Guida in stato di ebbrezza – Monopattini elettrici – Equiparazione ai velocipedi – art. 186 Codice della strada - applicazione

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.37391 del 11/11/2025 (dep. 17/11/2025)

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Guida in stato di ebbrezza – Monopattini elettrici – Equiparazione ai velocipedi – art. 186 Codice della strada - applicazione

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l'applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli.

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/11/2025 (dep. 17/11/2025) n. 37391

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 24/3/2025, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza a carico di Li.Ma., con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Era contestato all'imputato di avere guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche e di avere provocato un incidente stradale.

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 186 cod. strada e 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si sostiene, come già prospettato nei gradi di merito, che non sussistano i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all'art. 186 cod. strada, non potendo ritenersi che il monopattino rientri nella categoria dei veicoli. Sarebbe inconferente il richiamo contenuto in sentenza all'art. 1, comma 75-quinquies L. 160/2019. La legge in questione riguarda il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e, pertanto, non può trovare applicazione in ambito penale e non può essere utilizzata per ampliare, nemmeno in un'ottica interpretativa, il novero dei veicoli per cui è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza. Peraltro, l'estensione dell'applicazione dell'art. 186 cod. strada alla categoria dei monopattini - specie quello utilizzato dall'imputato, destinato ad un impiego ludico - comporterebbe una evidente violazione dell'art. 14 delle preleggi, che vieta l'applicazione analogica delle norme penali.

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso con annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Come osservato correttamente dalla Corte di merito, i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni (art. 1 cod. strada).

Nella nozione di veicolo (art. 46, comma 1, cod. strada) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (art. 47 cod. strada), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all'art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019.

Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.

L'assunto sostenuto dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico del tipo "monopattino" è destituita di fondamento. I giudici del merito, ponendo in evidenza l'equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 34352 del 23/06/2023, Ghazi, Rv. 284929 - 02: "Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo", conforme a Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Pastore, Rv. 262038). Da quanto precede deve quindi affermasi il seguente principio in diritto: "Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l'applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli".

2. Del pari infondate sono le argomentazioni che afferiscono all'inapplicabilità in campo penale delle norme contenute nella legge di bilancio per l'anno 2020. Con la norma che ha equiparato i monopattini ai velocipedi, art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 ed bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, non è stata introdotta una nuova fattispecie penale - come sostenuto dalla difesa - ma, per volontà legislativa, è stata prevista la formale equiparazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi e, dunque, l'estensione ai primi della disciplina contenuta nel codice della strada riguardante i velocipedi.

3. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2025.

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