Atto giudiziale - Notificazione nulla - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Idoneità - Fondamento - Limiti

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.6474 del 18/03/2026

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Prescrizione – Diritto sostanziale – Interruzione – Sospensione – Atto giudiziale – Notifica nulla – Conoscenza legale – Rinnovazione – Sanatoria ex tunc – Colpa del notificante – Perfezionamento notifica

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

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Cassazione civile, sez. un., sentenza 18/03/2026, n. 6474

FATTI DI CAUSA


1.1 Formenti Seleco Spa in liquidazione in amministrazione straordinaria citava davanti al Tribunale di Monza Unicredit Banca di Roma Spa, incorporante Banca di Roma Spa, con sede in Roma, viale (...), perché, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, L.Fall., fossero dichiarate inefficaci le rimesse bancarie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente acceso da Formenti Seleco in bonis presso l'incorporato istituto bancario. L'atto di citazione veniva notificato il 20 maggio 2010 mediante la consegna ad un impiegato addetto alla ricezione, in viale (...) a Roma, dove era tuttavia sopravvenuta Unicredit Banca di Roma Spa, che si costituiva eccependo difetto di legittimazione passiva. Invero, Unicredit Banca di Roma Spa -che era succeduta a Banca di Roma Spa - era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2008 in quanto incorporata per fusione in Unicredit Spa.

Il Tribunale, ritenendo incerta l'identificazione della parte convenuta, disponeva la rinnovazione della citazione ex articolo 164 c.p.c. nei confronti di Unicredit. La notificazione avveniva il 23 settembre 2011 e Unicredit si costituiva eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione, perché tra il 23 maggio 2005 - data dell'autorizzazione del programma di cessione dei beni aziendali dell'attrice - e la data della suddetta notifica era già stato superato il quinquennio di cui all'articolo 2903 c.c.

Con sentenza del 7 maggio 2014 il Tribunale di Monza, rigettata tale eccezione, accogliendo parzialmente la domanda dichiarava inefficace il pagamento della somma di Euro 3.056.916,38 a Banca di Roma Spa compiuto dall'attrice e condannava Unicredit Spa a restituirgliela, oltre a corrisponderle interessi legali dal 20 maggio 2010 al saldo e a rifonderle le spese di lite.

1.2 Unicredit Spa proponeva appello, cui resisteva controparte.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2017, accoglieva l'appello proposto da Unicredit dichiarando prescritta l'azione dall'appellata.

In particolare, rilevava che la prima notifica dell'atto di citazione non aveva esplicato alcun effetto nei confronti di Unicredit, perché l'atto era stato rivolto a soggetto diverso - Unicredit Banca di Roma, anteriormente denominata Banca di Roma, già incorporata in Unicredit -, e che il primo giudice aveva errato nel non ravvisare nullità nella notifica dell'atto, mentre questa era stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbero dovuti esplicare gli effetti della revocatoria, conseguentemente trattandosi di inesistenza, e non di nullità. Pertanto la successiva notifica nei confronti della incorporante Unicredit non aveva potuto generare gli effetti di sanatoria di cui all'articolo 164 c.p.c., bensì aveva instaurato un valido nuovo rapporto processuale con Unicredit, in epoca però in cui era stata consumata irrimediabilmente la prescrizione, non interrotta appunto tramite la notifica nei confronti di un soggetto diverso da Unicredit.

2.1 Formenti Seleco Spa in liquidazione in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi - il terzo subordinato ai primi due e il quarto in subordine al terzo -, da cui si è difesa con controricorso Unicredit Spa All'esito di adunanza camerale del 13 giugno 2024, in relazione alla quale ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria, la Prima Sezione Civile di questa Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell'11 febbraio 2025, ha rimesso la causa al Primo Presidente "per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite".

2.2 La causa è stata chiamata alla pubblica udienza delle Sezioni Unite del 7 ottobre 2025; il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per la risoluzione del contrasto mediante ""il principio in base al quale la prescrizione del diritto può essere interrotta da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio"," e quindi per l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 160, 164, 291 c.p.c., 2504 bis, 2903 e 2943 c.c.

Sostiene la ricorrente di avere convenuto in giudizio correttamente la incorporata Unicredit Banca di Roma Spa, seguendo l'insegnamento di S.U. n. 2637/2006 per cui, ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c., la fusione tra società non genera l'estinzione di un soggetto e l'insorgenza di un soggetto nuovo, ponendo in essere, invece, "una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto", escludente la perdita della capacità processuale della società incorporata.

Pertanto, la notifica dell'atto di citazione - alla luce, poi, anche di S.U. n. 14916/2016 - sarebbe incorsa soltanto nella nullità, in quanto effettuata in un luogo ove l'incorporata banca che l'attrice intendeva chiamare in giudizio aveva avuto sede, per cui era dotata di collegamento con detto luogo appunto quale destinataria della notifica dell'atto conferente la in ius vocatio. Quindi la successiva notificazione a Unicredit Spa, nel termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della citazione, avrebbe sanato ex tunc detta nullità.

3.2 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 145, 148, 160 c.p.c. e 2700 c.c.

Il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'originaria notifica "si era realizzata nei confronti di un soggetto diverso da quello contro il quale era stata proposta la domanda giudiziale e nei soli confronti del quale doveva perciò dirsi instaurato il processo".

3.3 Il contenuto dei due motivi conduce al vaglio congiunto, costituendo in sostanza un'unitaria doglianza in ordine alla natura e agli effetti della originaria notifica espletata.

Al riguardo, è palesemente condivisibile quanto evidenziato nella ordinanza interlocutoria: avendo la Corte d'Appello correttamente denegato la sussistenza di un vizio nella vocatio in ius, non essendovi incertezza sull'identificazione della parte convenuta, nella ordinanza interlocutoria appunto si osserva che la corte territoriale "ha correttamente ritenuto che nella specie non ricorresse alcun vizio della vocatio in ius... dato che non v'era incertezza sull'identificazione della parte convenuta, di cui era stato persino indicato l'esatto codice fiscale", e non incidendo, d'altronde, il trasferimento della soggettività mediante incorporazione. Infatti, come rileva ancora il Collegio rimettente, la notifica all'incorporata anziché all'incorporante "non può imputarsi alla ricorrente", che aveva applicato l'insegnamento di S.U. 2637/2008, fonte di un principio "all'epoca pacifico" per cui costituisce revirement il mutamento interpretativo generato da S.U. 21970/2021, con conseguente tutela (e per questo correttamente viene richiamata Cass. ord. n. 13685/2023).

4. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112e 342 c.p.c.

4.1 Ad avviso del giudice d'appello - osserva la ricorrente - "non può ritenersi che l'avvenuta precedente notificazione alla Spa Unicredit Banca di Roma... di un atto con cui le medesime domande sono state proposte possa avere interrotto la prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti della Spa Unicredit, soggetto diverso..., non potendo un atto pur in astratto idoneo ad interrompere la prescrizione esplicare tale effetto nei confronti di un soggetto diverso da quello cui l'atto è stato notificato" (così la sentenza impugnata, a pagina 14), e altresì si deve "escludere che un atto processuale mai giunto nella sfera di conoscenza del soggetto cui è diretto possa avere spiegato l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di tale soggetto mentre non avrebbe potuto determinare l'effetto interruttivo della prescrizione dei diritti di credito qualsiasi altro atto di messa in mora rivolto nell'identico modo dal titolare di tali diritti di credito alla controparte" (ancora la suddetta sentenza, a pagina 16). Deduce comunque la ricorrente che, nel caso in cui tali affermazioni non vengano meno unitamente alla caduta dell'erronea ratio decidendi censurata nei due precedenti motivi - id est qualora sia stato dimostrato "un vizio di radicale inesistenza" anziché di nullità sanabile ex tunc -, e perciò, in via condizionata, vi si debba ravvisare un'autonoma ratio decidendi, dovrebbe "predicarsi l'assoluta invalidità in quanto svolte al di là degli specifici motivi di appello . e, quindi, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e, comunque, in violazione dell'effetto devolutivo dell'appello così come disegnato dall'art. 342 c.p.c.".

Invero, i primi due motivi d'appello avrebbero veicolato solo "la questione relativa alla diversa qualificazione del vizio della originaria citazione e della sua notificazione", che il primo giudice aveva ritenuto nullità sanabile con efficacia ex tunc, deducendone il rigetto dell'eccezione di prescrizione giacché la prima notifica era avvenuta il 20 maggio 2010, cioè "entro il quinquennio decorrente dalla autorizzazione ministeriale del programma di cessione dei complessi aziendali", laddove "l'appellante reputava doversi qualificare in termini di (radicale) inesistenza così da farne conseguire... assoluta insanabilità", escludendo quindi "una sanatoria con efficacia ex tunc per effetto del disposto ed adempiuto ordine di rinnovazione", mentre "in caso di mera nullità (della notificazione della) citazione questa sanatoria per rinnovazione con effetto retroattivo non veniva affatto messa in discussione".

Si sarebbe pertanto formato giudicato interno su detta questione della nullità con effetto conservativo ex tunc. E allora il giudice d'appello, ad avviso della ricorrente, "se... ha voluto disconoscere la sussistenza di un effetto conservativo (di sanatoria con efficacia ex tunc) derivante dalla (successiva e tempestiva) notificazione in data 23 settembre 2011 dell'atto di citazione in rinnovazione posto in essere dalla Procedura in esecuzione dell'ordine a tal fine impartito dal giudice di primo grado a prescindere dalla qualificazione in termini di inesistenza del vizio,... ha chiaramente violato il generale principio tantum devolutum quantum appellatum" evincibile dagli articoli 112e 342 c.p.c.

4.2 Anche questo motivo manifesta infondatezza, in quanto la questione della nullità come vizio sanabile era, logicamente quanto ineludibilmente, insita nella censura veicolata in appello da Unicredit Spa quale contrapposizione alla inesistenza, il cui mancato riconoscimento veniva denunciato.

Così, infatti, espone proprio la corte territoriale nelle pagine 3-4 della pronuncia: "La Spa Unicredit con l'appello da essa proposta reitera l'eccezione già sollevata circa la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, essendo stata compiuta tale notificazione alla Spa Unicredit Banca di Roma - dalla Spa Unicredit incorporata - in un luogo dove essa non aveva da tempo sede", conseguentemente venendo "ora impugnata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione" sostenendone l'inidoneità "a sanare l'inesistenza della notificazione dell'originario atto di citazione" compiuta "nei confronti del soggetto diverso dalla Spa Unicredit Banca di Roma".

E che la notifica patisse nullità e non quindi inesistenza, da ciò derivando l'errore della corte territoriale, è stato correttamente constatato nell'ordinanza interlocutoria attribuendo appunto a quest'ultima corte il mancato rispetto dei principi enunciati da S.U. 14916/2016, che hanno chiarito, in termini di funzionale contrapposizione, le due specie.

5. Il quarto motivo, succeduto in via subordinata al terzo, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 160, 164, 291 c.p.c., 2903 e 2043 c.c.

Si sostiene, ancora condizionatamente, la ricorrenza di una ratio decidendi ulteriore "in ipotesi volta a disconoscere... un effetto conservativo in ordine al rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. per effetto della rinnovazione disposta e tempestivamente adempiuta della originaria citazione notificata in data 20 maggio 2010, a prescindere dalla qualificazione in termini di nullità o di inesistenza del vizio afferente detta originaria citazione e la sua notificazione".

Il giudice d'appello avrebbe infatti violato il principio di diritto che S.U. n. 24822/2015 insegna a proposito degli effetti processuali e sostanziali nell'atto di citazione con cui si eserciti azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, riconoscendo efficacia sanante e retroattiva alla rinnovazione di atto di citazione e della sua notifica qualora siano incorsi in mera nullità.

Tale arresto nomofilattico rimarca che, come il diritto si prescrive per difetto di esercizio, al contrario la prescrizione non matura se esso viene esercitato; e, se è esercitato instaurando un giudizio, "ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, nonché nel termine l'obbligato lo venga a sapere", sicché, "quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica".

Nella fattispecie in esame, sostiene la ricorrente, anche ragioni sostanziali - e non solo, quindi, processuali - indurrebbero a "ritenere che solo in caso di ritenuta inesistenza (e non anche, invece, di mera nullità tempestivamente sanata per rinnovazione) l'effetto impeditivo del maturare del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. poteva dirsi ricollegato alla seconda e successiva notificazione intervenuta in data 23 settembre 2011, anziché alla prima ed originaria citazione notificata il 20 maggio 2010, e ciò in dipendenza della irrilevanza... della conoscenza dell'atto di esercizio del diritto da parte dell'obbligato e della esclusiva rilevanza da attribuirsi, al contrario, al momento cui far risalire - anche per effetto di specifiche norme processuali quali l'art. 164, terzo comma, e l'art. 291 c.p.c. - la pendenza della lite con effetto sanante retroattivo".

6. È da questo che l'ordinanza interlocutoria trae la ragione della rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando la presenza di "opinioni dissonanti" nella giurisprudenza della Suprema Corte per quanto concerne "l'efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell'interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione".

6.1 Invero, una linea interpretativa - rappresentata, tra gli arresti massimati, da Cass. n. 5212/1986, Cass. n. 1329/1991, Cass. n. 7617/1997, Cass. n. 15489/2006 e Cass. n.11985/2013 - non attribuisce alla sanatoria un'efficacia retroattiva agli effetti della prescrizione, in quanto ritiene che l'art. 2943, primo comma, c.c., statuendo che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, introduca "un'innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia"; e a ciò verrebbe ad aggiungersi - come rimarcato dalla già citata Cass. n. 15489/2006 - che l'articolo 291, primo comma, ultimo periodo, c.p.c. "prevede che la rinnovazione della notificazione viziata da nullità impedisce qualsiasi decadenza", vale a dire "non si riferisce all'istituto della prescrizione".

6.2 Un altro orientamento, adottato da Cass. n. 4630/1997 e Cass. n. 15075/2001, reputa invece che il principio evincibile dall'articolo 2945 c.c., in forza del quale l'interruzione operata da notifica di domanda giudiziale perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, incorra in deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto sia applicabile anche qualora tale sentenza non decida nel merito, bensì definisca questioni processuali pregiudiziali, purché venga "pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio".

6.3 Il Collegio rimettente richiama poi Cass. n. 13070/2018, attribuendole l'assunto che il contrasto sarebbe stato "superato dall'intervento di S.U. n. 14916/2016" poiché "la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica" delineato dal suddetto intervento delle Sezioni Unite, il quale, "incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti... di carattere letterale e sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2943e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla".

L'ordinanza interlocutoria, tuttavia, conclude il suo screening giurisprudenziale con il richiamo a Cass. ord. n. 18485/2018, "tornata ad affermare che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva".

6.4 Sussisterebbe, quindi, ad avviso del Collegio rimettente, "un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente "esercizio del diritto", non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va... esercitato", ragion per cui il Collegio "reputa opportuno che le Sezioni Unite... siano chiamate a dirimerlo", pronunciando eventualmente nell'interesse della legge se non concordassero con l'applicazione del c.d. overruling adottata o se ritenessero fondato il terzo motivo del ricorso.

7. È il caso di esaminare funditus proprio l'ultimo arresto invocato nell'ordinanza interlocutoria, ovvero Cass. ord. n. 18485/2018.

Tale pronuncia afferma che la rinnovazione della notifica nulla di un atto di citazione disposta ed eseguita ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. "non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto", nulla incidendo l'articolo 291, primo comma, c.c., poiché, statuendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non si riferirebbe all'istituto della prescrizione.

Il che viene inequivocamente attinto da Cass. n. 15489/2006 - per cui appunto "la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio... non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione" - nonché, retrocedendo in termini cronologici, da Cass. n. 7617/1997, Cass. n. 5212/1986 e Cass. n. 706/1973 - tutte rimarcanti la natura recettizia propria dell'atto interruttivo -, e invocando infine a supporto la più recente pronuncia introdottasi in tale linea, Cass. n. 11985/2013.

8. Cass. n. 11985/2013 offre una motivazione assai articolata per disattendere alcuni arresti contrastanti, ed è quindi opportuno riassumerla.

Anzitutto si individua con assoluta chiarezza la base del percorso: "L'art. 2943 c.c., comma 1, attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione dell'atto con il quale si introduce un giudizio; vale a dire che attribuisce uno speciale effetto di diritto sostanziale ad un atto regolato dalla legge processuale.". Se ne evince non solo che è proprio nella legge processuale che vanno cercati "i criteri di validità dell'atto interruttivo", ma altresì che "una sanatoria di nullità, prevista esclusivamente dalla legge processuale, non potrebbe avere effetti di diritto sostanziale" -osservazione, non si può non rilevare fin d'ora, non del tutto coerente con quanto appena affermato -.

Dichiarato poi che, "se sanatoria vi fosse stata", sulla prescrizione varrebbe ex nunc, così si argomenta: "L'equivoco... ha origine in quella giurisprudenza di legittimità, pur essa consolidata, per la quale la sentenza che definisce il giudizio, nell'accezione di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell'atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale... Il vizio dell'atto introduttivo o della sua notificazione non sempre impedisce l'instaurazione del contraddittorio, e se questo si sia costituito non v'è ragione di negare gli effetti prodotti sul corso della prescrizione dalla notificazione della citazione medesima (o, nel caso di nullità della sua notificazione, dal momento della sua sanatoria); ma ciò, sempre che la sentenza stessa sia pronunciata nel contraddittorio tra le parti o nella contumacia legittimamente dichiarata del convenuto. È così, infatti, che deve essere inteso il requisito... che la sentenza sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, per "conoscenza" necessariamente intendendosi quella garantita dalle regole del processo... In questo quadro, le due pronunce dissonanti... Cass. 23 maggio 1997 n. 4630 e 28 novembre 2001 n. 15075 appaiono isolate... la prescrizione è interrotta da un atto di esercizio del diritto che sia stato portato regolarmente a conoscenza dell'obbligato. Sarebbe invece in violazione delle regole desumibili dallo stesso art. 2943 c.c. assumere che un effetto interruttivo della prescrizione sia ricollegabile anche alla notificazione dell'atto introduttivo che sia affetta da nullità, tale da impedire l'instaurazione del contraddittorio, sol perché questa nullità potrebbe essere successivamente sanata, e indipendentemente dal fatto che poi la sanatoria vi sia stata" -e, come detto, non retroattivamente -, "avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito un'innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione".

La pronuncia si conclude, quindi, con il seguente massimato principio di diritto: "In tema di applicazione dell'art. 2943 c.c., comma 1, e dell'art. 2945 c.c., comma 2, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del corso di essa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando in senso contrario la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva".

9. La linea contrapposta, che secondo la sentenza del 2013 è incorsa in un "equivoco", è ben illustrata in Cass. n.4630/1997, la cui massima insegna che "il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decide nel merito ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio.

Ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi - diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente - si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".

Il nucleo del ragionamento qui è il seguente, pur prendendo le mosse da remoto: "La questione controversa consiste sostanzialmente nello stabilire se, prodottosi con la notifica di un atto di citazione l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di cui l'attore chiede giudizialmente l'accertamento ed intervenuta una sentenza di dichiarazione di nullità della notificazione della citazione, tale effetto interruttivo si protragga oppure no, ai sensi dell'art.2945, 2° comma c.c., sino al passaggio in giudicato di detta sentenza." E la risposta risulta positiva: "la sentenza che definisce il giudizio, nell'accezione di cui al 2° comma dell'art. 2945 c.c., non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell'atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale. Ed il principio della permanenza dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione (e degli altri atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.) sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato trova deroga ai sensi del terzo comma dell'art. 2945 c.c. solo nel caso di estinzione del processo... La ragione sottesa alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c. è che il presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (fatto che fa presumere l'abbandono di esso e quindi la sua estinzione), e che non può presumersi l'abbandono del diritto per tutto il tempo necessario per la conclusione del processo con una sentenza passata in giudicato in quanto la pendenza del giudizio basta a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi e fa sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto. L'applicazione del principio dettato dal secondo comma dell'art. 2945 c.c. postula che la sentenza venga pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto... E nel caso di nullità della notificazione dell'atto di citazione, a differenza dell'ipotesi di inesistenza della notificazione stessa..., si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronuncia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; si instaura cioè un rapporto tale da protrarre la pendenza di una lite tra le parti la quale basta a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi ed a far sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto azionato, secondo la previsione contenuta nell'art. 2945 c.c.".

Tale arresto - cui successivamente si è resa conforme Cass. n. 15075/2001 - non a caso evoca in motivazione pronunce quali Cass. n. 3666/1996, Cass. n. 10055/1995 e Cass. n.1329/1991, che percepiscono il vincolo tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 2945 c.c. nel senso che l'effetto interruttivo del termine della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale è pure sospensivo del decorso dello stesso termine, ovvero riveste una natura permanente, ai sensi dell'articolo 2945, secondo comma, c.c., fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, senza che della decisione rilevi il contenuto, di merito o di rito che sia, salvo in due ipotesi: quella dell'articolo 2945, terzo comma, c.c. e quella in cui la proposizione della domanda è stata inidonea a instaurare un "valido rapporto processuale" perché la notifica dell'atto introduttivo è risultata affetta da inesistenza.

10.1 Si è poi inserita nel mosaico evolutivo S.U. n. 24822/2015, così massimata: "La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario" (conforme in toto è l'assai recente Cass. n. 4193/2025).

In motivazione, richiamata Corte Cost. n 477/2002 - trasfusa nel testo vigente dell'articolo 149 c.p.c. -, le Sezioni Unite del 2015 si confrontano proprio con quel che definiscono un permanente indirizzo maggioritario per cui "la scissione degli effetti per il mittente e il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali", cui un minore indirizzo oppone che il "normale carattere recettizio dell'atto unilaterale ex artt. 1334e 1335 c.c.... dovrebbe cedere se messo in relazione, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2943 c.c., alla notificazione di un atto che soggiace ad un principio generale la cui ratio è quella di tenere indenne il notificante dalle cause di perenzione non ascrivibili alla sua responsabilità". E il rilievo della non imputabilità al notificante di quanto è del tutto estraneo alla sua sfera di disponibilità viene subito rinvenuto dalle Sezioni Unite proprio nella sentenza n 477/2002 della Corte costituzionale, quale una delle riconosciute ragioni di incostituzionalità, ovvero quella ricondotta al profilo della ragionevolezza. Così si esprime al riguardo S.U. n. 24822/2015: "Se non ci fosse stata la sentenza della Corte costituzionale la norma del 2943 c.c. sarebbe stata risolutiva per dirimere la questione, ma la sentenza della Corte... incide proprio sulla interpretazione del termine notificazione di cui all'art. 2943 c.c."; il che significa necessità di "una interpretazione costituzionalmente orientata" dell'art. 2943.

Considerato, allora, che "la giurisprudenza solitamente vede con disfavore" la "scissione soggettiva degli effetti della notificazione", la pronuncia del 2015 ravvisa due "obiezioni ricorrenti", l'una tratta dalla teoria dell'atto ricettizio - per cui "prima della consegna la fattispecie è incompleta" e quindi "non può produrre effetti" - e l'altra dalla teoria della notificazione - essendo questa "una fattispecie a formazione progressiva", non produce effetti prima del suo perfezionamento "con la conoscenza o conoscibilità legale da parte del destinatario" -. In questo risiede un "timore", cioè "il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche", che tuttavia "può essere dominato se si considera che... il principio di scissione comporta una distinzione". Ovvero, se la notifica non si perfeziona non produce alcun effetto e dunque "decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti", mentre se si perfeziona tali effetti retroagiscono per il notificante al momento della sua consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: ne consegue che "la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche".

La pronuncia nomofilattica del 2015 rimarca allora, quale "vero problema", l'incertezza nel periodo di tempo tra la consegna da parte del notificante dell'atto e la ricezione legale di questo da parte del notificato, situazione - ancora, per quanto tendenzialmente ridotta, rinvenibile nella modalità telematica - per cui il legislatore ha operato un bilanciamento tra le categorie di atti, nell'atto processuale ciò concretizzandosi proprio nel principio di scissione in modo che "la perdita" venga allocata sul notificante; invece, per l'atto sostanziale vale la specifica e inequivoca norma dell'articolo 1334 c.c.

10.2 S.U. n. 24822/2015, allora, in tal modo affronta la questione: "L'incertezza giuridica è solo temporanea (e concerne il periodo tra consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e sua notifica al destinatario)... destinata a dissolversi alla fine nella certezza giuridica"; e questo integra "una servitus iustitiae, cioè un danno temporaneo che ben può essere imposto ad una parte incolpevole (il notificando) per evitare un danno ben più grave e definitivo al notificante, parte ugualmente incolpevole". Infatti, "se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato. Se il diritto deve o può esserlo dando inizio al giudizio, dare inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo... Ciò vuol dire che, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine. E questo è un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che l'obbligato ne abbia; il completamento del procedimento di notificazione, necessario perché la prescrizione non si perfezioni, mette il convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata".

Giunge così la pronuncia nomofilattica del 2015 a sciogliere il problema: "Entrambe le parti sono incolpevoli. Ma nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra parte... un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica". E a chi obiettasse che il bilanciamento operato direttamente dal legislatore nell'articolo 1334 c.c. privilegi invece proprio il notificato, l'arresto del 2015 oppone trattarsi di un "conflitto apparente", in quanto "la ratio posta a base di queste opposte soluzioni (atti negoziali unilaterali e atti processuali) implica una fondamentale actio finium regundorum; la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali" (che il bilanciamento debba pendere a favore dell'interesse del notificante, in altro settore, cfr. S.U. n. 12332/2017; e cfr. pure un'ulteriore dilatazione di tale scelta nomofilattica in Cass. n.10016/2017, Cass. ord. n. 9749/2018, Cass. ord. n. 10767/2018 e Cass. ord. n. 1414/2020).

11.1 A questa impostazione, che attira e innesta la tutela sostanziale nella modalità di tutela processuale, deprivando la prima dell'autonomia, benché unicamente nel "caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali", e dunque capovolge l'originale natura accessoria, in quanto strumentale, del processo (e che poi è stata espressamente seguita da Cass. n. 12551/2019, non massimata), si aggiunge, dopo neppure un anno, S.U. n. 14916/2016, che ancora valorizza, pur in un ben più ampio spettro, la funzionalità del rito come completa tutela di chi esercita azione, dilatando la categoria di nullità della notifica, in proporzione inversa alla riduzione della alternativa fattispecie di inesistenza, e quindi incrementando lo spazio della corrispondente sanatoria.

Tale noto arresto è stato incisivo nella successiva giurisprudenza ed è naturalmente riassunto nelle sue due massime (e sulle argomentazioni che le sostengono si vedrà or ora proprio in relazione al tema qui in esame): "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dove reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.". È più che evidente che la pronuncia, formalmente attinente alla notifica del ricorso per cassazione, detta principi applicabili alla notifica di ogni atto processuale introduttivo di giudizio, e pertanto ne regola compiutamente gli effetti processuali.

L'intreccio di effetti processuali con effetti sostanziali è, in ultima analisi, il tema qui sottoposto.

11.2 E non è privo di significato, come si verrà infra a constatare, che di poco era preceduta, sempre a proposito di notifica, un'altra nota pronuncia - ben seguita da molteplici arresti delle sezioni semplici -, S.U. 14594/2016: "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e di svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 225 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".

12. Tra le pronunce richiamate nell'ordinanza interlocutoria, a S.U. 14916/2016 si è espressamente correlata Cass. n. 13070/2018 trattando la questione della "incidenza, sul corso della prescrizione, della notificazione, viziata da nullità, di un atto di citazione".

12.1 Nel caso che era pervenuto in esame, la parte ricorrente aveva dedotto che l'articolo 2943, primo comma, c.c., "riconoscendo efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell'atto con cui viene introdotto un giudizio", attribuisse uno speciale effetto di diritto sostanziale ad un atto regolato dalla legge processuale, in quest'ultima dovendosi ricercare "i criteri di validità dell'atto interruttivo"; invece il giudice d'appello - in una soluzione includente pure l'applicazione congiunta dell'articolo 2945, secondo comma, c.c. - aveva seguito Cass. n. 11985/2013 e l'orientamento di cui era all'epoca il più recente esempio (ut supra già evidenziato), negando l'efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica nulla dell'atto, pur riconoscendo la divergenza di altra giurisprudenza di legittimità - Cass. n.4630/1997 e Cass. sez. n.15075/2001 -, a suo avviso tuttavia superata proprio dall'arresto del 2013.

12.2 Al riguardo, Cass. n.13070/2018 osserva in sintesi che Cass. n. 11985/2013 si fonda su "due argomenti specifici - l'articolo 2945 c.c. della prescrizione regolerebbe solo la sospensione, e non anche l'interruzione... e l'articolo 291, primo comma, c.p.c. non riguarderebbe la prescrizione perché menziona la "decadenza" -" nonché su "un argomento di natura sistemica - ritenendo che derivino effetti interruttivo-sospensivi della prescrizione da un atto notificato in modo nullo, non si rispetterebbe la basilare esigenza che la sentenza sia pronunciata a seguito di valido rapporto processuale e quindi 'nel contraddittorio tra le parti o nella contumacia legittimamente dichiarata del convenuto'." Tutto ciò, peraltro, apporterebbe in realtà "interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) di alcune delle norme coinvolte": il vero canone interpretativo dovrebbe rinvenirsi la nuova categorizzazione inesistenza/nullità di notifica operata da S.U. n.14916/2016.

Premesso, allora, che l'articolo 2943, primo comma, c.c. si riferisce, come fattispecie interruttiva, alla "notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio" - senza evocare specificamente una notificazione valida -, ad avviso di Cass. n.13070/2018 la notificazione sussisterebbe nell'"atto meramente esistente", prescindendo dalla sua validità formale. E che vi sia "uno iato profondo tra nullità ed inesistenza della notifica di un atto processuale" avrebbe evidenziato proprio S.U. n.14916/2016, "dirimente in relazione a tutti gli argomenti - tanto quelli letterali, quanto quelli sistemici - fondanti la pronuncia del 2013 e le precedenti che hanno interpretativamente inserito nel meccanismo di cui agli articoli 2943e 2945 c.c. una eccezione per l'ipotesi di notifica nulla". Avendo rigorosamente ridotto per la notifica l'istituto dell'inesistenza, nell'ottica della "bipartizione tra l'atto e il non atto", l'insegnamento di S.U. n.14916/2016 perviene - osserva ancora Cass. n.13070/2018 - alla valorizzazione, per gli atti processuali, della strumentalità delle forme, principio ormai acquisito "come oggetto di tutela rientrante nel principio del "giusto processo" ex articoli 111 Cost. e 6 CEDU - accanto alla ragionevole durata, alla imparzialità del giudice e alla esercitabilità del contraddittorio - nel senso di "diritto... ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito"".

Così, allora, Cass. n. 13070/2018 ha inteso concretizzare nella fattispecie in esame la strumentalità delle forme alla luce appunto di S.U. n. 14916/2016, affiancando all'articolo 156, terzo comma, c.p.c., che è la norma dello scopo, la norma "di recupero" per salvaguardarlo, cioè l'articolo 291 c.p.c. nel suo pieno effetto, per affermare che, se scopo della notifica è "provocare la presa di coscienza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono", l'istituto della notificazione "non può non includere - per... assorbimento nelle regole processuali dell'istituto delineato dagli articoli 2943e 2945 c.c. - anche la natura sostanziale che la legge conferisce all'atto notificato, ovvero la funzione di esercizio del diritto valevole quale interruzione permanente della sua prescrizione". E infatti "il pervenimento nella sfera di conoscibilità legale è il conseguimento dello scopo, vale a dire la concretizzazione positiva della strumentalità di questo istituto ibrido, governato appunto dai principi processuali".

S.U. n.14916/2016 insegna che la nullità della notifica sanata retroattivamente dall'articolo 291 c.p.c. "costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme", e che i presupposti dell'esistenza giuridica della notifica in strutturali elementi costitutivi integrano una "sequenza di atti", ovvero "un procedimento articolato in fasi e finalizzato allo scopo" - una fase di trasmissione dell'atto da soggetto qualificato e una successiva fase di consegna -; così come strutturata dalle Sezioni Unite tale sequenza, l'arresto del 2018 vi ravvisa una "estrema riduzione della fattispecie inesistente della notifica", controbilanciata "da una espansione della patologia alternativa, ovvero della fattispecie nulla", sanabile ex tunc.

Conclude allora Cass. 13070/2018: "È evidente la "spinta" deformalizzante e recuperatoria/conservativa di una siffatta impostazione nomofilattica, effettuata non a caso contestualmente alla conferma della perfetta retroattività della sanatoria quale "espressione del principio di strumentalità delle forme". Ma se è così - e questo ragionamento è ictu oculi intriso dal principio costituzionale e sovranazionale... del "fare il possibile" per giungere al merito -, ritenere che una notifica nulla e non sanata, nell'assoluto silenzio letterale al riguardo degli articoli 2943e 2945 c.c., possa, anche a distanza di anni (nei quali, per di più, non è detto che il destinatario non abbia partecipato comunque al giudizio, se non altro perché possono essere coinvolti anche i gradi di impugnazione), far cadere il castello di carte di una interruzione di durata permanente, è...avulso dal sistema. Il principio dominante nelle regole processuali è attualmente il pervenimento al merito".

13. La questione rimessa a queste Sezioni Unite è la prescrizione, sollevata in ambito processuale.

14.1 Istituto presente sia nel diritto civile sia nel diritto penale, la prescrizione è finalizzata alla determinazione della certezza temporale. In particolare, nel diritto civile circoscrive cronologicamente l'effetto soppressivo del diritto soggettivo derivante dall'inerzia del titolare di tale diritto, sulla base di una misura determinata dalla legge, inserendo peraltro anche due strumenti accessori, come interruzione e sospensione. Invero, la certezza del tempo di esercitabilità del diritto - che può equipararsi al tempo di esistenza del diritto - ne crea pure il limite, e quindi costituisce anche uno strumento di tutela per il c.d. soggetto passivo rispetto a quel diritto: infatti è l'origine di una delle più frequenti e risolutive eccezioni. Così l'istituto della prescrizione si traduce pure in un diritto di difesa per il c.d. soggetto passivo - rectius, soggetto opposto -, rendendolo a sua volta attivo e collaborante alla individuazione/delimitazione del concreto contenuto del diritto esercitato.

14.2 L'istituto della prescrizione, pertanto, bilateralmente apporta una ripartizione di tutela tra le facoltà del titolare del diritto, che lo deve esercitare in un tempo determinato, e quelle del soggetto passivo del rapporto; ciò si evidenzia in particolare proprio quando la modalità dell'esercizio è processuale. L'intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell'esercizio di azione e dell'esercizio di eccezione laddove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale - creditore/debitore ovvero attore/convenuto -.

La necessità di costruire un equilibrio (che non è naturalmente sinonimo di parità) è stata ben evidenziata da S.U. 24822/2015, e attiene al momento in cui si sprigiona l'effetto dell'esercizio del diritto sostanziale come conseguenza del diritto processuale; non a caso, pur assolutamente minoritaria, è sorta anche una giurisprudenza estensiva dell'effetto interruttivo del termine prescrizionale al mero deposito del ricorso, (così Cass. 24891/2021 e Cass. ord. 20896/2025, condivisibilmente contrastate da Cass. ord. 27944/2022 e Cass. ord. 16300/2025).

Dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata riconosciuta, allorquando il diritto sostanziale e il diritto processuale si sovrappongono nel loro esercizio, la necessità della notificazione dell'atto introduttivo processuale e non del mero deposito della domanda.

Pertanto l'equilibrio non può che evincersi proprio dalla modalità della notifica dell'atto introduttivo del processo, per individuare quando essa attinge effetto riguardo all'esercizio del diritto sostanziale, rectius alla interruzione e sospensione della prescrizione che tale diritto riceve come limite in termini temporali. E per questo occorre fronteggiare, ineludibilmente, la scissione sul piano soggettivo - notificante e notificatario -, negli ultimi decenni valorizzata appieno sottoponendola a un vero work in progress anche a livello costituzionale (come attestano le sentenze nn. 447/2002, 28/2004, 3/2010 e 75/2019 del giudice delle leggi).

14.3 La ricaduta della scissione - e perciò degli effetti - della notifica era stata discussa già prima della basilare S.U. 14916/2016: a fronte di un'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale che ancora si arroccava, pure nell'ambito processuale, nella globale ed effettiva endiadi ricezione/ricevibilità, un'altra linea interpretativa traeva conseguenze opposte dalla scissione, ravvisando, come "grimaldello" rispetto alla lettura tradizionale, la provvisorietà dell'effetto attribuito all'operato del notificante, in attesa che tale operato si compattasse con la ricezione, o il suo equivalente, da parte del notificatario.

In quest'ottica la notificazione è risultata del tutto condizionata al perfezionamento ricettivo, il quale tuttavia costituisce pure lo strumento conclusivo e stabilizzante rispetto ad un effetto già raggiunto.

Sulla tematica, all'epoca ancora incrinata da incertezze, si è dispiegata, per risolverne una buona parte, la già citata S.U. 24822/2015, circoscrivendo l'intervento, tuttavia, soltanto ai diritti sostanziali esercitabili unicamente a mezzo di atto processuale. Assai significativo, comunque, è il riferimento che tale arresto offre il principio di ragionevolezza come correlato alla protezione del notificante, e quindi come criterio nel bilanciamento tra gli interessi del notificante e del notificato, a quest'ultimo perciò attribuendo il pati.

14.4 La fondamentale S.U. 14916/2016, che ha plasmato in termini nuovi il rapporto tra nullità (istituto espressamente presente nel codice) e inesistenza (specie solo implicitamente presente perché posta a monte, nel senso negativo, della configurazione giuridica) ha fornito a una pronuncia innovativa sulla tematica sottoposta dall'ordinanza interlocutoria, cioè a Cass. 13070/2018, la possibilità di superare il bivio costruito dalla giurisprudenza precedente tra la necessità, per l'applicazione degli articoli 2943e 2945 c.c., della "sana" notifica senza correzione retroattiva - linea maggioritaria, questa, nutrita dall'istituto sostanziale della ricezione inteso come presidio avverso la retroattività - e l'alternativa sufficienza estraibile dall'articolo 291 c.p.c. consistente appunto in una rinnovazione con effetto retroattivo.

L'intervento delle Sezioni Unite del 2016 ha indicato un approccio nuovo al concetto di nullità: espandendola, ha potenziato in corrispondente misura lo strumento della rinnovazione, aprendo così la via alla completa copertura anche del profilo sostanziale intrecciato con quello processuale. Dopo tale intervento nomofilattico è stato infatti coerente valorizzare appieno quell'istituto di riserva correttiva ravvisabile nell'articolo 291 c.p.c. che è la rinnovazione della notifica: l'errore oggettivamente emerso (qui di per sé non rileva la colpa del notificante, che sia presente o meno) è correggibile in modo completo, id est la correzione sana l'errore, anche in termini temporali sostanziali.

14.5 Il che, d'altronde, può reputarsi enunciato espressamente nell'articolo 291, primo comma, c.p.c.: il riferimento letterale alla sola "decadenza" è agevolmente traducibile nel suo effettivo significato globale nel quadro specifico (e dunque relativizzante in senso semantico) in cui viene inserito, in servitù della ratio legis, sia per quanto al riguardo evidenziato in Cass. 13070/2018, sia per quanto insegna - come qui sottolinea anche il Procuratore Generale - la radice di questo istituto.

Infatti, l'articolo 145 del Codice di procedura civile del 1865, all'ultimo comma, statuiva: "Quando la nullità riguardi soltanto la notificazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purché sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità").

A ciò si aggiunga che da tempo si è censurata in dottrina come aridamente letterale l'interpretazione del termine "decadenza" presente nell'articolo 291 c.p.c. diretta a escluderne la copertura della prescrizione, riconoscendo che questa completa copertura deve invece esserne evinta; e anche più recentemente, riconoscendo pure che il vizio notificatorio non lede in misura inaccettabile il destinatario (si ritorna alla relatività delle rispettive tutele delle parti come non traducibile in uguaglianza assoluta, così ab origine non essendo le rispettive posizioni), si è giunti a sostenere che la sanatoria retroattiva di cui all'articolo 291 c.p.c. si estende a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proprio in conformità con l'ampio tenore della norma - "la rinnovazione impedisce ogni decadenza" - e con la sua origine storica, poiché far gravare le norme sostanziali sull'istituto processuale laddove è previsto che questo direttamente generi l'efficacia degli atti recettizi posti in essere in processo significherebbe introdurre una interpretazione abrogativa della retroattività della sanatoria suddetta.

14.6 Invero, la netta maggioranza della dottrina ha ravvisato da tempo la necessità di riconoscere sussistente il completo effetto retroattivo - tanto processuale quanto sostanziale -, in modo da consentire l'integrale fruizione dello strumento che, per così dire, solleva da un inciampo che non è di gravità tale da ledere profondamente la posizione del notificatario (si rammenti il bilanciamento come strumento analizzato e valorizzato da S.U. 24822/2015 in un ambito parzialmente affine). Non si può non considerare, altresì, l'incidenza di Corte cost. n. 477/2002, che rimarca l'effetto interruttivo della prescrizione in caso di notifica provvisoria che in seguito si consolida in toto.

Si ritorna allora alla ineludibile questione del bilanciamento, dato che dall'articolo 291 c.p.c. emerge come favor di chi agisce, evidentemente per tutelare la titolarità - id est la realtà non formalistica - del diritto sostanziale attraverso la conformazione del diritto processuale disciplinante proprio un errore previsto in quest'ultimo: il che significa globalità della sanatoria.

Anche il soggetto nei cui confronti il diritto sostanziale è esercitabile riceve, dal sistema, una specifica tutela, che si traduce in onere del titolare del diritto e il cui adempimento è necessario alla sua preservazione. Lo strumento prescrizionale non può essere minimizzato come un'inadeguatezza del sistema: il pati - ovvero l'alterazione dell'uguaglianza - vi è inserito solo qualora nulla è imputabile alla controparte di chi lo subisce.

Pure questo dettato interpretativo discende dall'intervento nomofilattico del 2016, che affianca alla già citata S.U. 14916/2016 la parimenti già citata S.U. 14594/2016, la quale, come si è visto, presidia la posizione del notificatario affermando: "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e di svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 225 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".

Tale principio corrobora, in ultima analisi, il rilievo comunque della eventuale colpa del notificante, intesa quale oggetto di corrispondente eccezione del notificatario, il quale è tenuto a tempestivamente eccepirlo e dimostrarlo con specifica prova. Così, ancora come netto intervento nomofilattico, S.U. n. 13394/2022 afferma: "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento" (su questa linea si collocano, tra gli arresti massimati delle sezioni semplici, anche Cass. ord. 19059/2017, Cass. ord. 20900/2018, Cass. ord. 17577/2020, Cass. ord. 18426/2021 e Cass. ord. 34272/2023; e cfr. pure, a proposito della notificazione telematica dell'atto di citazione, S.U. 28452/2024).

15. Sintonizzando, allora, tutti i principi interpretativi applicabili e già presenti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve pervenirsi ad affermare che: la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Disattesi, dunque, i motivi primo, secondo e terzo, va accolto il quarto, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, affinché applichi l'esposto principio di diritto in coerenza con l'insegnamento di queste Sezioni Unite in tema di nullità sanabile e di colpa in concreto ascrivibile al notificante.

P.Q.M.

rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2026.

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