Atti persecutori – Messaggi WhatsApp – Screenshot – Art. 234 c.p.p. – Persona offesa – Prova di resistenza

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.2658 del 06/10/2021 (dep. 24/01/2022)

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Atti persecutori – WhatsApp – SMS – Screenshot – Documenti – Art. 234 c.p.p. – Acquisizione probatoria – Art. 254 c.p.p. – Inutilizzabilità – Prova di resistenza – Persona offesa – Attendibilità – Stato d’ansia – Mutamento delle abitudini di vita – Dolo generico – Reformatio in peius

In tema di atti persecutori, i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria del telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e sono legittimamente acquisibili mediante mera riproduzione fotografica o screenshot, senza applicazione né della disciplina delle intercettazioni, né di quella relativa all’acquisizione della corrispondenza ex art. 254 c.p.p.; ove se ne deduca l’inutilizzabilità, il ricorrente ha l’onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale espunzione dell’elemento probatorio ai fini della prova di resistenza.

In materia di stalking, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del narrato; la prova dell’evento del reato può desumersi dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti conseguenti e dalle concrete modalità della condotta, senza necessità di accertare uno stato patologico, essendo sufficiente l’effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della vittima.

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Cassazione penale, sez. V, sentenza 06/10/2021 (dep. 24/01/2022) n. 2658

FATTO E DIRITTO


1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari riformava in senso più favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità della pena, la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 17.5.2018, aveva condannato M.S. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 612 bis, 582 e 585 c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in danno della sua ex compagna Me.Da..

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando otto motivi di impugnazione.

Con il primo, il M. lamenta "violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 612 bis, 191 e 234 c.p.p.", in quanto la corte di appello "fondava in maniera determinante la colpevolezza dell'imputato sulla prova costituita dalla trascrizione dei messaggini telefonici effettuata dalla parte civile senza consentire alla difesa l'analisi del relativo supporto telematico, prova di conseguenza inutilizzabile".

Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge, "in relazione all'art. 612 bis c.p., per difetto dell'elemento costitutivo dell'evento, costituito dal perdurante e grave stato d'ansia e di paura o dal cambiamento delle abitudini e stili di vita della parte civile".

Con il terzo motivo di ricorso il M. lamenta violazione di legge "in relazione all'art. 612 bis c.p., erroneamente applicato per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato".

Con il quarto e quinto motivo di impugnazione, l'imputato eccepisce violazione di legge, "in relazione agli artt. 191,192,197 bis e 210 c.p.p., poiché la corte territoriale fondava in maniera determinante il giudizio di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni, inutilizzabili, rese da persona sottoposta ad indagini in procedimento collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, senza l'assistenza di un difensore e senza adottare le cautele valutative dell'art. 197 bis c.p.p., omettendo l'accurato vaglio critico previsto dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4".

Con il sesto motivo di ricorso il M. denuncia vizio di motivazione, "in relazione agli artt. 582 e 585 c.p., poiché la corte territoriale riteneva sussistente l'elemento oggettivo del reato di cui al capo b) sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte civile, nonostante altre fonti dichiarative e l'imputato rendessero dichiarazioni con essa contrastanti. Con il settimo motivo di impugnazione, l'imputato deduceva violazione di legge, "in relazione all'art. 533 c.p.p., poiché nonostante l'insufficienza, la contraddittorietà e la mancanza di prove idonee a superare ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza del dolo, la corte territoriale giungeva ad un errato giudizio di colpevolezza".

Con l'ottavo motivo di ricorso il M. lamentava violazione di legge "in relazione agli artt. 63,69 e 133 c.p., e art. 597 c.p.p., poiché nella valutazione dell'elemento sanzionatorio la corte territoriale incorreva nell'erronea applicazione dei principi di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti violando il principio di reformatio in peius.

3. Con requisitoria scritta del 15.9.2020, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria scritta del 1.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore dell'imputato, avv. Renato Chiesa, nel replicare alle osservazioni del procuratore generale innanzi indicate, insiste nelle censure articolate con i motivi di ricorso.

Con conclusioni del 1.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore della costituita parte civile, avv. Roberta Ruta, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della suddetta parte civile delle spese sostenute nel grado, da distrarre in favore dell'Erario, essendo stata la Me. ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

4. Molteplici sono i profili che conducono alla inammissibilità del ricorso.

5. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso.

Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p., (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione "ex post" di detti flussi: cfr. Cass., Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, Rv. 278124, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Rv. 272319; Cass., Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Rv. 276358; Cass., Sez., n. 12975 del 06/02/2020, Rv. 278808).

Proprio in applicazione di tali principi si è affermato, la piena legittimità della acquisizione come documento di messaggi sms, mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili. (Fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria: cfr. Cass., Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635).

Principi ribaditi in altro recente condivisibile arresto, secondo cui è legittima l'acquisizione come documento di una pagina di un "social network" mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo ("screenshot") di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758).

Non ignora il Collegio che questa stessa sezione, come evidenziato dal ricorrente, ha affermato il principio secondo cui è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via "wathsapp" e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 c.p.p., la sua utilizzabilità e', tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni (cfr. Cass., Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, Rv. 271856).

Tale principio, tuttavia, che impone un particolare rigore nella valutazione della genuinità delle conversazioni effettuate via "wathsapp" non può essere invocato in astratto, senza cioè verificarne in concreto la pregnanza e la decisività, che nel caso in esame difettano.

Ed invero la prospettata eccezione di inutilizzabilità trova la sua ragion d'essere, come esplicitato nel primo motivo di ricorso, in un giudizio fortemente negativo formulato dal ricorrente in punto di credibilità della persona offesa e di attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie, smentito, tuttavia, dalla valutazione operata al riguardo dalla corte territoriale, che, sulla base dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto la persona offesa pienamente attendibile.

Correttamente, pertanto, è stata ritenuto dalla corte di appello del tutto superfluo accedere alla richiesta difensiva di svolgere un accertamento tecnico sul punto, unitamente all'estrazione dei dati esteriori del traffico telefonico delle utenze interessate, posto che non vi è motivo di dubitare della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Me. sulla provenienza dall'imputato dei messaggi pervenuti via "wathsapp" e sul relativo contenuto, a favore della quale milita anche un ulteriore elemento. Il teste M., infatti, appuntato dei Carabinieri, al quale la persona offesa consegnò un CD contenente la trascrizione delle menzionate conversazioni, ha riferito di averne avuto contezza non solo attraverso le trascrizioni, ma visionando in prima persona il telefono mobile della Me., circostanza di fatto non contestata dal ricorrente (cfr. pp. 10 e 17 della sentenza oggetto di ricorso).

Decisiva, in ogni caso, ai fini della inammissibilità del primo motivo di ricorso, è la violazione da parte del ricorrente del principio della cd prova di resistenza, come elaborato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui le conversazioni effettuate via wathsapp, non assumono un valore assorbente nel fondare la responsabilità del M., ampiamente giustificata dalla concorrente accertata presenza di una pluralità di ulteriori condotte persecutorie, rappresentate da telefonate minatorie e offensive ricevute quotidianamente dalla Me. e dai suoi parenti ad opera dell'imputato; dai post dallo stesso pubblicati sul suo "account Facebook", contenenti allusioni al "femminicidio" e a minacce di morte; dai pedinamenti e dagli appostamenti posti in essere dal M. davanti all'abitazione della Me. e alla scuola della figlia A., del tutto trascurate nell'articolazione del primo motivo di ricorso.

6. Ad identiche conclusioni si perviene in ordine al quarto e quinto motivo di ricorso, articolati attraverso assunti apodittici e del tutto generici.

6.1 L'imputato, infatti, con riferimento alla deposizioni dei testi Me.Cl. e Me.Fr., rispettivamente sorella e padre della parte civile, si limita a invocare l'applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p., comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (cfr. Cass., Sez. U., n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264479), senza indicare, tuttavia, specificamente sotto quale profilo fosse configurabile, nel momento in cui il tribunale procedette all'escussione dei menzionati testimoni, un collegamento qualificato, in termini di connessione, ex art. 12, comma 1, lett. c), o di collegamento, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tra il reato oggetto della querela sporta dal M. nei confronti dei predetti Me.Cl. e Me.Fr., con quelli per cui si procede nei confronti del ricorrente.

Appare, dunque, evidente come denunciare che l'imputato, per mezzo del suo difensore, avesse evidenziato innanzi al giudice di primo grado di avere sporto querela (senza nemmeno indicare per quale reato) nei confronti di Me.Cl. e di Me.Fr. "in ordine ai fatti narrati" da questi ultimi (cfr. p. 14 del ricorso), risulti essere un rilievo del tutto generico.

Del pari tautologica appare l'affermazione del carattere decisivo delle deposizioni dei suddetti testimoni, perché fondata su di un immotivato pre-giudizio in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, che, secondo l'impostazione difensiva, private dei riscontri rappresentati dalle deposizioni di Me.Cl. e di Me.Fr., sarebbero inidonee a fondare il giudizio di responsabilità penale formulato a carico del M..

Sotto questo profilo i richiamati motivi di impugnazione si espongono a censura, in quanto in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Rv. 278123).

Nel caso in esame il ricorso difetta proprio di una puntuale disamina della incidenza che gli atti di cui si invoca l'inutilizzabilità dispiegano sul restante materiale probatorio (nel quale vanno ricomprese le dichiarazioni della madre della parte civile, che non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente: cfr. p. 4 della sentenza di appello), mancando la quale l'affermazione della loro decisività ai fini della statuizione di condanna del M. si risolve in una mera petizione di principio.

6.2. Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di valore da attribuire alle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, costituita parte civile.

Come è noto, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214).

Nel solco della decisione delle Sezioni Unite si inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia, da un lato, la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Cass., sez. V, n. 1666 dell'8.7.2014, rv. 261730); dall'altro, che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (cfr. Cass., sez. V, n. 21135 del 26.3.2019, rv. 275312).

Procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci, ritenuto nell'arresto delle Sezioni Unite in precedenza indicato, semplicemente opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, non configura, peraltro, un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito, che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della parte civile e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza ed intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.

Spetta, pertanto, al giudice di merito procedere ad un esame critico delle risultanze processuali, ai fini della verifica, innanzitutto, della credibilità personale della parte civile e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di quest'ultima, da condurre con particolare rigore in quanto portatrice di un interesse economico in conflitto con l'interesse dell'imputato.

Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito dovrà, inoltre, accertare l'eventuale sussistenza di risultanze processuali in grado di smentire le dichiarazioni della parte civile, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo.

E sarà tenuto a ricercare eventuali riscontri estrinseci solo in presenza di elementi acquisiti al processo, in grado di porre fondatamente in dubbio la genuinità del narrato della persona offesa, costituita parte civile.

Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali regole, giungendo ad un giudizio positivo in termini di attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato della persona offesa, escludendo la sussistenza di elementi in grado di inficiare la complessiva valutazione positiva operata dal giudice di primo grado, pur non trascurando la presenza di "un esasperato clima conflittuale maturato nell'ambito di una coppia al fine di ottenere una supremazia affettiva e gestionale sulla figlia minore", di cui lo stesso tribunale di Cagliari aveva tenuto conto (cfr. p. 19 della sentenza oggetto di ricorso).

Pur non essendo necessari, va comunque rilevato che oggettivi riscontri alle dichiarazioni accusatorie della parte civile provengono, a voler tacere delle deposizioni dei testi Me.Cl. e Me.Fr. e della madre della persona offesa, dai messaggi ricevuti via "wathsapp" dalla Me.; dai post inseriti dal M. sul suo "account Facebook", contenenti allusioni al "femminicidio" e a minacce di morte e, con riferimento al delitto di cui al capo b), dal contenuto della documentazione medica acquisita in cui si attestano lesioni, che, per la loro gravità ("trauma contusivo bacino con frattura braca ischi pubica a sinistra e frattura composta quinta metatarso piede sinistro", guaribili in trenta giorni) la corte territoriale, con motivazione affatto illogica o contraddittoria, ha ritenuto "del tutto incompatibili con l'asserita semplice spinta riferita dall'imputato", essendo, piuttosto, riconducibili "alla condotta violenta posta in essere " da quest'ultimo (cfr. p. 19 della sentenza di secondo grado).

Siffatta conclusione trova conforto in un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, secondo cui è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014, Rv. 263112).

7. Ciò posto non può non rilevarsi come le censure articolate dall'imputato nel secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso, siano, al pari di quelle già esaminate, inammissibili.

Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e

valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in un recente e condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non semplicemente di porre in dubbio, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame.

Il giudice di secondo grado, infatti, ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, che si salda con la motivazione del giudice di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, nell'affrontare le questioni poste dal ricorrente costituendo in tal modo le due sentenze un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019).

In relazione, poi, al profilo riguardante l'evento della fattispecie criminosa in esame, si osserva che, secondo l'orientamento dominante

nella giurisprudenza di legittimità, che trova fondamento in una

semplice lettura ricognitiva della norma, tra gli eventi, alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p., comma 1, il cui verificarsi è indispensabile per l'integrazione della fattispecie delittuosa di "atti persecutori", si colloca sia "un perdurante e grave stato di ansia" ovvero un "fondato timore per l'incolumità propria" (cfr., ex plurimis, Cass.,, sez. V, 19.5.2011, n. 29872, rv. 250399; Cass., sez. V, 11.4.2017, n. 26891, rv. 270867; Cass., sez. V, 24.10.2016, n. 1826, rv. 268992), sia l'alterazione delle proprie abitudini di vita, integrata da ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore (cfr. Cass., sez. V, 27.11.2012, n. 20993, rv. 255436).

Circostanze il cui verificarsi i giudici di merito hanno evidenziato con motivazione ineccepibile, ritenendo fondato quanto rappresentato dalla persona offesa, in ordine, sia al suo stato di perdurante ansia e di timore per la propria incolumità, derivante dalle menzionate condotte poste in essere dal ricorrente nei suoi confronti, sia al mutamento intervenuto nelle sue abitudini di vita, essendo stata costretta, proprio per lo stato di paura in cui era precipitata, a trasferirsi a vivere presso i genitori per non abitare più da sola con la figlia minore; ad allontanarsi per alcuni giorni dal luogo di residenza (il paese di (OMISSIS)) e per un intero mese dalla Sardegna, facendosi sempre accompagnare nei suoi spostamenti da amici e parenti, in funzione protettiva, a causa del terrore di potere incontrare per strada l'imputato; a intraprendere, infine, un percorso di sostegno psicologico a causa del trauma subito (cfr. pp. 4 e 17 della sentenza oggetto di ricorso).

La conclusione cui è giunta la corte territoriale appare del tutto in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Cass., Sez. 5, n. 17795, del 02/03/2017, Rv. 269621), essendosi, inoltre, precisato come ai fini della configurabilità del reato di cui di discute, non sia necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704, del 14/09/2017, Rv. 272086.

Può pertanto affermarsi che il giudice di appello abbia fatto buon governo del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori- e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, Rv. 270020). Con riferimento all'elemento psicologico del reato, va ribadito, da un lato, che ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., è sufficiente il dolo generico, per integrare il quale basta la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230); dall'altro, che, nel caso in esame, il dolo risulta legittimamente desunto dalle esasperanti modalità dell'azione criminosa posta in essere dal M., reiterate nel tempo con particolare pervicacia (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).

Per tali ragioni appare evidente la manifesta infondatezza del rilievo difensivo volto a contestare la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, configurabile solo quando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia, a differenza di quanto riscontrabile nel caso che ci occupa, inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237).

8. Manifestamente infondato appare anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge, in quanto la corte territoriale, in violazione del divieto della reformatio in peius, pur avendo escluso la recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, aveva mantenuto fermo il giudizio di bilanciamento operato dal tribunale di Cagliari in termini di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanza aggravante e recidiva, laddove l'esclusione della recidiva avrebbe dovuto condurre a formulare il suddetto giudizio in termini di prevalenza.

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712).

Premesso che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui nel giudizio di bilanciamento sia coinvolta la recidiva, stante la sua natura di circostanza aggravante pacificamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 3011 del 03/10/2000, Rv. 217759), va rilevato che nel caso in esame la corte territoriale ha adempiuto all'indicato onere motivazionale, "ritenendo comunque di non poter valutare le già riconosciute circostanze generiche, prevalenti, in considerazione delle particolari modalità e circostanze del fatto criminoso" (cfr. p. 20 della sentenza di secondo grado).

Si tratta di una motivazione fondata sui parametri indicati dall'art. 133 c.p., non censurabile, dunque, in sede di legittimità, non apparendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

In accoglimento della richiesta del difensore della parte civile l'imputato va condannato anche alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83 (cfr. Cass., Sez. U., n. 5464 del 26/09/2019, Rv. 277760)

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensiD.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022.

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