In tema di mandato di arresto europeo, l’Autorità giudiziaria italiana, che dispone la consegna allo Stato di emissione in funzione dell’esecuzione della pena inflitta con sentenza ivi emessa, è tenuta a verificare, nel caso in cui sia medio tempore intervenuto il riconoscimento della sentenza da parte di altro Stato dell’Unione Europea, il persistente interesse dello Stato di emissione all’esecuzione del mandato.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 07/10/2025 (ud. 07/10/2025, dep. 08/10/2025), n. 33386
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Appello di Venezia ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi di Ho.Pa., destinatario di un mandato d'arresto europeo esecutivo di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Amsterdam per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione (e sono stati articolati quattro motivi.
2.1. Con il primo si sostiene che nelle more del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il 3/09/2025 il Tribunale di Francoforte avrebbe emesso ordinanza di riconoscimento della sentenza di condanna per cui si procede.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un provvedimento, assimilabile a quello previsto dal nostro ordinamento dagli artt. 735 e 738 cod. proc. pen., che si sostituirebbe alla sentenza per cui si procede.
Detto riconoscimento costituirebbe una ipotesi di sopravvenuta perdita di interesse alla consegna da parte dello Stato emittente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al principio del bis in idem, per non avere la Corte di appello preso in considerazione il procedimento di riconoscimento della sentenza di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria tedesca.
Sarebbe stato violato l'art. 18, comma 1 lett. b), legge n. 69 del 2005, secondo cui la consegna deve essere rifiutata se la persona ricercata è già stata giudicata in un altro Stato membro per gli stessi fatti e, in caso di condanna, la pena è già stata eseguita o è in corso di esecuzione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 26 della legge n. 69 del 2005.
La Corte di appello, nel disporre la consegna nonostante la consapevolezza della pendenza in territorio tedesco - luogo di residenza dell'arrestato - di un procedimento di riconoscimento della medesima pronuncia di condanna, avrebbe, in modo sostanzialmente elusivo del principio di specialità, disposto la consegna ad un Autorità che di fatto aveva rinunciato alla esecuzione della pena.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 39 della legge n. 69 del 2005 per non avere la Corte, pur a fronte di un principio di prova della pendenza del procedimento per il riconoscimento della sentenza, costituito dalla documentazione in lingua olandese prodotta dalla difesa, disposto né una perizia per ottenerne la traduzione e neppure accertamenti per verificare lo stato del procedimento di riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
2. Dagli atti allegati al ricorso emerge in punto di fatto che:
a) successivamente alla pronuncia impugnata, il Tribunale di Francoforte sul Reno ha riconosciuto la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di Amsterdam del 25.5.2022, in relazione alla quale è stata emesso il mandato di arresto per cui si procede ed è stata disposta la consegna dalla Corte di appello di Venezia;
b) il provvedimento di riconoscimento è stato emesso su domanda del Ministero della Giustizia e della sicurezza olandese che avrebbe chiesto il trasferimento della esecuzione della pena.
3. Il sistema esecutivo, delineato dalla decisione-quadro 2008/675/Gai, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all'esecuzione in altro Stato dell'U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di emessa dalle sue autorità giudiziarie.
Consenso - manifestato nell'invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro.
È regola inderogabile, a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un'esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro.
Sulla base delle regole dettate dalla decisione-quadro del 2008, presupposto fondamentale per il riconoscimento della sentenza di condanna è che la pena da essa prevista sia eseguibile nello Stato di esecuzione.
A tal fine, sono previsti limitati poteri di adattamento dello Stato di esecuzione quanto alla natura e alla durata della pena da riconoscere (art. 8), funzionali a rendere compatibile e quindi tendenzialmente eseguibile la pena inflitta dallo Stato di condanna.
Al fine di evitare il rifiuto del riconoscimento in tale ultimo caso, la decisione-quadro prevede un meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione in vista di pervenire ad un "accordo" sull'esecuzione parziale, la cui mancanza determina in ogni caso il ritiro del certificato (art. 10, par. 2).
Da tali complessive disposizioni si evince quindi che lo Stato di esecuzione - salva l'ipotesi del fisiologico adattamento - non può, inaudita altera parte, procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto "parziale" della pena detentiva, oggetto del certificato.
Riconosciuta la sentenza, nei termini previsti dalla normativa sopraindicata, e "iniziata" l'esecuzione della pena detentiva, lo Stato di emissione perde la sovranità sulla esecuzione della pena (art. 13 della decisione-quadro), fatte salve limitate eccezioni, diventando l'esecuzione materia di stretta competenza dello Stato di esecuzione (art. 17 della decisione-quadro).
4. Sulla base del complesso quadro di riferimento delineato, non può essere negata rilevante valenza nel procedimento in esame all'intervenuto riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria di Germania.
Si tratta di un fatto sopravvenuto che impone di verificare il persistente interesse da parte dello Stato di emissione alla esecuzione del mandato di arresto europeo per cui si procede e, più in generale, della sentenza in ragione della quale detto mandato di arresto è stato emesso.
In particolare, è necessario verificare: a) la esatta portata del riconoscimento della sentenza di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria di Germania; b) se e in che termini persista l'interesse dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo alla
esecuzione della sentenza di condanna oggetto del successivo riconoscimento; c) posto che permanga detto interesse, le ragioni per cui detto interesse residua.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2025.