L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Cassazione penale sez. un. sentenza 29/05/2025 (dep. 26/11/2025) n. 38306
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata all'udienza del 29 gennaio 2021 e depositata il 29 marzo 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato gli imputati Nd.Mo. e So.Ba. per i delitti agli stessi ascritti ai capi A) e B) della rubrica, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro seicento di multa ciascuno.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del concorso nel delitto di rapina, ai sensi degli artt. 110,628, primo e terzo comma, cod. pen., perpetrata ai danni di Do.Gi., di una collanina di argento del valore di 350 Euro (capo A), nonché nel delitto di lesioni personali (artt. 110,582,582,585 cod. pen.) cagionate a quest'ultimo al fine di commettere il delitto di rapina, giudicate guaribili in giorni cinque (capo B); entrambi i reati commessi in F il 3 agosto 2020.
La sentenza ha dato atto che l'imputato Nd.Mo., presente all'udienza, necessitava di un interprete di lingua inglese e il verbale di udienza ha attestato l'assistenza di un interprete di lingua inglese, alla cui presenza era stata data lettura del dispositivo.
2. Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Firenze, investita degli appelli proposti da entrambi gli imputati, dopo aver proceduto con rito cartolare, ha confermato la sentenza di primo grado.
In particolare, dalla sentenza risulta che la Corte territoriale ha respinto la richiesta, formulata in sede di conclusioni scritte dal nuovo difensore del Nd.Mo., volta a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello per l'omessa traduzione di tali atti in una lingua conosciuta dall'imputato.
Secondo la Corte di appello, non era stata chiesta la trattazione orale del procedimento e la notifica del decreto di citazione era stata effettuata all'imputato presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha inoltre dato atto che la sentenza di primo grado era stata tradotta a cura dell'interprete in udienza e che nessuna richiesta di traduzione era stata avanzata dall'imputato, che tra l'altro era stato ritenuto in grado di comprendere la lingua italiana. In ogni caso, alcun pregiudizio era stato indicato dalla difesa in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa: l'appello era stato presentato dal difensore e, non essendo stata chiesta la traduzione della sentenza, era evidente che l'imputato era stato reso perfettamente edotto del contenuto della sentenza di primo grado, avendo quindi delegato il difensore alla rappresentazione delle ragioni a sostegno della impugnazione, senza richiedere alcun diverso termine per proporre personalmente l'appello.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno presentato ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori degli imputati, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente illustrati.
4. Nell'interesse di Nd.Mo., l'avv. Samuele Zucchini ha proposto i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 143, 178, comma l, lett. c), 180 cod. proc. pen., nonché del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con riferimento all'omessa traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello.
Secondo la difesa, la decisione della Corte di appello di non accogliere l'eccezione di nullità, sollevata con i motivi nuovi in appello e riproposta in sede di conclusioni scritte, con riferimento alla sentenza di primo grado e al decreto di citazione in appello, si pone in violazione della normativa in tema di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, che non conosce la lingua italiana, e che esige, a tutela dell'effettività dei diritti di difesa e del contraddittorio, che sia garantita la partecipazione consapevole dell'imputato al suo processo.
Il ricorso ha richiamato la disciplina in materia, che trova la sua fonte negli artt. 143 cod. proc. pen., 111 Cost., 6, par. 3, lett. e) CEDU, e 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e ha fatto presente che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente risultava dagli atti in maniera indubbia Ca tal fine, è indicato il contenuto del verbale dell'udienza per il giudizio abbreviato, tenutasi il 29 gennaio 2021, dal quale è emerso che gli imputati avevano dichiarato di non parlare italiano e che era stato nominato un interprete di lingua inglese) e che, con il gravame, la difesa aveva sostenuto che l'omessa traduzione della sentenza aveva impedito il decorrere del termine per l'impugnazione da parte dell'imputato e quindi la celebrazione del giudizio di appello. Parimenti aveva inficiato la validità di quel giudizio la omessa traduzione del decreto di citazione in appello. L'appellante aveva pertanto invocato la regressione del procedimento e la dichiarazione di nullità di tutti gli atti compiuti dopo la sentenza di primo grado.
Secondo il ricorrente, le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello per non dichiarare le dedotte nullità sono irrilevanti o non pertinenti: -l'accertamento sulla effettiva conoscenza della lingua italiana del ricorrente è stato infatti effettuato dal Giudice in sede di giudizio abbreviato;
-non può surrogare l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato
alloglotta la notifica dell'atto effettuata presso il difensore. In udienza era stato inoltre tradotto soltanto il dispositivo della sentenza di primo grado.
Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello in ordine alla mancata indicazione da parte della difesa di un pregiudizio effettivo derivante dall'omessa traduzione riguardava il diverso caso di un'imputata che si era sempre disinteressata del procedimento a suo carico rimanendo assente in ogni fase, mentre il ricorrente ha dimostrato di volere partecipare attivamente al suo processo.
La richiesta del ricorrente di essere assistito da un interprete per l'udienza del 29 gennaio 2021 era stata formulata evidentemente anche con riferimento alla sentenza, della quale attendeva una traduzione integrale.
La proposizione dell'appello da parte del difensore non ha fatto venire meno il diritto dell'imputato alla presentazione dell'appello personale. Pertanto, è dal momento che la sentenza è tradotta che viene a decorrere per l'imputato il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444 -01.
Non è ravvisabile un dovere del difensore di traduzione degli atti in favore del proprio assistito e il pregiudizio subìto dal ricorrente è di non avere potuto comprendere le ragioni della condanna e di non essere stato posto quindi in condizione di appellarla consapevolmente, sia personalmente sia tramite il suo difensore.
Sulla base di quanto premesso, la difesa ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con la regressione del procedimento al momento della traduzione della sentenza di primo grado, con la conseguente rimessione in termini del ricorrente per impugnare.
Si è invocata in ogni caso anche la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello, come già affermato in sede di legittimità (così, Sez. 4, n. 34533 del 15/06/2023, Emerue, non mass.).
4.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al travisamento e all'erronea determinazione dei fatti processuali, nonché al criterio della probabilità utilizzato per la valutazione della prova.
La Corte di appello, nel configurare il reato di rapina, non ha motivato adeguatamente -come emerge dall'esame dei passaggi fondamentali del gravame -in ordine alle precise e specifiche censure mosse dalla difesa, riguardanti la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il travisamento dei fatti, gli errori di valutazione della prova dei fatti da parte del Giudice di primo grado e l'utilizzo del criterio della probabilità per la valutazione della prova.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 628 cod. pen. per il capo A) con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di rapina, anziché di furto; in relazione agli artt. 582 e 581 cod. pen. per il capo B) con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di lesioni, anziché di percosse.
La Corte di appello, senza motivare adeguatamente, ha disatteso le censure difensive sul corretto inquadramento dei fatti nelle diverse ipotesi delittuose del furto e delle percosse.
4.4. Con il quarto motivo, la difesa infine ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 628 cod. pen. e con riferimento all'ipotesi di lieve entità, introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.
La Corte di appello non ha motivato in modo adeguato in ordine al mancato riconoscimento delle fattispecie attenuanti sopra indicate.
5. Nell'interesse di So.Ba., l'avv. Jacopo Pastorini ha formulato i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, il difensore ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 62, primo comma, n. 4, e 114 cod. pen.
La Corte di appello, nel respingere la richiesta difensiva volta ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 cit., ha preso in considerazione soltanto il valore della collana, senza valutare gli altri elementi della vicenda, indicativi della speciale tenuità del pregiudizio arrecato alla vittima, anche in relazione alla lesione del bene personale.
In ogni caso, doveva essere valorizzata dalla Corte territoriale anche la circostanza del recupero della collana dopo breve tempo.
Quanto alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte di appello ha malgovernato i principi di diritto in materia, trascurando la ricostruzione fatta propria dal primo Giudice, secondo la quale la vicenda delittuosa aveva visto come protagonisti soltanto il coimputato e il Do.Gi. ed era scaturita da un alterco tra loro, mentre il ricorrente era al telefono con la fidanzata. L'idea di aggredire la vittima non era quindi addebitabile al ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
In modo contraddittorio, la sentenza impugnata, da un lato, ha respinto il riconoscimento della suddetta attenuante, facendo leva sul valore non modico della collana (un monile d'argento firmato "Bottega Veneta") e, dall'altro lato, ha ritenuto non ulteriormente valorizzabile la circostanza, già utilizzata per il riconoscimento delle attenuanti generiche, del valore non eccessivo della collana.
Si tratta di argomentazioni tra loro inconciliabili, che viziano sul piano logico la sentenza in esame.
6. All'udienza del 14 febbraio 2025 la Seconda Sezione penale, investita della decisione dei ricorsi, con ordinanza, depositata l'11 marzo 2025, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze derivanti nei confronti dell'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana dall'omessa traduzione "nella lingua a lui nota" della sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di appello.
6.1. Nel caso che l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato riguardi il decreto di citazione a giudizio in appello, l'ordinanza ha dato atto della presenza nella giurisprudenza di legittimità di due orientamenti:
-secondo un primo orientamento, l'obbligo di traduzione riguarda tutti gli atti indicati dal secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen., in quanto è funzionale a garantire all'imputato l'effettività della partecipazione al procedimento, anche in fase di appello, oltre che l'esplicazione della difesa in forma diretta e personale, e quindi la sua omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio anche per gli atti -come il decreto di citazione a giudizio in appello di "impulso processuale"; quanto all'inquadramento del vizio, come nullità di ordine generale a regime intermedio, questa esegesi si basa sugli insegnamenti delle Sezioni Unite in tema di mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259 -01) e di omessa traduzione dell'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 -01).
-secondo un diverso orientamento, il decreto in esame, non contenendo, a differenza dal decreto che dispone il giudizio di primo grado, alcun elemento relativo alla "accusa", che è già nota all'imputato, ma solo i requisiti funzionali all'individuazione dell'imputato, del procedimento e della data di trattazione del giudizio di appello, non deve necessariamente essere tradotto, venendosi così anche a rispettare i principi sovranazionali in tema di processo equo (art. 6 CEDU) che stabiliscono il diritto dell'accusato a essere informato, in una lingua che comprende, dell'accusa elevata contro di lui.
L'ordinanza ha evidenziato come il contrasto derivi essenzialmente dalla diversa rilevanza assegnata, ai fini dell'effettivo esercizio delle prerogative processuali riservate all'imputato, alle informazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio in appello: secondo il primo orientamento, queste informazioni hanno una funzione informativa e propulsiva, la cui conoscenza in lingua nota all'imputato garantisce l'effettività del suo diritto di partecipazione al giudizio di secondo grado e tutela le sue prerogative difensive; secondo l'altro orientamento, la traduzione è obbligatoria solo per gli atti che contengono informazioni in ordine alla "accusa", sicché non riguarda il decreto di citazione a giudizio in appello, che non contiene informazioni decisive per l'esercizio effettivo del diritto di difesa, risultando comunque garantito il diritto alla consapevole partecipazione dall'assistenza dell'interprete in udienza.
La Sezione rimettente ha fatto presente che la C.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha arricchito il contenuto informativo del decreto di citazione in parola, che deve ora contenere anche l'avviso in ordine alla possibilità di accesso alla giustizia riparativa (art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l'art. 429, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen.), prospettando l'eventualità che, qualora quest'ultimo avviso non sia rappresentato all'imputato nella lingua dallo stesso compresa, si potrebbe profilare un'ulteriore (ed inedita, prima della riforma) limitazione delle sue prerogative processuali.
Quanto al caso in esame, il Collegio ha rilevato che, benché fosse noto alla Corte di appello che Nd.Mo. non conoscesse la lingua italiana (come risultava, tra l'altro, dalla stessa intestazione della sentenza di appello), il decreto di citazione a giudizio in appello, emesso nel vigore della riforma Cartabia, non è stato tradotto. Ha, inoltre, osservato che il difensore del ricorrente, alla prima occasione utile successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio, dunque con i motivi nuovi, ha dedotto la nullità. Ha, infine, evidenziato che l'eccezione era stata ribadita con le conclusioni scritte e che la Corte di appello, nonostante la tempestività e la specificità dell'eccezione, non l'ha esaminata.
6.2. L'ordinanza di rimessione ha segnalato che anche sulle conseguenze derivanti dalla omessa traduzione della sentenza emessa in sede di giudizio di cognizione di merito si registrano orientamenti interpretativi divergenti, nonostante il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 -01) che, pronunciandosi su un analogo contrasto riguardante il diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotto, hanno affermato che l'inadempimento dà luogo ad un vizio del provvedimento, qualificabile come nullità generale a regime intermedio, sottoposta agli ordinari termini di deducibilità e decadenza.
L'ordinanza ha evidenziato come le Sezioni Unite siano pervenute a tale approdo valorizzando ampiamente la matrice costituzionale e convenzionale del diritto alla traduzione, richiamando la sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale, secondo cui l'obbligo di traduzione trova il suo fondamento sistematico nell'art. 24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", prefigurando un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotto.
L'ordinanza di rimessione ha anche rilevato come le Sezioni Unite abbiano con tale ultima decisione espressamente indicato la necessità che l'eccezione di nullità sia supportata da un concreto interesse processuale: l'interesse a dedurre la nullità sussiste soltanto se l'indagato alloglotto ha allegato di avere subito un pregiudizio, non avendo alcun valore la semplice indicazione di un pregiudizio del tutto astratto e potenziale.
Ciò posto, l'ordinanza ha constatato che è ancora presente nella giurisprudenza di legittimità il contrasto interpretativo sulle conseguenze dell'omessa traduzione della sentenza.
Da un lato, si afferma che tale inadempimento produce soltanto lo slittamento del termine per impugnare per l'imputato, fintanto che non abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota, e quindi la violazione si riverbera solo sul perfezionamento del titolo esecutivo; dall'altro lato, si ritiene che l'omessa traduzione venga a viziare la sentenza, generando una nullità generale a regime intermedio, deducibile quindi nel corso del procedimento di cognizione e sottoposta al regime di deducibilità e decadenza che emerge dal combinato disposto degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Secondo l'ordinanza, esistono divaricazioni interpretative anche sull'obbligo stesso della traduzione della sentenza, che alcune pronunce pongono a carico del giudice ex officio, mentre altre lo condizionano ad una specifica "richiesta" di trad uzione dell'i nteressato.
Quanto all'onere di allegazione di uno specifico interesse alla deducibilità della nullità, la Sezione ha anche segnalato come tale profilo non sia unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce successive a Sez. U, Niecko hanno escluso che l'imputato, che non abbia ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, possa rappresentare al difensore le ragioni del pregiudizio subito, risolvendosi il pregiudizio in una condizione immanente in re ipsa. Questa esegesi è condivisa anche dalla Sezione rimettente, in quanto l'omessa traduzione genera uno stato di ignoranza in capo all'accusato il quale, non conoscendo il provvedimento in ipotesi impugnabile, non è posto nelle condizioni di allegare al suo difensore gli elementi di fatto a sua conoscenza utili per la difesa, sicché l'interesse a dedurre la nullità sussiste in re ipsa.
L'ordinanza di rimessione ha rilevato come il contrasto interpretativo venga ad incidere in maniera significativa sull'estensione del dirllto alla partecipazione consapevole dell'imputato alloglotta al processo: la qualificazione del vizio della omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio implica che lo stesso possa essere eccepito soltanto durante il processo, nel rispetto dei termini, e con i limiti indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; di contro, se il vizio viene inquadrato come violazione di legge che genera lo slittamento (sine die) del termine per impugnare, lo stesso incide sulla perfezione del titolo esecutivo e può essere eccepito con l'incidente di esecuzione.
6.3. La ordinanza di rimessione ha infine osservato come la scelta tra i due indirizzi interpretativi venga a riflettersi sulla ammissibilità della questione sollevata dalla difesa del Nd.Mo. solo con i motivi aggiunti.
Se si aderisce all'orientamento che inquadra il vizio come una violazione di legge che produce lo slittamento dei termini per impugnare, la questione deve considerarsi dedotta tempestivamente, in quanto, secondo tale impostazione interpretativa, la stessa può essere prospettata financo in sede esecutiva, in quanto ridonda sul perfezionamento del titolo. A diverse conclusioni deve pervenirsi se il vizio è qualificato come nullità a regime intermedio, la cui deducibilità soggiace ai relativi termini di deducibilità e decadenza e ai termini decadenziali che governano il regime delle impugnazioni.
7. Con decreto della Prima Presidente in data 18 marzo 2025, i ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni Unite penali per la trattazione all'odierna udienza, tenutasi in forma orale.
8. In vista dell'udienza, la Procura generale ha depositato una memoria per illustrare le conclusioni da rassegnare con la requisitoria orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le questioni di diritto per le quali i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite sono le seguenti:
"se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana";
"se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l'imputato della decorrenza del termine per l'impugnazione".
2. Come ha illustrato la ordinanza di rimessione, sono controverse nella giurisprudenza di legittimità entrambe le questioni di diritto sopra indicate.
Preliminarmente è opportuno passare in rassegna il contesto normativo di riferimento in ordine alla traduzione degli atti del processo penale in una lingua nota all'imputato.
Si tratta di un quadro che è stato di recente illustrato ed esaminato dalle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla portata del diritto dell'imputato e dell'indagato alloglotti di ottenere la traduzione in una lingua conosciuta con riferimento ai provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale nei loro confronti.
2.1. Il diritto dell'imputato alla traduzione degli atti processuali non era espressamente disciplinato dal codice di rito, in quanto l'art. 143 cod. proc. pen. riconosceva all'imputato il diritto all'assistenza linguistica essenzialmente come "diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".
È stato grazie all'intervento della Corte costituzionale (sentenza 12 gennaio 1993, n. 10) che venne riconosciuto all'imputato anche il diritto alla traduzione degli atti, benché non espressamente previsto.
Il Giudice delle leggi era stato chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale della normativa codicistica che non prevedeva che il decreto di citazione a giudizio dovesse essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota.
Secondo la Corte costituzionale, doveva ritenersi errato il presupposto interpretativo da cui muovevano i giudici a quibus, ovvero che la regola predisposta dall'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, fosse rigorosamente circoscritta agli atti orali e non potesse, quindi, essere estesa alla notificazione di atti scritti.
Una interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen., costituzionalmente orientata, portava a ritenere che l'attività di assistenza svolta dall'interprete a favore dell'imputato ricomprendesse anche la traduzione di atti del processo.
Venivano in considerazione sia le fonti sovranazionali -quali l'art. 6 par. 3, lett. a), CEDU che stabilisce che "ogni accusato ha diritto... a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta", nonché la identica disposizione contenuta nell'art. 14, par. 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici -che riconoscevano all'imputato il diritto soggettivo "perfetto, direttamente azionabile" ad essere dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli, sia i vincoli costituzionali derivanti dall'art. 24 Cost.
Il diritto di difesa, quale "strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo", implicava "l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso": l'attività di assistenza svolta dall'interprete a favore dell'imputato doveva dunque ricomprendere anche la traduzione degli atti volti a consentire la "effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale" e quindi "la piena comprensione degli atti processuali che quella sequenza compongono".
Nella stessa linea interpretativa si è posta la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2007, rimarcando come l'assistenza linguistica, nel frattempo assicurata anche dall'art. 111 Cost., così come novellato dalla legge costo 23 novembre 1999, n. 2, sia funzionale a realizzare la garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché del diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa. L'assistenza linguistica è quindi "oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che... è parte ineliminabile del diritto di difesa".
2.2. Una importante riforma della normativa nazionale sull'assistenza linguistica è stata introdotta a seguito dell'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
La suddetta Direttiva ha stabilito che gli Stati membri dell'Unione europea devono assicurare agli indagati o imputati, che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale, una serie di garanzie "minime" di assistenza linguistica per consentire di "esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento".
L'assistenza linguistica, oltre che "adeguata e gratuita", deve consistere non solo nella nomina di un interprete (art. 2), ma anche nel diritto degli indagati o imputati di ricevere "entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento", tra i quali la Direttiva ha espressamente indicato, sebbene in termini non esaustivi (così come evidenziato dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 15/10/2015, par. 45), "le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze" e comunque quei documenti che l'autorità competente ritenga dover fare rientrare tra quelli "fondamentali"(art. 3, par. 1, 2 e 3).
La Direttiva ha rafforzato gli standard di garanzia delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ha costantemente escluso che la mancanza della traduzione "scritta" di tali atti comporti di per sé una violazione dell'art. 6 par. 3, lett. a) ed e) CEDU, posto che tale disposizione fa riferimento ad un "interprete" e non a un "traduttore", ritenendo pertanto sufficiente anche una spiegazione o traduzione orale, se consente all'accusato di preparare la sua difesa (così, per tutte, Corte EDU, Grande Sezione, 18/10/2006, Hermi C. Italia, par. 60; 19/12/1989, Kamasinski C. Austria, par. 81).
Il legislatore eurounitario, consapevole degli oneri derivanti dagli obblighi di adempimento, ha escluso la necessità di una formale traduzione integrale dei documenti fondamentali, ritenendo sufficiente anche la sola traduzione di quei passaggi "rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico" (art. 3, par. 4), e ha anche ammesso il ricorso alla traduzione orale (anche in forma riassuntiva) dei documenti fondamentali, a condizione che tale modalità non pregiudichi l'equità del procedimento (art. 3, par. 7).
Quanto in particolare alla categoria della "sentenza" (che, nei testi inglese e francese della Direttiva, è indicata con l'espressione "ogni sentenza"), la Direttiva non ne ha specificato la nozione. Secondo la Corte di giustizia, rientrano in tale accezione tutti i provvedimenti sui quali il giudice si pronuncia "sulla fondatezza dell'accusa", indipendentemente dal nomen juris (Corte giustizia, 12/10/2017, Sleutjes, par. 30). Peraltro, il collegamento del diritto alla traduzione delle sentenze con l'esercizio delle prerogative difensive, indicate nelle disposizioni che precedono, se da un lato porta ad escludere una nozione formalistica di "sentenza", dall'altro lato fa ragionevolmente ritenere che l'adempimento non sia finalizzato ad una mera esigenza di conoscenza dell'imputato, così da dover riguardare soltanto quei provvedimenti decisori potenzialmente impugnabili dall'imputato.
La Direttiva ha anche stabilito, quanto all'accesso all'assistenza linguistica, che spetta all'autorità procedente il compito di accertare la necessità di provvedere o meno alla nomina di un interprete per lo straniero alloglotto (con "la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza linguistica", cfr. art. 2, par. 4).
2.3. Questo strumento dell'Unione europea è stato recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", che ha riformulato l'art. 143 cod. proc. pen., così da rappresentare il modello normativo su cui è costruito il diritto del soggetto alloglotta di ottenere la traduzione degli atti fondamentali in una lingua conosciuta.
Il nuovo testo dell'art. 143 cod. proc. pen. ha conferito maggiore ampiezza al diritto all'assistenza linguistica dell'imputato che non conosce la lingua italiana, modulandone la disciplina nei due aspetti speculari della interpretazione orale (comma 1) e della traduzione scritta (commi 2 e 3).
Quanto alla interpretazione orale, ha esteso il diritto all'assistenza gratuita di un interprete anche alle "comunicazioni con il difensore" prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (comma 1, secondo periodo).
In ordine al diritto alla traduzione, il nuovo testo prevede che "Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna" (comma 2) e che "La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza" (comma 3).
Il riferimento contenuto nel secondo comma agli "stessi casi" di cui al primo comma riflette la formulazione dell'art. 3 della Direttiva, il cui primo paragrafo reitera, quale condizione necessaria per farsi luogo alla traduzione, il presupposto indicato dall'art. 2 per il diritto all'interpretazione, ovvero la mancata comprensione da parte dell'imputato-indagato della lingua del procedimento penale.
2.4. Questo quadro normativo è stato completato dal D .Lgs. 23 giugno 2016,
n. 129, intitolato "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", che ha introdotto nel sistema processuale penale l'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.
Questa disposizione, oltre a precisare la portata del diritto all'interpretazione nei colloqui con il difensore di cui all'art. 143, comma 1, ultimo periodo, cit., ha previsto, con riferimento al diritto alla traduzione, che "Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è pOSSibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigende contestualmente verbale" (comma 2) e che "L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva" (comma 3).
Sono state così introdotte modalità presidiate da specifiche condizioni, volte a superare, garantendo in ogni caso l'effettività del diritto di difesa, la rigidità dell'obbligo di traduzione scritta, imposto dal secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen., consentendo il ricorso alla traduzione orale, anche in forma riassuntiva.
La normativa nazionale ha dunque "innalzato" il livello di tutela minimo individuato dalla Direttiva 2010/64, che ha stabilito invece la generalizzata possibilità di usufruire della traduzione orale o per riassunto, con l'unico limite del pregiudizio dell'equità del procedimento.
2.5. La nuova normativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato, come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993, la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciuto espressamente all'imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia della traduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoria in relazione a quegli atti "fondamentali" del procedimento penale, individuati dal legislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativa del giudice, per tutti quegli altri atti "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico".
Rispetto agli atti "fondamentali" elencati al secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. la traduzione dunque:
-va eseguita di regola in forma scritta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" e in forma orale solo in via residuale ed eccezionale, ovvero quando ricorrono "particolari ragioni di urgenza" e non sia possibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato;
-non richiede alcuna richiesta della parte interessata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per la forma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in forma riassuntiva).
Il legislatore invece non ha introdotto "meccanismi o procedure" per la valutazione della necessità di fornire assistenza linguistica all'imputato; ha solo previsto espressamente la possibilità di una traduzione non integrale degli "altri atti" contemplati dal terzo comma dell'art. 143 cit.; non ha disciplinato i rimedi processuali per garantire la effettiva traduzione degli atti "fondamentali".
Quanto in particolare alla traduzione parziale degli atti "fondamentali", il silenzio del codice non va tuttavia inteso come obbligo della loro traduzione formale ed integrale, in quanto ciò che rileva per essi è pur sempre il loro contenuto, ritenuto essenziale per la tutela del diritto di difesa dell'imputato che non conosce la lingua italiana. Pertanto, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario fare una espressa previsione della traduzione parziale solo per gli atti a traduzione facoltativa al fine di evidenziare che l'adempimento in questi casi deve comunque riguardare il nucleo "essenziale" di essi in funzione dell'esercizio del diritto di difesa.
Con riferimento poi ai rimedi processuali a tutela del diritto alla traduzione, va evidenziato che la Direttiva 2010/64 non ha indicato quali siano le conseguenze processuali derivanti dalla violazione dei diritti ivi previsti, trattandosi di aspetto rimesso alle normative nazionali.
La Tabella di concordanza, redatta ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che ha accompagnato il decreto legislativo attuativo, ha ritenuto non necessario un intervento di adeguamento sul punto, indicando nell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la normativa interna "conforme alle disposizioni della direttiva".
L'art. 143 cod. proc. pen. ha disciplinato positivamente soltanto l'ipotesi della omessa traduzione facoltativa degli "altri atti" del processo (comma 3), stabilendo che il provvedimento motivato di rigetto vada impugnato insieme alla sentenza: il vulnus derivante dalla omessa traduzione si riflette quindi, secondo la suddetta norma, sulla sentenza che quel grado ha definito.
Va infine rammentato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha indicato le coordinate interpretative per verificare il corretto adeguamento delle normative nazionali alla Direttiva 2010/64: anche se quest'ultima non precisa le conseguenze derivanti dalla violazione del diritto alla traduzione degli atti fondamentali, va applicata la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui le modalità di attuazione dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell'Unione, pur rientrando nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio d'autonomia procedurale di questi ultimi, non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (Corte giustizia, 01/08/2022, TL, parr. 75-77).
2.6. A rafforzare il diritto all'assistenza linguistica, in entrambe le accezioni, come diritto processuale riconosciuto all'imputato, è intervenuta la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
All'art. 3, la Direttiva ha imposto agli Stati membri di fornire tempestive e accessibili informazioni alle persone indagate o imputate anche sul loro diritto all'interpretazione e alla traduzione.
Nel dare attuazione a tale Direttiva, il D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 ha in particolare novellato l'art. 369-bis cod. proc. pen., inserendo tra le informazioni che il pubblico ministero è tenuto a comunicare alla persona sottoposta alle indagini insieme alla nomina del difensore di ufficio, anche quella "del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali" (comma 2, lett. d-bis).
In questo caso, già la disposizione del codice prevedeva che la comunicazione, con il suo contenuto obbligatorio, andasse effettuata "a pena di nullità degli atti successivi".
Nullità che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente qualificato come nullità di carattere generale, cosiddetta a regime intermedio, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen. e, come tale, soggetta al regime delle deducibilità e delle sanatorie di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 -06), anche qualora venga in rilievo l'omessa indicazione dei requisiti prescritti dall'art. 369-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41092 del 29/09/2011, Della Bona, Rv. 251382 -01), tra i quali l'avviso previsto dal comma 2, lett. d-bis), di tale disposizione (Sez. 1, n. 8792 del 06/12/2016, dep. 2017, Park, Rv. 269230 -01).
3. Così riassunta la pertinente normativa, va affrontata la questione che, nella sequenza procedimentale, ha rilevanza preliminare, ovvero quella delle conseguenze derivanti dalla omessa traduzione della sentenza di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità, prima delle riforme sopra riportate, a fronte delle indicazioni della Corte costituzionale sulla necessità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 143 cod. proc. pen., tale da ricomprendere il diritto dell'imputato che non capisce e/o non parla l'italiano anche alla traduzione degli atti, aveva, in larga parte, limitato l'obbligo di traduzione a quegli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipa direttamente, e non a quelli -come la sentenza -che, preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (per tutte, Sez. 6, n. 10300 del 13/12/2013, dep. 2014, Zhou, Rv. 261828 -01, che aveva richiamato a sostegno di questo indirizzo pronunce della Corte EDU che avevano escluso la necessità della traduzione scritta di ogni documento della procedura, cfr., Corte EDU, 24/02/2005, Husain C. Italia; Corte EDU 11/01/2011, Hacioglu C. Romania).
Con il nuovo testo dell'art. 143 cod. proc. pen. la prospettiva interpretativa è del tutto mutata.
La sentenza rientra infatti tra gli atti "fondamentali" da tradurre necessariamente agli imputati che non conoscono la lingua italiana in base sia alla Direttiva 2010/64/UE che all'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente "entro un periodo di tempo ragionevole... per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento" ovvero "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa".
Premesso quindi che non è in discussione nel sistema vigente che la sentenza di condanna di primo grado vada tradotta a favore dell'imputato che non conosce la lingua italiana, il contrasto interpretativo che si riscontra nella giurisprudenza di legittimità riguarda piuttosto il momento in cui la traduzione della sentenza deve intervenire e le conseguenze processuali derivanti dall'inadempimento.
3.1. Secondo un indirizzo, assolutamente dominante, la mancata traduzione della sentenza non inficia di per sé la decisione, che non è affetta da alcun vizio, ma incide soltanto su un adempimento materiale successivo alla stessa ed "estraneo" alla formazione dell'atto processuale, comportando, pertanto, quale unico effetto, quello di condizionare la decorrenza dei termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce all'imputato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali.
L'omessa traduzione della sentenza determina quindi in capo all'imputato la sospensione o comunque la dilazione del termine per proporre impugnazione, fintanto che questi non abbia avuto, con la traduzione, la compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile, impedendo così il passaggio in giudicato della pronuncia.
Secondo questo indirizzo, l'eventuale impugnazione proposta dal difensore non verrebbe a consumare il diritto di impugnazione dell'imputato, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, secondo cui dal principio dell'unicità del diritto all'impugnazione e dal divieto di bis in idem non possono essere tratte conclusioni limitative all'esercizio del diritto di impugnazione (la cui legittimazione è attribuita all'imputato stesso, ma il cui esercizio presuppone la conoscenza del contenuto dell'atto da impugnare) (pe~-) tutte, Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, dep. 2016, Omaruyi, Rv. 266086 -01).
Quale corollario di questa impostazione si pone la costante affermazione, secondo cui il difensore non è legittimato a far valere in giudizio con la sua impugnazione la violazione derivante dall'omesso adempimento, essendo la traduzione un diritto spettante personalmente all'imputato alloglotta e non al suo difensore, per consentire anche al primo l'esercizio dell'autonomo potere di impugnazione (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 -01).
A fondamento di questa argomentazione è stata anche richiamata (così Sez. 4, n. 15681 del 24/03/2022, Naciri, non mass.; Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Abid, Rv. 278873 -01) la stessa littera legis dell'ultima parte dell'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., là dove prevede espressamente che l'imputato ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio "ovvero al fine di presentare una richiesta" o una memoria nel corso del procedimento. Questa previsione renderebbe evidente come, nell'ottica del legislatore, la "richiesta" (termine in cui possono essere ricomprese tutte quelle istanze che presuppongono l'esercizio di prerogative personalissime, quali, appunto, l'eccezione di mancata traduzione della sentenza) debba essere veicolata personalmente dall'imputato e non dal suo difensore.
All'interno di questo orientamento, che esclude che l'omessa traduzione della sentenza dia luogo a nullità, si sono profilati, a loro volta, divergenti filoni interpretativi.
3.1.1. Secondo alcune decisioni (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 -01; Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444 -01), benché il diritto alla traduzione sia correlato all'esercizio del potere autonomo dell'imputato di impugnazione ex art. 571 del codice di rito, che non può dirsi consumato dalla impugnazione proposta dal difensore, spetta comunque al difensore la legittimazione ad eccepire la violazione del diritto spettante al proprio assistito alloglotta rispetto alla traduzione della sentenza, posto che quest'ultimo è rappresentato in giudizio dal difensore e non è personalmente in grado di esercitare il diritto in parola, dal momento che, ricevendo un atto in una lingua che non legge e non comprende, non può esigere il rispetto dell'obbligo di traduzione né esercitare il diritto di impugnare personalmente la sentenza.
In tal modo, si viene a prevenire la formazione di un giudicato che potrebbe essere successivamente messo in crisi da una successiva impugnazione dell'imputato che dovesse lamentare la violazione del proprio diritto ad impugnare autonomamente la sentenza per effetto della mancata traduzione della stessa.
L'effetto dell'impugnazione in tal caso è quella di ottenere la "regolarizzazione" dell'omissione, con la regressione del procedimento al fine di far disporre dal giudice a quo l'adempimento dell'incombente previsto per legge e di rimettere così in termini l'imputato per esperire l'impugnazione personale.
3.1.2. In altre pronunce, la Suprema Corte (così, Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965 -01) ha anche chiarito (rispetto a talune sentenze che ancora prevedevano l'onere dell'imputato di richiedere la traduzione della sentenza, cfr. Sez. 6, n. 24730 del 13/03/2024, I., Rv. 286667 -01; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo, Rv. 286113 -02; Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 -01) che non incombe sull'imputato alcun onere processuale di richiedere o sollecitare l'espletamento dell'incombente (previsto invece per legge) e che, a fronte dell'omessa traduzione della sentenza, non è necessario che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e non ancora rimosso a causa della persistente lesione derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto: l'imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota.
3.1.3. Sempre nell'ambito dell'indirizzo in esame è stato anche richiamato il disposto dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. -secondo cui "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo" -per precisare che alla sospensione del decorso del termine per impugnare assegnato all'imputato consegue anche la dilazione del termine operante per il difensore (Sez. 1, n. 28819 del 08/03/2019, Diene, non mass.).
3.1.4. Va infine segnalato il filone che, pur aderendo alla tesi dei riflessi dell'omissione solo sull'efficacia della sentenza non tradotta, ne ha evidenziato gli aspetti problematici, indicando una diversa soluzione processuale (Sez. 4, n. 48050 del 14/11/2023, Ideh, non mass.; Sez. 4, n. 13263 del 01/12/2022, dep. 2023, Jallow, non mass.; Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407 01).
Secondo tali pronunce, l'incidenza dell'omessa traduzione della sentenza soltanto sulla decorrenza dei termini di impugnazione per l'imputato genera alcune anomalie:
-comporta per l'imputato il "congelamento" sine die dei termini di impugnazione, con l'effetto di ostacolare il passaggio in giudicato delle decisioni e la loro esecuzione a fronte della perdurante inerzia dell'autorità giudiziaria nel porre in essere l'azione processuale dovuta e dunque confliggendo con il principio della ragionevole durata del processo previsto dell'art. 111 della Carta fondamentale e dall'art. 6 CEDU;
-genera il decorso asimmetrico del termine per impugnare e quindi un processo diacronico, parimenti confliggente con il principio di ragionevole durata del processo.
Il correttivo ritenuto idoneo a superare queste criticità è stato individuato nello strumento restitutorio previsto dall'art. 175 del codice di rito, attraverso il quale l'imputato può far valere il suo diritto alla traduzione.
Secondo questo orientamento, l'omessa traduzione della sentenza va considerata alla stregua di una causa di forza maggiore, ovvero di un evento non gestibile dall'alloglotto, che tuttavia gli inibisce l'esercizio tempestivo del suo diritto di impugnazione.
Dal punto di vista operativo, si è precisato che, per farsi luogo alla richiesta di restituzione, deve essere decorso sia il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. sia quello assegnato all'amministrazione per la traduzione della sentenza.
Tale ultimo termine, in assenza di disposizioni normative, va individuato nello spazio temporale decorrente dal deposito effettivo della sentenza in lingua italiana sino al tempo indicato dal codice di rito per proporre l'impugnazione dell'atto (non tradotto).
Scaduto il termine per l'impugnazione della sentenza non tradotta, l'imputato, preso atto dell'omessa traduzione, può chiedere la restituzione nel termine per impugnare, sollecitando la traduzione. Il nuovo termine di impugnazione viene a decorrere dalla comunicazione del provvedimento tradotto.
3.1.5. Questo ultimo orientamento è stato oggetto, a sua volta, di rilievi critici da parte di successive sentenze di legittimità (Sez. 1, n. 29253 del 04/06/2024, Jallow, Rv. 286610 -01; Sez. 1, n. 26605 del 09/05/2024, Janah, non mass.; Sez. 6, n. 24730 del 13/03/2024, L, Rv. 286667 -01).
Pur dando atto del lodevole tentativo di neutralizzare il rischio della pendenza sine die del termine per impugnare ed il conseguente difetto di esecutività della sentenza e di dare concreta attuazione al principio della ragionevole durata del processo previsto dell'art. 111 della Carta fondamentale e dall'art. 6 CEDU, con tali decisioni questa Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso al rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. dia luogo sia ad evidenti forzature nell'applicare alla fattispecie in esame tale strumento restitutorio sia ad inevitabili frizioni con la disciplina dettata dall'art. 143 cod. proc. pen.
Sotto il primo profilo, si è osservato che il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. presuppone un termine oramai decorso e la cessazione del fatto costituente causa di forza maggiore, mentre nella fattispecie della sentenza non tradotta siamo in presenza di un termine che decorre per l'imputato alloglotta dalla ricezione del testo tradotto della sentenza, che a sua volta costituisce l'evento che determina la cessazione della causa di forza maggiore.
Sotto l'altro profilo, è stata criticata anche la individuazione dello spazio temporale entro il quale deve essere effettuata la traduzione della sentenza.
La soluzione di Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407 -01 che presuppone che la traduzione avvenga contestualmente alla redazione dell'atto o al massimo nel tempo previsto per l'impugnazione della sentenza risulterebbe difficilmente realizza bile, posto che la traduzione deve necessariamente conseguire al deposito del testo redatto in italiano e può richiedere (in caso di testo lungo o complesso o anche solo per inerzia dell'ufficio giudicante) un tempo superiore ai giorni concessi dal codice di rito per l'impugnazione della sentenza stessa. In ogni caso, tale adempimento, anche se tempestivamente eseguito, verrebbe ad occupare almeno in parte il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., con la conseguenza di ridurlo ingiustificatamente per la presentazione dell'impugnazione da parte dell'imputato alloglotta.
Inoltre, in via assorbente, si è rilevato come il rimedio ex art. 175 cod. proc. pen. sia inidoneo a far superare l'impasse derivante dalla perdurante inerzia dell'ufficio giudiziario competente ad effettuare la traduzione, in quanto il giudice che accoglie l'istanza di restituzione non potrebbe che ribadire il diritto dell'imputato ad impugnare la sentenza solo dopo averne ricevuto la traduzione, senza poter imporre al giudice inadempiente di attivarsi in tempi brevi.
In ogni caso, lo stesso rimedio, che si fonda sull'iniziativa dell'imputato, pone a carico di quest'ultimo un onere di attivazione per evitare il passaggio in giudicato della sentenza non tradotta e far cessare l'inerzia dell'amministrazione, che contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, che va assicurato dalla "legge" (pertanto qualunque azione eventualmente posta a carico dell'imputato, finalizzata al rispetto di tale principio, dovrebbe essere stabilita per legge, e non può essere imposta per via analogica o interpretativa) e con il diritto dell'imputato alla traduzione della sentenza e alla consapevole impugnazione della sentenza (diritto che non può essere sottoposto a limitazioni e oneri a carico dello stesso).
In definitiva, secondo Sez. 1, n. 29253 del 04/06/2024, Jallow, cit., l'omessa traduzione della sentenza, disposta in favore dell'imputato alloglotta, non dà luogo alla nullità della stessa, ma comporta soltanto il mancato decorso del termine per la presentazione dell'appello da parte dell'imputato -decorso che può iniziare solo dopo la comunicazione al medesimo del testo tradotto, senza alcun onere per lui di sollecitare tale adempimento o di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione.
3.2. Se pur minoritario, è presente nella giurisprudenza della Suprema Corte un indirizzo che ravvisa invece nella categoria delle nullità la sanzione derivante dall'omessa traduzione della sentenza.
3.2.1. Si tratta di orientamento che era già emerso in isolate decisioni di legittimità già prima della riforma del 2014.
Facendo leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993, questa Suprema Corte ha ritenuto che la traduzione degli atti costituisca lo strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo, garantendogli l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso, giungendo all'affermazione che, senza la traduzione della sentenza, l'imputato non è posto in condizione di comprenderne la motivazione, avverso la quale, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen., ha la facoltà di depositare i propri motivi di impugnazione, persino in contrasto con quelli del difensore. Di qui, la declaratoria di nullità della sentenza non tradotta (Sez. 6, n. 4929 del 23/11/2006, dep. 2007, Timev, Rv. 236409 -01).
Successive pronunce, pur ponendosi nella scia di questo indirizzo, hanno precisato le condizioni per la rilevabilità del vizio.
Si è affermato, in particolare, che l'omessa traduzione della sentenza è rilevabile dal solo imputato e non dal suo difensore, stante la stretta correlazione dell'obbligo di traduzione della sentenza suddetta con la previsione dell'art. 571 cod. proc. pen., che attribuisce all'imputato l'autonomo potere di appellare la pronuncia a lui sfavorevole, e quindi la funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello (Sez. 3, n. 40616 del 05/06/2013, J., Rv. 256934 -01; Sez. 6, n. 35571 del 21/09/2011, Paheshti, Rv. 250877 -01).
È stato anche richiesto che l'imputato, per dolersi dell'omissione, abbia fatto istanza nel giudizio di merito per la traduzione della sentenza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione (Sez. 3, n. 5486 del 12/07/2012, dep. 2013, Feraru, Rv. 254399 -01; Sez. 6, n. 4954 del 18/12/2008, dep. 2009, Morlock, Rv. 242692 -01).
3.2.2. Nella vigenza del nuovo testo dell'art. 143 cod. proc. pen., le pronunce di legittimità che hanno aderito a questo orientamento hanno ulteriormente affinato le ipotesi di nullità della sentenza non tradotta.
Si è ribadito che l'attribuzione della legittimazione ad eccepire la nullità spetta al solo imputato e non al suo difensore (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 -01), giungendo a definire la relativa eccezione "atto personalissimo" che deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato (Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Abid, Rv. 278873 -01).
Si è inoltre escluso che l'omessa traduzione della sentenza determini -sic et simpliciter -la nullità della stessa, ponendosi a carico dell'impugnante un onere di allegazione di un pregiudizio effettivo derivante all'imputato dall'inadempimento (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 -01; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982 -01).
In particolare, Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982 -01 ha ravvisato la sanzione configurabile per il caso di omessa traduzione della sentenza, in assenza di specifiche indicazioni dell'art. 143 cod. proc. pen., in quella prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato, precisando che tuttavia essa richiede che si sia realizzata una "effettiva lesione" di tale diritto, in quanto si tratta di disposizioni volte ad assicurare l'effettività e la piena consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa. Pertanto, ha ritenuto necessario che, nel dedurla, siano specificate quali conseguenze l'omessa traduzione della sentenza abbia determinato all'imputato, indicando argomenti o deduzioni non potuti sviluppare o altre lacune o carenze difensive riconducibili a tale omissione.
Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 -01 si è soffermata poi sull'obbligo di traduzione della sentenza di appello, in conseguenza della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale l'imputato non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione: venendo meno la funzione servente della traduzione rispetto alla sua facoltà di impugnazione, va escluso che sia configurabile, sulla base di una interpretazione teleologica della norma, che consideri assorbente la funzione dell'istituto, l'esistenza stessa della violazione.
I temi del "pregiudizio effettivo" e della rilevanza della omessa traduzione della sentenza di appello sono stati ripresi e SViluppati da numerose successive pronunce di legittimità.
Quanto in particolare alla sentenza di appello, molte pronunce, non massimate, nell'aderire al principio di diritto affermato dalla sentenza da ultimo citata, hanno valorizzato la necessità della allegazione di elementi specifici, indicativi di un pregiudizio effettivo sul diritto di difesa.
Si è anche osservato che l'inciso contenuto in tale sentenza relativo alla riforma dell'art. 613 cod. proc. pen. è soltanto rafforzativo della riscontrata mancata lesione delle prerogative difensive e che va comunque riconosciuto all'imputato, anche a seguito della riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., l'interesse a conoscere le ragioni della decisione in lingua a lui nota (Sez. 2, n. 35131 del 21/05/2019, Neji, non mass.). In particolare, è stato richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite sulla distinzione tra la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione e le modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
L'imputato resta quindi titolare del suo diritto al ricorso per cassazione, potendo la difesa rappresentare il concreto pregiudizio alle prerogative difensive derivanti dalla mancata traduzione della sentenza di appello. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente l'esposizione della difesa dell'impossibilità dell'imputato di fornire decisivi elementi per la sua difesa.
L'assolvimento dell'onere di allegazione del pregiudizio è stato vagliato dalla Suprema Corte secondo criteri non sempre univoci.
Talvolta in modo rigoroso, si è ritenuta insufficiente la mera teorica impossibilità dell'imputato di condividere i motivi di impugnazione o di fornire istruzioni al difensore per approntare la difesa (Sez. 3, n. 16471 del 28/02/2020, H., non mass.), in particolare quando il tenore dell'atto di impugnazione e la completezza dei suoi riferimenti alla situazione dell'imputato dimostrino la esplicazione in modo pieno e regolare del diritto di impugnazione (Sez. 6, n. 14416 del 15/04/2021, Cuuperca, non mass.; Sez. 1, n. 35339 del 24/06/2021, Porcelli, non mass., che ha anche valorizzato la continuità e la effettività del rapporto fiduciario con il difensore).
Si è anche affermato che un siffatto pregiudizio non può in ogni caso prospettarsi per il ricorso per cassazione, attesa la natura tecnica del relativo giudizio che richiede l'approntamento di una difesa non di merito ma di pura legittimità, su cui il ricorrente non è in condizione di interloquire (Sez. 3, n. 16471 del 28/02/2020, H., non mass.).
Non sono mancate, peraltro, pronunce che hanno affermato che l'omessa traduzione della sentenza in appello non costituisce più causa di nullità, posto che l'imputato non può fare personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32886 del 13/04/2023, Bhiniss, non mass.).
In termini meno netti, si è infine osservato che non è sufficiente la generica allegazione della "impossibilità di rappresentare appieno ai propri difensori le ragioni del pregiudizio patito", tenuto conto che oggetto del ricorso per cassazione non è più il fatto, la sua possibile ricostruzione, la richiesta di prove, ma la sentenza e i suoi possibili vizi (Sez. 3, n. 51615 del 21/09/2023, Zheng, non mass.).
3.3. La tesi della nullità è stata affermata con particolare vigore e ampiezza dopo la sentenza Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 -01.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno composto un analogo contrasto interpretativo sorto sulla portata dell'art. 143 cod. proc. pen., come risultante dalla riforma del 2014, con riferimento all'ordinanza applicativa di una misura cautelare, individuando nella nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma l, lett. c) cod. proc. pen., la sanzione conseguente alla omessa traduzione.
In particolare, con la sentenza Sez. 6, n. 20679 del 2/05/2024, S., Rv. 286480 -01, la Suprema Corte ha ritenuto non più sostenibile dopo Sez. U, Niecko l'affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata traduzione non integra un'ipotesi di nullità della sentenza, ma comporta soltanto un mero slittamento dei termini per impugnare.
Sono stati valorizzati a tal fine alcuni argomenti di Sez. U, Niecko, tra i quali la matrice costituzionale e convenzionale del diritto alla traduzione e il richiamo alla sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale, secondo cui l'obbligo di traduzione trova il suo fondamento sistematico nell'art. 24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", prefigurando un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotta.
Quanto alla sanzione della nullità, sono stati ritenuti "perfettamente calzanti sulla posizione dell'imputato alloglotta che non è in condizione di conoscere, in una lingua a lui comprensibile, motivi della condanna onde esercitare, consapevolmente, l'impugnazione della stessa" le osservazioni delle Sezioni Unite Niecko sulla nozione di "intervento" dell'imputato, tutelato dall'art. 178, comma l, lett. c) cod. proc. pen.: "l'intervento... implica una partecipazione attiva e cosciente che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale" da intendersi quindi non come la mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come "la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare".
Ribadita quindi la sanzione della nullità generale a regime intermedio in caso di omessa traduzione della sentenza, la pronuncia in rassegna ha precisato che la nullità va correlata al diritto di impugnazione la cui decorrenza, pertanto, resta sospesa a favore dell'imputato fino al perfezionamento della procedura di traduzione e notifica dell'atto, adempimento necessario in modo da rendere concreto il riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. Se pur in modo non espresso, l'epilogo decisorio assunto dalla Suprema Corte nel caso esaminato (annullamento senza rinvio della sentenza di appello non tradotta impugnata "limitatamente alla mancata traduzione" da effettuare a cura della Corte di appello) ha investito non la sentenza in sé, ma esclusivamente il segmento postumo relativo al mancato adempimento.
La sentenza ha inoltre rivisitato criticamente alcuni punti saldi espressi in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha fatto propri principi affermati più di recente dall'orientamento di segno contrario (già esaminati in precedenza) in ordine sia alla legittimazione alla deduzione della violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. (ovvero, ritenendola non di esclusiva spettanza dell'imputato) sia alla allegazione del pregiudizio effettivo (da ritenersi in re ipsa, fintanto che la traduzione non sia stata effettuata, in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione della sentenza e della impossibilità da parte dell'imputato di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, in relazione ad un atto del quale non ha potuto prendere cognizione).
Ha pertanto affermato che le sentenze sono tra gli atti che devono essere obbligatoriamente tradotti, così da doversi prescindere tanto dall'onere della richiesta della traduzione da parte dell'imputato, trattandosi di adempimento da effettuarsi "in ogni caso" a cura del giudice quando venga a conoscenza che l'imputato non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo, quanto dall'allegazione di un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive.
Nel respingere la tesi della esclusiva legittimazione dell'imputato alla deduzione della suddetta nullità, la Suprema Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuto un identico regime anche per la sentenza di appello, posto che la titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, distinta dalla rappresentanza tecnica, è affidata nel giudizio di legittimità ex art. 613 cod. proc. pen. al solo difensore abilitato (in tal senso, richiamando Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 -01).
Con la traduzione della sentenza di appello da parte del giudice di tale grado, consapevole della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, viene ad essere assicurato il diritto di difesa, che trae il suo fondamento dall'art. 24, secondo comma, Cost., che impone di assicurare la massima espansione a tale diritto.
3.3.1. Su tale ultimo punto e più in generale sull'abbandono dell'indirizzo che richiede l'allegazione di uno specifico pregiudizio si riscontrano peraltro posizioni non concordi nelle sentenze di legittimità successive alla pronuncia delle Sezioni Unite.
Muovendo da un passaggio di Sez. U, Niecko, in cui le stesse hanno espressamente valorizzato la necessità che l'eccezione di nullità sia supportata da un "concreto interesse processuale", diverse pronunce di legittimità hanno affermato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenza procedimentale che da tale atto trae origine, non si può semplicemente limitare "a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale" (così, testualmente, Sez. U, Niecko).
In tale filone interpretativo in particolare si colloca Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282 -01, che ha ritenuto che il ricorrente, a fronte della traduzione della sentenza di primo grado e della assistenza nel giudizio di un difensore di fiducia, avrebbe dovuto dimostrare "se e in che misura" la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza di appello avrebbe influito sulle proprie strategie difensive. Alle medesime conclusioni in un caso analogo è anche pervenuta Sez. 2, n. 23908 del 04/03/2025, Markova, non masso
Quanto alla traduzione della sentenza di appello, si è osservato (Sez. 1, n. 4408 del 05/12/2024, dep. 2025, Manneh, non mass.) che l'obbligo imposto dall'art. 143, comma 2 cod. proc. pen. non è indiscriminato e dipendente soltanto dal nomen iuris dell'atto da tradurre soluzione che frustrerebbe immotivatamente esigenze di celerità, di efficienza e di contenimento dei costi, delle quali occorre certamente tenere conto -ma va posto in correlazione con la funzione servente della traduzione con l'esercizio delle facoltà difensive dell'alloglotto: nel caso della sentenza di appello, che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente, la traduzione non verrebbe ad incrementare né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, così come dalla sua mancata traduzione non verrebbe realmente a far conseguire nessuna concreta limitazione di quei diritti. Secondo tale decisione, questa conclusione troverebbe conferma in Sez. U, Niecko, che hanno valorizzato l'interesse alla deduzione della nullità.
4. Il Collegio ritiene che debba essere ribadita la linea interpretativa già tracciata da Sez. U, Niecko e fatta propria successivamente, in particolare, da Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024, S., Rv. 286480 -01, se pur con talune precisazioni.
Va ricordato che Sez. U, Niecko sono state chiamate a dirimere un analogo contrasto interpretativo, formatosi successivamente alla riforma dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al vizio derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale entro un termine congruo in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, che aveva visto la Suprema Corte seguire due diversi indirizzi, tendenzialmente sovrapponibili a quelli sopra esaminati per le sentenze: l'uno, volto ad escludere che la violazione incida sulla validità dell'atto, determinando la stessa piuttosto lo ~-- slittamento della decorrenza del termine per l'esercizio della facoltà d'impugnazione da parte dell'avente diritto; l'altro, che invece qualificava la violazione come un vizio dell'atto, che ne determinava in particolare la nullità (a regime intermedio) se la circostanza della non conoscenza della lingua italiana era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare ovvero l'inefficacia se la medesima circostanza era emersa successivamente.
Le Sezioni Unite con tale decisione hanno ritenuto che l'omessa traduzione determini in ogni caso la nullità dell'ordinanza cautelare sulla base di ragioni sistematiche che trascendono la specifica natura del provvedimento preso in esame in quel contesto e che si basano fondamentalmente su di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143 cit. alla quale il Collegio ritiene di dover dare continuità.
4.1. Sez. U, Niecko hanno assegnato infatti alla sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 1993, n. 10 un ruolo fondamentale per la definizione del diritto di difesa dell'imputato e dell'indagato alloglotta che non conoscono la lingua italiana.
Muovendo da tale premessa interpretativa e, quindi, dalla necessità di assicurare la più ampia tutela all'obbligo di traduzione degli atti in una lingua nota all'imputato o all'indagato alloglotta, Sez. U, Niecko hanno ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui le ipotesi di mancata o tardiva traduzione dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana concretizzano un vizio dell'atto.
La traduzione dell'ordinanza cautelare personale costituisce, infatti, per il soggetto alloglotta la condizione preliminare per l'esercizio delle prerogative difensive, consentendogli la comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale, assicurandogli così "una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa..." (in tal senso richiamando Corte cost., sent. n. 10 del 1993, cit.).
Secondo Sez. U, Niecko è lo stesso codice di rito ad indicare la sanzione derivante dall'omessa traduzione di tale atto, attraverso la lettura sistematica dell'art. 143 cod. proc. pen. con l'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., là dove quest'ultima norma prescrive, a pena di nullità, il contenuto "essenziale" dell'ordinanza cautelare, funzionale (così le lettere b e c) per l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a una misura cautelare.
Il rispetto delle prescrizioni dell'art. 292 cod. proc. pen. è, dunque, indispensabile per assicurare al soggetto privato della libertà personale l'esercizio delle prerogative difensive; prerogative, che, evidentemente, presuppongono appunto la comprensione delle accuse elevate, in una lingua conosciuta dalla persona accusata.
Da questo inquadramento, le Sezioni Unite hanno affermato che il vizio derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare, laddove la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione del provvedimento, è la nullità a regime intermedio.
Nel caso che tale mancata conoscenza emerga in momento successivo, le Sezioni Unite hanno ritenuto ingiustificato e privo di "tenuta costituzionale" un trattamento deteriore delle prerogative difensive del cautelato per la sola impossibilità di fare ricorso alla sanzione prevista dall'art. 292 cod. proc. pen.
La risposta del sistema alla mancata traduzione in un termine congruo del provvedimento cautelare va rinvenuta, secondo il Supremo Consesso, non nella categoria della "inefficacia" ma in quella delle nullità, sicuramente più fisiologica rispetto alla dimensione del primario diritto di difesa coinvolto, e quindi in quella prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 178 cod. proc. pen. a tutela delle disposizioni concernenti "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza" dell'imputato.
"Intervento" che, secondo le Sezioni Unite, implica una "partecipazione attiva e cosciente" dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui è sottoposto a una misura cautelare, che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale.
Quindi, al di là della previsione espressa dell'art. 292 cod. proc. pen., è lo sfondo sistematico contrassegnato dalla primaria rilevanza del diritto di difesa, che ha portato le Sezioni Unite ad individuare nella nullità a regime intermedio la sanzione cui dovere fare formalmente riferimento.
4.2. Muovendo da tali premesse, il Collegio ritiene che analoghe ragioni di ordine sistematico conducano ad individuare nella medesima sanzione la risposta alla violazione dell'obbligo di traduzione delle sentenze nella fase del giudizio di cognizione.
4.3. L'orientamento largamente maggioritario che ha individuato nella sola inefficacia della sentenza la conseguenza dell'inadempimento presenta, infatti, plurimi profili critici e distonici rispetto ai principi costituzionali e all'assetto sistematico del processo penale, come delineato dal codice di rito.
4.3.1. Come ha evidenziato Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, cit., sopra richiamata, la soluzione dello slittamento sine die della decorrenza del termine di impugnazione per il solo imputato può determinare non solo un processo diacronico, con giudicati contrastanti e con disfunzionali duplicazioni di procedimenti impugnatori, ma si pone anche in evidente frizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo penale, esponendone l'esito ad una indefinita instabilità.
Come ha di recente rammentato la Corte costituzionale (sent. n. 116 del 2023), la ragionevole durata del processo "è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale" (così sent. n. 78 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto); corrisponde a un "preciso dovere costituzionale" per il legislatore conformare la disciplina vigente all'obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che "(l)a ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo" (così sent. n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto); "la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici -e tra loro confliggenti -interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo", che "impone una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo; una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualSiasi legittima ratio giustificativa (così ex plurimis, sent. n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009)" (sent. n. 260 del 2020, punto 10.2. del Considerato in diritto).
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha anche ribadito che il dovere imposto al legislatore non può non vincolare in linea di principio anche la giurisprudenza, nella propria attività di interpretazione delle disposizioni legislative in materia processuale, sì da evitare letture il cui effetto sia unicamente quello di rallentare la definizione dei procedimenti, senza alcuna apprezzabile utilità in termini di tutela effettiva degli interessi delle parti o della collettività.
È dunque alla luce di questi principi -enunciati con riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. -che va vagliata la ragionevolezza di un orientamento giurisprudenziale in relazione al suo effetto di dilatazione dei tempi di definizione del processo.
Se è principio pacifico che il diritto di difesa non può essere giammai sacrificato dal principio di ragionevole durata del processo, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del "giusto" processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. (tra le tante, Corte costo sent. n. 11 del 2022), è dovere del giudic individuare all'interno del sistema processuale il rimedio che sia conforme al modello costituzionale, che esige una piena tutela del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza tuttavia imporre un sacrificio non necessario e dunque irragionevole alla durata del processo.
4.3.2. La soluzione dello slittamento sine die del termine per impugnare si presta, in ogni caso, a produrre effetti distorsivi anche sulla stessa posizione dell'imputato.
Il legislatore ha stabilito che la traduzione della sentenza avvenga "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa".
Sostenere che l'interessato non possa tempestivamente dedurre la violazione di tale prescrizione nel corso del processo viene ad esporre l'imputato ad un provvedimento che, indipendentemente dalla sua definitività o dalla sua esecuzione, è comunque idoneo a produrre effetti pregiudizievoli sia all'interno del processo sia al di fuori di esso.
La sentenza di condanna, benché non definitiva, nell'ambito del medesimo procedimento penale viene in considerazione, ad esempio, per l'adozione delle misure cautelari personali e per l'efficacia della custodia cautelare (artt. 275,300,303,307 cod. proc. pen.) o costituisce il presupposto per la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva (art. 540 cod. proc. pen.); mentre può rilevare per valutare la personalità o la pericolosità sociale della persona in altri procedimenti (non solo penali).
È pertanto interesse dell'imputato difendersi "nel processo" da un provvedimento che viene ad incidere sulla sua sfera di diritti.
4.3.3. L'orientamento in rassegna, nel divaricare la decorrenza del termine per impugnare per l'imputato (sine die, fintanto non sopraggiunga la prescritta traduzione) da quello del suo difensore, non si raccorda inoltre con la previsione contenuta nell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo".
4.3.4. Va infine condiviso quanto osservato da Sez. l, n. 29253 del 04/06/2024, Jallow, cit. in ordine all'indirizzo che ha individuato nel rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen. il correttivo alle criticità della esegesi in esame.
Il meccanismo della restituzione nel termine presuppone, invero, un termine di impugnazione già scaduto e una causa impeditiva, estranea all'interessato, che è oramai cessata: nella fattispeCie della sentenza non tradotta, il termine per l'impugnazione dell'imputato non sarebbe decorso e la causa impeditiva (la omessa traduzione) comunque non ancora superata. Pertanto, anche a voler "adattare" lo strumento restitutorio per ripristinare il diritto violato, la richiesta della restituzione nel termine per impugnare, a fronte della perdurante inerzia dell'amministrazione giudiziaria nell'adempimento dell'obbligo di traduzione, verrebbe surrettiziamente ad imporre all'imputato iniziative ed oneri sollecitatori che l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. esclude.
È appena il caso di evidenziare che il ricorso a tale rimedio era stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità prima della riforma del 2014, sul presupposto della non obbligatorietà della traduzione della sentenza, facendo leva su quanto affermato dalle Sezioni Unite in ordine ad un altro atto (l'impugnazione) del quale era stata esclusa la traduzione ex officio: "la ricerca dell'assistente e le operazioni di traduzione" da parte dell'imputato potevano richiedere tempi in concreto incompatibili con il rispetto dei termini per impugnare, dando luogo ad una "situazione obbiettivamente insuperabile e perciò riconducibile al concetto di forza maggiore", per la quale soccorreva, secondo le Sezioni Unite, l'istituto della restituzione in termini (Sez. U, n. 36541 del 26/06/2008, Akimenko, Rv. 240506 -01).
5. In ordine alla esegesi che individua nella nullità la sanzione della sentenza non tradotta, va osservato quanto segue.
5.1. Va preliminarmente ribadito che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi C. Italia, par. 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte costo n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 -01).
Nel caso della sentenza, il giudice, quando la emette, già ha avuto modo di verificare che l'imputato parli o meno la lingua italiana e la comprenda, avendo, se presente al giudizio, provveduto alla nomina di un interprete (è principio pacifico che la mancata nomina dell'interprete all'imputato che si trovi nella condizione di cui al primo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. dà luogo a una nullità a regime intermedio che, come tale, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo: per tutte, tra le tante, Sez. S, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq, Rv. 285486 -02).
Quindi l'obbligo di traduzione scritta della sentenza viene ad emergere prima della fase decisoria. Tale obbligo va riferito all'atto comprensivo non solo della decisione, che si esprime con il dispositivo, ma anche della motivazione. Come ha indicato la Direttiva 2010/64, il diritto dell'imputato alla traduzione scritta degli atti fondamentali va raccordato con l'effettività del diritto di difesa in funzione dell'accusa mossa nei suoi confronti, escludendo la necessità di una integrale traduzione anche di quelle parti di essi non rilevanti a tal fine.
L'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere la necessaria traduzione delle "sentenze", mira ad assicurare la partecipazione personale e consapevole al procedimento dell'imputato, rendendo effettive le sue prerogative difensive attraverso la piena comprensione del significato di tali atti.
La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.
Essenziale per l'imputato è non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione.
Poiché l'obbligo di traduzione della sentenza ruota sulla "accusa" mossa nei confronti dell'imputato alloglotta, nel caso in cui la sentenza riguardi più posizioni soggettive, va condiviso quanto osservato da questa Corte con Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina Democratica, non masso sul punto, che ha escluso la necessità di una integrale traduzione della sentenza con riferimento alle parti riguardanti la posizione di altri imputati, specie se indipendenti o comunque non connesse a quella dell'imputato alloglotta, fatta salva la puntuale dimostrazione della loro rilevanza in funzione della sua difesa.
5.2. Quindi solo in presenza di una sentenza tradotta, nei termini sopra indicati, possono essere esercitate dall'imputato che non conosce la lingua italiana le prerogative difensive.
E ciò non solo in vista del proprio autonomo potere di impugnazione previsto dall'art. 571 cod. proc. pen.
Anche nel caso in cui l'impugnazione sia presentata dal solo difensore, la traduzione della sentenza consente all'imputato sia di decidere "consapevolmente" sulla scelta effettuata dal difensore (come dimostra l'ultimo comma dell'art. 571 cod. proc. pen.) sia di offrire elementi utili alla difesa per contrastare il provvedimento da impugnare.
Pertanto, non possono essere condivise le opzioni interpretative volte a circoscrivere la legittimazione ovvero l'interesse a far valere il vizio al solo imputato (qualificando il diritto alla traduzione come un diritto "personalissimo", riservato in via esclusiva all'imputato).
Come è stato di recente chiarito (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 -01) in ordine alla scelta del legislatore di esigere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il rilascio di un mandato specifico ad impugnare al difensore (ora soltanto di ufficio) da parte dell'imputato giudicato in assenza (art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.), il difensore è titolare di un potere di impugnazione concorrente con quello dell'imputato, anche se la sua efficacia è sottoposta ad una sorta di "condizione risolutiva" dato che, in ipotesi di volontà contraria dell'imputato, prevale la determinazione di quest'ultimo: il "parallelismo" esistente tra la facoltà di impugnazione spettante all'imputato e quella riconosciuta al suo difensore non consente, però, di affermare che si tratti di due distinti poteri spettanti ciascuno a differenti "soggetti" del processo. Il potere di impugnazione resta, infatti, personale ed unico, nel senso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria del processo, mentre il legislatore può disciplinare altre possibili forme di manifestazione di quel potere, riconoscendone ad altri soggetti la facoltà di esercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma di rappresentanza legale.
Si è osservato che la validità di tali considerazioni non è inficiata dalla circostanza della disposizione dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificata dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103) che prevede che l'"atto di ricorso" debba essere sottoscritto, "a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione".
Sul punto, invero, è stato chiarito che è necessario continuare a tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione (che spetta all'imputato) e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (in questo senso Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01).
Seguendo tale impostazione, si è ritenuto in passato di poter desumere dall'articolato codicistico, in via interpretativa, il C.d. "principio della unicità del diritto di impugnazione", per cui il valido esercizio del relativo diritto da parte di uno dei soggetti astrattamente legittimati "consuma" il potere degli altri titolari nel momento in cui sull'impugnazione si sia pronunciato il giudice competente.
Tuttavia, l'anzidetto principio opera, nei rapporti tra l'imputato e il suo difensore, a condizione che il primo sia stato a conoscenza della esistenza del provvedimento da impugnare e che, per iniziativa del suo patrocinatore, si sia poi svolto il giudizio di impugnazione (in tal senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 che, a tutela del principio di garanzia costituito dal diritto del "contumace inconsapevole" a fruire di una misura ripristinatoria, ha stabilito che la facoltà di impugnazione dell'imputato contumace non possa essere "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore, normalmente nominato d'ufficio, che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa).
Pertanto, il D.Lgs. n. 150 del 2022, con la novella dell'art. 581, comma 1quater cod. proc. pen., ha inteso limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore (ora solo di ufficio) dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta ponderata e consapevole, abbia legittimato quell'esercizio con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore.
Parallelamente, può dunque ritenersi, in via interpretativa, che, anche nel caso di sentenza non tradotta, l'inadempimento pregiudichi le prerogative difensive del soggetto (l'imputato alloglotta che non conosce la lingua italiana) che ha la titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e si rifletta quindi anche sulla facoltà di impugnazione riconosciuta al suo difensore.
5.3. La soluzione dell'inquadramento nella categoria della nullità della violazione conseguente all'omessa traduzione della sentenza garantisce l'effettività del diritto dell'imputato alla partecipazione personale e consapevole al procedimento rispetto ad un atto del processo di cui è prevista la traduzione obbligatoria.
Come ha chiarito la Corte di giustizia, la sanzione processuale che i sistemi nazionali devono approntare alla violazione del diritto dell'imputato alla omessa traduzione degli "atti fondamentali" deve essere non solo effettiva -ovvero strutturata in modo da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti ad essa connessi -ma anche almeno equivalente rispetto a quella prevista per analoghe situazioni di natura interna (Corte giustizia, 01/08/2022, TL, par. 75).
Questa direttrice interpretativa è stata infatti seguita da Sez. U, Niecko che hanno rinvenuto nell'art. 292 cod. proc. pen. la sanzione processuale predisposta dall'ordinamento per la violazione di analoghe prerogative difensive dell'indagato/imputato, ovvero quella della piena comprensione delle ragioni per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale.
Ed il sistema processuale anche per la sentenza emessa nella fase di cognizione, ha individuato la medesima sanzione della nullità per garantire che l'imputato sia posto in condizione di comprendere quale decisione sia stata adotta nei suoi confronti e le ragioni sulle quali la decisione è fondata (artt. 546, ult. comma e 598 cod. proc. pen.).
Analoga sanzione è inoltre espressamente prevista dal codice di rito (art. 109, comma 3, cod. proc. pen.) nel caso di sentenza non tradotta -se pur non a tutela del diritto di difesa (essendo irrilevante la conoscenza della lingua italiana), ma quale garanzia dell'identità linguistica (Corte costo sent n. 406 del 1999).
Quindi dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta va equiparata, nei confronti dell'imputato alloglotta, ad una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità.
5.4. Fatta questa premessa, va precisato, rispetto alla situazione affrontata da Sez. U, Niecko (in cui il provvedimento non tradotto è posto in esecuzione e viene ad incidere direttamente sulla libertà personale dell'imputato), che la nullità non investe il giudizio, ma soltanto la "sentenza-documento" redatta esclusivamente in lingua italiana.
Come in passato hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di sentenza priva della sottoscrizione del giudice, la nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 546 cod. proc. pen. non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e comporta l'annullamento della "sentenza-documento" e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 -01).
Il principio della distinzione fra "sentenza-decisione" e "sentenza-documento" è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254 -01), di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408 -01) e anche significativamente nel caso di mancata traduzione della sentenza, ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1400 del 06/10/1998, dep. 1999, Pahor, Rv. 213326 -01).
Analogamente deve ritenersi che la mancata traduzione della sentenza non travolga l'atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma attenga al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza.
5.5. La nullità derivante dalla omessa traduzione della sentenza va qualificata come nullità generale a regime intermedio, seguendo le condivisibili indicazioni già contenute in Sez. U, Niecko.
La violazione coinvolge infatti il diritto di difesa dell'imputato, pregiudicando la "partecipazione attiva e cosciente" del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.
Non consentire all'imputato, in particolare, di comprendere e quindi di conoscere le ragioni della sentenza, al fine di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, non può ritenersi una mera nullità relativa.
In questa prospettiva, non appare sostenibile l'orientamento che considera la mancanza grafica della motivazione una nullità relativa, come tale sanabile ex art. 604, comma 5 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 -01). Devono infatti essere considerate le recenti riforme che il legislatore ha apportato agli artt. 546 e 581 cod. proc. pen.
La lettera e) del primo comma dell'art. 546 cod. proc. pen., come modificata dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, si è ispirata, come si evince dai lavori preparatori, all'esigenza di "costruire... il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicitato il ragionamento sull'intero spettro dell'oggetto della prova" in quanto "solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione" (così la relazione illustrativa al disegno di legge A.C. n. 2798 di iniziativa governativa).
In tal modo la novella si è raccordata con la modifica dell'art. 581 cod. proc. pen., che ha codificato l'onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi.
La motivazione è, infatti, il cardine insostituibile del giusto processo e il relativo obbligo va bilanciato con il diritto di difesa e con le esigenze tipiche del giusto processo: motivare una decisione significa spiegarla, giustificarla, per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla ed esplicare una difesa effettiva.
La soluzione della nullità relativa e quindi della sanabilità del vizio ex art. 606 cod. proC. pen. (consentendo che la motivazione totalmente omessa dal primo giudice sia redatta dal giudice di appello) viene di fatto a privare la difesa -che quella motivazione non ha conosciuto, perché mancante -di un grado di giudizio, non consentendo alla stessa difesa di poter svolgere deduzioni in mancanza dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Gettapietra, Rv. 280443 -01).
In questa prospettiva, va data continuità all'esegesi che le Sezioni Unite avevano accolto già nel 2006 per il caso di sentenza non intellegibile, paragonandola alla omessa esposizione dei dati e delle valutazioni che devono giustificare il dispositivo, che comporta la violazione del diritto al contraddittorio e quindi una invalidità a regime intermedio, in quanto risulta così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916 -01; in senso adesivo, Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014, Dominioni, Rv. 261685 -01).
Ed invero alcune pronunce di legittimità di recente hanno fatto applicazione di tale principio di diritto estendendolo al caso di assenza grafica di motivazione (Sez. 4, n. 20767 del 19/04/2024, Sorrentini, non mass.).
5.6. L'obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche le sentenze di appello.
L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, "fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso" (ovvero "l'esaurimento delle procedure d'impugnazione", cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, par. 58; e quindi "la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione", cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, par. 54).
5.7. Una volta stabilito che la sentenza, della quale sia obbligatoria la traduzione (perché non oggetto di rinuncia espressa), è un atto duplice, che si compone necessariamente di un originale redatto in italiano e di una copia tradotta, resta da chiarire quando la traduzione della sentenza debba considerarsi omessa.
L'art. 143, comma 2 cod. proc. pen. stabilisce soltanto che la traduzione deve essere disposta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa", non fornendo norme di coordinamento con le disposizioni che regolano in via ordinaria l'esercizio di tali prerogative.
Una soluzione a tale questione, in via interpretativa, è stata offerta da Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407 -01, che ha individuato il segmento temporale entro il quale la traduzione deve essere disposta in quello decorrente dal deposito (effettivo, dunque anche tardivo) della sentenza in italiano sino al tempo indicato dal codice di rito per proporre l'impugnazione dell'atto.
Si tratta di una scelta ermeneutica non del tutto condivisibile.
L'autorità giudiziaria, una volta acquisita la conoscenza dell'ignoranza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, deve attivare i poteri finalizzati alla traduzione dell'atto, affinché la stessa sia effettuata "entro un termine congruo", una volta redatto l'''atto-documento'' in lingua italiana.
Ne consegue che i tempi tecnici della traduzione non possono essere predeterminati (e quindi, per la sentenza, non possono essere contenuti nel segmento temporale indicato dalla suddetta pronuncia), in quanto correlati ad una molteplicità di fattori tra loro eterogenei (quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto o l'elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione) che spetta al giudice di merito valutare, affinché il termine per la traduzione sia "congruo", mentre il conferimento dell'incarico per la traduzione della sentenza va circoscritto entro tempi certi, essendo già emersa al momento dell'adozione della "sentenza-decisione" la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e quindi, in assenza di rinuncia espressa, la necessità dell'adempimento.
Deve ritenersi, pertanto, che la procedura di traduzione vada attivata (con il conferimento dell'incarico) al più tardi al momento in cui la "sentenza-documento" in lingua italiana è effettivamente depositata.
In tal modo l'imputato e la sua difesa sono posti in condizione di verificare l'adempimento tempestivo da parte del giudice dell'obbligo di traduzione, in vista dell'esercizio delle prerogative di impugnazione.
Quindi, se nessun incarico per la traduzione della sentenza risulti conferito entro tale spazio temporale, già si è realizzata la violazione del disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
In tal caso, una volta inquadrata la patologia processuale derivante dalla mancata traduzione come nullità generale a regime intermedio, la stessa deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., nella specie con l'impugnazione.
Come si è anticipato, deve escludersi che l'eccezione in parola possa iscriversi nella categoria degli atti "personalissimi", riservati all'espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi della parte e sottratti, in quanto tali, alla rappresentanza del difensore: l'eccezione in parola attiene, invece, alla difesa tecnica dell'imputato, sicché è certamente esercitabile dalla figura professionale a ciò deputata.
5.8. Ove invece la procedura di traduzione sia tempestivamente avviata, è solo dalla traduzione che l'imputato è posto in condizione di esercitare le sue prerogative difensive e quindi da tale adempimento potrà decorrere il termine per impugnare.
Va a tal riguardo osservato che la Direttiva 2010/64 prevede che l'imputato "riceva" la traduzione scritta della sentenza, così da consentirgli di esercitare i suoi diritti di difesa.
Il che significa che l'adempimento della traduzione deve coniugarsi con meccanismi informativi e comunicativi previsti dagli ordinamenti nazionali.
In assenza di disposizioni attuative ad hoc nel codice di rito (l'art. 143, comma 2, cod. proC. pen. prevede solo che l'autorità procedente "disponga" la traduzione), spetta al giudice verificare che l'imputato sia stato posto in condizione di essere informato del deposito della sentenza tradotta, se del caso ricorrendo alla notifica dell'avviso ex art. 548 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6361 del 07/11/2023, dep. 2024, Ahmad, Rv. 285791 -01).
5.9. Quanto poi all'orientamento, in premessa esaminato, che subordina la deducibilità della nullità per la omessa traduzione alla allegazione di uno specifico interesse, devono essere avanzate alcune precisazioni.
Sez. U, Niecko hanno affermato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha "l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale".
E ciò in quanto l'interesse a dedurre una tale patologia processuale sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'atto non tradotto, un pregiudizio illegittimo.
Da questo passaggio argomentativo, alcune pronunce di legittimità hanno tratto il principio -già radicato nella giurisprudenza precedente -secondo cui "in ogni caso" con la deduzione della nullità conseguente alla omessa traduzione deve essere indicato un concreto e attuale interesse al riguardo.
Tale assunto nella sua assolutezza non può essere condiviso.
Sez. U, Niecko hanno affrontato il tema dell'interesse a proporre la suddetta violazione di legge in termini generali, quale corollario dell'inquadramento della violazione dell'obbligo di traduzione nella categoria delle nullità di natura generale a regime intermedio e dei principi che presiedono le impugnazioni.
A tal fine hanno richiamato il consolidato insegnamento di legittimità, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 -01, secondo cui la nozione di interesse ad impugnare deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo".
Sez. U, Niecko hanno, poi, significativamente fatto riferimento a fattispecie in cui l'imputato non era stato pregiudicato "in concreto" dalla dedotta nullità processuale (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 -01, relativa ad omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, consistenti in una mera ed immotivata richiesta di rigetto dell'appello; Sez. l, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 -01, relativa alla mancata o irregolare citazione della parte offesa), per poi declinare questi principi nel caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, in cui l'interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell'ordinanza cautelare genetica, prima della proposizione dell'impugnazione. In tal caso, hanno affermato le Sezioni Unite, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo, rispetto al contenuto motivazionale dell'ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza dello stesso avrebbe influito sulle proprie strategie difensive.
Fatte queste precisazioni, deve pertanto escludersi in via di principio che, in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile.
Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi.
Piuttosto, l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. atto cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale.
Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il "termine congruo", previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni).
5.10. Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
"L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen."
6. Deve essere ora esaminata la seconda questione rimessa alle Sezioni Unite, avente ad oggetto il contrasto interpretativo rilevato in ordine alla obbligatorietà della traduzione in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana anche del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Prima della riforma del 2014, le Sezioni Unite erano state chiamate a dirimere un analogo contrasto interpretativo formatosi in relazione alla traduzione del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato che non comprende la lingua italiana e avevano affermato, facendo propria la lettura "allargata" data dell'art. 143 cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, dalla Corte costituzionale, che la mancata traduzione di tale atto comportava la nullità di ordine generale di tipo intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., soggetta, come tale, a decadenza e sanatoria (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259 -01).
Il nuovo testo dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., che annovera tra gli atti fondamentali per i quali è obbligatoria la traduzione per l'imputato che non conosce la lingua italiana anche i "decreti che dispongono... la citazione a giudizio", ha dato luogo ad orientamenti divergenti sull'inserimento in tale categoria anche del "decreto di citazione per il giudizio di appello" di cui all'art. 601 cod. proc. pen.
Il contrasto interpretativo si basa essenzialmente sulla funzione assegnata a tale atto, risultando invece pacifiche le conseguenze sanzionatorie (la suddetta nullità a regime intermedio) derivanti dall'inosservanza dell'obbligo della traduzione.
6.1. Secondo l'indirizzo che esclude la traduzione obbligatoria del decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad, Rv. 283227 -01; Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Khan, Rv. 282388-01), il secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. va letto nella prospettiva indicata dal suo incipit ("negli stessi casi"), che rinvia al diritto, disciplinato dal primo comma, dell'imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere (gratuitamente e indipendentemente dall'esito del procedimento) da un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa".
Questo orientamento fa notare come tale atto, diversamente dal decreto che dispone il giudizio di primo grado (art. 429 cod. proc. pen.), non contiene alcun elemento relativo all'accusa formulata contro l'imputato (in particolare, l'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza e l'indicazione dei relativi articoli di legge, come previsto dall'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), che è invece a lui già nota.
Si è anche evidenziato che il diritto dell'imputato di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa è, in ogni caso, assicurato, anche in appello, dall'assistenza dell'interprete, e che laddove il giudizio si svolga nella forma cartolare, nessun ausilio all'effettività della comprensione deve essere, in ogni caso, garantito (in tal senso, anche Sez. 6, n. 47482 del 19/10/2022, Huang, non mass.).
Alcune pronunce, aderenti a tale indirizzo, hanno segnalato come decisivo il profilo della mancata deduzione da parte della difesa di un concreto pregiudizio derivante all'imputato dalla dedotta nullità (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad, cit.), rilevando come, in ogni caso, l'imputato, vieppiù se difeso di fiducia, sia sempre nella condizione di informarsi presso il difensore della data e del luogo di celebrazione del procedimento in appello, nonché del suo diritto a parteciparvi (Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Khan, cit.; Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, non masso sul punto).
6.2. Ad approdi diversi è pervenuto altro orientamento, già presente prima della riforma del 2014, che ritiene che la omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello dia luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 3, n. 12346 del 22/02/2024, Najhi, non mass.; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo, Rv. 286113 -01; Sez. 4, n. 34533 del 15/06/2023, Emerue, non mass.; Sez. 5, n. 20035 del 01/03/2023, Vacariu, Rv. 284515 -01; Sez. 1, n. 4474 del 13/01/2023, Hakballa, non mass.).
Sono stati confutati gli argomenti, tratti dall'incipit dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., posti a fondamento dell'opposto indirizzo: con l'espressione "negli stessi casi" il legislatore avrebbe soltanto richiamato il presupposto generale del diritto all'assistenza linguistica (la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato) e non gli atti contenenti la contestazione dell'accusa (tant'è che prevede la traduzione obbligatoria di atti che, pacificamente, non contengono la contestazione dell'accusa, quali l'informazione di garanzia e le informazioni sul diritto di difesa; le sentenze, nelle quali l'accusa è già stata portata a conoscenza dell'imputato) (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo, cit.).
Si è rilevato inoltre che l'art. 143 cod. proc. pen. menziona esplicitamente, tra gli atti per i quali deve disporsi la traduzione nella lingua dell'imputato, del "decreto di citazione", senza differenziare i gradi del giudizio né la tipologia di processo (giudizio di primo grado o di appello; rito a citazione diretta o meno), e che la traduzione di tale atto viene a realizzare la garanzia assoluta del diritto di partecipazione dell'imputato al processo, come delineata e sancita anche nel quadro sovranazionale (Sez. 4, n. 34533 del 15/06/2023, Emerue, cit.).
Secondo tale indirizzo, quindi, solo con la traduzione del decreto di citazione per il giudizio (qualunque esso sia) è data attuazione ai principi dell'equo processo, così come tratteggiato dalla Corte EDU, che assegna alla presenza fisica del diretto interessato all'andamento del processo e al diritto all'autodifesa la attuazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6, par. 3 CEDU, non sostituibili di regola dalla sola assistenza del difensore.
7. Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultimo indirizzo.
Gli argomenti posti alla base del primo indirizzo sono stati superati attraverso una condivisibile esegesi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., assegnando alla citazione per il giudizio di appello la funzione di garanzia dell'equo processo e della partecipazione dell'imputato al processo.
Ed è questa, infatti, la funzione che la Corte di giustizia ha assegnato all'atto di citazione a comparire, indipendentemente dal contenere esso l'enunciazione dell'accusa, indicandolo, nell'ambito di applicazione della Direttiva 2010/64, come un "documento fondamentale", la cui traduzione scritta deve essere fornita all'imputato, in forza dell'art. 3, par. 1: il rispetto del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa presuppone che l'imputato riceva la convocazione all'udienza in una lingua che egli parla o comprende "altrimenti non si può ritenere che egli sia stato debitamente convocato e informato dei motivi di una tale convocazione" (Corte giustizia, 01/08/2022, TL, par. 64-65).
Nel sistema processuale italiano, il legislatore ha previsto per il giudizio di appello un'unica tipologia di atto introduttivo, che trova nell'art. 601 cod. proc. pen. la sua disciplina, da applicarsi dunque (come ora espressamente precede la norma) anche al rito camerale.
Nell'attuale assetto del giudizio di appello, il giudizio camerale non partecipato è infatti la regola (art. 598-bis cod. proc. pen.), mentre gli altri epiloghi procedurali intervengono tendenzialmente con un meccanismo postumo alla notificazione del decreto ex art. 601 cod. proc. pen.
Come ha evidenziato la Sezione rimettente, l'art. 601 cod. proc. pen. assegna alla citazione per il giudizio di appello una funzione informativa strumentale all'esercizio di prerogative difensive, da ultimo ampliata dalle novelle ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
La norma prevede peraltro espressamente al sesto comma la nullità dell'atto di citazione, oltre al caso dell'incerta identificazione dell'imputato, qualora difettino determinate informazioni: se il decreto "non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma l, lettera f)".
A sua volta, questa ultima disposizione, nel testo vigente, come di recente modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, richiede che il decreto che dispone il giudizio contenga necessariamente la "indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede"
L'impossibilità per l'imputato, che non conosce la lingua italiana, di comprendere il contenuto, ritenuto dal legislatore, essenziale per la validità dell'atto di citazione, non può quindi che determinare la medesima sanzione processuale.
Come hanno chiarito Sez. U, Jakani con riferimento al decreto che dispone il giudizio, il difetto di traduzione non determina una ipotesi di "omessa citazione dell'imputato" -in cui vi è la totale mancanza, storicamente accertata, di un atto idoneo alla instaurazione del rapporto processuale, la quale integra una nullità assoluta e insanabile (art. 179, comma l, cod. proc. pen.) -bensì dà luogo ad una nullità tra quelle contemplate dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza ed è sanata dalla comparizione della parte.
7.1. In base a quanto argomentato al punto che precede, deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che segue:
"L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ave riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.".
8. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati e di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate, deve essere esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Nd.Mo.
8.1. Con riferimento alle dedotte violazioni dell'art. 143 cod. proc. pen., va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata solo per inciso ha rilevato che l'imputato era in grado di comprendere la lingua italiana, come da lui dimostrato in sede di identificazione.
È principio pacifico che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 -01; a seguito di esse, tra le tante, da ultimo, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 -01).
L'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen. circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di una verifica di qualità e circostanze (tra le tante, Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505 -01), che può anche basarsi su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque (salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (ex multis, Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479 01; Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101 -01).
Nel caso in esame, è emerso che non solo era stato nominato dal giudice un interprete per l'udienza di convalida dell'arresto del ricorrente Nd.Mo., ma anche che il giudice dell'udienza preliminare aveva dato atto nella sentenza che l'imputato Nd.Mo., presente, "necessita di un interprete di lingua inglese". Inoltre, la stessa intestazione della sentenza impugnata riporta in calce al nominativo dell'imputato la dicitura "non comprende la lingua italiana".
Pertanto, il mero riferimento nella motivazione della sentenza impugnata a quanto emerso in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria non costituisce una motivazione adeguata, idonea a contrastare il diverso accertamento condotto dal giudice in precedenza.
8.2. Ciò premesso in ordine alla rilevanza delle questioni dedotte, deve ritenersi precluso il motivo con il quale la difesa ha denunciato la omessa traduzione della sentenza di primo grado.
Una volta inquadrata la patologia processuale nella categoria delle nullità a regime intermedio, va osservato che la questione è stata proposta dal ricorrente in appello per la prima volta con i motivi nuovi. a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 -01).
Il concetto di "punto della decisione" riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: in tale nozione sono annoverati "l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e -nel caso di condanna -l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio" (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 01; nozione valorizzata anche da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 -01).
Nella specie, la devoluzione del vizio, stante la sua tipologia, passa attraverso la catena impugnatoria del relativo accertamento al pari di qualunque altr~, "punto" che assuma i connotati di una res iudicata.
Pertanto, il motivo nuovo di appello proposto dal ricorrente doveva ritenersi precluso e la questione della nullità non è più deducibile in questa sede.
8.3. Fondata è invece l'altra questione sollevata dal ricorrente con riferimento alla omessa traduzione del decreto di citazione per l'appello.
Il difensore del ricorrente, alla prima occasione utile successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio, dunque con i motivi nuovi, ha dedotto la nullità in modo specifico.
Ciononostante, l'eccezione, ribadita dalla difesa con le conclusioni scritte, non è stata esaminata dalla Corte di appello. Il decreto di citazione in appello destinato all'imputato Nyade non risulta effettivamente essere stato tradotto.
È appena il caso di aggiungere che l'obbligo di traduzione del decreto di citazione operava nel caso in esame, anche se la relativa notificazione era stata effettuata all'imputato presso il difensore di fiducia, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi condividere, con riferimento a tale atto, l'orientamento che esclude che il rapporto fiduciario imponga al difensore l'obbligo-onere di traduzione nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito il significato (in tema di elezione di domicilio, Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355 -01).
L'omissione della traduzione del decreto di citazione ha determinato dunque la nullità, a regime intermedio, del decreto di citazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
9. È invece inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di So.Ba.per le ragioni di seguito illustrate.
9.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 62, primo comma, n. 4, e 114 cod. pen., propone censure non deducibili e anche aspecifiche.
Con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, cit., il ricorrente non si confronta con le deduzioni sollevate con l'appello sul punto, limitate a far valere soltanto il valore esiguo della collana.
Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il motivo non si correla invece con la ricostruzione della vicenda, come accertata in sede di merito, proponendo, in modo ripetitivo, una diversa versione dei fatti, non consentita in questa sede.
9.2. Manifestamente infondata è, infine, la censura con cui è dedotto il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Nessuna contraddizione logica è rinvenibile sul punto nella motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato la censura difensiva valorizzando il valore della collana sottratta, ovvero un monile d'argento firmato. Già il primo giudice aveva spiegato che il valore economico della collana non era modestissimo ma neppure poteva ritenersi estremo e quindi come tale non valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
9.3. Per le esposte considerazioni, il ricorso di So.Ba. va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Nd.Mo., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di So.Ba., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2025.