Estradizione cautelare passiva – Requisitoria del Procuratore generale – Obbligo di traduzione in forma scritta – Esclusione – Ragioni

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.14575 del 15/04/2026 (dep. 21/04/2026)

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Estradizione cautelare passiva – Requisitoria del Procuratore generale – Obbligo di traduzione in forma scritta – Esclusione – Ragioni – Fattispecie

In tema di estradizione per l’estero, la requisitoria del procuratore generale, con cui l’ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra né fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l’accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d’ufficio o su richiesta di parte. (Fattispecie relativa a estradando che, al momento della presentazione della requisitoria, era perfettamente informato degli addebiti a suo carico, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli).

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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n. 14575 del 15/04/2026 (dep. 21/04/2026)

(Presidente: G. De Amicis - Relatore: M. Rosati)

RITENUTO IN FATTO

1. X.Z. , cittadino cinese residente in quello Stato, è destinatario di una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti d’America, per ivi essere sottoposto a processo per i reati di associazione per delinquere finalizzata ad abusivi accessi informatici, frodi telematiche, furti d’identità e danneggiamenti di sistemi informatici, nonché per vari “reati-scopo”, corrispondenti alle fattispecie punite nell’ordinamento italiano dagli artt. 416, 494, 615-ter, 615-quater, 635-quinquies e 640-ter, cod. pen..

In sintesi, l’accusa che gli viene mossa è quella di avere compiuto, unitamente ad altre persone, da febbraio 2020 a giugno 2021, nella sua qualità di funzionario di un’azienda informatica operante a Shangai (“Shangai Powerock Network” co. ltd.), su indicazione dei servizi segreti del competente Ministero della Repubblica popolare cinese, una sistematica attività di c.d. “pirateria” informatica o “hacking”, in particolare introducendosi clandestinamente all’interno dei sistemi informatici di tre Università statunitensi impegnate nelle ricerche, allora pioneristiche, su test, vaccini e terapie per il covid-19, e di uno studio legale con sede a Washington, depositario d’informazioni sulle politiche del Governo degli Stati Uniti d’America e sui loro responsabili.

Egli è stato tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali presso lo scalo aereo di Milano Malpensa, ove era giunto con un volo proveniente da Shangai.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione.

2. X.Z. impugna tale decisione, con atto dei propri difensori, sulla base di nove motivi.

2.1. Il primo consiste nella nullità derivata della sentenza, a norma degli artt. 178, lett. c), 180 e 185, comma 1, cod. proc. pen., per violazione dell’art. 143, comma 3, stesso codice, in ragione della mancata traduzione in lingua cinese - l’unica da lui compresa e parlata - dell’avviso di deposito della requisitoria del Procuratore generale distrettuale, in tempo utile per poter svolgere le relative attività difensive e presentare memorie nel termine (dieci giorni da allora) assegnato a tal fine dall’art. 703, comma 5, cod. proc. pen..

Evidenzia la difesa che alla requisitoria erano allegati i documenti fondamentali su cui si fonda la domanda estradizionale (mandato di arresto ed “affidavit”, vale a dire le dichiarazioni giurate di accusa dei funzionari dell’“F.B.I.”), rientrando perciò essa tra gli atti essenziali per consentire al destinatario di comprendere le accuse, ai quali si riferisce il citato art. 143; a tale proposito, il ricorso richiama l’art. 111, Cost., l’art. 6, CEDU e le direttive UE 2010/64 e 2012/13, che tutelano il diritto dell’incolpato alla traduzione degli atti del procedimento in lingua a lui nota, nonché la giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla nullità conseguente alla relativa violazione.

2.2. Analoga censura viene mossa, con il secondo motivo, in relazione al decreto di fissazione del giudizio, emesso a norma dell’art. 704, comma 1, cod. proc. pen., e ad altri atti rilevanti del procedimento.

La Corte d’appello - si deduce sul punto - ha disposto soltanto a procedimento in corso, e dopo che le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni, la traduzione degli atti, peraltro solamente parziale, in quanto limitata al provvedimento statunitense di rinvio a giudizio (“indictment”), agli affidavit, alla requisitoria del Procuratore generale ed all’ordinanza di custodia cautelare, respingendo la richiesta difensiva di estendere tale operazione anche ad altri atti fondamentali, quali l’ordinanza della Corte di appello di richiesta d’informazioni supplementari all’Autorità statunitense, la risposta offerta da quest’ultima e la documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia italiano.

Con il presente ricorso, pertanto, la difesa impugna anche la relativa ordinanza di rigetto.

2.3. La terza doglianza consiste nella violazione dell’art. 10, par. III, lett. b) e c), del Trattato di estradizione tra Italia e U.S.A. del 1983, nella parte in cui prevede che le richieste di estradizione di persone non ancora riconosciute colpevoli di un reato debbano essere fondate su una relazione sommaria dei fatti, delle prove e delle conseguenti conclusioni, che fornisca una «base ragionevole» per un giudizio di colpevolezza, requisito che la giurisprudenza interna identifica nella probabilità che l’estradando abbia commesso i reati di cui è accusato.

Tale probabilità - sostiene il ricorso - non ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto X.Z. diversamente da quanto è stato indicato dall’Autorità richiedente, non è mai stato direttore generale della “Powerock”, ma soltanto un semplice impiegato, avendo peraltro interrotto il proprio rapporto di lavoro con la stessa sin dal 2018 ed avendo perciò restituito il personal computer aziendale in sua dotazione. A sostegno di tale affermazione, la difesa ha prodotto due documenti attestanti che, da gennaio del 2019 a maggio del 2021, la fonte dei redditi imponibili prodotti dal ricorrente sarebbe stata un’altra società: documenti della cui genuinità e capacità dimostrativa la sentenza dubita, tuttavia con una motivazione puramente assertiva, che finisce per gravare l’interessato di una probatio diabolica.

Inoltre, il ricorso pone in rilievo come l’affidavit del funzionario che ha effettuato le indagini si limiti ad evidenziare che X.Z. era l’intestatario di un account (che non viene indicato), utilizzato su una piattaforma digitale per aprire un altro account (anch’esso non indicato), operante su un server privato virtuale, dal quale sono partite le intrusioni illecite; né gli affidavit né l’indictment, invece, indicano uno username, un indirizzo IP o qualsiasi altro dato tecnico effettivamente riferibile al ricorrente. Nulla consentirebbe di escludere, allora, che quelle intrusioni siano state effettuate non da costui, bensì da terzi ignoti che erano in possesso delle credenziali informatiche assegnategli quando era in servizio presso la “Powerock”.

La sentenza impugnata esclude tale ipotesi, osservando che costituirebbe dato di esperienza comune quello per cui, cessato un dato rapporto di lavoro, il relativo account aziendale venga disattivato, senza che l’azienda venga in possesso della password d’accesso del collaboratore. Ma - obietta la difesa - la Corte d’appello calibra tale sua considerazione su normative e prassi italiane, non considerando, invece, che in Cina le dotazioni informatiche dei dipendenti sono di esclusiva proprietà dell’azienda - e, quindi, dello Stato - cui vengono restituite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, senza che vi sia alcuna normativa che tuteli la privacy del dipendente. Del resto - prosegue il ricorso - se X.Z. fosse stato l’hacker professionale che viene descritto, avrebbe ben compreso il rischio cui si esponeva venendo in Italia in viaggio di piacere con la moglie e lasciando in Cina una figlia di pochi mesi, ma soprattutto non avrebbe utilizzato, per compiere le abusive intrusioni informatiche che gli vengono addebitate, un account con il proprio nome e cognome nello username.

2.4. La quarta censura riguarda la violazione dell’art. 5 del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti, nella parte in cui vieta l’estradizione per un reato politico, secondo un principio inderogabile affermato anche dal diritto interno (artt. 10, quarto comma, e 26, secondo comma, Cost.; art. 698, cod. proc. pen.).

Citando la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il ricorso evidenzia come la relativa nozione non possa essere calibrata sulla definizione contenuta nell’art. 8 cod. pen., ma debba essere più ampia, perché anche il reato comune può assumere connotazioni politiche, quando vi sia ragione di ritenere che, per la “politicità” della condotta contestata, l’estradando possa essere sottoposto ad un processo non equo, ad una pena discriminatoria o ad altre iniziative persecutorie che ne ledano i diritti fondamentali.

Nel caso in esame, dunque, la connotazione politica sarebbe evidente, dal momento che le Autorità statunitensi descrivono le condotte cui avrebbe preso parte Xu come coordinate dai servizi d’intelligence cinesi e dirette contro interessi strategici americani, quali la ricerca scientifica, la sicurezza nazionale, le politiche pubbliche, così delineando comportamenti agevolmente riconducibili alla fattispecie che, nell’ordinamento italiano, è qualificata come spionaggio politico o militare (art. 257, cod. pen.) e che costituisce un reato “politico” per eccellenza.

La domanda di estradizione, dunque, non avrebbe specificamente indicato una tale fattispecie, ma avrebbe utilizzato l’espediente di scomporre l’addebito in una serie di distinti reati comuni, solo per eludere il divieto di estradizione per reati politici, previsto sia dal Trattato di estradizione con l’Italia che dal nostro ordinamento interno.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per il rischio che l’estradando vada incontro negli Stati Uniti a trattamenti inumani, degradanti o comunque lesivi di suoi diritti fondamentali, nel corso del processo o durante l’esecuzione dell’eventuale pena, in ragione dell’anzidetta natura politica dei reati ascrittigli e del fatto di essere cittadino di una potenza straniera considerata ostile.

A tal fine, il ricorso si sofferma in dettaglio sul programma denominato “China Initiative”, varato durante la prima presidenza Trump nel 2018 e volto a perseguire penalmente l’attività di spionaggio cinese nei settori economici, considerata fonte di pericolo per la sicurezza nazionale statunitense; programma poi sospeso dalla amministrazione Biden, perché attinto da sospetti di discriminazione verso i cittadini cinesi operanti negli Stati Uniti, ma che - come si desumerebbe da fonti aperte - l’attuale presidenza americana intenderebbe riattivare.

Sempre da fonti aperte internazionali, inoltre, risulterebbero le precarie condizioni dei penitenziari americani, in particolare dello Stato del Texas, dove Xu verrebbe allocato: si evidenzia, in proposito, come le informazioni supplementari richieste dalla Corte d’appello all’amministrazione statunitense siano del tutto generiche, spettando all’Autorità giudiziaria italiana il compito verificare l’affidabilità delle garanzie offerte, tanto più in ragione della nazionalità dell’estradando.

2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione del c.d. “principio di specialità”, secondo la combinata lettura degli artt. 721, cod. proc. pen., e 16 del Trattato di estradizione Italia-U.S.A., dal momento che quest’ultimo ne limita l’operatività ai fatti materiali oggetto della domanda di estradizione, prevedendo la possibilità, invece, che gli stessi siano diversamente qualificati all’esito della consegna.

Nello specifico, allora, considerando quanto evidenziato con il precedente quarto motivo, vi sarebbe la concreta possibilità che il ricorrente, una volta estradato, venga giudicato per il diverso e più grave delitto di spionaggio internazionale, astrattamente punibile negli U.S.A. anche con l’ergastolo e, in casi particolari, con la pena capitale, così eludendosi, di fatto, gli ostacoli costituzionali e convenzionali all’estradizione. Sul punto, peraltro, le rassicurazioni offerte da quello Stato alla Corte d’appello consisterebbero in semplici formule di stile, che il giudice italiano è tenuto a sindacare ed a disattendere, qualora generiche o contraddette da dati obiettivi (si cita giurisprudenza interna, europea e convenzionale).

2.7. Anche con il settimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., sotto il diverso profilo, però, della proporzionalità e legalità della pena eventualmente applicabile nello Stato di estradizione.

Pur senza l’eventuale riqualificazione delle condotte, la sanzione per i reati ipotizzati potrebbe giungere sino a 97 anni di reclusione, rivelandosi di per sé manifestamente sproporzionata e contraria alla funzione rieducativa e risocializzante che le è propria, come riconosciuto dalla giurisprudenza convenzionale e da quella interna italiana. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, sarebbe carente, avendo inteso valorizzare l’ampia possibilità di accesso, nell’ordinamento statunitense, a riti alternativi, tuttavia non considerando - come invece ha fatto la Corte EDU - che, in concreto, tale accesso spesso transita da detenzioni comunque lunghissime.

2.8. L’ottava doglianza riguarda il vizio di motivazione in punto di rischio di violazione del diritto del detenuto alla tutela dei legami familiari, in particolare con la figlia di pochi mesi d’età.

Si è in presenza di un diritto fondamentale, del figlio minorenne ma anche del genitore, riconosciuto dalla Costituzione italiana, dalla CEDU, dalla “Carta di Nizza”, oltre che dalla giurisprudenza interna ed internazionale, anche nella specifica materia estradizionale (si citano norme e precedenti giurisdizionali).

Nello specifico, la Corte d’appello ha escluso un possibile pregiudizio di tale diritto, rilevando l’assenza, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati Uniti d’America, di limitazioni a colloqui, visite di familiari e corrispondenza. In realtà, però, stando a quelle informazioni, le visite risulterebbero garantite solo ai familiari dei condannati e le comunicazioni video non sarebbero possibili presso il penitenziario cui X.Z. verrebbe assegnato in pendenza del processo: il che, considerando anche le distanze e le difficoltà logistiche, comporterebbe inevitabilmente la recisione del legame tra costui e la figlia, con conseguente pregiudizio dell’integrità psico-fisica di quest’ultima, che invece è prioritario salvaguardare.

2.9. L’ultimo motivo di ricorso consiste nella violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., in relazione al rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute dell’estradando.

X.Z. infatti, verserebbe in uno stato di depressione maggiore ed in condizioni psichiche estremamente precarie, con sintomatologia varia e grave e con propositi suicidiari, concretizzatisi in un tentativo in tal senso e tali, comunque, da renderne necessario il monitoraggio continuo in àmbito penitenziario (si richiamano le conclusioni dei consulenti tecnici di parte). Si tratterebbe, perciò, di una condizione incompatibile con il regime detentivo, soprattutto in considerazione delle documentate carenze degli istituti penitenziari statunitensi e nell’assenza delle necessarie informazioni individualizzate sull’allocazione detentiva del ricorrente e sul rispetto, nell’istituto prescelto, degli standard previsti dalla Convenzione europea di estradizione.

3. Nelle more della trattazione, la difesa ha prodotto varia documentazione, con relativa nota esplicativa, a riprova della natura politica delle contestazioni mosse dall’amministrazione statunitense al ricorrente e dei prospettati pregiudizi per i suoi diritti fondamentali in ambito processuale e penitenziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa traduzione della requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale distrettuale a norma dell’art. 703, comma 4, cod. proc. pen., è privo di fondamento.

Tale atto, che è quello con il quale quell’ufficio dà avvio alla fase processuale del procedimento estradizionale, non è, infatti, tra quelli dei quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., impone la traduzione scritta, al fine di rendere possibile per l’accusato un’efficace esplicazione del diritto di difesa. Ma esso non può farsi rientrare neppure tra gli altri “atti essenziali” per consentirgli di conoscere le accuse che gli vengono mosse, dei quali il giudice può - e non deve - disporre la traduzione, d’ufficio o su richiesta di parte, a norma del successivo comma 3 del medesimo art. 143 (così modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE, citata dal ricorrente).

Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato, anzitutto, che, al momento della presentazione della requisitoria da parte del Procuratore distrettuale, l’estradando era perfettamente informato delle accuse a suo carico, essendo stato già raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli, la quale conteneva l’indicazione di tutti gli elementi di prova esposti anche in requisitoria e ad essa allegati.

D’altra parte, al fine di svolgere l’attività difensiva che si sostiene essere stata preclusa dalla mancata traduzione di quell’atto, vale a dire la presentazione di eventuali memorie a norma dell’art. 705, comma 5, cod. proc. pen., l’interessato ed i suoi difensori avrebbero altresì potuto chiedere ed ottenere l’assistenza gratuita di un interprete per i loro colloqui, in applicazione del combinato disposto degli artt. 143, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., e 51-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, ad integrazione ed ulteriore attuazione della citata direttiva 2010/64/UE).

Nulla di tutto questo, però, essi hanno ritenuto di fare, non potendo perciò dolersi dell’assenza d’iniziative officiose in quel senso.

2. Egualmente infondata è l’analoga doglianza proposta con il secondo motivo di ricorso, riguardante l’omessa traduzione del decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla domanda estradizionale, emesso dal Presidente della Corte d’appello ai sensi dell’art. 704, comma 1, cod. proc. pen.

Non v’è dubbio che tale atto, nel procedimento estradizionale, rappresenti la vocatio in iudicium dell’interessato e che, in ragione di tale sua funzione, benché non contenga anche la formulazione dell’accusa, esso rientri - secondo la ricostruzione sistematica compiuta da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 (in part. §§ 2, 6 e 7) - tra gli “altri atti essenziali” di cui al citato art. 143, comma 3, del codice di rito, la cui mancata traduzione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c), e 180, cod. proc. pen.

Va, tuttavia, rilevato che, nel caso specifico, al momento dell’emissione di tale decreto, era stato già nominato un interprete per l’assistenza dell’estradando; che l’interprete era stato informato dell’udienza, essendo stata disposta la notifica del decreto anche a lui; che il ricorso lamenta la mancata traduzione scritta dell’atto, ma non nega essere avvenuta quella orale, pur consentita a norma dell’art. 51-bis, disp. att. cod. proc. pen., per i casi di urgenza; che, comunque, non risulta che l’estradando od i suoi difensori abbiano neppure avanzato richiesta in tal senso al Presidente della Corte d’appello.

Né, infine, risulta che la difesa abbia tempestivamente eccepito la mancata traduzione di tale specifico atto, avendo diretto le sue doglianze in tal senso - secondo quanto si ricava dal verbale dell’udienza del 1° ottobre 2025, primo momento utile entro il quale avrebbe dovuto proporre l’eccezione di nullità - esclusivamente verso l’indictment, i due affidavit e la domanda di estradizione: e, di tali atti, come pure della requisitoria del Procuratore generale, la Corte distrettuale, con ordinanza emessa all’esito di quell’udienza, accogliendo le istanze difensive, ha disposto la traduzione, rinviando ad un’udienza successiva a quest’ultima la trattazione del procedimento e la conseguente decisione.

Ragione per cui nessun pregiudizio per le esigenze difensive si è verificato, essendo stato l’estradando posto in condizione di comprendere personalmente le accuse mossegli e gli elementi probatori posti a fondamento delle stesse, in tempo utile per predisporre una compiuta difesa, essendosi peraltro avvalso, sin dalla fase precautelare, dell’assistenza di un proprio interprete, autorizzato dalla Corte d’appello.

3. Non è fondato neppure il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’esistenza di una “base ragionevole” per un eventuale giudizio di colpevolezza.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte può dirsi consolidata nel senso che l’Autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica di detta “base ragionevole”, requisito previsto dall’art. X, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato che gli viene addebitato (così, tra molte: Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272766; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014 Francisci, Rv. 260431).

Verifica, questa, di cui la sentenza impugnata ha congruamente dato conto nella sua motivazione.

Nello specifico, invece, la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa, quella, cioè, dell’indebito utilizzo da parte di ignoti delle credenziali informatiche di X.Z. presso la “Powerock”, pur non priva di una sua suggestione narrativa, si rivela essenzialmente congetturale, poiché sorretta esclusivamente da elementi documentali scarni, bisognevoli di verifiche in sede processuale e comunque inidonei ad esaurire la dimostrazione.

Dev’essere, perciò, condivisa l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la confutazione dell’ipotesi accusatoria presuppone una complessa opera di verifica e ricostruzione dei fatti nel contraddittorio delle parti, che può essere compiuta soltanto nell’àmbito del processo di cognizione, e quindi dinanzi all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

4. È infondato anche il quarto motivo, in tema di natura sostanzialmente politica dei reati per i quali è avanzata la domanda di estradizione.

4.1. Il quadro giuridico di riferimento è indiscusso ed è richiamato sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso.

L’estradizione, sia del cittadino italiano che dello straniero, non può essere concessa per reati politici (artt. 10, quarto comma, e 26, secondo comma, Cost.; art. 698, comma 1, cod. proc. pen.; e, con specifico rifermento ai rapporti con gli Stati Uniti d’America, art. V, par. 1 del Trattato bilaterale di estradizione).

Nell’ordinamento italiano, una definizione di “delitto politico” si rinviene nell’art. 8, terzo comma, cod. pen., che ne tipizza una duplice nozione: una, cioè, di tipo “oggettivo”, consistente in «ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino»; un’altra, di natura soggettiva, consistente nel «delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici».

Ai fini estradizionali, tuttavia, questa descrizione normativa non viene ritenuta soddisfacente. Da un lato, perché non si concilia con la gerarchia delle fonti, in quanto si farebbe dipendere la nozione costituzionale da una definizione contenuta in una disposizione di rango inferiore, qual è la legge ordinaria. Dall’altro, e soprattutto, perché opposta è la ragione giustificatrice di tali disposizioni: quella del codice, cioè, volta all’estensione della pretesa punitiva statuale, in deroga al principio di territorialità; quelle costituzionali, invece, dirette a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero, in funzione di garanzia della persona e di tutela della stessa da inammissibili pretese punitive estere (così, già Sez. 6, n. 31123 del 19/06/2003, Baazaoui, Rv. 226520).

Coerentemente con lo scopo della previsione costituzionale, dunque, la nozione di “reato politico” a fini estradizionali deve fondarsi su un criterio obiettivo, non potendo tenersi in considerazione le finalità o gli scopi delle condotte incriminate, ma dovendosi dar rilievo esclusivamente all’interesse giuridico da esse leso ed alla necessità che le stesse risultino ispirate dalla volontà di affermare valori di libertà e di democrazia protetti dalla nostra Costituzione, sempre che, per la particolare atrocità e l’eccezionale gravità delle modalità di esecuzione, non si pongano in contrasto con i valori della stessa Carta, come avviene, ad esempio, per i reati di terrorismo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 5089 del 23/01/2014, Suljejmani, Rv. 258148; vds. pure art. V, par. 2, del Trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti, che esclude espressamente la natura politica del reato, «quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell’autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza»).

4.2. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve allora escludersi la natura politica dei reati ipotizzati a carico del ricorrente.

La circostanza per cui egli avrebbe agito su sollecitazione dei servizi di intelligence cinesi non è sufficiente di per sé in tal senso, perché non implica che la sua condotta fosse idonea, od anche soltanto diretta, a compromettere, per esempio, gli assetti organizzativi dello Stato estero, la sicurezza pubblica dello stesso od anche i fondamentali diritti di libertà da esso garantiti. In effetti, è ben possibile - ed anzi ragionevolmente ipotizzabile, come fa la sentenza impugnata - che essa sia stata determinata, piuttosto, da motivazioni di tipo essenzialmente economico, inscrivendosi nella più ampia e generale competizione per il primato scientifico, industriale e commerciale, da tempo in atto tra le due maggiori potenze economiche mondiali e che, al manifestarsi della pandemia da “covid-19”, non poteva non dispiegarsi anche sul terreno delle ricerca dei relativi rimedi (test di accertamento, terapie, vaccini).

5. Non è fondato neppure il quinto motivo di ricorso, incentrato sull’ipotizzato rischio di trattamenti inumani, degradanti o comunque lesivi di diritti fondamentali dell’estradando, nel corso del processo o durante l’esecuzione dell’eventuale pena.

Vero è che, ai fini del divieto di estradizione, la connotazione politica del reato, indipendentemente dal bene giuridico con esso offeso, dev’essere valutata anche sotto il profilo della possibilità che l’estradando, nello Stato richiedente, in ragione dei riflessi di tipo latamente politico della sua condotta, si trovi esposto al pericolo di un processo penale non equo o di un’esecuzione della pena con modalità discriminatorie ovvero ispirata da iniziative persecutorie, tali da lederne i diritti fondamentali (uguaglianza, equo processo, divieto di trattamenti inumani o degradanti): nel qual caso, qualora siano allegati dall’interessato elementi concreti in tal senso, il rigetto della domanda estradizionale è obbligatorio (Sez. 6, n. 31588 del 14/06/2023, Boyun Baris, Rv. 285088; Sez. 6, n. 5089 del 23/01/2014, cit.).

Tuttavia, la valorizzazione, a tal fine, del programma “China Initiative”, su cui essenzialmente si fonda la censura difensiva, non è sufficiente, nonostante la copiosa documentazione dal ricorrente allegata, non tutta, in verità, specificamente pertinente.

Per un verso, infatti, il motivo di ricorso è generico, perché sostanzialmente si limita a riproporre la questione, senza tener conto che la sentenza impugnata si è soffermata puntualmente su di essa, rilevando che quel programma – come d’altronde si evince anche dalla produzione documentale della difesa – non si proponeva di attuare condotte persecutorie o discriminatorie nei confronti dei cittadini cinesi in quanto tali, ma era diretto fondamentalmente a contrastare la carriera di scienziati cinesi operanti negli Stati Uniti in settori scientifici ed economici nevralgici, per timore della veicolazione di notizie riservate, nel quadro della evocata competizione tra i due Paesi per il primato economico mondiale.

Ma, in ogni caso, i paventati timori difensivi non trovano riscontro nei dati di fatto, perché il programma è stato chiuso nel 2022 e – come si evince da fonti aperte – sono stati definitivamente abbandonati i propositi di riattivazione manifestatisi con la nuova presidenza Trump; senza contare che, nella vigenza di esso, le condanne in sede giudiziaria erano state comunque pochissime (meno di una decina su alcune decine di indagini avviate), ad ulteriore conferma logica dell’assenza d’intenti persecutori generalizzati, di condizionamenti sistemici dell’apparato giudiziario o di conseguenti rischi, per il singolo, di trattamenti lesivi dei suoi diritti fondamentali.

6. È manifestamente infondato, poi, il motivo successivo, riguardante la violazione del “principio di specialità”, per effetto della temuta riqualificazione delle singole condotte delittuose oggetto della domanda, ad estradizione concessa, nell’unico e più grave reato di spionaggio internazionale.

L’art. 699, cod. proc. pen., che enuncia e regola tale principio (il riferimento operato dal ricorso al successivo art. 721 è erroneo, riguardando quest’ultimo l’estradizione dall’estero e non all’estero), prevede che esso operi con riferimento al “fatto”, e non al “reato”.

Inoltre, in base all’art. XVI, par. I, del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, l’eventualità della riqualificazione della condotta comunque è prevista, non potendo perciò considerarsi illegittima («Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per... il reato per il quale l’estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l’estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione»).

Sul punto, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il precedente di questa Corte che ha evidenziato il carattere vincolante dei trattati internazionali per la Costituzione degli Stati Uniti d’America (art. VI: «... tutti i trattati fatti, o che saranno fatti, sotto l’Autorità degli Stati Uniti, saranno la legge suprema del Paese; e i giudici in ogni Stato saranno ad essa vincolati, nonostante qualsiasi cosa in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato») e l’essenza di precedente in cui tale principio risulti esser stato violato da quello Stato (Sez. 6, n. 8931 del 06/02/2025, Inglebeek, Rv. 287700).

A ciò si aggiunga, per lo specifico caso in esame, che – come evidenziato anche dalla sentenza impugnata, senza che il ricorso abbia formulato un’obiezione sul punto – l’Autorità statunitense, nelle informazioni supplementari trasmesse a seguito della relativa richiesta del Giudice italiano, ha espressamente garantito che, se X.Z. verrà estradato, «gli atti di accusa a suo carico identificati nella richiesta di estradizione non saranno sostituiti», in tal modo escludendo anche l’eventualità della riqualificazione dei fatti.

7. Manifestamente infondato è pure il settimo motivo di ricorso, in tema di violazione dei principi di legalità e proporzionalità dell’eventuale pena applicabile dal Giudice americano.

La questione della possibile disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all’ordinamento statunitense, per il maggior rigore delle pene da questo previste, è ormai da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata.

Dev’essere, allora, qui ribadito che, in materia di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d’America sulla base del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, non costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, in assenza dell’allegazione di un reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3, CEDU, poiché nell’ordinamento statunitense sono previsti istituti che, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono, financo con riferimento alle ipotesi di detenzione a vita, la liberazione anticipata fra molte: Sez. 2, n. 33881 del 15/07/2019, Sartini, Rv. 278677; Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Huang, Rv. 275424; Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv. 272911; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767).

8. È privo di fondamento giuridico pure l’ottavo motivo, in tema di tutela della genitorialità e dell’interesse del minore, intesi come diritti fondamentali che verrebbero compromessi dalla forzata separazione conseguente alla detenzione del padre all’estero e che, pertanto, giustificherebbero il diniego dell’estradizione, a norma dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

Sul tema, il ricorso valorizza la giurisprudenza, interna e sovranazionale, formatasi con specifico riferimento alla diversa ipotesi della detenzione di madri di prole in età infantile, altresì evocando le disposizioni costituzionali e convenzionali poste a presidio dei legami familiari e dell’interesse superiore del bambino (art. 2 e 29, Cost.; artt. 7, 24 e 33, CDFUE; artt. 3, 8 e 9, Convenzione ONU sui diritti dei minori del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176).

Il riferimento a tali disposizioni, tuttavia, è improprio, in quanto – come la Corte d’appello ha espressamente evidenziato, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte EDU – esse sono destinate ad operare nell’àmbito dei rapporti familiari e sociali che coinvolgono il minore e non anche per l’ipotesi in cui quelle relazioni vengano compromesse da provvedimenti autoritativi adottati nei confronti di terzi per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica (di tanto, peraltro, ove mai necessario, si trae conferma dall’art. 9, par. 4, della citata Convenzione ONU, là dove si stabilisce che, se la separazione è il risultato di provvedimenti come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione di uno od entrambi i genitori, lo Stato è tenuto solamente ad informare il minore ed i familiari del luogo dove si trovano i genitori, sempre che ciò non comprometta il benessere del fanciullo e pregiudichi le persone interessate). Diversamente, infatti, non si potrebbe mai dar luogo all’estradizione di un genitore fin quando il figlio non raggiunga la maggiore età, con conseguente pregiudizio evidente ed ingiustificato di altre esigenze di primario rilievo, come quelle, appunto, di giustizia, repressione delle condotte criminali e sicurezza pubblica, peraltro con un chiaro squilibrio anche rispetto alla normativa interna del nostro Stato, che considera prevalente l’interesse del minore solo fino a sesto anno d’età (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.).

Quanto, poi, alla giurisprudenza richiamata dall’odierno ricorrente, va evidenziato come la Corte di giustizia dell’Unione europea, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata da questa Corte proprio con l’ordinanza citata in ricorso (Sez. 6, n. 15143 del 19/04/2022), abbia stabilito che, anche nel caso della madre di prole in età infantile, la consegna possa essere rifiutata solamente qualora sussista un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali, a causa di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato richiedente, nonché sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni (sentenza 21 dicembre 2023, in causa C-261/22, §§ 42, 45-50, 57).

Non v’è dubbio che questo principio, quantunque espresso in tema di mandato di arresto europeo, debba trovare applicazione anche in materia di estradizione, identica essendo, in entrambi gli istituti, l’esigenza di tutela di diritti fondamentali; anzi, a maggior ragione esso deve valere per l’estradizione verso Stati non aderenti all’Unione, potendo in questi casi mancare quella base di principi giuridici tradizionali, comuni e condivisi in ambito europeo, che giustifica la reciproca fiducia tra gli Stati dell’Unione e la conseguente semplificazione della cooperazione giudiziaria tra gli stessi in materia penale (in questo senso, Sez. 6, n. 15661 del 07/02/2024, Alves Prachedes, Rv. 286513). D’altronde, anche la precedente giurisprudenza di questa Corte, sempre per il caso della madre di prole bisognevole di continua assistenza materiale ed affettiva, si era espressa nel senso che la consegna dovesse essere subordinata all’esistenza, nel Paese richiedente, di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell’estradanda con i figli, con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa famiglia (Sez. 6, n. 41642 del 03/10/2013, Vitolszek, Rv. 256277).

Tuttavia, anche a voler estendere tali garanzie al diverso caso del padre del minore, nonostante la fisiologica differenza del relativo legame con il figlio rispetto a quello della madre, qualora – come nel caso di specie – si tratti di infante, non vi sarebbero ragioni per rifiutare la consegna. Con le informazioni supplementari trasmesse, e riportate in dettaglio dalla sentenza impugnata (pagg. 14 s.), le Autorità statunitensi hanno offerto, infatti, ampia rassicurazione dell’esistenza di una serie di presìdi volti a garantire i contatti dell’estradato col nucleo familiare, senza particolari preclusioni se non quelle, inevitabili, dovute alle difficoltà logistiche, non prospettando carenze sistemiche o preclusioni connesse alla nazionalità o ad altre condizioni personali del ricorrente.

9. Non ha fondamento, infine, l’ultimo motivo di ricorso, relativo alla prospettata violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per le condizioni di salute psichica dell’estradando.

La sentenza impugnata, infatti, dà atto espressamente (pag. 14 s.) che i medici penitenziari hanno attestato la compatibilità delle condizioni di salute di Xu con le terapie praticabili in ambito penitenziario e che gli Stati Uniti hanno specificamente assicurato assistenza sanitaria, consulenza psicoterapeutica e continuità assistenziale attraverso personale specializzato, con valutazioni di rischio all’ingresso e particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.

L’alternativa, rispetto a tali evidenze disponibili, specifiche ed espresse, sarebbe, allora, soltanto quella di ritenere genericamente inaffidabili tutte informazioni, in frontale violazione, però, dell’obbligo di estradizione assunto dallo Stato italiano verso gli Stati Uniti d’America con l’art. I del Trattato bilaterale del 1983.

Ciò che, evidentemente, non è consentito.

10. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente obbligo, per il proponente, di farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).

11. La presente sentenza – a norma dell’art. 203, disp. att. cod. proc. pen. – dev’essere trasmessa in copia al Ministro della Giustizia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.

Il Consigliere estensore
Marino Rosati

Il Presidente
Gaetano De Amicis

Si dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
Dott.ssa Alessandra Cirimele

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 21 APR 2026

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