In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il direttore generale di un’università telematica, costituente diretta promanazione di un’università statale ed avente natura di ente di formazione universitaria espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività risulta direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell’insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità di un imputato, che rivestiva tale qualifica, in ordine al delitto di peculato).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 04/11/2025 (dep. 23/12/2025) n. 41241
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila con la quale veniva confermata la condanna emessa in relazione al reato di peculato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, Ge.Fa., in qualità di direttore generale dell'Università telematica Leonardo da Vinci (di seguito UNIDAV), si sarebbe appropriato della somma di oltre Euro27.000, mediante l'utilizzo di una carta di credito, abbinata al conto corrente dell'Università, per effettuare spese di natura esclusivamente personale.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione di legge in merito alla natura giuridica dell'UNIDAV e alla conseguente qualifica pubblicistica del direttore generale.
La difesa ha ricostruito la normativa in tema di istituzioni universitarie, sottolineando come debba distinguersi tra Università statali e private, potendosi riconoscere solo alle prime la natura di enti pubblici ex legge 9 maggio 1989 n.168.
Nel caso di specie, l'imputato era stato dominato direttore generale di un'università telematica, soggetta alla disciplina del D.M. 17 aprile 2003 alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. In base alla suddetta normativa, l'UNIDAV è stata costituita su iniziativa della Fondazione Università G. D'Annunzio, per il perseguimento di finalità a supporto della didattica e della ricerca di quest'ultimo ente.
A sua volta, la Fondazione ha natura di ente di diritto privato, con la conseguenza che anche l'UNIDAV non può che aver mutuato tale caratteristica, difettando in ogni caso i requisiti tipicamente richiesti per la qualificazione di un ente come pubblico.
A supporto di tale conclusione, la difesa richiama anche la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come la natura pubblicistica dell'ente non può discendere dal mero perseguimento di finalità di interesse pubblico, essendo imprescindibile la previsione legale di un regime giuridico pubblico e distinto da quello proprio degli enti di diritto privato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso verte esclusivamente in ordine alla sussistenza del reato di peculato, dovendosi dar atto che, in relazione al reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., non essendo stata proposta impugnazione, deve rilevarsi la definitività della sentenza di condanna.
Relativamente alla residua imputazione di peculato, il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente ha incentrato il motivo di impugnazione sulla qualificazione giuridica dell'ente di appartenenza, in tal modo non considerando che il reato di peculato non presuppone necessariamente che la condotta illecita sia stata commessa da parte di un appartenente ad un ente pubblico, essendo sufficiente che l'agente rivesta la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che ben può sussistere a prescindere dalla natura dell'ente.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, é assolutamente consolidata nel ritenere che la qualifica di pubblico agente può essere ricoperta anche da soggetti che operano all'interno di enti di natura pacificamente privatistica (Sez.6, n. 37705 dell'11/7/2022, De Paolis, Rv. 283937; Sez.6, n. 16794 del 25/3/2021, Perfetto, Rv. 281090).
Emblematico il caso esaminato da Sez.6, n.19484 del 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781, nel quale si è ritenuto che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio', quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici.
Deve ribadirsi, quindi, che, ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, si deve valutare l'attività effettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez.6, n. 18837 dell'8/2/2023, Orlando, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 dell'8/2/2023, Bartolomei, Rv. 284914).
2.1. Applicando tali consolidati principi al caso di specie, ne consegue che, pur riconoscendosi la natura di ente di diritto privato all'Università telematica UNIDAV, è innegabile che quest'ultima era stata costituita allo scopo di realizzare le finalità pubblicistiche proprie dell'Università statale D'Annunzio.
Né rileva che l'UlNIDAV sia stata costituita dalla Fondazione Universitaria, a sua volta ente di natura privatistica, dato che ciò non muta la funzione assegnata all'UNIDAV, né fa venir meno la diretta ingerenza di tale ente nell'attività -sicuramente pubblicistica e regolamentata da normativa non di diritto privato -attinente al perseguimento della finalità didattica assegnata all'Università statale D'Annunzio.
2.2. Deve, altresì, considerarsi che l'attività dell'UNIDAV è sicuramente disciplinata da una normativa di tipo pubblicistico, dovendosi in primo luogo sottolineare che la sua stessa istituzione è avvenuta in virtù di una fonte regolamentare, individuabile nel DM 17 aprile 2003, disciplinante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio e distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici".
Il fatto che il suddetto Decreto ministeriale dettava una disciplina applicabile anche alle Università non statali, non esclude che la finalità perseguita - a prescindere dalla natura dell'ente - rientri pur sempre nel novero delle attività di rilievo pubblicistico, qual è sicuramente l'attività formativa universitaria.
A riprova di tale assunto, basti ricordare come questa Corte, esaminando la natura delle scuole paritarie - e cioè di quelle abilitate a rilasciare titoli equiparati ai titoli di studio conseguiti presso le scuole pubbliche - ha ritenuto che la loro attività debba sempre qualificarsi quale pubblico servizio (Sez.6, n. 57858 del 26/0/2018, Rv.274784).
Si tratta di un'affermazione che, mutati Smutandis, è applicabile anche alle università telematiche, dovendosi ritenere che l'attività svolte da tali istituzioni, pur ove assumano la veste di enti privati, rientri ugualmente nell'ambito del pubblico servizio, nella misura in cui sono soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti ed aventi pari valenza dei titoli conseguiti presso le università statali.
In base all'art. 7 del DM 17 aprile 2003, per effetto del provvedimento di accreditamento, l'università telematica è autorizzata "al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509".
2.3. Quanto detto consente di affermare che il direttore generale dell'UNIDAV, essendo quest'ultima un ente di formazione universitaria, espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche ed essendo diretta promanazione dell'Università statale G. D'Annunzio, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività è direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell'insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio.
3. Una volta ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva in capo al ricorrente, ne consegue l'infondatezza dell'unico motivo posto a sostegno del ricorso e, quindi, il suo rigetto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Università telematica "L. da Vinci" (UNIDAV), che liquida in complessivi Euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2025.