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Aggravante delle più persone riunite: vale anche per chi non è presente?

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.20025 del 11/04/2025 (dep. 28/05/2025)

L'aggravante delle più persone riunite si applica anche ai concorrenti che non sono fisicamente presenti nel luogo del reato?

La Seconda Sezione penale dalla Cassazione, con la sentenza n. 20025 depositata il 28 maggio 2025, risponde affermativamente.

La vicenda

Il caso riguarda un tentativo di rapina aggravata. Uno degli imputati, pur non essendo presente al momento esatto della minaccia alla vittima, viene condannato con l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p.

La difesa contesta questa scelta sostenendo che, essendo stato riconosciuto il concorso anomalo ad altri partecipanti (cioè un intento meno grave, come la minaccia), non sia compatibile l'aggravante per l'imputato assente.

La normativa in materia

La norma chiave è l'art. 112, n. 1, c.p., che prevede l'aggravamento della pena per chi commette un reato in concorso con più persone riunite. La ratio della norma sta nella maggiore pericolosità dell'azione commessa in gruppo e nell'effetto intimidatorio che ne deriva.

La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un'aggravante oggettiva: può essere applicata anche a chi non è presente fisicamente ma partecipa consapevolmente all'azione collettiva.

Tra le pronunce più recenti si cita Cass. pen., Sez. II, n. 46221/2023, secondo cui la presenza fisica non è necessaria se vi è stata una comune pianificazione e adesione al piano criminoso.

La decisione della Corte

Nel caso in esame, la Corte di merito aveva riconosciuto l'aggravante al ricorrente sulla base della compresenza intimidatrice di più soggetti, anche se solo uno aveva fisicamente minacciato la vittima con una bottiglia.

La Cassazione conferma questa lettura: l'aggravante si fonda sulla modalità complessiva dell'azione, e la partecipazione al reato può manifestarsi anche attraverso il contributo organizzativo, la pianificazione, o la consapevolezza della modalità collettiva dell'esecuzione. In sintesi, anche chi resta "dietro le quinte" può rispondere dell'aggravante se ha volontariamente rafforzato l'azione del gruppo.

Quanto alla richiesta di applicare l'attenuante della lieve entità del fatto (art. 311 c.p.), la Corte la respinge, rilevando che l'azione ha avuto un notevole impatto offensivo, incompatibile con un giudizio di minima gravità.

Conclusione

Chi concorre in un reato commesso da più persone riunite risponde dell'aggravante anche se non è fisicamente presente, purché sia consapevole e partecipe del piano criminoso.

Non serve stare sulla scena: basta contribuire consapevolmente al "gioco di squadra" criminale.

Aggravante delle più persone riunite, natura oggettiva, estensione a tutti i concorrenti, presenza fisica nel luogo del reato, non necessarietà

L'aggravante delle più persone riunite nella commissione di un reato, in quanto modalità della condotta, ha natura oggettiva e si propaga a tutti i concorrenti nell'azione, a prescindere persino dalla loro fisica presenza nel luogo in cui si realizza il fatto criminoso caratterizzato dalla compresenza intimidatrice.

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Cassazione penale, sez. II, sentenza 11/04/2025 (dep. 28/05/2025) n. 20025

RITENUTO IN FATTO E CONSODERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione assunta dal G.u.p. del Tribunale del medesimo capoluogo l'8 aprile 2024 nei confronti del ricorrente, con la quale questi era riconosciuto responsabile di concorso nel tentativo di rapina aggravata (dall'aver commesso il fatto in più persone riunte), e, resa equivalenza tra l'attenuante dell'aver tentato di provocare un danno patrimoniale lieve e l'aggravante dell'aver agito in più persone riunite, era stato condannato alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione, oltre la multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge, per la ritenuta incompatibilità logico giuridica tra tentativo, concorso anomalo e aggravante delle più persone riunite; in particolare, all'agente non può essere riconosciuta l'aggravante delle più persone riunite, nel tentativo di rapina, laddove per i correi è stato riconosciuto il concorso anomalo (per avere costoro voluto il meno grave delitto di minaccia aggravata).

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante c.d. della ipotesi lieve, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza in diritto dei motivi proposti.

3.1. L'aggravante delle più persone riunite nella commissione di un reato, in quanto modalità della condotta, ha natura oggettiva e si propaga a tutti i concorrenti nell'azione, a prescindere persino dalla loro fisica presenza nel luogo in cui si realizza il fatto criminoso caratterizzato dalla compresenza intimidatrice (da ultimo, Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Rv. 285443 - 01). Talché, nella fattispecie, correttamente la Corte di merito ha stimato compatibile l'aggravante in parola con il concorso anomalo riconosciuto ad alcuno dei partecipi (ma non al ricorrente) nel delitto di rapina tentata, che si è manifestata con la compresenza intimidatrice di più persone alla richiesta di denaro avanzata da uno solo dei concorrenti, che minacciava la vittima con una bottiglia di vetro.

3.2. L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (così Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Rv. 287350 - 01). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha escluso la ricorrenza del fatto lieve, laddove la condotta intimidatoria è stata apprezzata per la sua notevole portata offensiva, per le modalità stesse della condotta.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro tremila.

4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati nell'esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Cancelleria, l'11 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2025.

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