Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.45736 del 11/07/2018 (dep. 10/10/2018)

Pubblicato il

Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche, con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 45736

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/03/2017 della Corte di appello dell'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.


Svolgimento del processo


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dell'Aquila confermava parzialmente la sentenza del Tribunale di Vasto, che aveva condannato C.G. per il reato di cuiall'art. 572 c.p., (capo A), ed in particolare riqualificava il fatto nel reato di cuiall'art. 571 c.p., e rideterminava la pena.

All'imputato era stato contestato di aver, quale docente presso una scuola media, maltrattato l'alunno Z.G., affetto da disturbo del linguaggio denigrandolo con abitualità alla presenza dei compagni per la sua balbuzie, appellandolo "(OMISSIS)", colpendolo poi, in un'occasione, con un flauto in testa in presenza dei compagni, e offendendolo con espressioni del tipo "stai zitto e imparati prima a parlare", nonché in altra occasione, vessando il ragazzo, sempre denigrandolo per la sua balbuzie, dopo che questi aveva tentato faticosamente di affermare le sue ragioni in relazione ad una nota subita, impedendogli poi, con uno schiaffo sulla spalla, di recarsi dalla dirigente scolastica e continuando a deriderlo, mimando la sua balbuzie - così da avvilire la sua personalità e provocargli una lesione personale grave consistita nel peggioramento del suddetto disturbo per un tempo superiore ai 40 giorni (capo A); nonché, di aver nella medesima qualità, abusato dei mezzi di correzione nei confronti di altri tre alunni (capi B, C e D).

In primo grado, era emerso dalle evidenze probatorie come l'imputato avesse adottato comportamenti non conformi ai doveri di responsabilità e correttezza all'interno del plesso scolastico, sia nei confronti degli altri docenti sia durante le lezioni scolastiche. In questo contesto, erano stati accertati anche comportamenti vessatori dell'imputato nei confronti degli alunni, sottoposti a sofferenze fisiche e psichiche.

Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che le condotte di abuso dei mezzi di correzione, descritte ai capi B), C) e D) della rubrica, non potessero essere sussunte nella fattispecie di cuiall'art. 571 c.p., in quanto avevano determinato forme di maltrattamento degli alunni, incompatibili con quest'ultima ipotesi di reato (in quanto caratterizzate dalle patite sofferenze da parte degli alunni), non qualificabili tuttavia ai sensidell'art. 572 c.p., perché il P.M., diversamente che per la vicenda del Z., aveva, nel relativi capi di imputazione, parcellizzato ed isolato alcune delle condotte maltrattanti, anziché inserirle in un contesto di complessiva e sistematica offensività.

Quanto al capo A), il Tribunale aveva accertato la contestata condotta di maltrattamenti sulla base delle testimonianze rese dalla persona offesa e, de relato, dal di lui padre, dalla dirigente scolastica e dall'insegnate M., nonché di quanto era emerso dal certificato del pediatra del ragazzo, che aveva attestato un palese peggioramento del disturbo espressivo del minore nel periodo coincidente con quello dei comportamenti illeciti contestati.

In sede di appello, la Corte territoriale rilevava che il ragazzo aveva riferito di essere stato ripetutamente deriso dall'imputato a causa della sua balbuzie e aveva raccontato altresì due episodi, il primo avvenuto tra il 2008-2009 e il secondo il (OMISSIS): il primo (il "lancio del flauto"), se pur riportato in modo generico, era apparso genuino; il secondo (l'episodio dello schiaffo) presentava due diverse versioni rese dalla persona offesa e dall'imputato, quanto all'antecedente che aveva giustificato la nota disciplinare inflitta dall'imputato, tenuto conto che il ragazzo era un alunno che risultava aver creato problemi ai docenti.

Secondo la Corte di appello, in ordine a tale antecedente era da ritenere verosimile la tesi difensiva dell'imputato, così da escludere un intento vessatorio nei confronti del ragazzo (era emerso il rancore del ragazzo nei confronti dei professori e la sua insofferenza alle regole imposte, che manifestava con frequenti comportamenti irriguardosi verso compagni e docenti), mentre era da ritenere attendibile il racconto della persona offesa in ordine ai due comportamenti descritti nel capo di imputazione relativi all'episodio del flauto e a quello avvenuto al cospetto della dirigente e di una docente, allorquando l'imputato aveva sbeffeggiato il ragazzo a causa del suo difetto della parola.

Così ricostruiti i fatti di cui al capo A), la Corte territoriale escludeva che le episodiche condotte accertate potessero integrare il reato di maltrattamenti, risultando piuttosto la condotta denigratoria tenuta dall'imputato sussumibile nella fattispecie di cuiall'art. 571 c.p., tenuto conto anche della documentazione medica prodotta, dimostrativa del pericolo di una malattia della persona offesa.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazioneall'art. 571 c.p..

Sulla base di quanto accertato, i due episodi indicati dalla Corte di appello non possono configurare il reato di cuiall'art. 571 c.p..

Il primo episodio, ricostruito sulla base della sola versione fornita dalla persona offesa (ritenuta non credibile dalla Corte di appello) e negato del tutto dal ricorrente, avrebbe avuto ad oggetto non il lancio di un flauto, ma una mimica consistita nell'appoggiare lo stesso sul capo dell'alunno senza alcun pericolo di malattia; il secondo episodio avrebbe restituito un comportamento innocuo (il professore tranquillo usciva di classe disposto a raccontare alla dirigente l'accaduto e i motivi della macchia di sangue sulla felpa del ragazzo).

Tenuto conto dei tratti distintivi del reato, nella specie difetterebbe il pericolo concreto di una malattia nel corpo o nella mente, richiesto per la condotta tipica del reato: nel primo caso si sarebbe in presenza di un richiamo vivace (un rimprovero, come riferito dallo stesso alunno) e senza alcuna conseguenza fisica sulla persona offesa (che ha riferito di non aver percepito dolore), trattandosi di un gesto frequente da parte di chi è in posizione sovra ordinata, fatto per riportare all'attenzione il ragazzo (non potendo essere considerato mezzo di correzione illecito il mero scappellotto nei confronti dell'alunno); nel secondo caso non sarebbe emersa alcuna volontà di offendere il ragazzo dinnanzi il Presidente, pronunciando la frase "(OMISSIS)" solo per cercare di destare l'attenzione del ragazzo che interrompeva ad ogni battuta il ricorrente che cercava di spiegare l'accaduto.

Né avrebbe rilevanza, per valutare le conseguenze della condotta dell'imputato, il certificato medico prodotto, non proveniente da una pubblica struttura e avente contenuto generico, inidoneo comunque a suffragare l'assunto in quanto non ascoltato il medico in dibattimento (la stessa Corte di appello avrebbe ritenuto modesto il disturbo del linguaggio del ragazzo, valorizzando in maniera acritica il certificato medico).

2.2. Violazione di legge in ordineall'art. 157 c.p.e ss..

La prima condotta avvenuta nell'anno scolastico 2008-2009 doveva ritenersi prescritta alla data della celebrazione del grado di appello.

2.3. Intervenuta prescrizione della restante condotta risalente al (OMISSIS).

2.4. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..

La Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente, non considerando quanto dedotto nell'appello.

2.5. Vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

La pena di quattro mesi di reclusione risulterebbe determinata in quantità molto elevata rispetto al massimo edittale (sei mesi) e giustificata con un generico richiamo ai criteri exart. 133 c.p., senza considerare fattori mitigatori (incensuratezza e comportamento processuale ineccepibile).

Motivi della decisione
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, in ogni sua articolazione.

2. Quanto al primo motivo, vi è da osservare che la Corte di appello ha ritenuto configurare il reato addebitato la sola "condotta denigratoria" tenuta dall'imputato nei confronti della persona offesa nei due episodi descritti nel capo di imputazione, e non atti di violenza fisica.

Le argomentazioni spese dal ricorrente per la ricostruzione del fatto si rivelano inammissibili letture alternative delle evidenze probatorie, notoriamente precluse in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

E' sufficiente rilevare che la Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha accertato la condotta denigratoria tenuta dall'imputato nei confronti dell'alunno, sulla base delle testimonianze, oltre che della persona offesa, anche del personale scolastico presente e, quanto all'offensività dell'abuso, della certificazione medica prodotta.

In particolare, quanto al primo degli episodi, la Corte di appello ha vagliato attentamente la attendibilità del racconto del ragazzo, che aveva trovato conferma - quanto al comportamento denigratorio - non solo nella genuinità del racconto, ma anche nell'altro episodio, al quale avevano assistito la dirigente ed una professoressa e nel quale l'imputato aveva tenuto un analogo comportamento denigratorio.

Conseguentemente non hanno alcun fondamento le critiche spese in ordine alla configurabilità del reato di cuiall'art. 571 c.p..

Come più volte affermato in sede di legittimità, integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità (tra tante, Sez. 5, n. 47543 del 16/07/2015, G, Rv. 265496). A tal fine è stato ritenuto sufficiente il ricorso da parte dell'insegnante a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorchè minima ed orientata a scopi educativi (Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016 - dep. 10/03/2016, M., Rv. 266434).

Quanto poi al pericolo di una malattia fisica o psichica richiestodall'art. 571 c.p., è stato anche precisato che, trattandosi di tipico reato di pericolo, non è richiesto che questa si sia realmente verificata (l'esistenza di una lesione personale è infatti presa in considerazione come elemento costitutivo solo della ipotesi diversa e più grave previstadall'art. 571 c.p., comma 2) e che il pericolo non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale ovvero sulla base indagine eseguita con particolari cognizioni tecniche, potendo lo stesso essere desunto anche dalla natura dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza (Sez. 6, n. 6001 del 01/04/1998, Di Carluccio M, Rv. 210535).

In tale prospettiva, appaiono irrilevanti le critiche difensive in ordine alla insufficienza dimostrativa del certificato medico, risultando anche su tale punto il ricorso addentrarsi in valutazioni di precluso merito.

3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio (sia per il diniego delle circostanze ex art. 62 bis c.p., sia per la dosimetria della pena) sono all'evidenza prive di fondamento.

La Corte di appello ha infatti ritenuto ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la gravità dei fatti, tenuto conto anche della mancanza di elementi favorevoli di valutazione.

Sul punto va rammentato il consolidato principio, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, tra l'altro, la valutazione operata dalla Corte territoriale sulla irrilevanza degli elementi dedotti dal ricorrente con l'appello non appare neppure manifestamente illogica, posto che, a fondamento della richiesta, erano stati portati in evidenza soltanto elementi neutrali (la incensuratezza dell'imputato, la mancanza di pendenze giudiziarie e la invalidità conseguita successivamente ai fatti) o del tutto generici ("il corretto comportamento processuale").

Le considerazioni ora svolte valgono anche per la dosimetria della pena.

La graduazione della pena rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 c.p.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (tra tante, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) - situazione che nel caso di specie non ricorre.

La pena è stata invero determinata dalla Corte di appello, sulla base della valutazione dei fatti in termini di gravità (come si evince dalla motivazione per il diniego delle suddette circostanze mitigatrici).

4. Non ha alcun fondamento neppure la eccepita estinzione del reato per prescrizione.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina può ritenersi integrato sia da un unico atto espressivo dell'abuso sia, in forma abituale, da più comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo (tra tante, Sez. 6, n. 18289 del 16/02/2010, P., Rv. 247367).

La Corte di appello ha infatti considerato la complessiva condotta denigratoria tenuta dall'imputato, sicché il termine ai fini della prescrizione veniva a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità (nella specie, il (OMISSIS)).

5. L'inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra indicate, preclude in ogni caso la possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensidell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensidell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472