È possibile estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale?
Numero registro generale 10665/202
Numero sezionale 16/2026
Numero di raccolta generale 5656/2026
Data pubblicazione 12/03/2026.
Oggetto:. DIRITTI PERSONALITA'. STATUS.
Ud.08/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da e , coppia eterosessuale unita in matrimonio, volto ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita, relativo al minore , nato a il , formato in Ucraina, per avere la coppia ricorrente avuto accesso alla tecnica di fecondazione assistita eterologa di tipo gestazione per sostituzione, nel pieno rispetto della lex loci.
..... è il padre genetico del minore, il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima; l’embrione, formato in vitro e composto da questi gameti è stato impiantato in donna portatrice.
Le parti ricorrenti hanno precisato, nel ricorso davanti al tribunale, che l’ufficiale dello Stato Civile aveva negato la trascrizione per contrarietà della gestazione per sostituzione ai principi di ordine pubblico e si sono opposte a questa determinazione rilevando che la decisione dell’organo amministrativo è contrastante con gli artt. 6 ed 8 della l. 40 del 2004 e con il principio dell’irrevocabilità del consenso in essa contenuto; hanno dedotto, inoltre, che il controllo da svolgere in sede di valutazione 2amministrativa della trascrivibilità deve limitarsi alla legittimità formale dell’atto, alla sua corrispondenza alla lex loci ed alla mancanza di ostacoli di carattere penale, nel caso di specie insussistenti per l’intervenuta definitiva archiviazione del reato originariamente contestato di alterazione di stato civile.
Il tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo doveroso il controllo eseguito, oltre che corrispondente nel merito alla consolidata giurisprudenza di legittimità, sia a sezioni unite che a sezioni semplici che ha ripetutamente affermato la contrarietà ai principi di ordine pubblico della gestazione per altri.
1.1 Quanto alla decisione di secondo grado, seguita all’impugnazione della coppia ricorrente, essa si è fondata sulle seguenti affermazioni: quando il riconoscimento dello status filiationis avviene mediante trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, il canale processuale corretto è quello previsto nell’art. 67 l. 218 del 1995, con azione diretta alla Corte d’Appello in unico grado. L’opposizione ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396 del 2000 configura un rimedio di portata più limitata, strettamente collegato alla natura meramente dichiarativa delle annotazioni riportate negli atti dello stato civile.
Di fronte al rifiuto della trascrizione da parte dell’ufficiale di stato civile è necessario investire direttamente la Corte d’Appello dell’efficacia del provvedimento straniero, innestandosi una controversia attinente allo status filiationis.
L’aver seguito un diverso iter determina, tuttavia, soltanto la necessità di una riqualificazione della domanda, ma non può restringere il perimetro dell’accertamento giudiziale, comunque diretto a verificare se l’atto, pur legittimamente formato all’estero, sia compatibile con i criteri di riconoscimento della sua efficacia previsti dal nostro ordinamento ed in particolare con i principi di ordine pubblico internazionale che delimitano l’ambito del riconoscimento dei provvedimenti stranieri.
1.2 Non è condivisibile, secondo la Corte territoriale, la tesi svolta in sede di reclamo secondo la quale il controllo giurisdizionale avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della legittimità formale dell’atto e alla eventuale necessità di rettifica rispetto ai predetti requisiti.
1.3 In relazione alla contestazione relativa alla nozione di ordine pubblico, la Corte del merito osserva che il parametro di riferimento è quello dell’ordine pubblico internazionale, più vasto di quello interno, ma senza escludere l’incidenza di principi costituzionali e di diritto positivo che ne integrino il contenuto e l’ambito di applicazione.
Con riferimento al caso di specie, le Sezioni Unite, in due pronunce, hanno ribadito la contrarietà al complesso dei principi di ordine pubblico internazionale della gestazione per altri, come strumento per soddisfare il desiderio di genitorialità, in quanto gravemente lesivo della dignità della donna e del minore. Il contributo genetico del componente maschile della coppia non ne elimina la contrarietà ai predetti principi, così come la corrispondenza alla lex loci, o la eventuale gratuità e finalità solidaristica della gestazione per sostituzione, dovendosi infine ritenere che, nel doveroso bilanciamento d’interessi da svolgere, quello relativo al diritto alla continuità relazionale, all’identità e alla bigenitorialità del minore sia garantito mediante l’istituto dell’adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d) l. n. 184/1983. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022 e le Sezioni Unite hanno, infine, colmato le più significative differenze di tutela preesistenti rispetto al riconoscimento diretto dello status filiationis, sia sotto il profilo dell’estensione dei rapporti parentali dell’adottato sia in relazione all’effetto non automaticamente impeditivo del dissenso da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale (il genitore biologico).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la coppia genitoriale con quattro motivi, accompagnata da memoria.
Non ha svolto difese la parte intimata.
Ha depositato requisitoria scritta la procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Nei primi due motivi le parti ricorrenti ripropongono il tema della nullità del provvedimento impugnato per avere esteso il sindacato giurisdizionale oltre i limiti della domanda e del procedimento ex art. 96 d.p.r. n. 396 del 2000.
L’opposizione al rifiuto di trascrivere l’atto, secondo le parti ricorrenti, avrebbe dovuto circoscrivere l’esame giurisdizionale alla sussistenza di cause ostative, non essendo stata avanzata una domanda di riconoscimento dell’efficacia dell’atto formato all’estero ma una opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile. La Corte d’appello non avrebbe potuto riqualificare la domanda privando la parte della piena esplicazione del proprio diritto di difesa, conducendo il giudizio fuori dei binari iniziali e concentrandolo sulla conformità della tecnica generativa all’ordine pubblico internazionale. Il giudizio, pertanto, non poteva essere sullo status perché la richiesta di rettifica non comporta alcuna attestazione di verità dello status filiationis, ma si limita all’accertamento della corrispondenza tra la situazione di fatto e quella descritta in atti.
L’iter seguito dalla Corte d’appello con la riqualificazione della domanda avrebbe reso nulla la decisione per contrasto con l’oggetto, non ampliabile, del giudizio.
4. La decisione del Collegio di rimettere alle Sezioni Unite l’esame del terzo e quarto motivo, in quanto aventi ad oggetto una questione di massima di particolare importanza, induce ad una delibazione, non vincolante, dei primi due motivi.
L’esame delle censure non appare ostativo all’esame dei rimanenti per le ragioni che si espongono.
4.1 Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile non riguarda difformità relative al contenuto dell’atto di nascita estero rispetto ai fatti così come accaduti avendo ad oggetto esclusivamente l’effetto impeditivo alla trascrizione costituito dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico.
Ne consegue che oggetto del giudizio è la legittimità di questo rifiuto rispetto ai predetti principi, ovvero l’accertamento coerentemente svolto in primo e secondo grado.
Tale accertamento, che venga svolto mediante l’azione di riconoscimento dell’efficacia dell’atto formato all’estero, con ricorso in appello in unico grado, ovvero si attivi come opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrivere, è sempre da ascriversi, nel merito, ad una controversia sullo status filiationis.
Alla trasmissibilità dello status osta, nella specie, il limite della contrarietà ai principi di ordine pubblico, secondo lo scrutinio eseguito dall’ufficiale di stato civile e dai giudici di merito di primo e secondo grado con pieno dispiegamento del diritto di difesa.
L’oggetto dell’accertamento giurisdizionale, pur a fronte di prospettazioni difensive limitate a profili strettamente inerenti alla regolarità formale dell’atto di nascita ed al rispetto della lex loci, non poteva non avere ad oggetto la ragione del rifiuto da parte dell’ufficiale di stato civile, ostativo al riconoscimento dello status filiationis.
5. Può, conseguentemente, procedersi all’illustrazione del terzo e quarto motivo che impongono l’esame di questioni inerenti ai diritti fondamentali dei minori.
5.1 Nel terzo motivo viene specificamente censurata, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la nozione di ordine pubblico internazionale posta a base della decisione impugnata, in quanto il limite ostativo al riconoscimento dell’atto di nascita formato all’estero trascura la netta preminenza dell’interesse del minore alla sua identità, alla bigenitorialità ed alla tutela effettiva delle relazioni primarie, nel giudizio di bilanciamento che il giudice è tenuto a svolgere. Si invoca al riguardo la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 della l. n. 218/1995 e la violazione dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 176/1991, nonché la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU ratificata con l. 848/1955, invocabile ai sensi dell’art. 117 Cost.
5.2 Con il quarto motivo si censura, ex art.111 Cost. e 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’interesse del minore, oggetto di discussione tra le parti, ad un regime di tutela non discriminatorio, in relazione alla differenza tra adozione e riconoscimento della genitorialità intenzionale ed alla ricaduta di tale differenza sui diritti della personalità del minore.
Nella memoria si rafforzano le considerazioni poste a base delle censure sopra illustrate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025.
Il terzo motivo pone la questione della adeguatezza della tutela del minore nel sistema di protezione elaborato dal diritto vivente. Il quarto motivo, pur se rubricato in modo inesatto, ha un contenuto analogo, ponendo anche il tema della esigenza di non violare il canone antidiscriminatorio.
6. I quesiti che il collegio intende sottoporre alle Sezioni Unite attengono all’adeguatezza del modello genitoriale adottivo di cui all’art. 44 lett. d) l. 184/1983, come ampliato dalla sentenza Corte Cost. n. 79 del 2022 in relazione all’equiparazione dei rapporti di parentela e dalle S.U. 38162/2022 in ordine alla natura non potestativa del dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale, tenuto conto dei principi recentemente espressi dalla sentenza della Corte Cost. n. 68 del 2025.
Questo interrogativo si accompagna a quello, logicamente connesso, relativo alla necessità ed esclusività del modello adottivo sopra illustrato come esito del giudizio di bilanciamento imposto dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale della pratica generativa della gestazione per sostituzione.
6.1 Il Collegio ritiene che l’istituto adottivo sia caratterizzato da perduranti profili di problematicità dal momento che preclude la costituzione dello status su iniziativa del minore, a fronte del dissenso o dell’impossibilità sopravvenuta da parte del richiedente la costituzione della genitorialità (il cd. genitore sociale od intenzionale). Questa considerazione nulla toglie alla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale del ricorso alla gestazione per sostituzione, rafforzata dall’inasprimento della norma penale relativa alla perseguibilità del reato di cui all’art. 12 della Legge 40/2004, ed alla ferma necessità del bilanciamento da operare tra il sistema assiologico di valori costituzionali ed internazionali che definiscono lo statuto di tutele del minore ed i principi di pari rango relativi alla dignità della donna e del minore posti a sostegno del limite di ordine pubblico internazionale. Deve osservarsi, in relazione alla novella introdotta con la l. n. 169 del 2024, che si tratta di intervento legislativo certamente volto a potenziare la funzione deterrente della sanzione penale, già contenuta nell’art. 12 c.6 della l. n. 40 del 2004, mediante l’estensione della applicazione anche a chi sia ricorso alla gestazione per altri rivolgendosi a paesi esteri ove questa tipologia di procreazione medicalmente assistita è lecita. Essa, di conseguenza, è rivolta a scoraggiarne ulteriormente l’accesso, ampliando la responsabilità delle persone adulte che si determinano a ricorrere alla g.p.a., senza, tuttavia, intervenire sulla posizione giuridica del minore, realizzando la deterrenza senza scalfire i dei diritti dei minori.
7. Il deficit di tutela nel caso in cui il genitore intenzionale, che pure ha preso parte all’articolato progetto procreativo che conduce alla nascita del minore, non possa o non voglia ricorrere all’adozione in casi particolari è un aspetto che ha già interrogato la giurisprudenza di legittimità.
7.1 Le Sezioni Unite, nella sent. n. 38162/2022, hanno affermato in proposito: “La soluzione dell’adozione da parte del genitore d’intenzione privo di legame biologico presenta altri aspetti problematici. L’adozione è, ancora, non pienamente adeguata nella prospettiva di una tutela piena del generato nei confronti di chi, partecipando al progetto procreativo, ha assunto la responsabilità di farlo venire al mondo, perché l’istituto dell’adozione, in tutte le sue forme, presuppone che il genitore assuma l’iniziativa. L’iniziativa ai fini della costituzione dello status non compete mai all’adottando. Il minore non può rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale per il tramite dell’adozione. Qualora il partecipante al progetto procreativo, che non abbia legami genetici con il minore, cambi idea e non voglia più instaurare alcun rapporto giuridico con il nato, il minore non ha alcun diritto alla costituzione, attraverso l’adozione, di un rapporto con il genitore d’intenzione privo di legame genetico.
Sicché l’adozione può risultare, in concreto, di fronte al rifiuto del committente, strutturalmente inidonea ad offrire una garanzia completa nella prospettiva della tutela del generato.” (Cass. Sez. Un. 38162/2022 par. 12).
A fronte di tale rilievo, le Sezioni Unite hanno escluso che il vuoto di tutela derivante dal rifiuto o dall’impossibilità di procedere all’adozione in casi particolari possa essere colmato dall’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita straniero ritenendo necessario rinvenire, nell’ordinamento uno strumento idoneo a contemperare la tutela del minore con le ragioni di ordine pubblico consolidate in materia di gestazione per altri, al fine di fornire tutela effettiva ad un rapporto che, nei fatti, assume i caratteri della genitorialità.
Al riguardo le S.U. hanno riconosciuto l’esigenza di trovare una soluzione adeguata anche per le ipotesi d’inaccessibilità del modello adottivo ex art. 44 lettera d) evidenziando la necessità “ove si presenti il caso, che siano ricercati nel sistema gli strumenti affinché siano riconosciuti al minore, in una logica rimediale, tutti i diritti connessi allo status di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico, subordinatamente ad una verifica in concreto di conformità al superiore interesse del minore.
Difatti, chi con il proprio comportamento, sia esso un atto procreativo o un contratto, quest’ultimo lecito o illecito, determina la nascita di un bambino, se ne deve assumere la piena responsabilità e deve assicurargli tutti i diritti che spettano ai bambini nati “lecitamente” (Cass. Sez. Un. 38162/2022 par. 12).
7.2 La medesima questione, riguardante una fattispecie sovrapponibile a quella sottoposta alla Corte di Cassazione nel 2022, era stata affrontata in precedenza dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 33 del 2021, aveva chiarito che “Ogni soluzione che non dovesse offrire al bambino alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Proprio questo rischio, d'altronde, questa Corte ha inteso evitare allorché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto, precludendo loro l'acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori (sentenza n. 494 del 2002)” (Cort. Cost. 33/2021).
8. Le decisioni richiamate della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte Edu che ha riconosciuto la discrezionalità di cui godono gli Stati nella designazione degli strumenti offerti nei propri ordinamenti nazionali per garantire il riconoscimento del rapporto fra il nato da GPA e la coppia richiedente, ritenendo che la diversificazione del modo di costituzione dello status non rappresenti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU purché tale diversificazione non si risolva nella assoluta impossibilità o estrema difficoltà di ottenere il riconoscimento giuridico del legame di filiazione e fosse coerente con il proprio diritto interno.
Nella recente sentenza del 31 agosto 2023, ricorso n. 47196/21 C. c. Italia, la Corte Edu, facendo applicazione dei principi desumibili dalla propria giurisprudenza a partire dai noti casi Mennesson c. Francia (n. 65192/11) e Labassee c. Francia (65941/11), dal parere consultivo del 10 aprile 2019 e dalle più recenti decisioni D. c. Francia del 2020 (n. 11288/18) e D. B. e altri c. Svizzera del 2022 (n. 58817/15 e n. 58252/15), ha affermato che, se l’art. 8 Cedu impone allo Stato di riconoscere quale rapporto di filiazione il legame di fatto sia con il genitore biologico, sia con il genitore puramente intenzionale, non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare la previsione di un mezzo diverso dalla trascrizione dell’atto se la formalizzazione del rapporto può comunque avvenire in maniera effettiva e celere.
9. Dal dialogo fra le Corti, come emerge dalle pronunce sopra illustrate, si ricava un dato che non è posto in discussione: la realizzazione di uno statuto adeguato di tutela del minore può non coincidere con la costituzione automatica dello status filiationis, ogni qual volta sia necessario operare un bilanciamento che declini in concreto l’interesse del minore e lo confronti con le ragioni di ordine pubblico che ostano alla diretta costituzione dello status.
Alla luce di queste considerazioni, il collegio dubita che l’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) l. 184/1983, possa ancora rappresentare una sede di bilanciamento adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali in materia.
10. L’attualità del dubbio è rafforzata dalle indicazioni provenienti dalla pronuncia della Corte Cost. n. 68 del 2025.
La questione trae origine dalla richiesta di rettificazione, proposta dal p.m., dell’atto di nascita formato dall’ufficiale dello stato civile, perché contenente la dichiarazione di riconoscimento resa da una coppia di donne nelle rispettive qualità di madre biologica e madre intenzionale di un minore nato in Italia, a seguito del ricorso a p.m.a. eterologa realizzata all’estero.
10.1 La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente, al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale.
Nella pronuncia, si ribadisce, a distanza di tre anni circa dalle Sezioni Unite del 2022, come già posto in evidenza da Corte cost. nn.32 e 33 del 2021, l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari, sotto il profilo della completezza dello statuto dei diritti del minore.
Viene in rilievo il seguente passaggio motivazionale: “Infatti, l’avvio del procedimento è rimesso all’esclusiva iniziativa dell’adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta.
Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l’eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all’adozione, sicché proprio a lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale. Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale.
Non possono poi essere sottaciute le ulteriori ragioni per cui l’acquisizione dello stato giuridico del nato è attualmente caratterizzato da assoluta incertezza e imprevedibilità. Sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa eterogeneità di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la rettificazione dell’atto. Tale condizione di incertezza e imprevedibilità non è neanche destinata ad avere un termine. Infatti, qualora l’ufficiale di stato civile iscriva l’atto di nascita con l’indicazione anche della madre intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua precarietà, in quanto l’istanza di rettificazione da parte del pubblico ministero non è soggetta a limiti temporali (ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000).” La Corte costituzionale esclude espressamente che la soluzione del riconoscimento automatico dello status, da ritenersi costituzionalmente necessaria per l’ipotesi di omogenitorialità femminile, possa trovare applicazione ai casi di gestazione per sostituzione e ciò proprio in ragione dell’esigenza non eludibile di operare, in quest’ultima ipotesi, un bilanciamento adeguato; ciononostante, esprime un chiaro giudizio di inadeguatezza dell’istituto dell’adozione in casi particolari a soddisfare pienamente le esigenze di tutela dei diritti del minore, esprimendo considerazioni, solo sotto tale specifico profilo, riferibili anche ai figli nati da gestazione per altri.
11. La declaratoria di incostituzionalità fotografa la tensione interna ad un sistema che, nel tempo, è riuscito, nel silenzio del legislatore, ad armonizzare solo in parte il complesso delle tutele accordate dall’ordinamento al minore con i modelli codicistici di formazione dello status filiationis e con quelli della genitorialità sociale (adottiva).
L’aspetto più significativo della pronuncia è costituito dal consolidamento del principio dell’unicità dello stato di figlio: il nuovo paradigma della filiazione, quale rapporto originario e non dipendente, non è (solo) il fondamento assiologico della riforma introdotta con il d.lgs n. 154 del 2013 passato, ma il criterio ermeneutico alla luce del quale leggere tutta la disciplina della filiazione.
12. Dall’unicità dello stato di figlio deriva un sistema uniforme di diritti e di tutele che, tuttavia, può essere condizionato, in determinate condizioni, anche dettate dalla scelta del processo generativo, da un accertamento giudiziale ad hoc, svolto secondo il paradigma dell’interesse concreto ed attuale del minore.
Il modello adottivo, come ampiamente illustrato dalla sentenza della Corte costituzionale sopra illustrata, determina una situazione di disparità nell’esercizio dei diritti tra minori nati da scelte procreative diverse, pur se accomunati da una relazione familiare stabile e duratura con la coppia genitoriale. Ne consegue che, anche ove sia necessario operare un bilanciamento tra i diritti del minore e il rilievo dei principi di ordine pubblico ostativi alla scelta procreativa, non può più eludersi l’esigenza di ricercare nel sistema una soluzione che, pur fondandosi su un rigoroso accertamento giudiziale e senza alcun automatismo, sia effettivamente informata al principio di uguaglianza nei modelli normati di filiazione, senza che, come la Corte Costituzionale afferma rammentando la propria decisione n. 494/2002, il giudizio sul disvalore della condotta dei genitori, possa essere traslato sulla sfera giuridica del nato, affievolendone la tutela.
Afferma la Corte costituzionale: “In parallelo alla considerazione della centralità dell’interesse del minore, si è venuta delineando, strettamente correlata allo stesso, l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod. civ. per cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». In forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.).
E all’unicità dello stato di figlio si ricollega anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (sentenza n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva «loro l’acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori» (sentenza n. 33 del 2021); preclusione al riconoscimento ritenuta giustificata solo se e nella misura in cui il riconoscimento medesimo fosse contrario all’interesse in concreto del minore. La preclusione non poteva legittimamente fondarsi, per converso, sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare (così, sentenza n. 494 del 2002).” 13. Fermi i principi stabiliti nella pronuncia ovvero, da un lato, l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari nella misura in cui non attribuisce al figlio un potere di impulso del procedimento di accertamento della genitorialità e, dall’altro, il principio cardine dell’unicità dello stato di figlio che trova applicazione anche ai minori nati da gestazione per altri, è necessario che si proceda ad un bilanciamento che contemperi il quadro dei diritti e delle tutele spettanti ai nati, con la salvaguardia dei principi di ordine pubblico che ostano alla diretta ed automatica costituzione dello status.
14. In questo contesto, le due pronunce della Corte costituzionale n. 68/2025 e n. 33/2021, richiamano, come esempio di bilanciamento adeguato, il paradigma normativo relativo alle condizioni di riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso, definito dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c.
L’art. 251 co. 1 c.c., nella formulazione successiva all’intervento dell’art.1, co. 3 l. 20 dicembre 2012 n. 219, prevede che il figlio nato da persone tra le quali sussiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. L’art. 278 c.c., rubricato “autorizzazione all’azione”, dispone che nei casi di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’art. 251 c.c.
15. L’ordinamento, secondo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, conosce l’ipotesi della costituzione dello status filiationis previo rigoroso accertamento giudiziale, tuttavia sollecitabile anche direttamente dal figlio, se minore, con l’assistenza del tutore ex art 273 c.c. o autonomamente dal raggiungimento della maggiore età.
Grazie all’intervento della Corte costituzionale prima e del legislatore del 2013, successivamente, si è delineato un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis che, a causa dell’illiceità, penalmente sanzionata della fase generativa, richiede la doppia valutazione dell’assenza del pregiudizio e della sussistenza dell’interesse del figlio, da parte del giudice dello status.
15.1 La valutazione, nel caso dei figli incestuosi, non si fonda sulla prevalenza del favor veritatis, essendo necessario verificare la corrispondenza della costituzione dello status all’effettivo interesse del minore ed alla mancanza del pregiudizio, anche in chiave prognostica, dal momento che filiazione determina una qualità permanente e fortemente incisiva sulla costruzione dell’identità del figlio. Del resto il modello normativo relativo ai figli incestuosi non è l’unico all’interno del sistema del riconoscimento della filiazione che non avvenga in forma automatica (artt. 231 e 232 c.c. per i figli nati all’interno dell’unione coniugale; art. 254 c.c. per i figli nati fuori dal matrimonio); come attestato dagli artt. 250 c.c. (riconoscimento successivo del figlio nato fuori del matrimonio, in mancanza del consenso dell’altro genitore); art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità). Del pari la rimozione degli status richiede un rigoroso bilanciamento tra favor veritatis e ragioni della stabilizzazione e conservazione dell’identità relazionale acquisita.
Il paradigma relativo al riconoscimento dei figli incestuosi introduce nell’ordinamento, in funzione dell’inveramento dell’unicità dello stato di figlio che costituisce il nucleo costitutivo della riforma della filiazione del 2013, il quid pluris costituito dalla illiceità penale e riprovevolezza morale del progetto (o del fatto) generativo.
16. La vicenda del figlio nato da genitori fra i quali sussiste un rapporto di consanguineità è caratterizzata, in fatto, da rilevanti profili di contiguità con la nascita mediante la pratica della gestazione per sostituzione.
16.1 In comune, le ipotesi in esame hanno il rilievo penale delle condotte procreative e la necessità, ribadita anche da Corte Cost. n. 68 del 2025, di procedere ad un rigoroso bilanciamento d’interessi nella definizione del perimetro dei diritti del nato, dal momento che l’esigenza di tutela e di non discriminazione tra figli deve essere contemperata dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale nella gestazione per altri, e dalla univoca riprovevolezza morale della condotta procreativa nel caso dei figli incestuosi.
16.2 Rileva, in entrambe le fattispecie, la necessità di assicurare, attraverso il bilanciamento, la tutela del preminente interesse del minore, il quale rimane del tutto estraneo alla vicenda procreativa di cui è frutto. I figli nati da gestazione per altri non concorrono alla condotta ritenuta offensiva; essi sono, piuttosto, “meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori” (Corte. Cost. 494/2002 par. 6.1 con riferimento ai figli incestuosi).
16.3 Nella medesima pronuncia, la Corte affronta la capitis deminutio perpetua e irrimediabile che deriva dalle conseguenze pregiudizievoli della condotta dei genitori incestuosi e afferma: “la violazione del diritto a uno .
status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, è evidente e non richiede parole di giustificazione”.
La necessità di una declaratoria d’illegittimità costituzionale era giustificata, in quell’occasione, dalla presenza di una norma radicalmente impeditiva della costituzione dello status.
17. La decisione n. 494/2002 ha quindi offerto all’interprete un modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis ancorato alla verifica giudiziale dell’interesse del minore, ancorata al caso concreto e non in via generale e astratta, anche quando la nascita derivi da una pratica generativa penalmente vietata.
18. Ritiene il Collegio che meriti di essere indagato se questo modello di riconoscimento dello status garantisca l’ineludibile bilanciamento che la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale impone e possa, al contempo, assicurare al figlio la tutela del proprio diritto alla bigenitorialità, all’identità, ad uno sviluppo della personalità coerenti con le relazioni primarie che ha stabilito e con la relazione fondante il progetto di genitorialità che ha determinato la sua nascita, tenuto conto della consolidata relazione genitoriale del minore con entrambi i ricorrenti.
Al riguardo, deve escludersi, che, ai fini del bilanciamento rimesso all’interprete, si possa ricorrere, in via generale, allo strumento rimediale regolato dall’art. 279 cod. civ., dal momento che il diritto a richiedere l’adempimento di obblighi di carattere sostanzialmente patrimoniale non elimina la grave disparità di trattamento per i minori nati da g.p.a. verso il genitore sociale, costituita dall’impossibilità giuridica di accedere allo status filiationis e di conseguire una identità giuridica corrispondente alla identità sociale. Del resto la norma integra una clausola rimediale di salvaguardia e svolge la funzione sostanzialmente residuale di conservare un fascio di tutele giuridiche al minore (ed in misura più limitata al .
maggiorenne) proprio nelle ipotesi in cui la valutazione giudiziale porti ad escludere la costituzione dello status, per contrarietà all’interesse, in concreto, del minore.
18.1 L’omogeneità strutturale delle fattispecie induce, in conclusione, a rimettere alle Sezioni Unite il quesito relativo alla possibilità di estendere, in via interpretativa, il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.
P.Q.M.
La prima sezione civile, visto l’art. 374, secondo comma, c.p.c., dispone rimettersi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
E’ disposta, in caso di diffusione, l’anonimizzazione dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2026.
La presidente
Maria Acierno