Il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 è applicabile esclusivamente alle controversie relative alla liquidazione dei compensi per attività giudiziale civile o per prestazioni ad essa strumentali o complementari, restando escluse le prestazioni stragiudiziali autonome non collegate al giudizio civile, nonché quelle rese in ambito penale, amministrativo o davanti a giudici speciali, per le quali trova applicazione il rito ordinario di cognizione.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 07/01/2026 (ud. 04/12/2025) n. 356
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
nel febbraio 1997 Ma.Ma., Ca.Ma., Ga.Um. e Al.Cl. gli avevano conferito l'incarico di proporre un ricorso al TAR Lazio contro L'Università La Sapienza e il MURST, al fine di ottenere, previo annullamento degli atti normativi e amministrativi che avevano previsto il c.d. numero chiuso, l'immatricolazione al I anno del Corso di Laurea in Odontoiatria per l'A.A. 1996/1997;
aveva redatto il ricorso con in calce la domanda di ammissione con riserva, unitamente all'istanza di fissazione di udienza;
il TAR Lazio aveva concesso l'immatricolazione con riserva il 12 marzo 1997;
il TAR Lazio aveva fissato l'udienza di merito per il 4 ottobre 2004;
dopo avere chiesto il rinvio, aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza, stabilita, questa volta, per il 20 dicembre 2007;
con RAR del 27 novembre 2007, aveva informato i clienti della fissazione dell'udienza di merito, chiedendo le opportune informazioni sulla loro posizione;
non aveva ricevuto risposta;
all'udienza del 20 dicembre 2007, aveva appreso dall'Avvocatura dello Stato che i suoi clienti erano stati regolarizzati nella loro posizione presso l'Università;
aveva aderito alla richiesta della P.A. di dichiarare cessata la materia del contendere, domandando che le spese fossero compensate;
il TAR Lazio aveva dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 6 febbraio 2008;
con nota del 9 febbraio 2016 aveva proposto una definizione bonaria delle pendenze;
il suo credito complessivo residuo, detratti gli acconti ricevuti dagli assistiti (Euro 1.032,91), ammontava a Euro 9.019,88;
aveva chiesto a Ma.Ma. il pagamento, in solido per tutti i clienti, di tale importo;
non avendo ricevuto alcunché, il Tribunale di Tivoli, su suo ricorso, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 241/2020.
Ma.Ma. ha proposto opposizione che il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza dell'8 giugno 2023, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.
L'intimato non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del procedimento e/o dell'ordinanza per erronea applicazione del rito ex artt. 14 e 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 e violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata dal Tribunale di Tivoli erroneamente applicando l'art. 14 D.Lgs. n. 15 del 2011 e non il rito ordinario previsto dall'art. 645 c.p.c., nonostante venissero in rilievo compensi professionali relativi a attività prestata in un giudizio amministrativo.
La censura merita accoglimento.
La giurisprudenza ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942, sostituito dall'art. 34, n. 16, lett. a), del D.Lgs. n. 150 del 2011, concerne le controversie e, quindi, le correlate domande, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass., n. 3744 del 2006; Cass., n. 13847 del 2007; Cass., n. 25675 del 2009; Cass., n. 5566 del 2001), restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali (Cass., SU, n. 4485 del 2018).
Pertanto, nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della legge n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all'art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge (Cass., Sez. 2, n. 19228 del 12 luglio 2024; Cass., Sez. 2, n. 34501 del 23 novembre 2022).
2) Con il secondo motivo è contestata la violazione degli artt. 183 bis c.p.c., 702 ter c.p.c., 111 e 24 Cost.
Con il terzo motivo il ricorrente rappresenta la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione della collegialità prevista dagli artt. 3,14, D.Lgs. n. 150 del 2011.
Con il quarto motivo lamenta la nullità dell'ordinanza per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il quinto motivo investe la violazione degli artt. 1175,1362,1363,1366,1375,1703,2222,2233 e 2697 c.c., 115 c.p.c., e 21 e 23 della leggen. 1034 del 1971.
Il sesto richiama l'art. 2946 c.c., i principi del contratto di patrocinio, l'art. 84 c.p.c. e il codice deontologico.
Il settimo concerne la violazione degli artt. 21,22,23 ss. della legge n. 1034 del 1971.
L'ottavo menziona gli artt. 2946 e 2957, comma 2, c.c.
Il nono è relativo al principio del giusto processo e agli artt. 101 c.p.c., 2046, 2056 e 2959 c.c.
Queste censure non devono essere esaminate, alla luce dell'accoglimento della prima doglianza.
3) Il ricorso è accolto, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.
L'ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, in applicazione del seguente principio di diritto:
"Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali".
P.Q.M.
La Corte,
- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
- cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2026.