Corte di Cassazione, sez. I Penale, Ordinanza n.158 del 04/11/2022 (dep. 05/01/2023)

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Cassazione penale sez. I, 04/11/2022, (ud. 04/11/2022, dep. 05/01/2023), n.158

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a S.R., con sentenza in data 27 ottobre 2016, irrevocabile il 28 dicembre 2018, dal medesimo Tribunale, beneficio subordinato al pagamento della "somma dovuta a titolo di risarcimento alla parte civile", peraltro senza l'apposizione di un termine per l'adempimento.

Il Tribunale ha osservato, da una parte, che, in assenza della statuizione di un termine per l'adempimento, esso doveva considerarsi scaduto alla data di irrevocabilità della decisione e, dall'altra, che, in assenza di prove dell'adempimento, esso doveva ritenersi insussistente.

2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali sancite a titolo di nullità, con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost., come integrato dall'art. 6 CEDU, per violazione del contraddittorio.

L'udienza era stata fissata soltanto per "aggiornamenti" in ordine all'eventuale intervenuto risarcimento del danno e, dunque, l'ordinanza era stata pronunciata senza che fosse stato instaurato il contraddittorio sulla revoca del beneficio.

Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p..

L'ordinanza aveva richiamato un precedente giurisprudenziale concernente l'omessa, da parte del giudice della cognizione, apposizione di un termine per l'adempimento dell'obbligo dedotto come condizione del beneficio, ma il relativo orientamento non era applicabile al caso in esame caratterizzato dal fatto che l'obbligazione risarcitoria era stata posta in favore di soggetto danneggiato che non si era costituito parte civile.

Doveva, quindi, ritenersi insussistente il presupposto "che avrebbe consentito al Giudice di merito di omettere l'indicazione del termine ex art. 165 c.p.".

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che il procedimento, già chiamato all'udienza in data 17 giugno 2022, era stato rinviato all'udienza del 4 novembre 2022 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione relativa alla legittimità, o meno, dell'imposizione dell'obbligo risarcitorio, ai sensi dell'art. 165 c.p., senza l'apposizione di un termine per l'adempimento.

La questione, seppur implicitamente, era stata posta dal ricorrente ed è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37503 del 23 giugno 2022, Liguori, nel senso che "In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione".

Orientamento, cui il presente collegio intende aderire.

2. Peraltro, il ricorso ha posto ulteriori questioni, che il collegio, solo in parte, ritiene possano essere decise, risultando la questione relativa alla legittimità dell'imposizione dell'obbligo risarcitorio, ai sensi dell'art. 165 c.p., oggetto di un contrasto giurisprudenziale da sottoporre, per la risoluzione, alle Sezioni Unite di questa Corte.

2.1. Infatti, quanto alla ritualità del procedimento tenutosi avanti il giudice dell'esecuzione, si deve rilevare che l'iniziativa era stata assunta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia che aveva sollecitato il giudice dell'esecuzione alla verifica dell'adempimento dell'obbligo dedotto a condizione del beneficio, ai fini della revoca dello stesso, in caso di inadempimento.

Il giudice dell'esecuzione aveva quindi fissato udienza avanti a sé, notiziando le parti; all'udienza in data 25 novembre 2021, presente il difensore del condannato, il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del benefico, mentre il difensore vi si era opposto "in quanto non è stata fatta una richiesta di risarcimento".

Dunque, erano stati adempiuti gli obblighi processuali, scanditi dall'art. 666 c.p.p., posti a tutela dell'esercizio del diritto di difesa.

2.2. Quanto all'ulteriore questione, che si ritiene richieda l'intervento delle Sezioni Unite, si deve precisare, in fatto, che la sentenza di condanna aveva ritenuto S.R. colpevole del reato di ricettazione di assegno bancario a lui ascritto, condannandolo alla pena di giustizia, "Pena sospesa subordinatamente al pagamento di una somma pari ad Euro 300 a favore di R.C. a titolo di risarcimento del danno".

Nel giudizio di cognizione si era accertato che la signora R.C. era la "titolare del conto corrente da cui era stato tratto l'assegno" e non si era costituita parte civile nel procedimento a carico di S.R..

Il provvedimento impugnato, dunque, laddove fa riferimento all'imposizione di un obbligo risarcitorio in favore della parte civile ha travisato il contenuto della statuizione giudiziale.

In diritto, il collegio rileva che è in atto un contrasto di giurisprudenza, già segnalato con relazioni dell'ufficio del massimario n. 44 del 30 giugno 2014 e n. 52 del 20 maggio 2020, fra l'orientamento che ritiene legittima l'imposizione di un obbligo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165 c.p., in favore di soggetto che non si è costituito parte civile, e altro orientamento che la ritiene in violazione dell'art. 165 c.p. e dunque da considerare, da parte del giudice dell'esecuzione adito ai fini dell'art. 168 c.p., come non apposta.

Espressione della prima posizione, favorevole, sono, tra le altre, Sez. 3, n. 7933 del 7 luglio 1998; Sez. 2, n. 2684 del 3 marzo 2000; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, Rv. 236655; Sez. 2, n. 41376 del 23 novembre 2010; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, Volturno, Rv. 261778 e Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, DE VIVO, Rv. 277631.

In senso contrario si sono espresse Sez. 3, n. 7761 del 4 luglio 1976; Sez. 6, n. 13052 del 10 dicembre 1980; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, CAPPELLO, Rv. 277632; Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, Rv. 279550; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, PIERGOTTI, Rv. 280711 e, da ultimo, Sez. 1, n. 26812 del 20/12/2021, MAMBRINI, Rv. 283310. n. 3958 del 2014.

Il primo orientamento valorizza il dato testuale della distinzione tra l'obbligo delle restituzioni e quello di risarcimento del danno e ritiene che "il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l'ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni".

L'orientamento contrario considera che anche l'obbligo delle restituzioni come quello risarcitorio riguarda solo il danno civile, e non anche il danno criminale, e presuppone la domanda della parte, che, nel processo penale, richiede la costituzione di parte civile.

Il collegio rileva che anche la già citata Sez. U, Liguori, nel ricostruire l'istituto della sottoposizione a condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha evidenziato la questione, pur dando contezza, alla pagina 13, del solo orientamento negativo e con riferimenti giurisprudenziali risalenti.

Peraltro, si tratta di un passaggio motivazionale estraneo alla questione di diritto in quella sede sottoposta e dunque non idoneo a far ritenere risolto il contrasto giurisprudenziale sopra menzionato.

P.Q.M.

Rimette la decisione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 5 gennaio 2023.

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