Risarcimento danni – Prova del quantum – Fatture – Mancata quietanza – Obbligazione di spesa – Danno patrimoniale – Solve et repete – Esclusione

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6471 del 18/03/2026

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Risarcimento del danno – Danni a veicolo – Prova del quantum – Fatture – Mancanza di quietanza – Irrilevanza – Obbligazione di spesa – Sufficienza – Esclusione del principio “solve et repete”

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la prova dell’entità del pregiudizio economico derivante dai danni materiali al veicolo può essere fornita anche mediante fatture commerciali, le quali costituiscono elementi indiziari idonei alla determinazione del quantum debeatur, da valutarsi unitamente agli altri elementi di prova e alle nozioni di comune esperienza, pur non integrando prova immediata dell’importo.

Non è, tuttavia, necessario che il danneggiato dimostri l’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, atteso che il danno risarcibile può consistere anche nell’insorgenza di un’obbligazione di spesa necessaria alla riparazione, la quale integra di per sé una diminuzione patrimoniale; diversamente opinando, si introdurrebbe in materia di responsabilità civile un inesistente principio di “solve et repete”.

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Cassazione Civile Sez. 3 Ord. 18 marzo 2026 Num. 6471

(Presidente: DE STEFANO FRANCO - Relatore: TATANGELO AUGUSTO)

Fatti di causa

L’Associazione C. Soc. agricola semplice ha agito in giudizio nei confronti della Regione Basilicata per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio autocarro a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio regionale (precisamente, nel Comune di Aliano), a suo dire causato da un animale selvatico (cinghiale).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Potenza. La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Associazione C. Soc. agricola semplice, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Basilicata.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. La società ricorrente afferma, nel ricorso, che «il Tribunale di Potenza, dopo avere accertato il sinistro accaduto in data 14/12/2016 e le relative dinamiche individuandone la responsabilità in capo alla Regione Basilicata (statuizioni divenute definitive perché mai impugnate)», avrebbe poi rigettato la sua domanda per essere mancata la prova dei danni subiti, decisione confermata in appello.

In altri termini, secondo la società ricorrente, nel presente giudizio sarebbe stata ormai definitivamente accertata la responsabilità della Regione Basilicata per l’evento dannoso e, cioè, l’an debeatur, mentre sarebbe in discussione esclusivamente il quantum debeatur.

Tale assunto non è, però, sostenuto da un puntuale richiamo del contenuto degli atti processuali che lo confermino. Dall’esame diretto della sentenza di primo grado, non emerge, in realtà, una espressa decisione del tribunale in ordine alla sussistenza della responsabilità della regione convenuta. Nella lunga e articolata motivazione di tale sentenza, vi è, effettivamente, un sostanziale riconoscimento della correttezza delle allegazioni in fatto di parte attrice sulla dinamica dei fatti, in quanto si legge: «Giungendo all’esame del merito, la vicenda che ci occupa, all’esito dell’attività istruttoria orale e documentale compiuta dinanzi al giudice di pace, è ricostruibile proprio secondo quanto descritto dalla parte attrice nel proprio libello introduttivo … … Ed infatti, all’udienza del 14 marzo 2018, il testimone Monteleone Stigliano Antonio, premettendo di avere assistito al sinistro alla guida del proprio veicolo, ha riferito di avere visto il cinghiale che, avendo tentato di attraversare la strada, priva di guard rail e costeggiata da uliveti su entrambi i lati, ha urtato contro l’autocarro. Quanto immediatamente precede trova poi riscontro nelle dichiarazioni del conducente del predetto autocarro, Catalano Giovanni, che, escusso alla medesima udienza, ha soggiunto di avere visto il cinghiale sbucare dal margine destro».

Da tale riconoscimento della dinamica dell’incidente, però, non viene tratta alcuna conclusione in tema di responsabilità della Regione Basilicata. Ad esso fa, infatti, seguito l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta, nonché un lungo e dettagliato excursus sull’evoluzione delle posizioni della giurisprudenza (e dello stesso ufficio giudiziario decidente) in ordine all’inquadramento sistematico delle azioni di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, all’esito del quale il tribunale si limita ad affermare che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tali azioni sarebbero disciplinate dall’art. 2052 c.c. e non dall’art. 2043 c.c. e che l’ente legittimato passivo andrebbe individuato nella Regione e non nella Provincia (contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio giudiziario decidente, almeno in passato). Non si rinviene alcuna espressa statuizione nel senso della sussistenza della responsabilità della Regione, né ai sensi dell’art. 2052 c.c., né ai sensi dell’art. 2043 c.c..

All’excursus sistematico richiamato segue, infatti, la seguente affermazione: «I principi espressi dalla Corte di cassazione segnano, dunque, una profonda rottura col passato, sancendo almeno due novità significative: l’applicazione del 2052 c.c. alla fauna selvatica, da un lato, e l’individuazione della Regione quale unico legittimato passivo. E così, pur volendo affermare la legittimazione passiva della Regione in linea col più recente approdo interpretativo della Corte di cassazione, deve in ogni caso ritenersi che domanda risarcitoria sperimentata sia infondata, attesa la mancata dimostrazione dei danni di cui viene chiesto il ristoro».

In mancanza di una espressa pronuncia che affermi la sussistenza della responsabilità della Regione per l’evento dannoso denunciato, deve ritenersi che il giudice di primo grado abbia deciso la controversia sulla base del criterio della ragione più liquida, ritenendo assorbente di ogni altra questione (come, del resto, è logicamente corretto) il rilievo del difetto di prova dei danni allegati da parte attrice.

Nel giudizio di secondo grado, poi, la questione della sussistenza della responsabilità dell’ente convenuto non è stata in alcun modo affrontata, in quanto l’appello aveva ad oggetto esclusivamente la questione della prova del danno.

In questa situazione, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, va escluso che possa dirsi formato il giudicato interno sulla questione della sussistenza della responsabilità della Regione, ai sensi dell’art. 2052 o dell’art. 2043 c.c.: in ordine alla quale, regolata ormai dai principi messi a punto sulla materia – in composizione di sopravvenute disarmonie – dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026 di questa Corte, nessuna preclusione può ravvisarsi nella sentenza qui gravata.

Passando all’esame del merito del ricorso, con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli art. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2729 cc nonché degli art. 115, 116 e 167 cpc e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Giudice d’Appello – accertato il sinistro subito dalla ricorrente e la responsabilità dello stesso in capo alla Regione Basilicata – escluso la risarcibilità dello stesso, ritenendo non provata l’entità dei danni subiti, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, provengano da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non siano stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilità delle prestazioni ivi indicate al sinistro ed alla congruità delle voci rispetto ai valori di mercato».

Il motivo è solo parzialmente fondato.

È infondata la censura avente ad oggetto il mancato riconoscimento del danno derivante dal cd. “fermo tecnico” del veicolo della società ricorrente danneggiato nell’incidente, per il tempo necessario alla sua riparazione.

Su tale questione, la decisione impugnata è conforme all’indirizzo ormai da tempo consolidato di questa Corte, secondo il quale «il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo» (Cass., Sez. 3, n. 20620 del 14/10/2015; Sez. 3, n. 13718 del 31/05/2017; Sez. 6 - 3, n. 5447 del 28/02/2020; Sez. 3, n. 27389 del 19/09/2022; Sez. 2, n. 32946 del 17/12/2024).

È, invece, fondata la censura relativa alla statuizione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avente ad oggetto il mancato riconoscimento del pregiudizio economico conseguente ai danni materiali riportati dal veicolo a seguito dell’incidente ed alle conseguenti spese per consentirne la riparazione.

In proposito, la corte d’appello, senza mettere in dubbio l’esistenza dei suddetti danni materiali – in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro – ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice relative agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, «pur formalmente completo – in quanto recante l’indicazione dei lavori da effettuare sul veicolo dell’appellante – non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a riportare una stima delle riparazioni previste. Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l’autore del preventivo».

Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: «se è vero che esse – come evidenziato dall’appellante – rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti – riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati – si deve tuttavia evidenziare che le stesse – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – non forniscono la prova dell’esborso sostenuto dalla parte … … Né l’attore ha chiesto in primo grado l’escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture».

Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l’incidente, non erano utili «alla quantificazione dell’entità del danno nei termini richiesti dall’appellante».

La decisione della corte d’appello non può ritenersi integralmente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di prova del danno risarcibile.

Deve, in realtà, condividersi il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013).

Diversa è, però, la conclusione relativamente alle fatture commerciali.

In linea generale, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024).

Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, «ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell’auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno» (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), benché il danno stesso possa essere riconosciuto «solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato», onde «rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza» (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 - 3, n. 9942 del 13/05/2016).

Tanto premesso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la corte d’appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’entità economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma esclusivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell’avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d’opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni.

Ma l’avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell’assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l’obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione.

Va, in proposito, ribadito che «il “danno civile” … … può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato … … dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati», ciò anche perché la tesi contraria «introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato» (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell’11/5/2022). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecie analoga alla presente, «i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione)» (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024).

La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché, in sede di rinvio, previo accertamento della eventuale responsabilità dell’ente convenuto (in base ai principi di diritto indicati in premessa), sia rivalutata la questione dell’entità del pregiudizio economico conseguente ai danni materiali riportati dal veicolo della società attrice a seguito dell’incidente, sulla base dei principi di diritto appena richiamati.

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte d’Appello ritenuto insussistenti i presupposti per liquidare il danno in via equitativa».

Il motivo resta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo motivo, che impone (almeno nel caso di riconoscimento della responsabilità dell’ente convenuto) la rivalutazione, in sede di rinvio, della questione relativa alla prova del pregiudizio economico conseguente ai danni materiali riportati dal veicolo della società attrice a seguito dell’incidente.

Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte:

- accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.


Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2026.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

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