Avvocato - Responsabilità professionale - Malore improvviso - Forza maggiore - Mancata comparizione in udienza - Esclusione della responsabilità

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4357 del 26/02/2026

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Avvocato — Responsabilità professionale — Inadempimento — Esclusione — Malore improvviso — Forza maggiore — Causa non imputabile — Mancata comparizione in udienza — Diligenza professionale — Certificazione medica — Prova testimoniale — Tentativo di assicurare l’assistenza al cliente

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, non è configurabile inadempimento ex artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. quando la mancata comparizione in udienza sia determinata da un malore improvviso e invalidante, debitamente provato mediante certificazione medica e riscontri testimoniali, idoneo a integrare una causa di forza maggiore quale evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera organizzativa del professionista. In tal caso, l’assenza non è imputabile al difensore, specie ove risulti che lo stesso abbia comunque tentato di assicurare l’assistenza processuale al cliente nei limiti del possibile.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/02/2026, n. 4357

FATTI DI CAUSA


1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2534/2018 ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Ba.Ti. nei confronti di Li.Ma., nominato suo difensore per resistere in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un credito di Euro 50.000,00, volta ad accertarne la responsabilità professionale e, per l'effetto, ha condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del convenuto.

2. Ba.Ti. ha proposto appello principale avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d'Appello di Roma; Li.Ma. ha resistito contestando i motivi di appello, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello, ritenendo infondata la domanda per l'impossibilità di addebitare al difensore, nella specie, alcun comportamento negligente, ponendo le spese a carico della appellante in favore dell'appellato, così come liquidate in dispositivo.

3. Avverso la sentenza d'appello, Ba.Ti. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso Li.Ma.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. "in relazione agli artt. artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1218 c.c., 1176 cc , 2236 c.c., nonché dell'art. 153 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistito nell'omesso esame della responsabilità del professionista per essersi costituito in giudizio e presentato istanza di rimessione in termini dopo circa un mese dalla prima udienza di comparizione.".

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura di omesso esame di un fatto decisivo denunciata ex art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. non è censura proponibile nel caso in cui si verta, come nel giudizio in esame, in una ipotesi di c.d. doppia conforme, come previsto dall'art. 360, comma 4, c.p.c., ratione temporis applicabile in base al quale il ricorso per cassazione non può essere proposto quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado "per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti poste a base della decisione impugnata".

La preclusione si applica, ai sensi dell'art. 35, comma 5), del D.Lgs. 10/10/2022, n. 149, come modificato dalla L. 29/12/2022, n. 197, ai giudizi di impugnazione introdotti a decorrere dal 1 gennaio 2023 e il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto, delibate nel merito (Cass. Sez. 3, 11/12/2024 n. 32019), poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto al primo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. "per violazione dell'art. 112 cpc (omesso esame di un motivo di appello)".

2.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

L'omesso esame di un motivo di gravame denunciato non sussiste e la ricorrente non si misura con quanto osservato dalla Corte d'Appello che espressamente ha ritenuto esente da censure la sentenza di prime cure per aver affermato che il difensore, nonostante l'accertato improvviso malore da cui era stato colto, aveva comunque cercato di assicurare l'assistenza professionale in udienza all'attrice (pag. 16 della sentenza impugnata), condividendo anche, nella sostanza, quanto osservato dal Tribunale in ordine alla irrilevanza della circostanza del tempo della presentazione dell'istanza di rimessione in termini (pag.7 della sentenza impugnata, ove viene trascritta integralmente l'argomentazione fornita dal Giudice di prime cure al riguardo) e affermando in particolare che "non può essere addebitato all'avv. Liberati alcun comportamento negligente" (pag 16 della sentenza impugnata).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. "per violazione e falsa applicazione degli articoli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1218 c.c., 1176 c.c., 2236 c.c. nonché dell'art. 153 c.p.c.", tenuto conto che la valutazione della Corte d'Appello circa la diligenza del professionista era stata limitata alla prima udienza di comparizione e non al mandato difensivo attribuitogli nel complesso, posto che il certificato medico era riferito ad un solo giorno.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la "violazione e falsa applicazione degli articoli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1218 c.c., 1176 c.c., 2236 c.c. in relazione alla dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore"; in particolare, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato quale causa non imputabile del professionista una mera sua mancanza di diligenza consistita in un difetto di organizzazione della propria attività professionale (richiama, sul punto, l'arresto Cass. n. 10769/2013)

4.1. I motivi terzo e quarto del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il perspicuo profilo di connessione che li avvince, sono inammissibili.

Non sussistono le dedotte analoghe violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale paventate, posto che le censure, soltanto formalmente prospettano vizi ma nella sostanza tendono surrettiziamente ad ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte d'Appello ha esaminato specificatamente il complesso delle risultanze istruttorie (certificato medico allegato dal professionista e le dichiarazioni rese dai testimoni), ritenendole adeguate e specifiche al fine di escludere la responsabilità dell'avvocato, affermando che "Non può essere addebitato all'avv. Liberati alcun comportamento negligente soprattutto se si considera che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussiste una causa di forza maggiore per la mancata presenza dell'avv. Liberati all'udienza di prima comparizione del 12.7.2011" come attestato dal certificato medico a firma della dr.ssa Ma.Ca. e dalla medesima confermato in sede di deposizione testimoniale, dal quale risultava che l'avv. Liberati era affetto da una "forte crisi vertiginosa da canalditiasi del canale semicircolare laterale sinistro... accompagnata da intensi fenomeni neurovegetativi... rende assolutamente pericoloso per il paziente uscire dal proprio domicilio" (pag. 16 della sentenza impugnata) e confermato dalle deposizioni delle colleghe avv. Ricco e Mensitiere ed in particolare di quella dell'avv. Mensitiere, che aveva confermato di essersi recata presso l'abitazione dell'Avv. Liberati per prendere due fascicoli per costituirsi in giudizio e che arrivata in udienza alle ore 11.00 i verbali di entrambe le cause erano stati chiusi. In conclusione, la Corte d'Appello ha condiviso quanto affermato dal Giudice di prime cure ovvero che il convenuto nonostante lo stato di menomazione fisica avesse comunque dimostrato di aver cercato di assicurare l'assistenza in udienza all'attrice, odierna ricorrente.

5. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente in favore di quella controricorrente, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U, 20/02/2020 n. 4315).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 dicembre 2025

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2026.

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