Pubblicato il

Guida in stato di ebbrezza: serve il consenso al prelievo del sangue?

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.24618 del 28/05/2025 (dep. 04/07/2025)

È necessario il consenso dell’imputato per il prelievo del sangue ai fini dell’alcoltest?

La questione è affrontata dalla Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 24618 del 4 luglio 2025.

La vicenda

Il caso riguarda un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale, con tasso alcolemico tra 1,51 e 2,50 g/l.

Il ricorrente ha contestato la validità del prelievo ematico effettuato in ospedale, sostenendo che mancava il consenso informato e che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse avvenuto troppo tardi.

I principi in materia

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione:

  • Non è richiesto il consenso dell’imputato al prelievo ematico ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.).

  • Ciò che invece è necessario è il preavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

  • La mancanza di consenso non comporta l’inutilizzabilità della prova, purché l’informazione sia stata data prima dell’accertamento e sia documentata.

La decisione della Corte

Nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto che la tempistica fosse incerta e che l’avviso sui diritti difensivi fosse stato fornito solo dopo il prelievo.
La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che:

  • l'imputato aveva firmato due moduli di consenso informato, entrambi riportanti in modo chiaro che aveva ricevuto l’informativa sul diritto alla difesa prima dell’accertamento;

  • tali dichiarazioni non erano mai state disconosciute;

  • l’ordine logico e grafico dei documenti firmati indicava chiaramente che l’informazione era stata data prima del prelievo.

Sul piano scientifico, la Corte ha escluso che l’intervallo temporale (circa 2 ore e mezza) tra il fatto e la misurazione del tasso alcolemico (2,02 g/l) potesse inficiare l’attendibilità dell’esame.

Ha infatti ricordato che grava sull’imputato l’onere di dimostrare che la curva alcolimetrica non rappresenti fedelmente il tasso al momento della guida, cosa non avvenuta nel caso concreto.

Conclusione

Il prelievo ematico per l’alcoltest è utilizzabile anche senza il consenso dell’imputato, purché quest’ultimo sia stato previamente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore e tale informazione sia documentata.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione penale sez. IV, sentenza 28/05/2025 (dep. 04/07/2025) n. 24618

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, ridotta la pena irrogata all'odierno ricorrente Gu.Lu., a mesi tre di arresto ed Euro 750 di ammenda e riconosciutagli, in aggiunta alla sospensione condizionale della pena concessagli già in primo grado, la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., ne ha confermato l'affermazione di penale responsabilità ad opera del Gup di Monza, all'esito di giudizio abbreviato per il reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2bis cod. strada, per essersi posto alla guida del veicolo tg. (Omissis) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tra 1,51 e 2,50 g/l). Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. In C. (MB), il (Omissis)

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Gu.Lu., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp, att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli articoli 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente -secondo cui la ricostruzione cronologica dello sviluppo degli avvenimenti non sarebbe irrilevante in quanto proprio da essa dipende la validità processuale dell'atto investigativo - fa presente che il sinistro stradale da cui ha avuto origine il processo è avvenuto tra le 21.45 e le 21.50 del 2 febbraio 2022; alle successive 22.59 (orario che la sentenza impugnata erroneamente individuerebbe come quello del consenso informato) sarebbe avvenuta l'accettazione del Gu.Lu. presso il Pronto Soccorso di Vimercate al quale la Polizia Stradale di Seriate ha poi trasmesso il documento riportante "consenso informato all'accertamento" ricevuto alle 23.03. Stando poi alla documentazione medica il prelievo ematico è avvenuto tra le ore 0.13 e le ore 0,20.

La tesi sostenuta, tuttavia, punta sul fatto che nella sezione note informative del "consenso informato all'accertamento" appaia una correzione dell'orario di accertamento e non sarebbe dato comprendere se è scritto "00.11" ovvero "00.31".

Ebbene, nel primo caso il consenso sarebbe precedente l'esame ematico, mentre nel secondo potrebbe anche essere successivo e determinare-ad avviso del ricorrente° validità dello stesso.

Con il secondo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità dell'accertamento urgente posto che, essendo decorso del tempo tra il fatto e l'accertamento, il ricorrente ritiene che sarebbero stati necessari ulteriori elementi riconducibili alla sintomatologia dell'ebbrezza alcolica, mentre nel caso di specie l'unicità dell'accertamento in merito al valore del tasso accoglimento non consente di ritenere lo stato di discendenza della curva al momento del sinistro, come ritenuto dalla Corte d'Appello

2. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto 3(e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, caratterizzato da assoluta genericità, lo stesso è meramente ripropositivo di un tema su cui le sentenze di merito concordemente, ed in ultimo i giudici del gravame del merito hanno fornito una risposta logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto.

In primis, i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che il consenso al prelievo ematico non è necessario, costituendo principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490; Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017 dep. 2018, Mor-rone, Rv. 272334).

Occorreva, invece, l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della cui esistenza la Corte territoriale, e prima ancora il giudice di primo grado, hanno dato atto. Ed invero, come si legge in sentenza, nella terza pagina del modulo di consenso informato è leggibile in carattere grassetto, in evidenza al fondo della pagina, con punti di elenco che attraggono l'attenzione del lettore, che l'indagato è informato che "prima di procedere all'accertamento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 28/07/1991, n. 271 e dell'art. 356 del cod. proc. pen., quale persona sottoposta alle indagini, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza

diritto al preavviso per quest'ultimo; in caso di assenza o ritardo nell'intervento del difensore si procederà ugualmente all'accertamento; che l'espressione del consenso, in assenza di nomina del difensore, vale anche quale rinuncia a farsi assistere."

La quinta pagina del modulo di consenso informato - evidenzia ancora la sentenza impugnata - reca la sottoscrizione dell'imputato in calce, mai disconosciuta, ed ivi è leggibile tra l'altro "ricevuta del foglio informativo: il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e compreso quanto riportato nel foglio informativo che mi è stato consegnato Espressione della volontà In riferimento all'atto sanitario oggetto della presente documentazione il sottoscritto dichiara di accettare (x) l'atto proposto", mentre non è apposta alcuna croce nel campo dedicato al rifiuto dell'atto sanitario proposto. È lasciato in bianco il campo dedicato alla nomina di un avvocato, pur disponibile e ben visibile appena prima del campo dedicato alla sottoscrizione ed effettivamente sottoscritto dall'imputato, con corretta indicazione della data.

Da tanto i giudici del gravame del merito concludono che è stato l'imputato a sottoscrivere, quindi a dichiarare, di avere ricevuto il foglio informativo e di avere accettato il prelievo in cui è consistito l'accertamento tecnico irripetibile; l'ordine grafico delle dichiarazioni è tale che la dichiarazione di ricezione del foglio informativo precede quella di accettazione, la quale non avrebbe ragion d'essere, nei termini in cui è espressa, se essa avesse seguito e non preceduto il prelievo. L'accettazione, diversamente dalla ratifica, precede l'atto e non lo segue. Con la sottoscrizione del modulo, mai disconosciuta, l'imputato ha dichiarato di avere prima ricevuto il foglio informativo, contenente l'avviso in contestazione e l'espressa indicazione che l'accettazione del prelievo equivaleva a rinuncia a farsi assistere dal difensore che non fosse presente, ma ha anche poi dichiarato di avere accettato il prelievo stesso, segno questo del fatto che al momento della sua espressione del consenso informato il prelievo non era ancora avvenuti. La prova della tempestiva formulazione dell'avviso ex articoli 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. si evince dunque da dichiarazione sottoscritta dall'imputato stesso su modulo con l'intestazione dell'ufficio pubblico, ASST Brianza, destinatario della dichiarazione stessa.

Ancor più esplicito è il tenore di un ulteriore modello di consenso informato sottoscritto dall'imputato, quello a mente del quale "prima di procedere all'accertamento, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 D.Lgs. 28/07/1991, n. 271, la persona sottoposta alle indagini viene avvertita che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (allegato I stampato il 02.02.2022 alle ore 22:59). L'imputato, al tempo indagato, ha sottoscritto tale modulo, (Omissis) facendo ha dato atto che quanto appena riportato è nel suo caso avvenuto, appunto "prima" che si procedesse all'accertamento a suo carico, come ivi espressamente scritto.

L'imputato non ha reso alcuna specifica spiegazione che consenta di ritenere ragionevole che egli abbia sottoscritto ben due dichiarazioni ideologicamente non veritiere, in un contesto riconoscibilmente diretto a un organo pubblico. Vi è dunque ragione di ritenere la veridicità intrinseca di quanto sottoscritto dall'imputato e tale veridicità intrinseca è, in ragione del suo contenuto sopra esaminato, logicamente incompatibile con la tesi difensiva secondo cui l'informazione sul diritto all'assistenza difensiva sarebbe stata data all'imputato tardivamente, cioè dopo l'esecuzione dell'accertamento tecnico anziché prima di esso.

3.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello si confronta con il dato che l'intervallo temporale tra la condotta e la misurazione è superiore a 2 ore e 21 minuti, poiché tanto intercorre tra le 21:50 e le 00:11, ed è inferiore a 2 ore e 46 minuti, poiché tanto intercorre tra le ore 21:45 e le 00:31. Peraltro, la data del rilievo elettronico del dosaggio alcolico è indicata come "12:21" del "03 feb 2022" nell'apposita schermata (documento intitolato "pratica (Omissis) formato dalla ASST B., Presidio Ospedaliero di D., UOC Laboratorio Analisi). Di conseguenza, è certo che la rilevazione strumentale è avvenuta 21 minuti dopo la mezzanotte, in data 3 febbraio 2022. Si tratta di 2 ore e 31, oppure 2 ore e 36, minuti dopo la condotta incriminata.

Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche, i giudici del gravame del merito confutano la tesi difensiva oggi riproposta, evidenziando che è contrario a ragionevolezza che un soggetto coinvolto in un incidente stradale si dedichi a libagioni alcoliche restando fermo sul posto in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Infatti, l'articolo 186, comma 4, cod. strada dispone la sottoposizione obbligatoria a esame etilometrico dei conducenti di autoveicoli coinvolti in incidenti stradali. E tale norma vige dall'anno 2003, allorché è stata introdotta dall'articolo 5 del D.L. 151 del 2003, convertito con modificazioni nella legge 214 dello stesso anno, per cui, pur dettando un precetto rivolto agli organi di polizia e non una regola di condotta diretta alla generalità dei consociati, è ormai entrata nel patrimonio conoscitivo comune.

Coerente è il rilievo dei giudici di appello che risulta irragionevole che un soggetto consapevole, in ragione del contesto spaziale e di quello normativo ormai del tutto notorio, di essere in procinto di subire accertamenti alcolemici ad opera della polizia giudiziaria, cionondimeno, assuma sostanze alcoliche dopo avere cessato di guidare e incrementi cosi il proprio tasso alcolemico, ed al tempo stesso si tenga nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo da lui detenuto.

La misurazione - si ricorda in sentenza - è stata pari a 2,02 grammi per litro, largamente maggiore di quanto necessario a travalicare la soglia minima necessaria alla qualificazione giuridica del fatto datane nell'imputazione e nella sentenza di primo grado. Rispetto alla soglia di 1,5 grammi per litro, il dato misurato è superiore del 34%. E si tratta di una distanza non ragionevolmente spiegabile con la c.d. curva di Widmark, secondo cui la concentrazione dell'alcol nel sangue raggiunge il picco a 60 minuti dal momento dell'assunzione; in tal senso conferente appare il richiamo al dìctum di Sez. 4 n. 19176/2016 che ebbe a pronunciarsi proprio in un caso in cui la difesa riteneva illogica la valutazione di attendibilità dei risultati dell'alcoltest avvenuto a due ore dal fatto.

In ogni caso, appaiono generici i rilievi in ricorso inerenti all'andamento generale della ed. curva di Widmark, in assenza di allegazione di elementi concreti, tali da disattendere le risultanze strumentali.

In merito, va osservato nel solco di consolidato orientamento di legittimità,, che l'incidenza della ed. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida (cfr. ex multis Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Rv. 264716; Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Rv. 271532 -01).

Pacifico è, del resto, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento" (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024; Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, , Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573 - 01, citata dal ricorrente e solo apparentemente contraria, poiché relativa ad un accertamento eseguito dopo alcune ore).

Dunque, in un caso come quello che ci occupa l'asserto° secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato il tasso alcolico nell'organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge, non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità in assenza di elementi concreti tali da disattendere le risultanze dell'accertamento strumentale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 maggio 2025

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2025.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472