cani randagi dai rischi dell'antropizzazione, ma) di prevenzione e di protezione della popolazione dai cani randagi: questi ultimi, allo stato attuale della legislazione, non costituiscono una specie protetta. La diversità di ratio della normativa impedisce l'applicabilità, diretta e/o analogica, dell'art. 2052 c.c. ai danni causati da cani randagi. Ne consegue che la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di detti danni solo a titolo aquiliano, ex art. 2043 c.c. (che, come è noto, impone al danneggiato di provare una condotta, commissiva od omissiva, del responsabile; la natura colposa della stessa ed il nesso causale tra la condotta causale ed il danno).
3.4. Collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, Cass. n. 16788/2025, così risistemando la materia, ha affermato il seguente principio di diritto: "la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno".
A) Invero, è indubbiamente condotta colposa della pubblica amministrazione il mancato adempimento dei doveri ad essa imposti dalla legge.
È dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione, nei cui riguardi formula la domanda di risarcimento, non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone. Tale prova può essere fornita, ad es., dimostrando con un qualsiasi mezzo istruttorio (documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento) che, presso la ASL (o l'altro ente individuato dalla normativa del luogo) competente, non esisteva un ufficio preposto alla prevenzione del randagismo, ovvero esisteva solo sulla carta; ovvero che il relativo servizio non veniva svolto o veniva svolto in modo saltuario; ovvero ancora che al relativo servizio non era stata destinata alcuna risorsa o erano destinate risorse insufficienti.
Al contrario, la prova della condotta colposa della pubblica amministrazione non può essere tratta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno: sia perché l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione (non di risultato, ma) di mezzi, ragion per cui dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione; sia perché l'essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella prevenibilità; ragion per cui nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale (Cass. n. 17060/2018); sia perché un intervento "a tappeto" dell'ente preposto non è di per sé esigibile, ragion per cui, quand'anche sia stato provato il fatto costitutivo del danno in tutti i suoi elementi, in difetto di pregresse formali denunce (o di articoli di stampa, portati a conoscenza dell'ente prima del verificarsi del sinistro), la condotta omissiva dell'ente correttamente potrebbe essere ritenuta non colposa; sia, infine, perché la sussistenza di una condotta colposa non può essere accertata in base ad un criterio di spiegazione della causalità: se manca la prova di una condotta colposa, commissiva od omissiva, nessuna spiegazione causale è possibile anche solo imbastire.
Sotto detto ultimo profilo, infatti, se, per invocare la responsabilità della pubblica amministrazione, fosse sufficiente la mera sussistenza del danno e la individuazione dell'ente preposto alla cattura ed alla successiva custodia dei cani randagi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per rendere oggettiva la responsabilità dell'ente (al riguardo, cfr., tra le tante, Cass. 5339/24; 23633/19; 19404/19; 31957/18; 22546/18; 18954/17): affermare che la mera circostanza di fatto che un cane sia libero dimostri di per sé che il servizio di prevenzione del randagismo non sia stato espletato in modo adeguato dall'ente preposto significa introdurre una responsabilità oggettiva (Cass. n. 36719/21), non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.
B) Il danneggiato, una volta che abbia dimostrato l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, deve altresì dimostrare che tra detta condotta omissiva ed il verificarsi del danno subito vi sia un nesso di causalità. In questa prospettiva egli deve provare, anche in via meramente presuntiva, che: a) esista una norma che imponga una certa condotta al fine di prevenire un determinato rischio; b) sia accertata la violazione dell'obbligo di condotta; c) si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell'obbligo mirava a prevenire. Dunque, tre sono i passaggi necessari per pervenire ad un giudizio di condanna della pubblica amministrazione per il danno causato da cani randagi: a) l'individuazione della norma che impone l'obbligo di provvedere; b) l'accertamento della condotta violativa di tale obbligo; c) la causalità tra omissione e danno. In particolare, il nesso di causa è provato in via presuntiva, dimostrando l'avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire; spetterà poi alla pubblica amministrazione superare detta presunzione, dimostrando il caso fortuito.
3.5. In definitiva, l'onere della prova varia significativamente, per il danneggiato e per l'ente pubblico, a seconda che il danno sia causato da fauna selvatica (regolata prevalentemente dall'art. 2052 c.c.) o da animali randagi (regolata dall'art. 2043 c.c.).
A) In caso di danni causati da animali selvatici (come cinghiali o cervi), si applica la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo all'ente pubblico preposto. Con la conseguenza che:
- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento; b) l'appartenenza dell'animale a una specie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità, dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche il verificarsi del danno per caso fortuito; l'ente responsabile, in altri termini, deve cioè dimostrare che la condotta dell'animale si è posta fuori dal suo controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
B) In caso di danni da causati da cani randagi, in capo all'ente pubblico preposto, si applica la responsabilità aquiliana (extracontrattuale) ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che l'onere probatorio è più gravoso per il danneggiato.
Precisamente, è onere del danneggiato: a) provare che il cane fosse effettivamente randagio (e non un cane di proprietà temporaneamente sfuggito al padrone) e individuare l'ente responsabile, cioè l'ente a cui la legge regionale affida il compito di cattura e custodia dei cani randagi; b) provare una concreta condotta colposa (omissiva o commissiva) dell'ente; c) provare che l'evento era evitabile con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'ente.
4. Tanto premesso, il ricorso non è fondato.
4.1. Infondato è il primo motivo.
Invero, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, sopra ripercorsi, nel caso di specie, nel quale parte attorea non aveva provato alcuna condotta colposa omissiva o commissiva del Comune.
In particolare, la corte di merito ha correttamente negato la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2043 c.c. sulla base del fatto che non fosse stato provato che "l'evento fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole, non risultando allegato, né tantomeno provato, che fosse stata segnalata al Comune di Caltanissetta, la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, rientrante nel territorio di sua competenza, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, rimaste inevase, così come peraltro confermato dal teste Ri.Ga. (...)".
Inoltre, la Corte ha negato che potessero desumersi "elementi di prova in ordine a ciò dagli articoli di giornale del 29/4/2016 e del 21/6/2016 riguardanti (...) in quanto collocati temporalmente a distanza di oltre sei anni dal sinistro per cui è causa (11/2/2010)".
In definitiva, il motivo è deciso sulla base del seguente principio di diritto:
"In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente, non presumibile dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via. Qualora l'amministrazione dimostri l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio", salva la prova del caso fortuito a carico della P.A.".
4.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Parte attorea sostiene di avere dimostrato il nesso di causalità attraverso le testimonianze acquisite nel giudizio di merito. Sostiene, altresì, di avere dato prova della presenza del fenomeno del randagismo e dell'esistenza delle segnalazioni inerenti alla presenza degli animali randagi in varie zone della città attraverso la produzione di vari articoli di giornale.
Il motivo, per come è posto, si risolve nella inammissibile sollecitazione a questa Corte a provvedere ad una rivalutazione delle emergenze probatorie in contrasto con quanto oggetto di verifica da parte dei giudici di merito.
Senonché, "il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito" (cfr., tra le tante, Cass., nn. 2056/2011; 27464/2006; 3994/2005; 11933/2003; 9716/2000; 6023/2000; 5231/2001).
Conseguentemente, la critica contenuta nel motivo in esame è destinata alla inammissibilità poiché il ricorrente altro non prospetta se non una rilettura, nel merito, dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibile in questa sede di legittimità (cfr., tra molte, Cass. 13056/2021).
Nella sentenza impugnata il giudice di secondo grado, dopo aver correttamente ritenuto in punto di diritto che sulla parte ricorrente gravava l'onere di provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio, che aveva provocato il danno, era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione della cattura e della custodia era derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto - ad esito di una valutazione in fatto, insindacabile nella presente sede, ha ritenuto che tale prova nel caso di specie non fosse stata offerta e, in particolare, ha ritenuto - in modo manifestamente plausibile - di non poter desumere elementi di prova in ordine alla presenza dei cani randagi dagli articoli di giornale - che il procuratore dell'appellato aveva chiesto di produrre durante il giudizio di appello, relativi a precedenti segnalazioni della presenza di cani randagi nel territorio di Caltanissetta - poiché "collocati temporalmente a distanza di oltre sei anni dal sinistro per cui è causa".
In definitiva, la corte di merito ha dato contezza del proprio ragionamento, con una motivazione che, seppure sintetica, risulta ampiamente satisfattiva del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), rilevando che dal materiale probatorio non emergeva la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, e poiché le critiche sollevate si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura alternativa delle prove, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Al rilievo che precede, di per sé dirimente, quanto alle doglianze avanzate dal ricorrente concernenti il preteso travisamento o l'omessa considerazione, da parte del giudice d'appello, dei contenuti delle testimonianze acquisite, si aggiunge il rilievo che il c.d. 'travisamento della prova' (consistente nella constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione), non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 24395/2020), ferma restando la facoltà della parte di denunciare eventuali vizi motivazionali (Cass. 13918/2022), nella specie insussistenti come sopra rilevato. Né si ravvisa l'errore sostanzialmente percettivo in cui ha risolto il travisamento della prova la recente giurisprudenza nomofilattica (Cass. Sez. U. n. 5792/24).
3. Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2026.