Danno alla salute superiore al 9% - Portata applicativa della T.U.N. - Potere del giudice di discostarsi dai parametri

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8630 del 07/04/2026

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Danno alla salute superiore al 9% - Portata applicativa della T.U.N. - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N. - Obbligo di motivazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

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Cassazione, sez. III civile, sentenza 07/04/2026 (ud. 16/01/2026) n. 8630

(Presidente: G.A. Frasca - Relatore: E. Vincenti)

FATTI DI CAUSA

1.- A seguito di un sinistro stradale verificatosi il 20 febbraio 2021, il Tribunale di Milano veniva adìto da G. affinché fosse accertata l’esclusiva responsabilità di V. nella causazione del sinistro, asseritamente provocato dall’autovettura della quale egli era proprietario e conducente, nonché la responsabilità della relativa compagnia assicuratrice.

L’attore chiedeva che entrambi i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e quantificava la propria pretesa nella somma complessiva di euro 235.215,65, deducendo di aver subito un danno biologico permanente nella misura del 35%, prolungati periodi di inabilità temporanea, un rilevante danno morale e un pregiudizio alla cenestesi lavorativa.

1.1. - In particolare, l’attore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ha invocato l’applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – adottate dal Tribunale di Milano - e la conseguente personalizzazione nella misura massima ivi stabilita, anche in considerazione dell’incidenza delle lesioni sulla propria attività sportiva amatoriale.

- La compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni S.p.A., costituendosi in giudizio, ha sostenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura del 30% e ha altresì contestato l’entità del danno biologico permanente (riducendolo al 25%) e negato i presupposti per la personalizzazione del danno, ritenendo sufficiente l’importo che deduceva di avere già corrisposto.

- Nel processo è intervenuta anche la Kong S.p.A., in qualità di datrice di lavoro dell’attore, chiedendo la condanna dell’assicurazione al risarcimento dei danni subiti per l’assenza del dipendente e per la necessità di assumerne un sostituto.

- Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la seguente questione pregiudiziale:

«se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».

4.1. - Il rimettente ha posto la questione dell’individuazione del criterio applicabile ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente, quale quello oggetto del giudizio a quo, dovendosi stabilire se il parametro di riferimento debba essere individuato nelle Tabelle milanesi (nell’edizione 2024, ossia quella generalmente utilizzata al momento della decisione), ovvero nella Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

A tal riguardo, il giudice a quo ha sostenuto che l’adozione dell’uno o dell’altro criterio valutativo conduce ad esiti liquidatori sensibilmente divergenti, atteso che, con riferimento a un’invalidità permanente del 35%, l’applicazione delle Tabelle milanesi comporterebbe una quantificazione del danno non patrimoniale superiore di euro 21.529,50 rispetto a quella derivante dall’applicazione della T.U.N.

4.2.- Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, la questione sollevata rivestirebbe carattere esclusivamente giuridico, in quanto inerente all’individuazione dei criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., nell’ipotesi di macrolesioni conseguenti a sinistro stradale, verificatosi anteriormente al 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale.

Si è osservato, quindi, che la T.U.N., per espressa previsione normativa (ad opera dell’ art. 5 del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12), trova applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovrebbe venire in rilievo, per la sua riconosciuta efficacia “para-normativa”, la Tabella elaborata dall’Osservatorio sulla

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 Giustizia civile di Milano, nella versione aggiornata al 2024, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ai criteri dettati dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

3.- Il rimettente ha dedotto, inoltre, che la questione interpretativa non potrebbe ritenersi già risolta, atteso che il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 è di recente emanazione e che questa Corte di cassazione, soltanto con un obiter dictum presente nella sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha genericamente prospettato la possibilità di un “utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quell’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c.”, richiamando, in tal senso, il precedente costituito da Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011. Peraltro, in base ad alcune opinioni dottrinali, il suddetto obiter riguarderebbe esclusivamente l’applicazione dei soli parametri monetari della T.U.N., restando esclusi sia i criteri di liquidazione dell’invalidità temporanea, sia — sotto il profilo materiale e temporale — le regole strutturali della liquidazione tabellare ex lege, come i limiti alla personalizzazione e al risarcimento del danno morale.

4.4. – Il giudice a quo ha evidenziato, altresì, che la questione sollevata risulterebbe suscettibile di porsi in una pluralità di giudizi, riguardanti — in numero di decine di migliaia ogni anno — l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente del bene salute (ossia, comportante un’invalidità compresa tra il 10% e il 100%), conseguente a sinistri stradali verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025.

4.5.- Ad avviso del giudice rimettente, la questione presenterebbe, infine, rilevanti difficoltà interpretative, in ragione della molteplicità degli argomenti — emergenti tanto dall’elaborazione dottrinale quanto dalla

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 giurisprudenza di merito — addotti a sostegno delle contrapposte opzioni ermeneutiche.

5.- Con decreto del 17 settembre 2025, il Primo Presidente ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale, avendo ritenuto soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 363-bis c.p.c.: la rilevanza; la natura giuridica esclusivamente di diritto della questione pregiudiziale sollevata; la novità della questione, non ancora affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte; la gravità e complessità interpretativa, come emerge dalle difformi posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva dell’applicazione della T.U.N., anche oltre i limiti temporali e oggettivi di operatività individuati dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, nonché dagli argomenti sviluppati dalla dottrina a sostegno dell’una ovvero dell’altra opzione interpretativa; l’essere la questione oggetto di decisioni contrastanti assunte dai giudici del merito, nonché suscettibile di porsi in un numero considerevole di casi.

Il Primo Presidente ha, quindi, disposto l’assegnazione della questione sollevata dal Tribunale di Milano, ex art. 363-bis c.p.c., alla Terza Sezione civile di questa Corte per l’enunciazione del principio di diritto all’esito di pubblica udienza.

– In prossimità della discussione in udienza pubblica hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. l’attore e la compagnia di assicurazioni convenuta nel giudizio a quo.

6.1. - Ha depositato memoria anche il pubblico ministero, il quale ha chiesto alla Corte di rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale di Milano nei seguenti termini:

«1) il giudice può applicare la TUN approvata col d.P.R. n. 12 del 2025 anche rispetto a sinistri derivanti dalla circolazione stradale verificatisi prima del 5 marzo 2025 da cui sono conseguiti lesioni superiori al 9 % di invalidità permanente, senza essere pertanto essere obbligato ad applicare per essi le tabelle di Milano; 2) il giudice, rispetto a detti sinistri, non è obbligato ad applicare la TUN, ma essa costituisce la tabella da preferire, specie seguendo un criterio temporale di progressiva prossimità del sinistro alla data del 5 marzo 2025, ai fini della liquidazione equitativa del danno quale nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) il giudice, con adeguata motivazione, può comunque continuare ad applicare le tabelle di Milano rispetto a detti sinistri, se esse in relazione alle circostanze del caso concreto appaiono idonee a una più corretta e congrua liquidazione equitativa del danno in un’ottica di una sempre maggiore personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale liquidato».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Viene all’esame di questa Corte, Terza Sezione civile, la questione – sollevata in via pregiudiziale dal Tribunale di Milano – della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in un caso, quale quello oggetto del giudizio a quo, in cui il sinistro, nella specie da circolazione stradale, si è verificato (in data 20 febbraio 2021) prima dell’entrata in vigore, il 5 marzo 2025, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n.

12.

In particolare, occorre stabilire se, nel giudizio a quo, il criterio di riferimento debba essere individuato nelle Tabelle del Tribunale di Milano (nell’edizione 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ai criteri dettati dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero nella T.U.N., adottata sulla base della previsione normativa di cui all’art. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private; di seguito anche solo: c.a.p.) e applicabile, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto n. 12/2025, ai sinistri verificatisi a decorrere dalla predetta data del 5 marzo 2025.

2.- La questione si incentra, pertanto, sulla possibilità o meno di una applicazione generalizzata della T.U.N., anzitutto sotto il profilo dell’efficacia temporale con riferimento a danni derivanti da sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, nonostante quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025.

Inoltre, il quesito posto dal giudice a quo – ancorché non lo solleciti espressamente - comporta necessariamente lo scioglimento del dubbio interpretativo circa l’applicazione ratione materiae della T.U.N., ossia se circoscritta, o meno, ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché a quelli (come già previsto, dapprima, dall’art. 3, comma 3, del d.l. n.158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012 e, poi, dall’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017) conseguenti all’attività dell’esercente la professione medicosanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata; e cioè ai soli danni cui fa riferimento il d.P.R. n. 12/2025, richiamando gli artt. 138 e 139 del c.a.p.

Anche tale questione, sebbene nel giudizio a quo la domanda verta sulla liquidazione di un danno biologico da lesioni macropermanenti causato da sinistro stradale, assume un ruolo centrale nel dibattito sulla portata applicativa della Tabella Unica Nazionale. Ci si interroga, infatti, sulla possibilità che la T.U.N. sia destinata o meno ad assurgere a parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, indipendentemente dal contesto in cui il fatto generatore del danno si collochi, tanto ratione temporis, quanto ratione materiae. E l’interrogativo appare pienamente giustificato perché l’interprete, di fronte alla novità normativa, sebbene dettata expressis verbis per lo specifico àmbito indicato, non può non domandarsi, nel ricostruirne la ratio, se la disciplina che esprime sia ontologicamente correlata solo a detto àmbito oppure sia, nella intentio legis, ancor prima correlata all’oggetto della disciplina stessa, ossia alla liquidazione del danno non patrimoniale come tale.

– Giova operare una preliminare sintesi su quali siano, allo stato, gli orientamenti che la giurisprudenza (in particolare di merito, che presenta soluzioni frastagliate e non sempre sorrette da articolata motivazione) e la dottrina hanno assunto in materia.

L’orientamento favorevole all’applicazione generalizzata della T.U.N.

3.1. - Secondo un primo indirizzo [quanto alla giurisprudenza di merito, tra le altre (già citate nel decreto presidenziale del 17.9.2025), si vedano: App. L’Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia, 6 settembre 2025], il perimetro applicativo della T.U.N. sarebbe suscettibile di un’applicazione generalizzata e, quindi, di estensione sul piano temporale e oggettivo.

Essa dovrebbe trovare applicazione sia in senso retroattivo, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti derivanti dalle fattispecie di responsabilità da sinistro stradale e da malpractice medica per sinistri verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025, ancorché con riferimento a tali ambiti sia previsto un formale limite temporale di efficacia della suddetta tabella, sia nella liquidazione del danno non patrimoniale che trovi la propria derivazione causale in illeciti occorsi in contesti diversi da quelli in cui l’art. 138 c.a.p. trova applicazione per espressa previsione normativa.

A sostegno dell’opzione interpretativa favorevole a un’applicazione estensiva della T.U.N. militerebbe la sostanziale omogeneità dei valori monetari da essa previsti, rispetto a quelli risultanti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, non venendosi a manifestare, in una prospettiva complessiva, uno scarto rilevante tra i rispettivi esiti liquidatori.

Si osserva, inoltre, che la T.U.N. si fonda sugli stessi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, che caratterizzano il meccanismo di liquidazione del danno in base alle Tabelle di Milano e che sono stati ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Anche la Tabella normativa prevede, infatti, un sistema “a punto variabile”, decrescente con l’aumentare dell’età e crescente in maniera più che proporzionale rispetto all’incremento della percentuale di invalidità.

Inoltre, nella T.U.N., così come nelle Tabelle di Milano finora applicate per la liquidazione equitativa del danno, il valore del punto tiene conto, seppur in una misura standardizzata, della sofferenza morale derivante dalla lesione, come insita nel danno alla salute, nonché delle ordinarie ripercussioni dinamico-relazionali ad essa connesse.

La sofferenza morale conseguente all’infortunio si atteggia quale funzione del punto di invalidità, potendo determinare un incremento del relativo valore economico, suscettibile di modulazione in ragione dell’intensità del patema d’animo patito (assente, lieve, medio o grave), mediante l’applicazione di coefficienti differenziati — i c.d. moltiplicatori morali — declinati nei valori minimo, medio o massimo.

Nell’elaborazione dottrinale si rinvengono opinioni sintoniche rispetto a tale orientamento, le quali evidenziano, peraltro, una sostanziale equivalenza tra gli esiti liquidatori derivanti dall’applicazione delle tabelle di origine ‘pretoria’ e quelli ottenuti mediante la tabella di fonte normativa.

A tal riguardo, si richiama il parere “non ostativo” del Consiglio di Stato, n. 1282/2024, con il quale è stato sottolineato che le liquidazioni in base alla T.U.N. conducano, in concreto, a risarcimenti superiori a quelli previsti dalla Tabella di Milano per i gradi di invalidità la cui percentuale si attesti tra il 10 e il 36 per cento e tra l’82 e il 100 per cento, inferiori nella fascia intermedia corrispondente ai gradi di invalidità dal 36 all’82 per cento.

Si segnala, altresì, la relazione illustrativa dello Schema di Decreto, ove si mette in luce che le differenze nei punti base (pari ad euro 947,30 nella T.U.N. e ad euro 1.393,28 nelle Tabelle milanesi) vengono compensate dalla previsione di differenti moltiplicatori per la determinazione del quantum.

Si è peraltro osservato che, nel complesso, il nuovo sistema tabellare risulti tendenzialmente più favorevole ai soggetti lesi, poiché le fasce da esso maggiormente avvantaggiate comprendono la maggioranza dei danneggiati sia nell’ambito dei sinistri stradali (si stima circa il 93%) sia in quello della responsabilità sanitaria (si stima circa il 75%).

Nel solco di tale orientamento, una parte della dottrina sostiene l’applicazione generalizzata della T.U.N., ravvisando la sussistenza dei presupposti per il ricorso all’analogia iuris ed escludendo che l’intervento normativo incida su una disciplina speciale sotto il profilo dei contenuti e della ratio. A tal riguardo, si evidenzia che l’art. 138 c.a.p. presenta una vocazione “universale”, assurgendo a regola generale applicabile per il risarcimento del danno non patrimoniale. Tale rilievo si avvale della considerazione per cui la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto tale voce di danno — in misura pari a circa due terzi — origina da sinistri stradali o da responsabilità sanitaria, sicché non potrebbe qualificarsi come “speciale” una normativa che evidenzi in concreto il più ampio ambito applicativo.

Si valorizza, inoltre, l’affermazione, sia pure in forma di obiter dictum, contenuta in Cass. n. 11319/2025, in ordine alla possibilità di un’applicazione “indiretta” della T.U.N., quale parametro di riferimento equitativo anche con riguardo a fattispecie diverse da quelle espressamente e direttamente considerate dalla stessa. Tanto per quanto riguarda l’individuazione dell’àmbito oggettivo della nuova normativa.

Per fondare, poi, l’applicazione “retroattiva” della T.U.N., inoltre, si suole richiamare un argomento di natura sistematica, desumibile dalle affermazioni di Cass. n. 28990/2019, in tema di efficacia retroattiva dell’art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha inciso sulle modalità di liquidazione del danno nelle fattispecie di responsabilità sanitaria, prevedendone l’ancoraggio ai criteri tabellari previsti dagli artt.

138 e 139 c.a.p., in sostituzione di una precedente prassi giurisprudenziale.

Da tale pronuncia si evince il principio generale in base al quale le disposizioni che incidono sulle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale, senza modificare gli elementi costitutivi dell’illecito, possono trovare applicazione anche con riferimento a fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Si osserva, infatti, che i presupposti fondanti l’efficacia retroattiva delle modifiche introdotte dalla legge Gelli-Bianco in materia di liquidazione del danno non patrimoniale siano ravvisabili anche con riferimento all’intervento normativo istitutivo della T.U.N. Quest’ultimo, infatti, non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità, ma si limita a regolare le modalità di quantificazione del danno, rafforzando l’omogeneità e la prevedibilità degli esiti liquidatori.

Giova, altresì, precisare che parte della giurisprudenza di merito ha escluso la sussistenza di un fenomeno di diritto intertemporale, che integri una successione di leggi nel tempo, ritenendo che la T.U.N. non costituisca una vera e propria “novella legislativa”, soggetta al regime di cui all’art. 11 delle preleggi. Sicché, la T.U.N. non introdurrebbe un nuovo diritto sostanziale, né inciderebbe sull’an del risarcimento, limitandosi a sostituire un parametro tecnico di determinazione del danno – di matrice giurisprudenziale – con un diverso criterio di riferimento, funzionale a perseguire esigenze di uniformità di giudizio e di parità di trattamento su base nazionale.

In questa prospettiva, la T.U.N. potrebbe ritenersi applicabile anche ai sinistri occorsi prima della sua entrata in vigore, in quanto destinata a sostituire le precedenti tabelle di elaborazione giurisprudenziale, assumendo la funzione di parametro di riferimento per la valutazione

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 equitativa che il giudice è chiamato ad effettuare in sede di liquidazione del danno non patrimoniale.

L’orientamento contrario all’applicazione generalizzata della T.U.N.

4. - In base ad un indirizzo contrario all’applicazione generalizzata della T.U.N., che si intercetta in alcune pronunce della giurisprudenza di merito [tra le altre (già citate nel decreto presidenziale del 17.9.2025): Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025] e in parte dell’elaborazione dottrinale, viene affermata, anzitutto, la natura eminentemente settoriale di tutti gli interventi legislativi succedutisi nel tempo in materia di risarcimento del danno biologico (artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; art. 3, comma 3, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24; art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Sicché, analoga natura dovrebbe riconoscersi anche alla T.U.N., il cui perimetro di applicazione oggettiva risulta circoscritto ratione materiae a settori caratterizzati dall’obbligo assicurativo imposto ex lege ai soggetti responsabili.

Questo denominatore comune a tali settori - in cui si collocano le richiamate modifiche normative - ne esprime la ratio legis, individuata nella esigenza di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”, ai sensi dell’art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005.

La specialità della ratio sarebbe, dunque, preclusiva di un’estensione in via analogica dell’intervento normativo, dovendosene circoscrivere necessariamente l’ambito di applicazione entro il perimetro definito dalla legge sia sul piano oggettivo, sia su quello temporale.

Quanto a quest’ultimo profilo, peraltro, assume particolare rilievo il dato formale, rappresentato dall’espressa delimitazione dell’efficacia temporale del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ad opera dell’art. 5 del

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 medesimo decreto, alla liquidazione dei danni provocati da sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il differimento dell’efficacia temporale della T.U.N. dovrebbe, quindi, essere letto e interpretato alla luce della ratio sopra illustrata e perseguirebbe lo scopo di razionalizzare i costi a carico del sistema assicurativo e dei consumatori, consentendo alle imprese assicuratrici di beneficiare di un periodo adeguato per adattare le condizioni contrattuali e, in particolare, i premi assicurativi ai nuovi livelli indennitari introdotti dalla Tabella.

Secondo una parte della dottrina, inoltre, il modello risarcitorio su cui si basa la T.U.N. sarebbe eccezionale – dunque inapplicabile in via analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi - in quanto caratterizzato da vincoli di vario genere, assenti nel modello “di diritto comune” della valutazione equitativa, dove invece l’equità non è compressa da “tetti” o altre limitazioni.

L’irretroattività della T.U.N. troverebbe, poi, ulteriore conferma nell’ art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017 (c.d. “Legge Concorrenza”), secondo cui “la Tabella Unica Nazionale, predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

Si ritiene, inoltre, che le affermazioni contenute nelle richiamate pronunce di questa Corte (segnatamente Cass. n. 11319/2025 e Cass. n. 28990/2019), si risolverebbero in meri obiter dicta, non valendo, pertanto, a ritenere superato il principio di diritto affermato da Cass. n. 12408/2011, né a fondare un’applicazione retroattiva della T.U.N., con riferimento alla liquidazione di danni causati da sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Non potrebbero nemmeno trascurarsi le significative divergenze sussistenti tra le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e la T.U.N. in ordine alla quantificazione del risarcimento, a parità di riconosciute percentuali di invalidità e di età della vittima.

Il ricorso all’analogia sarebbe precluso anche in ragione dei differenti criteri che presiedono, in base alle diverse tabelle, alla personalizzazione del risarcimento e alla liquidazione del danno biologico temporaneo, con esiti complessivamente più favorevoli per il danneggiato in caso di applicazione delle Tabelle milanesi.

La Tabella milanese prevede, infatti, percentuali differenziate per la personalizzazione del danno: per un’invalidità del 10% l’incremento può arrivare fino al 49%, con una progressiva riduzione fino al 25% per invalidità pari al 34%, mentre per le invalidità comprese tra il 34% e il 100% l’incremento è fissato in misura costante del 25%. Diversamente, il comma 3 dell’articolo 138 stabilisce un limite massimo unitario all’incremento riconoscibile a titolo di personalizzazione, pari al 30%.

Quanto all’importo della liquidazione del danno biologico temporaneo totale, l’applicazione della T.U.N., a confronto con la Tabella milanese attualmente vigente, evidenzia una differenza negativa pari a euro 59,76 pro die in ipotesi standard e a euro 84,12 pro die quando si considera il valore massimo del risarcimento liquidabile, comprensivo della personalizzazione.

Altro argomento sistematico che escluderebbe l’impiego generalizzato dei parametri della T.U.N. nella liquidazione dei danni derivanti da lesioni macropermanenti dà risalto al fatto che i criteri di cui all’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 - operanti per la liquidazione del danno da lesioni c.d. micropermanenti (dall’1% al 9% di invalidità permanente) e basati sull’attribuzione di un valore monetario al punto di invalidità che viene aggiornato annualmente con decreto ministeriale - non si ritengono applicabili al di fuori delle fattispecie di responsabilità derivanti dalla

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di responsabilità sanitaria, come anche affermato da Cass. n. 12408/2011.

La conseguenza che se ne trae è che analogo divieto di estensione degli anzidetti parametri a contesti diversi da quelli legislativamente previsti dovrebbe valere anche per le lesioni macropermanenti, giacché diversamente si verrebbe a generare un’inevitabile distonia nel sistema.

Il ricorso all’analogia si risolverebbe, poi, in un’irragionevole compressione del potere discrezionale del giudice, atteso che l’art. 138, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”, con conseguente impossibilità di discostarsi dai parametri tabellari anche in presenza di circostanze eccezionali.

Una parte della dottrina ha, peraltro, manifestato taluni dubbi di legittimità costituzionale della T.U.N.

In primo luogo, si è prospettato un presunto contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto la delega legislativa contenuta nell’art. 138, comma 2, c.a.p. fissava al 1° maggio 2022 il termine per l’adozione del decreto istitutivo della tabella, mentre la T.U.N. è stata emanata soltanto nel 2025.

In secondo luogo, si è dubitato della conformità all’art. 3 Cost. dei limiti imposti alla liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e al danno morale, osservandosi che, a differenza della tabella nazionale destinata alla liquidazione del danno biologico derivante da lesioni micropermanenti, la T.U.N. non preveda una curva di crescita del risarcimento che renda gli importi liquidabili variabili in misura più che proporzionale all’incremento della percentuale di invalidità. Ciò parrebbe determinare disparità di trattamento ingiustificate tra danneggiati con percentuali di invalidità differenti, privilegiando paradossalmente coloro che subiscono microlesioni rispetto ai soggetti che riportano lesioni macropermanenti.

L’orientamento ‘intermedio’.

– Occorre, infine, accennare ad un orientamento che è possibile definire come ‘intermedio’, secondo cui al giudice dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di fare ricorso, in sede di liquidazione del danno, anche solo parzialmente ai parametri della T.U.N. ovvero a quelli desumibili dalla Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano (ed. 2024), individuando i criteri che, in concreto, assicurino la più congrua liquidazione equitativa in ragione delle peculiarità della fattispecie, purché la scelta sia sorretta da una motivazione puntuale e coerente.

L’impostazione di fondo della soluzione della questione pregiudiziale: l’equità.

- Giova premettere che la chiave di lettura della questione di diritto sottoposta a questa Corte, da cui trarre le coordinate interpretative per orientarne la soluzione, risiede nella disciplina dettata artt. 1226 e 2056 c.c. (norma, quest’ultima, che fa rinvio alla prima) e, dunque, nel principio di equità che governa la liquidazione del danno non patrimoniale. L’equità costituisce un principio generale di giustizia.

In particolare, l’equità integrativa, che viene richiamata dalle norme nell’ambito del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale, consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia. Ne consegue che l’equità, soprattutto nella sua declinazione integrativa, non si pone in contrasto con il diritto, ma è essa stessa regola giuridica, destinata a operare come tale in forza di un espresso mandato conferitole dalla legge.

La caratteristica tipologica del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale è data, dunque, dalla sua natura ontologicamente equitativa, poiché attraverso di esso l’equità integrativa è destinata ad inverarsi.

In questo ambito, l’equità garantisce che l’esito liquidatorio, relativo a un danno inferto a un bene giuridico di valore ontologicamente incommensurabile che sia stato provato nell’an, risulti proporzionato nel quantum alla concreta materialità del pregiudizio subito dal danneggiato.

In particolare, la valutazione equitativa consente di valorizzare la molteplicità dei risvolti pregiudizievoli derivanti dall’illecito, compensando in concreto l’astratta indeterminabilità del valore economico di un bene giuridico fondamentale, attinto dall’illecito, e assicurando al danneggiato una tutela effettiva in risposta alle istanze di giustizia rivolte all’ordinamento, cui quest’ultimo non può sottrarsi.

Orbene, le funzioni dell’equità in sede di liquidazione del danno vanno lette in una duplice prospettiva finalistica.

Essa, infatti, persegue da un lato la realizzazione della giustizia del caso concreto, dall’altro la garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi. Tali funzioni rappresentano il riflesso delle istanze di proporzionalità e adeguatezza che devono necessariamente informare l’equità liquidatoria (Cass. n. 12408/2011).

Quanto alla garanzia della parità di trattamento, essa - come rilevato anche da autorevole dottrina - è consustanziale al principio di equità ed è veicolata dall’etimologia stessa del termine (‘aequitas’), che esprime un’idea di equa misura, intesa come criterio di uguaglianza, evocando il concetto di “livellamento” e, dunque, di parità.

6.1. - Sebbene, dunque, l’equità abbia assunto un ruolo centrale nella liquidazione del danno non patrimoniale, non va, però, trascurato il rilievo per cui il giudizio equitativo non è, per ciò solo, paritario.

La valutazione equitativa “pura”, pur concepita in astratto come garanzia di uguaglianza, in concreto può finire per non realizzare il suddetto principio. La valutazione discrezionale del giudice, se non ancorata a parametri oggettivi e condivisi, può, infatti, tradursi, in concreto, in esiti liquidatori disomogenei, con il rischio che situazioni analoghe vengano trattate in modo differente.

Nel tempo, quindi, si è progressivamente affermata la consapevolezza dell’inidoneità della liquidazione equitativa pura a garantire, da sola, uniformità e prevedibilità delle decisioni risarcitorie, nonché a realizzare una delle funzioni sue proprie, ossia la parità di trattamento.

Ed è in questa logica che si inscrivono i rilievi critici di Cass. n. 12408/2011 circa la proliferazione di differenti criteri liquidatori, ritenendola “un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali”.

Per rispondere a tali esigenze, quindi, diversi Tribunali hanno elaborato tabelle per la liquidazione del danno biologico, quali strumenti parametrici fondati sull’astrazione e sulla sistematizzazione delle valutazioni liquidatorie ricorrenti nelle pronunce di merito.

È stata così inaugurata una stagione di ‘supplenza giudiziaria’, individuandosi proprio nelle Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico, riconoscendo ad esso una vocazione generale, ossia indipendentemente da quale fosse la fattispecie di responsabilità civile integrata dal fatto generatore del danno alla salute.

Tali strumenti sono stati ritenuti funzionali a conciliare, nell’ambito della liquidazione del danno non patrimoniale, due istanze veicolate dalla ‘doppia anima’ del principio di equità: da un lato, la valorizzazione del fondamento equitativo della liquidazione del danno; dall’altro, la garanzia di parità di trattamento tra soggetti che si trovino in condizioni analoghe, in particolare per età e grado di invalidità.

Le tabelle, pertanto, non hanno superato il giudizio di equità, ma hanno ad esso fornito razionalizzazione, idonea a ridurre il rischio di diseguaglianze applicative e a rafforzare la coerenza del sistema risarcitorio. In tale prospettiva, i dati convenzionali contenuti nelle tabelle sono stati progressivamente riconosciuti come espressione della misura dell’equità e quali parametri di riferimento per l’esercizio della valutazione equitativa nel caso concreto.

Lo standard tabellare è nato, quindi, come correttivo rispetto a un esercizio del tutto discrezionale dell’equità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di decisioni a geometria variabile rispetto a liquidazioni che presentassero presupposti sostanzialmente identici ai fini della determinazione del danno risarcibile.

Il ricorso alle tabelle e a parametri standardizzati ha rappresentato sin dai suoi albori un valido ausilio per il giudice ai fini della quantificazione dell’importo del risarcimento del danno non patrimoniale e in particolare per la ricerca di un punto di equilibrio tra l’equità del caso concreto e la necessità di evitare disparità di trattamento tra fattispecie analoghe.

La validazione giurisprudenziale delle tabelle - e per la liquidazione del danno biologico, segnatamente, di quelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano - è stata giustificata in ragione sia del generale riconoscimento conseguito presso i diversi tribunali del territorio nazionale, sia per il pregio dei meccanismi di liquidazione da esse contemplati.

In particolare, quanto a quest’ultimo profilo, la morfologia della liquidazione del danno, caratterizzata dall’impiego di parametri basati su un sistema a punto variabile, ha consentito di modulare l’importo del risarcimento sia con riguardo alla percentuale di invalidità, accertata secondo i barèmes medico-legali, sia con riguardo all’età del danneggiato.

Si è venuto a delineare, pertanto, un meccanismo in base al quale la curva liquidatoria potesse crescere in modo direttamente proporzionale rispetto all’aumento dei postumi permanenti e inversamente proporzionale rispetto all’età e questo meccanismo ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, il punto di forza delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’.

6.2.- Tuttavia, il dato tabellare, ancorché ispirato a esigenze di equilibrio e idoneo a orientare la liquidazione del danno secondo criteri di parità di trattamento, ha evidenziato taluni limiti interni.

Trattandosi, infatti, di parametri di natura essenzialmente convenzionale, sprovvisti di forza normativa, essi, fisiologicamente, non sono stati sempre in grado di garantire, nel caso concreto, una piena realizzazione del principio di equità, né hanno costituito necessariamente il termine di un’equazione perfetta secondo cui lo standard tabellare potesse inverare la parità di trattamento.

Per tale ragione la tabellazione ‘pretoria’ ha ammesso, in presenza di circostanze eccezionali e peculiari, uno scostamento dai valori da esse previsti, contemplando la possibilità per il giudice di ricorrere alla c.d. ‘personalizzazione’, al fine di cogliere la concreta materialità del danno risarcibile.

Una personalizzazione che, in quanto consentita al giudice di merito al fine di rendere la liquidazione più aderente al pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato in considerazione delle peculiarità del caso concreto, è stata, pertanto, condizionata alla dimostrazione di conseguenze pregiudizievoli particolarmente rilevanti (tra le molte: Cass.

n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 2614/2023; Cass. n. 21573/2025).

In tale prospettiva si è, infatti, affermato che “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerunque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 23469/2018).

La liquidazione del danno non patrimoniale, in forza del ‘giudizio secondo equità’, in assenza di coordinate o limiti normativamente imposti (che danno luogo, pertanto, al ‘giudizio secondo diritto’), non può mai disancorarsi dal caso concreto, né ridursi a mera astrazione, giacché se non coglie integralmente la dimensione individuale e concreta del pregiudizio si traduce inevitabilmente in un vulnus al principio di parità di trattamento, che il ricorso alle tabelle è, invece, volto a presidiare, andando altresì a collidere, da un lato, con la funzione essenzialmente compensativa del risarcimento del danno e, dall’altro, con il principio di integralità che lo informa, ai sensi dell’art. 1223 c.c.

7.- È in questo peculiare contesto – come detto, caratterizzato da un’opera di ‘supplenza giudiziaria’ - che il legislatore, in nome di istanze di certezza e uniformità di trattamento, è intervenuto per conformare in modo specifico la liquidazione del risarcimento del danno biologico nelle fattispecie di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, dettando la disciplina di cui agli artt. 138 e 139

c.a.p., che è stata estesa, tramite apposito rinvio (dapprima ex art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 158/2012 - convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012 - e poi dall’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017), alla liquidazione dei pregiudizi alla salute derivanti da fattispecie di responsabilità civile da malpractice sanitaria.

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 Il primo tentativo di dare forma ad un sistema di tabellazione del danno non patrimoniale risale al decreto-legge n. 70/2000, che prevedeva importi fissi per le la liquidazione del danno biologico derivante da lesioni c.d. micropermanenti (1-9%), senza margini di valutazione equitativa del giudice. Tale aspetto evidenziava profili di illegittimità costituzionale, che condussero il legislatore a non convertire il decreto nella parte riguardante il danno alla salute.

Il modello, depurato dagli aspetti più critici, fu poi ripreso dalla legge n. 57/2001, che introdusse il sistema del calcolo a punto differenziato per la liquidazione del pregiudizio derivante da lesioni micropermanenti.

Il Codice delle assicurazioni private, per i sinistri legati alla circolazione di veicoli a motore e natanti, codificò successivamente i criteri di risarcimento del danno biologico prevedendo all’art. 138 le regole relative alle lesioni cosiddette macropermanenti e all’art. 139 quelle relative alle lesioni cosiddette micropermanenti.

Tuttavia, per il danno biologico da lesioni macropermanenti la relativa tabellazione è stata demandata ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica; previsione, questa, che, come è noto, non ha avuto seguito sino al 2025.

Sicché, in definitiva, il giudizio per la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 138 c.a.p. è rimasto sostanzialmente innestato sull’equità, continuando a fondarsi sugli artt.1226 e 2056 c.c.

In altri termini, la tabellazione prevista dall’art. 138 c.a.p., pur configurata dal d.lgs. n. 209 del 2005 come un modello normativamente delineato per un ‘giudizio secondo diritto’, per lungo tempo (e cioè sino all’entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025) non ha avuto efficacia operativa, così da mantenere in vita il sistema di liquidazione del danno biologico ancorato al ‘giudizio secondo equità’, sciolto, dunque, dai limiti cogenti che solo un sistema di tabellazione di fonte normativa avrebbe potuto imporre, conformandolo in guisa di ‘giudizio secondo diritto’.

8. - La giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di soffermarsi sulla natura delle tabelle di liquidazione del danno biologico di elaborazione ‘pretoria’, chiarendo che esse non sono dotate di valore normativo, in quanto non riconducibili all’esercizio di potestà legislativa o regolamentare da parte di un organo istituzionalmente competente.

Il potere di procedere alla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è, infatti, attribuito al giudice direttamente dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.) e, quindi, può subire limitazioni soltanto per espressa previsione normativa, come è certamente accaduto con riferimento alle liquidazioni dei danni non patrimoniali causati da sinistri verificatisi in data posteriore al 5 marzo del 2025, ambientati in contesti in cui trova applicazione in via diretta l’art. 138 c.a.p. (segnatamente, quelli causati dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti o da malpractice medico-sanitaria).

Invero, come già evidenziato, i parametri tabellari hanno rappresentato essenzialmente il risultato di una tipizzazione di giudizi valutativi compiuti secondo equità e, dunque, il portato di un dato empirico e certamente non normativo quoad origine.

Tale constatazione mette in luce il fondamento intrinsecamente equitativo dei criteri tabellari, il quale impedisce di configurare una rigida e formalistica contrapposizione tra il dato tabellare e la valutazione equitativa, che, invece, muovono a convergenza. Come è stato affermato da Cass. n. 28990/2019, il dato tabellare “specifica – e non deroga – le norme del codice civile attributive del potere equitativo integrativo ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.”.

E tanto non è negato dall’assunto - pur affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20323/2005) - in base al quale il dato tabellare di origine ‘pretoria’ rappresenta una “cristallizzazione” del giudizio equitativo. Come precisato dalla stessa citata pronuncia, i criteri tabellari evidenziano, infatti, un fondamento sostanzialmente equitativo, che condividono con la valutazione del danno non patrimoniale da compiersi nel caso concreto, che essi mirano ad orientare.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, in buona sostanza, che l’equità, nel giudizio di quantificazione del danno non patrimoniale, può essere orientata, ma non già compressa o soppressa da un dato “convenzionale”, il quale, peraltro, trae esso stesso origine dall’esercizio pregresso nel tempo della valutazione equitativa. E si è, quindi, affermato che le tabelle “assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità” (Cass. n. 8532/2020; Cass. n. 11754/2018; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 13982/2015; e già Cass. n. 4447/2014, alla cui diffusa motivazione alle pagine 6-8 può rinviarsi).

La giurisprudenza più recente ha, inoltre, confermato la possibilità di prescindere da un’applicazione rigorosa delle tabelle, riconoscendone un valore puramente orientativo (così: Cass. n. 24349/2025, in tema di risarcimento del danno da diffamazione; Cass. n. 27321/2025, con riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale).

La conseguenza – come enunciato dall’ultima pronuncia citata - è che “il giudice di merito può motivatamente discostarsi dalle tabelle di cui intenda avvalersi – esplicitandone, dunque, le ragioni, al fine di rendere conoscibile e apprezzabile il giudizio equitativo effettuato (Cass. n. 17389/2025) –, trattandosi di strumenti orientativi ai fini di una congrua determinazione del quantum debeatur, il cui fondamento è e resta, comunque, necessariamente equitativo”.

9.- Le considerazioni di sistema che precedono consentono di ribadire che l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto sottoposta a questa Corte è rappresentato dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

Ebbene, ad avviso del Collegio, è sempre dalla natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale che discende la facoltà del giudice di avvalersi, in sede di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni macropermanenti, della criteriologia di fonte legale prevista dalla Tabella Unica Nazionale anche con riferimento a fatti generatori verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta, nei termini che si illustreranno.

Allo stesso modo di come la giurisprudenza di questa Corte desunse, a partire dall’arresto del 2011 e con la spiegazione fatta a partire dal richiamato arresto del 2014, la rilevanza delle tabelle ‘pretorie’ “come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l’individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual è quella dell’art. 1226 c.c.”, si deve ora ritenere – lo si anticipa – che l’intervento della novità normativa del 2025, al di là di quanto il legislatore ha ritenuto di disporre circa l’oggetto della sua diretta efficacia applicativa, assuma, per i giudizi che postulino l’applicazione dell’art. 1226 c.c. a fatti pregressi, il valore di parametro per la concretizzazione della detta norma.

9.1.- I termini in cui è posta la questione pregiudiziale sollevata, ex art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano e, in ogni caso, la soluzione che ad essa, in coerenza con l’articolato quesito, il Collegio intende dare prescindono dalla necessità di procedere ad una delibazione delle censure di illegittimità costituzionale che una parte della dottrina ha rivolto al sistema di tabellazione normativa, definito dal d.P.R. n. 12/2025. Censure che potrebbero dare ingresso ad un incidente di costituzionalità là dove si apprezzasse una intima saldatura della fonte regolamentare, subprimaria, con la sua base legale, costituita dall’art. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005,

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 n. 209, la quale ultima verrebbe ad integrare l’oggetto del giudizio di costituzionalità se risultasse “in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria” (Corte cost., sentenza n. 200 del 2018; in precedenza sentenze n. 1104 del 1988, n. 34 del 2011,

n. 242 del 2014, n. 178 del 2015 e 174 del 2023).

Quelle doglianze, di asserito contrasto del sistema tabellare modulato dal legislatore con taluni principi costituzionali - artt. 3, 32 e 76 Cost. (a tale ultimo riguardo per non esser stato osservato il termine stabilito dall’art. 138 c.a.p.; ponendosi, tuttavia, in termini assai problematici un’eventuale denuncia di incostituzionalità della fonte subprimaria sotto quest’ultimo specifico profilo, per ragioni che non è necessario indagare in questa sede, ma che, in termini assai generali, attengono al rilievo che non vi sarebbe una integrazione del precetto posto dalla norma primaria, bensì una relativa contraddizione: sentenza n. 174 del 2023, citata) -, investono, come tali, il ‘giudizio secondo diritto’ che detto sistema viene ad instaurare dal 5 marzo 2025 in poi; ed è questo un ambito che non riguarda, anzitutto, la questione pregiudiziale così come posta dal giudice rimettente e, comunque, la caratura della relativa decisione ad opera di questa Corte, muovendosi l’una e, in ogni caso, l’altra – come si vedrà di seguito - esclusivamente entro il perimetro del ‘giudizio secondo equità’.

In altri termini – anticipando in sintesi quanto si argomenterà più a fondo nel prosieguo -, il piano di indagine e le conclusioni alle quali si ritiene di dover giungere sono per un’applicazione della T.U.N. ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 non già diretta o attraverso l’analogia iuris, bensì mediata, attraverso una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c.

L’assunzione di parametro dell’equità che si ascrive alla T.U.N. nei casi anzidetti conduce, dunque, a ritenere prive, in sé, di rilevanza, ai fini del presente giudizio, le questioni di costituzionalità volte a invalidare il sistema legale di liquidazione del danno biologico esitato nel d.P.R. n. 12/2025 e ciò perché non si tratta di giudizio nel quale quel sistema deve trovare applicazione per la sua diretta efficacia normativa. Sicché, un giudizio di costituzionalità non potrebbe sollevarsi perché della norma primaria, concretizzata da quella subprimaria (ove ciò si renda possibile), non si deve fare diretta applicazione; così come, in ogni caso, non lo si deve della fonte regolamentare.

Le ragioni per l’assunzione della T.U.N. quale parametro equitativo

10.- Questa Corte, come accennato, ritiene che militino valide ragioni a favore di un’applicazione della T.U.N. quale parametro equitativo in relazione ai sinistri causativi di danno non patrimoniale alla salute che si giustifica in via c.d. ‘indiretta’, ossia al di fuori del perimetro di applicazione diretta delineato dalla legge sul piano temporale e oggettivo e a prescindere dal ricorso all’analogia iuris, secondo una prospettiva che trova riscontro embrionale anche nell’obiter dictum di Cass. n. 11319/2025.

Tale conclusione si fonda sul necessario ancoraggio della liquidazione del danno non patrimoniale al medium logico e assiologico dell’art. 1226

c.c. e, dunque, al principio di equità.

Sicché, non si rinvengono ostacoli a predicare un utilizzo mediato della T.U.N., senza che ciò comporti il ricorso all’analogia iuris, il quale finirebbe per vincolare il giudice a un utilizzo indefettibile del parametro medesimo nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale.

Sarebbe, infatti, arduo ipotizzare un’applicazione diretta e “obbligatoria” della tabella al di fuori dei casi in cui, per espressa previsione normativa, essa è prevista, giacché il d.P.R. n. 12/2025 e prima ancora la legge n. 124/2017 (c.d. “legge Concorrenza”) hanno inteso circoscrivere l’ambito di applicazione diretta della Tabella sia sotto il profilo cronologico, che sotto quello oggettivo.

Inoltre, una simile impostazione, oltre a porsi in contrasto con il dato normativo, non sarebbe compatibile con la natura ontologicamente equitativa di tale giudizio, che esclude – in mancanza di una previsione normativa di diretta applicazione - la possibilità di comprimere automaticamente, perché appunto non direttamente dal legislatore specificata per i fatti pregressi, la discrezionalità giudiziale.

In mancanza di limiti cogenti espressamente stabiliti dal legislatore, l’esercizio di tale discrezionalità incontra, infatti, come unici confini quelli derivanti dai principi di equità e di parità di trattamento, che ne delimitano l’ambito operativo e ne garantiscono, al contempo, la razionalità e la controllabilità.

Del resto, l’analogia iuris presuppone una lacuna normativa da colmare mediante l’estensione di una disciplina prevista per una fattispecie diversa, ma ritenuta omogenea; presupposto che non ricorre nel caso della liquidazione del danno non patrimoniale, la quale è già compiutamente regolata sul piano dei principi dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice un potere-dovere di valutazione equitativa.

Non sussistono, dunque, i necessari presupposti per attivare quel processo di autointegrazione dell’ordinamento che è affidato all’analogia.

10.1. - Né è dato giustificare un’applicazione retroattiva in via diretta della T.U.N., per la liquidazione di danni derivanti da sinistri anteriori all’entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025, invocandone una sostanziale affinità con l’intervento normativo rappresentato, prima, dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012 e, poi, dall’art 7, comma 4, della legge n. 24/2017, per mezzo del quale era stata esportata la disciplina del danno biologico prevista dagli artt. 138 e 139 c.a.p. nell’ambito delle fattispecie di responsabilità sanitaria, ritenuto, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28990/2019), suscettibile di applicazione retroattiva nella parte in cui si limitava esclusivamente a disciplinare le modalità di quantificazione del danno, senza incidere, quindi, sugli

Numero registro generale 15611/2025 Numero sezionale 146/2026 Numero di raccolta generale 8630/2026 Data pubblicazione 07/04/2026 elementi costitutivi e tipologici della fattispecie legale di responsabilità civile in ambito medico-sanitario.

Pur prospettandosi, con riferimento a tale aspetto, una sostanziale identità funzionale tra i due interventi, l’applicazione retroattiva della T.U.N., si ribadisce, è qui espressamente esclusa dalla normativa vigente. Infatti, sia l’art. 1, comma 18, della legge c.d. “Concorrenza” (legge n. 124/2017), sia l’art. 5 del d.p.r. n. 12/2025 delimitano in modo inequivoco l’efficacia temporale diretta della Tabella, stabilendone l’applicazione ai soli sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.

Né – pur a prescindere da quanto innanzi ipotizzato (cfr. § 9.1.) – potrebbe predicarsi una disapplicazione del predetto d.P.R., in parte qua e, segnatamente, con riguardo alla previsione di una clausola di entrata in vigore, sul presupposto che il Governo, nell’esercizio della delega, ne avrebbe ecceduto i limiti, ritenuti circoscritti alla sola determinazione dei criteri di quantificazione degli importi risarcitori e non estesi alla previsione di un termine di efficacia, anche considerando che una analoga previsione sia stata contemplata per la tabella unica relativa alle liquidazione del danno derivante da lesioni micropermanenti.

Come osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024, la previsione in esame non risulta inopportuna in considerazione della successione nel tempo delle tabelle applicabili, la cui rilevanza non può essere trascurata, ancorché essa abbia riguardato l’avvicendamento tra tabelle di matrice esclusivamente giurisprudenziale — e, dunque, prive di valore normativo, ma progressivamente assurte, per le ragioni già richiamate, a parametro di riferimento dell’equità integrativa in ambito liquidatorio — e una tabella di fonte normativa, nonché in ragione dell’incertezza circa il momento di collegamento temporale del nuovo criterio liquidatorio con le fattispecie concrete a cui esso è destinato ad applicarsi.

A ciò va aggiunto che la previsione di una clausola di entrata in vigore non appare affatto estemporanea, ma risulta coerente con quanto già stabilito dal citato art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017, che, come detto, prevedeva, in via programmatica, il differimento temporale dell’efficacia della tabella emanata ai sensi dell’art. 138, comma 1, c.a.p.

11.- Operate tali premesse, la T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato.

L’impiego dei parametri in essa contenuti costituisce, infatti, non solo una scelta ragionevole per orientare il giudizio equitativo nella liquidazione del danno biologico al di fuori dei casi in cui la T.U.N. trova applicazione diretta, ma anche un’opzione preferenziale, come sarà illustrato nelle considerazioni che seguono.

- Anzitutto deve osservarsi che tale utilizzo non contrasta con alcuna presunta volontà contraria del legislatore, come talvolta sostenuto da una parte della dottrina, poiché il fondamento ultimo della liquidazione del danno – nei casi in cui la legge non ponga espressamente limiti – risiede proprio negli artt. 1226 e 2056 c.c. e, in particolare, nel principio di equità.

Tanto può sostenersi anche con riferimento alle liquidazioni rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 138 c.a.p., ma che abbiano ad oggetto pregiudizi alla salute causati da sinistri anteriori all’entrata in vigore della T.U.N.

Esse, infatti, devono ritenersi integralmente ancorate al principio di equità, essendo quest’ultimo il criterio fondamentale su cui si basavano le liquidazioni ai sensi dell’anzidetto art. 138 prima della intervenuta tabellazione.

- Analogamente, alla luce dell’illustrato principio, non sussistono neppure ragioni ostative all’estensione della T.U.N. sotto il profilo oggettivo, se la si considera non come limite assoluto, ma come parametro di equità della liquidazione del danno non patrimoniale, fornendo essa adeguate garanzie di equità.

- In primo luogo, tali garanzie trovano fondamento proprio nella fonte normativa da cui la T.U.N. promana, conferendo al nuovo dato tabellare un crisma di equità già sul piano formale, in ragione della sostanza legale che illumina l’esercizio dell’equità in sede di liquidazione del danno.

Inoltre, una tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale.

Ciò emerge con ancora maggiore evidenza se si considerano le caratteristiche che hanno fondato il prestigio delle tabelle milanesi, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: in particolare, la loro ampia diffusione sul territorio nazionale, congiuntamente alla loro intrinseca razionalità, intesa come capacità di riflettere in modo coerente le caratteristiche ricorrenti delle diverse tipologie di pregiudizio (tra le ultime: Cass. n. 26826/2025).

Peraltro, sotto il profilo della vocazione generale della criteriologia liquidatoria, va osservato che la derivazione legale consente di superare i rischi – comprensibilmente segnalati da autorevole dottrina – cui, per la loro stessa conformazione, risultano esposte le tabelle di origine ‘pretoria’. Essendo quest’ultime elaborate sulla base dell’analisi di precedenti, l’empirismo su cui si fondano può potenzialmente minarne l’effettiva capacità uniformante, tanto più quanto meno decifrabili risultino i precedenti stessi, ossia quando dalla motivazione non sia possibile comprendere quali profili del danno-conseguenza il giudice abbia concretamente valorizzato per determinare l’importo finale del risarcimento.

- Se, dunque, la derivazione legale della T.U.N., da un lato, assicura equità sul piano formale, dall’altro la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesta pienamente anche sul piano sostanziale.

L’equità si realizza, infatti, sia attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa, sia per la stessa struttura dell’importo risarcibile, che risulta morfologicamente omologa a quella derivante dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’.

Analogamente alle tabelle di Milano, la liquidazione del risarcimento del danno biologico si fonda su un sistema a punto variabile, caratterizzato da una modularità garantita dalla progressiva riduzione del valore in funzione dell’età della vittima (sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale) e da un incremento più che proporzionale in relazione all’aumento percentuale dei postumi permanenti.

In questi termini, il dubbio sull’opportunità di un’estensione generalizzata ratione temporis e ratione materiae del perimetro applicativo della T.U.N. a liquidazioni ivi non ricomprese in via diretta, fondati sull’assunto che gli importi risarcitori ivi previsti risultino inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, si rivela più apparente che reale.

Ciò perché l’equità del giudizio liquidatorio che le diverse tabelle possono orientare, in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c., tende a far sfumare le relative differenze degli importi liquidabili. Ciò che rileva è l’idoneità del meccanismo liquidatorio a garantire l’equità sul piano sostanziale.

Le tabelle di elaborazione ‘pretoria’, infatti, sono epifenomeno dell’equità integrativa che trova un fondamento positivo nelle suindicate norme e la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto autorevolezza a tali parametri proprio per la loro capacità di indirizzare efficacemente l’esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale.

In questa sede, dunque, non si intende negare il valore espresso dalla criteriologia offerta dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in assenza di un parametro legale di riferimento, né la loro idoneità a costituire “regole integratrici del concetto di equità, volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice entro un ambito di condivisa oggettività” (Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 26308/2019).

Tuttavia, alla luce del mutato strumentario a disposizione del giudice con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella.

In ogni caso, una volta constatato che per i fatti pregressi non esiste una legge e che occorre, quindi, liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe certo sostenersi che tra due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l’uno di fonte normativa e l’altro di fonte ‘pretoria’, il secondo sia ‘più equo’ del primo.

E del resto, l’equità ispirata alla legge sebbene dettata per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (ma, si ricorda, senza alcuna correlazione oggettiva dei criteri tabellati a questo dato temporale) quantomeno si presta ad essere tendenzialmente preferita all’equità ispirata alla prassi ‘pretoria’, giacché solo la prima, garantendo generalità ed astrattezza, soddisfa quella parità di trattamento che, come detto, è il primo presupposto dell’equità.

Il giudizio equitativo del giudice può, pertanto, inverarsi coerentemente nei nuovi parametri, che devono peraltro considerarsi la preferibile opzione conformativa del giudizio per la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni, posto che la garanzia di parità di trattamento non dipende esclusivamente dal valore economico a valle del pregiudizio risarcibile, ma risiede a monte nei meccanismi di determinazione del predetto importo.

In definitiva, la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo.

Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare.

In definitiva, il sindacato sulla parità di trattamento non può limitarsi al valore economico del risarcimento effettivamente liquidato, dovendo piuttosto investire le modalità attraverso le quali tale liquidazione è stata articolata.

Tali rilievi consentono di superare l’obiezione di una parte della dottrina, la quale ha contestato che sia l’equità il fondamento della T.U.N., giacché a siffatta conclusione si opporrebbe la previsione dell’art. 138 c.a.p., che attribuisce un ruolo centrale ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui in base all’elaborazione giurisprudenziale, intendendo così riferirsi necessariamente alla ‘tabella milanese’, che, diversamente dalla T.U.N., ha raggiunto nel corso degli anni un rilevante grado di diffusione.

Va, infatti, considerato che una tale opzione interpretativa, da un lato, finisce per riconoscere valore normativo ai criteri di elaborazione giurisprudenziale, che per loro stessa natura ne sono sprovvisti, e, dall’altro, intende formalisticamente il riferimento operato dalla norma come rivolto ai valori monetari degli importi risarcitori delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, anziché ai criteri metodologici e, in particolare, ai meccanismi di determinazione di tali valori, ritenuti congrui dalla giurisprudenza di questa Corte e che soli sono in grado di fornire un equo ristoro del danno.

È, infatti, alla struttura e ai criteri metodologici di calcolo dei suddetti importi che la norma, ragionevolmente, deve intendersi riferita.

In altri termini, il rinvio operato dal citato art. 138 ai criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza non può cristallizzarsi ai valori monetari, giacché il mero dato numerico, isolato dal contesto metodologico, non è in grado di esprimere alcuna rilevanza ai fini di una liquidazione equa e paritaria. In questa prospettiva, dunque, i parametri delineati dalla T.U.N. risultano pienamente coerenti rispetto ai criteri di metodologici sottostanti alla determinazione degli importi risarcitori.

D’altro canto, la stessa lettera della legge, là dove è articolata con l’espressione “tenuto conto”, palesemente esclude l’automatismo predicato dalla dottrina in discorso, evidenziando che il legislatore avrebbe dovuto solo considerare le tabelle giurisprudenziali come punto di riferimento per le sue valutazioni, appunto di legislatore.

Né, per contrastare la legittimità della scelta del giudice di utilizzare, quale parametro di equità, i valori previsti dalla T.U.N., varrebbe invocare un principio di “disparità di trattamento”.

Non solo, infatti, va considerato che qualsiasi modifica d’un criterio equitativo di liquidazione del danno necessariamente nuoce all’una delle parti del rapporto obbligatorio e giova all’altra, ma, soprattutto, è da porre in rilievo che la valutazione equitativa è nozione relativa e non assoluta e, quindi, non può affidarsi a criteri immutabili. Pertanto, il cambiamento del quadro normativo costituisce, per l’appunto, uno di quei fattori che può giustificare una modifica dei parametri dell’equità.

Peraltro, la rilevanza che, ai fini della questione pregiudiziale in esame, un certo orientamento attribuisce all’esistenza di scarti tra gli importi liquidabili sulla base delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ e quelli determinabili secondo la T.U.N. viene a sfumare in ragione del fatto che, a una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dai diversi sistemi tabellari, le differenze risultano sostanzialmente contenute.

In particolare, la T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l’82 per cento.

Inoltre, come rilevato nella relazione illustrativa dello Schema di Decreto, le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle tabelle milanesi risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, i quali, nella T.U.N., sono complessivamente più elevati rispetto a quelli contemplati dalla Tabella di Milano.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla divergenza tra gli importi riconosciuti dalle tabelle milanesi e dalla T.U.N. per la liquidazione del danno biologico temporaneo, nonché alla previsione di diversi limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno.

Si ribadisce, inoltre, che la tabella normativa è quella che meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando — diversamente dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ — una curva di crescita dell’importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità.

13.3.- Varrà, infine, considerare che la garanzia della parità di trattamento non si realizza esclusivamente attraverso il meccanismo di determinazione del valore economico del risarcimento, bensì anche mediante l’aggiornamento della criteriologia valutativa impiegata.

La liquidazione equitativa del danno, infatti, può essere orientata soltanto dai dati convenzionali disponibili al momento in cui essa viene effettuata, sicché la parametrazione alla quale il giudice è chiamato ad attingere è necessariamente quella vigente e attuale al tempo della liquidazione.

Tale rilievo emerge con particolare chiarezza da taluni arresti di questa Corte, secondo cui la sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate dal giudice di primo grado, intervenuta nelle more del giudizio di appello, incidendo sui criteri logico-orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, legittima il danneggiato che abbia impugnato la decisione al fine di ottenere una diversa quantificazione del risarcimento avvenuta secondo le tabelle ‘pretorie’, ad invocare le nuove tabelle là dove abbiano introdotto criteri di liquidazione differenti ovvero una rideterminazione del valore del “punto-base”, quale esito di una ulteriore rilevazione statistica dei dati relativi ai risarcimenti liquidati dagli uffici giudiziari.

In tali ipotesi, la liquidazione operata sulla base di tabelle non più attuali si risolve, infatti, in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., dovendosi ritenere la tabella aggiornata immediatamente applicabile in quanto, allo stato dell’arte, maggiormente idonea ad assicurare l’effettivo ristoro del danno subito (Cass. n. 22265/2018; Cass. n. 25485/2016).

Su tali presupposti è stato, dunque, affermato che «il giudice d’appello, nel determinare l’ammontare del danno alla persona in base al sistema ‘tabellare’, ha due obblighi: a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio, in quanto liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226

c.c.; b) liquidare l’obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all’attualità, con applicazione pertanto delle tabelle nel loro valore aggiornato. Da ciò discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio» (Cass. n. 29320/2022; Cass. n. 21630/2023).

L’individuazione del parametro di equità più aggiornato costituisce, peraltro, oggetto di un potere che il giudice è tenuto ad esercitare anche d’ufficio in sede di appello ove vi sia stata impugnazione sulla liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’. Si è affermato, infatti, che “in tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell’art. 1226 c.c.” (Cass. n. 22183/2025).

In linea con i riferiti consolidati indirizzi interpretativi può, dunque, in primo luogo ritenersi che nei giudizi di primo grado la Tabella Unica Nazionale rientri tra gli strumenti a disposizione del giudice per l’esercizio dell’equità per ogni liquidazione effettuata a partire dal 5 marzo 2025, a prescindere dalla data di verificazione del sinistro, atteso che ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l’evento lesivo, bensì quello dell’esercizio del potere valutativo in sede di liquidazione, il quale deve fondarsi sui criteri che, al tempo della decisione, appaiano maggiormente idonei a garantire uniformità ed effettività al ristoro.

In tale prospettiva, i parametri offerti dalla Tabella Unica Nazionale costituiscono un punto di riferimento attuale e significativo, in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, trattandosi di tabelle di più recente emanazione rispetto a quelle di elaborazione ‘pretoria’ attualmente in uso.

13.4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, può, quindi, concludersi che la T.U.N., pur condividendo con le tabelle di elaborazione ‘pretoria’ la caratteristica di non costituire un limite cogente al giudizio equitativo nelle liquidazioni del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute al di fuori dei casi di applicazione diretta previsti dalla legge, è suscettibile nei giudizi di primo grado di un’applicazione generalizzata in via indiretta, anche al di fuori dei casi in cui la legge ne prevede l’applicazione diretta e costituisce parametro liquidatorio privilegiato.

13.5. - Ci si deve domandare se, intervenuta nel giudizio di primo grado una liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’, in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza porre in discussione la loro applicabilità come parametro dell’equità, ma censurandola solo nelle sue modalità o solo nella quantificazione, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dalla parte appellante o addirittura disposta d’ufficio dal giudice.

La risposta dev’essere negativa, in quanto sul criterio di liquidazione secondo le tabelle ‘pretorie’ sussiste cosa giudicata interna.

L’applicazione della T.U.N. può, invece, essere invocata in appello o disposta dal giudice di appello se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella ‘pretoria’ scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo.

In eventuali giudizi di cassazione rispetto ai quali sia sopravvenuta la T.U.N., se il ricorso non abbia attinto la scelta della tabella ‘pretoria’, ma solo il modo ed il quantum della sua applicazione, non è possibile evocare la T.U.N. come fatto giustificativo di una diversa applicazione dell’art. 1226 c.c.

L’invocazione è possibile se si è censurata l’applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella ‘pretoria’.

Analogamente un’impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull’invocazione della T.U.N.

Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l’invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della quaestio iuris dell’art. 1226 c.c.

14.- Tanto complessivamente considerato sul profilo che attiene all’applicazione indiretta e generalizzata della T.U.N. a fatti pregressi, si rendono ora necessarie alcune precisazioni sul giudizio che deve orientare, al pari di tutte le liquidazioni equitative in materia di danno non patrimoniale, anche la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni effettuata adottando quale parametro conformativo dell’equità la Tabella Unica Nazionale.

14.1. - Proprio alla luce della centralità che assume al riguardo il principio di equità che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa non trovi applicazione diretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.

La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto, in tutti i suoi profili, atteso che tali elementi sono assai spesso privi di una immediata traducibilità monetaria e che la liquidazione del danno non possa mai risolversi in mero arbitrio.

La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.

Come già evidenziato, la soluzione della questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte trova il proprio baricentro nel principio di equità e, dunque, proprio in siffatta prospettiva viene in risalto, segnatamente, il modo in cui tale principio si invera, ossia nella motivazione che sorregge la liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa. Quest’ultima, infatti, assume un ruolo centrale in sede di liquidazione, costituendo al contempo il metro del giudizio equitativo e lo strumento di controllo della congruenza logica del ragionamento che ha condotto all’esito liquidatorio.

La centralità della motivazione nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale emerge con particolare evidenza dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai risarcimenti determinati secondo la criteriologia delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ (si vedano, tra le altre e seppur in tema di risarcimento del danno parentale, Cass. n. 37009/2022 e Cass. n. 17389/2025).

Il danno non patrimoniale, infatti, incidendo su beni giuridici di valore ontologicamente inestimabile, impone al giudice uno sforzo di concreta individuazione di un controvalore monetario che consenta di rendere giustizia al danneggiato rispetto a pregiudizi che, proprio per la loro natura, non presentano un valore economico astrattamente predeterminabile.

14.2.- Una volta riconosciuta la centralità della motivazione anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti, in ragione non della forza conformativa espressa che la T.U.N. esercita sul giudizio equitativo, che opera solo per i fatti successivi, bensì della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa.

La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto censurabile lo scostamento dalla criteriologia di elaborazione ‘pretoria’ là dove esso, in assenza di una motivazione congrua, conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto a quella tabellare, violando l’art. 1226 c.c. (Cass.

n. 8508/2020; Cass. n. 17018/2018).

Si è, inoltre, precisato che il mero scostamento dalla tabella non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019).

Questa linea interpretativa è coerente con l’orientamento secondo cui, se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017).

Se, quindi, per il superamento delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ — prive di valore normativo e, dunque, di rilevanza formale nella liquidazione del danno non patrimoniale, pur rilevanti per la loro capacità di orientare l’equità verso la parità di trattamento — si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata, tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle ‘pretorie’ più idonee ad integrare il paradigma equitativo.

La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare - nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica.

La natura legale della T.U.N., infatti, per le considerazioni già illustrate, la fa assurgere, come si è detto, a parametro privilegiato dell’equità, nell’ambito delle liquidazioni del danno biologico rispetto alle quali trova applicazione in via indiretta.

Ne consegue che, pur potendosi darsi il caso che la T.U.N. possa in concreto non cogliere integralmente la materialità del pregiudizio, un suo eventuale superamento deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine ‘pretoria’, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.

Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.

E la motivazione – ripetesi - dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’àmbito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.

In sintesi, le coordinate della soluzione della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano.

15. – Giova sintetizzare le considerazioni che precedono nei termini seguenti.

È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.

La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.

L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.

Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione ‘pretoria’.

La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.

È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle ‘pretorie’. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.

La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.

L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.

Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.

Per i giudizi relativi a fatti anteriori al d.P.R. del 2025 andranno rispettati i criteri indicati sopra sub § 13.5.

Il principio di diritto da enunciare sul rinvio pregiudiziale.

- Sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano, va enunciato, dunque, il seguente principio di diritto:

«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

- Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta nella presente sede.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 363-bis c.p.c., pronunciando sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe, enuncia il seguente principio di diritto:

«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensiva svolta nella presente sede.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2026.

L’Estensore
Enzo Vincenti

Il Presidente
Raffaele Gaetano Antonio Frasca

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