L'adesione del difensore allo sciopero proclamato dall'Unione delle Camere Penali sospende il termine di prescrizione del reato?
Oppure il rinvio dell'udienza dovuto all'astensione deve essere trattato come un legittimo impedimento, limitando la sospensione a sessanta giorni?
La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 2375 del 21 gennaio 2025, ha risolto la questione esaminando un caso di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
La norma e l'orientamento consolidato
L'art. 159, comma 1, n. 3, c.p. disciplina la sospensione della prescrizione, distinguendo tra:
rinvio per impedimento legittimo del difensore, che sospende il termine di prescrizione per un massimo di sessanta giorni;
rinvio richiesto dal difensore per astensione forense, che sospende la prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, senza limiti di durata.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’adesione del difensore a un'astensione collettiva non è equiparabile a un legittimo impedimento, bensì costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (art. 18 Cost., libertà di associazione). Pertanto, il periodo di sospensione può superare i sessanta giorni (Cass. Sez. U, n. 40187/2014, Rv. 259926; Cass. Sez. U n. 15232/2015, Rv. 263021).
La soluzione della vicenda
Nel caso in esame, il difensore dell’imputata ha aderito all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 21 al 25 ottobre 2019. Il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi rinviato l'udienza al 1° dicembre 2020, con una sospensione della prescrizione di 406 giorni.
La difesa sosteneva che il rinvio per astensione dovesse rientrare tra le ipotesi di legittimo impedimento, limitando la sospensione a sessanta giorni e rendendo così il reato prescritto prima della sentenza d’appello.
La Cassazione, però, ha ribadito che il differimento dell’udienza per adesione all’astensione forense non costituisce legittimo impedimento, ma esercizio di un diritto che incide sulla prescrizione senza il limite dei sessanta giorni. Di conseguenza, il termine prescrizionale non era ancora decorso al momento della sentenza d'appello, rendendo inammissibile il ricorso.
Conclusioni
Cosa ci insegna questa pronuncia?
L’adesione del difensore allo sciopero non comporta una semplice sospensione della prescrizione per sessanta giorni, ma per tutto il tempo del rinvio fino all’udienza successiva. Se un processo viene rinviato di un anno, la prescrizione resta sospesa per un anno.
Quindi, attenzione a fare affidamento sulla prescrizione, perché l’astensione forense può allungare i tempi ben oltre i sessanta giorni previsti per il legittimo impedimento!
Cassazione penale, sez. III, sentenza 27/11/2024 (dep. 21/01/2025) n. 2375
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/05/2024, la Corte di appello di Bologna dichiarava Wu.Sh. responsabile dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione contestati e la condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Wu.Sh. a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 159, comma 1 n. 3 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen. per omessa motivazione.
Argomenta che il reato, contestato come commesso "in C sino al 16.06.2016", si sarebbe estinto per decorso della prescrizione in data 17.12.2023; nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, all'udienza del 22/10/2019 vi era stata l'adesione del difensore dell'imputata all'astensione indetta dalla Unione Camere Penali italiane per le udienze dal 21 al 25 ottobre 2019 ed il Tribunale di Reggio Emilia, preso atto di ciò, aveva rinviato il processo all'udienza del 1.12.2020 e, quindi, a distanza di più di un anno, con conseguente sospensione del termine prescrizionale; deduce che il diritto di astensione, diritto di rango costituzionale, deve essere equiparato al legittimo impedimento del difensore e, pertanto, ai sensi dell'art. 159, comma 3, cod. pen., il processo non può essere rinviato oltre sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, con la conseguenza che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve tenersi conto solo del periodo di sospensione pari a sessanta giorni.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Costituisce orientamento consolidato che l'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen (cfr Sez. U, n. 40187/2014 Rv. 259926 par.6 e ss..."L'orientamento ormai consolidato, quindi, parte dal riconoscimento della piena legittimazione dell'astensione dei difensori nell'ambito delle regole e dei limiti fissati "direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia", ed osserva che il rispetto di queste regole e questi limiti determinerà l'accoglimento della richiesta del difensore di differimento dell'udienza, ma in tal caso "la ragione del rinvio sarà pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà, che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento"; con la conseguenza che si verterà nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, n. 3, cod. pen. Ossia, l'adesione all'astensione costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire, sicché il giudice non è tenuto a differire l'udienza entro i sessanta giorni e l'intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della sospensione della prescrizione (in questo senso, Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, Rosano, Rv. 239890; Sez. 5, n. 44924 del 14/11/2007, Marras, Rv. 237914; Sez. 5, n. 33335 del 23/04/2008, Inserra, Rv. 241387; Sez. 1, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460; Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, Rv. 247142; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067... "Secondo l'opinione di gran lunga più diffusa, che si richiama anche all'interpretazione seguita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 1996, il fondamento costituzionale dell'astensione risiederebbe nella garanzia della libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost., sicché l'adesione all'astensione costituirebbe esercizio di facoltà insite nel diritto costituzionale di libera associazione. È questa, del resto, l'interpretazione seguita dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità"; Sez. U n. 15232/2015 Rv. 263021 par. 6... "La mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all'esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano. Del resto, l'impossibilità di ricondurre l'astensione forense nell'alveo del legittimo impedimento è stata affermata, con un orientamento ormai pacifico, da una pluralità di decisioni di questa Corte concernenti le conseguenze, sul corso della prescrizione, del rinvio ad altra udienza a causa dell'astensione. È ormai definitivamente consolidata l'interpretazione secondo cui, nell'ipotesi di astensione dell'avvocato, il corso della prescrizione resta sospeso per l'intero periodo decorrente tra le due udienze, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, seconda ipotesi, cod. pen. (rinvio del procedimento "su richiesta"del difensore), e che non trova invece applicazione il limite di sessanta giorni dell'effetto sospensivo che il medesimo n. 3 dell'art. 159 riserva alle ipotesi di rinvio "per ragioni di impedimento". Questa soluzione trova la sua necessaria premessa nel riconoscimento che la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza è tutelata dall'ordinamento, quale esercizio di un diritto costituzionale, ma non costituisce impedimento in senso proprio").
Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Rv. 263052 (secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente, in motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico) e più di recente da Sez.3, n 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154 -01 (che ha affermato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.).
3. Nella specie, la ricorrente non contesta la circostanza che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 406 giorni a causa del rinvio dell'udienza del 22/10/2019, per l'astensione degli avvocati, fino all'udienza del 01/12/2020, lasso temporale idoneo a far maturare il termine di prescrizione oltre la data della sentenza di secondo grado (il termine prescrizionale massimo spirerebbe il 25.1.2025) ma deduce che la sospensione debba operare, invece, persoli sessanta giorni, dovendosi ritenere il rinvio per astensione del difensore riconducibile ad un legittimo impedimento ex. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. con conseguente maturazione del termine prescrizionale massimo alla data del 17.12.2023 e, quindi, prima della sentenza impugnata.
Alla stregua dei principi di diritto summenzionati, deve ribadirsi che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Ne consegue, quindi, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2025.