Ricorso per cassazione, "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, inammissibile

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.6402 del 30/04/1997 (dep. 02/07/1997)

Pubblicato il
Ricorso per cassazione, "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, inammissibile

Esula dai poteri della Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE


Composta dagli Ill.mi Sigg.: 

Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente

1. Dott. Elio IACOMINI Componente

2. " Renato TERESI "

3. " Giovanni D'URSO "

4. " Carmelo SCIUTO (Rel.) "

5. " Santo BELFIORE " 

6. " Giuseppe COSENTINO "

7. " Antonio MORGIGNI "

8. " Adalberto ALBAMONTE "

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
1) D.B. n. a OMISSIS;
2) B.V. n. a OMISSIS;
3) C.S. n. a OMISSIS;
4) G.A. n. a OMISSIS;
5) M.F. n. a OMISSIS;
6) O.G. n. ad OMISSIS;
7) Pubblico Ministero, in persona del dr. V. Corsi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti di M.F. e L.S.;
8) Regione Piemonte, parte civile costituita nei confronti degli imputati B.V., C.S., L.S., M.F. e O.G. nonché nei confronti del responsabile civile Grassetto Costruzioni S.p.A..
Avverso la sentenza del 1° dicembre 1995 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Carmelo Sciuto;
Udito per la parte civile l'avv. A. Ferrari;
Udito il pubblico ministero in persona dell'avvocato generale dr. Umberto Toscani che ha concluso chiedendo: dichiararsi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo concernente la condanna alle spese processuali anticipate dall'Erario nei confronti del M.F. e, per l'effetto estensivo, nei confronti dell'O.G. e del B.V.; rigetto del ricorso del P.M. nei confronti del M.F. e del L.S.; del ricorso della parte civile Regione Piemonte nei confronti di M.F., L.S., O.G., B.V. e Grassetto Costruzioni s.p.a. nonché dei ricorsi del C.S. della D.B. e del G.A. e, nel resto, dei ricorsi di O.G., M.F. e B.V.; condannarsi alle spese del procedimento con vincolo di solidarietà il C.S., la D.B., il G.A. e la parte civile;
uditi i difensori:
avv. Raffaele Dolce, del foro di Roma;
avv. Carlo Mussa, del foro di Torino;
avv. Umberto Giardini, del foro di Torino;
avv. Giovanni Aricò, del foro di Roma;
avv. Enzo Gaito, del foro di Roma;
avv. Metello Scarpone, del foro di Torino;
avv. Carlo Alberto Minni, del foro di Torino;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In relazione all'avvio delle procedure concernenti il progetto per l'ospedale di Asti, nel quadro degli stanziamenti previsti dalla legge 11 marzo 1988 n.67 per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico venivano rinviate a giudizio dinanzi al Tribunale di Torino diverse persone - tra le quali gli attuali imputati - per rispondere di addebiti vari concernenti delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione ed altro.
Con sentenza 20 giungo 1994, resa all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale, tra l'altro, dichiarava D.B. responsabile dei reati di abuso di ufficio e turbativa d'asta in concorso (capo A) e di corruzione aggravata (capo C), unificati dal vincolo della continuazione; O.G., G.A. e M.F. responsabili dei reati di abuso di ufficio e turbativa d'asta in concorso (capo D), con il vincolo della continuazione; C.S. responsabile del reato di corruzione aggravata in concorso (capo C1); B.V. responsabile del reato di cui al capo I della rubrica, riqualificata l'imputazione di concussione in quella di corruzione aggravata.
Riconosciute a tutti gli imputati attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il Tribunale irrogava le pene conseguenti, concedendo altresì la sospensione condizionale e la non menzione delle condanne.
Il B.V., il C.S., l'O.G., il M.F. e la D.B., nonché la S.p.A. Grassetto Costruzioni, nella sua qualità di responsabile civile, venivano altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Regione Piemonte, da liquidarsi in separata sede. Il Tribunale assolveva: L.S. dalla imputazione sub. D (abuso d'ufficio e turbativa d'asta in concorso) per non aver commesso il fatto e da quella sub F (corruzione aggravata) per insussistenza del fatto; assolveva M.F. della medesima imputazione sub F. con la medesima formula; G.A. dall'imputazione sub G (concorso in concussione aggravata) per non aver commesso il fatto; O.G. dall'imputazione sub H (abuso d'ufficio e turbativa d'asta) perché il fatto non costituisce reato; B.V. dall'imputazione sub L (finanziamento illecito a partiti) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti gli imputati (ad eccezione del L.S., assolto da tutte le imputazioni), il Pubblico Ministero, la parte civile costituita e il responsabile civile.
Con la sentenza 1° dicembre 1995 la Corte di appello di Torino - per quanto interessa - dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 192 co.3, 513 c.p.p., proposta dalla difesa del B.V.; revocava la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Regione Piemonte, emessa nei confronti della D.B. ritenendo da costei adeguatamente risarcito il danno; respingeva la domanda di risarcimento proposta dalla stessa parte civile nei confronti di O.G., M.F., B.V. e s.p.a. Grassetto Costruzioni limitatamente al danno materiale, esclusa la solidarietà, quanto al danno morale, con il coimputato C.S.;
confermava nel resto la sentenza appellata.
3. Ricorrono per Cassazione gli imputati e la parte civile costituita nonché il rappresentante della pubblica accusa in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha partecipato al giudizio di secondo grado in luogo del sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello, a norma dell'art. 570 comma terzo c.p.p.. Con i singoli ricorsi si deduce - in sintesi - quanto appresso. Nell'interesse del B.V. vengono enunciati sette motivi. Mediante il primo si insiste sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della già prospettata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 192 co.3 e 513 c.p.p. per contrasto con l'art. 24 Cost., nei limiti in cui tali norme consentono l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso che in dibattimento rifiuti di sottoporsi ad esame.
Con motivi nuovi la questione è stata integrata con il riferimento all'art. 197 lett. A e B c.p.p., altresì richiamando la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.6 co. 3 lett. D), che riconosce all'imputato il diritto di interrogare e fare interrogare i testi a carico. Con il secondo motivo il B.V. denuncia nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 522 c.p.p. in relazione agli artt. 516 e 521 c.p.p. (correlazione tra l'imputazione di concussione e la condanna per corruzione), anche con riferimento all'art. 24 Cost., con violazione del diritto di difesa, del diritto alla prova (art. 190, 493 co. 2, 495 co. 2 c.p.p.), e del principio del contraddittorio e con difetto di motivazione al riguardo.
Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 191 e 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 co. 1 lett. C) c.p.p., lamentando l'utilizzazione di dichiarazioni rese da altri imputati nel corso delle indagini preliminari, senza che fossero stati acquisiti ab externo ulteriori elementi di prova, altresì rilevando che il combinato disposto degli artt. 210 e 513 c.p.p. non può valere ad eludere il principio stabilito dall'art. 403 c.p.p. a garanzia dell'acquisizione in contraddittorio della prova. Con il quarto motivo il B.V. deduce, sotto altro profilo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con riferimento alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese da alcuni coimputati, senza riferimento delle argomentazioni agli specifici profili penali di ciascuna condotta considerata.
Con il quinto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 323 e 353 c.p., con manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per tali reati, con affermazioni non aventi specifico riferimento ai singoli elementi oggettivi e soggettivi.
Con il sesto motivo il B.V. denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 319 e 319 bis c.p., con manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di sua responsabilità per il reato di corruzione, senza tener conto delle risultanze probatorie.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 581 lett. C) e 591 co. 1 lett. C) e co.2 del codice di rito, per la mancata dichiarazione - da parte della Corte di Appello - della inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., nei confronti del B.V. stesso, avverso la sentenza del Tribunale di Torino, sul punto della pena allo stesso inflitta. Nell'interesse del C.S. si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto, lamentando errori di fatto riscontrabili negli atti di causa e affermazione di responsabilità in base a semplici supposizioni.
Per la D.B. vengono indicati tre motivi, con i quali si deduce nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di altri imputati e della utilizzazione di tali dichiarazioni in mancanza di adeguati riscontri, oltre che per omessa puntuale considerazione dei motivi di appello e (motivi nuovi) per travisamento delle risultanze processuali anche a riguardo alla ritenuta applicabilità dell'art.353 c.p. (senza che tale ultimo profilo venga, tuttavia,
argomentato).
Il G.A. denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla carente dimostrazione di un suo contributo alla verificazione dell'evento e comunque di sua responsabilità penale. Nell'interesse del M.F. vengono proposti vari profili di ricorso. Con riferimento alla ritenuta connessione occasionale ex art. 12 lett. C) cod. proc. pen., si denuncia nullità della sentenza di primo grado e di ogni altro atto ad essa conseguente, per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Torino.
Si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 323 e 353 c.p. Il M.F. lamenta la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, nonostante una sostanziale soccombenza parziale di questa e la parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di solidarietà (violazione dell'art.541 n.1 c.p.p.); ancora, deduce violazione dell'art.592 n.1 c.p.p., avendo la sentenza posto a suo carico le spese processuali del grado, senza considerare che la sua impugnazione era stata accolta, con riferimento ai capi civili di cui sopra. Nell'interesse dell'O.G. si denuncia nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in quanto ritenuti sussistenti gli addebiti contestati, attraverso una valutazione viziata e parziale delle risultanze processuali, non avendo la Corte d'appello tenuto presenti fatti decisivi che, ove rettamente considerati, avrebbero dovuto determinare un diverso convincimento. La Regione Piemonte - parte civile costituita nei confronti degli imputati B.V., C.S., L.S., M.F. e O.G. nonché nei confronti del responsabile civile Grassetto Costruzioni S.p.A. - ricorre rassegnando due motivi.
Con il primo denuncia manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta carenza di prova del perpetuarsi dell'accordo corruttivo tra il M.F. e il S. e della partecipazione allo stesso da parte del L.S. (mentre la sentenza ritiene la sussistenza di condotte separate).
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione delle norme in tema di nesso eziologico e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'esclusione della solidarietà passiva per i danni patrimoniali con l'imputato C.S. dei coimputati O.G., B.V. e M.F. nonché del responsabile civile Grassetto Costruzioni S.p.A. ed al conseguente rigetto della domanda risarcitoria in punto danni patrimoniali proposta dalla parte civile nei confronti di costoro.
Il ricorso del Pubblico Ministero è proposto nei confronti degli imputati M.F. e L.S. e riguarda l'assoluzione pronunciata per il capo F) (corruzione aggravata in concorso), deducendosi illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza erroneamente ritenuto non applicabile l'art.319 c.p. alla promessa corruttiva ascritta a M.F., L.S. e Savoino, escludendo che tale promessa fosse "continuata" dopo il novembre 1991.
4. I ricorsi, assegnati alla Sesta Sezione, sono stati con ordinanza 15 gennaio 1997 da questa rimessi d'ufficio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alla decisione delle Sezioni Unite, essendosi ritenuto non condivisibile l'esistente orientamento della S.C. circa l'inammissibilità della sopra connotata impugnazione del P.M. Con successivo decreto del Primo Presidente Aggiunto era fissata l'udienza del 30 aprile 1997 per la discussione dei ricorsi dinanzi alle Sezioni Unite.
All'udienza del 5 maggio 1997, fissata per il prosieguo della discussione, l'avv. Dolce faceva presente di avere ricevuto via fax dal collega Mittone (difensore del Milone) un'istanza di rinvio ad altra data, motivata dall'adesione all'estensione dalle udienze deliberata dalle Camere Penali del Piemonte e Valle d'Aosta. Dopo deliberazione in camera di consiglio la Corte dichiarava inammissibile l'istanza, con riguardo alla irritualità e alla intempestività derivanti dalla mancanza di una effettiva dichiarazione di astensione dell'interessato diretta alla Corte, senza alcuna formale delega o nomina a sostituto in favore dell'avv. Dolce (come da questi dichiarato), nonché dal fatto che l'avv. Mittone, presente alla udienza del 30 aprile, non aveva palesato l'esistenza dell'impedimento, benché fosse stata allora già proclamata la protesta degli avvocati (vedasi Corte Cost., sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171, circa il rilievo dell'obbligo di congruo preavviso, al fine dell'equilibrata tutela dei beni coinvolti dall'astensione dell'attività defensionale).
Va aggiunto che al momento della dichiarazione dell'avv. Dolce non sarebbe stato comunque sollecitabile un rinvio ad altra data, (non potendosi per l'attività da svolgersi a Roma tener conto di iniziative riguardanti il Piemonte) ma solo quello - nella specie non richiesto - "a un'ora dopo quella fissata dal calendario per i singoli giudici", previsto dalla delibera dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È opportuno esaminare per prima la questione che ha dato occasione alla rimessione alle Sezioni Unite: Se il pubblico ministero presso la procura che rappresenta l'accusa nel dibattimento di secondo grado in sostituzione del sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art.570 comma 3 cod. proc. pen., sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello.
L'orientamento prevalente è stato argomentato (cfr., Cass. I, 17 gennaio 1992, P.M. in proc M., RV 189.655), considerando che "la partecipazione al giudizio d'appello da parte del p.m. appellante, consentita dall'art. 570 comma 3, non può ritenersi che si estenda anche al potere di impugnazione della sentenza che definisce il giudizio d'appello. Infatti, poiché la legittimazione del p.m. appellante al giudizio d'appello rappresenta essa stessa una disposizione di carattere eccezionale, una ulteriore deroga oltre quella della  partecipazione al giudizio non risulta consentita dal terzo comma dell'art. 570 c.p.p., tenuto conto dei principi che governano il sistema della impugnazioni. Invero, le norme di carattere generale che disciplinano il sistema stesso non mostrano di soffrire eccezioni e, in particolare, della eccezione qui esaminata con conclusioni negative, che avrebbe meritato, se consentita, di essere menzionata nelle disposizioni di cui agli artt. 594 e ss. c.p.p." (nello stesso senso: Cass. I, 17 giugno 1993, P.M. c/N., RV 194.756; Cass. VI, 20 ottobre 1995, U., RV 204.097).
L'ordinanza di rimessione osserva che diversi elementi indurrebbero ad una conclusione opposta rispetto a quella più seguita, quali: a) l'elemento sistematico rappresentato dalla collocazione dell'art. 570 - intitolato "impugnazione del pubblico ministero" - fra le disposizioni generali sulle impugnazioni e non tra quelle disciplinanti il solo giudizio d'appello; b) l'elemento logico-letterale costituito dal conferimento, al rappresentante del p.m. di primo grado, della facoltà di "partecipare al successivo grado di giudizio" e non al solo "dibattimento" di appello; c) il contrasto di un'interpretazione restrittiva con il principio generale dell'autonomia del p.m. nella udienza posto dall'art. 53 c.p.p., nonché con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), dato che l'impugnazione è una modalità dell'esercizio di quest'ultima.
Per un orientamento diverso da quello prevalente, infine, l'ordinanza di rimessione coglie spunti giurisprudenziali nelle decisioni di questa S.C. che hanno riconosciuto la legittimazione del p.m. d'udienza alla partecipazione al giudizio incidentale scaturente dall'impugnazione di ordinanze emesse nel corso del procedimento (cfr.: Cass. VI 15 febbraio 1995, L.) e la legittimazione del vice procuratore onorario d'udienza ad impugnare in appello le sentenze del Pretore (cfr., tra le altre: Cass. III, 2 febbraio 1995, V.P.O: M. C. D. T.). Posto quanto sopra, giova rilevare che la tematica concernente la questione qui posta all'attenzione delle Sezioni Unite risulta già affrontata dalla S.C., oltre che direttamente, anche sotto il particolare profilo riguardante la individuazione del p.m. competente dinanzi al cd. Tribunale della Libertà, ma con esclusivo riferimento al problema della natura derivata dalla legittimazione del p.m. rispetto a quella del giudice presso il quale è costituito e non anche sul punto (che è quello rilevante, nella questione) dei limiti dei poteri derivanti dall'applicazione del singolo magistrato alla Procura generale presso la Corte di Appello per uno specifico giudizio ex art. 570 co. 3.
A quest'ultimo riguardo, giova ricordare che le Sezioni Unite hanno ritenuto (cfr. S.U. 31 maggio 1991, P.M. in proc. F.) e ribadito (da ultimo: S.U. 20 novembre 1996, B.) la legittimazione del solo p.m. costituito presso il cd. Tribunale della Libertà, ritenendo inderogato nella situazione in esame il principio basilare del nostro sistema processuale, che vuole la competenza del pubblico ministero strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo è costituito, principio confermato nel senso complessivo dell'art. 51 c.p.p. e negli artt. 2 e 70 dell'Ordinamento giudiziario (come sostituiti dagli artt. 2 e 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.449) e rispetto al quale una deroga - quanto all'appello e al riesame in materia di misure cautelari - "non potrebbe nemmeno dedursi dall'art. 570 co. 3 c.p.p., non solo perché questa è una disposizione che non si presta ad essere applicata fuori dai casi espressamente previsti, ma anche perché, a fronte di una tendenza a personalizzare maggiormente nel nuovo sistema processuale la funzione dell'accusa, il legislatore con il terzo comma dell'art. 570 ha mostrato di volere evitare l'introduzione di rilevanti novità ed ha subordinato la partecipazione al giudizio di appello del pubblico ministero del primo grado alle determinazioni del procuratore generale presso la corte di appello, che resta in ogni caso destinatario degli avvisi". Nel valutare la attuale portata del principio tradizionale, secondo cui la legittimazione del p.m. deriva dalla competenza del giudice presso il quale esso è costituito, devono esser tenuti presenti anche gli interventi legislativi che - specie di recente - hanno introdotto deroghe abbastanza consistenti al principio generale. In particolare il D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni, dalla L. 20 gennaio 1992 n. 8, ha istituito le Procure distrettuali antimafia, ma non anche (pur se tale sembrerebbe essere la tendenza) i corrispettivi tribunali distrettuali. Così, mentre la competenza del G.I.P. risulta collegata a quella del P.M., con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 328 c.p.p. (ad opera dell'art. 12 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367), è previsto che il p.m. della Procura distrettuale svolga le funzioni in giudizio per i procedimenti di propria competenza ed il meccanismo dell'applicazione risulta invertito:
la presenza in dibattimento di un p.m. dell'ufficio costituito presso il giudice competente (che sarebbe "naturalmente" competente per quel giudizio) deve essere richiesta dal procuratore distrettuale e disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello solo in presenza di giustificati motivi (art. 51 comma 3 ter c.p.p.). Rilevano in materia anche le innovazioni legislative introdotte dalla legge 23 dicembre 1996 n. 652, che ha convertito con modificazioni il D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, riguardanti il riesame dei provvedimenti coercitivi personali.
Per evitare possibili paralisi operative - specie di piccoli tribunali - derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 34 c.p.p. (conseguente alle sentenze n.131/1966 e succ. della Corte costituzionale), la competenza del cd. tribunale della libertà riguardo ai detti provvedimenti cautelari personali è stata concentrata presso la sede di Corte di Appello nella cui circoscrizione territoriale è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
È tuttavia previsto che anche al p.m. che ha richiesto l'applicazione della misura vengano notificati gli avvisi di rito e che questi possa partecipare all'udienza "in luogo" del p.m. presso il Tribunale ove ha sede il Tribunale della Libertà.
Allo stesso modo, è previsto che il p.m. del procedimento possa impugnare il provvedimento del tribunale della libertà. Ad avviso di queste Sezioni Unite è da ritenere che nel vigente sistema processuale, pur dopo le novelle legislative delle quali si è preso atto, la disposizione dell'art. 570 n. 3 cod. proc. pen. sia tuttora da considerare di carattere eccezionale, posto che i ricordati interventi del legislatore hanno introdotto (come si è visto) deroghe circoscritte a materie e ispirate a finalità particolari, senza significativamente intaccare il principio basilare del nostro sistema processual penalistico, in virtù del quale gli uffici requirenti di norma costituiscono (come è stato significativamente osservato) una sorta di simbiosi con quelli giudicanti, restando attribuite dall'art. 51.3 in via generale le funzioni del p.m. in via di azione all'"ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I" (e cioè all'ufficio presso il giudice investito della domanda, ex artt. 4-16 c.p.p.). Ai fini del decidere giova poi considerare che secondo l'Ordinamento giudiziario, adeguato al nuovo processo penale mediante il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, uno dei connotati basilari dell'ufficio del p.m. è pur sempre (cfr. S.U. civ., 23 ottobre 1992, Cordova) quello della impersonalità. La designazione, da parte del titolare dell'ufficio, dei vari sostituti, secondo quanto l'affare richiede (art. 70.3), se pure implica una scelta, non equivale ad una delega, in quanto (come già autorevolmente osservato in dottrina) i componenti dell'ufficio sono investiti ex lege ed ognuno di essi esercita poteri preesistenti alla designazione. A questa connotazione di carattere generale, valida anche per quanto concerne i procedimenti di impugnazione (cfr. art. 51 n. 1 lett. B c.p.p.) è collegato il profilo dell'autonomia gerarchica, sancito sia dall'art. 53.1 c.p.p. (in attuazione della direttiva n. 68 della legge-delega del 16 febbraio 1987 n. 81), sia dall'art. 70.4 dell'ordinamento giudiziario (come modificato dall'art. 20 del richiamato D.P.R. n.449/1988), con riferimento alle funzioni svolte "nel corso delle udienze penali".
Quanto emerge dal ricordato, quadro generale non può essere trascurato nell'interpretazione dell'art. 570 cod. proc. pen., che qui viene in questione.
Coesistono in tale disposizione la regola generale che collega il potere di impugnazione alle funzioni esercitate in via permanente presso il giudice della fase e quella di carattere eccezionale, (secondo l'orientamento interpretativo che queste S.U. fanno proprio), in virtù della quale il rappresentante del p.m. che ha presentato le conclusioni in primo grado e che ne faccia richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello (che ritenga opportuno disporre tale partecipazione), restando in ogni caso riservati al p.g. gli avvisi.
Sembra da escludere, in primo luogo, che l'ipotesi regolata dall'art.570 n. 3 possa essere innestata e rientrare fra quelle applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del p.m. previste dall'art. 113 co. 1 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 come sostituito dall'art. 28 del già richiamato D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449. Tali applicazioni temporanee sono disposte dal procuratore generale presso la Corte di Appello "quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti", provvedendosi mediante decreto motivato e sentito il consiglio giudiziario, ma senza che abbia deciso rilievo la volontà del singolo sostituto interessato, data la connotazione delle esigenze di servizio considerate.
La partecipazione al successivo grado di giudizio considerata nell'ultimo comma dell'art. 570 riguarda invece lo specifico procedimento de quo e non comporta alcuna "incorporazione" del magistrato interessato nell'ufficio della Procura generale presso il giudice dell'impugnazione (posto che non gli è dato occuparsi di altri affari); la partecipazione stessa, occorre altresì sottolineare, deriva essenzialmente dalla "richiesta" fattane nell'atto di appello dallo stesso rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
Non vengono in considerazione, in tal caso, "imprescindibili e prevalenti" esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione, la "ratio" della disposizione in parola (570.3) dovendo invece individuarsi nell'opportunità di evitare la dispersione di conoscenze ed esperienze acquisite dal singolo magistrato del pubblico ministero, rendendo in certo senso ultrattivo il complesso di tali conoscenze ed esperienze, che sono precipuamente di merito, senza che con ciò si sia inteso creare un'ulteriore categoria di p.m., oltre quelle previste dalla legge.
Depongono altresì per l'interpretazione che qui viene privilegiata ulteriori considerazioni traibili dal testo e dalla collocazione della disposizione in esame (e diverse da quelle suggerite dall'ordinanza di rimessione).
Confermano il carattere eccezionale della deroga posta al n. 3 dell'art. 570, oltre alla richiamata connotazione della "richiesta" in relazione ad un "procedimento specifico", la stessa collocazione della disposizione a chiusura del testo dell'art. 570 e in successione alle disposizioni generali concernenti l'impugnazione del pubblico ministero enunciate ai nn. 1 e 2, che vengono appunto derogate con riguardo ad un'ipotesi del tutto particolare. I limiti della deroga stessa sono quelli della partecipazione "al successivo grado del giudizio", il che in sè non comporta alcuna previsione che vada oltre l'atto finale di tale grado, costituito dalla sentenza, posto che (come già osservato) una ulteriore deroga, estesa ad una successiva fase di impugnazione, avrebbe dovuto trovare opportuna collocazione tra le disposizioni di cui agli artt. 594 e segg. c.p.p.. Ma è soprattutto dall'inciso di chiusura della norma in esame - secondo il quale "gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale" -, che discende sia la conferma dell'eccezionalità dell'ipotesi riguardata all'art. 570 n. 3, sia la riaffermazione dei limiti della deroga stessa nel senso dianzi precisato. L'espressa e perentoria ("in ogni caso") previsione non ha certo significato puramente residuale ma conferma i limiti della disposta partecipazione al giudizio, preservando un controllo progressivo e autonomo della decisione che deve essere improntato a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge (cfr. Corte Cost., 15 febbraio 1991, n. 88), laddove una personalizzazione eccessiva potrebbe dare adito a sospetto di intenti persecutori. Non hanno poi ragione di esistere le perplessità manifestate nell'ordinanza di rimessione, circa il contrasto dell'interpretazione qui delineata con il principio generale dell'autonomia del p.m. posto dall'art. 53 c.p.p. e con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale enunciato all'art. 112 della costituzione. Sotto il primo profilo, si è già osservato che il legislatore ha sancito l'autonomia del p. m. solo con riferimento all'udienza e non alle altre fasi del processo (in relazione alle quali sarebbe tacitamente esclusa anche per Corte Cost. 16 marzo 1976, n. 52). Quanto al secondo aspetto, è di tutta evidenza che "l'obbligo di esercitare l'azione penale" a carico del p.m. non può certo ritenersi caratterizzato dalla personalizzazione che la tesi in esame (reputando l'impugnazione un modalità di esercizio dello stesso) suggerisce, bastando in proposito richiamare quanto sopra già osservato a proposito del carattere di "impersonalità", proprio (assieme a quelli dell'unità e dell'indivisibilità) della funzione del p.m. (anche in sede di impugnazione, ex art. 51 n.1 lett. B c.p.p.), per cui l'esercizio dell'azione compete in ogni caso all'ufficio e non ai suoi componenti uti singuli. In definitiva, la scelta legislativa ha dato luogo, all'art. 570 n. 3, ad una sorta del tutto particolare di applicazione del singolo magistrato richiedente, limitata allo specifico grado di giudizio, costituente deroga di carattere eccezionale a disposizioni generali, restando riservata al procuratore generale che l'ha disposta (al quale spettano in ogni caso gli avvisi) la legittimazione al ricorso per cassazione.
Vale aggiungere, per concludere, che nessun decisivo elemento in favore della tesi qui disattesa è dato riscontrare nella ammissibilità del ricorso da parte del vice procuratore onorario presso la Pretura, basata sul capoverso dell'art.570, già ritenuta da questa S.C. (cfr. Cass. VI, 2.6.1992, n. 842). Invero, trattasi di ipotesi diverse e non direttamente rapportabili, restando fermo che la disposizione di cui all'art. 570 n. 3 attinente ad un caso eccezionale, è comunque di stretta interpretazione.

2. Risulta privo di pregio il motivo di ricorso, formulato dalla difesa del M.F., concernente la dedotta nullità della sentenza di primo grado e di ogni altro atto ad essa conseguente per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Torino.
La questione attiene alla ritenuta connessione occasionale ex art.12 lett. c cod. proc. pen., in ordine alla quale il ricorrente
ritiene trascurati dal giudice di merito i dati fattuali della contestazione, negando altresì collegamenti di persone, cause e tempi dimostrativi del nesso di occasionalità.
È dato rilevare che il Tribunale, con argomentazioni successivamente condivise dalla Corte di Appello, ha ritenuto sussistente la connessione occasionale tra i reati addebitati al M.F. sub. D e sub. F (il primo commesso ad Asti, il secondo a Milano) e quelli più gravi (capi G ed I) commessi a Torino, considerando che le imputazioni a carico del M.F. facevano riferimento ad una complessa serie di fatti e condotte che avevano avuto origine a Torino, per il momento iniziale dell'ideazione criminosa e per parziali coincidenze dei tempi di commissione. Pertanto, nell'ipotesi accusatoria accolta i fatti-reato di cui agli originali capi G ed I hanno trovato nei fatti precedenti (cd. cordata Borini e cd. cordata Grassetto) quel rapporto di "opportunità, occorrenza" già costituente l'ampio ambito già delineato dall'art. 45 c.p.p. '30, recuperato nella nuova formulazione dell'art. 12 lett. C (D.L. 20.11.1991 n. 367, conv. con mod. nella L. 20.1.1992 n. 8), al quale va fatto riferimento per la connessione occasionale, per cui il titolo di reato cui deve farsi richiamo e' quello di maggiore gravità e dunque attrattivo, originariamente contestato.
Le condizioni di tale connessione e del conseguente spostamento di competenza territoriale per ragioni di economia processuale trovano riscontro sulla base di dati valutabili dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, in quanto congruamente giustificato, non è sindacabile in sede di legittimità.

3. Circa il motivo concernente violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, enunciato dalla difesa del B.V., per essere stato l'imputato rinviato a giudizio per concussione e condannato per corruzione, senza previa riformulazione del capo ex art. 516, 517 o 518 c.p.p., giova osservare come la sentenza impugnata ritenga che la affermazione di responsabilità abbia riguardato un "minus" rispetto alla contestazione iniziale e che la modifica sia rimasta circoscritta al contesto soggettivo dell'imputazione.
La decisione al riguardo adottata dal giudice di merito non è passibile di censura, apparendo correttamente informata alla ripetuta giurisprudenza di questa S.C. sul punto, secondo la quale non importa violazione del principio della correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave ipotesi delittuosa della concussione, già ascritta all'imputato. Infatti, riscontrandosi in entrambe le predette configurazioni criminose l'elemento comune della dazione o promessa di denaro o altra utilità, l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale (che caratterizza la concussione) e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale ed altro soggetto (caratterizzante la corruzione) incide su una modalità del fatto, formante oggetto del capo di imputazione, senza modificarne sostanzialmente la struttura e diversificarne il contenuto essenziale ciò perché, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende ed assorbe, come un quid pluris, ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato.

4. Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale, già prospettata ed in questa sede insistita dalla difesa del B.V., giova rammentare che essa ha riguardato inizialmente il combinato disposto degli artt. 192 co.3 e 513 c.p.p. e, successivamente (a mezzo dei motivi depositati ex art. 585 co. 4 c.p.p.), anche il combinato disposto degli artt., 197 lett. a) e b), 210 e 513 co. 2 c.p.p., argomentandosi - in sintesi - dal ricorrente che le dichiarazioni di persone imputate in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), assumenti concreto valore di prova testimoniale, vengono rese fuori dal dibattimento e non sono più verificabili nella fase dibattimentale, per essersi i dichiaranti avvalsi della facoltà di non rispondere, con la conseguente (e lamentata) violazione del diritto alla difesa e del diritto al contraddittorio durante la formazione della prova, in relazione essenziale agli artt. 3 e 24 Cost. e all'art. 6 par. 3 lett. D) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848. Correttamente il giudice di merito ha ritenuto la manifesta infondatezza della eccezione propostagli, rilevando che la questione risultava già implicitamente risolta dalla Corte regolatrice con la sentenza n. 254/1992 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 513 c.p.p., nella parte in cui esso non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere). Si aggiunge la considerazione che le indicazioni traibili della suddetta decisione sono confermate dalla successiva sentenza n. 60/1995 della Corte costituzionale (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 513 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice,
ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato di reato commesso assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero). Le considerazioni contenute nella sentenza n. 254/1992 - secondo cui la scelta del legislatore in ordine alla disciplina della connessione, ispirata come è ad esigenze estrinseche di celerità ed autonomia processuale, non può non avere influenza sul regime probatorio degli atti processuali, senza violare il principio di ragionevolezza - conservano validità anche a fronte degli elementi di novità introdotti dal ricorrente con riferimento all'art. 24 co. 2 della Costituzione e all'art. 6 co. 3 lett. D della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Anche in relazione a quest'ultima disposizione, sul riconoscimento del "diritto dell'imputato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico" questa Corte (cfr: Cass. VI, 28 settembre 1995, n. 11421, B.) ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 513 e 192 c.p.p., considerando, in particolare, che dopo gli interventi della Corte costituzionale (sent. 2554/1992, 60/1995, n. 381/1995) il testo dell'art. 513 c.p.p. rappresenta attualmente - e senza che possa aver rilievo, aggiungasi, ai limitati fini del profilo di costituzionalità che qui interessano, la riforma legislativa di tale norma attualmente in itinere - la norma base per il recupero dibattimentale di dichiarazioni rese precedentemente "al fine di contemperare il rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare ........ la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede".
In effetti, nel sistema processuale vigente non è configurabile la totale equiparazione delle due posizioni (testimone e imputato in procedimento connesso o collegato) pretesa dal ricorrente ai fini che qui interessano.
Da un canto, l'obbligo di verità sempre facente carico al teste pone un semplice problema di contraddittorio fra le parti (passibile di soluzioni variamente contemperate), mentre le dichiarazioni rese nel quadro di cui all'art. 210 c.p.p. provengono da una posizione di inviolabilità di difesa e di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante.
Conseguentemente, queste ultime dichiarazioni sono sottoposte dalla legge vigente ad un canone valutativo particolare (art. 192 n. 3 e 4 c.p.p.) che, nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova, evidenzia (come è stato notato) l'irragionevolezza dell'ipotesi di assoluta inacquisibilità degli stessi ai fini della decisione. In definitiva, deve tuttora concludersi per la manifesta infondatezza della proposta eccezione di incostituzionalità, considerando che l'art. 192 c.p.p. non solo non consente, ma addirittura vieta al giudice di fondare il convincimento di responsabilità penale "esclusivamente" sulla chiamata in correità - assunta o meno in contraddittorio delle parti - richiedendosi invece che tali dichiarazioni accusatorie siano "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

5. Collegato in qualche modo alla sopra esaminata questione di costituzionalità e il terzo motivo di ricorso del B.V., come sopra enunciato, mediante il quale il ricorrente denuncia violazione della legge processuale, lamentando che gli interrogatori resi nella fase delle indagini processuali (e verbalizzati dinanzi al p.m.) dagli imputati in procedimenti connessi B., A. e S. - che si sono avvalsi di riti alternativi (art. 444), successivamente avvalendosi della facoltà di non rispondere, ex art. 210 c.p.p. -sono stati acquisiti senza alcun riscontro esterno e senza che le dichiarazioni fossero rese in contraddittorio fra le parti interessate, così eludendosi il principio posto all'art. 403 c.p.p.. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. A parte quanto già osservato in sede di esame dell'eccezione di incostituzionalità circa l'acquisizione delle dichiarazioni rese in procedimenti connessi o collegati, giova osservare che nella specie non ha pregio il richiamo al principio dei cui all'art. 403 c.p.p., posto che tale norma riguarda solo le prove assunte con l'incidente probatorio. Per il resto, la pretesa utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati senza che fossero stati acquisiti ad externo ulteriori elementi di prova (in violazione dell'art. 192.3 c.p.p.) è in concreto smentita dalla stessa motivazione censurata,
che - per quanto qui rileva - pone in luce una serie di "rilevanti riscontri" (fl. 140 segg.) al racconto del B. nelle dichiarazioni (ritenute attendibili) dal S. e dell'A., in una ricostruzione della vicenda che tiene altresì conto delle formulate obiezioni difensive, che vengono argomentatamente respinte.

6. Come si è già accennato, le censure concernenti la motivazione, formulate (con diverse accentuazioni) con tutti i ricorrenti, attengono particolarmente al dedotto vizio di manifesta illogicità (insistito soprattutto dalla difesa del B.V., con riguardo alla motivazione sull'attendibilità dei coimputati, per carente riferimento delle argomentazioni ad ogni singolo capo di imputazione e per il loro riferirsi a condotte complesse nel loro insieme e non per gli specifici profili penali di ciascuna, oltre che per carenze argomentative sui singoli passaggi), oltre che al travisamento del fatto (lamentato dalle difese C.S. e O.) e all'omessa valutazione di ciascuno dei motivi di appello (difesa D.B.). Al riguardo, è dato rilevare che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata ed argomentata - sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della logicità - su tutte le questioni devolute, anche in virtù del continuo e puntuale richiamo della motivazione che correda la corposa decisione di primo grado, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per le singole affermazioni di responsabilità. Giova osservare, a tal punto, che nel nuovo ordinamento processuale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato dalla Corte di Cassazione - per espressa volontà del legislatore - esser limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della S.C. quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Vale sottolineare che il legislatore del 1988 ha voluto evitare che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione si eserciti sul contenuto della decisone, all'uopo circoscrivendolo alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, altresì stabilendo che tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 n. 1 lett. E c.p.p.) e non da una diversa prospettiva.
Come già rilevato da questa Suprema Corte (cfr. Cass. II, 26.4.1993, n. 4008, Mariani), in particolare, l'espressione "manifesta illogicità" (che si contrappone a quella "se è contraddittoria la motivazione", che leggevasi nell'art. 475 co. 1 n. 3 c.p.p. '30) chiarisce che il sindacato della S.C. si estende alla logicita' della motivazione, ma non può giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dal giudice di merito con altri prescelti invece dal giudice di legittimità.
La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (come nella specie è avvenuto, anche mediante il costante richiamo fatto alla motivazione di primo grado, spesso al fine di evitare ripetitività di elementi già noti, così fornendo risposte esaustive alle obiezioni mosse dalle parti sull'interpretazione degli elementi probatori e sulle argomentazioni svolte).
Quanto sin qui osservato vale altresì a far ritenere privo di pregio il motivo di ricorso concernente il preteso travisamento del fatto.
Tale vizio, invero, in tanto può essere valutabile e sindacabile in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. E c.p.p.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati. Come già rilevato da questa S.C. (cfr. Cass. VI, 26.3.1993, n. 3035, E.), non v'è più spazio, infatti, nel sistema del nuovo codice, per quella operazione interpretativa che aveva in precedenza reso possibile di scivolare dalla contraddittorietà, intesa come contrasto analitico fra le varie proposizioni, alla illogicità, concepita come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtà processuale o, addirittura, la comune esperienza.

7. Per quel che concerne il ricorso della parte civile, tendente al riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva di cui in narrativa, quale conseguenza del permanere di un accordo corruttivo tra la prima e la seconda fase e della sussistenza del nesso eziologico tra le condotte considerate, reputa la Corte che il denunciato vizio di motivazione non sia in concreto configurabile, avendo la sentenza impugnata argomentatamente escluso che vi siano state condotte dalle quali possa trarsi la convinzione del permanere di un accordo corruttivo tra il M.F. e il Savoino e della partecipazione allo stesso da parte di L.S., relativamente alle due epoche considerate (novembre 1991 e marzo 1992); ne' gli apprezzamenti discrezionali operati dal giudice di merito possono essere oggetto di diversa valutazione in questa sede, anche per via della corretta esclusione della solidarietà prevista dall'art. 2055 c.c. quale conseguenza di attività reciprocamente indipendenti, con azioni che restano distinte anche per gli effetti.

8. Il ricorrente M.F. lamenta la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, pur in presenza di una parziale riforma della sentenza, essendo stata esclusa la sua solidarietà con l'obbligazione di altro imputato (C.S.) e la responsabilità per i danni materiali nei confronti della Regione Piemonte. Il motivo è privo di fondamento: la sentenza impugnata, sulla base della riconosciuta insussistenza dell'unicità del fatto dannoso, ha comunque fatto discendere dalla condanna per il reato sub D (Milione ed altri) la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (danno all'immagine) della parte civile. È ben vero che nella sostanza la posizione di quest'ultima risulta ridimensionata, rispetto alle statuizioni adottate in primo grado, tuttavia non sussiste la dedotta violazione dell'art. 541 co. 1 c.p.p., posto che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché (pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali) è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile (cfr.: Cass. III, 20.11.1993, n. 10581), salvo che il giudice ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge non censurabile in sede di legittimità (cfr.: Cass. III, 31.8.1994 n. 9344), a meno che la decisione sia basata su ragioni palesemente illogiche (mentre nella specie il giudice di secondo grado ha implicitamente considerato prevalente la soccombenza dell'imputato, secondo il criterio già richiamato).
Fondato è, invece, il motivo di ricorso del M.F. concernente la condanna alle spese processuali non ostante il non integrale rigetto dell'appello.
Invero, dal parziale accoglimento dell'impugnazione con riferimento ai capi civili della sentenza di primo grado doveva conseguire l'esclusione della condanna alle spese del procedimento (art. 592 co. 1 c.p.p.), che va in questa sede disposta sia in favore del
M.F. che nei confronti dei ricorrenti O.G. e B.V., per l'effetto estensivo conseguente all'identità di posizione.

9. Alle statuizioni che in ordine ai singoli ricorsi sono state fin qui elencate consegue la condanna in solido dei ricorrenti D.B., G.A., C.S. e Regione Piemonte al pagamento delle spese processuali nonché la condanna dei ricorrenti D.B., G.A., B.V., C.S., O.G. e M.F. alla rifuzione delle spese sostenute per questa fase dalla parte civile resistente.

PER QUESTI MOTIVI


Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e rigetta quello della parte civile Regione Piemonte; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente M.F. - e per l'effetto estensivo nei confronti anche dei ricorrenti O.G. e B.V. - in punto di condanna alle spese processuali, condanna che elimina; ritenuta la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, rigetta nel resto i ricorsi del M.F., dell'O.G. e del B.V.;
rigetta i ricorsi del C.S., del G.A. e della D.B.;
condanna in solido i ricorrenti D.B., G.A., C.S. e Regione Piemonte al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, la D.B., il G.A., il B.V., il C.S., l'O.G. e il M.F. alla rifusione delle spese sostenute per questa fase dalla parte civile resistente Regione Piemonte, liquidate in complessive lire 6.900.000, ivi comprese lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso il 5 maggio 1997.

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