Legittima difesa domiciliare – Legittima difesa putativa – Eccesso colposo – Pericolo attuale – Necessità della reazione – Proporzione – Grave turbamento

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.23977 del 12/04/2022 (dep. 22/06/2022)

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Legittima difesa putativa – Art. 59 c.p. – Giudizio ex ante – Dati di fatto concreti – Pericolo attuale di offesa ingiusta – Ragionevole persuasione – Errore sul divieto – Art. 5 c.p.

La legittima difesa putativa di cui all’art. 59, comma 4, c.p. è configurabile solo quando l’erroneo convincimento dell’agente circa la necessità di difendersi trovi fondamento in dati di fatto concreti, processualmente accertati, idonei a ingenerare una ragionevole persuasione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di offesa ingiusta; il relativo accertamento deve essere compiuto con giudizio ex ante, avuto riguardo al momento della reazione e al contesto concreto. Resta invece irrilevante, ai fini dell’esclusione del dolo, l’errore che cada non sui fatti integrativi della scriminante, ma sui limiti normativi della stessa, risolvendosi esso in errore sul divieto ai sensi dell’art. 5 c.p..

Eccesso colposo – Art. 55 c.p. – Legittima difesa – Errore inescusabile – Imprudenza – Necessità della difesa – Proporzione – Grave turbamento – Pericolo in atto – L. n. 36/2019

L’eccesso colposo nella legittima difesa, previsto dall’art. 55 c.p., presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e il loro colposo superamento per errore inescusabile, imprudenza, imperizia o precipitazione nella valutazione del pericolo e dei mezzi di salvezza, con la conseguenza che l’assenza dei presupposti della legittima difesa, in particolare della necessità e della proporzione, ne esclude in radice la configurabilità. La causa di non punibilità di cui all’art. 55, comma 2, c.p., introdotta dalla L. n. 36 del 2019, richiede inoltre che il grave turbamento sia determinato dalla situazione di pericolo in atto e non introduce una autonoma causa di giustificazione, postulando pur sempre una situazione in cui la legittima difesa sia almeno astrattamente configurabile.

Legittima difesa domiciliare – Art. 52 c.p. – Presunzione di proporzione – Pericolo attuale – Necessità della reazione – Ambito domiciliare – Difesa dei beni patrimoniali – Alternative meno lesive – L. n. 36/2019

In tema di legittima difesa domiciliare, la disciplina di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p., anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 36 del 2019, non pone una presunzione assoluta di liceità della reazione, ma limita la presunzione al solo requisito della proporzione tra offesa e difesa, restando indefettibili gli ulteriori presupposti della attualità del pericolo, della necessità della reazione e della non praticabilità di condotte alternative lecite o meno lesive. Ne consegue che la scriminante non è configurabile quando la condotta reattiva sia posta in essere fuori dal domicilio o dai luoghi ad esso equiparati, ovvero quando l’azione sia diretta alla sola difesa dei beni patrimoniali in assenza di desistenza, di un pericolo di aggressione personale e di una situazione che renda necessaria, e non sostituibile, la reazione armata.

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Cassazione penale, sez. Prima, sentenza 12/04/2022 (dep. 22/06/2022) n. 23977

(Vincenzo Siani, Presidente - Giacomo Rocchi, Consigliere estensore)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2019, la Corte di assise di Napoli condannava D., previo riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 2 e 62-bis cod. pen., alla pena di anni nove e mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena principale in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen.

1.1. L'imputato veniva dichiarato colpevole del delitto lui ascritto in quanto, per impedire il furto della propria autovettura Audi A6, sparava più colpi di pistola M.A.B. cal. 7,65 parabellum, in direzione della stessa, mentre quest'ultima si stava allontanando dal cortile della sua abitazione, condotta da O., colpendo quest'ultimo e cagionandogli lesioni che ne determinavano il decesso. In particolare, l'imputato, dopo essere uscito dalla propria abitazione, raggiungeva la predetta auto mentre questa si trovava già fuori dal cortile e ponendosi davanti al veicolo, esplodeva contro il conducente un colpo a distanza ravvicinata, ossia circa a due metri dal parabrezza. Il proiettile sparato dal D. attingeva la vittima alla base del collo, perforando l'arteria succlavia destra e la scapola destra, nonché lacerando i vasi intracorporei e l'arteria scapolare dorsale destra, così determinando un'emorragia che causava il decesso di quest'ultimo.

1.2. I fatti per cui si procede si verificavano la notte del 21 marzo 2016, dopo che l'odierno imputato veniva allertato telefonicamente della presenza di un uomo - la vittima O. - all'interno del cortile dello stabile di famiglia, in possesso - secondo le dichiarazioni rese dalla figlia dell'imputato D. - di un'arma da fuoco.

Secondo quanto riferito dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, ignoti si erano introdotti nella sua abitazione, mediante la forzatura della finestra del bagno e si erano impossessati, fra l'altro, del telecomando del cancello automatico che consentiva l'accesso al cortile dello stabile e della chiave di accensione della Audi A6. Dopo essere stato avvertito dalla figlia del tentativo di furto dell'auto, il D.

si armava di pistola ed esplodeva dal balcone di casa - secondo quanto da lui riferito - quattro colpi in direzione dell'auto che si stava allontanando in retromarcia. Sceso nel cortile e avvicinatosi al veicolo, l'imputato notava che il malvivente aveva abbandonato la vettura ed era fuggito a piedi. Assistendo alla fuga, il D. procedeva ad esplodere altri due colpi in direzione dell'auto dei malviventi.

L'uomo verso cui l'imputato aveva indirizzato l'arma veniva successivamente scaricato da una Bmw di colore bianco al Pronto soccorso, dove i sanitari ne constatavano il decesso. L'esame autoptico confermava che la morte era stata causata da un solo proiettile penetrato alla base del collo che aveva provocato un'emorragia. Peraltro, sulla vittima non venivano rivenute armi, né tracce di particelle da sparo all'esito dell'effettuazione dello stub. A parere del consulente del P.m. il colpo era stato esploso a una distanza non superiore a due metri frontalmente rispetto alla vittima.

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in uso al caseificio R., ubicato nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, consentivano di ricostruire la vicenda: la notte del 21 marzo 2016, dalla berlina avvicinatasi alla villetta era sceso un uomo che, dopo essere entrato nel cortile dell'abitazione, aveva ripetutamente tentato di accendere l'auto del D. Mentre la vettura procedeva in retromarcia dalla villetta, un soggetto usciva dal portone d'ingresso e avvincendosi frontalmente al veicolo, esplodeva un colpo di pistola. Invero, dalla visione delle immagini emergeva chiaramente un forte bagliore che deve identificarsi nel colpo mortale. In quel momento, il veicolo si trovava davanti al cancello di ingresso, con la parte anteriore rivolta verso via Vecchia Aversa, già fuori dalla proprietà del D. Lo sparatore si era successivamente avvicinato all'autovettura, tentando probabilmente di aprire la portiera, sicché il conducente abbandonava il veicolo e tentava di fuggire. Lo sparatore si poneva al suo inseguimento ed esplodeva altri tre colpi, come testimoniato dagli ulteriori bagliori documentati dalle riprese di videosorveglianza.

Dopo la fuga del malvivente ferito a bordo dell'autovettura di colore bianco su cui si trovavano i complici, l'autore degli spari provvedeva a parcheggiare nuovamente la sua Audi all'interno del cortile e un altro soggetto, diverso dal predetto, provvedeva a raccogliere qualcosa in prossimità del cancello automatico, proprio dove erano stati esplosi gli ultimi tre colpi. Peraltro, le immagini consentivano di visionare l'esplosione di due ulteriori colpi di arma da fuoco dal balcone dell'abitazione, di talché i colpi esplosivi ammontavano a un totale di sette.

La ricostruzione della traiettoria del proiettile rivenuto nel colpo della vittima effettuata dal consulente balistico appariva totalmente incompatibile con la dinamica di un'esposizione effettuata dal balcone, evidenziando piuttosto come il colpo mortale fosse stato sparato da una persona collocata davanti al cofano anteriore dell'auto, già uscita in retromarcia oltre il cancello.

Sulla base di questo compendio probatorio, la Corte di assise giungeva ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, la cui versione dei fatti veniva ritenuta inattendibile. Infatti, il D. non aveva precisato nelle prime dichiarazioni alla P.g. di aver appreso che il malvivente fosse armato; circostanza allegata solo successivamente, spiegando la dimenticanza sulla base della concitazione del momento. Inoltre, la Corte riteneva che l'asserita disponibilità di un'arma fosse frutto di un errore percettivo da parte dei testi oculari (la figlia e il genero dell'imputato), dal momento che nessuna arma è stata rinvenuta sulla vittima, né all'interno dell'Audi A6 e neanche nella Bmw a bordo della quale il YYY si era allontanato dal luogo del delitto. Sotto il profilo della prova logica, era da ritenere, altresì, non plausibile che la vittima avesse estratto la pistola nel corso dell'ispezione dei luoghi e non anche nel momento in cui il D, ha posto in essere la condotta lesiva.

Ancora, l'inattendibilità di quanto dichiarato dall'imputato circa il luogo di esplosione dei colpi emergeva chiaramente dal confronto con le emergenze processuali: lungi dall'essere stati esplosi dal balcone di casa, le immagini di videosorveglianza consentivano di apprezzare una dinamica completamente diversa, come sopra descritta, conclusasi con una palese attività di depistaggio posta in essere da una terza persona in relazione alla raccolta dei bossoli che il D, aveva poi consegnato agli investigatori, sostenendo di averli rivenuti sul balcone dal quale aveva sparato.

In virtù di queste risultanze, la Corte di assise concludeva per l'impossibilità di configurare la scriminante della legittima difesa, anche nella forma domiciliare, ritenendo piuttosto che l'imputato avesse sparato in direzione del ladro - non solo al di fuori del proprio domicilio - ma anche in un frangente in cui il pericolo non era più attuale, atteso che il malvivente stava fuggendo a bordo dell'autovettura di proprietà dell'imputato.

Insostenibile risultava, altresì, la tesi di un superamento colposo dei limiti della legittima difesa, atteso che gli stessi sarebbero stati deliberatamente travalicati dal D. nel momento in cui aveva deciso di inseguire il ladro al di fuori del cancello del cortile della sua abitazione. Neppure ipotizzabile appariva la configurabilità della scriminante de qua nella forma putativa, posto che lo stesso D. aveva ammesso di non aver notato alcuna arma nelle mani della vittima.

2. La sentenza di primo grado veniva appellata dall'imputato tramite un primo atto di gravame interposto dall'avv. Caiazzo, con il quale si invocava l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato stante la configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.

2.1. A parere della difesa, nel momento in cui l'imputato scese in cortile, egli si era certamente rappresentato un pericolo attuale e concreto per l'incolumità della figlia e del figlio quindicenne che dormiva nell'appartamento al piano terra, nonché per la propria incolumità, stante il perdurante svolgimento dell'azione criminosa. I giudici di prime cure avrebbero dovuto considerare lo stato di agitazione, il tempo e il luogo in cui si è svolta l'azione, valorizzando lo stato di paura in cui versava l'imputato, come ricostruito con assoluta precisione dai testi ............

Altro elemento non debitamente valutato dalla Corte sarebbe stato l'apporto del consulente della difesa, che aveva spiegato lucidamente l'incompatibilità tra la posizione dello sparatore individuata dal consulente del P.m. e la posizione statica di ritrovamento dei proiettili che, laddove l'azione si fosse svolta come ipotizzato dai Giudici di primo grado, avrebbero dovuto essere collocati lungo il margine opposto della strada.

Stante il timore per l'incolumità dei prossimi congiunti, ci sarebbero stati tutti gli estremi per ritenere sussistente la scriminante di cui all'art. 52, così come novellata dalla I. 36/2019.

2.2. In via subordinata, i Giudici avrebbero potuto applicare il novellato art. 55 cod. pen., che al comma 2 consente di escludere la punibilità dell'eccesso colposo in presenza di una situazione di "grave turbamento psichico", certamente sussistente nella specie, posto che il D. era stato svegliato nel cuore della notte a causa dell'irruzione nella propria abitazione e aveva agito mosso dall'intento di salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi prossimi congiunti.

2.3. In via ulteriormente subordinata, la Corte di assise avrebbe potuto ritenere configurabile l'eccesso colposo di cui all'art. 55, comma 1 cod. pen., in quanto il possesso da parte di ladri di arnesi da scasso e di una pistola consentirebbe di affermare la riconducibilità della morte a una erronea valutazione del pericolo e della adeguatezza dei mezzi utilizzati dall'imputato. Ciò sarebbe confermato dalle dichiarazioni dei consulenti XXXX, secondo cui la traiettoria del proiettile non sarebbe quella descritta dal consulente del P.m., posto che l'agente balistico avrebbe subìto una deformazione nel punto di impatto con il cristallo del parabrezza, a seguito del quale avrebbe perso parte della camiciatura e subìto una deviazione verso l'alto; circostanza che evidenzierebbe l'assenza di una volontà omicidiaria.

Pertanto, anche alla luce della morfologia del foro di ingresso del proiettile descritta dal consulente di parte, dovrebbe concludersi che l'imputato - a causa della scarsa visibilità e dello stato di agitazione - abbia agito nella ragionevole convinzione che gli imputati fossero armati, circostanza che lo indusse a superare colposamente i limiti della legittima difesa.

2.4. In ultima istanza, la difesa invocava la legittima difesa anche nella forma putativa di cui al comma 4 dell'art. 59, cod. pen., posto che il D. avrebbe evidentemente reagito a un'aggressione che lo stesso percepiva come pericolosa per l'incolumità della figlia Carolina e del figlio quindicenne. Gli elementi su cui l'imputato basava la propria convinzione derivavano dalla telefonata ricevuta dalla figlia, nonché dalla situazione che egli era chiamato a fronteggiare in uno stato di alternazione emotiva.

2.5. Si invocava, infine, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., in quanto la condotta dolosa della parte offesa avrebbe dovuto essere configurata come vera e propria concausa dell'evento per cui si procede.

In via ulteriormente subordinata, la difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e una congrua riduzione della pena.

3. Con il secondo atto di appello a firma dell'avv. De Stavola si invocava l'assoluzione dell'imputato previo riconoscimento della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa.

3.1. A sostegno di questa conclusione la difesa adduceva la ricostruzione dei fatti svolta dalla figlia dell'imputato D. e dai due testi oculari XXXXXXX, che non sarebbe stata adeguatamente valutata dai Giudici di prime cure. Atteso che la stessa troverebbe riscontro nei tabulati telefonici e nelle immagini del sistema di videosorveglianza, la Corte di assise avrebbe dovuto tener conto che imputato è stato svegliato in piena notte dalla telefonata della propria figlia, che gli comunicava di aver notato un malvivente armato di pistola in procinto di entrare all'interno dell'appartamento dove stava dormendo l'altro figlio.

La sequenza dei colpi esplosi dall'imputato sarebbe, quindi, sintomatica del profondo turbamento in cui lo stesso versava, essendo animato dal fondato timore di poter essere travolto dall'autovettura. Tale evenienza non avrebbe potuto essere smentita dal fatto che il D. non abbia immediatamente riferito di aver visto l'arma e di non aver subito un tentativo di investimento. Infatti, tali dimenticanze sarebbero agevolmente spiegabili alla luce della concitazione del momento.

Ancora, neanche la ritenuta indisponibilità di armi in capo alla vittima non sarebbe condivisibile, posto che egli non avrebbe potuto certamente impugnare l'arma nel corso della manovra in retromarcia a bordo dell'Audi, mentre deve ritenersi che egli ne fosse ancora munito nel momento in cui salì a bordo dell'autovettura dei complici, i quali successivamente si liberarono della pistola per indubbie finalità di tutela della propria posizione. D'altronde, a sostegno di queste conclusioni militerebbero le dichiarazioni di ben tre testimoni, posto che sarebbe inverosimile che tutti e tre abbiano avuto la medesima erronea percezione.

Inoltre, nel senso dell'inesistenza di una volontà omicidiaria, deve richiamarsi la mancata reiterazione di colpi nel frangente in cui l'imputato si è avvicinato all'autovettura tenendo sotto tiro la vittima, la quale successivamente fuggì, dopo una breve colluttazione. Colpi che non furono esplosi nemmeno durante la fuga del malvivente, sebbene l'imputato avesse avuto la possibilità di colpirlo alle spalle. Solo dopo che la vittima si allontanò di molti metri l'imputato fece nuovamente fuoco.

Peraltro, non potrebbe escludersi, stante la scarsa qualità delle immagini di videosorveglianza, che i colpi siano stati esplosi con un intento meramente intimidatorio, come confermato dalle dichiarazioni dell'ing. Lima circa la traiettoria del proiettile, interessata da una deviazione a causa della perdita di parte della camiciatura a seguito dell'impatto con il parabrezza. Avendo, quindi, impugnato l'arma verso il basso, il contegno del D. non sarebbe certamente compatibile con un intento omicidiario. In quest'ottica, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali sarebbero da ritenere maggiormente condivisibili le conclusioni cui è giunto il consulente dell'accusa.

3.2. La sentenza impugnata meriterebbe censura anche sotto il profilo della ritenuta esclusione dell'attualità del pericolo, quale presupposto della legittima difesa domiciliare. La Corte di assise non avrebbe considerato che gli eventi si sono svolti in rapida successione e che il D. agì nella convinzione di dover fronteggiare un uomo armato, nonché nel fortissimo timore per l'incolumità della figlia. In altri termini, la Corte non avrebbe minimamente tenuto conto del particolare stato d'animo in cui si trovava il D. nel momento in cui affrontò il O. Anche qualora si ritenga che quest'ultimo non fosse armato, dovrebbe ammettersi comunque che il D. agì nella piena convinzione che lo fosse. In virtù di ciò, sussisterebbe la legittima difesa, quantomeno nella forma putativa, posto che sussisterebbero elementi concreti tali da ingenerare nell'animo di chi li percepisce la ragionevole persuasione di doversi difendere.

3.3. In via gradata, l'avv. De Stavola invocava l'applicazione dell'art. 55, comma 2 cod. pen.: l'intrusione in piena notte da parte di un numero imprecisato di persone (di cui una armata), nonché il timore per l'incolumità propria e dei propri figli sarebbero elementi certamente idonei a fondare quel "grave turbamento" cui fa riferimento la suddetta norma. La Corte di assise avrebbe, invece, omesso qualsiasi tipo di valutazione circa la ricorrenza nel caso concreto dei presupposti applicativi dell'art. 55, comma 2 cod. perì.

3.4. In via ulteriormente subordinata, l'appellante censurava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. nella sua massima estensione.

4. La Corte di assise di appello di Napoli ha ritenuto le doglianze difensive veicolate con gli atti di appello destituite di fondamento, giungendo alla conferma della sentenza impugnata.

4.1. Nell'escludere la sussistenza dei presupposti per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., il Giudice di secondo grado ha, anzitutto, valorizzato il mancato assolvimento da parte dell'imputato di quell'onere di "allegazione", consistente - secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - nel fornire al giudice le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione.

La Corte evidenzia, infatti, come, nel corso di tutto il procedimento, la prospettazione difensiva si sia sviluppata attraverso l'allegazione di versioni alterative e mendaci, tarate sulla base degli sviluppi delle indagini e delle emergenze istruttorie. Peraltro, il D. avrebbe, altresì, attuato una sistematica e pervicace attività di inquinamento probatorio. In quest'ottica, vengono richiamate le dichiarazioni rilasciate nella fase iniziale del procedimento che collocavano l'imputato in una posizione certamente distante dall'operatività della scriminante. La falsità delle prime dichiarazioni relative all'aver esploso i colpi dal balcone sarebbe stata evidenziata ulteriormente dalle risultanze della consulenza del dott. D., consulente del P.m., nonché dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, che hanno messo in luce un'ulteriore attività di inquinamento probatorio consistita nell'esplosione "postuma" di colpi di arma da fuoco dal balcone dopo la consumazione del delitto.

Oltre ad aver omesso inizialmente il particolare relativo alla presunta disponibilità di un'arma in capo alla vittima - circostanza emersa solo nel corso di una successiva dichiarazione - l'imputato riproponeva la falsa versione degli spari esplosi dal balcone anche nell'interrogatorio del 20 maggio 2016, rendendo necessario l'espletamento di una consulenza tecnica per verificare la veridicità dell'assunto. Questa versione è stata successivamente abbandonata dall'imputato solo dinanzi alle inconfutabili sopravvenienze processuali e, inoltre, a distanza di più di cinque anni dal fatto. In sede di dichiarazioni spontanee rese il 17.2.2021, l'imputato ammetteva, infatti, di aver sparato un primo colpo nel cortile a scopo intimidatorio, aggiungendo di aver chiesto alla vittima che si trovava all'interno dell'autovettura prima della fuga dove si trovasse la figlia. Inoltre, il D. dichiarava di aver raccolto i bossoli nel cortile dell'abitazione (non dal balcone), omettendo, tuttavia, di menzionare dell'intervento di una terza persona.

4.2. Ciò posto, nel vagliare gli elementi facenti parte del compendio probatorio e le circostanze del caso concreto, la Corte di assise di appello di Napoli, condividendo il percorso argomentativo tracciato del Giudice di primo grado, riteneva non sussistenti gli elementi costitutivi della legittima difesa, anche nella forma c.d. domiciliare.

In particolare, richiamando l'esegesi fatta propria da numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità anche successive alla riforma legislativa del 2019, la Corte di secondo grado ha sottolineato come necessità della difesa, inevitabilità della reazione, attualità del pericolo e impraticabilità di una difesa pubblica o privata costituiscono elementi costituivi della struttura di ogni forma di legittima difesa, come tale, indefettibili anche in quella c.d. domiciliare in tutte le sue concrete ipotesi applicative. Secondo il Giudice di appello, nessuno dei requisiti sopra richiamati sussisterebbe nella specie, sicché la legittima difesa invocata nei motivi di appello (nella duplice accezione di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 52 cod.pen.) non potrebbe trovare applicazione, nemmeno nella forma putativa di cui all'art. 59, comma 4 cod. pen.

In primo luogo, pur dovendosi ammettere che l'imputato abbia subito una violazione di domicilio, la sua reazione armata si sarebbe consumata all'esterno dei luoghi presi in considerazioni dai commi 2 e 3 dell'art. 52 cod. pen. e al solo scopo di mettere in fuga gli intrusi o di interrompere l'azione predatoria: l'ambito domiciliare costituisce il presupposto ineludibile, per espressa previsione normativa e pacifica interpretazione giurisprudenziale, per l'applicazione della nuova scriminante. Inoltre, il colpo mortale fu esploso nei confronti di un ladro in fuga, cioè in una situazione in cui l'azione criminosa era del tutto esaurita e non vi era neppure un pericolo concreto di aggressione alla persona. Peraltro, l'uso dell'arma sarebbe stato tutt'altro che necessitato, posto che avrebbero potuto essere adottate altre alternative meno lesive ma parimenti efficaci.

Ancora, la circostanza che l'auto con a bordo il ladro in fuga si trovasse all'esterno del cortile e che lo stesso Diano agisse al di là del cancello viene considerata dalla Corte un dato certo, non smentito neanche dalla difesa, la quale si sarebbe limitata a segnalare la scarsa qualità delle riprese, senza addurre alcun significativo elemento contrario alle esaustive osservazioni svolte dal consulente del P.m. In quest'ottica, le considerazioni espresse dal consulente della difesa a sostegno della tesi secondo cui lo sparatore stazionava, al momento dell'esplosione del colpo mortale, ancora nel cortile sarebbe del tutto infondata, perché basata su elementi fattuali del tutto inconferenti come la posizione statica dei bossoli. Una tesi illogica, posto che la scena del crimine era stata alterata: alcuni bossoli erano stati raccolti e l'autovettura spostata all'interno del cortile.

Anche il tema del direzionamento dei fari, agitato nei motivi di appello, assumerebbe un valore del tutto marginale. Infatti, tenuto conto delle riprese versate in atti e delle fotografie allegate alla relazione di consulenza balistica a firma del dott. D., non soltanto le ruote posteriori e quella anteriore sinistra, ma l'intero veicolo occupava la sede stradale e si indirizzava verso via Vecchia Aversa, allineandosi lungo il marciapiedi. Il D. avrebbe, pertanto, sparato verso la vittima al di fuori della propria abitazione, collocandosi evidentemente al di fuori dell'area di operatività della legittima difesa domiciliare.

Sebbene già questa circostanza consentirebbe, secondo la Corte di assise di appello, di escludere l'applicabilità dell'art. 52, comma 2 cod. pen., nonché dello stesso comma 4, in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, i Giudici di secondo grado evidenziano, altresì, l'assenza sia di un concreto pericolo di offesa per l'incolumità, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza di detto pericolo. L'imputato avrebbe, infatti, sparato ad un uomo in fuga, senza che questi fosse in grado di rivolgergli alcuna minaccia o mettere in atto azioni in grado di porre a repentaglio la sua incolumità o quella dei suoi familiari.

In quest'ottica, l'eventuale disponibilità dell'arma da parte del O. sarebbe del tutto irrilevante, posto che egli non l'avrebbe né utilizzata per minacciare, né ostentata, così da essere percepita dall'odierno imputato come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità. Ad ogni modo, tale disponibilità non apparirebbe adeguatamente provata, posto che molteplici sarebbero gli elementi di prova logica e dichiarativa che militerebbero a sostegno della tesi dell'errore percettivo da parte dei testi oculari escussi in primo grado: - Nessuno dei carabinieri contattati telefonicamente la notte dell'omicidio ha riferito della disponibilità di una pistola da parte del ladro; L'omesso riferimento a questa circostanza da parte del D.

nell'immediatezza dei fatti, non giustificabile dalla concitazione del momento. La pretermissione di tale particolare - decisivo in un contesto decisivo di tipo domiciliare - apparirebbe inspiegabile e renderebbe sospette di mendacio anche le dichiarazioni di XXXXXX; Il D. ha ammesso di non aver percepito la disponibilità di una pistola da parte del YYY, affermando che il ladro non assunse nessun atteggiamento aggressivo nei suoi confronti; Sotto il profilo logico, sarebbe palesemente irrazionale ritenere che il ladro ostentasse l'arma nella fase di perlustrazione del cortile e non anche quando si trovò a dover affrontare l'imputato.

In ogni caso, alla stregua delle prove dichiarative e documentali disponibili, sarebbe certo che, al momento della reazione dell'agente, il YYY non ostentò armi, né minacciò di farne uso, né tentò di investire il suo avversario. Alla luce di ciò, sarebbe dato concludere che il D. agì all'esclusivo scopo di interrompere ad ogni costo l'azione del ladro e recuperare il maltolto.

Non ricorrerebbero, dunque, né la necessità né l'inevitabilità della condotta difensiva - requisiti necessari, secondo la giurisprudenza anche nella speciale ipotesi applicativa di cui all'art. 52, comma 4 cod. pen. - tenuto conto della concreta praticabilità di altre soluzioni alternative: ad esempio, quella di sparare alle gomme della vettura sottratta per impedirne il definitivo impossessamento.

4.3. La Corte di assise di appello riteneva di dover escludere la legittima difesa anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma 4 cod. pen.

La scriminante putativa può trovare applicazione solo qualora l'erronea opinione circa la necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo.

Nel caso di specie, il D. sarebbe stato ben consapevole di agire al di fuori di un ambito domiciliare, bensì per strada, al di là del cancello di ingresso posto a protezione della proprietà privata. L'imputato non potrebbe invocare a propria discolpa un'erronea percezione della realtà, posto che chiunque sarebbe stato in grado di apprezzare le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgeva l'azione difensiva e rendersi conto che il ladro si trovava ormai in fuga. A riprova di ciò, si adduce il maldestro tentativo dell'imputato di dissimulare la propria posizione per il tramite del trasferimento dei bossoli dalla pubblica via al balcone di casa.

Inoltre, non sussisterebbero concreti elementi di fatto che potessero indurre il D. a supporre, sia pure erroneamente, l'esistenza di un pericolo attuale di offesa: infatti - giova ribadirlo - si sarebbe in presenza di un soggetto che stava tentando di fuggire e che non aveva assunto nei confronti del derubato alcun effettivo o potenziale comportamento aggressivo. Peraltro, la distanza e la reciproca posizione non consentirebbero di ipotizzare neppure un pericolo di aggressione alla persona ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b) ultima parte cod. pen. Nemmeno la telefonata ricevuta dalla figlia potrebbe rivestire una ragione obiettiva di preoccupazione, posto che la ragazza non aveva assolutamente fatto cenno a un pericolo incombente sulla sua persona, ma descriveva una minaccia genericamente riferita all'integrità del domicilio. Pertanto, la necessità di "salvataggio" della figlia, ripetutamente invocata dalla difesa, non solo non sarebbe obiettivamente sussistente, ma neanche astrattamente ipotizzabile. A conclusioni analoghe dovrebbe giungersi anche per ciò che concerne il figlio minore, che si trovava al sicuro all'interno del suo alloggio.

A conferma di ciò, la Corte di assise di appello adduceva che la prima reazione dell'imputato subito dopo l'allontanamento della vittima non fu quella di mettersi in contatto con la figlia per sincerarsi delle sue condizioni, bensì quella di alterare la scena criminis per il tramite del recupero dei bossoli esplosi e la messinscena degli spari del balcone.

4.4. Esclusa la possibilità di ritenere scriminata la condotta dell'imputato ai sensi della disciplina della legittima difesa domiciliare, il Giudice di secondo grado si interrogava sulla configurabilità della scriminante ordinaria prevista dal comma 1 dell'art. 52 cod. pen.

Anche rispetto a quest'ultima, tuttavia, la Corte perviene a una conclusione analoga nel senso dell'insussistenza dei presupposti applicativi. Pur ammettendosi la configurabilità del pericolo attuale di un'offesa ingiusta di un diritto patrimoniale, difetterebbero i requisiti della necessità della reazione difensiva e della proporzione tra difesa e offesa. Quanto al requisito della proporzione, la sua esclusione sarebbe da predicare in forza del notevole divario che intercorre tra il bene-vita e il patrimonio. Circa la necessità, invece, la Corte evidenzia come il D. avrebbe potuto utilizzare l'arma in modo assai diverso per difendere i suoi beni patrimoniali: ad esempio, sparare in aria oppure alle ruote del veicolo.

Peraltro, anche se l'imputato fosse stato convinto di poter difendere con le modalità poste in essere un suo diritto patrimoniale, tale convinzione si risolverebbe in un errore inescusabile.

4.5. Parimenti non configurabile sarebbe l'eccesso colposo, poiché - come affermato costantemente dalla giurisprudenza - laddove non sia giuridicamente prospettabile la legittima difesa, non sarebbe concettualmente ipotizzabile l'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen., posto che quest'ultimo presuppone la sussistenza dei presupposti della scriminante e il conseguente superamento dei limiti ad essa immanenti.

Tale conclusione non sarebbe suscettibile di variazione laddove si prenda in considerazione la previsione normativa di cui all'art. 55, comma 2 cod. pen., introdotto dalla I. 36/2019. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che anche la nuova causa di non punibilità presuppone la sussistenza, effettiva o putativa della scriminante. Pertanto, l'esclusione di un qualificato profilo di necessità dell'azione precluderebbe ogni valutazione in termini di eccesso.

Alla luce di ciò risulterebbero inconferenti e ultronee le diffuse argomentazioni sviluppate dalla difesa in punto di sussistenza di un grave perturbamento che avrebbe animato l'agente. Dal momento che l'art. 55, comma 2 cod. pen. non prevede una nuova causa di giustificazione, la Corte ribadisce che l'insussistenza della legittima difesa impedisce la configurabilità dell'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen., anche nella nuova formulazione di cui al comma 2.

4.6. Dopo aver vagliato le opposte tesi in relazione alla traiettoria del proiettile esploso dall'arma detenuta dall'imputato e aver spiegato le ragioni di infondatezza delle considerazioni tecniche formulate dal consulente della difesa, la Corte di assise di appello di Napoli riteneva sussistente in capo al D. il dolo di omicidio, sostenendo che chi spara verso il parabrezza di un'autovettura si rappresenta come conseguenza altamente probabile - se non addirittura certa - che il colpo della sua arma micidiale possa cagionare anche la morte della persona alla guida del veicolo. In altri termini, l'esplosione di colpi di arma da fuoco a brevissima distanza e ad altezza d'uomo sarebbero elementi assolutamente sintomatici di una volontà omicida, quantomeno sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale.

Del tutto irrilevante sarebbe la circostanza per cui l'imputato si sia inizialmente astenuto dall'esplodere ulteriori colpi nei confronti della vittima, pur disponendo di altri proiettili e di una migliore posizione. In breve, finché l'azione omicidiaria non è giunta al termine con la verificazione dell'evento morte, la condotta dell'agente è stata sorretta dal dolo di omicidio, con conseguente irrilevanza della successiva e momentanea inazione.

Assolutamente inattendibile risulterebbe specularmente la giustificazione difensiva circa le finalità meramente intimidatorie degli spari, atteso che non vi sarebbe alcuna necessità di spaventare chi, dopo aver abbandonato definitivamente la refurtiva, dimostra di voler fuggire. Ancora meno plausibile sarebbe il riferimento alla necessità di prevenire un "ritorno in carica" del fuggitivo, in quanto la vittima non aveva dimostrato fino a quel momento alcun contegno aggressivo. Ad ogni modo, il contegno successivo all'azione omicidiaria non potrebbe in alcun modo compromettere la natura volontaria di quest'ultima.

4.6. Rigettata la richiesta relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., la Corte di secondo grado riteneva, altresì, infondate perché aspecifiche le censure in punto di dosimetria del trattamento sanzionatorio.

La pena irrogata sarebbe equa e proporzionata, anche alla luce dell'atteggiamento di scarsa collaborazione tenuto dall'imputato, il quale ha reso diverse versioni discordanti dei fatti e si è reso responsabile della fraudolenta immutazione della scena del crimine.

5. Avverso la sentenza in epigrafe ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore avv. Carlo De Stavola, veicolando due motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen. e 52, 59 e 575 cod. pen., nonché corrispondente vizio di motivazione.

La Corte avrebbe omesso di considerare adeguatamente le condizioni di luogo e di tempo in cui si realizzarono i fatti, lo stato d'animo e l'assenza di lucidità e freddezza in capo all'imputato, che solo ex post avrebbe consentito una diversa analisi dei fatti.

Più in particolare, il ricorrente si duole della mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dal D. il 17.02.2021, nel corso della quale il ricorrente avrebbe ricostruito compiutamente quanto accaduto quella notte, con particolare riferimento al personale convincimento in relazione alla disponibilità di un'arma da parte del YYY al momento del suo ingresso nell'abitazione dell'imputato.

La Corte di secondo grado sarebbe giunta a colorare di sospetto quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alla mancata specificazione del fatto che la figlia gli avesse riferito telefonicamente che l'intruso era armato di pistola e cacciavite.

La ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado consentirebbe, infatti, di ritenere accertata la paura e l'agitazione in cui versavano i congiunti del ricorrente, sentimento che D. Carolina aveva certamente trasmesso al padre durante la telefonata. Sul tema, la Corte avrebbe omesso l'analisi compiuta dei fatti emersi nel corso del dibattimento, analizzando ex post la difformità nella ricostruzione fornita dal ricorrente, il quale non poteva avere evidentemente la freddezza e la lucidità di rimeditazione attentamente quanto accaduto per riferirlo.

Oltre a una parziale analisi degli elementi di prova e dei fatti accertati nel processo, la sentenza impugnata meriterebbe censura laddove ha effettuato l'accertamento dell'insussistenza della legittima difesa reale ovvero putativa con la freddezza tipica di un giudizio ex post piuttosto che ex ante, contravvenendo a quello che è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

L'effetto sarebbe stato quello di non avere considerato in modo adeguato lo stato di concitazione e di oggettiva paura di cui era stato preda l'imputato al momento dei fatti in un contesto connotato dall'essere stato svegliato nel cuore della notte dalla figlia, in preda al panico e impaurita, dall'essere il tutto verificatosi in orario notturno e al buio, dalla paura diffusa all'interno del nucleo familiare, dall'aver compreso che il soggetto armato aveva già fatto ingresso abusivamente all'interno dell'appartamento.

Peraltro, la sentenza impugnata ritiene sussistente con una valutazione ex ante la volontà omicidiaria nei confronti del malvivente, evidenziando quale avrebbe dovuto essere la condotta che il ricorrente doveva tenere, omettendo di considerare come una condotta del genere presupponesse una lucida consapevolezza e una padronanza di sé, esigibili solo "a mente fredda" e non da parte di chi viene svegliato nel sonno e agisce per tutelare l'integrità dei suoi familiari rispetto a un'aggressione armata. In quest'ottica, la Corte avrebbe omesso di considerare che l'azione si è consumata in soli 27 secondi, duranti i quali l'imputato certamente non ha avuto modo di riflettere lucidamente.

Si contesta, altresì, che i colpi di pistola siano stati esplosi fuori dal domicilio, il primo essendo stato esploso all'interno del cortile e si evidenzia lo stato di incoscienza in cui l'agente aveva proseguito la sua azione. Esploso il primo colpo, infatti, il malvivente non aveva desistito dalla propria azione, di talché il ricorrente esplodeva istintivamente un secondo esclusivamente per evitare di essere investito. Peraltro, che l'auto non si trovasse completamente fuori dal cancello è documentato dalla sua posizione, atteso che l'arresto del veicolo nei pressi del muretto dell'abitazione dimostrerebbe che la manovra di svincolo in retromarcia compiuta dal ladro non si era ancora completata quando egli era stato attinto dal colpo di pistola.

La mancata valutazione unitaria della condotta del D. da parte della Corte di merito emergerebbe anche laddove si consideri che l'intervallo di otto secondi tra il primo e il secondo colpo di pistola, in un momento in cui l'auto è ancora in movimento, è evidentemente sintomatico del fatto che quella situazione improvvisa, drammatica e in rapida evoluzione fu tale da ingenerare nel ricorrente il più che fondato timore che il soggetto a bordo dell'autovettura potesse usare l'arma contro di lui o travolgerlo con l'autovettura per guadagnare la fuga.

Ciò non può essere escluso per il solo fatto che il D., ricostruendo ex post gli accadimenti, abbia riferito di non aver visto l'arma e che il malvivente non abbia tentato di investirlo, posto che un conto è riferire a posteriori e con calma ciò che si è vissuto, un altro è trovarsi nella concitazione del momento, non conoscendo le reazioni improvvise del soggetto che ci si trova di fronte.

La Corte di merito avrebbe, quindi, omesso di confrontarsi totalmente con le argomentazioni riportate negli atti di gravame, adottato un approccio che, fondandosi su una ricostruzione lucida e fredda tipica del giudizio ex post, ha portato a escludere la legittima difesa, anche nella forma putativa.

Al contrario, l'analisi della dinamica, come effettivamente verificatasi, avrebbe richiesto l'inquadramento della fattispecie quantomeno nell'ipotesi regolata dall'art. 59, quarto comma, cod. pen., avendo agito D. nello scusabile convincimento che il YYY fosse armato, in ragione di quanto riferitogli al telefono dalla figlia Carolina. Del resto, che il ladro non avesse posto in essere alcuna forma di reazione alla presenza del ricorrente nel cortile è circostanza valutabile solo a posteriori. In breve, i giudici di appello avrebbero avallato una valutazione non corretta della situazione, siccome non effettuate con riguardo agli elementi conosciuti ex ante dall'imputato (con la preoccupazione e il turbamento derivante dal sapere che in caso vi erano la moglie e l'altra figlia). Sul tema, i giudici di appello avrebbero recepito in modo apodittico e stereotipato la motivazione resa dal primo giudice.

Peraltro, del tutto disancorata da dati oggettivi sarebbe l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la prima reazione dell'imputato, dopo aver allontanato la vittima, sarebbe stata quella di parcheggiare l'auto nel cortile e inquinare la scena criminis, non preoccupandosi di sincerarsi delle condizioni della figlia. Da un lato, la Corte omette di considerare che nell'abitazione c'erano la moglie e l'altra figlia del ricorrente che si erano preoccupate di sapere dove fosse la ragazza, dall'altro, si pretermette la circostanza che il D. non si era accorto di aver ferito e tantomeno ucciso il ladro, di talché quel comportamento non poteva assumere quel valore negativo attribuito dalla Corte di secondo grado.

Ancora, la Corte non ha spiegato, in punto di sussistenza dell'animus necandi, le ragioni dell'inazione del ricorrente dopo l'esplosione del secondo colpo, posto che, se avesse voluto uccidere il ladro in fuga, avrebbe potuto farlo agevolmente trovandosi a brevissima distanza. La Corte spiega tale evenienza tacciandola di assoluta irrilevanza, sicché rimane del tutto oscura la ragione di tale inazione che si trasforma improvvisamente e nuovamente in dolo omicidiario nella parte in cui si sottolinea come i colpi siano stati sparati ad altezza d'uomo alle spalle di un soggetto in fuga.

Sul punto, la sentenza di secondo grado fa rimando alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza in alcun modo dar conto di aver concretamente analizzato le argomentazioni proposte con il gravame.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen. e dell'art. 55 cod. pen., con corrispondente vizio di motivazione.

Si fa carico alla Corte territoriale di aver del tutto omesso di considerare che, al momento dell'azione, il ricorrente non si trovasse in una situazione di pacatezza e lucidità, ma in uno stato d'animo gravemente turbato: grave turbamento rilevante ai sensi della nuova versione dell'art. 55 cod. pen.; sapeva che la figlia si trovava proprio fuori dal cancello ed era uscito anche per proteggerla. Tale circostanza avrebbe dovuto formare oggetto di analisi al fine di consentire alla Corte di comprendere come l'essere uscito dal cancello non era da considerarsi come il semplice inseguimento di un intruso, ma come il naturale impeto di un uomo che, a fronte dell'intrusione violenta che aveva subito nel proprio domicilio, aveva come unico pensiero quello di proteggere la figlia ed in genere i propri familiari.

Il ricorrente sottopone a critica anche l'analisi della sede corporea in cui era stata attinta la vittima, indicandola come zona non vitale. In sostanza, il D. colpì la vittima alla spalla e il colpo si rivelò letale solo in quanto andò a ledere l'arteria succlavia.

Ancora, il punto relativo alla supposta non consapevolezza da parte di D. che il YYY fosse entrato in casa viene criticato dal ricorrente come oggetto di motivazione incoerente, avendo invece quest'ultimo capito dallo stesso possesso del veicolo da parte del ladro l'avvenuta violazione della sua abitazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il ricorrente censura la motivazione che avrebbe del tutto trascurato il contesto spaziale e temporale in cui si era determinato il comportamento dell'imputato, non tenendo conto del fatto che la reazione "eccessiva" del D. ben poteva ascriversi esclusivamente all'errore di valutazione, in primo luogo in relazione alla circostanza che egli fosse convinto che fuori dal cancello c'era sua figlia e, altresì, in relazione alla possibilità che il soggetto che stava in auto potesse reagire o tentare di investirlo oppure usare l'arma che la figlia gli aveva detto avere visto a sua disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze proposte si risolvono in una reiterazione di profili già compiutamente analizzati dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorrente omette di confrontarsi, ragion per cui del ricorso s'impone il rigetto.

2. In via preliminare, certamente pertinente è il riferimento del Giudice di appello al mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte dell'imputato in ordine all'indicazione di precisi elementi che avrebbero potuto fondare la sussistenza della scriminante invocata.

Sul punto basti richiamare l'orientamento secondo cui, in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Sez. 5, n. 22040 del 21/2/2020, Rondanini, Rv. 279356).

Sebbene non si possa addossare all'imputato un vero e proprio onere della prova, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia minimamente tentato di conformarsi al suesposto principio di diritto. Anzi, come sottolinea correttamente il Giudice di secondo grado, il suo comportamento si è distinto per un palese intento di sviamento delle indagini culminato persino nell'alterazione della scena criminis. Certamente indicativi di un contesto significativamente confliggente con l'atteggiamento di chi ritiene di aver agito in una situazione di legittima difesa sono, invero, i dati fattuali richiamati dalla sentenza impugnata: - Le plurime e contrasti versioni rilasciate dall'imputato in ordine alla sua posizione al momento della prima esplosione dei colpi; L'omesso riferimento, nell'immediatezza dei fatti, alla convinzione che la vittima fosse armata; circostanza successivamente addotta per chiare finalità connesse alla strategia difensiva; L'inutile alterazione dei luoghi sostanziatasi nel rientro dell'autovettura nel vialetto e nella raccolta e successivo trasporto dei bossoli sul balcone.

Si tratta evidentemente di comportamenti quantomeno anomali che, come correttamente argomentato dal Giudice di secondo grado, traggono origine dall'esigenza di adattare la posizione dell'imputato allo sviluppo delle indagini e alle risultanze del compendio probatorio acquisito nel corso del procedimento.

3. Anche la successiva esclusione da parte della Corte di assise di appello della configurabilità della scriminante legittima difesa, sia reale che putativa, anche nella sua massima estensione di legittima difesa c.d. domiciliare, appare ineccepibile.

3.1. Com'è noto, i presupposti essenziali per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa nella forma c.d. ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 52 cod. pen., sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352).

I commi 2 e 3 dell'art. 52 cod. pen., introdotti dalla I. n. 59/2006 si sono limitati a fondare una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa al ricorrere di determinate condizioni, sottraendo così la relativa valutazione all'apprezzamento discrezionale caso per caso al giudice.

L'intenzione di limitare la discrezionalità del giudice è stata ulteriormente perseguita con la riforma introdotta dalla I. 26 aprile 2019, n. 36, inserendo nell'art. 52, comma 2 cod. pen. l'avverbio "sempre" dopo la parola "sussiste". Ne consegue che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa "sussiste sempre" in presenza delle seguenti condizioni: l'aggressore ha violato il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all'art. 614 cod. pen.) e l'aggredito, ivi legittimamente presente, usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al dine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza (v. Sez. 1, n. 12466 del 21/2/2007, Sampino, Rv. 236217), la presunzione di cui ai commi 2 e 3 è circoscritta al solo requisito della proporzione, mentre continuano a richiedersi tutti gli altri presupposti generali di liceità della condotta difensiva, così come descritti dal comma 1. Pertanto, la "propria o altrui incolumità" (di cui al comma 2, lett. a) e i "beni propri o altrui" (di cui al comma 2, lett. b), alla cui difesa è finalizzata la condotta che si presume proporzionata, dovranno essere esposti a un pericolo attuale, intenso come pericolo incombente ovvero in atto; tale pericolo dovrà derivare da un'aggressione umana qualificabile in termini di ingiusta e la reazione difensiva dovrà comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo.

3.2. Orbene la sussistenza dei requisiti de quibus è stata correttamente esclusa dalla Corte di assise di appello. Ad impedire l'operatività dei commi 2 e 3 dell'art. 52 cod. pen. sarebbe sufficiente il rilievo secondo cui la condotta sfociata nell'evento lesivo è stata tenuta dal ricorrente al di fuori del domicilio o di altro luogo ad esso equiparato ai sensi del comma 3 dell'art. 52 cod. pen., sicché non vi è nessun margine per invocare la legittima difesa nella forma c.d. domiciliare.

Secondo la sentenza impugnata, dalle immagini di videosorveglianza e dalle considerazioni tecniche dell'esperto dell'accusa emerge chiaramente come, al momento dell'esplosione del colpo mortale, il D. si trovasse al di fuori del cancello che segnava il confine della sua proprietà, trovandosi, pertanto, sulla pubblica via.

Anche laddove si soprassedesse su questo aspetto, appiano evidentemente non presenti gli ulteriori requisiti del pericolo attuale o non attuale rispetto alla propria o altrui incolumità e della necessità di difendersi.

Orbene, la prima sottoipotesi descritta dal comma 2 è quella contemplata dalla lett. a), in cui il soggetto agisce al fine di difendere la propria o altrui incolumità. A questa finalità soggettiva che fonda una sorta di animus defendendi in capo all'agente deve, tuttavia, corrispondere sul piano oggettivo una situazione di pericolo attuale di offesa per i beni della vita o dell'integrità fisica dell'aggredito.

La fattispecie concreta esula chiaramente dall'ambito applicativo della lett. a), posto che - come ammesso dallo stesso ricorrente - il malvivente non ha in alcun modo minacciato l'integrità fisica del D. o dei suoi familiari.

Tuttavia, a ben guardare, non ricorreva nemmeno una situazione di pericolo non attuale, cioè futuro, che consente, ai sensi della lett. b) di cui all'art. 52 cod. pen., di agire a difesa dei propri beni patrimoniali quando non vi sia la desistenza dell'aggressore. Ebbene, come emerge dalla ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza, deve essere esclusa anche qualsiasi possibilità di aggressione futura a danno del ricorrente, posto che la vittima aveva assunto un contegno evidentemente proteso alla fuga, senza assume nessun atteggiamento aggressivo nei confronti del D.; YYYY non aveva ostentato o minacciato di usare l'arma nel momento della reazione dell'imputato. Al contrario, la volontà del ladro era evidentemente volta ad assicurarsi l'impunità, violentemente impedita dal D. con una condotta che esula certamente dallo scopo di difendere la propria o altrui incolumità.

Infine, del pari non presente è il requisito della necessità della condotta difensiva, posto che - come ineccepibilmente evidenziato dalle Corte di merito - l'imputato avrebbe potuto ricorre ad alternative certamente meno invasive ma ugualmente efficaci nella prospettiva di recuperare la refurtiva: ad es. sparare dei colpi in aria o mirare alle ruote dell'autovettura.

3.3. Le conclusioni de quibus non sono destinate a mutare laddove si prenda in considerazione il nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen., introdotto dalla I. 3672019. Si potrebbe essere indotti a pensare che con questa nuova previsione il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione di legittima difesa tout court: non di un solo requisito (la proporzione), fermi restando gli altri (l'attualità del pericolo e la necessità della difesa), come in occasione del 2006, ma di tutti i requisiti. Per espressa indicativa normativa, la nuova disposizione si riferisce a situazioni di fatto già riconducibili al comma 2 dell'art. 52 cod. pen., cioè a casi in cui l'aggressore ha violato il domicilio e l'aggredito, ivi legittimamente presente, difende con un'arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui.

L'elemento di specialità presente nell'ipotesi del nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen. è rappresentato dal carattere violento della violazione di domicilio, riconducibile all'ipotesi aggravata di cui all'art. 614, comma 4 cod. pen. Ne consegue che il comma 2 dell'art. 52 cod. pen. riguarda ipotesi di violazione di domicilio non aggravata, mentre l'art. 52, comma 4 cod. pen. interessa i casi di violazione di domicilio aggravata.

In una delle prime interpretazioni della nuova disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito - con un orientamento poi seguito dalle successive pronunce - che in tema di legittima difesa cd. domiciliare, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale. In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento dell'avverbio "sempre", ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all'offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 (Sez. 1, n. 13191 del 15/1/2020, Galluccio, Rv. 278935).

Dunque, valorizzando il dato letterale, non può che concludersi che il rinvio presente nel nuovo comma 4 ai casi di cui ai commi 2 e 3 non possa che comportare un rinvio integrale a quanto disposto da tali commi e, pertanto, anche alla presunzione del solo requisito della proporzione. In altri termini, posto che sarebbe arbitrario limitare il rinvio solamente ad alcuni aspetti delle disposizioni introdotte nel 2006, si pone la necessità tanto dell'accertamento dell'attualità del pericolo quanto del requisito della necessità della reazione che, specularmente a quanto avviene in rapporto ai commi 2 e 3, non sono oggetto di alcuna presunzione.

Si tratta dell'unica interpretazione percorribile, perché costituzionalmente e convenzionalmente orientata: infatti, se anche si volesse ritenere ragionevole un'eventuale presunzione di necessità della difesa, cioè conforme all'id quod plerumque accidit, quest'ultima sarebbe contraria all'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto all'art. 2, comma 2, lett. a) CEDU, che tutela il diritto alla vita anche nei confronti dell'intruso. In altri termini, rispetto alla legittima difesa con esito letale, il requisito della necessità è convenzionalmente imposto e non può essere oggetto di alcuna presunzione legale, come osservato anche dalla dottrina.

Anche con riguardo a esiti dell'azione difensiva che non comportino la morte dell'intruso, una presunzione di legittima difesa nel domicilio, sganciata dai requisiti di proporzione e della necessità, sarebbe incompatibile con il modello di Stato delineato dalla Costituzione: uno Stato che si fa carico della sicurezza dei cittadini (art. 117, comma 2, lett. h Cost., che riconosce la legittima difesa come facoltà eccezionale) e che garantisce i diritti fondamentali di tutte le persone, compresa la vita e l'integrità fisica degli autori di furti.

In definitiva, per applicare la nuova ipotesi speciale di legittima difesa, è necessario provare tutti i requisiti richiesti dal comma 2, oltre alle peculiari modalità indicate al comma 4: in questo senso, Sez. 1, n. 21794 del 20/2/2020, Barbieri, Rv. 279340, ha affermato che la fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.

Ne deriva che l'evento lesivo prodotto dalla condotta dell'imputato non potrebbe risultare scriminato nemmeno ai sensi del nuovo comma 4, posto che - al di là del riscontro o meno dell'elemento specializzante richiesto dalla previsione normativa nella specie - continuerebbe a essere presunto in maniera assoluta il solo requisito della proporzione, con conseguente imprescindibilità di accertare l'attualità del pericolo e la necessità di reagire, evidentemente insussistenti nella fattispecie per le ragioni sopra illustrate.

3.4. In virtù delle suesposte considerazioni, la fattispecie non potrebbe che essere confrontata con la previsione di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., di cui il Giudice di appello ha condivisibilmente negato l'applicazione per carenza degli estremi della necessità e della proporzione. Sul punto, basti il rilievo secondo cui la Costituzione evidentemente non consente di sacrificare un bene talmente importante nella gerarchia dei valori tutelati come la vita al fine di salvaguardare il patrimonio, per di più in presenza di alternative percorribili e parimenti efficaci.

4. Quanto alla sussistenza della scriminante nella forma putativa, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 59, comma 4 cod. pen., il dolo è escluso qualora l'agente si rappresenti erroneamente una situazione di fatto che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della legittima difesa, salva la punibilità a titolo di colpa, qualora l'errore sia colposo.

4.1. La costante giurisprudenza sottolinea che, ai fini del riconoscimento dell'esimente putativa, è necessario che l'erroneo convincimento si basi su dati di fatto processualmente accertati, che possano determinare nell'agente una ragionevole persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009 - dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634).

L'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 3/5/2016, Bravo, Rv. 267473).

Inoltre, il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/2/2013 - dep. 2014, Mariani, Rv. 258408).

4.2. Anche la configurabilità dell'esimente putativa è stata oggetto - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso - di scrupolosa valutazione da parte del Giudice di secondo grado, che ha motivato l'esclusione evidenziando come, nella specie, nessuna circostanza avrebbe potuto fondare nella psiche dell'agente il ragionevole timore di trovarsi nella necessità di doversi difendere. Il D. non si trovò nella condizione di temere per la condizione della figlia, sia perché questa riferì di una generica aggressione al domicilio, sia perché, dopo la consumazione della condotta lesiva, il primo pensiero dell'imputato non fu quello di sincerarsi delle sue condizioni, bensì quello di mettere in scena quel maldestro tentativo di inquinare i luoghi.

Anche il personale convincimento che il ladro fosse armato non trova alcun riscontro nelle circostanze concrete: la sentenza dimostra che quest'evenienza è frutto di una successiva versione dei fatti, presumibilmente scaturita dalla necessità di adattare la strategia difensiva alle acquisizioni processuali; il D. aveva inizialmente dichiarato che l'imputato non era armato e non aveva tenuto alcun comportamento aggressivo nei suoi confronti, né era plausibile che un dettaglio così decisivo potesse costituire oggetto di dimenticanza dovuta alla concitazione del momento. Ad ogni modo, il ladro, nel momento in cui fu sorpreso dal D., si limitò a tentare la fuga, sicché il D. non avrebbe potuto in alcun modo avvertire una minaccia attuale che giustificasse una reazione armata, né per sé né per i suoi cari. Infine, la Corte territoriale correttamente osserva che l'imputato non avrebbe potuto non aver consapevolezza di aver attuato una reazione armata al di fuori dei confini del proprio domicilio, sicché aveva puntuale contezza di stare agendo al di fuori dell'operatività della scriminante.

Infine, anche qualora si ammettesse che il ricorrente avesse errato sui limiti della norma scriminante, tale erronea convinzione non escluderebbe il dolo, perché trattasi di un errore sul divieto irrilevante ex art. 5 cod. pen.

5. A non dissimili conclusioni deve pervenirsi anche ove si prenda in esame la figura dell'eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55, comma 1 cod. pen.

5.1. In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza (Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269). Ne deriva che non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/4/2013, Paoletti e altro, Rv. 256017). Detto in altri termini, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 - dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02).

L'insussistenza di una situazione di legittima difesa è stata adeguatamente motivata dalla Corte di assise di appello, di talché anche le successive considerazioni da quest'ultima svolte in ordine alla non configurabilità dell'eccesso si sottraggono al sindacato di questa Corte, in quanto scevre da vizi censurabili in questa sede (Sez. 1, n. 3148 del 19/2/2013 - dep. 2014, cit.).

5.2. Prive di pregio risultano, altresì, le doglianze veicolate con il secondo motivo di ricorso volte a invocare l'applicabilità del nuovo comma 2 dell'art. 55 cod. pen. Esse si risolvono nella riproposizione di questioni in fatto già ampiamente valutate dalla Corte di assise di appello.

In quest'ottica, giova preliminarmente osservare che, in tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964).

Tuttavia, lo stato di grave turbamento non basta per la configurabilità della causa di non punibilità di cui al comma 2 dell'art. 55 cod. pen. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), cod. pen., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419-02).

Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza di uno stato di grave turbamento nell'ambito di un'articolata e logicamente coerente motivazione incensurabile in questa sede. In proposito, giova osservare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Sicché, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

Inoltre, il Giudice di secondo grado ha messo in luce come l'imputato abbia agito nella totale assenza di un pericolo quantomeno potenziale per la propria o altrui incolumità, perché mosso esclusivamente dall'intento di cercare di recuperare il maltolto ad ogni costo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso, il 12/04/2022.

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocchi

Il Presidente
Vincenzo Siani

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2022.

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