Danno catastrofale – Consapevolezza della morte – Prova presuntiva – Responsabilità sanitaria – Motivazione apparente

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.468 del 08/01/2026

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Danno catastrofale – Danno morale terminale – Lucida agonia – Consapevolezza della morte – Prova presuntiva – Responsabilità sanitaria – Motivazione apparente – Art. 132 c.p.c. – Danno non patrimoniale – Valutazione delle proveDanno catastrofale – Danno morale terminale – Lucida agonia – Consapevolezza della morte – Prova presuntiva – Responsabilità sanitaria – Motivazione apparente – Art. 132 c.p.c. – Danno non patrimoniale – Valutazione delle prove

In tema di responsabilità sanitaria e di danno non patrimoniale, il danno morale terminale (c.d. danno catastrofale) è risarcibile anche in assenza di una prova diretta o di una dichiarazione esplicita della vittima circa la consapevolezza dell’imminenza della morte, potendo tale consapevolezza essere desunta in via presuntiva dal complessivo quadro probatorio, avuto riguardo alla gravità delle condizioni cliniche, al contesto ospedaliero e alle circostanze oggettive del caso concreto; è affetta da motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la decisione che escluda il danno sul presupposto che la mera vigilanza del paziente sia incompatibile con la percezione dell’esito letale.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 08/01/2026 (ud. 14/10/2025) n. 468

RILEVATO CHE:


Pa.Sa. ed Pa.El. ricorrevano ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Terni per ottenere il risarcimento di danno non patrimoniale iure proprio derivante da responsabilità extracontrattuale dell'AUSL Umbria n.2 per il decesso del figlio/fratello Pa.Ve.; la convenuta si costituiva resistendo; espletata consulenza tecnica d'ufficio, interveniva poi Pa.Vi., fratello del de cuius, che si associava alla pretesa dei parenti.

Con ordinanza del 21 luglio 2020 il Tribunale riconosceva la responsabilità della convenuta, che condannava a risarcire il danno non patrimoniale a Pa.Sa. nella misura di Euro 200.000, oltre interessi, e a ciascuno dei fratelli del de cuius nella misura di Euro 50.000, oltre interessi, con vittoria di spese.

I Pa. proponevano appello principale, e l'AUSL Umbria n.2 appello incidentale tardivo.

La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 16 gennaio 2023, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.

I Pa. hanno presentato ricorso, sulla base di due motivi. Controparte non si è difesa.

La trattazione è stata fissata nell'odierna adunanza camerale.

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/falsa applicazione degli articoli 1218,1226 e 2059 c.c., nonché anomalia motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili con violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 e 360 n.4 c.p.c. per violazione dell'articolo 115 c.p.c.

1.1.1. In primo luogo, i ricorrenti osservano che il giudice d'appello ha negato il danno biologico terminale per mancanza dell'apprezzabile lasso di tempo, che dovrebbe superare le 24 ore, e ciò non considerando che la stessa giurisprudenza di legittimità non esclude l'apprezzabilità di tale danno anche per tempi inferiori.

1.1.2 Il giudice d'appello, a pagina 4 della sentenza, afferma che gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno biologico patito dal de cuius soltanto se la morte avviene "dopo apprezzabile, seppur limitato, lasso di tempo dall'evento lesivo", invocando S.U. 26972/2008 e altri arresti e dichiarando che "il danno biologico terminale è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la persona ... sopravviva per almeno ventiquattro ore", le quali costituiscono "la durata minima, per convenzione legale, ai fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo ... irrilevante che sia rimasta cosciente" (si invoca Cass. 18056/2019).

Effettivamente, ciò è confermato dalla più recente Cass. ord. 16272/2023, per cui tale danno biologico temporaneo "di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore", non incidendo se la persona era o no cosciente; esige invece solo "un apprezzabile lasso di tempo" Cass. ord. 21837/2019.

Richiedono il tempo interposto tra lesione e morte per avere il danno biologico terminale, cui può aggiungersi se vi è lucidità agonica il danno morale terminale, altri arresti: Cass. ord. 23153/2019 e la conforme Cass. 26727/2018. Ancora, si persegue un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione colposa e la morte in Cass. 21060/2016; e su questa linea si pongono Cass. 22228/2014 e, per l'applicazione delle tabelle relative all'invalidità temporanea, Cass. 23183/2014, Cass. ord. 16592/2019 e, in sostanza, Cass. ord. 17577/2019.

Non si ravvisa alcuna ragione che giustifichi il discostarsi da questa giurisprudenza sulla necessità di un minimo di durata, equivalente a quello del danno biologico temporale minimo, considerato che un apprezzabile lasso di tempo ordinariamente non può essere rinvenibile all'interno della fascia delle 24 ore, per cui questo submotivo va rigettato.

1.2.1 In secondo luogo, sul danno (morale) catastrofale, ad avviso dei ricorrenti il giudice d'appello sarebbe incorso in "irriducibile illogicità motivazionale" e, in contrasto con le norme di rubrica, lo avrebbe escluso pur sussistendo la prova della lucidità del de cuius con cui "giungeva alla fine della vita".

La corte territoriale ritiene non provato il requisito della lucida agonia di Pa.Ve., pur riconoscendo che "il diario infermieristico comprovi ... sia rimasto vigile sino all'infausto aggravamento delle proprie condizioni di salute". La illogicità sarebbe evidenziata anche dall'avere la corte territoriale richiamato Cass. 11719/2021, ove "veniva esplicitamente fatto riferimento alle condizioni di lucidità ... come risultanti dalla documentazione medica in atti" per verificare il requisito de quo.

Si riporta un passo del diario clinico il quale attesterebbe che il de cuius fino a poco prima era rimasto "vigile ed orientato". In effetti, si nota fin d'ora, dalla sentenza, a pagina 7, emerge che questa condizione sarebbe stata presente ancora alle ore 2.05 del giorno della morte, cioè del 21 luglio 2013, e che il Pa. sarebbe deceduto alle ore 2.45; non se ne discosta in modo significativo neanche un passo della consulenza tecnica che colloca la perdita di coscienza alle ore 1.20.

Vi sarebbe quindi pure errore di percezione e travisamento del contenuto oggettivo della prova (Cass. 37382/2022) nonché violazione dell'articolo 115 c.p.c.; inoltre - si assume - "non si comprende come gli attori avrebbero potuto diversamente fornire la prova della percezione da parte del congiunto dell'ineluttabile fine ... se non attraverso un ragionamento presuntivo tratto dalla gravità della situazione"; e per il danno morale (come è quello in esame) "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice".

1.2.2 Prendendo le mosse da questa parte conclusiva della doglianza, che sostiene esservi stato pure errore di percezione e travisamento del contenuto oggettivo della prova, non si può non rilevare che, nelle more del presente giudizio, il ben noto intervento delle Sezioni Unite - sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024 - è sopravvenuto per frenare una tendenza giurisprudenziale che, in effetti, tentava di inserire nella cognizione del giudice di legittimità, tarpando pure lo specifico strumento di cui all'articolo 395 n.4 c.p.c., anche la valutazione fattuale degli elementi probatori il cui vaglio è invero riservato al giudice di merito in quanto costituisce proprio la principale linea distintiva tra le due cognizioni giurisdizionali e ciò con un ritorno alla logica del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo introdotto dalla risalente Riforma del 1950 (tra gli arresti massimati che hanno suscitato l'intervento nomofilattico, si vedano Cass. 12971/2022 - secondo la quale sarebbe stata denunciabile al giudice di legittimità la violazione dell'articolo 115 c.p.c., tra l'altro, "quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo", Cass. 13918/2022 - riconducente alla violazione dell'articolo 115 c.p.c., sindacabile ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., "l'illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite ... a informazioni probatorie prive di alcuna possibile immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo" -, Cass. 37382/2022 - per cui sarebbe stato censurabile, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in violazione dell'articolo 115 c.p.c., "l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione" - e Cass. 9507/2023 - che ancora avrebbe riconosciuto il travisamento della prova come violazione dell'articolo 115 c.p.c., denunciabile ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., pur tentando di distinguere, per frenare quella che in effetti poteva definirsi una sorta di intrusione del giudice di legittimità nel merito, la ricognizione del contenuto oggettivo della prova (demonstratum), attinente appunto all'intervento del giudice di legittimità ex articolo 115 c.p.c., dalla valutazione della prova quale demonstrandum).

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5792 del 2024, dinanzi a questa crescente esondazione dai propri limiti della giurisdizione di legittimità, implicitamente tendente ad inserire nel sistema un vero e proprio terzo grado di merito, ne ha ridimensionato la configurabilità, affermando che "il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale". Principio di diritto che, con riferimento alla proclamata deducibilità ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., va inteso al lume della motivazione, là dove le S.U., hanno inteso circoscriverlo "al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" nel mezzo probatorio acquisito nel giudizio di merito e le parti abbiano discusso proprio al riguardo (sì da collocare la vicenda al di fuori della deducibilità con il mezzo di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.), "con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio".

L'illustrazione del motivo, nella parte in esame, in alcun modo evidenzia un travisamento in questo limitatissimo senso, atteso che non denuncia che un fatto probatorio evidenziante sotto il profilo della rappresentazione un certo fatto storico, sia stato letto dalla sentenza come se invece rappresentasse un fatto storico diverso.

1.2.3 Al giudice di appello non risulta dunque imputabile il c.d. travisamento nei limitati sensi indicati dalle Sezioni Unite.

Tuttavia, a quel giudice risulta invece imputabile, per quanto deduce il motivo, l'avere reso una motivazione che, considerata nella sua oggettività, appare del tutto inidonea ad integrare una motivazione effettiva e ciò per la sua assoluta illogicità.

Sicché il motivo in esame risulta fondato quanto all'evocazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., la cui violazione risulta esistente secondo i criteri indicati a suo tempo dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Queste le ragioni.

Il giudice d'appello afferma che il danno morale terminale - alias danno catastrofale - "è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo ... tra le lesioni e il decesso"; che è necessario provarne l'an, "che presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello spatium temporis alla lesione e la morte", non incidendo "la breve durata della lucida consapevolezza" (v. Cass. 11719/2021); e, tuttavia, assume che nel caso in esame tale danno non sarebbe provato (pagina 7 della sentenza) in quanto, "benché il diario infermieristico comprovi che il paziente sia rimasto vigile sino all'infausto aggravamento", gli attori non avrebbero allegato e provato che egli "abbia avuta contezza della perdita di ... aspettativa di sopravvivenza", invece di essere solo "in attesa di ricevere l'opportuna assistenza sanitaria e di riacquistare il precedente stato di salute".

In effetti, la corte perugina assume che la mera circostanza che in base alla cartella clinica risultasse che il de cuius fosse rimasto vigile fino a quello che si indica come aggravamento sarebbe necessariamente sintomatica del fatto che egli non abbia avuto contezza dell'approssimarsi dell'esito fatale.

Ebbene, la corte territoriale ha desunto a torto dall'essere stato il paziente vigile fino a quello che si dice aggravamento, cioè in una condizione tale da poter percepire le sue condizioni di salute personali in relazione - si badi - anche alle sue condizioni ambientali e dunque all'essere in una sede ospedaliera, la conseguenza che non egli non avesse avuto la consapevolezza della possibilità di una prossima fine, cioè un metus in tal senso.

Senonché, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L'essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha considerato la condizione dell'essere vigile come di per sé implicante per il de cuius l'esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita.

La motivazione sotto tale profilo è talmente priva di logica da ridondare in motivazione inesistente.

Anche l'ulteriore asserto motivazionale della corte di merito sostanziantesi nell'addebitare ai ricorrenti di non aver dato una prova positiva della percezione da parte del de cuius di un possibile esito finale infausto, appare insostenibile per assoluta illogicità nella sua altrettale assoluta genericità, là dove implica - appunto genericamente senza alcuna indicazione del contesto in cui il paziente si trovava e delle possibilità che il suo sentire fosse percepibile - che i ricorrenti dovessero dare una prova positiva della consapevolezza da parte del de cuius dell'approssimarsi - si badi anche solo possibile - della propria fine, quale sarebbe una espressa "dichiarazione" di tale consapevolezza da parte sua, evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava e comunque da raccogliere da soggetti presenti (che non si sa chi potessero essere) non è dato, o - lo si dice per absurdum - "una lettura del suo pensiero".

In realtà, risponde semmai a massima di comune esperienza che una persona che venga a trovarsi nelle gravissime condizioni descritte in atti in sede ospedaliera (si veda a pagina 2 del ricorso la descrizione di quanto emergeva dal diario infermieristico e dal diario clinico e anche quanto evidenziato nella pagina 14 del ricorso) possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa del suo sopravvivere.

Quanto evidenziato palesa che la corte territoriale ha offerto una motivazione radicalmente illogica e del tutto apodittica e, dunque, ridondante in motivazione apparente, con conseguente violazione dell'art. 132, secondo comma. n. 4 c.p.c.

Si deve pertanto accogliere il primo motivo in parte qua.

Il giudice di rinvio provvederà a rendere una motivazione effettivamente percepibile come tale, considerando tutte le emergenze probatorie esistenti.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1226,2056 e 2059 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere il giudice d'appello ritenuta equa la liquidazione del danno parentale determinato come quasi al minimo delle tabelle milanesi del 2018 (per i fratelli, tra Euro 24.020 ed Euro 144.130, è stato determinato in Euro 50.000).

2.1 La corte territoriale - si sostiene in primo luogo - avrebbe dovuto applicare le tabelle di Milano del 2022, come chiesto dagli appellanti durante la causa. Si argomenta poi sul sistema a punti e si denuncia violazione del principio di integralità e adeguatezza al risarcimento in esame. La corte territoriale "solo apparentemente dava conto di aver valutato le circostanze di fatto rilevanti": si tratterebbe di una "mera enunciazione" che apporterebbe evidente vizio motivazionale.

Il giudice d'appello avrebbe dovuto "far riferimento alle Tabelle di Milano 2022" e tener conto di tutte le circostanze esistenziali; non avendolo fatto, sarebbe incorso in un vizio motivazionale. Sarebbe altresì sopravvenuta una disparità di trattamento rispetto ad un'altra sentenza sempre della corte perugina.

2.2 Va premesso che le tabelle milanesi, al pari di quelle romane, non vincolano, non rivestendo natura normativa (cfr., per es. Cass. 8884/2020; Cass. ord. 16924/2024), bensì costituiscono uno strumento di sostegno ai giudici di merito per l'esercizio dell'equità (il che significa che neppure vincola la variatio cronologica, pur sussistendo ancora giurisprudenza valorizzante pure sotto tale profilo - da ultimo Cass. 8839/2025; e ciò, d'altronde, in un'epoca in cui entra nella specifica determinazione normativa la regolamentazione di danni non patrimoniali, come il D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12; e cfr. Cass. 11319/2025).

Peraltro, il giudice d'appello, decidendo ancora nel 2023, a pagina 8 della sentenza definisce tali tabelle "parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno" (e cita la non massimata Cass. 12408/2011), pur subito dopo riconoscendone però proprio "il carattere solo para-normativo e non vincolante"; tuttavia, nel concreto, successivamente elenca determinati criteri di valutazione non corrispondenti alla linea cronologica delle tabelle seguite (in termini di sopravvenienza delle tabelle del 2022), per giungere ad affermare che il primo giudice li avrebbe tenuti in debita considerazione e che gli appellanti non avrebbero dedotto "ulteriori pregiudizi dinamico-esistenziali".

La motivazione del giudice d'appello è, dunque, palesemente contraddittoria nel suo percorso; tale contraddizione, di livello assolutamente elevato, se non tale da addirittura "svuotare" la logica dell'apparato motivazionale rendendolo apparente, rende fondato anche il presente motivo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quel che si è evidenziato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia, comunque in diversa composizione.


Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2026.

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