Responsabilità civile – Danno patrimoniale – Persona disabile – Nuova abitazione adeguata – Acquisto immobile – Liquidazione equitativa – Art. 1226 c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6947 del 23/03/2026

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Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Danno patrimoniale – Persona resa disabile da fatto illecito – Mutate esigenze abitative – Trasferimento in abitazione adeguata – Acquisto di nuovo immobile – Costi sostenuti – Danno emergente – Liquidazione equitativa – Art. 1226 c.c. – Art. 1223 c.c. – Detrazione dei proventi o frutti ricavabili dalla vendita o locazione della precedente abitazione

La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto d'un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23/03/2026 (ud. 08/01/2026) n. 6947

FATTI DI CAUSA


1. Il 2.11.2015 La.Ro., conducente dell'autobus in servizio pubblico di proprietà della società FNM Autoservizi Spa, assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla Zurich Insurance Europe AG (postea, Zurich Insurance Europe AG; d'ora innanzi, per brevità, "la Zurich Insurance Europe AG"), arrestò il mezzo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata, al fine di far discendere la passeggera Sa.Ce. (nella sentenza impugnata, "Caragua"), la quale in quel momento era affidataria di una bimba di otto anni, Fe.Ma.

2. La bimba, una volta discesa, attraversò la strada passando posteriormente al bus e venne investita da un autoveicolo proveniente dalla direzione opposta, condotto da Sa.Ce. ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla AXA Assicurazioni Spa

3. Allegando i fatti di cui sopra, nel 2016 Fe.Do. e Cl.So., genitori della minore infortunata, dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentati ex art. 320 c.c. dei figli minori Fe.Ma. e Jo.Fe., convennero dinanzi al Tribunale di Varese:

il conducente, il proprietario e l'assicuratore della r.c.a. dell'autobus (ovvero, rispettivamente, La.Ro., FNM Autoservizi Spa e Zurich);

il proprietario (coincidente col conducente) e l'assicuratore della r.c.a. dell'autoveicolo (Sa.Ce. e AXA Assicurazioni);

Sa.Ce.;

chiedendone la condanna in solido o di chi di dovere al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

4. Tutti i convenuti si costituirono negando la rispettiva responsabilità.

Con sentenza 20.4.2023 n. 369 il Tribunale di Varese accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in forma di rendita in favore dei Fe.Ma., e in forma di capitale nei confronti degli altri danneggiati.

Sotto il profilo interno dell'obbligazione solidale così ripartì le singole quote virili:

attribuì una percentuale di colpa del 40% a La.Ro. ed alla FNM Autoservizi "in solido tra loro";

attribuì una percentuale di colpa del 30% a Sa.Ce.;

attribuì una percentuale di colpa del 20% a Sa.Ce.;

attribuì una percentuale di colpa del 10% a Fe.Ma.

La sentenza fu appellata da tutte le parti.

5. Con sentenza 9.7.2024 n. 2045 la Corte d'Appello di Milano così provvide:

confermò il giudizio di sussistenza del nesso causale tra la fermata extra moenia dell'autobus, e l'investimento della passeggera che ne era discesa;

nei rapporti interni tra i sei coobbligati distribuì le responsabilità in modo diverso dal Tribunale, ovvero:

25% a carico di La.Ro. e FNM Autoservizi (anche in questo caso "in solido tra loro");

20% a carico di Sa.Ce. e della Axa "in solido tra loro";

30% a carico di Gu.Ca.;

25% a carico di Fe.Ma.;

-) confermò la liquidazione dei danni compiuta dal Tribunale, previa detrazione della maggior aliquota di colpa posta a carico della vittima (25% in luogo del 10% ritenuto dal Tribunale);

-) accordò alla FNM la rifusione delle spese di resistenza, poste a carico dell'assicuratore Zurich.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione:

-) in via principale dalla Zurich, con ricorso fondato su due motivi;

-) in via incidentale dai quattro danneggiati (Fe.Do., Cl.So., Jo.Fe. e Fe.Ma., quest'ultima rappresentata ex art. 320 c.c. dai genitori), con ricorso fondato su sette motivi;

-) in via incidentale da Gu.Ca., con ricorso fondato su un motivo.

La AXA ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quelli incidentali.

La.Ro. e la FNM hanno depositato due separati controricorsi adesivi all'impugnazione principale.

7. Il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dei ricorsi incidentali adesivi, nonché del primo e del quinto motivo del ricorso incidentale proposto dai danneggiati.

8. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

Col primo motivo la Zurich denuncia la violazione delle regole sulla causalità.

La censura si può così riassumere:

-) è sindacabile in sede di legittimità non il risultato della spiegazione causale, ma il criterio causale adottato dal giudice di merito;

-) la causalità materiale in sede civile va accertata col criterio controfattuale;

-) il criterio controfattuale non è soddisfatto quando l'evento di danno si sarebbe comunque prodotto quand'anche il preteso responsabile avesse tenuto la condotta alternativa corretta;

-) nel caso di specie il giudice di merito accertò che Fe.Ma. venne investita dopo essere scesa dall'autobus; dopo essere sfuggita improvvisamente alla sua accompagnatrice; dopo avere attraversato la strada e dopo avere raggiunto la corsia opposta di marcia: una condotta che avrebbe esposto la piccola al rischio di investimento quale che fosse stato il punto di fermata dell'autobus;

-) la Corte territoriale ha dunque violato il criterio controfattuale, per avere trascurato di considerare che l'evento si sarebbe verificato anche se l'autista avesse fatto discendere la passeggera in corrispondenza della fermata.

1.1. Il motivo è infondato.

Il nesso di causalità materiale va accertato in base al principio condizionalistico. In base al principio condizionalistico è "causa" di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato.

Il condizionalismo puro conduce tuttavia ad effetti paradossali. Poiché, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale; così, di causa in causa, si perverrebbe alla conclusione che la causa di tutto quel che esiste fu il Big Bang o il demiurgo platonico (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576).

È, questo, il c.d. paradosso del rischio della sovracausalità, per evitare il quale questa Corte ha stabilito da tempo due limiti.

1.2. Il primo limite è quello della causalità della colpa, o principio di concretizzazione del rischio che dir si voglia.

In virtù di tale principio non ogni violazione d'una regola giuridica può ritenersi per ciò solo causa dell'evento di danno che ne è seguito. Così, una infrazione alle regole giuridiche sulla circolazione stradale può ritenersi "causa" materiale d'un sinistro soltanto se questo consista esattamente nell'avveramento del rischio che il legislatore intendeva prevenire.

In applicazione di tale principio questa Corte, ha escluso il nesso di causalità:

-) tra la violazione dell'obbligo di tenere la destra e il danno causato da una insidia stradale (deficit manutentivo della strada), sul presupposto che l'obbligo di tenere la destra ha lo scopo di evitare collisioni con i veicoli provenienti dalla direzione opposta (Cass. Sez. 3, 27/02/2019, n. 5729; Cass. Sez. 3, 31/05/2019, n. 14885);

-) tra la condotta del conducente d'un ciclomotore che accetti di trasportare un passeggero su un mezzo omologato per il trasporto del solo conducente, e il sinistro causato dall'abbagliamento di quel conducente (Cass. Sez. 3, 08/04/2010, n. 8366) o dalla violazione dell'obbligo di dargli la precedenza (Cass. Sez. 3, 29/11/1995, n. 12390);

-) tra la violazione d'un divieto di transito e il danno provocato da un'insidia stradale presente nel tratto interdetto alla circolazione (Cass. Sez. 3, 09/06/2010, n. 13830).

1.3. Il secondo limite è quello c.d. della "ridondanza": non può ritenersi causa materiale d'un danno l'antecedente che fu né necessario, né sufficiente; causa materiale dell'evento può essere soltanto l'antecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente (la c.d. "condizione INUS": Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition).

1.4. Nel caso di specie ambedue questi princìpi sono stati rispettati dalla sentenza impugnata, con riferimento alla condotta di La.Ro. ed alla conseguente responsabilità di questi, della FNM e della Zurich.

1.5. La sentenza impugnata ha spiegato il nesso di causalità tra la condotta di La.Ro. e il sinistro affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perché:

-) avvenuta su strada priva di marciapiede;

-) avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata;

-) rese "estremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada l'attraversamento di pedoni".

1.6. Questa spiegazione causale è rispettosa dei princìpi sopra ricordati, in quanto:

a) l'art. 352, comma settimo, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel disciplinare la fermata dei veicoli in servizio pubblico, stabilisce che "le fermate degli autobus (...) devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa".

Trattasi d'una norma c.d. teleologicamente orientata: essa non si limita a dettare un obbligo, ma ne individua lo scopo: gli autobus devono eseguire le fermate nei luoghi a ciò deputati "in modo da evitare che i passeggeri impegnino la carreggiata". Ed appare evidente a questa Corte che la necessità di prevenire l'invasione della carreggiata da parte di pedoni non può avere altro scopo che quello di prevenire investimenti.

La sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ravvisato la sussistenza del nesso causale, dinanzi ad un caso in cui l'evento avveratosi era esattamente quello che la norma violata intendeva prevenire;

b) Fe.Ma. fu investita al centro della strada mentre l'attraversava, in luogo nel quale i conducenti in transito potevano legittimamente attendersi l'assenza dei movimenti di persone atteso che esso non era in prossimità né in corrispondenza di una fermata di mezzi pubblici.

Pertanto l'arresto dell'autobus al di fuori del luogo a ciò deputato fu circostanza non sufficiente, ma necessaria rispetto alla causazione dell'investimento; fu, dunque, una circostanza "non ridondante", enfatizzando la quale la sentenza impugnata ha rispettato i limiti alla sovracausalità sopra evidenziati.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

Col secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

La società ricorrente sostiene che tale nullità discese dal fatto che la Corte d'Appello avrebbe "omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione della Zurich sulla sussistenza di una causa autonoma da sola sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la condotta del sig. La.Ro. e l'evento dannoso".

Nell'illustrazione del motivo la Zurich svolge deduzioni così riassumibili:

-) sia in primo grado che in appello, la Zurich aveva dedotto che la condotta della vittima da un lato, e la condotta dell'automobilista (Sa.Ce.) dall'altro, si sarebbero dovute ritenere "cause da sole sufficienti" a produrre l'evento;

-) la Corte d'Appello avrebbe tuttavia "omesso di pronunciarsi su tali argomentazioni", in quanto nella motivazione della sentenza impugnata "non vi è alcun riferimento alle argomentazioni svolte dalla concludente in merito all'esistenza di una causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 c.p.".

2.1. Il motivo è infondato.

Omessa pronuncia non v'è: la Corte territoriale ha provveduto sulla domanda attorea, con motivazione logicamente incompatibile con le eccezioni sollevate dalla Zurich, e tanto basta per ritenere quelle eccezioni implicitamente rigettate.

Né il mancato esame di singoli argomenti difensivi integra gli estremi dell'omessa pronuncia, quando il fatto oggetto della domanda o dell'eccezione sia stato comunque considerato.

Il giudice di merito infatti non ha l'obbligo di prendere in esame e confutare separatamente ogni singolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima "in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo" (così già, con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito, ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).

3. Il ricorso di Sa.Ce.

Va esaminato ora per anteriorità logica, ex art. 276, secondo comma, c.p.c., il ricorso di Sa.Ce.

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per "motivazione apparente", ex art. 132 c.p.c.

L'illustrazione del motivo consiste in una prolissa esposizione di fatti, deduzioni, e trascrizioni degli atti processuali, che si può così riassumere:

-) la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che la fermata non consentita avvenne a richiesta di Sa.Ce., trascurando di valutare la contraria deposizione di una testimone (p. 29 del ricorso incidentale);

-) la Corte d'Appello ha trascurato di considerare che se Sa.Ce. fosse discesa alla fermata prescritta, avrebbe "messo in serio pericolo la sua vita" e quella delle minori cui si accompagnava (p. 31);

-) la Corte d'Appello, mal valutando prove ed atti, ha erroneamente ritenuto che Sa.Ce. avesse la possibilità di tenere per la mano le due minori a lei affidate (p. 32).

-) la Corte d'Appello non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di stabilire nella misura del 30% la quota interna dell'obbligazione solidale a lei attribuita.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Una sentenza può dirsi nulla per vizio di motivazione solo in tre casi: se la motivazione manca del tutto, se è incomprensibile, se è contraddittoria.

Non è invece (più) censurabile in sede di legittimità la mera "insufficienza" della motivazione, per effetto della riforma dell'art. 360 c.p.c. introdotta quattordici anni fa (così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, ove si afferma che per effetto di quella riforma resta "esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione").

Nel caso di specie la motivazione della sentenza è ben chiara: la Corte d'Appello ha ritenuto che ciascuno dei protagonisti del tragico evento vi apportò un contributo causale. Esclusa dunque la sussistenza d'una ipotesi di nullità, le censure della ricorrente incidentale si riducono ad una richiesta di riesame di fatti e prove, inammissibile nella presente sede di legittimità.

4. Il primo motivo di ricorso dei danneggiati.

Col primo motivo del ricorso incidentale proposto dai danneggiati è denunciata la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ex art. 132 c.p.c.

I ricorrenti incidentali deducono che la Corte d'Appello non avrebbe motivato in modo intelligibile la decisione di aumentare, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, il concorso di colpa attribuito alla vittima.

4.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate al precedente par. 3.1. Infatti lo stabilire se la gravità della colpa ascrivibile ad uno dei corresponsabili di un fatto illecito sia pari, maggiore o minore di quella degli altri coobbligati è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

5. Il secondo motivo di ricorso dei danneggiati.

Anche il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, ex art. 132 c.p.c., assumendo che essa contenga affermazioni in contrasto irriducibile tra loro.

5.1. Con riferimento al capo di decisione con cui è stata determinata la quota di corresponsabilità in capo a La.Ro. ed a Sa.Ce. il motivo è maniFe.mente inammissibile per tre ragioni:

-) sia per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.; il creditore di una obbligazione solidale dal lato passivo, infatti, non ha interesse al modo in cui l'obbligazione stessa si ripartisca sotto il profilo interno;

-) sia per la ragione già indicata al precedente par. 3.1;

-) sia perché sotto l'usbergo del vizio di motivazione il motivo in esame denuncia in realtà l'esito di un accertamento di fatto, come rende evidente lo stesso testo della censura, là dove afferma che "se la decisione fosse stata resa dalla Corte territoriale valutando i fatti in relazione ai dictum da essa stessa reso con riguardo alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'auto investitrice, coerentemente, la predetta non sarebbe potuta che giungere a una decisione nettamente opposta a quella assunta" (p. 29).

I ricorrenti incidentali, dunque, per loro stessa ammissione nella sostanza censurano il modo in cui il giudice ha valutato i fatti.

6. Il terzo motivo di ricorso dei danneggiati.

Col terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1227 c.c.

I ricorrenti assumono che tale norma sarebbe stata volata perché la Corte territoriale, nel determinare l'apporto causale fornito dalla minore all'avverarsi del sinistro, non ha comparato la colpa della vittima con quella di La.Ro. e Sa.Ce. (il motivo non si occupa della colpa attribuita a Sa.Ce.).

6.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha mostrato di tenere conto della gravità della colpa attribuita alla vittima (p. 15, secondo capoverso, della sentenza d'appello), e ciò è tutto quel che questa Corte può sindacare. Lo stabilire poi se quella colpa fu pari, prevalente o inferiore rispetto a quella degli altri corresponsabili è questione di merito, insindacabile in sede di legittimità.

7. Il quarto motivo di ricorso dei danneggiati.

Col quarto motivo di ricorso incidentale i danneggiati denunciano il vizio di omesso esame di fatti decisivi.

Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza col quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno rappresentato dalle somme spese per pagare i canoni di locazione dell'immobile in cui la famiglia della vittima si trasferì (immobile che il ricorso definisce sito ora a Venegono Inferiore (pp. 9 e 43); ora a Venegono Superiore (pp. 44, 48, 52, 53)), nell'attesa di acquistare altro immobile privo di barriere architettoniche.

I ricorrenti deducono che la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno rappresentato dalla spesa per locare l'immobile ove la famiglia si trasferì dopo l'infortunio (in attesa di reperire un immobile adatto alle mutate esigenza della minore infortunata), avrebbe omesso di considerare due documenti:

a) l'atto d'acquisto dell'immobile ove la famiglia alloggiava prima dell'infortunio;

b) le raccomandazioni circa le condizioni di accessibilità dell'immobile impartite, al momento della dimissione, dalla clinica ove Fe.Ma. fu ricoverata.

Da questi due documenti, deducono i ricorrenti, emergeva che l'appartamento precedentemente abitato dalla famiglia da un lato non aveva una superficie adeguata, dall'altro non consentiva la redistribuzione degli spazi interni.

Se la Corte territoriale avesse esaminato tali documenti, concludono i ricorrenti incidentali, non avrebbe potuto affermare la mancanza di prova "che l'immobile in cui viveva la famiglia non potesse essere adattato alle necessità della minore".

7.1. Tale censura è inammissibile per più ragioni:

-) sia perché il "fatto" rappresentato dalla adeguatezza del vecchio appartamento non è stato affatto trascurato dalla Corte d'Appello; è stato esaminato e deciso nel senso che i danneggiati non avessero fornito la prova della inadeguatezza di quell'immobile; valutazione, quest'ultima, non sindacabile in questa sede;

-) sia perché lo stabilire se un appartamento sia modificabile o non modificabile; con quali oneri; se la prova della sua modificabilità o immodificabilità sia stata validamente fornita, sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede;

-) sia perché l'omesso esame d'una fonte di prova non è denunciabile in questa sede ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che per effetto della riforma di tale norma "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

-) infine questa Corte non può esimersi dal rilevare che né nell'atto di citazione (cfr. p. 31), né nella prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., gli attori domandarono mai il risarcimento del danno consistito nella spesa per locare un differente immobile; essi si limitarono a chiedere il risarcimento del danno consistente nella spesa da sostenere per l'acquisto di un nuovo immobile idoneo.

8. Il quinto motivo di ricorso dei danneggiati.

Col quinto motivo è censurato il capo di sentenza col quale la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno consistito nell'acquisto d'un nuovo immobile, adatto alle esigenze d'una persona disabile.

I ricorrenti deducono che con tale statuizione la Corte d'Appello avrebbe violato "gli artt. 2054 (?), 2043, 1223, 1226, 1227, 144, 147 e 318 cod. civ.".

8.1. Il prolisso motivo, distante dal canone di chiarezza e sinteticità oggi codificato dall'art. 121 c.p.c., impone a questa Corte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 49-56 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le Corti Supreme degli stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque "messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione (impugnata)"; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

8.2. Ritiene dunque questa Corte, dopo ripetute letture del ricorso incidentale, che nel motivo in esame siano ravvisabili tre censure, subordinate l'una all'altra.

8.3. Con una prima censura - riferibile ai soli Fe.Do., Cl.So. e Jo.Fe. - i ricorrenti, muovendo dal presupposto che la Corte d'Appello avrebbe rigettato la loro domanda perché solo Fe.Ma. sarebbe stata titolare del credito risarcitorio per l'acquisto d'un nuovo appartamento, deducono che tale statuizione sarebbe erronea perché i minori hanno l'obbligo di coabitare coi genitori, e questi ultimi hanno l'obbligo di tenerli con sé e mantenerli.

L'acquisto di un nuovo immobile, pertanto, fu una esigenza per l'intero nucleo familiare.

8.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'acquisto d'un nuovo immobile "per difetto di prova". Questa è la ratio decidendi che sorregge il capo di decisione qui in esame (p. 19, secondo rigo, della sentenza impugnata), mentre il cenno en passant secondo cui "il risarcimento del danno non può includere i costi per l'affitto o per l'acquisto di una nuova abitazione per l'intero nucleo familiare" non ha avuto nessun peso rispetto alla decisione finale.

8.4. Con una seconda censura (p. 52 del ricorso incidentale) i ricorrenti deducono che la sentenza d'appello sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto mancante la prova del danno di cui si discorre.

Deducono che la Corte territoriale disponeva degli elementi necessari per procedere alla stima del danno, rappresentati sia dall'atto d'acquisto dell'immobile acquistato dalla famiglia Fe. dopo l'infortunio; sia dal valore medio dell'immobile abitato prima dell'infortunio. Da tali elementi avrebbe potuto trarre la prova del danno.

8.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove.

8.5. Con una terza censura, infine (p. 52, penultimo capoverso, del ricorso incidentale), i ricorrenti deducono che anche ad accedere al principio affermato dalla Corte d'Appello (secondo cui il danno consistito nel costo sostenuto per l'acquisto d'una casa idonea alle esigenze d'un disabile è risarcibile solo in misura pari alla differenza tra il valore di mercato d'un immobile analogo a quello posseduto prima dell'infortunio, ed il maggior costo dell'immobile acquistato), in ogni caso il danno in esame, non potendo essere dimostrato nel suo esatto ammontare, andava necessariamente liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c..

8.5.1. Il motivo è fondato, con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 1223e 1226 c.c.

8.5.2. Il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente (art. 1223 c.c.).

Il danno emergente è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito.

Per una persona disabile sono "conseguenze dannose" del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica.

Se l'una e l'altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell'abitazione della vittima, il costo sostenuto per l'acquisto d'una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.

8.5.2. Il risarcimento del danno tuttavia soggiace al c.d. principio di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento non può eccedere il pregiudizio effettivamente subìto (art. 1223 c.c.).

Se dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione.

È il caso, ad esempio, in cui la cosa danneggiata, a riparazione avvenuta, acquisti maggior pregio di quanto ne avesse prima del danno.

In questi casi non è mestieri a discorrere né di compensatio lucri cum damno (la quale presuppone l'acquisto di un credito o di un vantaggio ulteriore e diverso rispetto al risarcimento); né di ingiustificato arricchimento. Si tratterà semplicemente di compiere una operazione matematica di sottrazione, il cui minuendo è il patrimonio della vittima antesinistro, e il sottrattore il patrimonio della vittima nella consistenza acquisita a risarcimento avvenuto.

8.5.3. La sentenza impugnata non contiene pertanto errori, là dove ha affermato che nella stima del danno consistito nella necessità di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dell'immobile abitato dalla vittima prima dell'infortunio.

Se, infatti, il danneggiato lasciasse la propria abitazione di proprietà per acquistarne un'altra consona alle sue mutate esigenze di vita, delle due l'una: o il vecchio immobile è messo a reddito per locazione; oppure è conservato nella disponibilità del proprietario. Nel primo caso, a risarcimento avvenuto, il danneggiato viene a godere di frutti civili per l'avanti non goduti; nel secondo caso viene a godere della disponibilità di due immobili, per l'avanti inesistente.

Corretta, dunque, è l'affermazione per cui la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo d'acquisto d'un nuovo immobile.

8.5.4. Tuttavia la decisione impugnata non è rispettosa dell'art 1226 c.c., nella parte in cui da un lato ha accertato in facto che:

effettivamente Fe.Ma. era affetta da invalidità grave;

effettivamente Fe.Ma. aveva necessità di modificare e/o abbandonare l'immobile fino ad allora abitato;

dall'altro ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento "per difetto di prova".

Questa statuizione viola l'art. 1226 c.c., perché il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per un forzoso mutamento dell'abitazione, per quanto detto al precedente par. 8.5.3, non può essere liquidato nel suo esatto ammontare.

Il valore degli immobili infatti è fluttuante e non risulta da listini o mercuriali; né può stabilirsi ad nummum quanta parte del costo sostenuto per l'acquisto d'un immobile sia resa necessaria dall'infortunio, e quanta no. Ricorreva, dunque, nel caso di specie l'esatta fattispecie astratta disciplinata dall'art. 1226 c.c.

La violazione dell'art. 1226 c.c. ha avuto per conseguenza la violazione dell'art. 1223 c.c., in quanto a fronte d'un danno ritenuto esistente la Corte territoriale ne ha omessa la liquidazione.

8.6. La censura in esame va dunque accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto:

"La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto d'un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora".

8.7. Spetterà al giudice di rinvio valutare se, per le circostanze del caso concreto (ad es. titolarità dell'acquisto immobiliare, provenienza del denaro impiegato, titolarità dell'immobile precedentemente abitato), creditore del risarcimento del danno patrimoniale di cui si discorre debba ritenersi la vittima primaria oppure i suoi genitori.

9. Il sesto motivo di ricorso dei danneggiati.

Col sesto motivo è censurata la regolazione delle spese di lite.

I ricorrenti lamentano l'erronea determinazione del valore della causa.

Deducono che il giudizio doveva ritenersi "relativo a rendite perpetue", con conseguente determinazione del valore ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.M. 55/14, e calcolano il valore della causa sommando tale valore al risarcimento accordato a tutti i danneggiati.

9.1. Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento del quinto motivo di ricorso, perché non attiene all'individuazione del soggetto obbligato alla rifusione delle spese, ma al criterio di liquidazione.

9.2. Il motivo è infondato.

In primo luogo il giudizio deciso dalla Corte d'Appello non aveva ad oggetto una rendita perpetua. Aveva ad oggetto il risarcimento d'un danno, e la circostanza che il giudice l'abbia liquidato in forma di rendita è irrilevante per i fini di cui all'art. 13, comma 2, D.M. 55/14. In tali ipotesi il valore della causa è pari al valore capitale della rendita, non alla sommatoria delle "annualità domandate" (ed infatti la domanda non aveva ad oggetto la corresponsione dei ratei d'una rendita).

In secondo luogo è erroneo il calcolo del valore della causa compiuto dai ricorrenti.

Infatti se più persone, danneggiate dal medesimo fatto illecito, agiscono congiuntamente nei confronti del responsabile, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.

In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste ultime, essendo cumulate soltanto sul piano soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.

In tale ipotesi dunque per stabilire il valore della causa si deve fare riferimento alla domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

10. Il settimo motivo di ricorso dei danneggiati.

Col settimo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte d'Appello, nel regolare le spese, abbia riformato la sentenza di primo grado negando loro l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.ml. 55/14, per l'ipotesi di pluralità di parti.

10.1. Questo motivo, che attiene al quantum delle spese e non al criterio di liquidazione di esse, resta assorbito dall'accoglimento del quinto motivo di ricorso.

11. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dalla Zurich;

rigetta i ricorsi adesivi proposti da La.Ro. e FNM Autoservizi Spa;

rigetta il ricorso proposto da Gi.Ca.;

accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale con riferimento ai soli Fe. ed altri Omessi; rigetta i restanti motivi ad eccezione del settimo, che dichiara assorbito;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;


ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al giudice di merito, da parte della Zurich, di La.Ro., della FNM Autoservizi Spa e di Gi.Ca. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2026.

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