È soggetta al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 la controversia avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per attività giudiziale civile, anche quando il cliente sollevi contestazioni sull’an debeatur ovvero eccepisca l’inadempimento o l’avvenuto pagamento, salvo che siano proposte domande autonome, riconvenzionali o di accertamento pregiudiziale, incompatibili con la cognizione sommaria, le quali impongano la separazione del giudizio.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 07/01/2026 (ud. 04/12/2025) n. 354
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di.Lo. ha notificato a Ca.Ad. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare la sussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionali rese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e per il quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.
Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nella misura di Euro 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad Euro 507,52 per la redazione del precetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 23 gennaio 2017 Ca.Ad. ha determinato, nel contraddittorio delle parti, in Euro 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.
Ca.Ad. ha proposto appello che la Corte d'Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.
Ca.Ad. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L'intimato si è difeso con controricorso.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. dell'11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, si osserva, in risposta a una delle considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria conclusiva, che, come affermato dalla più recente giurisprudenza, "Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo D.Lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione" (Cass., Sez. 1, n. 19194 del 12 luglio 2025).
Del tutto generica è, poi, la prospettazione dell'illegittimità costituzionale della normativa in questione, neppure argomentata dalla ricorrente.
Infine, si sottolinea che le cause per le quali sia stata avanzata proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso sono trattate, in ipotesi di istanza di decisione della parte, dalla Suprema Corte in composizione collegiale.
2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla soccombente e nel non disporre la compensazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 702 bis e quater c.p.c., ritenendo che la decisione di primo grado dovesse essere appellata.
Con il terzo motivo prospetta la violazione dell'art. 702 bis c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, atteso che oggetto del giudizio sarebbe stata anche un'eccezione di inadempimento, la quale avrebbe rappresentato una domanda di accertamento pregiudiziale idonea a comportare l'applicazione del rito sommario in luogo di quello ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, e manifestamente infondato.
Non è in contestazione che, nella specie, oggetto del contendere sia la determinazione del compenso spettante al controricorrente, quale avvocato difensore della ricorrente. Inoltre, quest'ultima non nega che il giudizio di primo grado sia stato definito ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011. La corte territoriale ha rilevato, altresì, che la ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 23 gennaio 2017 con appello e non con ricorso per cassazione.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che "In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14" (Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14 dicembre 2023).
La ricorrente sostiene, con il suo terzo motivo di ricorso, che, in realtà, avrebbe presentato un'eccezione di inadempimento, la quale andrebbe interpretata come una domanda di accertamento pregiudiziale che avrebbe precluso l'applicazione del rito ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011.
Si tratta di una considerazione che non merita di essere accolta.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella avanzata ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con quello ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14 (Cass., SU, n. 4485 del 23 febbraio 2018; Cass., Sez. 2, n. 10864 del 24 aprile 2023).
La ricorrente, però, ha sollevato semplicemente un'eccezione di inadempimento e non ha articolato domande idonee ad ampliare il thema decidendum, con la conseguenza che il rito seguito dal primo giudice era quello corretto.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si evidenzia, in risposta al secondo, che eventuali errori processuali del Tribunale di Roma avrebbero comunque dovuto essere contestati in sede di cassazione e non con appello, alla luce normativa processuale che era stata applicata.
Infine, la prima censura sarebbe stata inammissibile, non essendo possibile contestare in cassazione la mancata decisione del giudice del merito di compensare le spese di lite in ipotesi di soccombenza di una delle parti (nella specie, è palese la soccombenza della ricorrente, ancorché la sentenza contestata si fondi su una questione di rito).
Ne consegue che nessuno dei motivi proposti in questa sede può essere accolto e che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso.
3) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
"La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14";
"La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un'eccezione di avvenuto adempimento".
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, "richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l'art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a Euro 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione "altresì")".
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell'ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.
Nella specie, si ritiene di quantificare l'importo dovuto in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., in Euro 1.500,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivo comma 4 in Euro 1.500,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di Euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di Euro 1.500,00;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2026.