Minori – Responsabilità genitoriale – Art. 333 c.c. – Psicoterapia imposta – Autodeterminazione – Artt. 13 e 32 Cost.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3292 del 14/02/2026

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Minori – Responsabilità genitoriale – Condotta pregiudizievole – Art. 333 c.c. – Prescrizioni del tribunale per i minorenni – Psicoterapia del profondo – Percorso psicoterapeutico individuale – Autodeterminazione personale – Libertà personale – Trattamenti sanitari – Artt. 13 e 32 Cost. – Limiti ai poteri del giudice – Tutela del minore

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., è illegittima la prescrizione, imposta al genitore, di un percorso di psicoterapia individuale o di una psicoterapia del profondo, anche se sorretta dall’intento di favorire il recupero del rapporto con i figli, poiché tale misura, pur se ritenuta non vincolante, determina comunque un condizionamento incompatibile con gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost.; essa, infatti, non integra una prescrizione diretta a tutelare il minore da condotte pregiudizievoli, ma attiene a una scelta rimessa all’autodeterminazione personale del genitore.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/02/2026 (ud. 03/12/2025) n. 3292

RILEVATO CHE


1. Il sig. Di.St. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'Appello di Salerno che ha rigettato il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. avverso la pronuncia che aveva accertato la condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli ex art. 333 cod. civ.

2. La Corte conferma la prescrizione a carico del genitore-padre di un "presidiato percorso di psicoterapia del profondo, da eseguirsi privatamente" e l'ammonimento al contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai figli, misure tutte adottate in funzione della tutela dei minori e delle relazioni familiari.

3. La cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso notificato il giorno 8/4/2025, ed affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Pr.Ma.

Sono rimaste intimate le parti indicate in epigrafe cui è stato notificato il ricorso.

CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ma si limita a ribadire succintamente i motivi dedotti in primo grado omettendo elementi pure emersi in sede di istruzione dinanzi il Giudice di prime cure nonché il vaglio della relazione del Curatore dei Minori nominato dalla Corte territoriale.

5. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato omette di valutare la relazione del curatore dei minori nominato dalla Corte territoriale.

6. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 e 32 co. 2 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito confermato il decreto del Tribunale nella parte in cui prevedeva un presidiato percorso di psicoterapia del profondo.

7.I tre motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

8. È stato infatti ripetutamente osservato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così Cass. 13506/015; id. 18222/2019; id. 17903/2023).

9.Ciò posto, la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall'intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all'autodeterminazione personale.

10.Ne consegue che il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Di.St., Pr.Ma. ivi riportati.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2026.

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