In tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla liquidazione dei compensi di avvocato soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora l’opposizione sia introdotta con citazione anziché con ricorso, il rispetto del termine decadenziale va valutato con riferimento alla notificazione della citazione; il mutamento del rito è consentito solo entro la prima udienza, atteso che esso incide sul regime delle impugnazioni, essendo l’ordinanza conclusiva del rito speciale ricorribile esclusivamente per cassazione.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 07/01/2026 (ud. 04/12/2025) n. 363
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
nel febbraio del 1998 Ap.Br. gli aveva conferito l'incarico di proporre un ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento degli atti normativi e amministrativi ostativi dell'immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria e, per l'effetto, l'immatricolazione al I anno del Corso di Laurea in Odontoiatria presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Firenze;
l'istanza cautelare richiesta era stata accolta;
il TAR Lazio e il Consiglio di Stato avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sul c.d. "numero chiuso";
la Corte costituzionale aveva dichiarato la legittimità del c.d. numero chiuso, sollecitando il legislatore a intervenire in materia;
con la legge n. 264 del 1999 era ridefinita la normativa, che ribadiva il numero chiuso e prevedeva la sanatoria per coloro che avevano ottenuto l'immatricolazione con riserva, come il suo assistito;
aveva informato tutti i suoi clienti dell'intervenuta legge di sanatoria;
con missiva del 25 luglio 2006, venuto a sapere della richiesta dell'Avvocatura dello Stato di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, aveva informato il suo assistito;
il TAR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con decreto del 31 agosto 2006, della cui emissione aveva avvisato il cliente con lettera del 6 ottobre 2006;
il detto decreto, in difetto di opposizione, era divenuto definitivo il 14 novembre 2006;
il 14 gennaio 2015 aveva inviato al controricorrente una proposta di pagamento a stralcio e saldo di un importo notevolmente inferiore a quello dovuto in base alle tariffe, rifiutata dall'interessato.
aveva domandato, quindi, il pagamento dell'importo residuo di Euro 7.527,10, a titolo di spese processuali;
non avendo ottenuto il pagamento, il Tribunale di Forlì, su suo ricorso, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1005/2015.
Ap.Br. ha proposto opposizione che il Tribunale, con ordinanza nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 19 febbraio 2020, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo.
Ma.Co. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L'intimato si è difeso con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la nullità del procedimento e/o dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione del rito ex artt. 14 e 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 641,645 e 647 c.p.c. in quanto l'opposizione in questione avrebbe dovuto essere proposta con il rito sommario speciale ex artt. 702 c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 e, non potendo essere disposto il mutamento del rito, l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività.
Peraltro, il detto mutamento del rito sarebbe avvenuto, irregolarmente, non entro la prima udienza, ma dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria. In ogni caso, quindi, l'ordinanza che avrebbe disposto il mutamento del rito avrebbe dovuto essere cassata.
In particolare, non sarebbe stato applicabile il mutamento del rito, venendo in rilievo un atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Infine, l'opposizione, introdotta erroneamente con citazione, sarebbe stata notificata nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma depositata oltre la sua scadenza.
La censura è fondata solo in parte.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 8045 del 21 marzo 2023). In particolare, ha precisato che, nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del D.Lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass., SU, n. 758 del 12 gennaio 2022).
Pertanto, la censura concernente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, essendo stata la relativa citazione notificata per tempo.
Deve essere accolto, invece, il motivo di ricorso per la parte che investe le modalità temporali del mutamento del rito.
Infatti, questa Corte di cassazione ha affermato che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello (Cass., Sez. 2, n. 186 del 9 gennaio 2020).
Nella specie, il detto mutamento del rito, da ordinario a speciale, è avvenuto durante la fase istruttoria, con la conseguenza che la normativa menzionata è stata violata.
2) Il ricorso è accolto, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Forlì, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
"In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.";
"L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello".
P.Q.M.
La Corte,
- accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
- cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2026.