Provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.34713 del 30/12/2025

Pubblicato il

In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008: 

a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso; 

b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni».

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Cassazione civile, sez. un., sentenza 30/12/2025. (ud. 08/07/2025) n. 34713

FATTI DI CAUSA


1. Con sentenza n. 76/2019 del 22 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda degli odierni controricorrenti, figli superstiti di dipendente militare del Ministero della Difesa, deceduto e riconosciuto vittima del dovere, volta ad ottenere gli assegni vitalizi di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 ("assegno vitalizio" mensile, rivalutato, all'attualità, ad Euro 500,00 mensili) e all'art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 ("speciale assegno vitalizio" di Euro 1.033,00 mensili).

2. La Corte distrettuale, disattendendo la tesi dell'appellante Ministero della Difesa, ha escluso che il riconoscimento dei detti benefici comportasse quale requisito necessario la convivenza a carico dei figli maggiorenni superstiti. Secondo la Corte di merito, in base al disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la estensione delle provvidenze in oggetto alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti implicava, quanto a questi ultimi, l'integrale applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo, anche per ciò che riguardava la platea dei familiari destinatari, la quale ricomprendeva, per come pacifico, (anche) i figli maggiorenni non a carico della vittima, pur in presenza del coniuge superstite.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero della Difesa sulla base di due motivi; gli intimati hanno depositato controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024 il Collegio della IV Sezione Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2, comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, comportasse anche la modifica soggettiva della platea dei destinatari nel senso di ricomprendervi anche i figli maggiorenni non a carico della vittima del dovere; ha evidenziato il carattere di massima particolare importanza connotante la questione controversa.

5. La Prima Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374,comma 2 c.p.c.

6. In relazione alla odierna udienza entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

7. Il PG ha comunicato memoria nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso per cassazione possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

2. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della legge n. 407 del 1998, degli artt. 5 e 6 della legge n. 206 del 2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007, dell'art. 6 della legge n. 466 del 1980. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che in base al combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, la estensione alle vittime del dovere e relativi familiari superstiti del diritto agli assegni in controversia comportava un ampliamento della platea dei soggetti destinatari nel senso di ricomprendervi anche i figli maggiorenni non a carico al momento del decesso della vittima pur in presenza di coniuge superstite.

3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è denunciata violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni (artt. 12 e 14 preleggi, art. 81 Cost., art. 2 della legge n. 407 del 1998, artt. 5 e 6 della legge n. 206 del 2004, art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007, art. 6 della legge n. 466 del 1980). Secondo l'Amministrazione ricorrente, anche a voler ritenere che l'art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007 operi, come affermato nella sentenza impugnata, un rinvio complessivo alla disciplina delle vittime del terrorismo, comprensivo cioè anche del suo ambito di applicazione "soggettivo", tanto non implicava il riconoscimento dei benefici in capo agli odierni controricorrenti posto che la nozione di "figli maggiorenni non conviventi" utilizzata dal legislatore per definire la platea dei destinatari del beneficio non era assimilabile a quella di "figli non a carico", in quanto la convivenza e la vivenza a carico riflettono ambiti materiali differenti.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato limitatamente allo "speciale assegno vitalizio" di Euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004 mentre la sentenza impugnata deve essere confermata in punto di riconoscimento del diritto degli odierni controricorrenti all'assegno vitalizio (di Euro 500,00) di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998. In tal senso convergono sia l'esame del dato testuale dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, sia indicazioni di sistema evincibili dal complessivo quadro normativo di riferimento della disciplina posta a tutela dello status di "vittima", non solo della vittima del dovere.

4.1. Occorre innanzitutto premettere che nella Carta costituzionale non si rinvengono specifiche previsioni di tutela in favore della categoria delle "vittime", cioè di soggetti che hanno subito ripercussioni negative per effetto del loro collegamento, occasionale o organico, con una vicenda che ha coinvolto lo Stato nel senso di Stato apparato, oppure di Stato nel senso di comunità indifferenziata dei soggetti, in relazione a determinati eventi ritenuti di particolare allarme sociale; nella Carta costituzionale il termine "vittima" non compare; tanto neppure in relazione a soggetti che subiscano conseguenze pregiudizievoli connesse a fattispecie di rilievo penale.

Quest'ultima categoria di soggetti è, viceversa, contemplata a livello comunitario che ha considerato essenzialmente la posizione della vittima nell'ambito del procedimento penale (si veda ad es. Direttiva 2012/29/Ue in tema di norme minime "in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato"), ambito privo di diretto rilievo ai nostri fini.

4.2. Quanto ora osservato comporta, in linea di prima approssimazione, che la soluzione della questione oggetto del primo motivo di ricorso, debba essere ricercata in via prioritaria sulla base della interpretazione della legge ordinaria, salvo la verifica della correttezza dell'approdo ermeneutico raggiunto alla luce dei principi costituzionali derivanti dall'art. 2 Cost. in tema di dovere di solidarietà e dell'art. 3 Cost. in tema di rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

4.3. In relazione al livello di normazione primaria è comune affermazione che la disciplina sul tema si connoti per la pluralità e disorganicità degli interventi in favore di soggetti (e relativi superstiti) considerati "vittime" di determinati eventi ed in quanto tali ritenuti in una determinata contingenza storica meritevoli di speciale protezione, realizzata attraverso un ventaglio articolato di misure, non solo a contenuto economico. Il legislatore ha, infatti, in linea di principio dimostrato di considerare, pur talvolta assimilandoli in relazione a specifici benefici, come ambiti separati di regolazione quelli concernenti le singole categorie di vittime, vale a dire le "vittime del dovere", le "vittime del terrorismo" e le "vittime della criminalità organizzata", fermo restando che la stessa nozione di "vittima" in riferimento a ciascun ambito non è unitaria ma destinata ad assumere un contenuto mutevole in ragione dell'evento considerato ed in funzione del tipo di specifica situazione che si intende tutelare.

4.4. Le ragioni di tale disorganicità sono generalmente ascritte all'occasionalità dell'intervento normativo a favore delle "vittime", intervento di regola originato dall'intento del legislatore di offrire una risposta tempestiva, in termini di tutela, a situazioni avvertite, nella specifica contingenza storica, come in tal senso immediatamente meritevoli (si pensi alle disposizioni in tema di benefici a favore delle vittime del terrorismo, poi estese a quelle delle vittime di criminalità organizzata, che sono in diretta correlazione con la stagione del terrorismo che ha attraversato l'Italia negli anni '70/'80 del secolo scorso); di qui una pluralità di norme, di regola innestate in provvedimenti legislativi di contenuto eterogeneo, che, come sottolineato da alcune voci di dottrina, rendono difficile all'interprete ricondurre la congerie di interventi legislativi ad un indirizzo politico unitario costringendolo a ripercorrere l'iter logico non tanto della legge nel suo complesso, quanto delle singole sue norme al fine di ricostruirne nei termini più esatti possibili la relativa portata. Alla disorganicità di interventi normativi è verosimile inoltre che abbiano concorso considerazioni connesse alla necessità di contenimento della spesa pubblica a fronte di erogazioni non agevolmente determinabili a priori nella loro complessiva portata.

4.5. Tale frammentazione di interventi normativi non è stata ad oggi ricondotta ad una disciplina organica destinata a regolare in maniera omogenea le misure di tutela a protezione di soggetti (e loro superstiti) ai quali è riconosciuto, in connessione a determinati eventi lesivi, lo status di "vittime" ; ciò nonostante che il legislatore, già con la legge finanziaria 2006, vale a dire la legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 562, avesse manifestato esplicitamente l'intento "estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le "vittime del dovere", autorizzando un limite massimo di spesa.

4.6. Ai fini di causa non è necessario dare conto in senso cronologico di tutti gli interventi normativi che si sono succeduti nei diversi ambiti di regolazione (e quindi, in particolare, per le "vittime del dovere", a partire D.L. 13 marzo 1921 n. 261, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 985) apparendo sufficiente nella esposizione delle ragioni che sorreggono la decisione, fare di volta in volta riferimento alle disposizioni che possono più direttamente orientare ai fini della corretta esegesi del combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2006 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),che in questa sede si è chiamati ad interpretare.

4.7. A riguardo il Collegio conviene con l'ordinanza remittente sul fatto che il comma 105 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 "non brilli per estrema chiarezza". Esso così recita: A decorrere dal 1 gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106. . Il comma 106 cit., strettamente connesso al precedente, statuisce a sua volta che: Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione"; b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni"; c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203"; d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1 gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. " .

4.8. Nel procedere in conformità dell'art. 12 Preleggi, che impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, viene in rilievo innanzitutto l'elemento testuale rappresentato dal riferimento contenuto nel comma 105 cit., ai familiari superstiti delle vittime del dovere (e della criminalità organizzata); sempre sul piano letterale viene in rilievo il fatto che la "estensione" alle categorie delle vittime del dovere (e della criminalità organizzata) delle erogazioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 stabilite in favore delle vittime del terrorismo, concerne i benefici vale a dire provvidenze che risultano prima facie evocate esclusivamente nella loro dimensione oggettiva; nulla infatti è esplicitamente detto in punto di applicazione, quanto ai familiari superstiti delle vittime del dovere (così come a quelli della criminalità organizzata) della peculiare disciplina relativa ai figli superstiti delle vittime del terrorismo dettata dall'art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004, richiamato dal comma 105 cit.

In relazione al primo profilo, il fatto che il legislatore si limiti a richiamare la categoria dei familiari superstiti, senza ulteriori specificazioni o indicazioni idonee a identificarne i componenti, induce a ritenere, salvo quanto si dirà in prosieguo, che tale espressione sia stata utilizzata nel significato normativo già definito dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), che individua i superstiti beneficiari della speciale elargizioni di cui alla presente legge (vale a dire speciale elargizione di 100 milioni di lire) ed alle altre in essa richiamate secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

4.10. Tale nozione, secondo anche quanto chiarito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22753 del 2018 intervenuta in fattispecie concernente il tema della individuazione della categorie dei superstiti delle vittime del dovere, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto delle sorelle non conviventi, né a carico, del militare di leva comandato in missione di lancio con paracadute, rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della Meloria (Livorno) il 9 novembre 1971, al momento della sua morte, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006, ha valenza generale nel senso che I superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della L. n. 466 del 1980 (Cass. Sez. Un. n. 22753/2018 cit.).

4.11. L'attitudine dell'art. 6 della legge n. 466 del 1980 a costituire il parametro di riferimento normativo in relazione ai superstiti delle "vittime" in generale trova conferma nel fatto che il legislatore ha fatto ad esso riferimento in relazione a benefici riconosciuti in favore di varie categorie di vittime, (si vedano in particolare, l'art. 4, comma 1 della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in tema di elargizioni complessiva della somma di Lire 150 milioni, l'art. 2 comma 2 della legge n. 407 del 1998 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), in relazione all'assegno vitalizio mensile di originarie Lire 500.000) e che anche quando ha ritenuto di estendere la platea dei superstiti rispetto alle categorie individuate dall'art. 6 cit. ha comunque mostrato di considerare tale previsione quale base di riferimento sulla quale modulare eventuali modifiche (v. comma 2 art. 4 della legge n. 392 del 1990, secondo il quale L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

4.12. In relazione al secondo profilo, la circostanza che il legislatore si limiti a richiamare le erogazioni dei benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, senza nulla precisare in relazione alla platea dei destinatari superstiti della vittima del dovere, pone all'interprete il problema di verificare se l'elemento letterale, che depone nel senso del carattere meramente "oggettivo" della estensione operata dal comma 105 cit., debba ritenersi vincolante oppure se, anche considerata la imperfetta formulazione tecnica della disposizione in esame, risulti comunque superabile alla luce della lettura coordinata di tale disposizione con il comma 106 cit. e delle modifiche dallo stesso operate sul contenuto normativo del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004.

4.13. Il Collegio ritiene che tale lettura coordinata imponga in punto di disciplina applicabile ai figli maggiorenni superstiti non conviventi al momento del decesso della "vittima del dovere" soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici in controversia.

4.14. È opportuno premettere che il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nel testo vigente al momento della modifica operata dal comma 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), così recitava: A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.... Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 Euro per l'anno 2004, di 8.474.834 Euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 Euro a decorrere dall'anno 2006.

4.15. La modifica operata dal comma 106 cit., per quel che qui rileva, è consistita, come visto, nell'aggiungere all'articolo 5, comma 3, n. 206 del 2004 in fine, il seguente periodo Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

4.16. Da tanto si evince, in maniera piana, che la modifica operata dal comma 106 cit. sul testo originario dell'art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004 ha interessato solo una delle provvidenze in controversia, vale a dire l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (vale a dire quello di originarie Lire cinquecentomila), attribuito a decorrere dal 26 agosto 2004 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico; essa, viceversa, non ha in alcun modo inciso sulla disciplina relativa allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili già contemplato dal ridetto comma 3 dell'art. 5 cit.

4.17. Il rilievo di cui sopra consente di sciogliere il nodo interpretativo connesso al significato da attribuire, in relazione alla individuazione della platea dei figli superstiti della vittima del dovere e della criminalità organizzata, al rinvio operato dal comma 105 cit. ai benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 come modificato dal comma 106. Se si considera, infatti, che l'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 della legge n. 407 del 1998, all'epoca della entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, era già stato riconosciuto in favore delle vittime della criminalità organizzata e relativi superstiti per effetto dell'art. 82 (comma 9) della legge n. 388 del 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e, a decorrere dall'anno 2006, in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti per effetto dell'art. 4 (lett. b) del D.P.R. n. 243 del 2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.), la previsione del comma 105 cit. diverrebbe del tutto priva di contenuto normativo ove interpretata nel senso di un'estensione limitata all'ambito oggettivo del beneficio in esame, trattandosi di provvidenza già in precedenza riconosciuta alle medesime categorie di vittime e relativi superstiti; viceversa, laddove si considera che nell'attribuire anche alle vittime del terrorismo e relativi superstiti l' assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407 del 1998 il legislatore ha dettato una disciplina apposita per i figli superstiti, precisando, in implicita deroga all'ordine dei familiari aventi diritto delineato dalla "norma base" dell' art. 6 della legge n. 406 del 1980, che, con la decorrenza indicata, esso spettava Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, allora il significato normativo del riferimento nel comma 105 alla modifica operata dal comma 106, pur nella imprecisa formulazione tecnica utilizzata, si chiarisce nel senso che in tal modo il legislatore ha mostrato di voler riconoscere il beneficio in questione, con la decorrenza indicata, anche ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzato (come più specificamente si vedrà nell'esame del secondo motivo di ricorso), categoria prima pacificamente esclusa, in presenza di coniuge superstite, alla stregua dell'ordine stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980.

4.18. Tale approdo ermeneutico si pone in linea con l'auspicio di realizzare una maggiore omogeneità di disciplina, fra le varie categorie di vittime, esigenza che il legislatore ha mostrato di voler recepire in via programmatica con la legge finanziaria 2006, vale a dire la legge n. 266 del 2005, nei termini di cui all' art. 1, comma 562, manifestando esplicitamente l'intento di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le "vittime del dovere", autorizzando un limite massimo di spesa.

4.19. Le conclusioni ora attinte circa la individuazione dei figli superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata aventi diritto al beneficio ex art. 2 della legge n. 407 del 1998, non sono trasponibili, sulla base del combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, allo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004.

4.20. Con riguardo al riconoscimento di tale provvidenza, il comma 105 cit. conserva infatti un suo contenuto normativo autonomo, a prescindere dall'ampliamento soggettivo della platea dei superstiti aventi diritto, posto che tale beneficio in passato non era previsto né in favore delle vittime del dovere (e relativi familiari superstiti) né in favore delle vittime della criminalità organizzata (e relativi familiari superstiti). Né si rinvengono solidi elementi, testuali o di sistema, sulla base dei quali ritenere che il comma 105 cit. per il tramite del "rinvio" al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004 come modificato dal comma 106, abbia inteso introdurre anche in relazione al beneficio dello speciale assegno vitalizio di Euro 1.033 mensili, con riferimento ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, una modifica soggettiva della platea dei destinatari.

4.21. Valgono in proposito le considerazioni sopra espresse circa la attitudine riconosciuta all'art. 6 della legge n. 466 del 1980 a costituire il generale parametro di riferimento per la individuazione dei familiari superstiti delle "vittime" (vedi paragrafi da 4.9 a 4.12), le quali, come già ricordato, si pongono in continuità con la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare con l'affermazione della sentenza resa a sezioni unite secondo la quale l'art. 6 della legge n. 466 del 1980 costituisce norma di valenza generale nella individuazione dell'ordine dei beneficiari superstiti delle vittime (Cass. Sez. Un. n. 22753 del 2018); a tale nozione, in difetto di elementi di segno contrario, deve ritenersi avere fatto riferimento il comma 105 cit. nell'evocare la categoria dei familiari superstiti della vittima del dovere, senza ulteriori specificazioni o indicazioni idonee a identificarne i componenti; è plausibile, infatti, ritenere che il legislatore del 2007, ove avesse inteso derogarvi, lo avrebbe senz'altro esplicitato; ciò tanto più nell'ambito della legge di bilancio, quale la legge n. 244 del 2007, contesto nel quale si imponeva in maniera particolarmente pregnante la precisa delimitazione dell'ambito soggettivo del beneficio attribuito, in considerazione delle ricadute finanziarie connesse all'ampliamento della platea dei destinatari superstiti.

4.22. Tale approdo interpretativo, ancorato al dato testuale della disposizione oggetto di interpretazione e ad indicazioni di sistema rivenienti dalla disciplina dettata in tema di familiari superstiti delle "vittime" in generale, non appare suscettibile di essere incrinato valorizzando, come fa la ordinanza di rimessione, la dichiarata volontà legislativa di raggiungere una sostanziale omogeneità di disciplina fra le varie categorie di vittime (e relativi superstiti) tratta dall'art. 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, vale a dire la legge n. 266 del 2005, disposizione della quale non è in discussione la natura programmatica; l'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime e del terrorismo a tutte le "vittime del dovere" rappresenta infatti un obiettivo che il legislatore si è prefisso di raggiungere , attese tra l'altro, le evidenti ricadute di tale estensione sul bilancio dello Stato e l'art. 81 Cost. ed al quale comunque ha dimostrato di avere dato parziale attuazione mediante la previsione di estensione di cui al comma 105 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nel senso chiarito in questa sede.

4.23. In questa prospettiva e limitatamente alla provvidenza in oggetto, il Collegio ritiene quindi di dover dare seguito all'orientamento espresso dal giudice di legittimità a partire dalla sentenza n. 11181 del 2022, seguita da conformi pronunce della Sezione VI Lavoro (Cass., n. 30330 del 2022, Cass., n. 30347 del 2022, Cass., n. 30349 del 2022, Cass., n. 31102 del 2022) secondo il quale il riconoscimento in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti dello speciale assegno vitalizio inizialmente riconosciuto in favore delle vittime del terrorismo non implica una modifica della categoria dei superstiti delle vittime del dovere rispetto alla previsione dell'art. 6 della legge n. 466/1980 nel senso di una sua ricomprensione anche dei figli maggiorenni non conviventi pur in presenza dell'esistenza in vita del coniuge.

4.24. La ricognizione della fattispecie astratta nei termini sopra delineati con riferimento allo "speciale assegno vitalizio" di 1033 Euro non presta il fianco a sospetti di incostituzionalità. Invero, premesso che, secondo quanto già osservato, la Carta costituzionale non riconosce quale autonoma categoria meritevole di particolare protezione quella delle "vittime" (e relativi superstiti), per cui un problema di legittimità costituzionale è astrattamente ipotizzabile solo con riferimento al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e al principio di uguaglianza e ragionevolezza ed art. 3 Cost., si rammenta che in base alla giurisprudenza costituzionale in riferimento alla solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost. n. 122 del 2024), i quali nella specie non risultano violati venendo in considerazione situazioni differenziate.

A riguardo il Collegio, in punto di ragionevolezza del criterio selettivo adottato dal legislatore, condivide quanto osservato da Cass. Sez. Un. n. 22753/2018 cit. secondo la quale La previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni , rispetto alle vittime del dovere . Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, L. n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, L. n. 302 del 1990); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione.

5. Il secondo motivo di ricorso, per il profilo non assorbito, dal parziale accoglimento del primo motivo, è infondato. Non ha infatti pregio l'assunto del Ministero ricorrente secondo il quale la nozione di "figli maggiorenni" utilizzata dal legislatore non sarebbe identificabile con quella di "figli non a carico".

5.1. Va precisato che in relazione all'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407 del 1998 che il legislatore fa riferimento quali beneficiari ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima.

5.2. La ricostruzione del significato normativo della espressione figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima postula necessariamente il confronto con l'ordine dei beneficiari superstiti della vittima del dovere posto dalla norma base dell'art. 6 della legge n. 406 del 1980, sul quale essa è destinata ad incidere. Come è noto tale ordine è delineato nei seguenti termini: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

5.3. Il legislatore, in coerenza con il carattere assistenziale dei benefici attribuiti alle vittime del dovere, ha mostrato quindi, con riferimento ai figli superstiti, di riconoscere valenza scriminate ai fini dell'accesso al beneficio in presenza di coniuge superstite, alla condizione della vivenza a carico, vale a dire, alla stregua dell'indicazione ricavabile dall'art. 13, comma 3, D.P.R. n. 510 del 1999, alla condizione di familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

5.4. Ciò posto, se è vero che da un punto di vista puramente terminologico la espressione figli maggiorenni superstiti, non è sovrapponibile a quella di figli non a carico, dal punto di vista contenutistico l'unico plausibile significato alla stessa ascrivibile nell'ambito del contesto normativo del comma 5 dell'art. 3 della legge della legge n. 206 del 2004 come modificato dal comma 106 è quello di individuare, sia pure con formula tecnicamente imprecisa, i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico; diversamente la locuzione ancorché non conviventi con la vittima - risulterebbe incomprensibile a fronte della previsione di cui al punto 1 dell'art. 6 della legge n. 406 del 1980 240 che, in presenza del coniuge superstite della vittima, individua fra gli aventi diritto, i figli a carico, con espressione che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall'età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi. In definitiva, l'unico possibile significato riferito all'espressione figli maggiorenni ancorché non conviventi non può che essere letto in contrapposizione alla nozione di figli a carico adottata, in presenza del coniuge superstite, dall'art. 6 cit. quale criterio selettivo nella individuazione progressiva dei superstiti aventi diritto.

6. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, si impone la cassazione in parte qua della decisione di primo grado, con rinvio ad un giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

6.1. La Corte di rinvio nel riesame della fattispecie si atterrà al seguente principio di diritto: " In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di Euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.".

7. Alla Corte di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione (riconoscendo agli odierni controricorrenti il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 407 del 1998); cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.


Così deciso in Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2025.

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