Danno parentale – Convivenza di fatto – Relazione affettiva – Risarcimento

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.8911 del 09/04/2026

Pubblicato il

Danno parentale – Convivenza – Comunità familiare di fatto – Relazioni di fatto – Liquidazione del danno – Personalizzazione – Duplicazione risarcitoria – Esclusione

In tema di danno da perdita del rapporto affettivo, la convivenza rileva tanto sul piano categoriale, ai fini della riconoscibilità della tutela risarcitoria in favore di relazioni di fatto non fondate su vincoli parentali formali, quanto sul piano valutativo, quale indice dell’intensità del legame ai fini della liquidazione del danno. Ne consegue che la sua considerazione, in sede di quantificazione, non determina duplicazione risarcitoria.

Danno parentale – Rapporti di fatto – Comunità familiare di fatto – Vincoli di sangue – Esclusione – Rilevanza sociale del rapporto

Il danno da perdita del rapporto affettivo è risarcibile anche in presenza di relazioni non fondate su vincoli di sangue o di parentela formale, purché il rapporto con la vittima si connoti per stabile comunanza di vita e per una relazione affettiva dotata di rilevanza sociale, non astrattamente discriminabile rispetto a quelle tipizzate dall’ordinamento.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 09/04/2026 (24/03/2026) n. 8911

RITENUTO CHE


con sentenza resa in data 10/2/2022, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (ordinanza n. 18568/2018), ha condannato Bi.Ro., l'Amministrazione Provinciale di Grosseto e Generali Italia Spa, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di Vi.Li. e Me.Lu., dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza del decesso di No.Ma. verificatosi a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale la No.Ma. (convivente con i coniugi Vi.Li. e Me.Lu. alla stregua di una comunità familiare di fatto) si trovava quale terza trasportata sulla vettura condotta da Vi.Ma. (padre di Vi.Li.) che, in occasione del sinistro, era entrata in violenta collisione con un'altra autovettura (di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto ed assicurata dalla Generali Italia Spa) condotta da Bi.Ro.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, a seguito del decesso della No.Ma., gli attori avessero titolo a conseguire, iure proprio, il risarcimento del danno in relazione alla perdita della relazione affettiva con quest'ultima, nonché, iure haereditario, il danno (qualificato come 'terminale') sofferto dalla No.Ma. per avere quest'ultima avuto piena contezza, nelle poche ore di coscienza vissute prima del decesso, dell'imminente fine, oltre al danno di natura patrimoniale consistito nel rimborso delle spese funerarie, nella specie personalmente sostenute da Vi.Li.; il tutto, ridotto nella misura del 25% avuto riguardo al concorso di colpa della No.Ma. consistito nella mancata utilizzazione della cintura di sicurezza in occasione del sinistro;

avverso la sentenza del giudice del rinvio, Me.Lu., Vi.Al. e Vi.An., gli ultimi due quali eredi di Vi.Li., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

la Generali Italia Spa resiste con controricorso;

i ricorrenti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 384e 394 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di uniformarsi ai principi affermati dalla Corte di cassazione nella fase di legittimità svolta nel corso del presente giudizio, con particolare riguardo all'avvenuto riconoscimento del concorso di colpa della No.Ma. nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., là dove, la corte di legittimità aveva riconosciuto il 'pieno diritto' degli attori al risarcimento del danno nella sua integralità;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la Corte di cassazione pronunciatasi nella trascorsa fase di legittimità dell'odierno giudizio, abbia riconosciuto il diritto degli odierni istanti al conseguimento del risarcimento del danno in relazione alle poste dagli stessi dedotte in giudizio, senza entrare nel merito della relativa entità, con particolare riguardo alle sempre possibili detrazioni connesse all'incidenza del concorso di colpa della danneggiata;

in particolare, il giudice di legittimità si è limitato a rilevare l'erroneità della sentenza emessa dal primo giudice d'appello nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno relativo alla perdita di una relazione affettiva significativa benché estranea ai legami di sangue, e nella parte in cui aveva illegittimamente escluso il risarcimento, iure haereditario, dei danni terminale e catastrofale sofferti dalla No.Ma., senza, tuttavia, mai aggiungere alcunché in ordine al ruolo della danneggiata nella produzione del danno;

ne deriva la piena legittimità della decisione del giudice del rinvio nella parte in cui, procedendo alla concreta liquidazione del danno, ha conferito il giusto rilievo all'incidenza del comportamento della danneggiata nella causazione del fatto dannoso, trattandosi propriamente della ricognizione, sotto il profilo causale, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno vantato dagli originali attori;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056e 2059 c.c. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto con la No.Ma., le c.d. 'tabellÈ elaborate presso il Tribunale di Roma, nonché per avere escluso illegittimamente, ai fini del calcolo, il moltiplicatore collegato alla convivenza, oltre ad avere erroneamente utilizzato, quale parametro di qualificazione del rapporto con la No.Ma., quello riferito alla figura della 'zia', laddove, il caso di specie avrebbe più correttamente imposto l'applicazione del parametro relativo al risarcimento del danno in favore del figlio per il decesso del genitore, come obiettivamente desumibile dal complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio;

il motivo è fondato nei limiti di cui appresso;

osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'inammissibilità della censura in esame nella parte in cui contesta l'avvenuta utilizzazione, da parte del giudice del rinvio, delle tabelle predisposte presso il Tribunale di Roma, non avendo i ricorrenti neppure evidenziato l'interesse alla proposizione di tale censura attraverso la chiara esplicitazione di quale sarebbe stato l'eventuale maggiore importo che avrebbero in ipotesi conseguito attraverso l'applicazione di un diverso criterio equitativo;

parimenti inammissibile deve ritenersi la questione relativa alla utilizzazione della figura della 'zia' come parametro di riferimento per la liquidazione relativa alla perdita del rapporto parentale tra gli odierni istanti e No.Ma., trattandosi - con riguardo alla scelta tra il parametro della 'zia' e il parametro del 'genitorÈ riferiti al rapporto con una persona estranea alla cerchia familiare, sebbene vicina per ragioni affettive – dell'esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere di valutazione discrezionale connessa alla ricostruzione qualificativa di una relazione non tipicamente prevista dalle tabelle;

in particolare, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto di esprimere la propria valutazione al riguardo a seguito di una specifica ricostruzione degli elementi di fatto mediata dalla valutazione delle acquisizioni istruttorie, sicché la censura in esame, nella parte in cui muove dalla diversa interpretazione degli elementi di prova acquisiti, in altro non consiste se non in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità;

deve ritenersi, viceversa, fondata la censura che attiene all'avvenuta esclusione, da parte del giudice d'appello, del parametro della 'convivenza' quale strumento di approssimazione della liquidazione del danno al caso di specie;

sul punto, la corte territoriale ha ritenuto non doversi "applicare il moltiplicatore per la 'convivenza' perché il titolo del diritto fatto valere è fondato esclusivamente su questa, prescindendo dal rapporto di parentela o di coniugio, a pena di duplicazione della medesima causale" (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);

ciò posto, appare del tutto evidente come, nel contesto logico della pronuncia impugnata, l'espressione 'convivenza' risulti utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente incommensurabili) nei diversi ambiti di rilevanza dell'argomentazione, avendo il giudice a quo, da un lato, richiamato la 'convivenza' come estremo 'descrittivo' al fine di qualificare, sul piano categoriale, l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale non astrattamente discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale; e, dall'altro, richiamando lo stesso termine ('convivenza') al fine di articolare, sul piano 'qualitativo', l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita (di fatto) consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione;

che l'indebita confusione tra l'uso categoriale, meramente descrittivo, della 'convivenza' e quello d'indole qualitativa, più spiccatamente valutativo della medesima espressione, valga a condurre a potenziali paradossi, appare agevolmente riscontrabile non appena si pensi a quelle relazioni affettive profonde tra persone non legate da relazioni parentali formali che, a seguito di un tempo di significativa convivenza, cessino di condividere la propria abitazione, conservando la piena intensità dei legami di vita affettiva (si pensi al legame che si crea nel tempo tra un adulto e i figli piccoli del proprio convivente, quando questi ultimi, divenuti adulti, lasciano la comunità familiare di origine conservando intatti gli antichi sentimenti);

ciò posto, l'affermazione caduta nel discorso del giudice del rinvio (secondo cui il riconoscimento della rilevanza della convivenza sul piano categoriale finirebbe, ove riconosciuta sul piano della qualità della relazione affettiva, per determinare una duplicità della medesima causale risarcitoria), deve ritenersi errata, dovendo pertanto a rimettersi, al giudice del rinvio, il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli originari attori e la donna deceduta, anche tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore (o minore) afflittività della perdita subita;

sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del secondo motivo e l'infondatezza del primo, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2026.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472