Misure cautelari personali – Riesame – Interrogatorio dinanzi al Pm – Inclusione tra gli elementi favorevoli sopravvenuti da trasmettersi al tribunale del riesame – Necessità

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.32786 del 23/09/2025 (dep. 03/10/2025)

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Misure cautelari personali – Riesame – Interrogatorio dinanzi al Pm – Inclusione tra gli elementi favorevoli sopravvenuti da trasmettersi al tribunale del riesame – Necessità

In tema di impugnazioni cautelari personali, anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.

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Cassazione penale, sez. VI, sentenza 23/09/2025 (dep. 03/10/2025) n. 32786

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ha accolto la richiesta di riesame proposta da Bo.Ro., sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in forza dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 15 aprile 2025, e ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva per effetto della mancata trasmissione di un atto sopravvenuto favorevole, costituito dell'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero in data 25 marzo 2025.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo un unico motivo, ne ha chiesto l'annullamento.

Il Procuratore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto aprioristicamente quale atto favorevole all'indagato l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero.

Il ricorrente ha premesso che la persona sottoposta ad indagine, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia reso innanzi al Giudice per le indagini preliminari, è stato sottoposto a interrogatorio da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen. in data 25 marzo 2025 e "in questa sede ha effettivamente reso risposte, pertanto, fornendo la sua versione dei fatti contestatigli, con approccio collaborativo (che è tutt'altra cosa, ovviamente, dell'istituto della collaborazione di cui all'art. 16-quater D.L. n. 8/91".

Il Pubblico Ministero ha rilevato, tuttavia, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'interrogatorio reso dal ricorrente al Pubblico Ministero dopo l'interrogatorio di garanzia, di per sé non può essere considerato elemento a favore dell'indagato di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale per il riesame, a prescindere dal contenuto dello stesso.

L'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ha, infatti, una finalità investigativa e non di controllo e garanzia, quale quello condotto dal giudice ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.; questo atto, dunque, rappresenta un rilevante strumento di indagine, rimesso alla libera determinazione del Pubblico Ministero, sia nell'an che nel quando, ed è reso necessario non dall'esigenza dell'indagato di esprimere le proprie valutazioni difensive, ma dalla necessità dell'organo inquirente di ampliare il proprio quadro conoscitivo.

Il ricorrente, da ultimo, ha precisato, come già affermato nell'udienza di riesame, che ha scelto di non trasmettere l'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen. per evitare la compromissione di indagini ancora in corso; questo pericolo "certo non può essere fronteggiato con l'apposizione di omissis sul nominativo del dichiarante, coincidendo esso con l'indagato che avanzava riesame".

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2025, il Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo, il pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'interrogatorio reso da Bo.Ro. innanzi al pubblico ministero in data 25 marzo 2025 quale atto sopravvenuto favorevole.

3. Il motivo è infondato.

3.1. L'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. sancisce che, nel procedimento di riesame avverso una misura cautelare personale, "il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al Tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".

L'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 9 agosto 2024, n. 114 ha, peraltro, esteso questo obbligo di trasmissione "in ogni caso" alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e, dunque, alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposte a indagine nel c.d. interrogatorio preventivo.

L'inosservanza dell'obbligo di tempestiva trasmissione di questi atti è espressamente sanzionata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

3.2. Il Tribunale del riesame di Trento ha fatto corretta applicazione di questi principi.

Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta, infatti, che il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure coercitive applicate dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza del 15 aprile 2025 nei riguardi del ricorrente per effetto della mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente al Pubblico Ministero in data 25 marzo 2025, considerato un elemento sopravvenuto favorevole all'indagato.

3.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919-01; Sez. 4, n. 27379 del 22/04/2010, Di Donato, Rv. 247854; Sez. 3, n. 38653 del 09/10/2002, Omozogie, Rv. 225402-01; Sez. 1, n. 1575 del 16/03/1998, Hammani, Rv. 210340-01).

Elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, sono, tuttavia, quelli che, entrati nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione, si presentano anche solo "astrattamente" favorevoli, essendo, invece, rimessa al Tribunale la successiva valutazione, in concreto, della qualificazione del dato e della incidenza dello stesso sul quadro valutativo (ex plurimis: Sez. 1, n. 24406 del 09/04/2015, Crea, Rv. 263967-01; Sez. 1, n. 25991 del 13/05/2010, C., Rv. 247985-019).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, strutturatosi anteriormente alla modifica dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., che, pertanto, va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., solo se in concreto li contenga (Sez. U, n. 25 del 26/09/2000, dep. 2021, Mennuni, Rv. 217443-01).

L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve, infatti, ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025, A., Rv. 287715-01, in motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame; Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574-01, in motivazione la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto idonea a comportare la caducazione della misura cautelare deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame).

3.4. Stante la ratio di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., la distinzione tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero dopo l'esecuzione della misura cautelare, proposta dalla parte ricorrente, si rivela priva di fondamento legale.

L'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato è posto dal legislatore al fine di consentire al Tribunale del riesame il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato che ha impugnato la misura cautelare personale emessa nei suoi confronti.

Ciche rileva nel disegno sistematico del codice di rito è, dunque, la valenza astrattamente favorevole dell'atto al fine di modificare il quadro cautelare delineato nell'ordinanza genetica e non la connotazione funzionale dell'atto nella scansione degli atti processuali delineata dal codice di rito.

Anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero previsto dall'art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve, dunque, ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse.

3.5. La valutazione del carattere favorevole dell'atto, operata dal Tribunale del riesame di Trento, peraltro, si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto la sua motivazione è effettiva, congrua e non manifestamente illogica.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato che il verbale di interrogatorio del ricorrente conteneva dichiarazioni collaborative e, quindi, non meramente difensive o di negazione dell'addebito.

Il ricorrente, infatti, nell'interrogatorio "aveva reso dichiarazioni collaborative, fornendo puntuali chiarimenti in ordine agli aspetti di interesse, in particolare con riferimento al materiale (atti e documenti) già sequestrati presso gli uffici dell'ente".

La difesa dell'indagato, nel procedimento di riesame, ha, peraltro, contestato la permanenza delle esigenze cautelari, in quanto il pericolo di inquinamento probatorio originariamente ravvisato doveva ormai ritenersi cessato per effetto dell'interrogatorio reso dal Bo.Ro. e dai sequestri disposti.

L'omessa trasmissione di tale interrogatorio ha, dunque, obiettivamente precluso al Tribunale del riesame la valutazione alla idoneità delle dichiarazioni rese dal ricorrente ad affievolire o superare le esigenze cautelari di natura probatoria, le uniche poste a fondamento del provvedimento genetico.

Lo stesso Pubblico Ministero ricorrente, peraltro, nel ricorso non ha negato che l'indagato abbia reso dichiarazioni utili ai fini dell'accertamento processuale e, di fatto, ha opposto motivi di opportunità, legati alla necessità di scongiurare la "compromissione per le indagini ancora in corso, che certo non può essere fronteggiata con l'apposizione di omissis sul nominativo del dichiarante, coincidendo esso con l'indagato che avanza riesame".

Questo rilievo, tuttavia, ulteriormente dimostra che le dichiarazioni del ricorrente sono dotate di un contenuto favorevole per il ricorrente, in quanto astrattamente idoneo ad attenuare le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio.

L'esigenza di non compromettere gli sviluppi delle indagini, peraltro, non giustifica alcuna deroga all'operatività del disposto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ma consente solo al pubblico ministero di oscurare parte del contenuto degli atti favorevoli con opportuni omissis, onde garantire il segreto investigativo, senza vanificarne la valenza favorevole per l'indagato.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2025.

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