Chi è il giudice competente quando la diffamazione avviene in televisione?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27750 depositata il 29 luglio 2025, ha ribadito che la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di residenza della persona offesa, indipendentemente dal fatto che l’autore sia un privato o un concessionario radiotelevisivo.
Il caso nasce dal conflitto negativo di competenza tra i Tribunali di Monza e di Taranto: i giornalisti indagati erano accusati di diffamazione a mezzo televisivo in danno di un cittadino residente a Taranto.
Entrambi i tribunali si erano dichiarati incompetenti, rimettendo la questione alla Cassazione.
La norma di riferimento è l’art. 30, comma 5, L. 223/1990 (legge Mammì), che stabilisce che nei casi di diffamazione via radio o televisione, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, il giudice competente è quello del luogo di residenza della persona offesa.
Tale regola opera come deroga al criterio generale di cui all’art. 9 c.p.p., che individua la competenza territoriale nel luogo in cui si è verificata l’azione o l’omissione.
La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza precedente (Sez. V, n. 26919/2024; Sez. V, n. 34507/2024), confermando la centralità del foro del consumatore anche dopo la sentenza della Consulta n. 150/2021, che ha escluso la sanzione detentiva obbligatoria per la diffamazione a mezzo stampa e tv, senza però incidere sulle regole di competenza.
Nel caso concreto, la Cassazione ha chiarito che la disposizione speciale dell’art. 30, comma 5, si applica a chiunque commetta la diffamazione tramite TV, non solo ai concessionari o ai soggetti indicati al comma 1 della norma.
Il richiamo contenuto nel comma 5 deve essere inteso in senso “mobile”, cioè riferito al reato di diffamazione ex art. 595 c.p., a prescindere dall’autore.
Il foro della persona offesa risponde a un’esigenza precisa: bilanciare lo squilibrio tra il singolo diffamato e i cosiddetti “poteri forti” dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno una capacità lesiva ben più ampia rispetto ad altri strumenti. In questo modo si tutela maggiormente la reputazione della vittima, radicando il processo nel luogo a lei più vicino.
La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Taranto, foro di residenza della persona offesa.
La lezione che emerge è chiara: quando la diffamazione avviene tramite un mezzo televisivo, la competenza segue sempre la persona offesa, senza distinzioni legate al ruolo dell’autore.
Un modo per riequilibrare la sproporzione tra il cittadino diffamato e il potere mediatico: insomma, la TV può amplificare un’offesa, ma non può spostare il giudice lontano da casa.
Cassazione penale, sez. I, sentenza 03/04/2025 (dep. 29/07/2025) n. 27750
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza - nel procedimento a carico di Ba.Cr., Vi.Ma. e Gi.Ma. in ordine al reato di cui agli artt. 110,595 cod. pen. e art. 13 della legge n. 47 del 1948 commessi in danno di Br.Va. - ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha riferito che il Tribunale di Taranto, a seguito di accoglimento dell'eccezione difensiva, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza.
In particolare, il Tribunale di Taranto ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 30, comma 5 della legge n. 223 del 1990 - che rappresenta una deroga rispetto ai criteri generali di attribuzione della competenza territoriale stabilendo che il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa - non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie in quanto gli imputati non rivestivano le qualifiche soggettive richieste dalla norma, con la conseguenza che stante la difficoltà di individuare il luogo di commissione del reato con riferimento al messaggio diffamatorio percepito da più persone, deve trovare applicazione il criterio di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.; con la conseguenza che il giudice competente per territorio è quello del luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione, che, nel caso di specie, è il luogo di emissione del segnale televisivo e, dunque, C.
Nell'ordinanza impugnata si dà altresì conto del fatto che, trasferito il procedimento a Monza, il Giudice dell'Udienza preliminare, accogliendo l'eccezione del pubblico ministero, ha ritenuto la propria incompetenza in ordine al reato di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiotelevisive con attribuzione di un fatto determinato, in favore di quella del giudice di Taranto, città dove risiede Br.Va. e ha, pertanto, proposto conflitto negativo di competenza innanzi alla Corte di cassazione.
A supporto della ritenuta incompatibilità ha richiamato la giurisprudenza di legittimità civile e penale, evidenziando che nessun rilievo sul punto ha prodotto la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2021, la quale non ha inciso sul comma 5 dell'art. 30 I. cit., determinando soltanto che il rinvio contenuto in tale comma deve ora riferirsi all'art. 595 cod. pen., né infine risultando ostativo a tale conclusione il dato che gli imputati non possiedono le qualifiche di cui al comma 1, dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990.
2. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per la soluzione del presente conflitto di competenza territoriale, va premesso che, con due recenti sentenze, la Corte di cassazione ha affermato che in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato. (Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Confi, comp. in proc. Festinese ed altro, Rv. 286578 - 01; Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Rv. 286958 - 01).
Con tali pronunce si è data continuità - nel contesto di un contrasto sorto sul tema della competenza territoriale in ordine a tale specifica ipotesi di diffamazione - all' orientamento secondo cui, in tale ipotesi, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l' art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e cioè avendo riguardo al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione; ciò perché la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i "reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato", indipendentemente dalla persona che li abbia commessi (Sez. 5, n. 3135 del 2019, n.m.; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014,dep. 2015, Perego, Rv. 262168; Sez. 1, n. 269 del 13/1/2000, Sgarbi, Rv. 215382; Sez.1, n. 6793 del 13/12/1997, dep. 1997, Sindoni, Rv. 206755; Sez. 1, n. 6018 del 13/12/1994, dep. 1995, Costanzo, Rv. 200801).
Si è osservato che tale opzione interpretativa si fonda su una lettura congiunta del comma quarto e del comma quinto dell'art. 30 legge n. 223 del 1990, in cui il riferimento è ai "reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato" indipendentemente dalla persona che li abbia commessi. E si è altresì evidenziato che l'espressione ulteriore contenuta nel citato comma quarto - e cioè quella secondo la quale "si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47" - riguarderebbe soltanto il profilo del trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato.
Pertanto, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, il rinvio contenuto nel comma quinto ai "reati di cui al quarto comma", va riferito alla diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commesso da chiunque e non limitatamente alle persone indicate al comma 1 (ovvero al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alla persona da loro delegata al controllo della trasmissione).
Tale opzione interpretativa ha "natura coerenziatrice di regimi di competenza territoriale, altrimenti divergenti se si ritenesse, viceversa, che i reati commessi dai soggetti nominati nel primo comma dell'art. 30 cit. dovessero seguire un foro differente da quello previsto come criterio generale dall'art. 9, comma 1, cod. proc., pen.
In controluce, tale giurisprudenza distingue le disposizioni in tema di trattamento sanzionatorio, contenute nell'art. 30 cit., non estensibili analogicamente a soggetti diversi da quelli menzionati nella norma, rispetto alla regola sulla competenza, valida invece per tutti i reati di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, indipendentemente dall'autore".
2. Tanto premesso deve rilevarsi che tale opzione interpretativa - per le ragioni già indicate nelle richiamate sentenze Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024 e Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024 - non è contraddetta dalla sentenza n. 150 del 2021 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) che - nel prevedere una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, nel caso in cui la condotta fosse commessa col mezzo della stampa e consistesse nell'attribuzione di un fatto determinato - stabiliva indefettibilmente (a meno che non sussistessero circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante) l'applicazione della pena detentiva, sia pure congiunta alla pena pecuniaria e ritenuta incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU.
In particolare, la Corte, sulla scia di quanto affermato nell' ordinanza n. 132 del 2020, ha evidenziato che "una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di "non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri": esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza rammentata nella stessa ordinanza, ma che anche questa Corte condivide".
Né, va rilevato, sulla regola della competenza in questione derivano effetti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per effetto del rinvio contenuto in tale disposizione alle sanzioni previste dall'articolo 13 della legge n. 47 del 1948.
Come precisato dalla Corte costituzionale, non deriva "alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà" per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.
La pronuncia della Consulta non ha, dunque, investito la regola della competenza territoriale, di cui al comma 5 dell'art. 30 I. cit., dovendosi ora intendere il rinvio non più al comma 4, ma all'art. 595 cod. pen. stante la natura "mobile" di tale rinvio, quanto alle indicazioni riferite alla competenza territoriale, in relazione ai reati di diffamazione commessi tramite l'attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo di strumenti radiofonici o televisivi; rinvio che la stessa declaratoria di incostituzionalità legittima, visto l'esplicito rimando della sentenza di incostituzionalità alla continuità punitiva tra art. 30, comma 4, L. n. 223 del 1990 e art. 595 cod. pen.
In conclusione, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, questo Collegio ritiene che permane la possibilità di aderire all'opzione interpretativa secondo la quale la speciale competenza del foro della persona continua ad applicarsi a tutti coloro i quali commettano una condotta diffamatoria mediante tali strumenti e l'attribuzione di un fatto determinato e, dunque, non soltanto ai soggetti previsti dal comma 1 del citato art. 30.
A tal fine "vale anche un'ulteriore considerazione: la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l'esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a "poteri forti" quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo. Del resto, anche una risalente sentenza della Corte costituzionale (la n. 42 del 1996), sebbene non occupandosi direttamente della questione controversa e dell'applicazione generalizzata della regola di competenza prevista dal comma 5 dell'art. 30 L. n. 223 del 1990, sembra darla quasi per scontata e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, posta nei riguardi della citata norma e di quella del comma 4 della stessa disposizione, sul presupposto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore di introdurre una disciplina dì favore per le persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso risulti commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo.
Si segnala, infatti, che la giustificazione della regola peculiare di competenza, tra l'altro, "può trovare fondamento proprio nella particolare natura... nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa". Da qui l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni" (in motivazione, Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024).
Tale approdo argomentativo si pone in linea con la regola di determinazione della competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite civili, con ordinanza Sez. U, n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467, secondo cui nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.
3.Consegue da quanto finora affermato che questo Collegio intende dare continuità, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, all'orientamento giurisprudenziale illustrato, ritenendo di doversi discostare dall'opposto indirizzo che ha ritenuto che le norme speciali di cui all'art. 30 della legge n. 223 del 1990, dettate in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive, stante il divieto di applicazione analogica, valgono esclusivamente con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 cod. pen. e le regole generali sulla competenza per territorio (Sez. 1, n. 1291 del 27/2/1996, Ferrara, Rv. 205281; Sez. 2, n. 34717 del 23/4/2008, Matacena, Rv. 240687; Sez. 5, n. 50987 del 6/10/2014, Cappato, Rv. 261907).
4. Alla luce di tali premesse, questo Collegio ribadisce il principio secondo cui in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione.
Pertanto, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto, in quanto foro competente determinato dal luogo di residenza della persona offesa, Br.Va.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2025.