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Detenuti socialmente pericolosi: ricovero in casa di cura anche per pene brevi

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.33804 del 10/06/2025 (dep. 15/10/2025)

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33804 del 15 ottobre 2025, ha chiarito che il ricovero in casa di cura o di custodia può essere disposto anche nei confronti di chi sia stato condannato a pene inferiori a un anno, purché risulti accertata la pericolosità sociale e la misura sia prevista dalla legge per quella fattispecie.

La questione

È possibile disporre il ricovero in una casa di cura o di custodia anche per un soggetto condannato a una pena inferiore a un anno?

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33804/2025, ha risposto affermativamente, confermando la legittimità della misura anche nei casi di condanna a pena detentiva minima, quando il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso.

Il caso riguardava un imputato condannato per danneggiamento aggravato a soli quattro mesi di reclusione, nei cui confronti il giudice di merito aveva disposto il ricovero in una REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), ritenendolo affetto da infermità parziale e socialmente pericoloso.

La normativa

L'art. 219 c.p., comma 1, prevede il ricovero in casa di cura e custodia per il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per infermità psichica quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Il comma 3 della stessa norma estende la misura anche ad altri reati per i quali sia prevista una pena detentiva, qualora il condannato risulti persona socialmente pericolosa. In tal caso, il ricovero può essere disposto per un tempo non inferiore a sei mesi.

La misura di sicurezza detentiva trova fondamento negli artt. 219 e 222 c.p., che disciplinano l'applicazione delle misure nei confronti dei soggetti non imputabili o semimputabili ma ritenuti pericolosi per la collettività.

La decisione della Corte

Nel caso esaminato, la Corte d'appello di Torino aveva disposto il ricovero in REMS nonostante la pena inflitta fosse inferiore a un anno, sulla base della perizia psichiatrica che aveva accertato la persistente pericolosità sociale dell'imputato.

La Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che il requisito della durata della pena non costituisce un limite per l'applicazione della misura di sicurezza. Ciò che rileva è la pericolosità attuale e concreta, valutata in modo individualizzato sulla base delle condizioni psichiche e comportamentali del soggetto.

La Suprema Corte ha quindi ribadito che, ai sensi dell'art. 219, comma 3, c.p., il giudice può disporre il ricovero anche in presenza di reati puniti con pene brevi, purché sia accertata la pericolosità e il reato comporti una pena detentiva.

Conclusione

La sentenza in esame riafferma il principio secondo cui il ricovero in casa di cura o di custodia può essere disposto anche per condanne di breve durata, quando il soggetto risulti socialmente pericoloso.

La decisione amplia il campo di applicazione delle misure di sicurezza detentive, privilegiando la finalità preventiva e terapeutica rispetto a quella sanzionatoria.

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Cassazione penale, sez. II, sentenza 10/06/2025 (dep. 15/10/2025) n. 33804

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 9 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 giugno 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale l'imputato Om.Os. era stato dichiarato colpevole del reato di danneggiamento aggravato, riduceva la pena inflitta.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 219 e 222 cod. pen. in relazione all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS.

Assumeva che l'art. 219 cod. pen. consentiva l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia nel caso di infermità parziale, ma solo nell'ipotesi di condanna a una pena non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non era inferiore nel minimo a cinque anni, laddove nel caso di specie la pena in concreto inflitta era di mesi quattro di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 219, comma 1, cod. pen. dispone che "il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica... è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione".

La stessa disposizione, al comma 3, stabilisce che "se si tratta di un altri reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi".

Nella specie, per l'appunto l'imputato è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominato nel corso del processo, sicché in tal caso l'applicazione della detta misura di sicurezza vede quale presupposto esclusivamente la condanna per un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, presupposto nella specie sussistente, essendo stato l'Om.Os. condannato per il reato di danneggiamento aggravato.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2025.

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