Cosa succede se un atto di impugnazione penale viene inviato via PEC a un indirizzo diverso da quello designato?
La risposta arriva dalla Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 19415 depositata il 23 maggio 2025, che affronta il tema della validità dell'impugnazione cautelare trasmessa a un indirizzo PEC non espressamente indicato dal DGSIA, ma comunque riconducibile all'ufficio giudiziario competente.
Nel caso concreto, un appello contro un’aggravamento della misura cautelare era stato inviato via PEC a un indirizzo diverso da quello previsto dal decreto DGSIA, ma comunque riferibile al Tribunale per il riesame di Palermo.
Il Tribunale ha dichiarato l'atto inammissibile per violazione dell'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022. La difesa ha impugnato l'ordinanza per violazione del favor impugnationis e dei diritti garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU.
Secondo l'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022, l'atto di impugnazione cautelare è inammissibile se trasmesso via PEC a un indirizzo non riferibile, secondo il provvedimento del Direttore del DGSIA, all'ufficio competente.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 3, c.p.c.; art. 184, comma 1, c.p.p.) e il favor impugnationis (art. 568, comma 5, c.p.p.) assumono rilievo anche nel processo penale. Inoltre, le Sezioni Unite (sent. Bottari n. 1626/2020) hanno già affermato che la data rilevante per la tempestività dell'impugnazione è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice competente.
Nel caso in esame, la PEC era stata inviata a un indirizzo comunque appartenente al Tribunale per il riesame. La cancelleria dell'ufficio competente ha materialmente acquisito l'atto entro il termine previsto.
La Corte sottolinea che l'art. 87-bis ha superato la precedente rigidità dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 137/2020, adottando un criterio più funzionale: è inammissibile solo l'atto trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente. Se invece l'indirizzo è comunque funzionalmente connesso a quell'ufficio, come accaduto nel caso specifico, l'acquisizione tempestiva da parte della cancelleria sana l'irregolarità.
La Corte richiama anche i principi della Corte EDU: una restrizione formale non può pregiudicare il diritto di accesso al giudice al punto da comprometterne la sostanza (Garda Manibardo c. Spagna; Mortier c. Francia).
La Cassazione ha accolto il ricorso, annullato senza rinvio l'ordinanza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame.
Alla fine contapiù la sostanza che la forma: se l'impugnazione arriva all'ufficio giusto nei tempi giusti, anche se per una strada alternativa, è valida.
Basta che non sia come quei pacchi che si perdono tra gli uffici... e finiscono in qualche stanza chiusa a chiave!
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17/04/2025, (dep. 23/05/2025) n. 19415
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Ci.Fi. avverso l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 30/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ci.Fi. denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022. Nella prospettazione difensiva il deposito dell'atto di appello cautelare a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal Direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione laddove, come nel caso di specie, sia comunque riferibile allo stesso ufficio giudiziario (Tribunale di Palermo, sezione per il riesame), in quanto le previsioni dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022 devono essere interpretate in termini costituzionalmente orientati, dovendo essere coordinate con il principio del favor impugnationis (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
2.2. Illegittimità costituzionale dell'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022, laddove la disposizione dovesse essere interpretata nel senso di rendere inammissibile il gravame trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nel provvedimento del direttore della DGSIA per "lesione del principio di legalità" ovvero del "diritto di accesso al Tribunale" (artt. 24 e 111 Cost., 6CEDU).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato anche se per motivi non del tutto coincidenti con quelli dedotti, essendo, comunque, devoluto alla Corte il tema della inammissibilità dell'impugnazione inviata tramite posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA.
2. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello, in applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 150/2022, in quanto trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata (omissis) diverso da quello riferibile, secondo il decreto emesso in data 09/11/2020 dal Direttore della DGSIA, al Tribunale di Palermo - Sezione per il riesame (ossia omissis).
Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, emerge che l'appello è stato depositato tramite posta elettronica certificata il 09/01/2025 anche all'indirizzo (omissis) e che la cancelleria ha attestato la sua ricezione con nota scritta a mano in calce all'atto di trasmissione.
La circostanza che il funzionario di cancelleria che ha apposto tale attestazione appartenga al Tribunale per il riesame è certa in quanto dall'indirizzo sopra indicato (omissis) sono state spedite tramite posta elettronica certificata sia la comunicazione di fissazione di altra udienza innanzi al Tribunale per il riesame sia la comunicazione di inammissibilità dell'appello.
2. L'art. 87-bis del D.Lgs. n. 150 del 2022 prevede, al comma 5, che nel caso di richiesta di riesame o di appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale competente.
Il successivo comma 7 stabilisce che l'impugnazione cautelare è inammissibile "[…] c) quando l'atto è trasmesso […] nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello".
3. Questa Corte ha ritenuto, nel diverso caso di ricorso per cassazione, che il ricorso sia inammissibile laddove depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore della DGSIA di cui all'art. 87-bis, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In motivazione, ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294). Secondo tale pronuncia legittimare la "possibilità di scrutinare, caso per caso, l'effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni",
4. È opportuno precisare che l'originaria disciplina per il deposito telematico degli atti d'impugnazione era contenuta nell'art. 24, comma 6-sexies del D.L. 137/2020, che, per quanto attiene alle impugnazioni cautelari personali e reali, ne stabiliva l'inammissibilità se inviate "a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati".
Era una previsione di estremo rigore che l'art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022 ha evidentemente inteso superare, stabilendo che, nel periodo transitorio e fino all'operatività del processo penale telematico, l'atto di impugnazione è inammissibile se trasmesso a un indirizzo "non riferibile" al Tribunale per il riesame competente.
Pertanto, non si verifica inammissibilità se l'atto d'impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio, sempre che si tratti di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore della DGSIA (in questo senso Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, Cutrignelli, Rv. 286056).
5. Nel caso di specie l'appello cautelare è stato trasmesso a due indirizzi di posta elettronica certamente riferibili all'ufficio competente a deciderlo, anche se non ricompresi nel provvedimento del Direttore della DGSIA del 09/11/2020.
Esso, inoltre, è stato ricevuto dalla cancelleria del medesimo ufficio, come dimostra l'attestazione manoscritta in calce alla nota di trasmissione.
L'atto, cioè, quantunque con un "percorso telematico " diverso da quello previsto dalla legge, è stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente, entro il termine previsto per il suo deposito.
Fermo restando che la norma applicabile esclude testualmente l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'ufficio destinatario, in un caso quale quello in esame, in cui la cancelleria aveva preso in carico l'atto entro i termini di legge, ne è stata affermata per altra via la regolarità.
La questione relativa alla sorte dell'atto di impugnazione, irritualmente presentato, che, tuttavia, sia pervenuto tempestivamente alla cancelleria del giudice competente è stata, infatti, affrontata dalle Sezioni unite (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01), che hanno statuito che "in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo".
In motivazione la Corte ha precisato che se, nel termine di dieci giorni, il ricorso depositato presso una cancelleria diversa perviene anche nella cancelleria indicata dal legislatore, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio.
In questo caso occorre, infatti, avere riguardo al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. "Tale principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. L'attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione".
6. Reputa il Collegio che tali principi siano applicabili anche al caso in cui l'impugnazione, trasmessa via posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente a decidere così come, ad esempio, nei casi in cui l'atto sia trasmesso da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore o presentato a mano o trasmesso per posta ordinaria in forma adeguata.
Tale interpretazione è resa doverosa dalle fonti sovranazionali sul giusto processo, in quanto, se è vero che sulla materia della presentazione dell'impugnazione la Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, è vero anche che le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un Tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, par. 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, par. 33).
Essa, inoltre, non pregiudica l'esigenza, giustamente sottolineata dall'orientamento più rigoroso sopra riportato (Sez. 1, n. 47557, Mazzeo cit.), di non imporre alla cancelleria di effettuare non previsti controlli su caselle di posta elettronica non abilitate alla ricezione delle impugnazioni, perché è escluso che tale compito competa loro, in quanto il rischio della mancata tempestiva trasmissione alla cancelleria del giudice competente incombe unicamente sul ricorrente, come precisato dalle Sezioni Unite Bottari.
7. In conclusione, l'atto di appello avverso l'ordinanza di aggravamento della misura, depositato via posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello riferibile al Tribunale per il riesame secondo il provvedimento del Direttore della DGSIA e non ricompreso nell'elenco del 09/11/2020, doveva ritenersi ammissibile, essendo stato tempestivamente acquisito dalla cancelleria del Tribunale competente, come da attestazione della stessa.
L'ordinanza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025.